REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GIUGNO 2004 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2004.
Criteri di accesso al contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Considerato che l'art. 3, comma 6, della predetta legge regionale n. 10/2003 prescrive che, con decreto del Presidente della Regione, siano fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 3, volto alla concessione di contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro in favore di famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo disagio;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla fissazione dei criteri di accesso, dei limiti e delle fasce di reddito, nonché delle modalità attuative dell'intervento regionale previsto dall'art. 3 della citata legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto, sono approvati i criteri di accesso al contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché i limiti e le fasce di reddito e le modalità attuative dell'intervento regionale in favore di famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo disagio.

Art. 2

Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2004.
  CUFFARO D'AQUINO 

Allegati
FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2003 è volto all'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali d'importo non superiore a 25.000,00 euro onde consentire:
-  il superamento di ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie (*);
-  il sostegno di nuclei familiari in condizioni di temporaneo e particolare disagio.
Beneficiari del predetto intervento sono:
1)  coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
2)  famiglie con a carico e convivente da almeno un anno uno o più dei seguenti soggetti:
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  persona non autosufficiente. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto;
3)  famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
4)  famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
-  figlio minore di età;
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto.
L'intervento regionale richiede ai beneficiari di farsi parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia. L'erogazione del prestito è gestita dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali attraverso specifica convenzione con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali, stipulata ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003.
Prescrizioni per l'accesso al prestito
Per poter accedere alla concessione del prestito agevolato il nucleo familiare beneficiario deve:
a)  risiedere in Sicilia alla data di presentazione dell'istanza; nei casi di famiglia extracomunitaria è necessario che alla stessa data i componenti siano in possesso del permesso di soggiorno;
b)  avere un indicatore ISEE (decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore ai 30.000,00 euro;
c)  non avere avuto analoghe agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali, né accesso al contributo di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale n. 10/2003;
d)  assicurare le necessarie garanzie creditizie all'istituto di credito convenzionato cui ci si rivolge per accedere al prestito, in relazione all'entità dello stesso.
Procedura per la predisposizione dell'istanza e modalità operative
La richiesta di prestito può essere effettuata da uno solo dei componenti del nucleo familiare; le condizioni che consentono l'accesso al prestito sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità per il quale va presentata la documentazione rilasciata dalla A.U.S.L. competente.
Il modulo di presentazione viene allegato (allegato A) al presente provvedimento; in caso di accoglimento dell'istanza il beneficiario dovrà presentare all'istituto di credito la documentazione comprovante quanto in precedenza autocertificato.
-  Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena il rigetto, esclusivamente dal primo gennaio al ventotto febbraio di ogni anno presso gli istituti di credito convenzionati.
-  I predetti istituti dovranno istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento e verificare il possesso delle necessarie garanzie creditizie; indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, dovranno acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle soprarichiamate condizioni; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il trenta aprile di ogni anno.
-  Entro il 31 maggio dovranno pervenire all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34 - 90144 Palermo, le comunicazioni degli istituti di credito circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili, corredate della relativa documentazione.
Ove le predette comunicazioni non dovessero pervenire entro il termine indicato, non verrà dato seguito al procedimento, con conseguente non accoglimento dell'istanza.
-  L'Assessorato della famiglia, sulla base di dette comunicazioni e delle priorità fissate più avanti, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione allo stanziamento di bilancio. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto di credito cui gli stessi fanno capo.
-  Sulla base della predetta graduatoria gli istituti di credito avranno tempo fino al trentuno dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.
Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.
Ammontare del prestito e ripartizione della dotazione finanziaria
Il prestito potrà variare da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 25.000,00 euro. Il suo ammontare verrà stabilito dall'istituto di credito convenzionato in base alla richiesta, alle risultanze degli accertamenti in merito al possesso delle garanzie creditizie e ai parametri previsti dal presente provvedimento; verranno esclusi dal prestito i soggetti che abbiano una situazione debitoria che evidenzi l'impossibilità di rimborso del prestito stesso.
L'Amministrazione regionale coprirà integralmente l'ammontare degli interessi nel caso di:
a)  coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta con età di entrambi inferiore ai 35 anni e con ISEE inferiore ai 26.000,00 euro;
b)  famiglie con a carico e convivente da almeno un anno anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente o persona non autosufficiente ed aventi ISEE inferiore ai 18.000,00 euro;
c)  famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, o figlio minore di età o anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, o malato psichico, o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico ed aventi ISEE inferiore ai 20.000,00 euro.
Per condizioni economiche eccedenti i sopra riportati parametri, ma rientranti nei limiti di accesso al contributo (pari a 30.000,00 euro) e per fattispecie diverse nella composizione del nucleo familiare l'Amministrazione regionale coprirà il 50% dell'ammontare degli interessi derivanti dal prestito.
La disponibilità di bilancio relativa a ciascun esercizio finanziario sarà così suddivisa:
-  35% per le coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
-  25% per le famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  persona non autosufficiente.
-  10% per famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
-  30% per famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
-  figlio minore di età;
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.
In base alla predetta ripartizione delle disponibilità finanziarie l'Amministrazione regionale stilerà una graduatoria, per ciascuna delle sopra riportate categorie di aventi diritto, in rapporto e con priorità per nuclei familiari con minore I.S.E.E. Nell'ambito di ciascuna graduatoria avranno, tuttavia, precedenza le istanze relative a nuclei familiari che siano andati incontro a temporanea difficoltà economica per eventi particolari intervenuti da non oltre un anno dalla richiesta quali:
-  aumento del carico familiare dovuto a:
-  parto gemellare;
-  adozione di uno o più figli;
-  perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare dovuto a:
-  decesso;
-  stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulti ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
-stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.
Le istanze ritenute ammissibili da parte degli istituti di credito che non abbiano trovato copertura nell'esercizio finanziario saranno rinviate d'ufficio all'esercizio successivo ed accolte in via prioritaria fino al raggiungimento del 30% della nuova dotazione finanziaria. Le rimanenti istanze andranno considerate rigettate per mancata disponibilità economica, rimanendo facoltà del richiedente la riproduzione dell'istanza nel nuovo esercizio finanziario, previa conferma del permanere dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.
Ove gli stanziamenti nelle singole categorie sopra riportate eccedano l'entità delle istanze ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria degli istituti di credito convenzionati, la relativa disponibilità finanziaria andrà ridistribuita sulla dotazione dei rimanenti interventi nel rispetto delle medesime proporzioni.
Disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito erogatori del prestito agevolato
Possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, sulla base dell'allegato schema di convenzione (allegato B) tutti gli istituti bancari, gli enti finanziari, assicurativi o previdenziali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A)  possedere rilevanza e diffusione sull'intero territorio nazionale;
B)  avere sedi in tutte e nove le province dell'Isola;
C)  avere un capitale sociale superiore ai 20.000.000,00 di euro atto a garantire la possibilità di copertura di tutti gli eventuali prestiti stipulabili;
D)  farsi carico della costituzione di un apposito sportello dedicato esclusivamente alla gestione dei presenti prestiti agevolati;
E)  farsi carico dell'istruttoria delle istanze sia per l'accertamento delle garanzie creditizie che per l'ammissibilità dell'intervento regionale in relazione ai criteri ed alle modalità determinati con il presente provvedimento, della fissazione dell'importo del prestito da concedere e dell'onere per interessi a carico dell'Amministrazione regionale;
F)  accettare, a ristoro degli oneri derivanti dalla sopra richiamata istruttoria, un rimborso forfettario non superiore ad euro 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all'operazione, da parte dell'interessato, prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.
A tal fine gli istituti dovranno far pervenire, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento, apposita nota di accettazione a firma del legale rappresentante, per essere successivamente invitati alla formalizzazione dell'atto di convenzione.
Per l'esercizio finanziario 2004 le istanze di concessione del contributo potranno essere inoltrate dai richiedenti durante il bimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco degli istituti di credito convenzionati. Entro il 3 dicembre 2004 dovranno pervenire al dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali le comunicazioni degli istituti di credito circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili, corredate della relativa documentazione.
Ove le predette comunicazioni non dovessero pervenire entro il termine indicato, non verrà dato seguito al procedimento, con conseguente non accoglimento dell'istanza.
L'Assessorato della famiglia provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli aventi diritto contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli istituti di credito stipuleranno il contratto di prestito ed avvieranno la procedura di erogazione.
Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.


(*)  Per famiglia si intende, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, quella "fondata sul matrimonio, o comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido".

Allegato A
All'Istituto di credito convenzionato ..................................................................................................................................................................
Dovranno essere presentate due copie della presente domanda
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER CREDITO AGEVOLATO (ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
In relazione a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47, previa ammonizione sulle conseguenze previste dall'art. 26, legge n. 15/68, in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale, dichiara e attesta quanto segue:
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
(cognome) (nome)
nato/a a: .................................................................... prov. .............. il .................................. residente in via/piazza ..................................................................................... n. ................. comune .................................................................... C.A.P. ................................ prov. ............ telefono ...................................................................... / .......................................................................
Attività lavorativa: dipendente [_]
altro [_] da specificare ..............................................................................................................

CHIEDE

[_]  la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di E ...................................
[_]  la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di E ...................................
Importo minimo del prestito E 5.000,00 - Importo massimo del prestito E 25.000,00.

DICHIARA

-  che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per i sopra riportati contributi;
-  che il proprio nucleo familiare è stato interessato da uno dei seguenti eventi intervenuti da non più di un anno dalla presente istanza che comportano temporanea difficoltà economica per lo stesso:
A) aumento del carico familiare derivante da:
[_]  parti gemellari;
[_]  inserimento in famiglia di uno o più figli adottivi;
B) perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare, derivante da:
[_]  decesso;
[_]  stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
C) stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.

DICHIARA INOLTRE

-  che la propria famiglia risiede in Sicilia;
-  che la propria famiglia ha un ISEE non superiore a E 30.000;
-  che la propria famiglia rientra in una delle seguenti tipologie (*):
-  coppia che ha contratto matrimonio da non più di un anno dalla presente istanza:
-  età dei componenti inferiore ai 35 anni;
-  età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
-  coppia che intende contrarre matrimonio entro un anno dalla presente istanza;
-  età dei componenti inferiore ai 35 anni;
-  età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
-  famiglia con a carico e convivente da almeno un anno dalla presentazione della presente istanza:
-  n. ....... anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  persona non autosufficiente;
si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;
-  famiglia che successivamente alla costituzione decide di accogliere ed accudire n. ....... anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
-  famiglia monoparentale con a carico e conviventi da almeno un anno:
-  n. ....... figlio minore di età;
-  n. ....... anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  n. ....... malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico;
si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;
-  che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono quelle indicate nell'apposita tabella allegata e che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare risulta nella tabella allegata alla presente istanza come da attestato rilasciato dagli appositi enti abilitati (C.A.F., I.N.P.S. ecc.) e allegato alla presente;
-  che non ha usufruito di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, escluse le agevolazioni fiscali;
-  di possedere le necessarie garanzie creditizie in relazione all'entità del prestito richiesto;
-  che non sono in corso le seguenti condizioni:
-  protesti di titoli cambiari;
-  procedure legali per recupero credito e/o altre situazioni moratorie;
-  eventuali procedure fallimentari in corso.
Luogo e data ......................................
In fede
................................................................................



(*) Per famiglia si intende ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, quella "fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o affido.
Componenti dello stato di famiglia e indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare come da attestato rilasciato dagli appositi enti abilitati e allegato alla presente

Nominativo  Grado di parentela Data di nascita ISEE nucleo familiare 
Capo famiglia      ..............................   E ............................ 
Coniuge (nel caso di coppia in corso di formazione indicare i dati del futuro coniuge)       .................................    
Figlio           
...............................................................................................................       ..............................    
...............................................................................................................       ..............................    
...............................................................................................................       ..............................    
Familiare a carico           
..............................    ..............................     ..............................   
..............................    ..............................     ..............................   
..............................    ..............................     ..............................   



Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia attraverso gli istituti di credito, che agiscono in suo nome e conto, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:
1)  finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10/03;
2)  finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.
Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e/o dei soggetti sui quali viene esercitata la potestà genitoriale ovvero la tutela.
Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e agli istituti di credito convenzionati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9, legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:
-  alle pubbliche amministrazioni (ASL, comuni ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
-  alla Regione Sicilia;
-  agli istituti di credito convenzionati;
-  in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
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Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96
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e)  di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
f)  di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.
Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:
-  per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36;
-  per l'istituto di credito convenzionato, cui la presente istanza è indirizzata, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Consenso al trattamento di dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, e l'istituto di credito convenzionato cui la presente istanza è indirizzata, procedano al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/96, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, per le finalità precisate nella informativa medesima (barrare obbligatoriamente una casella).
....................................................... li ......................................
[_]  Do il consenso
[_]  Nego il consenso
Firma del richiedente
..........................................................................................

Allegato B
Convenzione tra la Regione Sicilia e l'istituto di credito ................... ................................................................................ riguardante procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4.
L'anno ........................... in questo giorno ........................... in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34/36 tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, dal dirigente generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dott. .........................................................................

e

l'istituto di credito ........................................................................................................... (partita I.V.A. n. .......................................................... (in seguito indicato come "Istituto"), rappresentato dal sig. ................................................................................... in forza della deliberazione ..............................................................................................

si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

L'istituto effettuerà la concessione dei prestiti quinquennali previsti dalla legge 31 luglio 2003, n. 10, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di cinque anni, commisurato ad un importo di prestito non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore ai 25.000,00 euro, finalizzato alla copertura totale o parziale degli interessi.
Il tasso di interesse che verrà applicato dovrà essere fisso e non potrà essere maggiore dell'indice IRS di periodo.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, dal primo gennaio al ventotto febbraio di ogni anno presso l'istituto.
L'istituto dovrà istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004 e verificare il possesso delle necessarie garanzie creditizie; indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, dovrà acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni stabilite; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il trenta aprile di ogni anno.
Entro il trentuno maggio dovrà pervenire all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, la comunicazione dell'istituto circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili corredate della relativa documentazione. Ove la predetta comunicazione non dovesse pervenire entro tale termine non verrà dato seguito al procedimento con conseguente non accoglimento dell'istanza.
L'Assessorato della famiglia, sulla base delle comunicazioni dei vari istituti convenzionati e delle priorità fissate nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 ottobre di ogni anno contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto di credito convenzionato cui gli stessi fanno capo.
Sulla base della predetta graduatoria l'istituto avrà tempo fino al trentuno dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004 ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.
Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.
Per l'esercizio 2004 si applicano i termini stabiliti nelle "Disposizioni sulla convenzione", approvate con D.P.R.S. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 3

L'istituto, prima di stipulare il prestito, accerterà la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e la situazione di fatto; in caso di non corrispondenza rilevante ai fini della graduatoria si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.

Art. 4

L'istituto trasmetterà alla Regione, entro il 30 marzo per le rate in scadenza il 30 giugno, ed entro il 30 settembre, per le rate in scadenza il 31 dicembre, i tabulati relativi ai contributi da erogare con eventuale conguaglio nel semestre successivo.
La Regione liquiderà quanto dovuto entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con pari valuta mediante mandati di pagamento cumulativi in favore dell'istituto.
Il contributo della Regione liquidato verrà imputato dall'istituto a decremento dell'onere per interessi secondo le modalità più avanti specificate.

Art. 5

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.
Il contributo regionale è corrisposto per cinque annualità. L'istituto, sulla base del tasso fisso applicato al prestito concesso, determinerà l'eventuale onere a carico del beneficiario per la quota di interessi non coperti dal contributo regionale.

Art. 6

L'istituto dà immediata comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei prestiti. La Regione dispone, per i prestiti estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla estinzione medesima, mentre per i prestiti estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato, previa determinazione dell'ammontare da parte dell'istituto.

Art. 7

In caso di mancato pagamento di almeno due rate di ammortamento, l'istituto intraprenderà le azioni legali a tutela del credito nei confronti del beneficiario del prestito,anche per conto della Regione, dandone contestuale informativa al dipartimento regionale della famiglia, per la interruzione del pagamento del contributo regionale.
La Regione non risponde in alcun modo degli eventuali interessi di mora a carico del beneficiario del prestito.

Art. 8

L'istituto comunicherà tempestivamente alla Regione le fasi della procedura relative al prestito ed in particolare:
a)  delibera di concessione del prestito;
b)  contratto condizionato di prestito;
c)  somministrazioni effettuate;
d)  contratto definitivo, con allegato il piano di ammortamento;
e)  eventuali estinzioni parziali o totali.

Art. 9

L'istituto dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, come prima specificata, un rimborso forfettario non superiore ad euro 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa. Solo ed esclusivamente nel caso che l'istanza, ritenuta ammissibile d'accesso al contributo, non abbia trovato accoglimento per mancata disponibilità finanziaria da parte della Regione, tale rimborso forfettario delle spese istruttorie non sarà dovuto all'atto dell'eventuale riproposizione nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 10

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - servizio 3, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, quelle dirette all'istituto presso la propria sede, via ............................................................................................................................................, all'attenzione del sig. ................................................................................................................

Art. 11

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 12

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei prestiti da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di prestito; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 13

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a canco dell'istituto.

Art. 14

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per l'istituto dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.
  Il legale rappresentante dell'istituto di credito............................................................. 

Il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali............................................................................................

(2004.24.1694)
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012*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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