REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Castrofilippo. Modifiche


Lo statuto del Comune di Castrofilippo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'11 giugno 1994. Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 4 del 18 gennaio 2002.
Con delibera del consiglio comunale n. 3 dell'8 aprile 2004, divenuta esecutiva in data 12 maggio 2004, sono state approvate le seguenti ulteriori modifiche:
L'art. 15, comma 2, è abrogato.
L'art. 28 è così sostituito:
Consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero, la posizione giuridica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e le cause di scioglimento del consiglio, sono regolati dalla legge.
2.  Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento, che, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto, detta norme relativamente a:
1)  funzionamento dell'organo ed, in particolare, modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
2)  numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente;
3)  forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
4)  forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
5)  poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari;
6)  diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
7)  modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, sempreché comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
3.  Fino all'adozione di apposito strumento regolamentare di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme statutarie e regolamentari vigenti nell'ente.
L'art. 29 è così sostituito:
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
L'art. 30, comma 7, è così sostituito:
7.  Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri o il sindaco, previo inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
L'art. 33, comma 3, è abrogato.
L'art. 37, comma 4, è abrogato.
Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:
Art. 38-bis
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
L'art. 39, è così sostituito:
1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 3 e non superiore a 5, determinato di volta in volta dal sindaco in relazione alle esigenze dell'ente.
2.  Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ai quali può attribuire deleghe, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'amministrazione. La delega non comporta trasferimento di funzioni.
3.  Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.
4.  L'assessore anziano, inteso come il più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, sostituisce il sindaco assente o impedito.
L'art. 40 è così sostituito:
Giunta comunale Nomina, incompatibilità, durata in carica

1.  La nomina, l'incompatibilità e la durata della giunta risultano disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia.
L'art. 41 è abrogato.
L'art. 43 è così sostituito:
Decadenza della giunta comunale

1.  I casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale sono regolati dalla normativa regionale vigente.
L'art. 44 è abrogato.
L'art. 45, comma 7, è abrogato.
L'art. 46 è così sostituito:
1.  La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune.
2.  La giunta, in generale:
a)  svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
b)  riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività;
c)  attua gli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio;
d)  adotta gli atti di amministrazione, che rientrano nella sua competenza in virtù di disposizioni contenute nella normativa regionale, nello statuto e nei regolamenti.
3.  Nell'esercizio dell'attività propositiva e di impulso, spetta, in particolare, alla giunta:
a)  predisporre lo schema di bilancio, la relazione al conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
b)  proporre al consiglio le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione.
4.  Nell'esercizio dell'attività di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio e di amministrazione, spetta alla giunta:
a)  adottare, su proposta del direttore generale, il P.E.G., nel quale si specificano i programmi e gli indirizzi di governo e si assegnano ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b)  adottare la dotazione organica, il piano triennale delle assunzioni ed il relativo piano annuale;
c)  adottare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
d)  adottare i regolamenti non riservati dalla legge al consiglio;
e)  approvare gli accordi di contrattazione decen trata;
f)  disporre l'acquisto e le alienazioni immobiliari per pubblico incanto, le relative permute e concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
g)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone.
5.  La giunta esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti aventi contenuto generale, nei quali sono indicati gli obiettivi perseguiti, le risorse allo scopo attribuite, i criteri e le modalità, ai quali dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite.
6.  La determinazione degli aspetti non disciplinati dalla deliberazione di indirizzo rientra nella competenza degli organi burocratici.
L'art. 48 è così sostituito:
Elezione e durata in carica condizioni di eleggibilità

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, la sua durata in carica, le condizioni ed i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
L'art. 49 è così sostituito:
Funzioni

1.  Il sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato, connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
L'art. 50 è così sostituito:
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco ha rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
d)  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e)  nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'apposito albo;
f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi (macrostrutture), attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
g)  svolge tutte quelle funzioni che dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti non siano attribuite al consiglio comunale, alla giunta, al segretario, al direttore generale, ai responsabili dei servizi, in qualità di titolare del potere residuale.
L'art. 51 è così sostituito:
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, o dei responsabili dei servizi, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3.  Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
L'art. 103, comma 2, è così sostituito:
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.
L'art. 109 è così sostituito:
1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conse guimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
L'art. 110 è così sostituito:
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
L'art. 111 è così sostituito:
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario, il direttore e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna macro struttura e di verificarne il conseguimento; al direttore ad ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
L'art. 112 è così sostituito:
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario, il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
L'art. 114 è così sostituito:
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali.
3.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.  Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale.
6.  Roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento organico degli uffici.
7.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L'art. 115 è così sostituito:
Il vice segretario

1.  Può essere istituita la figura del vice segretario comunale.
2.  Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
3.  Il regolamento organico degli uffici e servizi disciplinerà le eventuali modalità di conferimento dell'inca rico.
L'art. 134 è così sostituito:
1.  Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.  Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3.  La giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
L'art. 135 è così sostituito:
1.  Le revisioni dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.  La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di nuovo statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
(2004.21.1468)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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