REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Marianopoli


Lo statuto del comune di Marianopoli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 2 dicembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 15 aprile 2004 e divenuta esecutiva in data 5 maggio 2004.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia comunitaria e sussidiarietà

1.  La comunità di Marianopoli è costituita in Comune autonomo secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
2.  Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 2
Autonomia statutaria

1.  Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e della legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, determina l'abrogazione automatica delle norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale è, comunque, tenuto ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 3
Autonomia regolamentare

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni del presente statuto.
3.  Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
5.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad un terzo dei consiglieri, oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale ed ai responsabili di settore competenti per materia.
8.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
9.  Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, a tal fine prevedendosi il loro deposito e la loro raccolta presso l'URP, e il loro inserimento e pubblicazione presso il sito internet ufficiale del Comune.
Art. 4
Finalità generali

1.  Il Comune di Marianopoli ispira la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di giustizia sociale, di democrazia, di libertà, di solidarietà, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza tra gli individui.
2.  Il Comune svolge la propria azione politica amministrativa in favore della popolazione, secondo i principi di cui al comma precedente, perseguendo i criteri di buona amministrazione, diretti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
3.  Il Comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, ispirata ai principi di programmazione socio-economica e rispondente alle specifiche caratteristiche ed alla vocazione delle aree interne e rurali e finalizzata all'allargamento della imprenditoria locale ed allo sviluppo della massima occupazione.
4.  Il Comune di Marianopoli esercita le proprie funzioni ispirandosi al metodo della programmazione; in tale ottica partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale.
5.  Il Comune, in conformità a questi principi, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso alle cariche elettive, come sancito dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93 al lavoro e promuove la solidarietà della comunità a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
6.  Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni, per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.
7.  Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 56 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26; a tal fine assicura la presenza di entrambi i sessi nelle cariche elettive degli organi comunali, delle aziende ed istituzioni dipendenti, negli altri organi collegiali, anche con l'istituzione di appositi organismi e con la possibile riorganizzazione dei tempi e degli orari della città.
8.  Il Comune favorisce e valorizza l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi.
9.  Il Comune concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi, e garantendo ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e da tutte le altre legislazioni vigenti.
10.  Il Comune aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionale e comunitaria, e nel rispetto del radicamento culturale, favorisce l'integrazione degli immigrati.
11.  Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e ne favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che viene riconosciuta come valore fondamentale.
12.  Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita nella città e nel suo territorio, garantendo la fruibilità del centro antico. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie inquinanti, favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia e tende a ridurre le fonti, inquinanti. Favorisce la collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia, con la Regione e con le associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico.
13.  Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, con la qualificazione dei propri servizi.
14.  Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro associazioni per il recupero e la diffusio ne delle tradizioni popolari e di nuove espressioni culturali.
15.  Il Comune riconosce e fa proprie le regole della Carta europea delle autonomie locali e dello statuto della Federazione mondiale delle città unite.
16.  Il Comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto dei popoli e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.
17.  Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni ed altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
18.  Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali, comunitarie ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
19.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli e, in tal guisa, favorire il processo di integrazione europea o internazionale, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
20.  Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, attenzionando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro antico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico e il riordino del centro abitato e dell'intero suo territorio. Il Comune si impegna affinché la formazione degli strumenti urbanistici generali sia assicurata la partecipazione della comunità, fermo restando le competenze del consiglio comunale.
21.  Il Comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali che possano concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile.
22.  Il Comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato.
Art. 5
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,49 confinante con i Comuni di Petralia Sottana, Caltanissetta, Mussomeli e Villalba.
2.  La comunità di Marianopoli considera come funzionale alla finalità socio-economiche della popolazione residente le aree dei comuni limitrofi sulle quali si esercita attività lavorativa nel settore agricolo. Opera affinché, le delimitazioni amministrative attuali vengono superate per pervenire ad una diversa delimitazione del territorio comunale che tenga conto della realtà e dei bisogni della vita sociale ed economica della comunità nelle forme e modalità previste con legge regionale.
3.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, sita in via Pietro Neri, 15. In casi eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6
Albo pretorio

1.  Il consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino.
2.  Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo di cui al precedente comma, per giorni 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. L'elenco dei suddetti atti comunali è mensilmente inserito nel sito internet ufficiale del Comune.
3.  La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo, è effettuata a cura del segretario, il quale si avvale a questo scopo del messo comunale.
Art. 7
Stemma civico e gonfalone

1.  Il Comune negli atti si identifica con il nome Marianopoli e con lo stemma corrispondente alla seguente definizione araldica: di grigio alla torre civica, caricato di due fronde intrecciate di quercia, soprastante corona con torri, tre visibili, alternate gemme preziose, cinque visibili.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnate dal sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia: di colore azzurro il drappo, riccamente ornato di ricami dorati, caricato dello stemma civico, sostenuto da due fronde intrecciate, l'una a destra di quercia, l'altra a sinistra di alloro, con l'iscrizione dorata: Comune di Marianopoli, retto da asta verticale, fregiato di nastri tricolorati dei colori nazionali, e nastri di colore azzurro frangiati in argento con scritte in oro, a destra Comune, a sinistra Marianopoli.
3.  La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 8
Disposizioni generali

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
2.  Per gli stessi fini, il comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivando l'accesso alle strutture del l'ente.
Il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione popolare nell'amministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
3.  Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e quelli di età superiore ai 16 anni residenti nel Comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolidi domiciliate nel comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente la iscrizione nelle liste elettorali.
4.  Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali.
Art. 9
Associazioni

1.  Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e di volontariato, attraverso:
a)  il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
b)  il riconoscimento alle associazioni aventi per statuto finalità di ordine generale, che ne facciano espressa richiesta, del diritto di essere consultate riguardo alle formazioni degli atti generali e che comunque riguardino interessi collettivi;
c)  la concessione di aiuti organizzativi e/o finanziari disciplinate da apposito regolamento per questi fini, la giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiamo fatta istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali.
Art. 10
Consulte

1.  Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, promuove la costituzione di consulte di settore.
2.  Le consulte sono sentite obbligatoriamente allorché l'Amministrazione intervenga su materie ricadenti nella rispettiva sfera di competenza.
3.  Le consulte devono fornire il parere obbligatorio e non vincolante entro il termine loro assegnato.
Art. 10-bis
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole elementari e medie alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il  Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochicultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporto con l'associazionismo e rapporto con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento consiliare.
Art. 11
Informazione

1.  Tutti gli atti del Comune nelle sue varie articolazioni, sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, delle industrie o delle imprese.
2.  Il Comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio di pubbliche relazioni.
3.  Con regolarità stabilita dal regolamento, viene pubblicato un Bollettino Ufficiale del Comune nel quale devono essere contenuti tutti gli atti fondamentali. Analoga pubblicazione è effettuata sul sito ufficiale del Comune.
4.  Per l'attuazione del presente articolo l'amministrazione attuerà le pubblicazioni previste e disposte dalla legge vigente con l'adozione di apposito regolamento.
Art. 12
Accesso

1.  Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'Amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.  Sono sottratti all'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3.  In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni a persone o ad enti.
Art. 13
Diritto di udienza

1.  I cittadini partecipano attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Essa è richiesta per iscritto e deve avere luogo entro i successivi 10 giorni.
2.  Il diritto di udienza si esercita davanti al sindaco, agli assessori comunali od ai funzionari responsabili delle sezioni.
Art. 14
Istanze

1.  I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanza per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di riceverle, di esaminarle e di rispondere.
3.  Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità del l'istanza.
Art. 15
Petizioni

1.  Numero 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o tre associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 9 possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del consiglio comunale entro il termine di 30 giorni. In caso di inosservanza, ciascun consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di dovere accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
4.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione delle petizioni ed ogni altro aspetto ritenuto essenziale per la piena attuazione del presente articolo.
Art. 16
Proposte

1.  Numero 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o n. 3 associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 9, possono avanzare proposte per l'adozione di atti che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché, ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente, delibera entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta.
Art. 17
Assemblee

1.  Il Comune indice periodicamente, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini.
2.  Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno n. 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali o n. 3 associazioni iscritte all'albo, di cui all'art. 9, nel qual caso sono tenute, entro 45 giorni, alla presenza del sindaco o di un suo delegato.
3.  Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea e deve essere data integrale notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune.
Art. 18
Referendum

1.  Nelle materie di esclusiva competenza comunale può essere indetto un referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.
2.  Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:
a)  nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
b)  atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
c)  il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
d)  provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
e)  provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
f)  provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
g)  bilanci preventivi e consuntivi.
3.  Le materie di cui alla lettere d), e), f), g) del precedente comma, possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.
4.  Il referendum consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 15% dei cittadini elettori può fare richiesta di referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti ge nerali.
5.  Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri, si riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6.  In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini.
7.  Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori, diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.
8.  Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso al difensore civico.
9.  Non si fa luogo al referendum propositivo se, almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provveda in maniera conforme alla richiesta referendaria.
10.  Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
11.  Entro 60 giorni della proclamazione del risultato da parte del sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.
12.  Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei 2 anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste si segue l'ordine cronologico di presentazione.
13.  Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Art. 19
Difensore civico

1.  Ai fini di garantire i diritti dei cittadini e vigilare sull'imparzialità delle istituzioni, delle aziende speciali, degli enti controllati dal Comune e delle società di cui esso fa parte, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  L'ufficio del difensore civico sarà disciplinato con apposito regolamento.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 20
Organi di Governo

1.  Sono organi di Governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco:
a)  il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b)  la giunta è organo collegiale con compiti di amministrazione, di impulso e proposta;
c)  il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
2.  Per l'applicazione agli amministratori comunali della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e degli artt. 53 e 54 della legge regionale n. 26/93, il consiglio comunale mediante apposito atto contenente il relativo regolamento, disciplina gli obblighi al momento della candidatura, al momento dell'assunzione in carica, i modelli e/o moduli della dichiarazione patrimoniale, la diffida ad adempiere, i provvedimenti del consiglio comunale, il diritto all'informazione dei cittadini, l'istituzione del bollettino per la pubblicità, nonché l'estensione al sindaco ed agli assessori degli obblighi concernenti i consiglieri comunali.
Art. 21
Obbligo di astensione degli amministratori

1.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado o del coniuge o del convivente nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/2000.
3.  Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.
4.  Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
5.  Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 22
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta le posizioni politiche espresse, dalla comunità, costituisce la sede di manifestazione e di incontro del pluralismo dei valori e degli interessi della collettività. Esso delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2.  Il consiglio è dotato di autonomia organizzativa, funzionari e contabile ed è composto da 12 consiglieri eletti a suffragio universale e nei modi previsti dalla legge.
3.  Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere presente che ha riportato il maggiore numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
5.  Gli atti fondamentali di competenza del consiglio non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune.
6.  Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale, di cui al successivo articolo.
Art. 23
Regolamento consiliare

1.  Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri assegnati, disciplina il funzionamento dell'organo, ed in particolare determina le modalità per la convocazione dell'organo consiliare, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, fermo restando che per le sedute di prosecuzione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2.  Il regolamento fissa le modalità per fornire all'organo consiliare servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3.  Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle eventuali commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4.  Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e  la riservatezza delle persone interessate.
Art. 24
Partecipazione alle sedute consiliari

1.  Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori, i dipendenti comunali, il revisore dei conti, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini all'uopo invitati.
2.  Il responsabile del settore competente per materia, è tenuto a partecipare alle sedute destinate all'esame di proposte, per le quali è previsto il suo parere obbligatorio qualora sia espressamente richiesta la sua presenza.
Art. 25
Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

1.  Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Province;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/98;
c)  ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e programmi che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e)  atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
f)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
g)  alla contrazione di mutui, ove non previsti nel bilancio d'esercizio o in altri atti di natura programmatoria e all'emissione di prestiti obbligazionari;
h)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
2.  Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
3.  Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
4.  L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
5.  In ogni caso il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi formulati dai consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Art. 26
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Essi partecipano all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.
3.  I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.  I consiglieri sono sospesi, rimossi ovvero dichiarati decaduti nei casi e nei modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione sici liana.
5.  Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
-  esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
-  presentare all'esame del consiglio mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
-  richiedere la convocazione del consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio da iscrivere all'ordine del giorno.
6.  Ogni consigliere comunale, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei consiglieri con le funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti:
-  dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
-  dai dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali, copie di atti e documenti utili per l'espletamento del suo mandato.
7.  Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge e di attenersi al rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8.  Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri e depositate presso la segreteria del Comune o formalizzate in seduta del consiglio. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
9.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non fanno venir meno la competenza del consiglio.
10.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di con siglio.
11.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere il domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
12.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 27
Decadenza dalla carica

1.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo il  presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2.  Ai fini dell'applicazione del precedente comma, costituiscono unica seduta le adunanze di prima convocazione e di prosecuzione.
3.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
4.  Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 28
Il presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente rappresenta e convoca il consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione in modo che i consiglieri possano prendere visione degli atti almeno 3 giorni prima della seduta o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza; attiva le commissioni consiliari; presiede il consiglio comunale ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato ed idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 29
Norme generali per il funzionamento del consiglio

1.  Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del consiglio comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento specifico che dovrà ispirarsi ai principi di partecipazione democratica, trasparenza, efficienza e pubblicità.
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente. Le funzioni e le attribuzioni del presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3.  La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente; in mancanza, dal consigliere neoeletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali. Ad esso spetta, in ogni caso, la presenza provvisoria dell'assemblea fino alldel presidente.
4.  Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5.  La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle seduta del consiglio sono disciplinati dalla legge ed, in conformità alla stessa, dal regolamento. Le leggi ed il regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopracitate fun zioni.
6.  La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche al sindaco o ad 1/5 dei consiglieri in carica. Il presidente è tenuto a fissare la data di riunione del consiglio appena possibile e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta, inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, alle proposte del sin daco.
7.  A tal fine i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
8.  Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio di segreteria nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento. Tra la data del deposito e il giorno fissato per la seduta del consiglio devono intercorrere 3 giorni e non meno di 24 ore nei casi di convocazione d'urgenza.
9.  Ogni proposta, deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio di "giusto procedimento" in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge.
10.  Qualora nelle elezioni a cariche o nelle nomine di competenza del consiglio debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia già prevista dalla legge una forma particolare di votazione e di ballottaggio, risulteranno eletti coloro che, entro la quota spettante alla minoranza stessa e nell'ambito delle designazioni espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti.
11.  Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione dei casi di cui all'art. 182 dell'Ordinamento regionale degli enti locali vigente. Le sedute possono essere segrete anche nel caso in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determina la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione se trattati pubblicamente.
12.  Le votazioni sono palesi; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclama dal presidente che nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero 3 scrutatori designati dallo stesso collegio tra i componenti presenti al momento della votazione.
13.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale, con il compito di curare la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del segretario e di sostituzione nei casi di incompatibilità o impedimento.
14.  La verifica della presenza del numero legale va effettuata all'inizio della seduta e al momento della vota zione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno.
Art. 30
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2.  Ciascun gruppo comunica al segretario comunale il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere, per ciascun gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.
3.  Il regolamento definisce altre eventuali competenze della conferenza dei capigruppo.
4.  Il Comune assicura ai consiglieri le attrezzature ed i servizi necessari allo  svolgimento delle loro funzioni.
Art. 31
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3.  Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comu nale, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11 legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 32
Giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di Governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 4 assessori nominati dal sindaco. Gli assessori assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
3.  Se, nel corso del mandato, sia accertata una variazione demografica che comporti un aumento o una diminuzione del numero degli assessori, ai sensi del l'art. 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modificazioni, di essa terranno conto i candidati alla carica di sindaco nella formazione dell'elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all'elettorato a norma dell'art. 9 comma 4° della legge citata.
4.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
5.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, riferendo al consiglio comunale, entro 7 giorni, sulle ragioni del provvedimento.
6.  In caso di revoca, di dimissioni, di decadenza o morte di un assessore, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore.
7.  Gli atti adottati dal sindaco a norma dei precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
8.  La giunta cessa dalla carica quando per qualsiasi ragione il sindaco cessa  dalla sua carica.
Art. 33
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario ed agli incaricati di funzioni dirigenziali; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, nell'attività propositiva e di im pulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
4.  Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive ed assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto dai regolamenti al segretario del comune ed agli incaricati di funzioni dirigenziali;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi ed aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
5.  Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto o agli incaricati di funzioni dirigenziali o al segretario;
-  affida gli incarichi professionali per l'esercizio di attività intellettuali, basati su scelte discrezionali, laddove non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o di indirizzo espresso;
-  affida gli incarichi per consulenze legali;
-  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili ad esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destina zione;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione o di gestione generali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro ed approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile di settore competente per materia;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.
6.  La giunta è convocata dal sindaco anche oralmente, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
7.  Fatte salve le norme di legge e del presente statuto, il regolamento della giunta disciplina le modalità di convocazione, la presentazione e discussione delle proposte, il sistema di votazione, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento dell'organo.
Art. 34
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei responsabili di settore e del segretario comunale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti.
5.  E' ufficiale di governo ed in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
7.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
8.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
9.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
10.  Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art. 35
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  definisce e stipula accordi di programma e protocolli d'intesa, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
l)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
m)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
n)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
o)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
p)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli eventuali indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'esplica zione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
q)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti;
r)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed gli incaricati di funzioni dirigenziali diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite.
Art. 36
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'ammini strazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Art. 37
Incarichi ad esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire sino a due incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione. La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 41 3° comma della legge regionale n. 26/93.
2.  Sull'attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Art. 38
Rimborso spese legali

1.  Gli amministratori coinvolti in giudizi penali, civili o contabili, per fatti commessi a causa e nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute, in relazione ai procedimenti conclusisi con formula assolutoria piena ed in assenza di conflitti d'interessi con l'ente.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE
Art. 39
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 40
Criteri di organizzazione e gestione

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti agli incaricati di funzioni dirigenziali.
2.  Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
-  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di sup porto;
-  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
-  per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
-  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
-  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
-  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.
Art. 41
Principi generali di organizzazione

1. L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Art. 42
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per settori:
-  unità organizzative apicali comprendenti servizi la cui attività è finalizzata:
-  alla programmazione;
-  alla realizzazione degli interventi di competenza;
-  al controllo, in itinere, delle operazioni;
-  alla verifica finale dei risultati.
-  servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
-  uffici: unità interne al servizio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
-  definita con la formazione dell'organico generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
-  ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.
Art. 43
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.
2.  Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Art. 44
Il segretario comunale

1.  La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
2.  Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
3.  Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a)  compiti di collaborazione ed attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli incaricati di funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro auto nomia e delle loro competenze ed attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c)  autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d)  adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e)  vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi ed obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f)  riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'Assessore al personale e al nucleo di valutazione;
g)  nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
h)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
i)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
j)  richiede adempimenti ed attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa, al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamenti;
k)  espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco.
4.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al segretario comunale.
5.  Al segretario comunale nominato direttore generale spetta un'indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro o in assenza, dal sindaco.
6.  Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
7.  Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
8.  Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non piano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 45
Vice-segretario

1.  Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento è previsto un vice-segretario.
2.  Il regolamento disciplina le modalità del concorso ed i requisiti richiesti per la nomina.
3.  Nelle more dell'espletamento del concorso, il sindaco può incaricare allo svolgimento delle funzioni vicarie un dipendente di qualifica apicale che sia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
Art. 46
Direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
4.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5.  Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7.  Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di Governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
Art. 47
Responsabili di settore (Incaricati di funzioni dirigenziali)

1.  Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori. Ad essi è affidata la gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune.
2.  I responsabili di settore sono nominati con provvedimento del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3.  Ai responsabili di settore spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano esecutivo di gestione, annualmente assegna loro gli obiettivi, affidando necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4.  Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5.  I predetti responsabili di settore nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6.  Il sindaco può affidare ai responsabili di settore ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7.  Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di settore sono affidate al direttore generale, o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
8.  Nelle materie di propria competenza, i responsabili di settore adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministra zione.
9.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
10.  I responsabili di settore dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che, devono informare l'attività della pubblica amministrazione.
11.  La copertura dei posti di responsabile del settore, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
Art. 48
Competenze dei responsabili di settore

1.  I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza , l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2.  Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle materie di competenza i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di cono scenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di delibera zione;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
-  le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
3.  Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 49
I responsabili di servizio

1.  I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
2.  Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.
3.  Sono, inoltre, responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91.
4.  La nomina del responsabile del servizio/i e di unità operative è di competenza del responsabile di settore.
5.  L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del sindaco disposto su proposta del responsabile di settore o del direttore generale o di propria iniziativa.
6.  I responsabili di settore possono assumere la responsabilità di uno o più servizi.
7.  Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di servizio. In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di servizio, su disposizione del responsabile di settore, possono essere sottoposti per l'esecuzione al visto da parte di quest'ultimo.
Art. 50
Dipendenti comunali

1.  I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività le funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  La giunta comunale, sentito il direttore generale, ove nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi, sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità posse dute.
5.  Rientra nella competenza esclusiva del direttore generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla giunta comunale.
6.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 51
Forme di gestione

1.  I servizi pubblici locali si distinguono in servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.
2.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla normativa vigente ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi erogati alla popolazione.
3.  La scelta della forma di gestione è deliberata dal consiglio comunale sulla scorta di una relazione del revisore dei conti che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.
4.  Il consiglio comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio.
Art. 52
Proprietà, gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

1.  Il presente articolo si applica ai servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di settore e delle discipline di attuazione della normativa comunitaria.
2.  Il Comune non può cedere le proprietà delle reti e degli impianti, salvo il caso di cessione di proprietà a favore di società di capitale di cui l'ente detiene la maggioranza.
3.  Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi per la gestione delle reti e degli impianti, l'ente, anche associandosi con altri Comuni, si avvale di:
-  società di capitali all'uopo costituite, con partecipazione maggioritaria del Comune cui può essere affidata direttamente tale attività;
-  imprese idonee da individuare con procedure ad evidenza pubblica, quando sussistono particolari ragioni di utilità sociali.
4.  L'accesso alle reti deve comunque essere garantito a tutti i soggetti erogatori dei servizi.
5.  Per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica si applica l'art. 113, comma 5, e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 53
Servizi pubblici privi di rilevanza economica

1.  I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:
-  istituzioni;
-  aziende speciali, anche consortili;
-  società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
-  in economia quando il servizio è di modeste dimensioni o quando per le sue caratteristiche non sia opportuno procedere ad una delle precedenti forme di affidamento.
2.  Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad as sociazioni e fondazioni dallo stesso costituite o parte ci pate.
Art.54
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità, con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
7.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 55
Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza economica, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 56
Autonomia finanziaria

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 57
Bilancio e programmazione

1.  Entro il 31 dicembre il consiglio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge, osservando i principi dell'universalità, della integrità e del pareggio economico e finan ziario.
2.  Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3.  Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
Art. 58
Conto consuntivo

1.  Il conto consuntivo è deliberata dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2.  Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore di cui al successivo articolo 60.
3.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 59
Contabilità economica e controllo di gestione

1.  Il  regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
2.  La rilevazione contabile dei costi prevede:
a)  la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
b)  l'elaborazione di indici di produttività.
Art. 60
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili ed iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2.  Il revisore dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza; allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.
4.  Il revisore collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5.  Il revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma 4° è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  Il revisore risponde della verità delle loro attestazioni e adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
Art. 61
Ordinamento tributario

1.  Il Comune, in conformità alle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e della tariffe.
2.  Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3.  La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Titolo VII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 62
Principi generali

1.  Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni o enti di Governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrative ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti ed amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2.  A questo scopo attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi, convenzioni e con sorzi.
Art. 63
Convenzioni

1.  Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2.  Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 64
Consorzi

1.  Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.
3.  Nello statuto dovranno essere indicate le modalità di elezione del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché le competenze dell'assemblea.
4.  La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri, cui dovrà essere informata attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
5.  Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.
Art. 65
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Comune promuove nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo.
2.  L'accordo è promosso e stipulato dal sindaco. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente, che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.
3.  L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 66
Modificazioni ed abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto.
2.  Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di recezione.
3.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
4.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolare forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Art. 67
Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute - Rinvio

1.  In caso di successive evoluzioni della normativa regionale e/o statale, le norme incompatibili del presente statuto si intendono tacitamente abrogate o modificate, fermo restando l'obbligo di provvedere agli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
2.  Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
Art. 68
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio.
Art. 69
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena cono scenza.
2.  E' inserito nel sito internet ufficiale del Comune, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento regionale degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri; ai responsabili di settore, all'organo di revisione ed agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
(2004.20.1408)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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