REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Lercara Friddi


Lo statuto del Comune di Lercara Friddi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 19 settembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 23 marzo 2004.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Poteri e funzioni

1.  Il Comune di Lercara Friddi è ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente statuto.
2.  Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo statuto e della Regione.
3.  Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.
4.  Il Comune di Lercara Friddi è Comune d'Europa, informa la propria attività ai principi sanciti dal trattato dell'Unione europea e della Carta europea dell'autonomia locale.
Art. 2
Territorio - Gonfalone - Stemma

1.  Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2.  Il Comune si trova sulla direttrice Palermo-Agrigento con l'equidistanza di circa 60 Km., si estende su una superficie territoriale di Kmq. 37,27 e confina con i Comuni di Vicari, Castronovo, Roccapalumba, Prizzi. La sede centrale del Comune è in piazza Abate Romano n. 19, presso il palazzo comunale.
3.  Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite dalla Regione.
4.  Denomina le borgate e le frazioni.
5.  Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio e le relative modalità.
6.  Lo stesso raffigura uno stemma con bandane di colore rosso e giallo sormontato da una corona.
Art. 3
Albo pretorio ed informazione

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3.  Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità.
Art. 4
Statuto

1.  Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e della Regione siciliana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2.  Per il procedimento di modifica dello statuto, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/91, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 30/2000, si applicheranno le medesime disposizioni previste per la sua approvazione.
3.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e, in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo le attribuzioni alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
4.  Lo statuto stabilisce, altresì, le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Art. 5
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per materie ad esso demandate dalla legge statale e regionale e dallo statuto;
c)  per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d)  nelle materie in cui esercita funzioni.
2.  Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3.  Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6.  Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7.  I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di entrata di pubblicazione all'albo pretorio.
Art. 6
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.  I poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti all'assessore comunale competente per materie delegate. Tali ordinanze, tuttavia, vengono emanate nel rispetto delle direttive del sindaco, cui compete la direzione generale ed il coordinamento dell'azione amministrativa.
3.  Per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti si richiama l'art. 69 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia, come modificato dall'art. 50, commi 4, 5 e 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000.
4.  Esse, emesse esclusivamente dal sindaco quale ufficiale di Governo e nelle materie specificatamente previste dal succitato art. 69, debbono indicare, eventualmente, l'autorità cui poter presentare opposizione o ricorso.
Art. 7
Autonomia e partecipazione

1.  Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
2.  A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate. Favorisce, altresì, l'integrazione di soggetti singoli, comunità, nuclei familiari appartenenti ad etnie diverse senza distinzione di cultura, tradizioni, lingua e religione.
3.  Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti nel territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello statuto.
Art. 8
Servizi sociali

1.  Il Comune, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, eroga servizi gratuiti o a pagamento e prestazioni economiche, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2.  Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3.  Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:
-  incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
-  favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;
-  promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4.  Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
5.  Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti preposti alla promozione, prevenzione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
6.  Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.
7.  Il Comune anche in collaborazione con la Provincia assicura d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a:
a)  educazione degli adulti;
b)  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c)  azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
d)  azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola ivi compresa l'università;
e)  interventi perequativi;
f)  interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
g)  corsi di lingua italiana per cittadini residenti appartenenti a diverse etnie.
8.  Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario artistico, archeologico, monumentale, ambientale anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Art. 9
L'ufficio del garante della persona disabile

1.  Il Comune può istituire l'ufficio del garante della persona disabile.
2.  L'ufficio del garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo scelto e nominato dal sindaco tra i cittadini che mostrano particolare sensibilità verso i disabili e le loro problematiche.
3.  L'incarico, a carattere onorario, ha durata pari a quella del mandato del sindaco, con possibilità di rinnovo.
Art. 10
Finalità

1.  Il garante collabora con l'amministrazione comunale e gli uffici preposti al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona non abile, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
2.  Promuove ogni utile iniziativa, comunicando proposte, ipotesi di progetto e/o attività che mirino alla completa integrazione sociale dei soggetti disabili.
3.  Assicura alla famiglia della persona portatrice di handicap informazioni per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alla possibilità di recupero ed integrazione della persona non abile.
4.  Promuove, anche attraverso enti e associazioni, iniziative, occasionali o periodiche, di informazione per la prevenzione e per la cura degli handicaps la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito.
5.  Promuove, altresì, apposita conferenza di servizio con i soggetti interessati, amministrazione comunale, segretario generale, ufficio dei servizi sociali e quant'altri, ove in termini propositivi in relazione ad attività da intraprendere sia in termini risolutivi per superare eventuali difficoltà su iniziative già attivate che vedono interessati i soggetti portatori di handicap.
6.  Il garante, di concerto con l'amministrazione comunale, può farsi promotore di ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare nuove forme di volontariato o stimolare quelle già esistenti per un diretto coinvol gimento alle problematiche afferenti la disabilità in generale.
Art. 11
Sviluppo economico

1.  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
2.  Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
3.  Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.
4.  Apprezza e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
5.  Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
6.  Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e recettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
7.  Promuove lo sviluppo delle attività commerciali nonché dell'agricoltura e dei prodotti tipici.
8.  Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sulla amministrazione di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 12
Assetto ed utilizzazione del territorio

1.  Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2.  Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3.  Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4.  Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
5.  Promuove e coordina, anche di intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
6.  Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire i servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.
Art. 13
Variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni

1.  Alle variazioni territoriali del Comune si provvede ai sensi della legge regionale n. 30/2000, art. 8, previo referendum della popolazione interessata.
Per variazioni dei territori comunali si intendono:
a)  l'istituzione di uno o più Comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più Co muni;
b)  l'incorporazione di uno o più Comuni nell'ambito di altro Comune;
c)  la fusione di due o più Comuni in uno nuovo;
d)  l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più Comuni al altro Comune contermine.
2.  Le popolazioni interessate aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3.  Il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 14
Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1.  L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a)  alla Giunta regionale;
b)  al Comune o ai Comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei Comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
e)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei Comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f)  nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.
Art. 15
Rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione

1.  In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i Comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione.
Art. 16
Limiti alle funzioni

1.  Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che, non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.
Art. 17
L'attività amministrativa

1.  Il Comune di Lercara Friddi ispira la propria attività amministrativa ai criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.
2.  Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
3.  Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
Art. 18
Programmazione

1.  Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale, culturale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2.  Prevede e assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3.  Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4.  Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.
Art. 19
Informazione

1.  Il Comune riconosce fondamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
2.  Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3.  Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.
Art. 20
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.  Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.
2.  In particolare l'ufficio provvede:
-  a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
-  a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
-  ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
-  a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.
Art. 21
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento:
-  disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso;
-  individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
-  detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 22
Istituti

1.  Sono istituti della partecipazione:
a)  l'iniziativa popolare;
b)  gli organismi di partecipazione e consultazione;
c)  il referendum consultivo;
d)  la partecipazione al procedimento amministrativo;
e)  l'azione popolare;
f)  il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
g)  il difensore civico.
Art. 23
Diritto di partecipazione

1.  Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia.
2.  I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano:
-  residenti nel territorio del comune;
-  non residenti, ma esercitano stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro e di studio.
3.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.
Art. 24
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza tutte le libere forme associative senza fini di lucro.
2.  Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno un anno possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo che verrà annualmente aggiornato a cura dell'amministrazione comunale.
3.  Il regolamento disciplina la struttura dell'albo, la sua eventuale suddivisione in sezioni nonché i requisiti, le modalità per l'iscrizione e le modalità di valorizzazione.
4.  Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'albo costituiscono l'assemblea generale delle associazioni. Ogni associazione in forma singola o associata ha facoltà di elaborare un documento da presentare al sindaco e al consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, in sede di programmazione e prima della predisposizione del bilancio preventivo.
Art. 25
Volontariato

1.  Il Comune riconosce l'apporto del volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.
2.  Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato.
3.  Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.
Art. 26
Strumenti di partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
-  la costituzione di consulte;
-  l'esercizio del diritto di udienza;
-  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
-  la proposizione di referendum consultivi;
-  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.
Art. 27
Consulte

1.  Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire, consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.
2.  Il consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settori che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati alla consulta e la durata.
Art. 28
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti agli uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art. 29
Iniziativa popolare

1.  Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare proposte di interventi di interesse generale, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
2.  Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3.  Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.
Art. 30
Proposte

1.  La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei consiglieri comunali.
2.  L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno 300 cittadini.
3.  Il regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'amministrazione comunale, i termini entro cui il consiglio comunale delibera sulle proposte entro il più breve tempo possibile e comunque previo accordo tra il presidente del consiglio comunale e i rappresentanti del comitato promotore.
Art. 31
Referendum consultivo

1.  Il sindaco indice il referendum consultivo su orientamenti e scelte di competenza del Comune, quando lo richiedano almeno 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale inerenti la competenza del Comune. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Fino a quando il referendum non viene indetto, il consiglio comunale con una maggioranza qualificata può deliberare in merito.
3.  Una volta indetto il referendum, il consiglio e la giunta non possono assumere nessun atto relativo alla proposta referendaria fino alle risultanze del referendum stesso.
4.  Il referendum consultivo non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.
Art. 32
Limiti e materie

1.  Non possono essere oggetto di referendum:
-  lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
-  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-  gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi;
-  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
-  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
-  i provvedimenti relativi al personale;
-  i provvedimenti dai quali siano derivate da obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
-  gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
-  i provvedimenti sanzionatori;
-  i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
-  i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.
Art. 33
Ammissibilità dei referendum

1.  Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto:
-  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 34
Effetti del referendum

1.  Qualora abbia partecipato al voto il cinquanta per cento degli aventi diritto, l'organo comunale competente si pronuncia entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. L'esito della consultazione stessa dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale.
2.  Ove gli organi comunali competenti intendano discordarsi dall'esito della votazione, in occasione del dibattito in consiglio comunale, devono indicare espressamente i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori. Nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione resta salva la possibilità per il consiglio di recepire l'orientamento degli elettori.
Art. 35
Procedimento amministrativo

1.  Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo. A tal fine:
-  adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
-  si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze di servizi onde acquisire intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
-  favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi tra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
Art. 36
Partecipazione al procedimento

1.  Nelle materie di propria competenza il Comune, gli enti, le istituzioni, e le aziende da esso dipendenti o controllati, assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
2.  I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:
-  di prendere visione degli atti del procedimento;
-  di presentare memorie scritte e documenti;
-  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
-  di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
-  di essere sostituiti da un rappresentate o coadiuvati da un esperto;
-  di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti il procedimento cui sono interessati e/o destinatari.
3.  Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
Art. 37
Consultazioni popolari

1.  Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazione di settore per categorie professionale o utenti di servizi.
2.  Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal sindaco su deliberazione della giunta o su determinazione del consiglio, il presidente del consiglio comunale promuove un dibattito in consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito.
Art. 38
Conferenze cittadine

1.  Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il sindaco e il consiglio comunale possono indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.
Capo II
Il difensore civico
Art. 39
Istituzione e finalità

1.  Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa comunale.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante nell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 40
Elezione - Durata - Requisiti

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi del consiglio comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il difensore civico non può essere immediatamente rieletto.
4.  Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.
5.  Il difensore civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.
6.  Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.
Art. 41
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1.  Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano precedenti penali in corso;
e)  coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 4° grado che siano amministratori segretario o dipendente del Comune.
2.  L'incarico del difensore civico è incompatibile con un'altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo subordinato.
3.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4.  L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla nomina.
Art. 42
Revoca

1.  Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.
Art. 43
Prerogative

Spetta al difensore civico:
1.  Intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da esse dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenza e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
2.  Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
3.  Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
4.  Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie di atti necessari, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
5.  Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
7.  E' facoltà del difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 44
Modalità di intervento

1.  I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.
3.  Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4.  Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al sindaco.
5.  Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del sindaco e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.
Art. 45
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2.  Può partecipare, se invitato, alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
3.  Il difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.
Art. 46
Ufficio

1.  Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.
2.  Il difensore civico comunicherà all'amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.
Art. 47
Trattamento economico

1.  Al difensore civico spettano indennità e rimborsi nella misura del 40% rispetto a quelli del sindaco e la spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio del Comune.
Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE
Capo I
Art. 48
Organi

Sono organi di Governo del Comune:
a)  il consiglio comunale;
b)  la giunta comunale;
c)  il sindaco.
Capo II
Art. 49
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione in raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4.  Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Art. 50
Competenze del consiglio

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti salva l'ipotesi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
-  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la Costituzione e la modificazione di forme associative;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la Costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
-  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune o alla Provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
-  l'elezione del collegio dei revisori dei conti;
-  esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione semestrale del sindaco sullo Stato di attuazione del programma, entro 10 (dieci)  giorni dalla presentazione.
Le competenze del consiglio comunale in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima.
La programmazione si deve mantenere sul piano della generalità o per settori di intervento con esclusione di determinazioni per singole materie o iniziative la cui competenza è dell'organo esecutivo
Art. 51
Elezione e durata

1.  Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge.
2.  La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
Art. 52
Prerogative dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
-  intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
-  le iniziative e gli emendamenti di cui al precedente comma che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio;
-  presentare atti ispettivi;
-  formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
-  i consiglieri, in numero non inferiore ad 1/5 di quelli in carica, possono richiedere al presidente del consiglio la convocazione del consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e del proprio nucleo familiare al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, entro il 30 luglio di ogni anno, mediante deposito, presso l'ente, di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzione di amministratore o di sindaco di società.
Art. 53
Accesso dei consiglieri agli atti, alle informazioni e ai locali comunali

1.  I consiglieri hanno diritto di:
-  prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale;
-  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
-  ottenere senza spesa copia degli atti richiesti;
-  libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative pertinenze.
Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento.
2.  In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 54
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio ed in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
3.  Stabilisce i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 55
Gruppi consiliari

1.  Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 56
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio istituisce con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2.  I componenti sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3.  Le commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
4.  Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.
5.  Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie di loro competenza, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta ai lavori delle commissioni, senza comunque, avere diritto di voto.
6.  Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
Art. 57
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio con compiti esclusivi di convocazione e direzione dei lavori consiliari, predispone l'ordine del giorno delle riunioni ordinarie od urgenti.
2.  La convocazione del consiglio è disposta dal presidente di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco e in tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono notificati ai consiglieri e pubblicati a cura del segretario generale, all'albo pretorio e sono portati a conoscenza della cittadinanza coi mezzi idonei individuati dal regolamento.
4.  Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.  Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Capo III
Art. 58
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta, è eletto sulla base del proprio programma politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, ed è espressione diretta dell'intera popolazione di Lercara Friddi.
2.  E' ufficiale del Governo, secondo le leggi vigenti, e, in tale sua qualità presta giuramento nelle forme e modi previsti dalla legge.
3.  La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni.
4.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove lezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Art. 59
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei Comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 60
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco esercita le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune, agli organi di decentramento, al segretario comunale e ai funzionari apicali ed in particolare:
-  nomina gli assessori e tra questi il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
-  convoca e presiede la giunta ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
-  richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del consiglio comunale comunicando al presidente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio stesso;
-  presenta semestralmente una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
-  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti relativi con facoltà di delegare per tale adempimento altro assessore;
-  attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consente;
-  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;
-  nomina esperti estranei all'amministrazione. Il numero degli incarichi non può essere superiore a due, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6/97.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dagli esperti nominati;
-  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
-  attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
-  provvede ad effettuare storni di fondi tra i capitoli appartenenti alla stessa rubrica di bilancio;
-  effettua i prelievi dal fondo di riserva;
-  coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
-  adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;
-  emette i provvedimenti di accesso, di occupazione di urgenza e di espropriazione, di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione con le modalità stabilite dalla legge;
-  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
-  sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materie di interesse comunale.
Capo IV
Art. 61
La giunta

1.  La giunta, organo di amministrazione attiva del Comune, è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri assegnati.
2.  Il sindaco eletto, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Art. 62
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta è l'organo di amministrazione attiva del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali:
-  la giunta è convocata dal sindaco che la presiede;
-  in caso di assenza o di impedimento del sindaco la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco, o in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età;
-  la giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dipendenti apicali, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2.  Spetta alla giunta:
-  dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
-  predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;
-  adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
-  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico del personale, approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale;
-  nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;
-  deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
-  approvare gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in generale, fatte salve le competenze dalla legge espressamente attribuite al consiglio comunale;
-  approvare i progetti relativi ad opere pubbliche e i capitolati di appalto per acquisizione di servizi e forniture;
-  autorizzare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
-  procedere alla variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale;
-  provvedere in ordine al rinnovo dell'affidamento di attività o servizi mediante convenzione purché non vengano modificati gli elementi essenziali della convenzione iniziale approvata dal consiglio comunale;
-  provvedere all'erogazione di contributi secondo quanto disposto dai regolamenti di settore.
Art. 63
Incarichi agli assessori

1.  Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo del Comune.
2.  Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento agli obiettivi individuati nel documento programmatico e si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune affidati alla responsabilità di ciascun assessore.
3.  Il sindaco può delegare agli assessori il compimento di atti rientranti nell'ambito dei settori ai quali l'incarico si riferisce.
Art. 64
Assessori

1.  In relazione ai contenuti del documento programmatico del sindaco, con delega dello stesso, ad ogni assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consiglio.
2.  Gli assessori presentano alla giunta una relazione sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.
4.  Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.
5.  Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta.
6.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato regionale degli enti locali e alla prefettura.
Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
7.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Titolo IV
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Capo I
Organizzazione uffici e personale
Art. 65
Principi generali amministrativi

1.  Il Comune di Lercara Friddi organizza i propri uffici e servizi secondo i criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
a)  un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
d)  favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2.  Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.
Art. 66
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica, e contabile, spettanti al segretario generale/direttore generale, ai responsabili delle aree e dei servizi e al personale dipendente dell'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 67
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune di Lercara Friddi è articolata in aree, servizi e uffici o unità operative.
L'articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.
2.  L'area è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, a cui è preposto un funzionario di categoria D nominato dal sindaco.
L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
3.  Il servizio costituisce un'articolazione dell'area a cui è preposto un dipendente della categoria D o C. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente.
4.  L'ufficio costituisce un'unità operativa interna al servizio a cui è preposto un dipendente di categoria non inferiore alla "C", che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività.
Art. 68
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:
-  svolge compiti di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
-  svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal sindaco;
-  svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal sindaco;
-  studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
-  partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
-  coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
-  acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
-  provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto, dal regolamento generale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 69
Vicesegretario

1.  La dotazione organica del personale prevede un vicesegretario comunale.
2.  Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 70
Direttore generale

1.  Il direttore generale nominato dal sindaco sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta comunale.
2.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili delle aree;
f)  dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
g)  gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
h)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili delle aree, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;
i)  concilia e transige liti in corso.
3.  Compete, inoltre, al direttore generale:
a)  l'adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree e dei responsabili di servizio inadempienti, esercitando il potere sostitutivo, avocativo e di riesame degli atti o provvedimenti con possibilità di attivare l'azione disciplinare nei casi di inerzia o grave negligenza;
b)  l'adozione di tutti gli atti di gestione e di organizzazione che si rendono necessari e opportuni per la migliore funzionalità dell'ente e per la gestione del personale quando siano interessati più aree o servizi;
c)  ogni altra competenza attribuitagli dal sindaco.
Art. 71
Conferimento degli incarichi di responsabili

Il sindaco provvede alla nomina dei responsabili nel rispetto dell'organigramma vigente, potendo affidare gli stessi incarichi:
a)  al personale dipendente in relazione alla professionalità e alla categoria di appartenenza, disponendo di volta in volta l'attribuzione o meno delle funzioni di cui all'art. 107 e seguenti del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267/2000;
b)  al segretario generale ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett. c), della legge n. 127/97;
c)  al personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, con le modalità di cui al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, soltanto nel caso in cui all'incarico è connessa l'attribuzione di funzioni dirigenziali e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.
Art. 72
Attribuzioni dei responsabili delle aree

1.  Ai responsabili delle aree, nominati con determina del sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
I responsabili delle aree rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono proposti, del rendimento della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.
I responsabili di area secondo gli indirizzi e i programmi degli organi politici, nonché secondo le direttive del direttore generale/segretario generale, provvedono a:
a)  coordinare e sovrintendere la programmazione generale ed operativa di tutte le attività di competenza dell'area, prevedendo l'assegnazione di obiettivi ai responsabili dei servizi dell'area;
b)  coordinare e sovrintendere la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate all'area;
c)  avocare i provvedimenti dei responsabili di servizi, in caso di inerzia degli stessi, provvedendo direttamente o assegnando ad altro responsabile nel rispetto delle competenze professionali;
d)  organizzare e gestire il personale assegnato all'area;
e)  gestire le risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione adottando determinazioni che impegnano l'ente verso l'esterno, ivi comprese quelle concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno e liquidazione delle spese, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati in base ai programmi ed agli indirizzi degli organi politici, con obbligo di segnalazione in casi o di difficoltà o ritardi;
f)  attuare sistemi di monitorizzazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti, da comunicarsi periodicamente attraverso "rapporti" da fornire all'organo esecutivo, al direttore generale/segretario generale e all'organo preposto al controllo di gestione;
g)  adottare tutti gli atti di natura amministrativa di competenza dell'area a valenza esterna comprese il rilascio di certificazioni, attestazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza e di giudizio, nonché provvedimenti concessori ed autorizzatori e relativi provvedimenti sanzionatori, informando periodicamente degli stessi il sindaco e l'assessore di riferimento;
h)  predisporre tutti gli strumenti operativi (programmi e progetti esecutivi, budget, analisi comparative e costi/benefici, rapporti per il controllo di gestione) necessari per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi assegnati sulla base delle direttive degli organi politici, predisponendo, altresì, ipotesi alternative di soluzioni, individuando risorse, tempi e modalità di azione.
E' pure compito dei responsabili apicali:
-  esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, come recepito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
-  adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
-  svolgere ogni compito assegnato da leggi e regolamenti;
-  ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.
Art. 73
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente al responsabile della struttura, appositamente individuato, al direttore e all'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 74
Demanio e patrimonio

1.  I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2.  I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la ma teria.
3.  Il Comune può adottare un regolamento della gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
Art. 75
Tributi comunali

1.  Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Art. 76
Entrate del Comune

1.  Le entrate del Comune sono costituite:
a)  da entrate proprie;
b)  da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
c)  da tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  da trasferimenti erariali;
e)  da trasferimenti regionali;
f)  da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g)  da risorse per investimenti;
h)  da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
i)  da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2.  Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
Art. 77
Bilancio e programmazione

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Entro il 30 settembre la giunta approva gli schemi di bilancio annuale e gli allegati documenti di programmazione, trasmettendo, a cura del segretario generale, la relativa deliberazione all'organo di revisione per acquisirne il parere.
3.  Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.  Il consiglio comunale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5.  Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
6.  I responsabili delle aree nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nel limite del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile dell'area economico-finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile della struttura interessata appositamente individuato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della struttura economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile.
8.  Nei casi di provvedimenti del consiglio o della giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Art. 78
Conto consuntivo

1.  Entro il 20 maggio, la giunta propone al consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2.  I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3.  Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4.  Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5.  Il consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
6.  I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ed ad esso allegati.
Art. 79
Revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio dei revisori composto da tre membri. L'elezione del collegio avviene con tre distinte votazioni, una per ciascuna delle categorie di professionisti rappresentate.
2.  I tre membri del collegio dei revisori, fermo restando il requisito di cui all'art. 9 della legge regionale n. 15/93 richiamato per tutti i componenti, devono essere scelti:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b)  uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, e sono rieleggibili per una sola volta.
4.  Il consiglio comunale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
5.  I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, per l'espletamento del loro mandato.
6.  Possono intervenire, qualora invitati, alle riunioni di giunta.
7.  Collaborano con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
8.  Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione dell'ente, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 80
Controllo di gestione

1.  Per definire il complesso sistema del controllo interno il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto al programma e ai costi sostenuti.
2.  Il collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori funzionali dell'ente.
3.  I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
4.  Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
5.  Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria, al fine di consentire al consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
6.  Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.
Art. 81
Contratti

1.  Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni, alle somministrazioni, ed alla rimanente attività contrattuale, l'amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante la stipula di contratti, in conformità alle norme regolamentari che sono state predisposte nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile della struttura appositamente individuato, indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, della Regione, nonché le ragioni che sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.
2.  Le modalità di scelta del contraente, sono disciplinate dai seguenti procedimenti per la cui classificazione si fa riferimento alla terminologia regionale:
a)  pubblico incanto o asta pubblica;
b)  appalto concorso;
c)  trattativa privata;
d)  cottimo fiduciario;
e)  licitazione privata.
3.  Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
Titolo VI
Capo I
Servizi pubblici
Art. 82
Principi

1.  Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e realizzare fini sociali.
2.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo da assicurare:
-  l'eguaglianza fra tutti i cittadini;
-  il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
-  l'effettiva accessibilità, da parte di tutti ed in particolare delle cosiddette categorie deboli;
-  la qualità e quantità delle prestazioni;
-  la continuità dell'erogazione;
-  il diritto di scelta;
-  la partecipazione e l'acceso all'informazione da parte dei cittadini;
-  l'efficienza e l'efficacia.
Art. 83
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici possono essere gestiti:
-  in economia;
-  in concessione a terzi;
-  a mezzo di azienda speciale;
-  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
-  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
2.  La forma di gestione è scelta dal consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto dalla giunta. La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 80 ed osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
3.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. La forma di gestione non incide sui diritti degli utenti.
Art. 84
Servizi in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando, per dimensione o per natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2.  La decisione di adottare tale forma di gestione è assunta dal consiglio comunale sulla base di una stima analitica dei costi finanziari e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dell'indicazione dei mezzi per reperirli.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile.
4.  L'amministrazione può avvalersi della collaborazione di volontari singoli o associati. E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
Art. 85
Servizi in concessione

1.  Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza, il servizio può essere dato in concessione. Quando ciò non ne pregiudichi l'efficienza e l'efficacia, il servizio può essere frazionato fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
2.  Il concessionario è scelto, con procedura di evidenza pubblica, fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
3.  Il disciplinare di concessione definisce:
-  gli obblighi del concessionario;
-  la durata del rapporto;
-  l'eventuale diritto di prelazione;
-  l'esclusione del rinnovo tacito.
4.  Spetta al dirigente dell'ufficio cui fa capo il servizio, verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso. Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'amministrazione.
Art. 86
Aziende speciali

1.  Qualora lo si ritenga opportuno, per servizi a contenuto imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati, sotto il profilo tecnico ed economico, deve essere costituita un'unica azienda.
2.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che:
-  indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi;
-  individui le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
-  stimi le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3.  L'azienda ha personalità giuridica ed ha piena autonomia gestionale e patrimoniale. Il consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto delle nuove aziende e stabilisce un termine entro il quale deve essere esaminato dal consiglio di amministrazione. Decorso tale termine, lo statuto si intende approvato.
4.  Entro 180 giorni dall'approvazione del presente statuto, le aziende già costituite sottopongono all'esame del consiglio comunale il proprio statuto.
5.  Lo statuto dell'azienda:
-  stabilisce le norme fondamentali relative alla competenza degli organi e al loro funzionamento, in modo da assicurarne l'autonomia imprenditoriale, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
-  disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6.  E' competenza del consiglio comunale verificare la rispondenza della gestione dell'azienda. Detti atti si intendono approvati se, entro 20 giorni dal loro ricevimento, il consiglio comunale non presenterà osser vazioni.
Art. 87
Organi

1.  Organi dell'azienda sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei re visori.
2.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a cinque, ivi compreso il presidente, sono nominati dal sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa, da valutarsi in base a curriculum. Durano in carica quattro anni e possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione o per inefficienza.
3.  Il direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda. Viene assunto con contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 88
Attività

1.  Le aziende, di norma, gestiscono i servizi direttamente. Le stesse, motivando adeguatamente la scelta, possono dare in convenzione o in concessione singole funzioni, purché queste non costituiscano parte prevalente della loro attività.
2.  Le aziende non possono costituire società di capitali per lo svolgimento dei compiti loro demandati.
Capo II
Società
Art. 89
Società di capitali

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari e organizzazione imprenditoriale, con tariffe commisurate alla fruizione, e in particolare, per la gestione dei servizi a rete. Nel caso di servizi comuni a più soggetti pubblici, il consiglio può promuovere la costituzione di società a totale capitale pubblico.
2.  Qualora non sia totale, la partecipazione pubblica non può superare l'80 per cento del capitale sociale. Nel caso di servizi a rete di cui al primo comma, almeno il 10 per cento delle azioni è riservato alla vendita preferenziale agli utenti e ai lavoratori.
3.  I soci privati sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica.
4.  Tutte le società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di bilancio.
5.  La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità, che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:
-  approva lo statuto societario;
-  determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;
-  individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
-  stima le entrate previste;
-  determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
6.  Lo statuto societario stabilisce:
-  il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del sindaco;
-  le forme di controllo, vigilanza e coordinamento, con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
-  le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
-  la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune.
Art. 90
Partecipazione minoritaria

1.  Il Comune può partecipare con quote di minoranza a società di capitale con una solida situazione finanziaria, che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
2.  La partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10 per cento del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione.
Capo III
Forme di collaborazione
Art. 91
Accordi di programma

1.  Nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio, per la definizione e per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, anche a mezzo di conferenze di servizio, possono essere conclusi accordi di programma con tutte le amministrazioni interessate, informandone il consiglio comunale.
2.  L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3.  Il consenso manifestato dal Sindaco o dall'assessore delegato in sede di conferenza di servizio, nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente vincolante per l'amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere approvate all'unanimità.
Art. 92
Consorzi

1.  Per la gestione comune di uno o più servizi, il Comune può costituire consorzi con altri comuni e/o con la Provincia regionale, secondo le modalità previste dal presente statuto per le aziende speciali.
2.  L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati, che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di parteci pazione.
3.  Il Comune è rappresentato dal Sindaco o dall'assessore delegato.
Art. 93
Unioni di Comuni

1.  Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3.  Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 94
Approvazione dello statuto

1.  Lo schema dello statuto è predisposto dalla giunta comunale. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto, predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati, di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.
2.  Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni del suddetto comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3.  Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 95
Termine per l'adozione dei regolamenti

1.  Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal medesimo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
(2004.19.1376)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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