REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Ficarra


Lo statuto del comune di Ficarra è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 26 marzo 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
La comunità

Ficarra è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico.
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha un estensione territoriale di Ha 1862, compreso tra un altitudine sul livello del mare da + 60 m., a + 810 m. circa e confina:
a) a nord con il Comune di Brolo;
b) a est con i Comuni di Brolo e S. Angelo di Brolo;
c) a sud con i Comuni di S. Angelo di Brolo e Sinagra;
d) a ovest con i Comuni di Sinagra e Naso.
Esso è costituito dal capoluogo - in cui è la sede del Comune, sita in Piazza Piersanti Mattarella, n. 5, nonché dalle frazioni Matini, Crocevia, Sauro e Rinella. Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8), 9), 10) e 11) della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede del Comune. Solo per esigenze particolari detti organi potranno riunirsi in altra sede.
Lo stemma e il gonfalone del Comune di Ficarra sono quelli storici, concessi con D.P.R. 18 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1985 - reg. n. 4 Presidenza - pag. 125. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore completa con lo stemma della Repubblica italiana. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
Art. 2
Rappresentanza della comunità

La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene l'ambito di propria competenza secondo il proprio ordinamento, e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
Il Comune è l'ente che rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.
Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti istituzionali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio di intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interesse della comunità.
Art. 3
Autonomia

Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo i contenuti del presente statuto. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione di cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nella procedura, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
Art. 4
Statuto

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina:
1) le attribuzioni degli organi;
2) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3) le forme di partecipazione popolare e di tutela dei diritti del cittadino;
4) le modalità per l'accesso agli atti del Comune e per la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
5) l'esercizio del diritto di udienza;
6) le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate e degli anziani.
Art. 5
Regolamenti

Il Comune può emanare regolamenti per tutte le materie per le quali ha potestà amministrativa.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni legislative generali emanate in materia ed a norma dell'art. 1 comma 1, lett. a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Ad esclusione di quelli riservati per legge alla competenza della giunta municipale, i regolamenti sono formati ed approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il 15 giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Programmazione

Il Comune per quanto di propria competenza:
a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti destinando le risorse per la loro specifica attuazione;
b) assicura, nella formazione e attuazione ditali strumenti programmatici, la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni dei singoli cittadini;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di competenza, alla loro formazione dei piani e programmi regionali e provinciali.
Art. 7
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e delle relazioni con i cittadini e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
La giunta comunale può relazionare e organizzare al riguardo conferenze ed incontri; può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi, ed istituire forme di comunicazione che consentono all'intera comunità locale di essere informata sull'attività amministrativa ed esprimere le proprie esigenze.
Art.8
Funzioni del Comune

L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione da perseguire secondo principi di trasparenza e semplicità. Il Comune per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
Il Comune, inoltre, ispira la propria attività alla tutela dei valori storici ed archeologici presenti nel territorio e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse.
L'attività del Comune si armonizza con la carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ed associazione con enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite. E' inoltre tesa a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione ed allo sviluppo di una coscienza civica improntata agli ideali di libertà, uguaglianza e non violenza.
L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art. 9
Servizi sociali

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre, altresì, ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli, con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.
Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Il Comune concorre, con altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, la presenza delle persone anziane e un ruolo attivo nella società.
Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
Il Comune tutela gli interessi dei non vedenti e riconosce all'Unione Italiana Ciechi, nell'ambito delle prerogative ad essa concesse dalle leggi, la possibilità di presentare istanze, proposte, petizioni per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi.
Il Comune promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile. Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione e di devianza.
Art. 10
Sviluppo economico sociale

Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed all'educazione permanente e ricorrente, secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città.
Il Comune promuove azioni positive per favorire:
a) il diritto al lavoro di tutti i cittadini, in particolare dei giovani;
b) pari opportunità per donne ed uomini, anche attraverso la promozione di tempi e formalità di organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini.
Art. 11
Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
Il Comune in particolare:
a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c) organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e capace di garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
Art. 12
Pratica sportiva

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, il Comune promuove e favorisce le attività sportive e ricreative con l'azione diretta a creare le condizioni che rendano la pratica sportiva accessibile a tutti mediante:
a) la realizzazione e la fruibilità per tutti gli impianti ed attrezzature sportive;
b) l'agevolazione delle iniziative per la formazione degli operatori sportivi;
c) il sostegno delle attività promozionali e dell'associazionismo, la partecipazione delle associazioni sportive alla programmazione ed alla gestione dei. servizi per lo sport.
Titolo II
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 13
L'iniziativa popolare

Per gli atti di competenza del consiglio comunale tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte, accompagnate da relazioni illustrative, devono essere sottoscritte da almeno 100 iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme raccolte ed autenticate nei 3 mesi antecedenti la data del deposito nella segreteria del Comune.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sono esaminate dalla giunta comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione alla segreteria comunale.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta.
Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il sindaco è tenuto a chiedere l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 14
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità del-l'azione amministrativa.
Il Comune a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
Il consiglio comunale può istituire consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
Art. 15
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali.
Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione e senza lucro, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.
Le suddette manifestazioni non sono comunque consentite in tutti i casi in cui rivestono carattere diretto o indiretto di propaganda elettorale ovvero possono ingenerare, a giudizio del sindaco, nelle vesti di Ufficiale di Polizia di Stato, tensioni sociali e/o turbative di ordine pubblico.
Gli organi comunali, di cui al successivo art. 23, possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria socia le per:
a) la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Art. 16
Il referendum consultivo

Il consiglio comunale può promuovere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione di:
a) bilancio e conto consuntivo;
b) provvedimenti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;
c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui;
d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o altre istituzioni;
f) provvedimenti relativi alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, adottando solo provvedimenti temporanei, ove necessario. Il referendum è indetto dal sindaco, al quale compete la proclamazione dei relativi risultati.
Art. 17
Referendum consultivo di iniziativa popolare

L'iniziativa deve essere promossa da un "comitato" costituito da almeno 50 iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede al deposito del quesito, formulato in modo chiaro ed univoco, presso la segreteria comunale.
La richiesta di referendum deve ritenersi formalizzata quando entro 90 giorni dal deposito l'iniziativa sia stata sottoscritta da un numero di elettori almeno pari ad un quinto di quelli iscritti nelle liste elettorali del Comune, oltre coloro che l'hanno promossa. Ove ciò non avvenga l'iniziativa deve ritenersi decaduta.
Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.
Sull'ammissibilità del referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti si pronuncia il consiglio comunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
I referendum sono indetti dal sindaco entro 30 giorni dalla pronuncia del consiglio comunale e la data di svolgimento deve essere fissata il un giorno festivo ricompreso tra il 450 ed il 600 giorno successivo all'indizione.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum ed in relazione all'esisto degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni.
Se, prima dello svolgimento dei referendum, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
E' inammissibile il referendum consultivo di iniziativa popolare sugli atti di cui al comma 1 dell'art. 16.
Art. 18
Disposizioni sui referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum consultivi promossi dall'ente o di iniziativa popolare, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo e di un referendum consultivo di iniziativa popolare nel corso dello stesso anno solare.
Nel caso siano state promosse più iniziative di cui al precedente articolo, si segue l'ordine cronologico di deposito presso la segreteria comunale sempreché la richiesta di referendum consultivo di iniziativa popolare sia stata formalizzata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Resta esclusa la possibilità di indire referendum nei periodi di gestione commissariale dell'ente.
Art. 19
Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio possono essere preceduti da istruttoria pubblica.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato assistito dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento.
Alle riunioni, gli interessati possono farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
Il consiglio comunale è tenuto ad adottare entro 60 giorni le proprie determinazioni in ordine alle proposte ed osservazioni comunque formulate sulle iniziative sottoposte ad istruttoria pubblica, motivando l'eventuale non accoglimento che deve essere votato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Apposito regolamento disciplina i casi in cui l'istruttoria pubblica è obbligatoria e le modalità di svolgimento della stessa. Resta comunque esclusa tale forma di partecipazione nei periodi di gestione commissariale dell'Ente.
Art. 20
Diritto di accesso ai provvedimenti e informazione ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, agli enti ed alle associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copia di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvo gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
Art. 21
Albo pretorio

La giunta municipale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare alla pubblicazione di atti ed avvisi in modo da consentire facilità di accesso e di lettura. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici e del personale addetto, cura ldegli atti che, in assenza di diversa disposizione di legge o di regolamento, debbono essere pubblicati per 15 giorni consecutivi.
Art.22
Diritto di udienza dei cittadini

I cittadini, singoli o associati, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza dell'amministrazione questioni di interesse generale. Il diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, alla giunta municipale, o ai funzionari dagli stessi de legati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione della questione oggetto della trattazione, e deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, con preavviso non inferiore a 24 ore, a meno che non sussistano ragioni motivate di provvedimenti urgenti.
Delle questioni trattate è redatto verbale a cura di personale dipendente delegato a tal fine dal segretario comunale, su richiesta del sindaco, della giunta municipale, o del funzionario delegato.
Titolo III
ORGANI DEL COMUNE
Art. 23
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia. di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, essi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del-l'amministratore o di parenti o di affini sino al quarto grado. I soggetti che hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dall'aula.
Per l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto, trovano applicazione le relative norme regolamentari.
Art. 24
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e/o dei dirigenti cui sono rivolti.
Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente.
La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
L'elezione, la composizione e la durata in carica dei consiglieri sono regolate dalla legge così come le indennità e lo status dei consiglieri.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 25
Il presidente del consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale viene eletto nei modi e nei termini di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il vice-presidente viene eletto dal consiglio comunale con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 9/86, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 26/93, e all'art. 184 dell'O.A.EE.LL.
Art. 26
Attribuzioni del presidente del consiglio

Il presidente del consiglio, o chi lo sostituisce a norma di legge, provvede:
1) a convocare il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco;
2) a presiedere il consiglio comunale e dirigere il dibattito, esercitando i poteri di polizia necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle sedute;
3) a fissare la data delle sedute per le riunioni del consiglio;
4) a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio;
5) ad attivare le commissioni consiliari, ove istituite, coordinando l'operato dei presidenti relativi;
6) ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Art. 27
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nel caso di surrogazione, in seguito alla adozione da parte del consiglio comunale della relativa delibera. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinioni e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale.
Per l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo i consiglieri possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 31.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 28
Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di un rappresentante di ogni gruppo.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
Il sindaco e gli assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e del segretario comunale.
Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 29
Commissioni consiliari speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per lo studio di specifici problemi oppure per controllare specifiche attività.
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
Con atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure delle attività relative.
La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.
La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 30
Risultanze dei lavori

Le commissioni di cui agli artt. 28 e 29 esprimono i pareri richiesti o riferiscono i risultati delle attività loro affidate al consiglio nei termini stabiliti dal regolamento.
Art. 31
Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale.
Il regolamento interno di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, disciplinare:
a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
b) la convocazione del consiglio comunale;
c) la disciplina della verbalizzazione delle sedute;
d) la presentazione di mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
e) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
Art. 32
La giunta municipale

La giunta è l'organo di governo del Comune. E' composta dal sindaco che la presiede e da 4 assessori. Gli assessori sono nominati, revocati e sostituiti dal sindaco con le procedure previste dalla legge. La scelta degli assessori deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Il sindaco nomina, altresì, tra gli assessori il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Gli assessori possono intervenire alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
La nomina, la durata in carica, le dimissioni e la decadenza sono disciplinate dalla legge.
Art. 33
Funzionamento

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti.
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale.
Art. 34
Il sindaco

Il sindaco viene eletto nei modi e nei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, le procedure di elezione, la durata in carica, le cause di decadenza, la rimozione, la cessazione della carica sono stabilite dalla legge.
Il sindaco rappresenta il comune ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Sono, in particolare, attribuiti alla sua competenza:
a) i provvedimenti concernenti il personale non riservati al consiglio, alla giunta ed al segretario comunale;
b) la convocazione dei comizi per i referendum consultivi e la proclamazione dei risultati;
c) la delega a singoli assessori di determinate sue attribuzioni, nonché della firma di atti di sua competenza specificatamente indicati nell'atto di delega agli assessori, al segretario comunale ed ai dipendenti in posizione apicale;
d) acquisizione diretta presso tutti gli uffici e servizi di informazione ed atti anche riservati;
e) indagini e verifiche sull'attività del Comune;
f) l'ordine del giorno della giunta;
g) tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei dipendenti in posizione apicale.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
Art. 35
Sindaco e giunta - Assunzione e cessazione dalla carica

L'entrata in carica del Sindaco interviene con la proclamazione.
Il provvedimento del sindaco relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo.
I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento dinanzi al segretario comunale secondo la formula prescritta per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza. Prima della immissione nella carica vanno, altresì, rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art. 36
Forme associative di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti;
a) la convenzione tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
b) il consorzio tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
c) l'accordo di programma.
Art. 37
Convenzioni

Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 38
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme in materia vigenti.
A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 39
Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata o coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Art. 40
Forme di gestione

Il Comune per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione o con convenzione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, privilegiando e valorizzando il volontariato, l'associazionismo e la cooperazione nelle forme regolarmente costituite per legge;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Per gli amministratori degli enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1 in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del servizio stesso.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio comunale sul funzionamento e sul rapporto costo ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alle esigenze e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra i costi e i ricavi per ciascun servizio.
Titolo V
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 41
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale n. 10/91, nonché, ai relativi regolamenti attuativi.
Art. 42
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina con appositi regolamenti, adottati in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informandola a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
Detti regolamenti disciplinano anche l'attribuzione di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative comunque denominate.
Spetta ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei servizi stessi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti, mentre i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi.
I funzionari responsabili assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
Il regolamento organico del personale fissa la dotazione organica complessiva e deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento con il segretario comunale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
Gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali sono conferiti dal sindaco in base a criteri di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali incarichi del sindaco hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato e sono revocabili in ogni tempo.
Art. 43
Uffici decentrati

In ogni frazione possono essere localizzati uffici amministrativi decentrati dei servizi demografici e socio-assistenziali, funzionalmente collegati con gli uffici del capoluogo.
Art. 44
Il segretario comunale

Il segretario comunale, dipendente dall'apposita agenzia prevista dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta e del consiglio, curando la verbalizzazione degli atti, compie compiti di collaborazione e funzione di assistenza nei confronti degli organi del Comune.
Al segretario comunale può essere conferito dal sindaco l'incarico di direttore generale.
Art. 45
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi, definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
I verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento sono trasmessi dal segretario comunale al sindaco ed ai capi-gruppo consiliari.
Art. 46
Incarichi a contratto

Il sindaco può conferire incarichi ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante contratto a tempo determinato a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire, nonché di caratteristiche personali che li rendono idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori dotazione organica, ex art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 47
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile dell'area di attività relativa.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 48
Bilancio e conto consuntivo

Il bilancio di previsione è ispirato ai principi della universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario nel rispetto degli indirizzi del documento programmatico.
La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana da allegare al bilancio, debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.
Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 49
Inventari - Servizi di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art. 50
Attività contrattuale

Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
La determinazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 51
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge un revisore dei conti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Le proposte di nomina corredate per ciascun candidato dal relativo curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria comunale almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Valgono per il revisore dei conti le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per l'elezione, per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore dei conti risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto delle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del cono consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore dei conti con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisore, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 52
Controllo della gestione

I responsabili degli uffici eseguono, periodicamente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio, relativo agli uffici e servizi cui sono preposti, con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta ed al revisore dei conti. La giunta, sulla scorta di detti verbali, effettua una ricognizione generale della situazione economica finanziaria e di gestione sottoponendola all'esame del consiglio comunale, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di legge, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53
Revisione, abrogazione totale ed entrata in vigore dello statuto

Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
Lo statuto abrogato rimane in vigore fino alla entrata in vigore del nuovo statuto.
Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge.
(2004.21.1440)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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