REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Caltagirone


Lo statuto del comune di Caltagirone è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 25 settembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 23 aprile 2004.
Titolo I
DISPOSIZIONI FONDAMENDALI
Art. 1
Il Comune di Caltagirone

1. Il Comune di Caltagirone è ente locale autonomo che opera nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, della Regione siciliana, e del presente statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Principi fondamentali ed autonomia

1. Il Comune di Caltagirone, nel quadro dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della libertà, della pace, dell'uguaglianza e della tolleranza che sono patrimonio acquisito ed inalienabile della sua storia. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, dello statuto e dei propri regolamenti.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Il Comune promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze storico-culturali, si adopera per il pieno rispetto dei diritti e dell'identità culturale degli immigrati e favorisce con ogni mezzo la loro migliore integrazione sociale. Indirizza l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità ed in particolare della criminalità organizzata.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione comunale e sovracomunale, nonché di ogni altra opera di competenza del Comune, che comporti trasformazione del territorio è subordinata ad analisi costi-benefici ed a valutazione di impatto ambientale da eseguirsi secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Comune, altresì, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. In tal senso: a) organizza la propria attività, con particolare riferimento a quella contrattuale, i propri servizi e i propri uffici in modo da assicurare la trasparenza e la semplificazione; b) organizza gli uffici ed i servizi in modo decentrato e tale da assicurare forme di partecipazione e di controllo da parte degli amministrati e degli utenti; c) organizza le informazioni in sistemi concepiti come servizio pubblico, al fine di garantire in particolare il monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, del proprio operato e dello stato dei propri servizi, a supporto della programmazione delle decisioni e della periodica verifica dei risultati.
5.  Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
6.  Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7.  Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e loro formazioni sociali.
8.  Il Comune considera obiettivi prioritari, nell'esercizio della propria azione, la salvaguardia del patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico, quale patrimonio inestimabile di ricchezza della propria popolazione ed irrinunciabile testimonianza della storia del proprio territorio e della propria gente, nonché il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione e la difesa dell'ambiente quale premessa per l'effettiva tutela della vita e della salute della popolazione. Assume conseguentemente il patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico del proprio territorio come complesso unitario di risorse da preservare e valorizzare e sottopone il proprio operato a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale. Spetta al Comune prevenire la lesione ambientale ed esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul territorio comunale.
9.  Il Comune favorisce l'autogoverno e la partecipazione della comunità alla vita amministrativa e garantisce i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni, con possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento per le peculiarità socio-economiche nell'ambito territoriale; valorizza le libere forme associative ispirate ai principi di democraticità e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e alle forme di cooperazione sociale che operino in sintonia con i principi fondamentali del presente statuto.
10. L'accesso alle cariche o agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, è regolato dalla legge.
11.  Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
12.  Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
13.  Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero.
14.  Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dalla legge, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Favorisce, la presenza di uomini e donne nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Municipio n. 5.
2. La sede potrà essere trasferita con delibera consiliare a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con determinazione rispettivamente del sindaco o del presidente del consiglio, potranno svolgersi riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
4.  Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
Art. 4
Territorio

1.  Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 5
Emblemi comunali

1. Lo stemma: d'argento alla croce di rosso all'interno di uno scudo. Ornamenti esteriori da città (come da decreto Presidente della Repubblica del 6 aprile 1987). Fanno parte dello stemma inoltre, per tradizione millenaria, gli ornamenti raffiguranti l'aquila coronata con le ali spiegate che con l'artiglio destro brandisce un osso di gigante, con grifoni alati ai lati.
2.  Il gonfalone: drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro recante la denominazione della città. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette dorate poste a spirale: nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri del tricolore nazionale frangiati d'oro. Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1987.
3.  La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma della città.
4.  L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5.  L'uso dello stemma può essere autorizzato nel rispetto delle norme regolamentari.
6.  Il Comune istituisce il libro degli uomini illustri presenti nella città nel corso della sua storia millenaria secondo modalità stabilite dal regolamento.
7.  Il Comune assume la lingua siciliana come valore storico e cultura inalienabile.
Art. 6
Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a)  riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art 61, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b)  adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica;
c)  garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d)  adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento funzione pubblica;
e)  nella composizione delle liste elettorali che concorrono alla elezione del consiglio comunale e nella posizione degli organi istituzionali auspica che si tenga conto del principio delle pari opportunità.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale diritti delle persone diversamente abili Coordinamento degli interventi

1.  Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti in relazione alla normativa regionale in materia.
2.  Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.
4. In assenza tali compiti sono affidati ai servizi sociali del Comune.
5. Il Comune, nel rispetto dei diritti di libertà ed autonomia della persona diversamente abile, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.
Art. 8
Conferenza Stato - città - autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:
a)  l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b)  la promozione di accordi o contratti di programma, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
c)  le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 9
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 10
Disposizioni generali

1.  Il Comune garantisce e promuove la più ampia ed effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche sulla base delle sue articolazioni quali il quartiere e la frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di libere forme associative intese a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2.  Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i residenti nel Comune e le persone straniere o apolidi domiciliate nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno e che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti o delle azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
3.  Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali che, a cura degli uffici competenti al rilascio, dovrà essere ritirata nei casi di perdita dell'iscrizione elettorale nelle liste del Comune, prima dello svolgimento di ogni competizione elet-torale.
4.  Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle rappresentanze sociali e sindacali.
5.  Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
6.  L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
7.  Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 11
Diritto d'informazione

1.  Il Comune riconosce nel diritto di informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge, sono pubblici.
3.  L'informazione deve rispondere a principi di pluralismo, di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale.
4.  Il Comune, per assolvere ai propri obblighi nei riguardi della comunità, organizza l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni pubbliche con adeguati mezzi, nonché con idonea dotazione organica, anche attraverso nuovi strumenti normativi e contrattuali che consentano di valorizzare compiutamente le necessarie professionalità.
5.  Almeno ogni due mesi viene pubblicato e diffuso, a cura dell'ufficio stampa, il bollettino ufficiale del Comune, che contiene gli atti a tal fine previsti dal regolamento che dovrà prevedere le modalità di accesso dei gruppi consiliari. Una parte del bollettino è riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di maggiore rilievo delle eventuali circoscrizioni.
6.  In ogni caso, devono essere pubblicati: l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti; le ordinanze sindacali; gli atti riguardanti i concorsi; gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedimentali; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme d'intervento; gli incarichi professionali conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione; le licenze e le concessioni.
7.  Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti che contenga altresì l'indicazione della dotazione organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio.
Art. 12
Diritto di accesso agli atti

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione.
2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge e di regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei procedimenti, compresi gli allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo il rispetto delle norme sul bollo.
5. Il regolamento, a tutela della riservatezza personale, individua gli atti sottratti all'accesso, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.
Art. 13
Diritto di udienza

1. Ai singoli cittadini, alle associazioni, ai comitati ed ai gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza per la trattazione di problemi generali della comunità da parte degli amministratori comunali secondo le modalità definite dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 14
Istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco o alla presidenza del consiglio istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo di rilevanza cittadina.
2.  Il sindaco, anche avvalendosi, ove lo ritenga, di un amministratore all'uopo delegato, ha l'obbligo di ricevere e di esaminare le istanze e di rispondere alle stesse, su relazione degli organi o degli uffici competenti, entro il termine di trenta giorni.
3.  Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 15
Petizioni

1.  Almeno tre associazioni legalmente riconosciute o 450 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale. Il numero dei richiedenti è ridotto a 50 nel caso di petizioni provenienti da cittadini residenti nelle frazioni.
2.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
4.  Le petizioni debbono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi entro tre mesi.
5.  In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
Art. 16
Proposte

1.  Almeno tre associazioni legalmente riconosciute o 450 cittadini, che si riduce a 50 nel caso di residenti nelle frazioni, possono avanzare proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e che riguardano materie di esclusiva rilevanza cittadina, per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette, entro il termine previsto dal regolamento, all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente del segretario generale, nonché, ove necessario dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità previste dal regolamento.
3.  Il predetto organo provvede, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, ad istruire la pratica ed a trasmetterla al sindaco e al presidente del consiglio per le successive determinazioni.
4.  Non sussiste obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto ai singoli atti provvedimentali divenuti inoppugnabili.
5.  I cittadini emigrati, tramite le apposite associazioni, possono inviare per corrispondenza proposte per l'adozione di atti amministrativi.
Art. 17
Riunioni e assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2.  L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi, ogni altra struttura e spazi idonei. Le concessioni delle strutture e dei servizi sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità previste dall'apposito disciplinare d'uso dei locali di proprietà comunale.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)  per la formazione di comitati e commissioni;
b)  per dibattere problemi;
c)  per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 18
Consultazioni

1.  Il consiglio e/o la giunta comunale possono indire, per dibattere problemi o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta all'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori, dei giovani, degli anziani e delle donne.
2.  Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni legalmente costituite o da almeno 200 cittadini, che si riduce a 40 per i residenti nelle frazioni. In tal caso sono tenute entro il termine di 60 giorni, possono presenziare il sindaco e/o presidente del consiglio o di un loro delegato.
3.  Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme pubblicitarie.
4.  Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.
Art. 19
Associazioni

1.  Il Comune valorizza e sostiene, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri residenti attraverso:
-  il riconoscimento del diritto d'accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
-  la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
2.  Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.
3.  Il Comune riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali sui temi di carattere economico e sociale e di gestione dei servizi.
4.  Il Comune riconosce, in particolare il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività del volontariato. Può deliberare di acquisire su determinati affari l'avviso o la proposta degli ordini professionali competenti a titolo gratuito.
Art. 20
Consulte

1.  Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione dell'amministrazione locale, il Comune secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali.
2.  Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interesse. Il loro parere è obbligatorio.
3.  Le consulte devono fornire il parere richiesto entro venti giorni, trascorsi i quali si prescinde dall'acquisizione del parere in argomento.
Art. 21
Conferenza annuale

1.  Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il sindaco indice una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte.
2.  Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dagli organi del Comune prima dell'approvazione del bilancio.
Art. 22
Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti Partecipazione alla vita pubblica locale

1.  Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
a)  favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b)  promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
Capo II
Referendum
Art. 23
Azione referendaria

1.  Nelle materie di esclusiva competenza comunale può essere indetto referendum consultivo o propositivo o abrogativo in ordine a questioni di esclusiva competenza comunale.
2.  Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:
a)  nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
b)  atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamenti o statuto;
c)  il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano emanati previo accordo con questi ultimi;
d)  provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
e)  provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
f)  provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
g)  bilanci preventivi e consuntivi;
h)  in materia di urbanistica e commercio.
Le materie di cui alle lettere d), e), f), g), h) del precedente comma possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.
3.  Il referendum consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 10% dei cittadini elettori può fare richiesta di referendum consultivo in ordine a tematiche di carattere generale.
4.  La partecipazione al referendum consultivo di iniziativa consiliare può essere limitata, in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a ben precise categorie.
5.  Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6.  In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, solo qualora la richiesta sia pervenuta da parte del 10% dei cittadini elettori.
7.  Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso al difensore civico, sentito il parere del segretario generale. In caso di vacatio dell'ufficio tale funzione è svolta dal segretario generale.
8.  Non si fa luogo al referendum propositivo se, almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provveda in materia conforme alla richiesta referendaria.
9.  Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei 5 anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 24
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a)  i requisiti di ammissibilità; 
b)  i tempi; 
c)  le condizioni di accoglimento; 
d)  le modalità organizzative; 
e)  i casi di revoca e sospensione;  
f)  le modalità di attuazione. 

Art. 25
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.  Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.  Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo III
Difensore civico
Art. 26
Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il difensore civico persegue l'interesse generale; favorisce il dialogo tra cittadini e amministrazione; tutela i cittadini - singoli o associati - in caso di mancato rispetto di norme regolamentari e/o amministrative, nonché contro abusi, disfunzioni, irregolarità, carenza e ritardi in provvedimenti, atti o, comunque, contro qualunque comportamento, anche omissivo o dilatorio, posto in essere dal dipendente pubblico nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico svolge la funzione di tutela civica in posizione di piena autonomia ed indipendenza nei confronti degli organi di governo e di gestione ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
4.  Durante il periodo della carica, il difensore civico non può essere iscritto a partiti politici o svolgere attività politica nell'ambito di partiti.
Art. 27
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanato dal sindaco. Entro 30 giorni dall'avviso pubblico, hanno diritto ad avanzare le candidature di cittadini in possesso dei requisiti previsti al comma n. 5:
-  ogni gruppo consiliare comunale;
-  almeno 3 associazioni o formazioni sociali regolarmente costituite;
-  da almeno 450 cittadini iscritti nelle liste elettorali le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
2.  Il presidente del consiglio pone come primo argomento nell'ordine del giorno l'elezione del difensore civico nella prima seduta dopo la scadenza prevista per la presentazione delle candidature.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Ciascun consigliere può votare un solo nominativo. Le votazioni si svolgono nella stessa seduta. Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno raggiunto il più alto numero di consensi nella seconda votazione, risultando eletto colui il quale ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di parità di voti alla 2ª votazione il candidato ammesso al ballottaggio è il candidato più anziano di età.
4.  Il difensore civico dura in carica tre anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto per più di 2 volte consecutive.
5.  Può essere eletto difensore civico il cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, che offre la massima garanzia fondata sulla comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa acquisita presso enti pubblici o privati, istituti scolastici o università o per esercizio di una libera professione. Non possono essere eletti difensori civici:
a)  coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari europei, nazionali e regionali; i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; gli amministratori delle unità sanitarie locali e aziende ospedaliere;
c)  gli amministratori e i dipendenti dello Stato, di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)  coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;
e)  coloro che siano stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni politiche o amministrative di qualsiasi tipo.
6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dal precedente comma.
7.  La decadenza, ascoltato il difensore civico, è pronunziata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, il consiglio comunale procede alla sostituzione, scegliendo uno dei candidati scritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del triennio del sostituito.
8. Il difensore civico può essere revocato solo per grave violazione di legge o per documentata inefficienza a seguito di mozione motivata presentata da almeno 1/3 dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, sentito il difensore civico.
9. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di adeguate attrezzature d'ufficio e di quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso, compreso personale dipendente qualificato.
10. Il difensore civico svolge il proprio ruolo, nella forma ritenuta dallo stesso più idonea, di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi riguardanti l'intera comunità, o su richiesta di cittadini, di associazioni, di stranieri residenti nel Comune, o di coloro che, pur residenti in altri Comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel territorio comunale, verificando se il procedimento sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti e può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essere opposto alcun diniego. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari in ordine agli aspetti inerenti alle attività amministrative.
11.  In ogni caso, acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico, se rileva irregolarità di qualsiasi genere o lesione dei diritti di trasparenza, di speditezza e di partecipazione, invita gli organi competenti a provvedere alla loro eliminazione entro un congruo termine. Segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, i comportamenti posti in essere da chiunque impedisce o ritarda lo svolgimento della sua funzione di tutela civica. Formula pareri e impartisce indicazioni per il miglioramento dell'attività amministrativa. Rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento indicando le iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale. Gli organi competenti hanno l'obbligo di avviare eventuale azione disciplinare richiesta dal difensore civico nei confronti del dipendente pubblico entro i termini stabiliti dalle leggi e di dare allo stesso immediata notizia del suo esito. Se l'organo competente decide di archiviare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, la decisione deve essere sufficientemente motivata e comunicata al difensore civico. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, l'amministrazione ha l'obbligo di motivarlo dettagliatamente e il difensore civico può chiedere il riesame qualora ravvisi irregolarità o vizi.
12.  Il difensore civico presenta al consiglio comunale, al sindaco ed al segretario generale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica. Può partecipare, se invitato, alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
13.  In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione scritta al consiglio. Egli può, inoltre, rendere noti i risultati delle indagini svolte mediante comunicati stampa od attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.
14. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione adeguata al ruolo, stabilita con deliberazione del consiglio comunale. L'indennità, il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente per l'esercizio della funzione e le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico, formano oggetto di un apposito capitolo di bilancio.
Art. 28
Intervento nel procedimento

1. I singoli cittadini e le formazioni sociali, titolari d'interessi coinvolti nel procedimento in adozione di atti amministrativi, hanno diritto di intervenire secondo le modalità disciplinate dal regolamento, ancorché non sia stata data loro comunicazione dell'inizio del procedimento.
2.  Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
3.  Il responsabile dell'istruttoria , entro il termine previsto dal regolamento, deve pronunciarsi sugli atti predetti e formulare le sue conclusioni ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.
4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
Art. 29
Avviso di inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
3.  Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto normativo, programmatico o comunque generale, della proposta del provvedimento deve essere dato avviso al pubblico non al più tardi di due mesi prima del giorno fissato per la discussione, salvo casi d'urgenza.
4.  Gli atti relativi devono essere messi a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.
5. Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano impraticabile, è consentito prescindere dalla comunicazione o provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi che garantiscano comunque forme d'idonea informazione.
6. Restano comunque salve le disposizioni di legge o di regolamento che dettano una disciplina specifica sulla partecipazione ai singoli provvedimenti.
Titolo III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)
Capo I
Consiglio comunale
Art. 30
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
3.  La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 31
Indennità

1. I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
2.  Il regime di indennità di funzione prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
Art. 32
Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1.  Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal l'apposito regolamento, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 14 marzo 2001, esecutiva, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che saranno allo stesso apportate.
Art. 33
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2.  I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale.
3.  I regolamenti entrano in vigore il primo giorno utile dopo l'avvenuta pubblicazione.
Capo II
Sindaco e giunta
Art. 34
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3.  Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice sindaco e all'assessore più anziano di età.
Art. 35
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente art. 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 36
Delegati del sindaco

1.  Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2.  Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, ma nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia.
3.  Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 37
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da otto assessori, compreso il vice sindaco.
2. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
Art. 38
Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali in materia.
2.  L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio.
Art. 39
Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2.  La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 40
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto e depositate presso la segreteria generale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3.  Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco.
Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 41
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo accessibile al pubblico, ed in particolare ai soggetti portatori di handicap, l'albo comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3.  Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
Art. 42
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3.  Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 43
Statuto dei diritti del contribuente

1.  In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2.  Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a)  all'informazione del contribuente (art. 5);
b)  alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c)  alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d)  alla remissione in termini (art. 9);
e)  alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
f)  all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).
Titolo V
FINANZA - CONTABILITA' - ORGANO DI CONTROLLO
Art. 44
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2.  Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 45
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a 1 componente, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.  I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale con le prerogative attribuite dalla legge. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Devono mantenere la riservatezza su atti, fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di delibera consiliare sul conto consuntivo.
Titolo VI
I SERVIZI
Art. 46
Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al testo unico n. 267/2000;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.
Art. 47
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2.  La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 48
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a)  il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b)  il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3.  Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4.  Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5.  Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6.  L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 49
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3.  Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 50
Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2.  Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3.  Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 51
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2.  La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.
Art. 52
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con determina del sindaco nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000 e dei regolamenti comunali
2. Le tariffe, motivatamente, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di determinazione.
Titolo VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 53
Convenzioni

1.  Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 54
Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2.  Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge nazionale e regionale in materia per garantire l'efficace e tempestiva gestione degli enti interessati.
Titolo VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 55
Criteri generali in materia di organizzazione

1.  Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
-  accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
-  compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
-  attuazione dei controlli interni.
2.  La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 56
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2.  Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 57
Organizzazione del personale

1.  Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto di volta in volta dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3.  Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi.
Art. 58
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 59
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di dirigente, di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Art. 60
Conferenza dei responsabili dei servizi

1. E' istituita la conferenza permanente dei dirigenti responsabili delle aree e dei settori, presieduta e diretta dal direttore generale, se nominato, o segretario generale, con compiti di coordinamento e controllo.
2. La conferenza è convocata ordinariamente con cadenza bimestrale.
3. Nel rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive, consultive e di coordinamento e verifica. In particolare la conferenza:
a)  esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
b)  assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori ed unità operative alla previsione programmatica;
c)  studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie e opportune per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli uffici.
4. Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.
Art. 61
Personale a contratto

1.  Gli incarichi dirigenziali delle aree funzionali possono essere conferite per chiamata diretta con scelta da effettuarsi con deliberazione motivata della giunta comunale. Di norma il relativo rapporto è regolato da contratto di durata massima non superiore a tre anni.
2.  La giunta, con deliberazione motivata, ha facoltà di provvedere eccezionalmente al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente e per non più del 5 per cento del numero dei posti della corrispondente qualifica prevista in pianta organica, arrotondato all'unità superiore, mediante contratto, disciplinato dall'art. 2230 e ss. del codice civile, ferma restando la durata massima prevista dallo stesso comma precedente.
3.  Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso al posto da ricoprire.
4.  L'incarico comporta una retribuzione corrispondente a quella prevista per la relativa qualifica dirigenziale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i dipendenti non di ruolo.
5.  All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente posizione funzionale.
6.  L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con motivata deliberazione della giunta comunale, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
7.  L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di motivata deliberazione della giunta comunale contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.
Art. 62
Collaborazioni esterne

1. E' consentito il conferimento, mediante convenzione a termine di diritto privato, di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, prefissando i criteri ai quali la giunta comunale deve attenersi in ordine:
a)  alla scelta dei contraenti (istituti, enti, società, professionisti, esperti);
b)  ai compensi;
c)  al tipo e contenuto delle prestazioni.
Capo II
Segretario generale - Direttore generale Responsabili uffici e servizi
Art. 63
Segretario generale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario generale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2.  Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario generale.
3.  Al segretario generale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4.  Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario generale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
5.  La direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del comune. Alla direzione generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale del Comune.
Art. 64
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
l)  l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
m)  l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
n)  l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4.  Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario generale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al nucleo di valutazione.
Art. 65
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio formato da personale interno e/o esterno anche dipendente di altra P.A., posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Le unità di personale da impiegare non può superare il 2% della vigente dotazione organica, e i limiti di spesa imposti dal bilancio preventivo dell'esercizio di competenza.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Art. 66
Rappresentanza del comune in giudizio

1. La rappresentanza spetta al sindaco.
2. I dirigenti possono rappresentare, giusta delega, il comune in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:
a)  per i processi tributari di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
b)  per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Titolo IX
NORMA GENERALE DI PRINCIPIO
Art. 67
Rispetto delle condizioni di pari opportunità

Il Comune:
1. Assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive;
2. Promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per favorire la presenza di entrambi i sessi, nella giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad essa collegate;
3. Istituisce la commissione per le pari opportunità, che svolge azione di promozione e programmazione attraverso azioni positive;
4. La commissione è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2.  Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a E 31,00 né superiore a E 516,00.
3.  In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
5.  Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di E 31,00 e massima di E 516,00.
Art. 69
Modifiche dello statuto

1.  Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
Art. 70
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2004.20.1394)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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