REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 24 maggio 2004, n. 2.
Decreto legislativo n. 22/97 e legge n. 257/92. Campo di applicazione.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI ASSESSORI REGIONALI DELLA SICILIA
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AL DIRETTORE DELL'A.R.P.A. REGIONALE
AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA
AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'A.R.P.A.
AI DIRETTORI DELLE A.S.L. DELLA SICILIA
Si vuole, in questa sede, provvedere all'individuazione dei limiti applicativi del decreto legislativo n. 22/1997, con riferimento alla normativa speciale in materia di amianto, e della legge n. 257/1992, dettata in attuazione di direttive comunitarie.
Con il decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 e con la successiva legge 27 marzo 1992, n. 257, in attua zione della direttiva comunitaria n. 87/217/CEE sono state emanate le norme relative alla cessazione dell'impiego del l'amianto.
Tale normativa speciale ed i decreti ministeriali emanati in sua applicazione hanno dettato la disciplina per la dismissione della produzione e del commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, nonché norme per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Il decreto legislativo n. 22/1997, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/ 62/CEE, è intervenuto a disciplinare in modo unitario la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, ed ha provveduto ad accorpare, innovandole e/o modificandole, le prescrizioni e le direttive espresse dalle norme vigenti in tema di gestione ambientale dei rifiuti proponendo un utile ed unico riferimento legislativo.
Premesso che non è dato rilevante un contrasto tra i principi posti a base del decreto legislativo n. 22/1997 e la legge del 27 marzo 1992, n. 257 in materia di amianto, si è posto il problema di individuare la discipli na concretamente applicabile con riferimento alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
Sul punto deve osservarsi come sia principio consolidato nel nostro ordinamento quello in forza del quale la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore, a meno che dalla sua lettera o dal suo contenuto si evinca tale intento abrogativo, oppure la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza delle due normative (cfr, Cass., sez. un., 10 marzo 1999, n. 112; Cons. Stato, commiss. spec., 19 gennaio 1998, n. 390; Cass., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4420).
Nel caso di specie deve rilevarsi l'assenza nel decreto legislativo n. 22/1997 della volontà di procedere all'abrogazione della normativa speciale sull'amianto e la compatibilità della stessa con i principi dettati dalla normativa di carattere generale sopravvenuta.
Sulla specifica questione si è recentissimamente pronunciato il Consiglio di Stato chiarendo come il legislatore abbia inteso prevedere per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto un regime speciale, in deroga alle norme ordinarie in materia di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che tale regime è rimasto in vigore nelle sue componenti essenziali anche dopo la riforma di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che, pertan to, costituisce una regolamentazione specifica della mate ria rispetto alla quale non determinano modifiche o inte gra zioni le disposizioni di carattere generale sopravvenute (cfr. Cons. Stato, sezione V, 11 maggio 2004, n. 2943).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che per la boni fica dei siti inquinati da amianto trovino applicazione la legge n. 257/1992 e i decreti ministeriali ad essa collegati e, per quanto in essi non disposto, incluso il regime sanzionatorio, la normativa generale di cui alla legge quadro decreto legislativo n. 22/97.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2004.23.1605)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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