REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 maggio 2004.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio, a decorrere dall'1 gennaio 2004, l'incarico al dirigente del servizio faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale e in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica;
Visto il decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 1691 del 31 marzo 2003, con la quale la stessa propone la individuazione di una zona stabile B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Caltagirone, ricadente nella contrada Poggio Racineci all'interno del l'azienda agro-venatoria Poggio Racineci;
Vista la relazione datata 24 febbraio 2003, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 20 febbraio 2003 dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata come zona B;
Vista la D.S.A.N. di assenso all'individuazione della zona cinologica di tipo B già sopra indicata, resa in data 7 ottobre 2003 dal concessionario dei terreni interessati al vincolo, sig. Guastella Biagio, nato a Caltagirone il 6 marzo 1955;
Visto il verbale datato 28 marzo 2003, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 33/97, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001;
Vista la nota del comune di Caltagirone (CT), prot. n. 1803 del 12 marzo 2003, con la quale si comunica che nulla osta da parte dello stesso all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo B ricadente nella contrada Poggio Racineci del proprio territorio;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 261 del 4 febbraio 2004, con la quale viene restituita la proposta di individuazione della zona cinologica B dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Caltagirone per 15 giorni consecutivi, con la comunicazione che, trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalità di cui alle premesse, è individuata una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio comunale di Caltagirone (CT), contrada Poggio Racineci, nel foglio di mappa n. 124, particelle nn. 23, 155, 111, 112, 113, 114, 100, 109, 101 e 110 per una estensione complessiva di Ha. 16.55.40, sita all'interno dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci.

Art.  2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania cure rà la gestione e la delimitazione della zona di cui al precedente art. 1, mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale del l'agri coltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito. L'onere della tabellazione e del relativo mantenimento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, è a totale carico dell'azienda agro-venatoria predetta.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2004.
  ALBANESE 

(2004.22.1550)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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