REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 maggio 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Maletto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem bre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che, con assessoriale prot. n. 12897 del 22 novembre 1995, è stato restituito per la rielaborazione totale, in relazione a quanto argomentato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 novembre 1995, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera di C.C. n. 24 del 3 aprile 1993 e sottoposto, per gli adempimenti di approvazione, dal comune di Maletto con foglio n. 000524 del 19 gennaio 1994;
Visto il foglio prot. n. 4107 del 2 aprile 2002, assunto al prot. n. 19272 del 3 aprile 2002 di questo Assessorato, con il quale il comune di Maletto ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 17454 del 30 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 77334 del 31 dicembre 2002, con il quale il comune di Maletto ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 39267 del 25 giugno 2002;
Vista la delibera n. 31 del 16 maggio 2001, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Asses sorato con decreto n. 410/DRU del 14 novembre 2000, ha adottato il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive delle zone C-D-F, del comune di Maletto;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
Vista l'attestazione a firma del sindaco datata il 12 dicembre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 70 osservazioni/opposizioni delle quali n. 5 fuori termine;
Visto l'elenco delle ditte che hanno presentato osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato, sottoscritto dal segretario comunale;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni nonché la relazione redatta dai progettisti e contenente le deduzioni in ordine alle osservazioni/opposizioni prodotte;
Viste le delibere n. 9 del 15 febbraio 2002, n. 11 del 20 febbraio 2002, n. 12 del 25 febbraio 2002, n. 13 del 5 marzo 2002, n. 14 del 6 marzo 2002, n. 16 dell'11 marzo 2002, con le quali il consiglio comunale di Maletto ha dedotto le opposizioni e osservazioni presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dello strumento urbanistico adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate direttamente a questo Assessorato;
Vista la nota, prot. n. 14725 del 18 luglio 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole di compatibilità fra le previsioni di urbanizzazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con le condizioni geomorfologiche del territorio del comune di Maletto;
Visto il provvedimento n. 309 del 17 luglio 2000, con cui l'Ente Parco dell'Etna, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, ha espresso con prescrizioni il parere favorevole alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Maletto;
Vista la nota prot. n. 293 dell'11 giugno 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 29 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dimensionamento del piano
Dalla relazione di piano si rileva quanto qui di segui to specificato:
dal censimento 1991 la popolazione del comune di Maletto ha avuto un modesto incremento pari a 49 abitanti, tale da raggiungere, al marzo 1999, 4.303 abitanti. I progettisti stimano un incremento futuro decennale di pari entità, inoltre aggiungono un ulteriore modesto aumen to, indotto dallo sviluppo sostenuto dalle previsioni di piano regolatore generale, pari nel ventennio ad altri 100 abitanti.
Quindi il fabbisogno di previsione, stimato per variazione demografica in 98 abitanti e per incremento migratorio in 100 abitanti, sarà complessivamente di 187 abitanti.
Nel ventennio considerato (1999-2019), i progettisti, prevedono un fabbisogno di n. 187 vani, che sommati a quello pregresso di n. 104 vani darà il fabbisogno complessivo di n. 291 vani.
In particolare il fabbisogno complessivo, considerando abitante/vano = 1 risulta come segue:
Popolazione residente al marzo 1999  abitanti 4.303 
Popolazione residente al 2017  abitanti 4.490 
Fabbisogno pregresso  vani 104 
Fabbisogno di previsione  vani 198 
Fabbisogno effettivo totale  vani 302 

Situazione urbanistica precedente
Il comune di Maletto, è dotato di un programma di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, approvato da questo Assessorato con decreto n. 95/81 del 30 aprile 1981.
Esso è inoltre provvisto di un piano di recupero urbanistico (recepito e confermato dal piano in argomento) relativo agli agglomerati abusivi nelle contrade "Margi", "Viscusi" e "Spirinella - Mezzagno" approvato con delibera consiliare n. 123/88, successivamente emendata, a seguito dei rilievi dell'A.R.T.A., con deliberazione consiliare n. 163/90.
Inoltre, nel piano regolatore generale è inserito il piano per l'edilizia economica e popolare vigente, ad ovest dell'abitato in contrada Piano del Carmine.
Con decreto n. 342/89, è stato approvato in variante al programma di fabbricazione il progetto del parco suburbano localizzato in contrada "Pizzo Filicia". Il presente piano costituisce rielaborazione totale del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 24 del 3 aprile 1993 e restituito al comune con nota assessoriale n. 12897/U del 22 novembre 1995, per rielaborazione totale a seguito del voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995.
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio - Il pia no prevede la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A - centro storico - Sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione di quelli previsti nella lett. e) del medesimo articolo; per quest'ultimi, si potrà operare soltanto dopo l'approvazione del piano particolareggiato dell'intera zona o di eventuali piani di recupero. In assenza dei piani attuativi è ammesso l'intervento diretto di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui sopra, sono soggetti a preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
La Zona B è suddivisa nelle seguenti sottozone:
-  Zona B1 - di ristrutturazione e completamento - Gli interventi edilizi ammessi, oltre alla nuova edificazione nonché la trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni e ampliamenti sono quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. In questa zona, il piano regolatore generale si attua in generale con interventi edilizi diretti. I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria = 3.5 mc./mq.; rapporto di copertura massimo 60% dell'area edificabile; altezza massima degli edifici pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico antistante più l'eventuale ritiro, ed in ogni caso, non può superare m. 11; numero elevazioni: non più di tre elevazioni fuori terra oltre all'eventuale piano seminterrato; distanze fra gli edifici: se non in aderenza, dovranno avere una distanza non inferiore a m. 10,00 da tutte le costruzioni vicine preesistenti. Viene inoltre richiamata la normativa di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche ed integrazioni. Dagli interventi diretti rimangono esclusi quelli di ristrutturazione urbanistica, come definiti nella lettera e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 per i quali è necessaria la redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.
-  Zona B2 dei piani particolareggiati di recupero legge regionale n. 37/85; gli interventi edilizi ammessi, oltre alla nuova edificazione nonché la trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni e ampliamenti, sono quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. In questa zona, il piano regolatore generale si attua in generale con interventi edilizi diretti. I principali parametri edilizi: indice di fabbricabilità fondiaria = non è assegnato il rapporto volume/superficie; rapporto di copertura variabile dal 30% al 75%; altezza massima: mt.. 7.80; numero di elevazioni: n. 2 oltre all'eventuale piano seminterrato; distanze fra gli edifici: mt. 10 che può ridursi a mt. 8 in assenza di aperture circostanti.
Zona omogenea C - detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona C1 di espansione residenziale; in questa zona, il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti nel presupposto che le relative aree sono dotate di urbanizzazione primaria. I principali parametri edilizi sono: densità territoriale 80 ab./ha; indice di fabbricabilità fondiaria 1,00 mc./mq.; altezza massima m. 6.50; numero piani fuori terra: n. 2; distanza minima tra fabbricati m. 10. Non è necessario procedere alla redazione dei piani di lottizzazione prima del rilascio delle singole concessioni, poiché le aree previste sono tutte dotate delle opere di urbanizzazione primaria.
Zona C2 di espansione piano per l'edilizia economica e popolare ex legge n. 167/62; in questa zona il piano regolatore generale si attua con le norme di attuazione del piano particolareggiato di edilizia economica convenzionata sovvenzionata e/o agevolata vigente che sono recepite nella presente normativa e così stabilite:
1) per il lotto A (edifici in linea): valgono le quote, gli allineamenti e i distacchi di cui alle tavv. 5bis e 7 del piano per l'edilizia economica e popolare vigente con i parametri edilizi qui di seguito specificati:
-  indice di fabbricabilità fondiaria massimo 5,50 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati mt. 13,00; distanza minima tra fabbricati m. 10,00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; rapporto di copertura 0,50 mq./mq. Non è consentita la formazione di chiostrine o cortili chiusi;
2) Per il lotto B (edifici a schiera): valgono le quote, gli allineamenti e i distacchi di cui alle tavv. 5bis e 7 del piano per l'edilizia economica e popolare vigente con i parametri edilizi qui di seguito specificati:
-  indice di fabbricabilità fondiaria massima 2,50 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati: 7,00; distanza minima tra fabbricati m. 10,00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; rapporto di copertura 0,35 mq./mq. Non è consentita la formazione di chiostrine o cortili chiusi.
Zona CTS espansione turistico stagionale; detta zona comprende le parti del territorio comunale destinate a nuovi interventi edilizi a destinazione stagionale a bassa densità edilizia.
In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive, piano particolareggiato di iniziativa pubblica; piano di lottizzazione.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione dei piani suddetti, la cui estensione minima non dovrà essere non inferiore a 25.000 mq.
Parametri edilizi: lotto minimo non inferiore a 2.500 mq.; indice di fabbricabilità fondiaria massimo 0,15 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati m. 4,50; numero piani fuori terra: n. 1; distanza minima tra fabbricati mt. 10.00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; ritiri dal confine dei lotti minima m. 5,00. E' consentita oltre alla prima elevazione fuori terra la possibilità di un piano seminterrato o di un piano mansardato.
Zona CTA di espansione turistico-alberghiera; det ta zona comprende le parti del territorio comunale destinate a nuovi interventi edilizi per la realizzazione esclusiva di pensioni, piccoli alberghi, locali di ritrovo.
In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive; piano particolareggiato di iniziativa pubblica; piano di lottizzazione;
Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla preventiva approvazione dei piani suddetti la cui estensione minima dovrà essere non inferiore a 20.000 mq.
Parametri edilizi: indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 0,20 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati m. 6,50; numero piani fuori terra: n. 2; distanza minima tra fabbricati non inferiore a m. 20,00; ritiri dai fili stradali minima 10,00; ritiro dal confine del lotto minimo m. 10,00. E' consentita oltre alle due elevazioni fuori terra la possibilità di un piano seminterrato o di un piano mansardato.
Zona D, detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona D1 industriale e artigianale - In detta zona sono consentiti edifici ed impianti per attività lavorative industriali ed artigianali che producono beni di consumo (finali od intermedi) per altre attività produttive o che li commercializzano, di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti (ai sensi del D.M. 23 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni).
In questa zona, il piano regolatore generale si attua con piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Gli edifici dovranno presentare le seguenti caratteristiche: tipologia isolata, lotto minimo non inferiore a mq. 1.000; rapporto di copertura massimo 0.40 mq./mq.; distacchi minimi dai confini del lotto m. 5,00; arretramento minimo dagli spazi pubblici o dagli allineamenti stradali m. 5,00; altezza massima m. 8,00 e comunque per un numero di piani non superiore ad uno. All'interno del lotto il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
-  Zona D2 commerciale e fieristica - In questa zona gli interventi edilizi ammessi sono quelli, di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 per i fabbricati esistenti da adibire ad attività fieristica commerciale. E' consentita solamente la realizzazione di spazi all'aperto attrezzati per manifestazioni all'aperto per fiere espositive e mostre con attrezzature mobili, mercati pianta e spianta, manifestazioni, spettacoli all'aperto, spettacoli itineranti, parcheggi d'uso pubblico e compatibili con le aree previste per la protezione civile, nonché piccole costruzioni accessorie (chioschi di vendita, uffici e depositi per le attrezzature e servizi igienici pubblici ed impianti tecnologici). In questa zona il piano regolatore generale si attua con piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Gli interventi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: distacchi minimi dal confine dell'area m. 10,00; altezza massima m. 4,50.
Zona E - di verde agricolo; per questa zona il piano prevede un'articolata normativa per i vari casi d'intervento che si propone di ammettere in questa parte del territorio.
In particolare, sono consentite tutte le attività connesse all'agricoltura alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e alle attività a carattere agrituristico.
Inoltre, sono consentite costruzioni connesse alle attività ricettive all'area aperta (campeggi) al deposito di materiale a cielo aperto.
Per gli edifici esistenti si sono consentiti gli interventi di recupero edilizio. Per i vari interventi ammessi sono previsti differenziati parametri edificatori, e in particolare: l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria è 0,03 mc./mq. con altezza massima mt. 7,50.
Per gli interventi edilizi connessi all'attività agricola e produttiva sono previsti parametri differenziati per la superficie dei parcheggi. In particolare, per gli interventi di turismo rurale con attività ricreative all'aperto è consentito un aumento del 30% della cubatura per non più di 300 mc., mentre, per le attività di ristorazione, tali parametri vengono ridotti del 50%.
Infine, per le attività connesse alla ricettività all'area aperta viene fissato un lotto compreso tra 10.000 e 30.000 mq. con un indice massimo di fabbricabilità di 0,15 mc./mq.
Zona F detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona F1 - attrezzature ed impianti di interesse generale; in detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata.
I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità massima 3,00 mc./mq. per le attrezzature per l'istru zione e per le attrezzature di interesse comune; indice di fabbricabilità fondiaria massima 0.06 mc./mq. per aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il giuoco e per quelle a servizio dei parcheggi; indice di fabbricabilità fondiaria massima 1,30 mc./mq. per le aree per spazi pubblici attrezzati a sport; altezza massima m. 12,00 e comunque per un numero di piani non superiore a due; distacchi minimi dai confini del lotto m. 5,00. E' consentita l'edificazione sul filo stradale.
-  Zona F2 - di parco urbano; dette aree sono destinate alla creazione di parchi urbani pubblici.
In detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata.
I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria costruzioni accessorie 0,02 mc./mq.; altezza massima m. 4,00 sul piano di campagna sistemato.
-  Zona F3 - di parco sub-urbano; dette aree sono destinate alla creazione di parchi sub-urbani pubblici a carattere intercomunale.
In detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata. I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria costruzioni accessorie 0,02 inc./mq.; altezza massima di m. 4,00 sul piano di campagna sistemato.
Norme per le zone speciali
Dette norme sono relative alla normativa inerente i vincoli e fasce di rispetto, con particolare riferimento al vincolo di rispetto stradale e ferroviario, alla zona di vincolo cimiteriale, al vincolo del depuratore, al vincolo di rispetto forestale e boschi.
Attrezzature speciali non normate
Dette attrezzature sono state cosi individuate: area per la caserma dei Carabinieri (CC), area per impianto di depurazione (DEP), area cimiteriale (CIM) area ferroviaria circumetnea (FCE), area per la protezione civile (PC), area pedonale (PE), area per la scuola di sci alpino (SSA).
Norme transitorie e finali
Tali norme si riferiscono a disposizioni transitorie nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale.
Viabilità e infrastrutture
Per quanto riguarda la viabilità nel progetto di piano si prevede:
-  il miglioramento della stessa con l'interramento, della linea ferrata F.C.E. nel tratto di attraversamento del centro abitato;
-  i collegamenti con la viabilità esistente per consentire un migliore deflusso veicolare ed un migliore collegamento tra le diverse zone dell'abitato, anche nell'ottica di poter espletare funzioni al servizio della protezione civile.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive interessano la zona D1 industriale e artigianale, la zona CTS turistico stagionale, la zona D2 commerciale e fieristica e la zona F relativa al centro sportivo.
La zona D1 industriale artigianale è situata ad ovest del centro abitato ed insiste su un'area di 3.53 Ha.
Il progetto prevede lotti di dimensioni limitate con possibilità di abbinamento fra di loro e sono contraddistinti con le lettere A e B a secondo della loro tipologia. L'indice di copertura assunto per l'area in oggetto è pari a mq./mc. 0,40, pertanto la superficie utile insediabile proposta sarà pari a mq. 8.537.
Le urbanizzazioni primarie del P.P., incluse nel piano regolatore generale, sono le seguenti:
-  viabilità pubblica mq. 6.771,00;
-  parcheggio pubblico mq. 1.905,00;
-  verde pubblico attrezzato mq. 3.762,00.
All'interno del lotto, il piano regolatore generale prevede che il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
Il presente P.P. prevede la possibilità che il comune possa formare dei comparti a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 71178.
La zona CTS turistico stagionale interessa un'area collinare di circa 11 ettari situata a sud-est del centro abitato, delimitata a valle dalla strada statale che collega Maletto con Bronte e Randazzo.
Il progetto urbanistico si sviluppa su due assi principali, aventi una larghezza complessiva di m. 6.00, che si dipartono da una strada di piano regolatore generale, a sua volta collegata con la strada statale soprarichiamata. Le unità abitative, di tipo unifamiliare e distribuite all'interno di tre aree di comparto edilizio, (comparto A, B, C) avranno una superficie coperta di mq. 80 e un'altezza di ml. 4.50 e dovranno rispettare la conformità con il presente P.P. Per ogni unità abitativa è stata calcolata una superficie di parcheggio di circa mq. 40, maggiore di 0,1 mq. per mc. previsti dalla normativa vigente.
I tipi edilizi rispetteranno le tipologie rurali della zona e non è ammessa la residenza fissa.
La superficie totale dei tre sopracitati comparti è di mq. 65.885,75, la superficie totale pubblica (attrezzature di interesse collettivo, verde pubblico attrezzato, strade e piazze, parcheggi) è di 43.819,93
Con riferimento all'area in esame sono previsti i seguenti parametri urbanistici: densità edilizia fondiaria mc./mq. 0,15, h max degli edifici ml. 4.50, rapporto di copertura 0,034, distanze tra gli edifici non potranno essere inferiori a ml. 10, ecc.
La zona D2 commerciale e fieristica è ubicata a sud-est del centro abitato di Maletto, molto decentrata rispetto all'abitato, ed include l'attrezzatura delle fragole già esistente. Il P.P. in argomento, finalizzato al soddisfacimento dei fabbisogni commerciali e fieristici, così come indicato dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91, interessa un'area di Ha. 3,88. Le urbanizzazioni primarie incluse nel piano regolatore generale sono le seguenti:
-  viabilità mq. 6.520,00;
-  parcheggio pubblico mq. 8.832,00;
-  verde pubblico attrezzato mq. 3.294,00.
Si è ritenuto opportuno prevedere aree di varie dimensioni da organizzare di volta in volta a secondo delle necessità.
La superficie utile dell'area espositiva è di mq. 20.173.
Il piano regolatore generale prevede che all'interno del lotto il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
La zona F relativa al centro sportivo, ubicata a nord nella zona bassa del centro abitato di Maletto, risulta in continuità con il nucleo sportivo preesistente.
Il P.P. in argomento insiste su un'area di mq. 45.982. L'indice volumetrico fondiario è di 1,30 mc./mq., pertanto, la volumetria insediabile del P.P. è di mc. 59.778.
Nel P.P. si individuano n. 5 "nuclei funzionali" (nucleo campo sportivo di base calcetto, nucleo campo sportivo di calcio esistente, nucleo di campi sportivi pallavolo e tennis di base esistente, nucleo del pattinaggio a rotelle, nucleo palazzetto dello sport).
Le urbanizzazioni primarie, incluse nel P.P. sono le seguenti:
-  viabilità carrabile pubblica mq. 2.570;
-  viabilità pedonale pubblica mq. 5.68;
-  parcheggio pubblico mq. 9.035.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da 73 articoli e suddiviso in 4 titoli, riguarda, sostanzialmente, gli organi dell'attività urbanistica edilizia, le modalità del rilascio delle concessioni e autorizzazioni, la definizione degli indici di parametri edificatori, oltre alla disciplina generale degli interventi edilizi.
CONSIDERAZIONI
1.0 - Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione commissariale di adozione del piano con relativi allegati, è contestuale all'adozione delle prescrizioni esecutive;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, ed in conformità al disciplinare tipo regionale ed alla normativa in materia (legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni);
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, tranne che per la prescrizione esecutiva relativa alla zona sportiva. Quest'ultima prescrizione esecutiva, pertanto, non può essere approvata, mancando di tale parere propedeutico, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, all'atto dell'adozione della predetta prescrizione;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, prima dell'adozione, all'esame e parere dell'Ente Parco dell'Etna in quanto parte del territorio ricade all'interno del Parco;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate proprie deduzioni da parte del progettista e del consiglio comunale;
-  dal verbale redatto in data 18 giugno 1999, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, non si evincono sostanziali contrasti con le previsioni del piano regolatore generale.
2.0 - Progetto di piano
Il progetto corrisponde in linea di massima ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di un'adeguata relazione tecnica.
Il piano riferito al ventennio 1999-2019, appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive, turistiche e dei servizi connessi, tenuto conto delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate. Nel dimensionamento del piano si è tenuto conto della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In generale sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
3.0 - Zonizzazione
Le zone territoriali omogenee sono condivisibili con le prescrizioni ed integrazioni di seguito specificate:
3.1 - zona territoriale omogenea A1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 2 del 22 giugno 1995, si rilevava che la distinzione tra zona A1 e A2, quest'ultima di entità assolutamente risibile, non risultava motivata. Per quanto riguardava la normativa si specificava che occorreva riferirsi a quella proposta per la zona A1, ad eccezione degli interventi di recupero di cui all'art. 20 lett. d) ed e) per gli interventi singoli. Nel succitato voto, inoltre, si richiedeva di enucleare il patrimonio storico, architettonico ed etnoantropologico presente nel territorio, al fine di sottoporlo ad una disciplina conservativa in uno con le necessarie aree di rispetto pertinenziali.
Nel piano rielaborato, come si evince dalla relazione, la zona Castello, prevista come zona omogenea nel piano di massima, è stata annullata ed inclusa nella zona A di centro storico in recepimento della delimitazione della zona A elaborata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed inviata al comune con prot. n. 154/II del 26 marzo 1998. Nel suddetto documento, oltre alla perimetrazione, si consiglia di assumere il Vallone "Viscusi" come elemento primario di delimitazione paesaggistica del centro urbano.
Alla luce delle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 22-2/95 la perimetrazione di detta zona può ritenersi esaustiva. In merito agli interventi edilizi diretti, considerato che la perimetrazione del centro storico comprende anche aree che hanno subìto sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del l'art. 20 della legge regionale n. 71/78 che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altre sì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
3.2 - zona territoriale omogenea B1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, detta zona appariva correttamente definita, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968. Relativamente alla normativa di attuazione, si faceva presente che occorreva prescrivere ai sensi dell'art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che l'altezza massima dei nuovi edifici, per gli interventi singoli, non poteva superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti.
Nel piano, detta zona è ubicata nell'immediato intorno della zona A lungo le direttrici viarie di via Umberto, via A. Diaz e la zona a sud del Castello, confinante con la viabilità recuperata dall'interramento della F.C.E.
Per la zona in argomento occorre inserire nelle norme tecniche, come dettato dal superiore voto, che l'altezza massima degli edifici non può comunque superare quella degli edifici preesistenti e circostanti.
3.3 - zona territoriale omogenea B2 - Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che, per detta zona, riferita alle aree comprese nei piani di recupero urbanistico in base alla legge regionale n. 37/85, (contrade "Margi", "Viscusi" e "Spirinella-Mezzagno") l'attuazione era rinviata ai suddetti piani. Si rilevava, altresì, che il piano regolatore generale avrebbe dovuto egualmente definire la normativa di carattere generale relativa alle zone comprese nei piani in argomento, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive, come prescritto dall'art. 9 della legge regio nale n. 17/94. Inoltre, non risultavano attendibili le previsioni viarie del piano particolareggiato di recupero, in quanto sovradimensionate rispetto ai fabbisogni urbanizzativi, come osservato dall'A.R.T.A. con nota n. 27909 del 19 novembre 1990.
Il piano ha recepito e confermato i suddetti piani particolareggiati di recupero di cui alla legge regionale n. 37/85, inserendoli nelle previsioni del piano regolatore generale e disciplinando la relativa zona nelle norme di attuazione del piano.
Per la zona in questione il piano non prevede una densità fondiaria massima, per cui si prescrive che l'indice non può superare i 5 mc./mq.
3.4 - zona territoriale omogenea C1 - Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, (ex zona C1 e zona C2), riguardo alla localizzazione in contrada Margi, si rilevava, tra l'altro, che, come riportato nello studio geologico, detta area non offriva quelle necessarie garanzie di idoneità idrogeologica ... e pertanto non poteva essere interessata da ulteriori previsioni edificatorie.
Nel piano le previsioni relative a questa zona vengono sostanzialmente ricondotte alle previsioni esistenti salvo un isolato intercluso fra zona B2 e viabilità. Tale previsione è stata condivisa dall'ufficio del Genio civile con parere n. 14725/2000. Tuttavia, poiché dallo studio geologico sembrano evidenziarsi elementi di pericolosità geologica, tali aspetti si evidenziano all'attenzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per le eventuali valutazioni di competenza.
Una considerazione a parte va fatta per la previsione della zona C1 in contrada Viscusi che, ai sensi del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico e successive modifiche ed integrazioni, è classificata come zona a rischio elevato R3, per cui per le aree interessate da tale ambito vale la disciplina transitoria di salvaguardia prescritta dallo stesso decreto. Di conseguenza, tali previsioni non possono ritenersi ammissibili.
Tuttavia, non si può fare a meno di segnalare che tali previsioni sono state confermate nel parere dell'ufficio del Genio civile con succitato parere n. 14725/2000 reso antecedentemente all'emanazione del soprarichiamato decreto, mentre, il geologo incaricato, in un'annotazione finale alla relazione geologica adeguata alla circolare A.R.T.A. n. 2222 del 31 gennaio 1995, rileva che non vengono evidenziati particolari fenomeni di pericolosità se non per una zona molto limitata che secondo lo stesso geologo può essere facilmente controllabile.
Quanto sopra, viene ugualmente posto all'attenzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per le opportune valutazioni.
3.5 - zona territoriale omogenea C2 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995 per detta zona (ex zona C1) si rilevava che includeva interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, con immotivata esclusione dell'edilizia agevolata da attuare mediante piano di zona (art. 10 delle N.A.) Si rilevava, altresì, che nelle norme di attuazione mancavano le specifiche prescrizioni di zona e la determinazione dei parametri tecnici edilizio-urbanistici.
Il piano si adegua al predetto voto e, pertanto, la zona di che trattasi si condivide.
3.6 - zona territoriale omogenea CTS - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona (ex zona C3 di espansione stagionale) limitrofa al parco suburbano di Pizzo Filicia, risultava sovradimensionata e interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta di m. 200, per la presenza di bosco, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76. Per quanto sopra, non veniva condivisa.
La zona in argomento, è stata notevolmente ridotta rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e risulta verificata rispetto ai vincoli boschivi discendenti dalla legge regionale n. 16/96.
La stessa zona risulta , comunque esterna alle fasce di rispetto boschive determinabili alla luce della legge regionale n. 13/99 come risulta dallo studio agricolo forestale integrativo.
Le zone esterne alla fascia di rispetto non zonizzata del piano adottato vanno destinate a zona E di verde agricolo.
3.7 - zona territoriale omogenea CTA - Si condivide la predetta previsione con l'introduzione delle prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Per quanto riguarda le fasce di rispetto boschive evidentemente, occorre riferirsi allo studio agricolo-forestale integrativo, redatto ai sensi della legge regionale n. 13/99, alla luce del quale il rilievo di cui alla lettera a) del suddetto parere risulta superato.
3.8 - zona territoriale omogenea D1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, veniva rilevata l'esigenza di interporre tra la zona D1 e gli insediamenti abitativi un'adeguata zona filtro, la cui finalità era quella di costituire una fascia di protezione per la previsione degli spazi limitrofi, destinati per attrezzature religiose, assistenziali e sociali (chiesa cappella del Carmine, luogo di culto, casa per anziani e centro sociale).
Il piano si adegua al suddetto voto prevedendo una zona di verde agricolo.
3.9 - zona territoriale omogenea D2 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona non poteva essere ricompresa nell'ambito delle zone D) di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, dovendosi, invece, ricondurre ad insediamenti di carattere commerciale e direzionale di cui al punto 2) dell'art. 15 del predetto decreto.
Detta previsione non è ritenuta ammissibile dall'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Pertanto detta zona va eliminata dalle previsioni del piano.
Zona territoriale omogenea E - Detta zona si condivide con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Tuttavia, non possono assentirsi le attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consentite in verde agricolo.
Inoltre, non si condivide il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti generalizzato senza alcuna valutazione di compatibilità con i caratteri della zona E di verde agricolo, salvo le previsioni di legge.
4.1 - Attrezzature, spazi pubblici, vincoli territoriali
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava, tra l'altro, che la verifica degli standard urbanistici veniva condotta globalmente e non per singole zone territoriali omogenee, come prescritto dall'art. 4 del decreto interministeriale 2 aprile 1968. Per gli asili nido non risultava una specifica verifica degli standard previsti dalla legge regionale n. 214/79. Si rilevava, altresì, che le aree previste per l'istruzione corrispondevano ad un rapporto di mq. 3,23 per abitante, inferiore al minimo prescritto di mq. 4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 aprile 1968. Mentre, gli spazi per verde attrezzato ed attrezzature sportive risultavano ingiustificatamente eccessivi, corrispondendo ad un rapporto di circa 29 mq. per abitante contro i mq. 7 circa prescritti. In merito al parco suburbano di Pizzo Filicia, si osservava che, per la relativa contiguità con il centro abitato, lo stesso, poteva efficacemente assolvere alla funzione di parco urbano, cosicché non appariva giustificata la previsione di un parco urbano, oltretutto di considerevoli dimensioni. Si specificava che il parco urbano poteva trovare ubicazione all'interno dell'ampia zona destinata ad attrezzature sportive, (6,8 ettari) giovandosi così dell'opportunità di integrare attrezzature compatibili.
Il piano per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, considerato che quelle preesistenti sono ritenute sufficienti ai bisogni, prevede la realizzazione di un asilo nido (F1) nella zona nord-est dell'abitato; mentre, le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (F2) esistenti sono state potenziate ed integrate. Il piano regolatore generale si è posto tra gli obbiettivi prioritari quello del riequilibrio quantitativo e qualitativo delle suddette aree, riportandole tra l'altro, a valori ottimali rispetto alle prescrizioni del decreto interministeriale n. 1444/68.
E' stato recepito il Parco sub-urbano di contrada Pizzo Filicia già approvato con D.A. n. 37/87, ed inoltre, si è previsto nell'area a nord-ovest dell'abitato un parco urbano di 4 Ha.
Per quanto sopra, le previsioni per attrezzature si condividono ad eccezione delle aree destinate ad attrezzature speciali-protezione civile ricadenti nell'ambito delle zone B e C del Parco dell'Etna, così come prescritto nel soprarichiamato, parere n. 309 del 17 luglio 2000 dell'Ente Parco. La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è subordinata all'autorizzazione sanitaria prescritta per legge.
4.2 - Attrezzature speciali non normate
Per dette attrezzature, ovviamente, occorre riferirsi a standard di legge o a standard progettuali normalizzati.
5.0 - Viabilità
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995 la nuova viabilità di piano non si riteneva accettabile, mentre, appariva necessario ricer care soluzioni viarie più razionali.
In particolare, il piano propone una viabilità esterna nella parte sud-ovest del centro, che con semplici e funzionali miglioramenti e collegamenti, utilizzando la viabilità esistente riesce ad essere di valido disimpegno verso la S.S. n. 120 e di supporto all'area per la zona artigianale e industriale, all'area per le attrezzature per lo sport, all'area del depuratore comunale e all'area a Parco urbano.
La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extra urbana. Il collegamento viario o pedonale con Pizzo Filicia si rimanda alla relativa variante urbanistica. Per quanto riguarda l'interramento della linea ferrata della F.C.E., nel tratto che attraversa il centro urbano, si è dell'avviso che l'ipotesi proposta è da intendersi indicativa e non prescrittiva in quanto la relativa scelta progettuale deve essere concordata con l'Ente Ferroviario.
6.0 - Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate, in relazione a quanto sopra considerato, alle zone territoriali omogenee.
7.0 - Regolamento edilizio
Va preliminarmente osservato che alcune disposizioni regolamentari non appaiono correttamente correlate ad aggiornati riferimenti legislativi, in parte dipendenti dal l'epoca di redazione del regolamento edilizio (vedi ad esempio art. 14 della legge regionale n. 2/2002). Per cui in caso di discordanza tra disposizioni legislative e norme del regolamento edilizio, le prime, evidentemente, prevalgono sulle seconde. Per alcuni articoli si è ritenuto necessario osservare quanto segue:
-  art. 3: va cassato poiché non è materia di regolamento edilizio;
-  art. 5: la lettera d) va riformulata in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; cassare le lettere e), i) in quanto non rientrano tra le competenze della commissione edilizia;
-  art. 6: la durata della commissione edilizia è disci plinata dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78. All'ultimo capoverso eliminare la parola "negativi";
-  art. 8: cassare il punto 4); i punti 6) e 7) vanno conformati alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 9: le tipologie di opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione vanno esattamente riferite a quelle previste dall'art. 6 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; le tipologie di opere soggette ad autorizzazione vanno riferite a quelle indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla variazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le procedure di cui all'art. 10 della predetta legge; le tipologie di opere non soggette a concessioni o autorizzazioni (comunicazione) vanno riferite all'art. 9 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 12: occorre integrare l'articolo con il riferimento alle procedure alternative di denuncia di inizio d'attività introdotte, con l'art. 14 della legge regionale n. 2/2002;
-  art. 13: non si comprende la necessità dell'elaborato "computo metrico estimativo" per le istanze di intervento su edifici esistenti; al fine di non aggravare ingiustificatamente il procedimento tale elaborato va eliminato;
-  art. 14: l'ultimo comma va sostituito dalle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 17/94;
-  art. 15: il primo comma va sostituito con il comma 4 dell'art.2 della legge regionale n. 17/94; l'articolo va correlato per le procedure di rilascio delle concessioni edilizie alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 17: il primo comma va più correttamente sostituito con il comma 8 dell'art. 36 della legge regionale n. 71/78; l'ultimo comma va più correttamente sostituito con l'analoga disposizione di cui al comma 10 dell'art. 36 della legge regionale n. 71/78; cassato l'articolo va correlato alle procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 21: va cassato in quanto le attività soggette ad autorizzazione sono già previste in precedente articolo. In considerazione di ciò il titolo del capo IV "Auto rizzazioni" può essere sostituito con il titolo "Piani di lottizzazione - Convenzione" in coerenza con l'art. 22 di analogo contenuto inserito in tale capitolo;
-  artt. 26 e 27: gli articoli vanno integrati e uniformati alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 30:
-  al primo capoverso del punto 3 sostituire la parola "incluse" con la parola "escluse"; inoltre i volumi tecnici vanno esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile, mentre in merito alla definizione di essi si rimanda alla definizione data dalla circolare ministeriale lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474;
-  al primo capoverso del punto 7 dopo la parola "porticati" aggiungere se di uso collettivo; inoltre per i volumi tecnici si rinvia a quanto prima precisato.
8.0 - Prescrizioni esecutive
Per le considerazioni di cui ai superiori punti 3.23, 3.25, 3.26, dette prescrizioni esecutive si condividono ad eccezione di quella relativa alla zona sportiva in quanto la stessa non risulta sottoposta al parere prot. n. 14725/2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania e di quella denominata D2 commerciale e fieristica per le considerazioni espresse al superiore punto 3.9.
9.0 - Programmazione commerciale, legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano, non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale anche se in varie zone territoriali sono previste attività a carattere commerciale come di seguito elencate:

Z.T.O.      Artic. N.A.     Normativa 
    6     Attività e destinazioni d'uso ammesse: negozi, esercizi pubblici, ecc. 
B1-B2      7/1-7/2     Attività e destinazioni ammesse: negozi, botteghe, ecc. 
C1      8/1     Attività e destinazioni ammesse: negozi, botteghe, ecc. 
C2      8/2     Non sono espressamente previste 
CTS      8/3     Non sono espressamente previste 
CTA      8/4     Non sono espressamente previste 
D1      9/1     Sono ammesse attività di commercializzazione connesse alle attività produttive previste per la zona 
D2      9/1     Interventi edilizi a destinazione commerciale e fieristica. Al riguardo, si richiama quanto detto nel precedente punto 3.9 
    10     Non sono previste 

Per quanto sopra, il comune in sede di controdeduzione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni adempimenti del piano in argomento relativamente alle direttive e agli indirizzi di programmazione commerciale nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
10.0 - Osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini
Si premette che tale distinzione è solo di tipo formale in quanto le opposizioni al piano sono da classificare alla stregua delle osservazioni.
Peraltro, non risultano presentate osservazioni o opposizioni alle prescrizioni esecutive.
Sulle osservazioni/opposizioni, che per facilità di lettura si elencano secondo la classificazione operata dal comune si esprimono le seguenti valutazioni:
-  1/oss. (Imbrogiano Antonia ed altri), 2/oss. (Calì Antonino), 4/oss. (Gulino Vincenzo), 5/oss. (Saitta Grazia), 6/oss. (Tirendi Francesco), 7/oss. (Russo Salvatore), 8/oss. (Greco Agata), 11/oss. (Spatafora Antonino, Avellina Luigia), 12/oss. (Caserta Marianna), 13/oss. (Avellina Giovanni, Spitaleri Antonino), 15/oss. (Parrinello Rosalia, Adornetto Nunzio), 16/oss. (Tirendi Riccardo), 17/oss. (Santisi Tiziana, Santisi Laura, Santisi Silvana), 18/oss. (Mineo Vincenzo), 19/oss. (Gambino Salvatore), 20/oss. (Gambino Giuseppe), 21/oss. (Schilirò Antonino), 22/oss. (Russo Paolo, Avellina Maria), 23/oss.(Russo Nunziatina, Spitalieri Alfio), 24/oss. (Giangreco Nunziato), 25/oss. (Parrinello Giuseppe): in diverso avviso del consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle dedu zioni dei progettisti;
-  3/oss. (Saitta Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento;
-  9/oss. (Mangano Vincenzo): per ciò che concerne le modifiche su alcune zone omogenee, in diverso avviso dal consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni del progettista; per quanto riguarda le osservazioni su norme del regolamento edilizio, si reputa necessario un chiarimento da parte dei progettisti con una dettagliata proposta di modifica alle suddette norme che potrà essere effettuata in sede di controdeduzione;
-  10/oss. (Longhitano Alfredo): in diverso avviso dal consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni dei progettisti. Si precisa, tuttavia, al riguardo, che le problematiche sollevate con l'osservazione appaiono meritevoli di considerazioni le quali potranno essere convenientemente risolte in sede di piano particolareggiato, anche alla luce delle circolari assessoriali n. 2/2000-D.R.U. e n. 3/2000-D.R.U. in materia di attuazione degli interventi nell'ambito della zona A;
-  14/oss. (Capizzi Salvatore): trattandosi di osservazioni su norme del regolamento edilizio si reputa necessario un chiarimento da parte dei progettisti con una dettagliata proposta di modifica alle suddette norme che potrà essere effettuata in sede di controdeduzione;
-  26/oss. (Parrinello Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento, con la precisazione che le norme delle predette zone devono essere quelle emendate, a seguito della richiesta assessoriale sul piano particolareggiato di recupero, ai sensi della legge regionale n. 37/85, con deliberazione consiliare n. 163/90;
-  1/opp. (Saitta Giuseppe ed altri), in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento;
-  2/opp. (Putrino Filippo e Putrino Salvatore), 3/opp. (Giangreco Salvatore), 4/opp. (Grasso Corrado, Grasso Andrea), 5/opp. (Minissale Enrico), 7/opp. (Campisi Cosimo Salv., Marullo Vincenza), 9/opp.(Zerbo Rosalia), 10/opp. (Giangreco Grazia), 11/opp. (Parrinello Giuseppe), 12/opp. (Caserta Antonino ed altri), 13/opp. (Imbrogiano Simone), 14/opp. (Parrinello Maria), 15/opp. (Pappalardo Nunzio proc. generale di Parrinello Giovanni), 16/opp. (Parrinello Salvatore), 17/opp. (Caserta Gaetano), 18/opp. (Proto Antonino), 19/opp. (Lupica Antonino), 20/opp. (Adornetto Vincenzo), 21/opp. (Cairone Salvatore), 24/opp. (Russo Cannela), 25/opp. (Portale Vincenza), 26/opp. (Tirendi Giuseppe, Saporito Giacoma), 27/opp. (Coco Mario), 28/opp. (Mangano Francesco), 29/opp. (Giardinaro Nunziata), 30/opp. (Saitta Antonino, Saitta Grazia), 31/opp. (Giuffrida Rosa Francesca), 32/opp. (Parrinello Domenico, Zerbo Rosalia), 33/opp. (Pistorio Antonino), 34/opp. (Gugliuzzo Nunzio ed altri), 37/opp. (Zerbo Vincenza), 38/opp. (Tirendi Giacoma V. ed altri), 40/opp. (Iudica Maria) in diverso avviso del consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni dei progettista;
-  6/opp. (Putrino Filippo e Putrino Salvatore): detta osservazione non si prende in esame in quanto reiterazione dell'osservazione n. 1 per la quale questo servizio si è già determinato;
-  8/opp. (Saitta Giuseppe ed altri): detta osservazione non si prende in esame in quanto reiterazione dell'osservazione n. 1 per la quale questo servizio si è già determinato;
-  22/opp. (Cairone Salvatore), n. 23/opp. (Cairone Alfia): in conformità alle deduzioni del progettista si propone la reiezione, salvo le verifiche alla luce dello studio agricolo-forestale integrativo, ai sensi della legge regionale n. 13/99, che potranno essere effettuate in sede di controdeduzione comunale; 35/opp. (Russo Rita), 36/opp. (Mineo Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento, ferme restando le precisazioni sui piani particolareggiati di recupero di cui alla soprarichiamata osservazione n. 26;
-  39/opp. (Santisi Antonio): si richiede, in sede di controdeduzione comunale di verificare tale osservazio ne, alla luce dello studio agricolo-forestale integrativo.
Osservazioni pervenute fuori termine:
-  n. 1 (Gambino Maria), n. 2 (Cairone Carmelo), n. 3 (Calì Giuseppa), n. 5 (Alfio FILM Di Leanza Giuseppe): non vengono prese in esame in quanto non riportano l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento su planimetrie del piano regolatore generale; per dette osservazioni, il consiglio comunale non ha fornito alcuna motivazione per l'accoglimento delle stesse, né risultano formalizzate deduzioni da parte dei progettisti del piano; pertanto, per le sopracitate osservazioni, si ritiene che il comune fornisca in sede di controdeduzione elementi utili per le decisioni da parte di questo Assessorato;
-  n. 4 (Sac. Longhitano Alfio): si propone di respin gere detta osservazione, in quanto lo strumento urbanistico prevede idonee aree per attività a carattere industriale, ed inoltre, la richiesta si pone in variante sostan ziale, anche per l'entità delle superfici interessate, alle previsioni di parco urbano, condizionandone, fortemente, un'organica progettazione. Infine, non risultano formulate deduzioni da parte dei progettisti.
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute al l'A.R.T.A.
Ditta Bernardis Eros, ditta Judica Maria: per dette osservazioni non oggetto di alcuna valutazione da parte del comune, si reputa necessario acquisire il preventivo avviso da parte del consiglio comunale.
Per quanto sopra esposto, al fine di dotare il comune di Maletto di uno strumento urbanistico generale, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001 ed esitato favorevolmente dall'ufficio del Genio civile con nota prot. n. 14725 del 18 luglio 2000, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna n. 309/00 del 17 luglio 2000 e nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, legge regionale n. 71/1978 e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 226 dell'11 settembre 2003, che di seguito parzialmente si riporta, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal servizio 4/D.R.U. in allegato alla propria proposta:
"Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere del l'ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, con le ulteriori seguenti prescrizioni geologiche:
Previsioni di piano
Dall'esame della cartografia elaborata si deduce che le nuove aree di espansione dell'abitato di Maletto non interessano zone classificate a rischio geologico elevato o che insistono su versanti scoscesi; le stesse non ricadono all'interno del perimetro delle aree inserite nel piano straordinario dell'assetto idrogeologico di cui al decreto del 4 luglio 2000. Fa eccezione la previsione della zona C1 in contrada Viscusi, successivamente inserita con decreto del 23 gennaio 2002 di modifica del predetto piano tra le aree a rischio elevato, che per tale motivo va disattesa dalle previsioni del piano regolatore generale.
Regolamento edilizio
In relazione alle locali condizioni morfologiche e geologiche e in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligo della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia in rapporto con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi. Inoltre, nelle aree non servite da fognatura pubblica, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni dei piani esecutivi, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come prescritto dalle vigenti norme tecniche;
Ritenuta condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'appro vazione del piano regolatore generale del comune di Maletto, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 dell'11 giugno 2003 del servizio 4 del D.R.U., salve le prescrizioni di cui al presente voto";
Vista la nota prot. n. 61501 del 14 ottobre 2003, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Maletto, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, l'adozione delle controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
Vista la delibera n. 77 del 26 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Maletto ha controdedotto le determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 226 del l'11 settembre 2003;
Vista la nota prot. n. 98 del 27 febbraio 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 11 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Con la sopracitata deliberazione consiliare, il comune di Maletto ha adottato le proprie controdeduzioni con proposte alle determinazioni rese con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003, con il quale detto consesso ha espresso parere favorevole al l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Maletto, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 29 del 16 maggio 2001, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 dell'11 giugno 2003 del servizio 4 del D.R.U., salve le prescrizioni di cui al presente voto.
Il suddetto parere, condiviso dal dirigente generale di questo dipartimento, è stato notificato al comune, con nota prot. n. 61501 del 14 ottobre 2003.
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in ordine al piano di che trattasi, sono state condivise in linea di massima le scelte urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, in quanto lo stesso ha tenuto conto delle indicazioni formulate dal precedente Consiglio con voto n. 222 del 22 giugno 1995 sulla variante generale, restituita non approvata al comune per la rielaborazione totale.
Considerazioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute fuori termine e su quelle pervenute all'ARTA.
Sulle osservazioni ed opposizioni per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica ha richiesto al comune in sede di controdeduzioni di fornire elementi utili per le decisioni e di acquisire il preventivo avviso da parte del C.C., quest'ultimo non ha fornito quanto richiesto poiché detti ricorsi non sono stati restituiti da questo dipartimento, pertanto, con nota prot. n. 11555 del 27 febbraio 2004 si è provveduto alla loro trasmissione.
Sarà cura di questo servizio, non appena il comune adotterà e trasmetterà le controdeduzioni in merito alle superiori osservazioni ed opposizioni, integrarle alla presente proposta di parere.
ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI
Zona A - Centro storico
1. Il voto così testualmente recita:
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che la distinzione tra zona A1 e A2, quest'ultima di entità assolutamente risibile, non risultava motivata. Per quanto riguardava la normativa si specificava che occorreva riferirsi a quella proposta per la zona A1, ad eccezione degli interventi di recupero di cui all'art. 20, lett. d) ed e) per gli interventi singoli. Nel succitato voto, inoltre, si richiedeva di enucleare il patrimonio storico, architettonico ed etnoantropologico presente nel territorio al fine di sottoporlo ad una disciplina conservativa in uno con le necessarie aree di rispetto pertinenziali.
Nel piano rielaborato, come si evince dalla relazione, la zona Castello, prevista come zona omogenea nel piano di massima, è stata annullata ed inclusa nella zona A di centro storico in recepimento della delimitazione della zona A elaborata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed inviata al comune con prot. n. 154/II del 26 marzo 1998. Nel suddetto documento, oltre alla perimetrazione, si consiglia di assumere Vallone "Viscosi" come elemento primario di delimitazione paesaggistica del centro urbano.
Alla luce delle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222/95, la perimetrazione di detta zona può ritenersi esaustiva. In merito agli interventi edilizi diretti, considerato che la perimetrazione del centro storico comprende anche zone che hanno subito sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del l'art. 20 della legge regionale n. 71/78 che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati, che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: zona A "centro storico" - creare due zone:
-  A1 - in quelle aree di particolare interesse storico-architettoniche, in cui siano permessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo (lett. a), b), c), d), dell'art. 20, legge regionale n. 71/78), mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica (lett. e) da subordinare ai piani particolareggiati di recupero, così come espresso dal voto n. 226 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  A2 - considerate le quasi inesistenti zone di espansione previste nel piano regolatore generale, per favorire il ripopolamento del centro urbano, urge creare una zona di rispetto, in cui si dovrebbero permettere tutti gli interventi di cui alla lett. a), b), c), d), e), della citata legge, tale proposta va tenuta in seria considerazione affinché si attivi un processo di conservazione della tipologia e dell'espressione architettonica del passato, quindi conservare quei valori storici di cui la nostra cultura ne fa parte. Le due zone vengono delimitate come da "planimetria allegata".
In ordine al superiore punto 1): si rileva che la controdeduzione adottata dal C.C. per detta zona non è pertinente alla determinazione assunta con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ma riguarda una proposta di variante all'articolazione della zona di centro storico, peraltro non conforme agli indirizzi specificati con circolare assessoriale n. 3/2000.
Pertanto, si conferma quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226/2003 che fa proprio quanto espresso nella proposta di parere dell'ufficio n. 29/2003 allegata a detto voto.
Zona CTS - Espansione turistica stagionale
1. Il voto così testualmente recita:
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona (ex zona C3 di espansione stagionale) limitrofa al parco suburbano di Pizzo Filicia, risultava sovradimensionata e interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta di m. 200, per la presenza di bosco, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76. Per quanto sopra, non veniva condivisa. La zona in argomento, è stata notevolmente ridotta rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e risulta verificata rispetto ai vincoli boschivi discendenti dalla legge regionale n. 16/96.
La stessa zona risulta comunque esterna alle fasce di rispetto boschive determinabili alla luce della legge regionale n. 13/99, come risulta dallo studio agricolo forestale integrativo.
Le zone esterne alla fascia di rispetto non zonizzata del piano adottato vanno destinate a zona E di verde agricolo.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive, piani particolareggiati di iniziativa pubblica e piani di lottizzazione di iniziativa privata, l'estensione minima dei suddetti piani prevista non deve essere inferiore a 25.000 mq., si chiede in questa fase di diminuire tale estensione a 15.000 mq., essendo tale zona costituita da micro proprietà, al fine di facilitare l'associazione dei vari proprietari nella formazione dei piani di lottizzazione. Inoltre che sia consentito utilizzare sia il piano seminterrato che il piano mansardato.
In ordine al superiore punto 2): si rileva, anche in questo caso, che la superiore controdeduzione si configura quale variante alle norme di attuazione e, pertanto, tale proposta non può essere presa in esame in quanto la stessa dovrà seguire la rituale procedura di variante urbanistica.
1. Il voto così testualmente recita:
Zona D2 - Commerciale fieristica
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona non poteva essere ricompresa nell'ambito delle zone D) di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, dovendosi, invece, ricondurre ad insediamenti di carattere commerciale e direzionale, di cui al punto 2) dell'art. 15 del predetto decreto.
Detta previsione non è ritenuta ammissibile dall'Ente Parco dell'Etna, prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Pertanto detta zona va eliminata dalle previsioni del piano.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Le previsioni di piano in questa zona, estesa 3,88 ettari, erano quelli di consentire la trasformazione di fabbricati esistenti in fabbricati da adibire ad attività fieristica commerciale "che in atto in tale zona non vi sono". Era consentita solamente la realizzazione di spazi al l'aper to attrezzati per manifestazioni, fiere espositive e mostre con attrezzature mobili ed amovibili, mercati pianta e spianta, spettacoli all'aperto, il tutto compatibile con le aree previste per la Protezione civile in considerazione che tale area si trova ubicata lungo la S.S. 284. Si dava inoltre la possibilità di realizzare piccole costru zioni, accessorie e di servizio (chioschi di vendita, uffici e depositi per le attrezzature e servizi igienico - pubblici).
Pertanto, si propone l'ammissibilità di detta zona in quanto la relazione di piano riporta che la prevalente economia agricola (frutteti, vigneti, fragoleti) e l'isolamento causato dagli scarsi collegamenti viari con i centri maggiori ha impedito lo sviluppo sociale ed economico di Maletto determinando un notevole flusso migratorio. Inoltre, a parere dell'amministrazione comunale, l'Ente Parco dell'Etna non può entrare nel merito delle previsioni di piano in una zona ubicata a soli trecento metri dal nucleo urbano. Ancora di più non è condivisibile il parere del Parco ove si prevedono opere che hanno il solo scopo di valorizzare e preservare la natura circostante il nostro territorio cosa che hanno sempre fatto i cittadini di Maletto. Non possiamo accettare di pagare l'unica colpa di aver salvaguardato l'ambiente anche quando non esistevano i vincoli del Parco dell'Etna. Pertanto chiediamo che codesto Assessorato ridia dignità e valore alle scelte politiche della popolazione malettese.
In ordine al superiore punto 3): questo servizio non può fare a meno che confermare il sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, stante la natura della superiore controdeduzione che involge profili di specifica competenza dell'Ente Parco dell'Etna che già, con parere prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000, non ha ritenuto ammissibile detta previsione. Inoltre, il comune non ha fornito alcuna nuova documentazione a supporto di quanto sopra evidenziato.
1. Il voto così testualmente recita:
Zona territoriale omogenea E
Detta zona si condivide con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna, prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Tuttavia, non possono assentirsi le attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consentite in verde agricolo.
Inoltre, non si condivide il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti generalizzato senza alcuna valutazione di compatibilità con i caratteri della zona E di verde agricolo salvo le previsioni di legge.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Zona E - Zona agricola
Si chiede la possibilità di realizzare attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (agriturismo, parchi di campeggio, ecc.) in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti "anche nel comune di Maletto" e nel rispetto dell'ambiente. Non condividiamo, anche in questo caso, la subordinazione di codesto Assessorato alle scelte liberticide del Parco dell'Etna, che continua con perseveranza cinica ad escludere il comune di Maletto, ed i suoi cittadini, dal poter usufruire delle leggi nazionali e regionali sullo sviluppo agrituristico e del turismo rurale.
In ordine al superiore punto 4): si conferma quanto determinato dal suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente alla realizzazione delle attività connesse alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consen tite in verde agricolo, fatte salve le fattispecie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l'agriturismo si rimanda alla specifica normativa di cui alla legge n. 71/78, art. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il voto così testualmente recita:
Zona F
"...Omissis...
Si condividono ad eccezione di quella relativa alla zona sportiva in quanto la stessa non risulta sottoposta al parere n. 4-14725/2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania...
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Zona F - Centro sportivo
La prescrizione esecutiva relativa alla zona sportiva non è stata approvata in quanto manca il parere propedeutico, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, pertanto questa Amministrazione si impegna ad acquisire nel più breve tempo possibile tale parere e chiede, pertanto, la riammissione di tale prescrizione esecutiva.
In ordine al superiore punto 5): la su esposta controdeduzione non si accoglie. Sul punto si rimanda all'art. 102 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, comma 2.
2. Il voto così testualmente recita:
Zona territoriale omogenea B1
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che, per detta zona, riferita alle aree comprese nei piani di recupero urbanistico in base alla legge regionale n. 37/85, (contrade "Margi", "Viscosi" e "Spiritella-Mezzagno") l'attuazione era rinviata ai suddetti piani. Si rilevava, altresì, che il piano regolatore generale avrebbe potuto egualmente definire la normativa di carattere generale relativa alle zone comprese nei piani in argomento, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive, come prescritto dal l. 9 della legge regionale n. 17/94. Inoltre, non risultavano attendibili le previsioni viarie del piano particolareggiato di recupero, in quanto sovradimensionate rispetto ai fabbisogni urbanizzativi, come osservato dal l'A.R.T.A. con nota del 19 novembre 1990.
Il piano ha recepito e confermato i suddetti piani particolareggiati di recupero di cui alla legge regionale n. 37/85, inserendoli nelle previsioni del piano regolatore generale e disciplinando la relativa zona nelle norme di attuazione del piano. Nella zona in questione il piano non prevede una densità fondiaria massima, per cui si prescrive che l'indice non può superare i 5 mc./mq.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
-  zona di completamento B2 - (ex piano particolareggiato di recupero).
Riconfermare la precedente norma non prevedendo alcun indice di edificabilità fondiaria, fermo restando l'altezza e la superficie per ogni lotto.
In ordine al superiore punto 6): la su esposta controdeduzione si respinge in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68, p.to 2, che testualmente recita: "le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4, e 5". Pertanto, in assenza di tali dati, si ribadisce il limite 5 mc./mq. di densità fondiaria, salve le disposizioni agevolative di cui all'art. 39, p.to II, della legge n. 19/72.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99.";
Visto il voto n. 305 dell'1 aprile 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso integralmente la proposta n. 11 del 27 febbraio 2004, formulata dal servizio 4/D.R.U., in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
Vista la nota assessoriale prot. n. 61533 del 15 ottobre 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 giugno 2003 e con la proposta di parere del servizio 4/D.R.U. n. 29 dell'11 giugno 2003;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 7147 del 25 novembre 2003, pervenuta in data 17 dicembre 2003 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 73299 dell'11 dicembre 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, com ma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee A, B1- B2, D1 e D2:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Visto il foglio prot. n. 2562 del 6 aprile 2004, con cui il comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione n. 14 del 24 marzo 2004, assunta dal consiglio comunale in relazione alle osservazioni - acquisite fuori termine - per le quali questo Assessorato, nell'ambito dei provvedimenti di esame sopracitati, ha richiesto, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza, apposite controdeduzioni, atteso che dette osservazioni non sono supportate da motivazioni né risultano individuabili nelle planimetrie del piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 14 del 24 marzo 2004, con la quale il consiglio comunale, nel ritenere già determinate con le precedenti deliberazioni n. 13/2002 e n. 16/2002 le osservazioni a firma Gambino Maria - Cairone Carmelo - Calì Giuseppa - Soc. FILM di Leanza Giuseppe - Judica Maria, ha determinato l'osservazione a firma Bernardis Eros senza, tuttavia, fornire motivazioni in merito all'accoglimento della stessa;
Vista la nota prot. n. 201 del 26 aprile 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. ha rilevato che il comune di Maletto non ha dato seguito a quanto espressamente richiesto con la proposta n. 29 dell'11 giugno 2003 - integralmente condivisa con il voto n. 226 dell'11 settembre 2003 - in merito alle osservazioni acquisite fuori termine di legge;
Ritenuto, stante la previsione dei termini di legge, di dovere procedere all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali in merito alle osservazioni sopracitate, rinviando a successivo provvedimento integrativo di approvazione le determinazioni sulle stesse osservazioni da assumere in conseguenza di apposite valutazioni da parte del comune;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi, sulla scorta delle rispettive proposte del servizio 4/D.R.U., con i voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Maletto, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001.
Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004.
Art. 3

Relativamente alle osservazioni a firma: Gambino Maria, Cairone Carmelo, Calì Giuseppa, Soc. FILM di Leanza Giuseppe, Judica Maria, Bernardis Eros, il comune di Maletto dovrà provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente decreto, a formulare le proprie deduzioni provvedendo secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3, della legge regionale n. 71/78.
Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 29 dell'11 giugno 2003;
   2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
   3)  proposta di parere n. 11 del 27 febbraio 2004;
   4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 305 dell'1 aprile 2004;
   5)  delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
   6)  delibera di C.C. n. 9 del 15 febbraio 2002;
   7)  delibera di C.C. n. 11 del 20 febbraio 2002;
   8)  delibera di C.C. n. 12 del 25 febbraio 2002;
   9)  delibera di C.C. n. 13 del 5 marzo 2002;
 10)  delibera di C.C. n. 14 del 6 marzo 2002;
 11)  delibera di C.C. n. 16 dell'11 marzo 2002;
 12)  delibera di C.C. n. 77 del 26 novembre 2003;
 13)  nota prot. n.  7147 del 25 novembre 2003 dell'Asses sorato regionale delle cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca;
Elaborati di piano
 14)  all.  A.1 -  relazione; 
 15)  all.  A.2 -  regolamento edilizio; 
 16)  all.  A.3 -  norme tecniche di attuazione; 
 17)  tav.  1 -  inquadramento territoriale; 
 18)  tav.  2a -  stato di fatto; 
 19)  tav.  2b -  stato di fatto; 
 20)  tav.  2c -  stato di fatto; 
 21)  tav.  2d -  stato di fatto; 
 22)  tav.  3a -  stato di fatto; 
 23)  tav.  3b -  stato di fatto; 
 24)  tav.  3c -  stato di fatto; 
 25)  tav.  3d -  stato di fatto; 
 26)  tav.  4a -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato A;  
 27)  tav.  4b -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato B; 
 28)  tav.  4c -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato C; 
 29)  tav.  4d -  piano particolareggiato vigente PEEP ex n. 167/62; 
 30)  tav.  5a -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 31)  tav.  5b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 32)  tav.  5c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 33)  tav.  5d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 34)  tav.  6a -  zonizzazione di piano regolatore generale;  
 35)  tav.  6b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 36)  tav.  6c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 37)  tav.  6d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 38)  tav.  7a -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 39)  tav.  7b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 40)  tav.  7c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 41)  tav.  7d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 42)  tav.  7e -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 43)  tav.  7f -  zonizzazione di piano regolatore generale; 

Piano particolareggiato zona D1
 44)  all.  A -  relazione -  norme tecniche di attuazione; 
 45)  all.  B -  relazione tecnica e previsione di spesa; 
 46)  all.  C -  relazione di stima e piano particellare di esproprio; 
 47)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale; 
 48)  tav.  2 -  il piano nel contesto orografico e catastale; 
 49)  tav.  3 -  planimetria delle destinazioni d'uso; 
 50)  tav.  4 -  planimetria generale quotata; 
 51)  tav.  5 -  planivolumetria; 
 52)  tav.  6 -  profili urbanistici; 
 53)  tav.  7 -  schemi rete: idrica -  illuminazione -  fo gna ria -  telefonica; 
 54)  tav.  8 -  particolari; 

Piano particolareggiato della zona turistico stagionale
 55)  all.  1 -  relazione -  norme tecniche di attuazione; 
 56)  all.  2 -  relazione tecnica sui progetti di massima degli impianti e delle opere previste; 
 57)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale -  stato attuale; 
 58)  tav.  2 -  planimetria della destinazione d'uso -  planimetria generale su mappa catastale; 
 59)  tav.  3 -  planivolumetria con individuazione dei comparti -  planimetria quotata; 
 60)  tav.  4a -  progetto di massima degli impianti; 
 61)  tav.  4b -  progetto di massima degli impianti; 
 62)  tav.  4c -  progetto di massima degli impianti; 
 63)  tav.  5 -  profili regolatori; 
 64)  tav.  6 -  particolari costruttivi -  schema di modu lo abitativo tipo; 
 65)  tav.  7 -  piano particellare di esproprio; 

Piano particolareggiato del centro sportivo
 66)  all.  A0 -  elenco elaborati; 
 67)  all.  A -  relazione illustrativa; 
 68)  all.  B -  norme tecniche di attuazione; 
 69)  all.  C -  piano particellare di esproprio; 
 70)  all.  D -  previsione di spesa; 
 71)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale -stato attuale - planimetira delle destinazioni d'uso - planimetria generale su map pa catastale; 
 72)  tav.  2 -  planimetria generale; 
 73)  tav.  3 -  planimetria quotata; 
 74)  tav.  4 -  planivolumetria; 
 75)  tav.  5 -  profili regolatori - sezioni stradali tipo; 
 76)  tav.  6 -  reti tecnologiche -  sistema viario; 
 77)  tav.  7 -  particolari costruttivi; 
 78)  tav.  8 -  tipologie edilizie; 

Piano particolareggiato della zona commerciale e fieristica
 79)  all.  A -  relazione illustrativa -  norme tecniche di attuazione; 
 80)  all.  B -  relazione tecnica -  previsione di spesa; 
 81)  all.  C -  relazione di stima -  piano particellare di esproprio; 
 82)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale; 
 83)  tav.  2 -  il piano nel contesto orografico e catastale; 
 84)  tav.  3 -  planimetria delle destinazioni d'uso; 
 85)  tav.  4 -  planimetria generale quotata; 
 86)  tav.  5 -  profili urbanistici; 
 87)  tav.  6 -  schemi di rete: idrica -  illuminazione -  fognaria -  telefonica; 
 88)  tav.  7 -  moduli servizi; 
 89)  tav.  8 -  particolari costruttivi; 

Revisione studio agricolo forestale
 90)  tav.  1 -  carta delle zone di espansione interessate da colture agricolo forestali; 
 91)  tav.  2 -  carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura; 
 92)  tav.  3 -  relazione illustrativa; 

Revisione studio agricolo forestale (aggiornato ai sensi della legge regionale n. 13/99)
 93)  tav.  1 -  carta delle zone di espansione interessate da colture agricolo forestali; 
 94)  tav.  2 -  carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura; 
 95)  tav.  3 -  relazione illustrativa; 

Studio geologico del territorio comunale a supporto del piano regolatore generale
Allegati A:
 96)  relazione generale illustrativa;
 97)  carta di classificazione del territorio;
Allegati B e B1:
 98)  tav.  1 -  carta litologica; 
 99)  tav.  2 -  carta litologica; 
100)  tav.  3 -  sezioni geologiche; 
101)  all.  C -  carta delle aree a più alto rischio di apertura di centri eruttivi; 

Allegati D:
102)  tav.  1 -  carta dell'andamento clinografico; 
103)  tav.  2 -  carta dell'andamento clinografico; 
104)  tav.  3 -  carta dell'andamento clinografico; 

Allegati E:
105)  tav.  1 -  carta dei flussi lavici potenziali; 
106)  tav.  2 -  carta dei flussi lavici potenziali;  
107)  tav.  3 -  carta dei flussi lavici potenziali;  

Allegati F:
108)  tav.  1 -  carta clivometrica; 
109)  tav.  2 -  carta clivometrica; 
110)  tav.  3 -  carta clivometrica; 
111)  all.  G -  tav. 3 -  carta dell'uso reale del suolo; 
112)  all.  H -  carta morfologica; 
113)  all.  I -  tav. 3 -  carta delle tendenze morfologiche evolutive; 
114)  all.  L -  carta litologica di dettaglio; 
115)  all.  M -  carta delle permeabilità; 

Studio geologico adeguato alla circolare assessoriale prot. n. 2222 del 31 gennaio 1995;
116)  relazione generale illustrativa;
117)  all.  1 -  carta geologica, 
118)  all.  2 -  carta geomorfologica; 
119)  all.  3 -  carta idrogeologica; 
120)  all.  4 -  carta della pericolosità geologica; 
121)  all.  5 -  carta geologica di dettaglio; 
122)  all.  6 -  carta geomorfologica di dettaglio; 
123)  all.  7 -  carta litotecnica; 
124)  all.  8 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
125)  all.  9 -  carta della pericolosità geologica di dettaglio; 

Studio geologico tecnico a supporto dei piani particolareggiati;
126)  relazione geologico -  tecnica;
127)  tav.  1 -  carta geologica zona C e F; 
128)  tav.  2 -  carta geologica zona D; 
129)  tav.  3 -  carta litotecnica zona C e F; 
130)  tav.  4 -  carta litotecnica zona D; 
131)  tav.  5 -  carta delle pericolosità geologiche zona C e F; 
132)  tav.  6 -  carta delle pericolosità geologiche zona D; 
133)  tav.  7 -  carta pericolosità sismica locale zona C e F; 
134)  tav.  8 -  carta pericolosità sismica zona D. 

Art.  5

Il comune di Maletto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.
Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.
Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 2004.
  LIBASSI 

(2004.20.1409)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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