REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 maggio 2004.
Corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie per il biennio 2004/2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 11 maggio 2000, riguardante l'approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 33478 del 6 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 689 dell'Assessore per la sanità 10 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 agosto 2002, parte I, n. 35, con il quale sono stati istituiti i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse;
Visto il decreto n. 1247/2003, con il quale è stato istituito il primo corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visti i decreti 12 settembre 2000, 18 febbraio 2002, 4 agosto 2003, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 43 del 22 settembre 2000, n. 12 del 15 marzo 2002 e n. 38 del 29 agosto 2003;
Preso atto dell'accordo interregionale del 10 luglio 2003, con il quale sono state definite le linee guida, da recepire da parte delle Regioni con proprio provvedimento, per la formazione manageriale dei dirigenti sanitari e recanti la definizione delle condizioni da garantire per la validità su tutto il territorio nazionale delle attestazioni dei corsi manageriali;
Considerata la circolare dell'Assessore per la sanità n. 1120 del 10 ottobre 2003, con la quale si è provveduto a sospendere ogni attività nel campo della formazione manageriale in attesa del riordino della materia;
Ritenuto necessario procedere alla definizione, a livello regionale, dei criteri e delle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e per i corsi di formazione manageriale di cui all'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99;

Decreta:
CAPO UNO


Art. 1

Sono istituiti nella Regione siciliana i corsi di formazione manageriale per:
1) direttore generale di azienda sanitaria;
2) direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria;
3) dirigente di struttura complessa (area ospedaliera e area territoriale).

Art. 2

a)  Ai corsi di cui al punto 1 dell'art. 1 possono partecipare esclusivamente coloro i quali sono inseriti nell'elenco regionale dei direttori generali di cui al decreto 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000 e successive modifiche;
b) ai corsi di cui al punto 2 dell'art. 1 possono partecipare coloro i quali svolgono o hanno svolto il ruolo di direttore sanitario e direttore amministrativo di azienda sanitaria per almeno un anno nell'ultimo quinquennio; possono altresì partecipare, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere tali ruoli, i dirigenti medici ed amministrativi delle aziende sanitarie, ognuno per la propria area, ed i dirigenti del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità;
c) ai corsi di cui al punto 3 dell'art. 1 possono partecipare dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, nonché i dirigenti del ruolo sanitario dell'Assessorato della sanità con la medesima anzianità.

Art. 3

Ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei corsi per dirigenti di struttura complessa e per le funzioni di direzione sanitaria aziendale, di cui al presente decreto, viene recepito il documento sulla formazione manageriale come indicato nell'accordo interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province auto nome del 10 luglio 2003.

Art. 4

L'organizzazione dei corsi di formazione di cui al punto 1 dell'art. 1 del presente decreto (direttore generale di azienda sanitaria), così come previsto dal P.S.R. 2000/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26, supplemento ordinario n. 12 del 2 giugno 2000, al punto 6.2, è affidata al CEFPAS di Caltanissetta.
Per l'organizzazione dei corsi per direttori sanitari ed amministrativi (art. 1, punto 2) e per dirigenti di struttura complessa (art. 1, punto 3) è valido a tutti gli effetti quanto disposto dal decreto n. 689 del 10 maggio 2002, ivi comprese le università e gli IRCSS.

Art. 5

Ogni corso di formazione manageriale non può supe rare il numero di 30 allievi ed il costo relativo, a carico dell'allievo, è di E 3.000,00.

Art. 6

L'ente pubblico o privato accreditato può contribuire al costo per la formazione manageriale del proprio personale dirigenziale fino ad un massimo di E 900,00 (30% del costo totale).

Art. 7

Ogni ente erogatore può essere autorizzato per più corsi, anche per lo stesso periodo formativo, per lo stesso target; l'autorizzazione rimane efficace per il biennio 2004/2005 anche per eventuali ulteriori corsi. Si fa obbligo all'ente erogatore di trasmettere al DOE la tipologia e il calendario dei nuovi eventi formativi entro un mese antecedente dell'inizio dei corsi.

Art. 8

L'art. 5 del decreto n. 689 del 10 maggio 2002 viene così modificato:
Il DOE ha il compito di valutare le richieste, pervenute dai rappresentanti legali, degli enti e/o soggetti che intendono organizzare ed avviare i corsi di formazione di cui all'art. 1, al fine di esprimere un parere sulla ammissibilità e validazione delle proposte avanzate.
Il DOE ha, altresì, il compito di comunicare all'ente e/o soggetto proponente l'esito della richiesta di autorizzazione del corso di formazione manageriale, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta; trascorso tale termine l'istanza si intende accettata.

Art. 9

Il D.O.E. effettuerà il controllo dello svolgimento dei corsi autorizzati attraverso verifiche dirette nelle sedi formative.

Art. 10

Ogni allievo, concordando con un docente "relatore" e con il direttore del corso, dovrà produrre per la prova di esame finale un elaborato scritto e su supporto informatico dal quale si evinca il livello di formazione acqui sita, connessa anche con i propri ambiti operativi.

Art. 11

Si fa obbligo all'ente erogatore autorizzato di concor dare con il dirigente generale del D.O.E. la data e le modalità degli esami.
La commissione esaminatrice dovrà essere composta da:
-  direttore del corso dell'ente erogatore (o suo delegato);
-  dirigente generale del D.O.E dell'Assessorato regionale della sanità (o suo delegato);
-  due docenti del corso;
-  il docente "relatore";
-  il tutor del corso.

Art. 12

Il certificato di frequenza e superamento del corso di formazione manageriale dovrà essere predisposto dal l'ente erogatore e firmato dal:
-  rappresentante legale dell'ente erogatore;
-  direttore del corso;
-  dirigente generale del D.O.E.;
-  Assessore regionale per la sanità.

Art. 13

E' fatto obbligo all'ente erogatore trasmettere al DOE l'elenco su supporto informatico degli allievi che hanno conseguito la certificazione manageriale affinché gli stessi possano essere inseriti nel relativo albo pubblico regionale, così come indicato dall'accordo 10 luglio 2003 della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 14

Il presente decreto ha validità per il biennio 2004/2005.
CAPO DUE
Norme transitorie


Art. 15

Considerato che la documentazione prodotta dai seguenti enti erogatori risulta conforme a quanto indicato nel presente decreto:
- il corso di formazione manageriale dal titolo "La gestione del distretto socio sanitario" gestito dal CEFPAS di Caltanissetta, la cui richiesta di valore certificativo è stata inoltrata dal legale rappresentante in data 31 ottobre 2003, con il presente decreto assume valore certificativo;
-  il corso di formazione manageriale dal titolo "Corso di formazione avanzata in dirigenza delle aziende sanitarie", gestito dalla Scuola superiore di sanità di Catania, la cui richiesta di valore certificativo è stata inoltrata dal legale rappresentante in data 25 settembre 2003, con il presente decreto assume valore certificativo.

Art. 16

Ai corsi di formazione manageriale banditi in data antecedente al presente decreto, senza formale autorizzazione regionale, espletati o in via di espletamento, previa richiesta del legale rappresentante dell'ente erogatore, il valore certificativo potrà essere riconosciuto purché i requisiti del corso siano conformi a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 17

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 21 maggio 2004.
(2004.22.1578)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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