REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 GIUGNO 2004 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 31 maggio 2004, n. 9.
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani

1.  A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.
3.  Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
4.  Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.
5.  Le società di cui al comma 2 quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.
Art. 2.
Interventi finanziari per l'emergenza idrica

1.  All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 le parole "15 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "45 milioni di euro";
b)  al comma 4 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 3 e 4".
Art. 3.
Realizzazione nuovo impianto di dissalazione ATO di Trapani

1.  Al fine di garantire il migliore equilibrio del piano d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) di Trapani, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare contratti, conclusi anche ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, o subentrare in contratti conclusi o in procedure attivate dal Commissario delegato per l'emergenza idrica durante la sua gestione, per la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione di concezione tecnologica avanzata. Le proposte relative alla realizzazione del nuovo impianto mediante project financing, anziché nei termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n.  109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, vanno presentate entro il termine fissato nell'avviso indicativo di cui al comma 2 bis del medesimo articolo. Il riparto del costo dell'acqua dissalata fra Regione ed Ambito territoriale ottimale o società di gestione integrata dovrà tenere conto delle modalità dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per lfinanziario medesimo.
3.  Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri sono determinati ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
Equilibrio economico-gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta

1.  Al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei Piani di ambito approvati dagli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta, istituiti ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di 6 anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996, entrambe previste nei rispettivi piani d'ambito, al netto delle riduzioni tariffarie derivanti dall'affidamento del servizio idrico integrato da parte degli Ambiti territoriali ottimali in questione, è a carico della Regione che può erogarla anche con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, come sostituito dall'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata per gli anni 2005-2010 la spesa complessiva di 51.200 migliaia di euro.
3.  Gli oneri di cui al comma 2, ricadenti negli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari a 8.534 migliaia di euro per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accan tonamento 1001.
4.  Per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 l'onere annuale, nel limite dell'autorizzazione complessiva di cui al comma 2, è quantificato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.
Destinazione dei proventi di partecipazioni azionarie della Regione

1.  Le ulteriori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione vigente derivanti dai dividendi delle partecipazioni della Regione in aziende di credito versate nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari 2004 e 2005 sono utilizzate per la sottoscrizione di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso promossi dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici che prevedono la partecipazione nel capitale di imprese che investono in Sicilia e che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo e a condizione che il partner partecipi con proprie risorse.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
Art. 6.
Programma di interventi per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie

1.  All'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 11 dell'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"6. Il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare un programma di interventi per gli obiettivi di cui alla lettera d) del comma 4, per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie, utilizzando, altresì, le ulteriori risorse finanziarie assegnate dallo Stato con il comma 148 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per le quali non si applica il comma 5 del presente articolo. Per la definizione del programma di interventi è costituito apposito comitato tecnico.".
Art. 7.
Oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali

1.  Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato anche per i maggiori oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Art. 8.
Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale

1.  Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, l'ulteriore spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702).
2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario medesimo. Per gli anni successivi la spesa di cui all'articolo 25 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è determinata ai sensi della lettera h, comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell'accordo fra l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (Aran Sicilia) e la Giunta regionale di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 25 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 9.
Fondo di rotazione ESA Recupero di posizioni creditorie

1.  Il Comitato di gestione del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a determinare modalità, termini e procedure di recupero, mediante transazione, a saldo e stralcio di quelle posizioni creditorie che risultano da oltre dieci anni in stato di sofferenza, ovvero di difficile o impossibile esigibilità e per le quali gli originari beneficiari, o i loro aventi causa, inoltrino apposita richiesta. E' facoltà del Comitato di gestione stabilire quali partite ammettere a transazione soprattutto con riferimento alla vetustà di esse. Non è possibile dare luogo a transazioni se non attraverso il recupero dell'intera sorte capitale, delle spese legali, eventualmente sostenute dal fondo di rotazione e degli interessi legali ricalcolati con riferimento al tasso legale vigente al momento del pagamento. Il debito può essere dilazionato in un massimo di cinque annualità con un piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso legale di mora vigente.
Art. 10.
Meccanizzazione agricola

1.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2004-2005 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2005.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2004 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 e per l'esercizio finanziario 2005 ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11.
Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente

1.  I vigneti impiantati o reimpiantati irregolarmente dall'1 settembre 1993 fino al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati, su domanda del conduttore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 a condizione che sia stata presentata la dichiarazione di superfici vitate di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000.
2.  I soggetti ammessi alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento CE 1493/99 devono versare una somma pari a 258 euro per ogni ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione.
3.  I soggetti ammessi alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento CE 1493/99 devono versare una somma pari a:
a)  1.000 euro per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola;
b)  2.500 euro per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo alla produzione di vini a DOC o a IGT.
4.  Per i vigneti impiantati o reimpiantati irregolarmente anteriormente all'1 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti e gli stessi, a condizione che siano iscritti allo schedario viticolo attraverso la dichiarazione di superfici vitate di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000, sono considerati regolari a tutti gli effetti.
Art. 12.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili - Modifica termini

1.  Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2006".
2.  Sono fatte salve le istanze già presentate anche dopo il 30 giugno 2003.
Art. 13.
Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2004-2006, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 23.000 migliaia di euro, di cui 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.
2.  All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2004, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
Art. 14.
Contributo in favore della Missione di Speranza e Carità

1.  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo alla ONLUS "Missione di Speranza e Carità", con sede in Palermo, per il sostegno all'attività di assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15.
Provvedimenti in favore dei familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino

1.  Ai familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino ucciso a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il 5 agosto 1989, riconosciuto vittima del dovere con decreto del capo della polizia n. 559/ D/3911/SG del 19 marzo 1992, si applicano i benefici economici di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  I benefici economici di cui al comma 1 sono cumulabili con identiche provvidenze disposte da altre pubbliche amministrazioni per gli stessi fatti.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 78 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720) cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Art. 16.
Mutuo prima casa per le famiglie di nuova costituzione

1.  Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, le parole "a valere sui fondi di cui all'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" sono soppresse e le parole "esercizio finanziario 2003" sono sostituite con le parole "esercizio finanziario 2004".
2.  Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 un limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2005 e 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 17.
Ripartizione di contributi

1.  Il contributo di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è da intendersi come straordinario.
2.  Per l'esercizio finanziario 2004, il contributo di cui all'articolo 31, comma 7 (tabella H) della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528), è da intendersi ripartito nella misura del 70 per cento a favore dell'Istituto sordomuti con sede a Palermo e nella misura del 30 per cento a favore del Convitto sordomuti con sede a Marsala.
Art. 18.
Compensi per l'attività di riscossione relativa all'anno 2004

1.  In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è corrisposto, nell'anno 2004, al concessionario regionale della riscossione un importo di euro 46.682.133, quale remunerazione per il servizio svolto, in luogo dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.  Con provvedimento del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
3.  All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516.
Art. 19.
Proroga di termini per la definizione agevolata delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

1.  All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "commesse fino al 30 novembre 2003" sono sostituite con le parole "commesse fino al 31 gennaio 2004" e le parole "entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 20.
Iniziative di innovazione tecnologica

1.  Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "messa in sicurezza" aggiungere le parole "nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.".
Art. 21.
Adeguamento di importi

1.  A favore dei soggetti di cui agli articoli 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, nonché a favore dei soggetti di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, che hanno avuto rettificata dall'INPS o dall'autorità giudiziaria la retribuzione globale percepita, l'adeguamento degli importi della rendita decorre dalla data di erogazione della rendita stessa e viene erogata, nel limite di 100 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.3.4, capitolo 244109 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 22.
Vincoli piani regolatori ASI - Proroga di termini

1.  L'efficacia dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, preordinati all'espropriazione delle aree ricadenti nell'ambito dei piani regolatori e dei nuclei di sviluppo industriale dei consorzi Aree di sviluppo industriale (ASI), di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 2007.
2.  Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 2007, la stessa è prorogata fino alla predetta data.
3.  Le espropriazioni necessarie per attuare interventi coperti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici o comunitari, convenzionati tra i rispettivi consorzi ASI e gli enti o soggetti proponenti, sono a carico di questi ultimi.
4.  A seguito delle proroghe di cui al presente articolo si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 23.
Proroga di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2005.
Art. 24.
Finanziamento di cantieri di lavoro

1.  In deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'Isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a) e c), dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivol ti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 25.
Consorzio delle regioni per l'artigianato di qualità

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, così come modificato dal comma 16 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, al fine di far fronte alle attività realizzate nel corso dell'anno 2003, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro, eliminati per economia alla chiusura dell'esercizio 2003.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte della disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario 2004.
Art. 26.
Interruzione temporanea dell'attività di pesca

1.  La spesa autorizzata dal comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, tabella I, UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348105, può essere altresì utilizzata per il pagamento delle misure di accompagnamento sociale per l'interruzione temporanea dell'attività di pesca verificatasi negli esercizi precedenti.
Art. 27.
Ufficio speciale per il polo museale di Catania

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2004 sono istituite le seguenti UPB per ciascuna delle quali è autorizzata la spesa indicata a fianco di ciascuna di esse:
a)  UPB 9.4.1.1.4 - Ufficio speciale per il polo museale di Catania, +155 migliaia di euro;
b)  UPB 9.4.2.6.4 - Ufficio speciale per il polo museale di Catania, +120 migliaia di euro.
2.  All'onere di 275 migliaia di euro di cui al comma 1 si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 31, comma 2, tabella C della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (capitolo 776401) e quanto a 175 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.4, capitolo 376530.
Art. 28.
Contributo al Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2004, un contributo di 50 migliaia di euro al Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo (FORUM) per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario 2004. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29.
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1.  L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1.  Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
2.  Il regime delle esenzioni è basato sul sistema dell'in dicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto a fissare il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto del quale si applica il regime della esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L'esenzione può essere fatta valere solo previa esibizione di idonea certificazione ISEE da parte degli aventi diritto.
3.  Con il decreto di cui al comma 2, viene fissato, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'importo del ticket per tipologia, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore fissato ai sensi del comma 2.
4.  Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
5.  Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.
6.  L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
7.  Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.".
Art. 30.
Fondazioni - Centri di eccellenza di Catania, Messina e Palermo

1.  La Regione concorre alla formazione del patrimonio delle fondazioni di cui all'articolo 76, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, mediante l'assegnazione dell'importo di 150 migliaia di euro per ciascuna fondazione.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 450 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 31.
Provvedimenti in materia di sanità Pubblicazione e campatibilità finanziaria

1.  All'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5bis.  Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se con oneri a carico del Fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell'attestazione di compatibilità finanziaria.
5ter. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applicano anche ai provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Art. 32.
Farmacie rurali aventi sede nelle Isole minori

1.  Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 400 migliaia di euro, al cui onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Una quota delle disponibilità di cui al comma 1, fino ad un massimo di 350 migliaia di euro, può essere utilizzata per far fronte ad oneri pregressi relativi all'esercizio finanziario 2003.
Art. 33.
Presidi farmaceutici di emergenza

1.  I presidi farmaceutici di emergenza (PFE) di cui all'articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, possono essere istituiti anche nelle località disagiate, distan ti almeno 3 chilometri dalla farmacia più vicina, prive di assistenza farmaceutica, ove è venuto a mancare il servizio a causa del trasferimento della farmacia rura le prevista in pianta organica in altro centro abitato ricompreso nella medesima sede farmaceutica.
Art. 34.
Sicurezza sui luoghi di lavoro

1.  All'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo le parole "sorveglianza sanitaria," è aggiunta la parola "prioritariamente" e dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le parole "e, nell'ipotesi di impossibilità dettagliatamente motivata da parte delle aziende medesime, ai medici competenti abilitati, mediante apposite convenzioni";
b)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. I corrispettivi da erogare ai medici convenzionati saranno individuati dal Tariffario unico regionale vigente emanato dall'Assessore regionale per la sanità.".
Art. 35.
Assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1.  Il comma 8 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.".
2.  Al comma 2bis dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole da "per la definizione" sino a "con apposito regolamento".
Art. 36.
Interventi per la riqualificazione del trasporto merci

1.  Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle economie, comprensive del relativo cofinanziamento regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
Art. 37.
Modifiche di norme

1.  All'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: "g) provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.";
b)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7 bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
2.  All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 4 le parole "provvede la Segreteria generale" sono sostituite con le parole "provvede l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans" e la parola "medesima" è sostituita dalla parola "medesimo";
b)  al comma 7 sono soppresse le parole "dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta".
3.  All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5 bis. I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell'affidamento in essere, così come fissata all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'art. 86 della legge regionale 13 aprile 2003, n. 4.".
4.  Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo le parole "di Trapani" sono inserite le parole "per il conseguimento delle finalità statutarie e".
5.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 sono soppresse le parole "per l'esercizio finanziario 2002".
6.  Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole "diminuito del contributo regionale in conto interessi attualizzato e".
Art. 38.
Modifiche alle tabelle della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Finanziaria 2004)

1.  Alla tabella H della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2004, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:
a)  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183306, -50;
b)  Centro studi Don Calabria, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183729, +50;
c)  La Casa del Sorriso ONLUS - Monreale, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745, +50;
d)  Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +100, da destinare all'Istituto di Palermo;
e)  Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo, UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373721, +50;
f)  Istituto per la dottrina e l'informazione sociale per le finalità istituzionali, UPB 9.2.1.3.99, capitolo 373722, -50;
g)  UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +516, per le iniziative di Celebrazione del primo centenario dell'avvio delle attività del teatro Biondo.
2.  Alla tabella I della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è apportata, per l'esercizio finanziario 2004, la seguente modifica, espressa in migliaia di euro:
a)  UPB 12.2.2.6.2, capitolo 872822, +30.
3.  All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 696 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 39.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, oltre a quelle recate nei precedenti articoli della presente legge, sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro:
  a) UPB 4.2.1.4.2, capitolo 3797, +48; 
  b) UPB 1.3.1.1.1, capitolo 104004, +80; 
  c) UPB 1.3.1.3.1, capitolo 104519, +52; 
  d) UPB 1.1.2.6.99, capitolo 500004, -1.132; 
  e) UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705, +30; 
  f) UPB 3.2.1.3.4, capitolo 182516, +600; 
  g) UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720, +100; 
  h) UPB 4.2.1.1.1, capitolo 212008, +183; 
  i) UPB 4.2.1.5.1, capitolo 215702, +2.000; 
  j) UPB 4.2.1.5.5, capitolo 212514, -100; 
  k) UPB 4.2.1.5.6, capitolo 212516, -83; 
  l) UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613919, +3.000; 
  m) UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, -770; 
  n) UPB 4.2.1.3.2, capitolo 213301, +1.500; 
  o) UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, -11.430, accantonamento 1001; 
  p) UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672801, +69; 
  q) UPB 6.2.2.6.1, capitolo 673307, +701; 
  r) UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373313, +200; 
  s) UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183740, +5.000; 
  t) UPB 9.2.1.2.2, capitolo 372514, +60; 
  u) UPB 9.2.1.3.2, capitolo 372523, -207; 
  v) UPB 9.2.1.3.2, capitolo 372535, -88; 
  w) UPB 9.3.1.1.4, capitolo 376545, -100; 
  x) UPB 9.3.1.3.4, capitolo 376541, +100; 
  y) UPB 9.4.1.1.3, capitolo 380531, +30; 
  z) UPB 9.4.1.1.3, capitolo 380527, +100; 
  aa) UPB 9.4.1.1.3, capitolo 380534, +10; 
  bb) UPB 9.4.1.1.3, capitolo 380533, +30; 
  cc) UPB 9.4.2.6.3, capitolo 780003, +65; 
  dd) UPB 11.2.1.1.1, capitolo 442005, +11; 
  ee) UPB 11.2.1.1.1, capitolo 442008, +37; 
  ff) UPB 11.3.1.3.1, capitolo 446514, -160; 
  gg) UPB 11.3.1.1.2, capitolo 446510, +30; 
  hh) UPB 11.3.1.1.2, capitolo 446506, +100; 
  ii) UPB 11.3.2.6.88, capitolo 846001, +30. 

2.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro:
a)  UPB 0.0.1.5.1, capitolo entrata 1101, +1.500;
b)  UPB 0.0.1.1.1, capitolo spesa 1150, +2.000;
c)  UPB 0.0.1.3.3, capitolo spesa 1119, -500.

Art. 40.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 maggio 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  GRANATA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  CIMINO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  D'AQUINO 
Assessore regionale per l'industria  NOÈ 
Assessore regionale per i lavori pubblici  SCAMMACCA DELLA BRUCA 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  STANCANELLI 
Assessore regionale per la sanità  CITTADINI 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  CASCIO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 5:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. 1. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'E.A.S. anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'E.A.S. si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Emergenza idrica. - 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e delle ordinanze n. 3189, n. 3224 e n. 3252 del 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento di protezione in materia di emergenza idrica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30 milioni di euro e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 45 milioni di euro da iscrivere rispettivamente nella rubrica del dipartimento regionale Protezione civile del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516017 e capitolo 516020.
2. La somma di cui al comma 1 confluisce nella contabilità speciale 3015 appositamente istituita presso la Banca d'Italia, sezione di Palermo, ed è rendicontata con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 3189/2002.
3. Il Presidente della Regione Commissario delegato per l'emergenza idrica dispone dei fondi di cui al presente articolo nei modi e con i limiti di cui alle ordinanze statali di cui al comma 1 nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'E.S.A. a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte per l'esercizio finanziario 2002, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni attuative della legge 2 maggio 1976, n. 183, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20."
Note all'art. 3, comma 1:
-  L'art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come introdotto in Sicilia dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Promotore. - 1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a)  alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b)  alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo.".
-  Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante: "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.", così dispone:
"3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Note all'art. 4, comma 1:
-  La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
-  Per il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 vedi note all'art. 3, comma 1.
Nota all'art. 4, comma 4:
Per la lett. g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 3, comma 3.
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Risultati differenziali. - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:
a)  contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per 30.400.000 euro;
b)  fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per 30.400.000 euro;
c)  sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per 30.400.000 euro;
d)  realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare un programma di interventi per gli obiettivi di cui alla lettera d) del comma 4, per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie, utilizzando, altresì, le ulteriori risorse finanziarie assegnate dallo Stato con il comma 148 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per le quali non si applica il comma 5 del presente articolo. Per la definizione del programma di interventi è costituito apposito comitato tecnico.".
Nota all'art. 7, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", così dispone:
"2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.".
Note all'art. 8, commi 1 e 2:
-  L'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"ARAN Sicilia. - 1. Ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa.
3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da cinque componenti scelti secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, tre dei quali designati dal Presidente della Regione, uno dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.) e uno dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Essi godono del trattamento economico previsto per i componenti del comitato direttivo dell'ARAN nazionale. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia.
4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali.
5. Per la sua attività l'ARAN Sicilia si avvale:
a)  delle risorse derivanti da contributi posti a carico dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio della Regione e degli enti di cui all'articolo 1. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN Sicilia e la Giunta regionale ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b)  di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono.
6. La riscossione dei contributi di cui al comma 5 è effettuata:
a)  per l'Amministrazione regionale attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza della Regione;
b)  per gli enti pubblici non economici nella definizione dei bilanci.
7. L'ARAN Sicilia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN Sicilia i contributi di cui al comma 5. L'ARAN Sicilia definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Presidente della Regione o dell'Assessore alla Presidenza eventualmente delegato da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della sezione regionale della Corte dei conti.
8. La dotazione organica iniziale del personale dipendente dell'ARAN è fissata con decreto dell'Assessore alla Presidenza. In relazione alle risorse finanziarie per le spese di personale concesse dalla Regione e previste in un apposito capitolo del bilancio regionale e alle proprie autonome risorse, l'ARAN provvede autonomamente alla programmazione triennale del personale e alle relative collocazioni funzionali.
9. Alla copertura dei relativi posti si provvede tramite concorso pubblico ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
10. Per le posizioni dirigenziali e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per professionalità particolarmente elevate si provvede tramite selezione diretta.
11. Nella fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'applicazione degli articoli 6 e seguenti l'ARAN Sicilia può avvalersi di personale comandato proveniente dalla Regione, dagli enti locali siciliani e dalle Università.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
13. Agli oneri di cui al comma 12 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.
14. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.".
-  Per la lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 3, comma 3.
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante: "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.", così dispone:
"Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.".
Nota all'art. 10, comma 2:
Per la lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 3, comma 3.
Note all'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4:
-  L'art. 2 del Regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:
"1. L'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:
a)  diritto di nuovo impianto di cui all'articolo 3;
b)  diritto di reimpianto di cui all'articolo 4;
c)  diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8.
E' ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.
2. Le uve ottenute dalle superfici:
a)  sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 10 settembre 1998, e;
b)  la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.
La deroga è concessa:
a)  quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale, e/o;
b)  autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'articolo 6, paragrafo 1, e/o;
c)  qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o
d)  qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.
4.  Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati.
5.  Il paragrafo 3, lettera c), può essere applicato solo per una superficie che non superi l'1,2% della superficie vitata.
6.  Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):
a)  qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore è tenuto a versare un corrispettivo pari al 150% del prezzo di norma applicato dagli Stati membri in base a detta disposizione; oppure
b)  qualora il produttore acquisti un diritto di reimpianto, tale diritto riguarda la superficie in questione, più il 50%; questa quantità del 50% è trasferita alla riserva o alle riserve a norma dell'articolo 5 o è aggiunta al volume dei nuovi diritti d'impianto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se viene applicato l'articolo 5, paragrafo 8.
7.  Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:
a)  piantate a decorrere dal 1° settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87; oppure
b)  piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1, sono estirpate. Le spese connesse a tale estirpazione sono a carico del produttore interessato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.".
-  L'art. 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, recante: "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate", così dispone:
"1.  Le persone fisiche o giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare, entro il 31 marzo 2001, la dichiarazione delle superfici vitate.
2.  La dichiarazione delle superfici vitate è presentata all'A.I.M.A. su modulistica predisposta e messa a disposizione dalla stessa azienda. Copia della dichiarazione è inviata contemporaneamente alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Tale dichiarazione può essere presentata anche in base a modulistiche e procedure stabilite dalle regioni e dalle province autonome ed approvate dalle convenzioni con l'A.I.M.A. medesima precedentemente all'emanazione del presente decreto.
3.  L'A.I.M.A. provvede all'emanazione delle modalità necessarie per dare applicazione al presente decreto.
4.  La presentazione della dichiarazione di cui al comma uno costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99. I dati desunti dalle dichiarazioni delle superfici vitate costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi i relativi aiuti.
5.  Le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT, sono definiti con successivo provvedimento ministeriale, d'intesa con la conferenza Stato-regioni.
6.  Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:
a)  superficie vitata, ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
b)  superficie vitata, ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
c)  superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Il presente decreto, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. 1. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2.  La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
a)  titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumono l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
b)  possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua di pubblici registri;
c)  proprietari frontisti;
d)  occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto, determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:
a)  per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
b)  per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedete, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo, qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
c)  per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee, A, B, C, D, e F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
d)  per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di coltura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
e)  su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
f)  per i suoli trazzerali, occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4.  L'istanza per avviso per le procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2006 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.
5.  Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia contestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i contestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
6.  Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastali come sedi varie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7.  Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9.  Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione dei suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative.", così dispone:
"1.  Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della Cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i 120 giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".
Nota all'art. 14, comma 2:
Per la lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 3, comma 3.
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari. ", così dispone:
"Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa. - 1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2.  L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:
a)  coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c)  genitori;
d)  fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3.  Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4.  Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5.  Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 8 gennaio 2000, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 16, commi 1 e 2:
L'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Interventi abitativi. 1. - I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei 3 anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.
2.  Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.
3.  Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.
4.  Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:
a)  livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
b)  carico familiare;
c)  costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.
5.  L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione.".
Nota all'art. 17, comma 1:
La lett. s) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"s)  Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti; da destinare all'Istituto per sordi di Sicilia con sede in Palermo, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +258;".
Note all'art. 18, comma 1:
-  Il comma 118 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).", così dispone:
"118.  Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.".
-  L'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.", così dispone:
"Remunerazione del servizio. 1. - L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a)  costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;
b)  situazione sociale ed economica di ciascun àmbito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c)  tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.
2.  L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso àmbito o, in caso esso sia variato, per àmbito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3.  L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4.  Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5.  (abrogato).
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:
a)  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;
b)  del debitore, negli altri casi.
7.  In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis.  In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.".
-  Il comma 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"2.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.".
Nota all'art. 19, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali. 1. -  Le violazioni riguardanti le tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, commesse fino al 31 gennaio 2004, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi mediante il versamento delle stesse tasse entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione, che ha rilasciato l'atto di autorizzazione apposita istanza di definizione delle tasse, sulle concessioni regionali, allegando copia della ricevuta del versamento.
3.  La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.  A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 2 e della prova dell'avvenuta presentazione.
5.  Il procedimento è sospeso per la durata di dodici mesi dalla data di deposito.
6.  Entro il termine di cui al comma 5, l'Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione notifica al contribuente il provvedimento con il quale si pronuncia in merito all'istanza di definizione e ne deposita copia in giudizio.
7.  In caso di rigetto della domanda, il processo può essere riassunto entro un anno dalla data di notifica del provvedimento al contribuente.
8.  Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 2, entro dodici mesi la medesima Amministrazione dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, come introdotto dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, separato elenco dei contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata.
10. A valere sulle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede ad effettuare un'apposita campagna di informazione a servizio del cittadino per far conoscere le modalità della definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto. - 1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2.  Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3.  L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4.  Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5.  Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4, è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002, stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.
6.  La gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003, dei capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.  Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.".
Note all'art. 21, comma 1:
Gli articoli 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e la legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si riferiscono al personale dei consorzi agrari e al personale delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi.
Note all'art. 22, comma 1:
-  L'art. 71 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Piani regolatori consorzi ASI. - 1. I commi 1 e 2, dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che conservano efficace fini all'introduzione della nuova specifica disciplina prevista nella legge di riforma di detti enti.".
-  La legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, reca: "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 gennaio 1984, n. 1.
Nota all'art. 22, comma 4:
Gli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, dispongono in materia di procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.
Nota all'art. 23, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)." è il seguente:
"Art. 5 - Riduzione del prezzo d'acquisto. - 1. La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
L'indicato termine è stato successivamente più volte prorogato, ed in ultimo, "fino al 31 dicembre 2003" dall'art. 19, comma 6, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Nota all'art. 24, commi 1 e 2:
L'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.", così dispone:
"Interventi per l'occupazione affidati agli Enti locali. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.
2.  Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.
3.  Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4.  Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:
a)  interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)  l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)  il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'àmbito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 7.500 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lettere a) e c).
6.  Gli interventi di cui al comma 5, devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.".
Nota all'art. 25, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia".", così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i contributi annuali e le dotazioni finanziarie per progetti speciali, determinati secondo le modalità previste nello statuto della medesima società consortile per azioni.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 28, comma 2:
Per la lett. h), del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, vedi nota all'art. 3, comma 3.
Nota all'art. 30, comma 1:
L'art. 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Uffici dei Project manager. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2.  Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003, relative all'avvio ed al funzionamento degli uffici dei Project manager finalizzati all'istruzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametro a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.
3.  Il rapporto di lavoro dei Project manager è regolato dal contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.
4.  L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project manager idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5.  All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6.  Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul Bilancio delle Fondazioni.".
Nota all'art. 31, comma 1:
L'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tetti di spesa. - 1. Nell'àmbito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per Provincia per l'anno successivo.
1-bis.  Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.
2.  Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3.  Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4.  Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5.  I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
5-bis. Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se con oneri a carico del Fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell'attestazione di compatibilità finanziaria.
5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche ai provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Nota all'art. 32, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.", così dispone:
"Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori.
2.  L'indennità di cui al comma 1, è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.
3.  Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).".
Nota all'art. 33, comma 1:
L'art. 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Presìdi farmaceutici di emergenza. - 1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono istituiti Presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta.".
Nota all'art. 34, comma 1:
L'art. 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sicurezza nei luoghi di lavoro. - 1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici, non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, prioritariamente alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e nell'ipotesi di impossibilità dettagliatamente motivata da parte delle aziende medesime, ai medici competenti abilitati, mediante apposite convenzioni.
2.  I corrispettivi da erogare ai medici convenzionati saranno individuati dal Tariffario unico regionale vigente emanato dall'Assessore regionale per la sanità.".
Note all'art. 35, commi 1 e 2:
L'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. - 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.
2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
2-bis.  Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.
3.  La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.
4.  L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n), dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l), del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis.  Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
4-ter.  Fermo restando le competenze attribuite all'A.R.P.A. Sicilia con il comma 4, della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8, sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.
4-quater.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.
4-quinquies.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del l'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'A.R.P.A. Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.
5.  L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.
6.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3-bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione;
b)  il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legi slativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzative dell'Agenzia.
7.  Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.
8.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
9.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.
10.  Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'A.R.P.A. Sicilia.
11.  Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
12.  Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1, i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.".
Note all'art. 36, comma 1:
-  L'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia. - 1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.".
-  Il comma 14, dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", così dispone:
"14.  Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.".
-  L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane. - 1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2, del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2, è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2.  L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.".
Nota all'art. 37, comma 1:
L'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali. - 1.  Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5, dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2.  Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3.  L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ai seguenti obiettivi e criteri:
a)  miglioramento dei servizi;
b)  trasparenza dell'azione amministrativa;
c)  potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d)  contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e)  integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f)  rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
g)  collegamento con il sistema statistico nazionale.
4.  Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'inter connessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5.  Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione del sistemi.
6.  Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7.  Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a)  coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
b)  promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
c)  gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
d)  gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali;
e)  promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61;
f)  promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati;
g)  provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
7-bis.  Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8.  Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.
9.  Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
10.  E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001, viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, ridotto del 10 per cento.".
Nota all'art. 37, comma 2:
L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2.  La Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans e degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti al medesimo.
5.  Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6.  A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4, costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.".
Nota all'art. 37, comma 3:
L'art. 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Gas naturale. - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.
2.  La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.
3.  Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.
4.  Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
5.  Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.
5-bis.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell'affidamento in essere, così come fissata all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 86 della legge regionale 13 aprile 2003, n. 4.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:
a)  dal 1° gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
b)  dal 1° gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
c)  dal 1° gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
d)  dal 1° gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.".
Nota all'art. 37, comma 4:
L'art. 33 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo, per l'esercizio finanziario 2002, di 100 migliaia di euro al "Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo" di Trapani per il conseguimento delle finalità statutarie e per iniziative di alta formazione destinata, con particolare riguardo, agli studenti delle Isole minori della Sicilia.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 1, dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.2.1.3.5 - cap. 373718). Per gli anni successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.".
Nota all' art. 37, comma 5:
L'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri per il personale. - 1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.
2.  Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.
3.  Per i dirigenti del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.".
Nota all'art. 37, coma 6:
L'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati. - 1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, i mutuatari e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentite le amministrazioni regionali concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto degli stessi mutuatari e anche in forma cumulativa, possono avanzare la richiesta di estinzione anticipata dei mutui per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'accensione di un nuovo finanziamento a tassi di mercato, con la medesima banca, ovvero con qualsiasi altra.
2.  Il contributo regionale in conto interessi sui nuovi mutui, nella stessa misura di partecipazione prevista sui mutui oggetto di estinzione, è calcolato su un capitale comprendente il capitale residuo ed eventuali oneri accessori, maggiorato degli oneri di estinzione anticipata, nonché di quelli per l'accensione del nuovo mutuo. Le nuove operazioni di credito possono avere durata non superiore a quella dei mutui da estinguere, ovvero la durata minima consentita per l'accensione del nuovo mutuo.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 845.2
"Provvedimenti urgenti in materia finanziaria".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) l'8 aprile 2004.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 27 aprile 2004.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 162 del 4 maggio, nn. 164 e 165 del 5 maggio 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 165 del 5 maggio 2004.
Relatore: Riccardo Savona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 211 del 13 maggio 2004, n. 212 del 19 maggio 2004 e n. 213 del 20 maggio 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 213 del 20 maggio 2004.
(2004.22.1549)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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