REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 28 MAGGIO 2004 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Mandanici


Lo statuto del Comune di Mandanici è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 15 del 16 marzo 2004, divenuta esecutiva il 19 aprile 2004.
Titolo I
PRINCIPI
Art. 1
Il Comune di Mandanici

1.  Il Comune di Mandanici è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, è dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà d'imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico, ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria. Esercita funzioni amministrative proprie e quelle attribuitegli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge i propri bisogni e gli interessi fondamentali.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 3
Autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi generali della Costituzione, e della legislazione di principio statale e regionale.
Art. 4
Finalità istituzionali

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi (idrico, pubblica illuminazione, cimiteriali), promuovendone il progresso civile, sociale ed economico.
Garantisce pari opportunità di partecipazione alle scelte politiche della comunità, a tutti i cittadini, singoli o associati.
Organizza un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, fornendo i servizi necessari.
Favorisce la nascita di associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturale.
Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione legata all'agricoltura e alle tradizioni del territorio.
Art. 5
Segni distintivi

I segni distintivi del Comune dovranno essere utilizzati in tutte le pubbliche cerimonie, che siano espressione dell'intera collettività. Essi sono lo stemma e il gonfalone approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 3609 del 27 ottobre 1983.
Art. 6
Promozione del territorio

Attesa la vocazione agro-turistica del territorio, il Comune in particolare opera per:
-  promuovere e sostenere i prodotti tipici della zona, le attività turistiche e le occasioni di incontri volti a far conoscere le tradizioni religiose culturali, eno-gastronomiche;
-  valorizzare la professionalità degli artigiani;
-  diffondere e propagare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali del luogo, anche sul web.
Art. 7
Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito delle leggi statali e regionali di principio, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le linee generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
L'adozione o la modifica integrale dello statuto segue la procedura indicata nell'art. 4, comma 2-bis della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, mentre le modifiche in genere vengono approvate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 142/90.
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, le direttive, le determine sindacali e quelle dei responsabili dei servizi, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolanientari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE
Art. 8
Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei vari settori di rilevanza sociale.
Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.
Art. 9
Analisi del territorio

Gli organi comunali, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, monitorare l'ambiente esterno al fine di misurare il grado di soddisfazione e/o le aspettative della cittadinanza, o di particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, e/o assemblee.
Art. 10
Difensore civico

Su richiesta della metà dei consiglieri assegnati, può essere istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta scritta dei cittadini, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e in caso di inadempienza investendo il consiglio comunale. La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con la modalità e gli importi previsti per il sindaco. Per la nomina si richiede l'assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per la carica di consigliere ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 11
Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi possono rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
a)  istanze su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro 60 giorni direttamente all'istante, nel caso a) e pubblicate all'albo nel caso b).
Art. 12
Iniziativa popolare

Gruppi di cittadini possono presentare proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste; possono altresì presentare proposte di carattere abrogativo (art. 3, legge regionale n. 30/2000). La proposta, per essere presa in esame, dovrà essere sottoscritta, da un numero di cittadini non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
Il segretario comunale, accertato il rispetto del superiore requisito, provvederà a far istruire la proposta dal funzionario competente che la trasmetterà all'organo competente, corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria. Entro 60 giorni dalla sua presentazione, l'organo competente dovrà deliberare in merito.
Art. 13
Referendum consultivo

L'amministrazione comunale su argomenti di particolare interesse sociale, può indire un referendum consultivo, al fine di adottare la soluzione più gradita alla maggioranza dei cittadini. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni. Il consiglio delibererà con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, sia l'indizione del referendum consultivo che la copertura finanziaria delle operazioni referendarie.
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di 2 quesiti alternativi.
L'ammissibilità della proposta referendaria, sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale.
Art. 14
Limiti ed esclusioni

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa che dal referendum consultivo le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazioni per pubblica utilità;
c)  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)  stato giuridico del personale;
e)  attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
Art. 15
Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti, su appuntamento, per illustrare problemi di interesse generale. In caso di particolare rilevanza per la collettività possono richiedere di essere ascoltati in udienza pubblica dalla giunta e/o dal consiglio, preannunciando per iscritto l'argomento. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e sarà pubblicato all'albo pretorio, insieme alla richiesta, per almeno 15 giorni.
Art. 16
Diritto di accesso

Tutti gli atti definitivi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese. I cittadini, che dimostrino un interesse attuale, personale e diretto, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91 e previo pagamento dei costi di riproduzione e/o di ricerca fissati con apposito atto deliberativo.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 17
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di governo e di amministrazione.
Il sindaco, è capo dell'amministrazione comunale, e legale rappresentante dell'ente.
Gli organi comunali permangono in carica 5 anni.
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, pertanto il consigliere che venga nominato assessore deve dichiarare entro 10 giorni per quale delle 2 cariche intenda optare, in caso di mancata dichiarazione decade dalla carica di assessore.
La cessazione dalla carica del sindaco, per motivo diverso dalla mozione di sfiducia, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta, ma non del consiglio che rimane in carica fino alle nuove elezioni, che si svolgono contestualmente all'elezione del sindaco.
Art. 18
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere copia degli atti deliberativi a norma del relativo regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio.
I consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno 3 consiglieri.
A meno che non sia operata una scelta diversa, la qualifica di capigruppo è attribuita ai consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.
Art. 19
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenze per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il consiglio si riunisce nell'aula consiliare, tuttavia, per particolari esigenze, l'organo può riunirsi in luogo diverso, previo avviso al pubblico.
Tutti i candidati alle elezioni amministrative dovranno allegare alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione con la quale specificano in che modo intendano affrontare le spese per la propaganda elettorale.
Successivamente, entro 3 mesi dall'elezione, dovranno depositare presso la segreteria comunale la seguente documentazione:
1)  dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, le funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF;
3)  dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti è pubblica.
Art. 20
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del nuovo consiglio, convocato ai sensi dell'art. 19, legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede dapprima all'elezione del presidente e, subito dopo, a quella del vice presidente; durante tali operazioni la presidenza è assunta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze.
Tutte le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, che provvede a garantire l'osservanza delle norme, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e il mantenimento dell'ordine, richiedendo se del caso l'intervento delle forze dell'ordine.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, senza diritto di voto con facoltà di prendere la parola previa richiesta al presidente del consiglio e nei termini da lui stesso assegnati.
Art. 21
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente.
La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda, motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco.
In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice-presidente a cui il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare sia per il presidente che per il vice-presidente la revoca dalla carica, da pronunziarsi con delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
Art. 22
Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere notificato (art. 155 c.p.c.) a ciascun consigliere comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, se trattasi di sessione ordinaria, e almeno 24 ore prima per sessioni d'urgenza.
Per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione consiliare.
Negli stessi termini di cui ai commi precedenti, l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario comunale.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima, se trattasi di seduta ordinaria, 24 ore nei casi di urgenza.
Art. 23
Quorum

Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri in carica.
Qualora non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
In seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge al Comune.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità.
Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art. 24
Attività ispettiva

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno una commissione di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, precisando di volta in volta l'oggetto, le modalità dell'indagine ed i termini entro cui dovrà relazionare il consiglio.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.
La commissione è composta da 3 consiglieri comunali, scelti in modo tale da garantire la rappresentanza di ogni gruppo consiliare singolo o associato.
Le funzioni di presidente della commissione saranno svolte dal consigliere più giovane.
Per facilitare l'espletamento dell'attività ispettiva, la commissione ha diritto di accesso a tutti i documenti in possesso degli uffici comunali e potrà avvalersi della collaborazione di un dipendente comunale, indicato di volta in volta per iscritto, dal segretario comunale. Resta inteso che i componenti della suddetta commissione eserciteranno il loro ruolo in spirito di servizio e a titolo onorario, senza diritto a gettoni di presenza, né avranno diritto ad assentarsi dal proprio posto di lavoro con oneri a carico del Comune.
Art. 25
Mozione di sfiducia

Allorquando in corso di mandato si verifica uno scollamento fra i programmi del sindaco e quelli del consiglio, 5 consiglieri possono sottoscrivere una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, adeguatamente motivata.
Tale mozione dovrà essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni, dalla sua presentazione; nel caso in cui venga approvata col voto favorevole di almeno 10 consiglieri, comporta l'immediata cessazione del sindaco e della giunta. In tal caso il Presidente della Regione procede alla dichiarazione di anticipata cessazione degli organi elettivi del Comune ed alla nomina di un commissario.
Per proporre mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio, l'organo consiliare potrà auto-convocarsi su iniziativa di almeno 5 consiglieri, la mozione sarà messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla sua sottoscrizione, per la sua approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 26
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da 4 assessori scelti e nominati dallo stesso sindaco, tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed alla carica di sindaco.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale; il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica.
Art. 27
Rapporti giunta/consiglio

La composizione della giunta viene comunicata entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, in persona del suo presidente, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Le deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori devono essere comunicate, con le predette modalità al consiglio, agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare motivatamente uno o più componenti della giunta e contemporaneamente provvedere alla nomina dei nuovi assessori.
Sulle ragioni di tale provvedimento dovrà relazionare al consiglio, entro 7 giorni dalla sua adozione.
Art. 28
Funzionamento

La giunta impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
La giunta è convocata anche informalmente, ed ogni qualvolta necessiti, ed è presieduta dal sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal vice-sindaco, o dall'assessore anziano.
Salvo comprovati casi di urgenza, vengono trattate soltanto le proposte di deliberazione depositate in segreteria e già regolarmente istruite.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con la partecipazione del segretario comunale.
Gli atti sono approvati a maggioranza assoluta dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
Art. 29
Attribuzioni

Restano attribuiti alla giunta gli atti sotto elencati e quant'altro espressamente previsto da norme statali o regionali:
a)  lo schema di bilancio e la relazione programmatica, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
b)  il progetto di programma delle opere pubbliche;
c)  l'approvazione progetti, preventivi e bandi di gara;
d)  la bozza dello statuto comunale;
e)  l'adeguamento delle tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
f)  l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili, mobili e opere d'ingegno;
g)  l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
h)  le transazioni, purché le somme necessarie siano reperibili in bilancio e che non impegnino più bilanci;
i)  il regolamento degli uffici e dei servizi;
j)  i provvedimenti di indirizzo in materia di concorsi, di assunzioni e, previa adeguata motivazione e nel rispetto dei relativi regolamenti, quelli disciplinari nei confronti dei dipendenti;
k)  concessione contributi, commisurazione delle indennità (nel rispetto degli equilibri di bilancio), compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
l)  la trattativa privata per la concessione dei servizi socio-assistenziali;
m)  la locazione di immobili, alienazioni, acquisti, appalti, ecc.
Art. 30
Il sindaco

Il sindaco, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 7/92, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Prima di assumere le proprie funzioni, il sindaco deve prestare giuramento dinanzi al consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 31
Funzioni di capo dell'amministrazione

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione:
a)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
b)  convoca e presiede la giunta municipale;
c)  dirige la polizia municipale;
d)  convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi, abrogativi;
e)  adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
f)  controfirma i contratti e le convenzioni del Comune;
g)  promuove accordi di programma con altri enti;
h)  attribuisce le funzioni di responsabile di servizio, di responsabile di ufficio, di messo comunale e di economo;
i)  autorizza la partecipazione a convegni, seminari e giornate di studio;
j)  può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92;
k)  conferisce incarichi temporanei di collaborazione coordinata per specifiche esigenze, e ogni altro incarico professionale;
l)  conferisce incarichi di collaborazioni esterne dentro la dotazione organica;
m)  designa i rappresentanti del Comune presso enti ed organismi vari, ove non sia prevista altra competenza;
n)  assegna le risorse di bilancio ai responsabili dei servizi per garantire i servizi e singole somme per obiettivi specifici;
o)  autorizza la fruizione dei permessi necessari per l'attività sindacale.
Art. 32
Funzioni di ufficiale di Governo

Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b)  alla nomina dell'ufficiale elettorale;
c)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
d)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
e)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
f)  ai piani di protezione civile;
g)  adotta, con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, pubblica sicurezza e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Nel caso in cui l'ordinanza adottata sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Art. 33
Attribuzioni

Il sindaco, oltre alle funzioni e ai doveri propri della carica:
1)  nel periodo compreso fra il 60° e il 120° giorno dall'insediamento, nomina il segretario, scegliendolo fra gli iscritti al relativo albo professionale;
2)  rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi;
3)  assume il ruolo di datore di lavoro e controlla direttamente, o per il tramite del segretario il funzionamento dei servizi e degli uffici, individua l'ordine prioritario degli obiettivi di governo e gli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
4)  dirige e coordina i servizi di protezione civile nel territorio comunale;
5)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni;
6)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare singoli atti assessoriali, di revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
7)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle sue linee di sviluppo, sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Art. 34
Vice-sindaco e delegati

Il sindaco, una volta nominata la giunta, delega un assessore a sostituirlo in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge (comprese quelle di ufficiale di Governo), dallo statuto e dai regolamenti.
Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice-sindaco, in quanto oltre a quelle tipiche dell'assessorato cui è preposto, ha la delega generale.
Il vice sindaco sostituisce il sindaco in casi di assenza o impedimento, nonché di sospensione per i casi di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice-sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive, secondo l'ordine di anzianità.
Art. 35
Indennità di funzione

La legge riconosce al sindaco, al vice sindaco, agli assessori comunali, al presidente del consiglio comunale, al vice presidente del consiglio comunale una indennità di funzione, così come prevista dalla legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, e stabilita dal decreto del Presidente della Regione siciliana n. 19 del 18 ottobre 2001.
Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non si siano avvalsi del diritto di essere collocati in aspettativa e per i pensionati.
Ai consiglieri comunali è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta consiliare pari a E 20,66.
La giunta municipale ed il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione siciliana n 19 del 18 ottobre 2001, possono deliberare misure inferiori o superiori secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
La spesa complessiva annuale per indennità e gettoni di presenza agli amministratori non deve comunque superare la quota predeterminata, per classi di enti, stabilita nella tabella C, di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana, n. 19 del 18 ottobre 2001.
Le superiori indennità di carica sono soggette a variazioni ed aggiornamenti in conformità a disposizioni di legge.
Ari. 36
Decadenza degli amministratori

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato: essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'Ordinamento degli enti locali.
Gli amministratori hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte, pertanto ciascuna assenza andrà motivata per iscritto. Qualora non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive vengono dichiarati decaduti, previa contestazione. La proposta di decadenza per i consiglieri comunali non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione all'interessato ed è approvata, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il consigliere interessato ha diritto di esprimere le proprie argomentazioni e partecipa alla votazione.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7/92, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate ai rispettivi consigli o tramite nota protocollata, indirizzata al presidente del consiglio. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Per gli assessori che non intervengano senza giustificato motivo alle sedute della giunta la decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 37
Il segretario comunale

Secondo la normativa vigente (legge n. 142/90, legge n. 127/97) il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, collabora con l'amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi programmatici.
L'incarico del segretario ha termine col mandato del sindaco che lo ha nominato; ma il sindaco neo-eletto, se lo ritiene, può rinnovare espressamente l'incarico allo stesso segretario, confermandolo anche prima dei 60 giorni dall'avvenuta elezione.
Il segretario può essere revocato soltanto per gravi e continue violazioni dei doveri d'ufficio, con le procedure di garanzia all'uopo espressamente previste dal D.P.R. n. 465/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il segretario, nel rispetto del contratto collettivo di categoria, può decidere di trasferirsi presso altri enti o accettare incarichi temporanei senza obbligo di preavviso, restando tuttavia obbligato ad assicurare comunque il servizio fino a quando il sindaco non avrà provveduto a sostituirlo adeguatamente.
Art. 38
Competenze

Il segretario, comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in particolare:
1)  partecipa con funzioni consultive e referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali, curando altresì la redazione dei verbali;
2)  roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte; forma ed autentica le scritture private e le transazioni;
3)  coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
4)  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri;
5)  attesta l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
6)  verbalizza il giuramento del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. E' tenuto, alla scadenza dei termini di legge, ad inoltrare all'Assessorato degli enti locali rapporti sull'esatta osservanza da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri degli adempimenti ex leggi regionali nn. 128/82 e 26/93, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale e di spese per la campagna elettorale;
7)  comunica alle autorità preposte le violazioni urbanistiche (legge regionale n. 37/85);
8)  esercita il controllo sul funzionamento dei servizi, vigilando sull'intera gestione amministrativa;
9)  svolge ogni altra funzione prevista dalla legge statale o regionale o attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 39
Il direttore generale

Il segretario comunale, allorquando venga nominato direttore generale, esplica funzioni di impulso, direzione e controllo nei confronti del personale dipendente e di quant'altri, a qualsiasi titolo e posizione prestano la loro opera a favore dell'ente. Svolge, altresì, ogni altra competenza prevista dalla legge statale e regionale o specificatamente prevista nell'atto di nomina.
Art. 40
L'U.R.P.

L'ufficio relazioni con il pubblico costituisce l'interfaccia esterno dell'ente:
-  a disposizione dei cittadini per rilascio copie, visione atti e per chiarimenti su tutti i procedimenti amministrativi;
-  coopera con l'amministrazione per la promozione turistica e l'organizzazione di feste, mostre, convegni e giornate di studio;
-  informa su tutte le manifestazioni turistiche e culturali che si svolgono nel corso dell'anno;
-  cura i rapporti con i mass-media;
-  offre la possibilità agli interessati di prenotare telefonicamente o tramite e-mail, visite guidate nel territorio comunale;
-  cura l'attuazione di quant'altro proposto dall'amministrazione comunale.
Art. 41
Principi organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nel garantire l'accesso agli atti amministrativi.
L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata al principio del superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e alla flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
Art. 42
Personale

L'organizzazione del personale comunale si basa su 2 principali meccanismi di funzionamento: la divisione del lavoro e il coordinamento delle attività da svolgere, tali funzioni vengono svolte dal vertice strategico (segretario comunale o direttore), affiancato dai dipendenti inquadrati in categoria D, i restanti dipendenti compongono quel nucleo operativo che realizza i prodotti e i servizi per i cittadini utenti.
Eventuale staff di supporto fornisce aiuto e consulenza per compiti specifici per i quali non sono presenti professionalità all'interno dell'ente.
L'ufficio di polizia municipale e l'U.R.P dipendono direttamente dal sindaco.
Art. 43
Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, sono resi dal dipendente, che è preposto all'ufficio o al settore.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti di indirizzo, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, elezioni, convalida e per gli altri di natura politica o procedimentale.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta.
Ove le proposte vengano modificate nel corso della seduta dell'organo deliberante, i pareri possono essere acquisiti contestualmente se i funzionari eventualmente presenti vi consentano.
Art. 44
Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può istituire, gestire e organizzare servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità ed efficienza.
La gestione, può avvenire sia in forma singola che in collaborazione con altri Comuni o con privati e deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei criteri aziendali costo/beneficio, sulla scorta di un piano tecnico-finan ziario.
Art. 45
Gestione finanziaria

Le risorse finanziarie del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Le norme relative alla contabilità sono contenute in apposito regolamento.
Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta/sindaco.
Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.
Art. 46
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione revisionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni. L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del codice civile, i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di 3 bilanci, rende, ove investito, consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici e svolge tutte le funzioni previste dalla legge.
Art. 47
I contratti

Il procedimento contrattuale è disciplinato dall'apposito regolamento.
Tutti i verbali di aggiudicazione vengono pubblicati per 3 giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non necessitano di particolari provvedimenti di approvazione o controllo, salvo l'approvazione da parte del dipendente di categoria D, responsabile dell'area.
Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.
Art. 48
Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
(2004.18.1267)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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