REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 MAGGIO 2004 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 maggio 2004.
Modifica del decreto 3 aprile 2003, relativo al calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 ed, in particolare, gli artt. 1, comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Dele ga del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988, di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2001, recan te "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
Considerato che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 372/99 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti compresi nell'allegato I dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2002, di individuazione degli impianti di competenza statale e dei termini, per gli stessi, di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 372/99;
Visto il decreto n. 633 del 7 agosto 2002, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, aveva stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. GAB/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002, che, in relazione ai problemi organizzativi correlati al rispetto delle scadenze fissate dal decreto legislativo n. 372/99, invita a non procedere al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire in tempi brevi la pubblicazione delle stesse;
Visto l'art. 77, comma 3, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che dispone che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 377/88, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 96/61/CE, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale;
Visto l'art. 77, comma 4, della legge n. 289/2002 che dispone che con D.P.C.M. saranno disciplinate le modalità di autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di un'autorità competente (Stato-Regione) nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione;
Visto il decreto n. 414 del 3 aprile 2003, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, modificando l'art. 1 del precedente decreto n. 633 del 7 agosto 2002, aveva stabilito il seguente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale;
Visto l'art. 9 della legge n. 47 del 27 febbraio 2004 che, in tema di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, proroga il termine di cui all'art. 4, comma 14, del decreto legislativo n. 372/99 al 30 aprile 2005, invitando le autorità competenti a definire o adeguare conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra espresso, occorra riformulare il calendario delle scadenze precedentemente definito con decreto n. 414 del 3 aprile 2003;
Visto il verbale della riunione tecnica interregionale sul l'applicazione del decreto legislativo n. 372/99 del 17 marzo 2004;
Considerata la necessità di dare applicazione alla direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996, anche in assenza delle linee guida del Ministero dell'ambiente;
Considerato che, mancando le linee guida sopracitate, si terrà conto dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati da un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospecti ve technological studies di Siviglia;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 414 del 3 aprile 2003 viene modificato come segue:
"Ai sensi e per effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, si stabilisce il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale della Regione siciliana, per le seguenti attività industriali esistenti e di competenza non statale, meglio specificate nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 372/99."

Categorie attività industriale  Data di presentazione istanze 
Attività energetiche  dall'1-6-2004 al 30-6-2004 
Industria chimica   dall'1-7-2004 al 31-7-2004 
Industria dei prodotti minerali  dall'1-8-2004 al 31-8-2004 
Produzione e trasformazione dei metalli  dall'1-9-2004 al 30-9-2004 
Gestione dei rifiuti  dall'1-10-2004 al 31-10-2004 
Altre attività (esclusi allevamenti e macelli)  dall'1-11-2004 al 30-11-2004 
Allevamenti e macelli  dall'1-12-2004 al 31-12-2004 


Art. 2

Di dare atto che, ove necessario, successivamente alla approvazione delle linee guida ministeriali per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, si procederà al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali.

Art. 3

Le istanze per il rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 372/99, di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici, dovranno essere presentati in quattro copie, più una copia della sintesi non tecnica, che sarà messa a disposizione per la consultazione del pubblico.
E' opportuna anche la consegna di una copia completa, su supporto informatico, necessaria ai fini dell'archiviazione elettronica interna.
Le istanze di autorizzazione ed i relativi allegati tecnici dovranno essere inviati, oltre che a questo Assessorato, all'amministrazione provinciale ed ai dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. Sicilia competenti per territorio.

Art. 4

Per le unità produttive di un unico gestore, in cui sono svolte più categorie di attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 372/99, la presentazione del l'istan za deve avvenire alla prima tra le scadenze previste per le attività svolte nell'unità.

Art. 5

Nel caso in cui più gestori svolgano in una medesima area attività ricomprese nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99, tecnicamente o funzionalmente connesse, i gestori delle singole attività devono presentare l'istanza alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività interconnesse.

Art. 6

Le procedure per il rilascio avverranno secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 7

La valutazione delle istanze verrà effettuata secondo lo schema di cui all'allegato B del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito internet www.artasicilia.it.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2004.
  PARLAVECCHIO 





(1) Contenuti della domanda
L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 372/99 recita: "...ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a)  l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b)  le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate e prodotte dall'impianto;
c)  le fonti di emissione dell'impianto;
d)  lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e)  il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f)  la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g)  le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h)  le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i)  le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3."
Le informazioni sopra descritte vanno riportate nella relazione tecnica e negli allegati e/o elaborati tecnici predisposti dall'autorità competente.
La domanda è presentata all'autorità competente in quattro copie, di cui una in bollo da 10,33 E, complete di tutta la modulistica più una copia della sintesi non tecnica che viene messa a disposizione per la consultazione del pubblico. Si ritiene indispensabile anche la consegna di una copia completa su supporto informatico, necessaria ai fini della consultazione e archiviazione elettronica interna. (La documentazione completa su supporto informatico può limitare la consegna ad una sola copia cartacea).
(2)  Incontro informativo
L'autorità competente invita all'illustrazione della documentazione, da parte dell'azienda richiedente, gli enti/uffici coinvolti nell'istruttoria tecnica della pratica.
(3) Illustrazione della documentazione
In occasione della consegna della domanda, viene organizzato un breve incontro informativo nel corso del quale l'azienda illustra sinteticamente la struttura ed i contenuti della documentazione prodotta. In particolare viene descritto il ciclo produttivo mettendo in evidenza le peculiarità tecniche dello specifico impianto (si prevede di contenere l'illustrazione nel tempo di circa un'ora).
(4) Si rimanda all'allegato B
(5) Conferenza dei servizi istruttoria
Scaduti i trenta giorni dalla pubblicazione, durante i quali i soggetti interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte sulla domanda.
Partecipano alla Conferenza dei servizi istruttoria gli enti/uffici interessati, per quanto di competenza.
(6)  Eventuale incontro (solo referente tecnico) con azienda
Qualora se ne ravvisi la necessità, sono possibili uno o più incontri tra il referente tecnico e l'azienda interessata, al fine di illustrare lo stato dell'iter istruttorio e gli orientamenti emersi nella Conferenza dei servizi istruttoria.
(7) Conferenza dei servizi decisoria
Partecipano alla conferenza dei servizi decisoria, convocata per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, gli enti/uffici competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
(8)  Contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale
Verifica dei seguenti principi generali:
-  prevenire l'inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili per lo specifico impianto;
-  evitare fenomeni di inquinamento significativi;
-  evitare la produzione di rifiuti o, in subordine, recuperarli o smaltirli con il minor impatto ambientale;
-  utilizzare l'energia in modo efficace;
-  prevenire gli incidenti;
-  evitare il rischio di inquinamento al momento di cessazione dell'attività.
Prescrizioni obbligatorie:
-  tempo di adeguamento alle BAT (proposte dall'azienda e valutate in sede di Conferenza dei servizi);
-  valori limite per gli inquinanti significativi;
-  valori limite per le emissioni sonore;
-  metodi e frequenza dei controlli sulle emissioni;
-  procedura di valutazione dei dati analitici e comunicazione degli stessi;
-  misure per la conduzione dell'impianto nelle fasi di avvio e arresto, per la limitazione delle emissioni fuggitive e per l'arresto definitivo dell'impianto.
I valori limite sono basati sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche.
I valori limite per le emissioni ed immissioni sonore sono stabiliti ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
I valori limite possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.
Prescrizioni eventuali:
-  protezione del suolo e delle acque sotterranee;
-  gestione diversa dei rifiuti;
-  riduzione delle emissioni sonore;
-  misure più rigorose per particolari aree;
-  altre misure che l'autorità competente ritiene opportune.
(9)  Verifica adeguamento impiantistico e gestionale
Scopi della verifica:
1)  verifica dell'adeguamento alle BAT proposte dall'azienda nella domanda ed autorizzate con il provvedimento di AIA;
2)  verifica del rispetto delle prescrizioni.
L'azienda deve comunicare all'autorità competente ed al comune interessato di dare attuazione a quanto previsto nell'autorizzazione (effettuazione dei controlli).
Il controllo deve essere effettuato dall'azienda secondo le modalità prescritte nell'autorizzazione ed entro tre mesi dalla comunicazione di cui sopra deve comunicarne i risultati all'autorità competente ed al comune interessato.
L'autorità competente accerta la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione e mette a disposizione del pubblico i dati relativi al controllo.
L'autorità competente può disporre autonomamente ulteriori accertamenti ai fini di verificare l'adeguamento alle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzate ed il rispetto dei limiti prescritti.
L'esercizio dell'attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da E 2.582,00 a E 25.823,00; è considerato alla stessa stregua anche l'esercizio di un impianto realizzato in modo difforme da quanto autorizzato.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da E 5.165,00 a E 51.646,00 il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente e al comune interessato la comunicazione di cui al primo capoverso.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da E 2.582,00 a E 10.329,00 il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misu razioni delle emissioni.
E' punito con la pena dell'ammenda da E 5.165,00 a E 25.823,00 colui che, pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni (nel caso specifico, le modalità di effettuazione dei controlli o i limiti prescritti).
Nel caso di controlli effettuati autonomamente dall'azienda, il superamento dei limiti non costituisce reato, ma attiva la procedura di controllo da parte dell'autorità competente.
(10) Verifiche periodiche successive
Scopi della verifica:
1)  verifica della corretta gestione dell'impianto;
2)  verifica del rispetto delle prescrizioni.
Il controllo deve essere effettuato dall'azienda secondo la frequenza e le modalità prescritte nell'autorizzazione dandone preventiva comunicazione all'autorità competente ed al comune interessato.
I dati dei controlli devono essere trasmessi all'autorità competente e al comune interessato secondo le modalità prescritte nell'autorizzazione.
L'autorità competente accerta la regolarità delle misure nonché il rispetto dei valori limite di emissione e mette a disposizione del pubblico i dati relativi al controllo.
L'autorità competente può disporre autonomamente ulteriori accertamenti ai fini di verificare il rispetto dell'autorizzazione.
La modifica sostanziale di un impianto senza aver ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale è considerata come l'esercizio di un impianto senza autorizzazione ed è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da E 2.582,00 a E 25.823,00.
E' punito con la pena dell'ammenda da E 5.165,00 a E 25.823,00 colui che, pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni (comunicazioni, trasmissione dati, modalità di effettuazione dei controlli, rispetto dei limiti prescritti).
Nel caso di controlli effettuati autonomamente dall'azienda nonché in quello di emissioni in atmosfera misurate in continuo (S.M.E.), il superamento dei limiti non costituisce reato, ma attiva la procedura di controllo da parte dell'autorità competente.
Allegato B
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

I - Premessa
Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 prevede all'art. 3, comma 1, che le autorizzazioni integrate ambientali siano rilasciate tenendo conto dei seguenti principi generali:
a)  devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b)  non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c)  deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d)  l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e)  devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f)  deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
L'art. 4, comma 1, del medesimo decreto recita: "... ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a)  l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b)  le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate e prodotte dall'impianto;
c)  le fonti di emissione dell'impianto;
d)  lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e)  il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f)  la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g)  le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h)  le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i)  le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3".
Lo stesso decreto, all'allegato IV propone: "Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, numero 12 (definizione di migliori tecniche disponibili), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azio ne e del principio di precauzione e prevenzione:
1)  impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
2)  impiego di sostanze meno pericolose;
3)  sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
4)  processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
5)  progressi in campo tecnico e evoluzioni delle conoscenze in campo scientifico;
6)  natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
7)  date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8)  tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
9)  consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica;
10)  necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi;
11)  necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;
12)  informazioni pubblicate dalla commissione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.
II - Modulistica per la presentazione della domanda
A seguito di quanto esposto in premessa, è emersa la necessità di produrre una modulistica per la presentazione della domanda, da parte dei gestori di impianti compresi nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 372/99, ai fini di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale.
La documentazione, molto dettagliata ed esaustiva di quanto previsto nel decreto, è composta da una domanda, da una relazione tecnica e da una serie di elaborati tecnici e di schede.
Nella domanda, molto semplificata rispetto ad altre domande di carattere ambientale, il gestore chiede semplicemente di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale ed elenca gli allegati a corredo della domanda stessa.
La relazione tecnica è divisa in 4 parti:

Parte prima
Identificazione dell'impianto

In questa parte viene richiesto di inquadrare l'impianto dal punto di vista urbanistico, con particolare riferimento allo stato del sito di ubicazione, alla zonizzazione acustica, ai piani locali di mantenimento e/o risanamento ed alla presenza nelle vicinanze di strutture particolarmente sensibili. Viene richiesta in questa parte anche la comunicazione dei nominativi (con i dati anagrafici) del gestore dell'impianto, del responsabile legale, del referente per l'IPPC, del responsabile tecnico e della sicurezza, oltre ad altri dati sulla configurazione dell'impianto. Sono infine richiesti i riferimenti alle autorizzazioni per settori specifici già in possesso dell'azienda.

Parte seconda
Cicli produttivi

In questa parte, che si compone di più capitoli e di diverse schede e tabelle, viene richiesto di descrivere l'impianto (compresa una breve nota storica) dettagliando le linee produttive, il funzionamento delle apparecchiature e l'utilizzo delle materie prime. Un capitolo specifico è dedicato all'energia, sia prodotta che consumata. Il successivo capitolo riguarda le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, le emissioni sonore e la produzione di rifiuti: tramite la compilazione delle apposite schede, sono reperiti i dati necessari per valutare l'impianto sotto il profilo della qualità e quantità delle emissioni. Un altro capitolo riguarda i sistemi di contenimento degli inquinanti: anche questo è suddiviso per i vari settori aria, acqua, rifiuti e rumore. Gli ultimi 2 capitoli di questa parte riguardano le bonifiche ambientali e gli impianti definiti a rischio di incidente rilevante.

Parte terza
Valutazione integrata dell'inquinamento

In questa parte è richiesta una valutazione complessiva dell'inquinamento e dei consumi energetici. Viene richiesta la descrizione delle tecniche adottate per ridurre l'inquinamento e delle eventuali tecniche previste dai Bref già adottate dall'azienda. Si chiede una descrizione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'attività produttiva in considerazione e quali fra queste l'azienda intende adottare per rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (adeguamento alle BAT almeno entro ottobre 2007).
Per quanto riguarda la valutazione in forma integrata dell'inquinamento, e dei conseguenti vantaggi ottenuti tramite l'applicazione delle diverse tecniche, si fa riferimento al successivo capitolo III: "Criteri per la valutazione integrata dell'inquinamento".

Parte quarta
Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni

Sono fornite le necessarie indicazioni per una corretta progettazione e gestione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME). Ad integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1995, sono individuate le tipologie di impianti ai quali l'autorità competente può prescrivere un sistema di monitoraggio in continuo, i principi sui quali si devono basare le misure, le caratteristiche degli strumenti, il tipo di controlli e la valutazione dei dati ottenuti con relative modalità di archiviazione e di eventuale trasmissione all'autorità stessa.
III - Criteri per la valutazione integrata dell'inquinamento
Per la fase di istruttoria tecnica della pratica, il decreto legislativo n. 372/99 prevede una serie di principi generali e di considerazioni da tenere presenti per la determinazione delle migliori tecniche disponibili che devono adottare le aziende i cui impianti sono sottoposti a IPPC. Tuttavia, ai fini di un'interpretazione e valutazione uniformi delle documentazioni presentate per impianti appartenenti allo stesso settore produttivo, si rende necessaria una standardizzazione delle istruttorie tecniche tramite la fissazione di criteri di valutazione comuni, da applicare successivamente ai singoli impianti con specifico riferimento alla realtà territoriale sulla quale insiste l'impianto.
Nella valutazione si deve tener conto di due gruppi di parametri: il primo gruppo riguarda le caratteristiche impiantistiche, le quali comprendono le materie prime utilizzate, i cicli produttivi, la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'energia; il secondo gruppo riguar da l'inquinamento provocato dall'impianto e comprende le emis sioni in atmosfera, gli scarichi idrici, le emissioni sonore ed il sistema di trasporto. Scendendo più in dettaglio, ciascuno dei settori sopra citati può essere suddiviso in più voci, ciascuna delle quali, a sua volta, comprende diversi parametri.
Da adottare come criterio generale di valutazione deve essere la tendenza all'utilizzo di tecniche meno inquinanti, compatibili con i cicli produttivi, economicamente sostenibili, facilmente reperibili sul mercato e realizzabili in tempi ragionevolmente brevi coerenti con i programmi di sviluppo aziendali; necessariamente non devono peggiorare le caratteristiche qualitative del manufatto o prodotto finale e non devono incidere negativamente sul livello di inquinamento pregresso nei singoli settori ambientali; deve inoltre essere verificabile la effettiva riduzione integrata dell'inquinamento e la corretta installazione e gestione dei dispositivi adottati.
Le considerazioni da fare per ciascuna voce sono le seguenti:

Settore 1
Materie prime

Per quanto riguarda le materie prime, esse sono caratterizzate dal grado di pericolosità, dalla quantità utilizzata e dalla possibilità di generare rifiuti pericolosi; un parametro fondamentale è anche il consumo di acqua. In via generale, i costi connessi con l'impiego di differenti materie prime possono essere valutati in termini specifici, ovvero riferiti all'unità di prodotto, posto che il prodotto finale mantenga le stesse caratteristiche qualitative e lo stesso valore sul mercato. Alla sostituzione di materie prime, oltre alla mera differenza di costo per unità di prodotto, deve essere aggiunta l'even tuale differenza in termini di costi di gestione del magazzino, manutenzione dell'impianto, effetti collaterali. La sostituzione di materie prime può comportare anche la necessità di intervenire sul processo e sugli impianti, con conseguenti aspetti economici derivanti. Il criterio da adottare per la valutazione dell'impatto derivante dalla sostituzione di una materia può quindi essere riassunto nelle seguenti fasi:
1) verifica dell'applicabilità tecnica e valutazione della necessità di apportare modifiche impiantistiche;
2) verifica della qualità del prodotto finito;
3) verifica della disponibilità sul mercato e delle possibilità di approvvigionamento;
4) verifica integrata degli impatti ambientali e della possibilità di trasferimento dell'inquinamento;
5) verifica della sostenibilità economica, sulla base della differenza di costo tra materie prime, dell'ammortamento di eventuali modifiche impiantistiche, e della necessità di interventi gestionali o organizzativi.
Un criterio per definire la pericolosità delle materie prime può essere la classificazione in base alle frasi di rischio applicate e/o l'appartenenza (propria o di sostanze in esse contenute) a determinate classi di sostanze come definite in altre normative di settore. Si possono individuare 5 gruppi di materie prime, così classificate: materie prime contenenti sostanze appartenenti alla tabella A del D.M. 12 luglio 1990 (A1: sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene; A2: PCDD, PCDF, IPA), oppure sostanze con un alto indice di esplosività, oppure contenenti rifiuti tossico nocivi o sostanze fitotossiche; indicativamente possono essere riconosciute dalle frasi di rischio R da 1 a 19, da 29 a 32, da 39 a 40 e da 44 a 45. Un secondo gruppo può essere costituito da materie prime contenenti sostanze appartenenti alla tabella B del D.M. 12 luglio 1990 (metalli pesanti) oppure sostanze con un medio indice di esplosività o sostanze dall'azione delle quali è possibile difendersi tramite l'uso di appropriati dispositivi di protezione individuali; indicativamente possono essere riconosciute dalle frasi di rischio R da 20 a 28, da 33 a 38, da 41 a 43 e da 56 a 60. Un altro gruppo può essere costituito da materie prime contenenti sostanze appartenenti alle classi 1, 2 e 3 della tabella C del D.M. 12. luglio 1990 o alle classi 1 e 2 della tabella D del medesimo decreto. Il gruppo successivo può essere costituito da materie prime contenenti sostanze appartenenti alle classi 4 e 5 della tabella C del D.M. 12 luglio 1990 o alle classi 3, 4 e 5 della tabella D del medesimo decreto. Infine un ultimo gruppo è costituito da materie prime inerti o non reattive spontaneamente.
La pericolosità delle materie prime utilizzate è valutata in ordine decrescente per i gruppi di sostanze sopra esposti e si deve comunque tenere conto, nel caso di sostanze appartenenti a gruppi diversi, della loro incidenza ponderale sul quantitativo totale. Se le tecniche di produzione consentono una possibilità di scelta fra sostanze appartenenti a gruppi diversi, nella valutazione integrata sono da preferire quelle sostanze con grado di pericolosità inferiore.
La quantità di materie prime utilizzate non può essere valutata tramite un'unità di misura assoluta, poiché essa è in relazione, naturalmente, alla quantità di prodotto finito che si deve ottenere; la valutazione sulla riduzione del consumo di materie prime deve essere fatta quindi rapportando la quantità di materie prime alternative rispetto alla quantità utilizzata di quelle tradizionali, purché le differenti caratteristiche non comportino un aggravio generale maggiore del beneficio ottenuto dalla riduzione quantitativa.
Un'altro fattore da valutare è la possibilità di riduzione dei rifiuti pericolosi ottenuti dal ciclo produttivo scegliendo e dosando opportunamente le materie prime; saranno quindi da valutare con maggior peso quelle materie prime dalle quali si può ipotizzare una scarsa produzione di rifiuto e l'ottenimento di rifiuti meno pericolosi per l'ambiente. Questo, ovviamente, non si applica alle materie prime seconde, che rappresentano di per sé un rifiuto evitato; in caso contrario si penalizzerebbe proprio l'impiego di materie prime seconde di minore qualità, che normalmente generano più residui in fase di riciclo.
Anche l'acqua (sia quella utilizzata nel processo sia quella di raffreddamento) deve essere valutata tra le materie prime, soprattutto in funzione di una sua riduzione del consumo. Si tiene conto, con valutazione decrescente, del recupero totale sia dell'acqua di processo che di raffreddamento, del recupero totale dell'acqua di processo e parziale di quella di raffreddamento, del recupero parziale dell'acqua di processo e totale di quella di raffreddamento, del recupero della sola acqua di processo, del recupero della sola acqua di raffreddamento e, infine, di nessun recupero quantitativo dell'acqua. Viene considerato solamente il recupero dell'acqua, ai fini del riutilizzo, effettuato a valle dell'eventuale sistema di depurazione e quindi solo della quantità che andrebbe scaricata e non di eventuali recuperi effettuati all'interno della linea produttiva finalizzati soprattutto al recupero di materie, a meno che i costi di recupero di materie non siano effettivamente superiori al vantaggio economico della materia recuperata. In questo caso è da considerarsi recupero anche quello effettuato a monte dell'impianto di depurazione.
La ricerca della riduzione del consumo idrico deve però tenere conto anche di altre priorità ambientali, come ad esempio la necessità, per taluni corpi ricettori, di ricevere, a parità di massa scaricata, effluenti meno concentrati. Deve inoltre essere valutato in modo integrato l'effetto di riduzione dell'impiego di risorse idriche, che, in taluni casi, può condurre ad effetti controproducenti, come ad esempio il maggiore impiego di prodotti chimici, il precoce invecchiamento delle apparecchiature, la produzione di odori o rifiuti in eccesso.

Settore 2
Cicli produttivi

Questo gruppo di criteri riguarda il settore impiantistico ed, in particolare, l'adozione di tecniche produttive previste nei Bref specifici (o, come previsto dal decreto n. 372/99 stesso, da tecniche analoghe per efficacia), l'adozione di tecniche di particolare interesse migliorative rispetto ai Bref (perché ormai superati o in seguito a sperimentazione propria o di settore commerciale) e l'incidenza sul territorio circostante dell'impianto, anche in rapporto alla sinergia con altri impianti limitrofi.
Dalla analisi del BREF Report è necessario estrapolare le sole tecniche applicabili presso l'azienda, per le quali non vi siano incompatibilità a livello tecnico o impiantistico o il cui costo o complessità di gestione non è sostenibile, in funzione del tipo di prodotto e dell'età e dimensione dell'impianto. Per le attività i cui Bref report non sono ancora approvati, si può tener conto delle BAT riconosciute adottabili per analoghi settori di altre attività o comunque genericamente considerate affidabili per la riduzione dell'inquinamento provocato dall'attività in questione. Una volta individuate le tecniche applicabili allo specifico processo, è possibile verificare quali di queste sono già applicate (direttamente o attraverso tecniche sostitutive di pari efficacia). In questo modo è possibile valutare il grado percentuale di applicazione delle BAT. Al calcolo di tale grado concorre anche ogni altra tecnica adottata dall'azienda e non riportata nel BREF Report, oltre alle eventuali tecniche emergenti che l'azienda applica in via sperimentale.
Riveste carattere di fondamentale importanza anche l'incidenza degli investimenti effettuati per migliorare complessivamente l'impatto ambientale, adottando delle soluzioni economicamente convenienti e di facile realizzazione; questo parametro può essere calcolato come il rapporto fra la percentuale di riduzione di inquinamento ottenuta e la percentuale dell'ammontare della spesa sostenuta rispetto al valore globale dell'impianto.
L'incidenza dell'impianto sul territorio è valutabile in base all'obiettivo disagio causato dalla presenza dello stesso alla popolazione circostante (pericolosità, inquinamento, traffico, vibrazioni, odori, ...) e in base alla produzione di rifiuti e scarti di imballaggio; essa può essere stimata considerando come indicatori gli incidenti ambientali, le proteste dei cittadini, le segnalazioni di disturbo, gli interventi di ripristino necessari, ecc. e può essere quantificata sinteticamente in alta, media o bassa.

Settore 3
Gestione dei rifiuti

Nei settori 1 e 2 si era considerata la quantità di rifiuto ottenuta come conseguenza dell'utilizzo di determinate materie prime o dell'adozione di particolari processi; in questo settore si deve valutare la tipologia del rifiuto ed il suo destino, a valle della linea produttiva, a seguito di operazioni di recupero o di smaltimento. Sono da considerare solo i rifiuti provenienti dal processo produttivo e non quelli dai servizi accessori (uffici, servizi igienici, ecc.).
Una semplice classificazione dei rifiuti in base alla tipologia può essere: rifiuti pericolosi, non pericolosi, urbani ed assimilati, inerti. Il peso dell'impatto ambientale secondo questa classificazione, naturalmente, è decrescente e la valutazione di questo parametro ha una forte incidenza sul giudizio finale.
Le possibilità di avvio del rifiuto ad operazioni successive sono diverse e, valutandole in scala crescente secondo l'impatto che possono avere sull'ambiente, si possono distinguere in: riutilizzo all'interno dello stesso ciclo produttivo (nessuna produzione effettiva di rifiuti), riutilizzo come intermedio in altre attività dello stesso impianto, operazioni di recupero secondo il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (operazioni da R1 a R13), utilizzo come prodotto intermedio presso altri impianti, incenerimento integrato con recupero energetico, incenerimento senza recupero energetico, smaltito all'esterno secondo il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (operazioni da D1 a D15). Anche in questo caso, in contemporaneità di più soluzioni, si deve considerare una media ponderata dell'incidenza sul territorio e, in fase di rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono da incentivare le alternative meno impattanti. Dovranno anche essere considerati le differenze di costo di accesso, e la reale disponibilità nel contesto locale, alle forme di smaltimento più favorevoli. Da tener presente che la "disponibilità" di una tecnica di recupero è spesso vincolata non tanto dalla fattibilità tecnica, quanto dagli eccessivi oneri amministrativi connessi allà di gestione e trattamento dei rifiuti, oltre che dall'impatto dei costi di trasporto in funzione delle distanze da percorrere.

Settore 4
Energia

In questo settore va considerata la possibilità di un utilizzo razionale dell'energia; se la legge di mercato indirizza i gestori di impianti ad evitare sprechi e fare un uso parsimonioso delle risorse a disposizione, non sempre questo coincide con una corretta gestione dal punto di vista ambientale. Si devono quindi valutare alcuni parametri, quali l'autoproduzione di energia, il recupero energetico, i consumi specifici ed i combustibili utilizzati.
L'autoproduzione di energia elettrica deve essere valutata sulla percentuale di acquisto di energia risparmiata rispetto al totale acquisto da terzi; essa viene tuttavia penalizzata se per produrre energia sono usati combustibili molto inquinanti, mentre deve essere favorita la produzione di energia "pulita".
Ancora maggior peso può avere il recupero energetico; lo scopo naturalmente è quello di evitare uno spreco di energia, riutilizzandola, ove possibile, all'interno dello stesso ciclo tecnologico o per servizi accessori. Anche in questo caso l'unità di misura può essere la percentuale di fonti energetiche primarie utilizzate con recupero rispetto alle fonti energetiche primarie necessarie per ottenere lo stesso risultato senza recupero.
I consumi specifici di energia elettrica vanno misurati in funzione di una determinata quantità unitaria di prodotto e confrontati con i valori ottenuti da impianti analoghi per produzione o, in assenza di dati di confronto, con le medie annuali degli anni precedenti.
L'utilizzo dei combustibili può essere vincolato da alcuni fattori indipendenti dal tipo di attività svolta, quali la dislocazione geografica dell'impianto, le condizioni climatiche, la potenzialità dell'unità termica, la facilità di rifornimento, ecc. In via generale, sempre tenendo presente l'aspetto economico, devono essere consi derati favorevolmente i combustibili con bassa produzione di in qui nanti e nell'ordine: metano, GPL e biogas, legna, gasolio o kerosene ed emulsione acqua-gasolio, olio combustibile ed emulsione acqua-olio, carbone e coke, combustibili tradizionali con aggiunta di rifiuti ammessi in quantità inferiore al 30%, combustibili tradizionali con aggiunta di rifiuti ammessi in quantità superiore al 30%.

Settore 5
Inquinamento dell'aria

Per i settori del gruppo che si riferiscono all'inquinamento i parametri da considerare sono la qualità e la quantità delle emissioni e l'adozione di adeguati sistemi di contenimento delle emissioni stesse. Deve essere fatta una valutazione sull'intero impianto, comprendendo eventualmente anche le attività produttive che da sole non rientrerebbero nel regime autorizzatorio integrato.
In particolare per il settore aria, la qualità delle emissioni viene classificata in base alle caratteristiche degli inquinanti presenti. Si possono dividere, in base alla pericolosità ed in conformità alla vigente normativa di settore (D.M. 12 luglio 1990), in 5 gruppi con grado di incidenza crescente e precisamente: inquinanti inerti o non reattivi, inquinanti appartenenti alle classi 4 e 5 della tabella C o alle classi 3, 4 e 5 della tabella D del citato decreto, inquinanti appartenenti alle classi 1, 2 e 3 della tabella C o alle classi 1 e 2 della tabella D, inquinanti appartenenti alla tabella B (sostanze sotto forma di polvere composte essenzialmente da metalli pesanti), inquinanti appartenenti alla tabella A (A1: sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene; A2: PCDD, PCDF, IPA). Nel caso di pluralità di inquinanti, se appartengono a gruppi diversi, si deve fare una valutazione media ponderata, considerando l'effettiva incidenza dei singoli inquinanti sul totale dell'impianto.
Le emissioni in aria, non potendo essere misurate in termini di quantità assoluta, perché questa è in relazione al volume di produzione dell'impianto, vanno misurate, per i parametri significativi, in funzione dell'unità di prodotto e confrontate con i valori di letteratura ricavati da impianti analoghi per produzione o, in assenza di dati di confronto, con le medie annuali degli anni precedenti. L'indicatore di riferimento, per l'intera emissione, è il più alto dei rapporti riscontrati.
Si era partiti, in premessa, dal concetto di adottare tecniche che non producano un inquinamento significativo ma, quando ciò non è tecnicamente possibile, si rende necessariamente indispensabile intervenire a valle del processo produttivo tramite l'inserimento in linea di adeguati sistemi di contenimento degli inquinanti. Naturalmente tali sistemi sono strettamente vincolati dal tipo di emissione da ridurre e soprattutto dal tipo di inquinante che si deve abbattere. Come criterio generale (richiamato anche nel decreto n. 372) sono da evitare sistemi che trasferiscano l'inquinamento in altri settori o comunque che contribuiscano in qualche modo a peggiorare la qualità dell'ambiente; ove è possibile avere più alternative, la scelta sarà tra quei sistemi che garantiscono una maggior resa di abbattimento, uno spettro di applicazione più ampio, una maggiore affidabilità, un minor costo di installazione e di gestione ed una maggior compatibilità con il ciclo produttivo. Per il settore in questione possono essere previsti, in ordine di preferenza e tenuto conto della diversità degli inquinanti, i postcombustori termici o catalitici ed i depolveratori a tessuto, i precipitatori elettrostatici, i combustori termici o catalitici, i reattori chimici, gli assorbitori ed adsorbitori, gli abbattitori ad umido ed i cicloni e multicicloni, e gli impianti senza sistema di abbattimento.

Settore 6
Inquinamento dell'acqua

Per il settore inquinamento dell'acqua valgono le stesse considerazioni generali fatte per l'aria.
Per quanto riguarda la tipologia degli inquinanti, si possono ridurre a due sole macrocategorie: quelli appartenenti alla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legge 11 maggio 1999, n. 152 e quelli appartenenti alla tabella 5 del medesimo allegato.
Riguardo agli scarichi idrici, le concentrazioni degli inquinanti sono da valutare esattamente come le emissioni in atmosfera (rapporto tra valori reali e valori di letteratura).
I sistemi di contenimento per il trattamento degli scarichi idrici possono essere di tipo chimico-fisico associati ad un trattamento biologico, oppure solamente trattamento chimico-fisico o biologico, trattamenti primari (disoleatura, sedimentazione, filtrazione, flocculazione, ...) o nessun trattamento.

Settore 7
Inquinamento sonoro

Il settore dell'inquinamento sonoro è forse il più complicato da parametrare a causa della difficoltà di interpretazione della normativa, della estrema varietà della casistica, delle situazioni da valutare e dei tempi necessari per una corretta valutazione dell'impatto acustico. Per una valutazione completa si deve tenere conto del livello sonoro al perimetro dell'impianto, del livello sonoro all'interno delle abitazioni circostanti l'opificio e dei sistemi di contenimento o protezione adottati.
Il livello di emissione/immissione può essere misurato con una serie di rilievi istantanei che non corrispondono necessariamente alla realtà quotidiana a causa della estrema variabilità delle situazioni ambientali; più corretto è fare un raffronto tra i livelli sonori (misurati, corretti e ponderati) reali e quelli previsti, per i casi specifici, dalla normativa, esprimendo le differenze ottenute su una scala di valori confrontabile con gli altri parametri.
Lo stesso criterio di cui al precedente paragrafo si può applicare per il livello di rumore abitativo, inteso come quantità di rumore all'interno delle abitazioni circostanti l'insediamento e stimato tramite l'utilizzo di adeguati modelli di diffusione.
La possibilità di interventi per limitare il rumore è considerata con valutazione decrescente a seconda che si tratti di interventi attivi (effettuati direttamente sulla sorgente tramite insonorizzazioni, confinamenti, isolamenti, ecc.), interventi passivi (installazione di protezioni e barriere all'interno del perimetro dello stabilimento) o interventi a difesa della popolazione (barriere e schermi a protezione del corpo ricettore).

Settore 8
Sistema dei trasporti

Anche il trasporto delle materie prime e dei prodotti ottenuti incide in modo più o meno pesante sull'inquinamento del territorio circostante l'insediamento; hanno minore rilevanza le distanze di approvvigionamento delle materie prime e di recapito dei prodotti finiti, perché, nella maggior parte dei casi, la scelta non è effettuata dall'azienda, ma è vincolata da necessità di mercato. Un basso coefficiente di influenza ha anche il tipo di mezzi utilizzati per il trasporto, anche in questo caso vincolato dai volumi da trasportare e dall'ubicazione dell'insediamento. Ha invece un'alta percentuale di influenza sulla valutazione globale l'incidenza dei trasporti soprattutto relativa al percorso nelle vicinanze dell'impianto. Da tenere in considerazione anche gli effetti provocati dalla movimentazione dei materiali interna allo stabilimento.
Riguardo alle distanze che devono percorrere i mezzi in entrata ed in uscita dall'insediamento, il riferimento può essere quello dell'ambito nel quale sono svolte le varie operazioni, attribuendo un valore variabile e crescente se le stesse sono svolte in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale ed internazionale. Anche in questo caso, come in altri precedenti, l'attribuzione del coefficiente è fatta valutando la casistica reale e mediando ponderatamente le varie tipologie.
Il tipo di mezzi utilizzati per il trasporto influisce sull'ambiente in due modi diversi: con l'inquinamento dovuto ai gas di scarico (a sua volta dipendente dal carburante utilizzato) e con le emissioni fuggitive lungo il percorso. Compatibilmente con le fattibilità tecniche, sono da preferire, nell'ordine, sistemi fissi di movimentazione (trasporto pneumatico, condotte ermetiche, teleferiche, funicolari, ecc.), sistemi trasportatori di tipo aperto (carrelli, nastri, coclee, elevatori e simili), trasporti su rotaia, sull'acqua (trasporto marino, fluviale, lacustre) e su strada con preferenza per i mezzi dotati di contenitori chiusi e con caricamento automatico.
L'incidenza sul territorio viene classificata solamente con 3 parametri generici: bassa, media e alta; essa risulta infatti dalla somma di una serie di parametri, alcuni dei quali potrebbero essere direttamente misurabili (numero di mezzi, fattori di emissione per chilometro), mentre altri risultano di difficile valutazione diretta, come ad esempio il pericolo per la popolazione, le probabilità di incidenti, il disagio psicologico degli abitanti nei dintorni dovuti al traffico, al rumore, alle vibrazioni, ecc. Di tali parametri si deve tener conto complessivamente per indicizzare l'impatto totale sul territorio circostante (almeno nei tratti di strada vicino all'insediamento o nei centri abitati adiacenti).
Un'altra voce da valutare è la movimentazione dei materiali all'interno dello stabilimento; l'influenza di questa voce è commisurata alle immissioni nell'ambiente circostante in primo luogo di sostanze pulverulente, ma anche di altre sostanze aeriformi che possono creare disagi soprattutto olfattivi e/o psicologici. Per tale motivo sono da preferire, nell'ordine e sempre compatibilmente con l'operazione che si deve eseguire, sistemi di movimentazione ermetici (trasporto pneumatico, condotte, ecc.), movimentazioni auto matizzate, sistemi di trasporto aperti (muletti, teleferiche, ecc.) e movimentazioni su strade e piazzali effettuate con automezzi.
Le considerazioni sopra esposte non sono universalmente valide in modo rigido, ma sono condizionate da altri fattori di livello superiore, quali l'ubicazione dell'insediamento all'interno di particolari zone, la vicinanza di strutture sensibili che devono essere protette, il rapporto con i piani di intervento e di risanamento previsti localmente, ecc.
Un'ulteriore difformità dalla classificazione puramente tecnica effettuata in base alle tecnologie adottate è il margine di discrezionalità che, valutando obiettivamente la sinergia dei diversi parametri, può applicare per meglio calibrare la scelta dei diversi parametri.
Inoltre, tutti questi parametri sono da ponderare in modo specifico per le varie attività produttive (e, se del caso, anche per singoli impianti), valutando i diversi settori proporzionalmente all'importanza che ognuno di essi riveste nell'ambito globale dell'inquinamento provocato dalla specifica attività.
IV - Indicizzazione ponderata integrata dell'inquinamento
Nell'ambito della trasparenza valutativa, può essere utile consegnare alle aziende uno strumento tecnico di valutazione dei criteri esposti nel capitolo precedente: resta inteso che tale metodo non costituisce uno strumento di scelta di una determinata tecnica da parte delle aziende, ma raffigura solamente la posizione ambientale dell'azienda rispetto alla situazione che si verificherebbe se fossero perseguite tutte le BAT adottabili per quello specifico impianto.
Identificati quali sono i parametri da considerare per valutare in modo integrato un impianto e tenuto conto dei principi enunciati nel precedente capitolo, si rende opportuno quantificare il peso che ogni singolo parametro può avere sulla valutazione globale. Questa operazione risulta utile, da parte dell'Autorità competente, per avere un comportamento valutativo uniforme per tutti gli impianti e non interpretare la documentazione presentata in maniera soggettiva o non completa; essa permette, inoltre, di poter confrontare parametri con unità di misura diversi, e quindi non confrontabili direttamente, utilizzando un fattore di indicizzazione comune rappresentato dalla quota di incidenza del parametro in considerazione rispetto all'impatto globale dell'impianto sull'ambiente: la trasposizione in forma matematica dei criteri e concetti precedentemente esposti rappresenta senza dubbio la modalità operativa più obiettiva ed imparziale che si possa adottare. Lo strumento, rappresentato in forma grafica più avanti, tiene conto di tutti i parametri descritti al precedente capitolo "Criteri per la valutazione integrata dell'inquinamento", attribuisce loro un punteggio, li associa a dei coefficienti specifici per i diversi settori e per ciascuna voce del settore e calcola quindi un indice globale.
Poiché, in termini di incidenza percentuale, ogni settore ha una valenza diversa sull'inquinamento provocato da un impianto a seconda dell'attività in esso svolta, si rende necessario creare una griglia con coefficienti appropriati per ciascuna attività produttiva o per gruppi di esse.
Al fine di semplificare la valutazione, si rende opportuno definire un solo valore di parametro per ciascuna voce e quindi, nel caso di contemporaneità di più parametri della stessa voce, procedere manualmente all'attribuzione del valore in rapporto all'effettivo contributo di ogni parametro sul totale della voce considerata; per particolari casi, si può inoltre correggere il valore attribuito sfruttando il margine di discrezionalità sopra descritto (quantificabile in più o meno 10 punti) in modo da ottenere un valore il più reale possibile. Anche se questo metodo può sembrare limitativo nel calcolo dell'indice, nella realtà non differisce sensibilmente dal valore che si otterrebbe adottando un modello più sofisticato e, comunque, rimane in linea con il principio della direttiva di avere una valutazione complessiva dell'impianto.
Per la costruzione del modello base (i coefficienti potranno essere modificati a seconda dell'attività produttiva), si parte dal concetto di attribuire ai due gruppi di settori descritti sopra (primo gruppo: materie prime, cicli produttivi, rifiuti ed energia; secondo gruppo: inquinamento aria, acqua, rumore e trasporti) un coefficiente di gruppo che contribuisca alla valutazione finale rispettivamente per il 60 % e per il 40 %; tale presupposto si ricava anche da un'attenta lettura della direttiva (oltre che dal suo stesso tito lo) secondo la quale riveste maggior importanza ridurre l'inquinamento alla fonte piuttosto che limitarlo a valle del ciclo produttivo. Di seguito ogni indice di gruppo può essere suddiviso per i quattro settori, sempre secondo le indicazioni della direttiva, attribuendo maggior peso, nel primo gruppo, all'utilizzo delle materie prime ed ai cicli produttivi (in quanto determinanti dell'inquinamento ed influenzanti anche gli altri settori), un peso minore alla gestione dei rifiuti (essendo questi già limitati dai precedenti settori) ed uno ancora minore alla gestione del comparto energetico (spesso vincolata ad una scelta condizionata dal ciclo produttivo); i rispettivi coefficienti di settore (k1) potrebbero quindi essere, nell'ordine, 20, 20, 12 e 8. Analogamente, per il secondo gruppo, si possono attribuire dei coefficienti (k1) uguali a 12 per i settori aria ed acqua (settori nei quali c'è maggior possibilità di adozione di adeguati sistemi di contenimento delle emissioni) e dei coefficienti uguali a 8 per i settori rumore e trasporti (per i quali le possibilità di intervento sono più vincolate).
Bisogna ora assegnare i coefficienti ad ognuna delle voci individuate per ciascun settore: indicativamente, i valori dei coefficienti potrebbero essere quelli della colonna k2.
Il passaggio successivo è quello di assegnare ai parametri di ogni voce un valore che rappresenti il grado di inquinamento provocato (o di inquinamento residuo nel caso dei sistemi di contenimento) distribuendolo su un'ipotetica scala di valori da 10 a 100 in base alle considerazioni fatte nel precedente capitolo. La parametrazione indicativa generica si individua nella griglia del file "ipipiciometro".
Si è così ottenuta una tabella, nella quale, moltiplicando il valore del singolo parametro per il coefficiente percentuale della voce in considerazione e per quello del proprio settore, si ottiene l'incidenza percentuale del parametro sull'inquinamento globale dell'impianto e, sommando queste voci, si ottiene l'indice ponderato integrato di inquinamento per l'intero impianto.
V - Calcolo dell'indice integrato dell'impianto rispetto alle BAT
Per valutare in modo integrato l'impatto ambientale di un impianto esistente, rispetto all'impatto che ci si potrebbe attendere se fossero adottate tutte le BAT, è necessario effettuare due volte il calcolo dell'indice integrato:
a)  una prima volta con i valori di parametro corrispondenti alla situazione effettiva che si riscontra sull'impianto. L'indice che si ottiene è l'indice integrato reale di inquinamento dell'impianto;
b)  la seconda volta utilizzando, per lo stesso impianto, i valori ottenibili grazie all'applicazione delle migliori tecniche che si potrebbero adottare per quell'impianto specifico; quest'ultimo è l'indice integrato ideale di inquinamento e rappresenta la BAT per l'impianto in questione. L'indice integrato ideale deve invece intendersi come somma dei valori ottenibili di prestazione ambientale, calcolati in funzione dell'applicazione al caso in esame di un'idonea combinazione di BAT.
Secondo il decreto n. 372/99, ogni impianto deve essere adeguato alle BAT al massimo entro il 30 ottobre 2007 e le autorizzazioni integrate ambientali devono contenere le prescrizioni, specifiche per ciascun impianto, al fine di rispettare tale adempimen to; le aziende, all'atto di presentazione della domanda di autorizza zione all'esercizio dell'impianto, devono rappresentare la loro si tua zione ambientale attuale rispetto all'inquinamento (indice inte grato reale) e quali azioni intendono intraprendere per adeguarsi alle BAT e, di conseguenza, per raggiungere l'indice integrato idea le agendo su uno o più parametri contemporaneamente e mo ti van done la scelta.

Allegato C
FAC SIMILE ANNUNCIO PER LA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE PROVINCIALE O REGIONALE


ANNUNCIO PUBBLICO

La ditta ............................................................................................. ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 372/99, informa che in data ............................................................................................. ha presentato domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana.
A tal proposito rende noto che:
1)  l'impianto in oggetto è sito in .............................................................................................;
2)  il gestore dell'impianto è il sig. .............................................................................................;
3)  l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana;
4)  la documentazione è depositata presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, servizio 2 VAS-VIA nei giorni e negli orari di ricevimento;
presso lo stesso Ufficio è possibile, previo accordo, prendere visione degli atti e far pervenire eventuali osservazioni sulla doman da entro il .................................................. (30 giorni dalla data di pubblicazione).
Firma (il gestore dell'impianto) .............................................................................................

(2004.21.1531)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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