REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Terrasini


Lo statuto del Comune di Terrasini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 2000.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 19 gennaio 2004.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Principi e obiettivi

1.  Il Comune di Terrasini è ente autonomo con proprio statuto, propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale siciliano. Il Comune di Terrasini è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio.
2.  Il Comune di Terrasini ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.
3.  Rappresenta, cura e promuove gli interessi materiali e spirituali di tutti coloro che risiedono ed orbitano nel suo territorio. Il principio orientatore di tutte le attività è il riconoscimento e la promozione della dignità della persona umana.
4.  Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori.
Art. 2
Finalità

Ispirandosi ai valori della Costituzione, alle tradizioni storiche, civili e religiose della comunità e al principio del "bene comune" che si sostanzia nel favorire lo sviluppo dei beni materiali, intellettuali e morali di ciascun cittadino attraverso la amministrazione civica", il Comune, in particolare:
1)  valorizza la persona in quanto portatrice di diritti inalienabili e originali, riconoscendo il valore della vita umana nell'intero arco della sua esistenza;
2)  si fa promotore e favorisce forme concrete di solidarietà sociale, privilegiando i più deboli ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione;
3)  riconosce e promuove i diritti della famiglia intesa come prima e fondamentale espressione della natura sociale della persona;
4)  rifiutando qualsiasi mezzo violento, promuove la cultura della pace per il proseguimento del "bene della pace" e per diffonderne il messaggio, il Comune realizza e favorisce iniziative di carattere educativo, culturale, di ricerca e di informazione e di cooperazione a livello locale, nazionale ed internazionale. Rifiuta la subcultura della mafia e/o di altre organizzazioni criminali, denunziandone le cause e i suoi perversi effetti;
5)  al fine di concorrere all'educazione dei giovani promuove e sostiene tutte le associazioni giovanili che operano nel territorio e che hanno come fine la soddisfazione dei legittimi bisogni e delle giuste attese degli associati;
6)  assicura la salvaguardia dell'ambiente, previene ed elimina le cause di inquinamento dell'aria, del mare, del proprio suolo e sottosuolo;
7)  valorizza il patrimonio storico, paesaggistico e culturale con concrete iniziative, riprendendo altresì e diffondendo le tradizioni popolari della comunità;
8)  promuove e sostiene tutte quelle forme associative che hanno come scopo lo sviluppo armonioso della persona umana;
9)  con concrete e precise programmazioni si fa promotore e propulsore dello sviluppo economico, culturale, sportivo, ricreativo e turistico, a tal fine chiedendo e promuovendo la collaborazione di singoli e associazioni che operano in ciascun settore;
10)  a guida di tutta l'attività amministrativa il Comune assume come parametro il metodo democratico e lo attualizza mediante i criteri della correttezza, della trasparenza, dell'efficienza, dell'imparzialità e dell'equità. Privilegia le forme di partecipazione popolare secondo le norme contenute nel titolo del presente statuto;
11)  opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con specifico riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alle vedove senza reddito ed ai cittadini malati terminali;
12)  respinge altresì ogni forma di discriminazione di sesso, età, razza e religione, al fine di una pacifica convivenza.
Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma comunale

1.  Il Comune di Terrasini è costituito dal suo territorio e dalla sua popolazione. il territorio del Comune confina con i territori dei Comuni di Cinisi , Carini, Partinico e Trappeto, così come indicato nella planimetria allegata.
2.  Il Comune di Terrasini ha un proprio gonfalone di colore rosso bordeaux ed un proprio stemma raffigurante in sintesi grafica:
-  scudo sormontato da corona, diviso in 2 settori uguali: il settore di sinistra è a quadretti romboidali azzurri e bianchi, il settore di destra contiene una gru, simbolo della famiglia La Grua, sormontata da corona.
3.  Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 4
Albo pretorio - Informazioni

1.  Nella sede comunale del palazzo La Grua, un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi dell'opera di un messo comunale. Su attestazione di quest'ultimo il segretario ne certifica l'avvenuta pubblicazione. E' assicurata, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni semestrali del sindaco al consiglio e a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo. Onde assicurare e promuovere la più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei più idonei mezzi di comunicazione di massa, quali internet, nel rispetto della normativa di tutela della privacy.
Titolo II
Capo I
Ordinamento istituzionale del Comune
Art. 5
Lo statuto

1.  Lo statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalle norme di cui all'art. 1.
2.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la modifica è approvata se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Le modalità procedimentali per le modifiche del l'atto sono analoghe a quelle per l'adozione.
4.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.
5.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
6.  Le modifiche statutarie non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.
Art. 6
I regolamenti

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti, al quale spetta la competenza assoluta di modificarli ed abrogarli con lo stesso quorum richiesto per l'approvazione.
Gli stessi regolamenti dovranno tenere conto della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e/o altre organizzazioni criminali.
2.  La potestà regolamentare si esercita secondo i principi e le disposizioni dello statuto.
3.  Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
I regolamenti, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
In particolare dovranno essere adottati e osservati i seguenti regolamenti:
-  il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
-  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-  il regolamento dei contratti;
-  il regolamento di contabilità;
-  il regolamento di accesso agli atti;
-  il regolamento per l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni;
-  i regolamenti comunali;
-  il regolamento sull'uso dei beni comunali.
5.  Il segretario comunale riferisce al sindaco, entro il 30 novembre di ogni anno, in ordine alla rispondenza alla vigente normativa degli strumenti regolamentari dell'ente e dello statuto.
Art. 7
Ordinanze e determine

1.  Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materie di ordine pubblico e nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica. Le ordinanze sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario.
2.  Le determine adottate dal sindaco, dai responsabili delle aree e dagli altri organi sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmesse, insieme con le deliberazioni della giunta municipale, all'ufficio di presidenza del consiglio per assicurare la loro disponibilità nei confronti dei consiglieri.
Capo II
Ordinamento istituzionale organi del Comune
Art. 8
Status giuridico degli amministratori

1.  Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese, delle indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed amministrativi degli amministratori del Comune di Terrasini si applica la vigente normativa.
Art. 9
Il consiglio comunale

1.  Le norme relative alla composizione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalle leggi vigenti.
2.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono individuate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Devono essere previste strutture apposite per il funzionamento. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3.  Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunale possono essere incrementati o diminuiti con delibera dell'organo collegiale. Il regolamento prevede che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
4.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consiliari consecutive, decade. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni, decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.
Art. 10
Competenza del consiglio

1.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle norme statutarie.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.
3.  La funzione di controllo si realizza mediante:
-  le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
-  la proposizione al sindaco di interrogazioni e mozioni;
-  l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine.
4.  Il consiglio comunale ha competenza nelle materie indicate nell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Procedure di convocazione e principi di funzionamento

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio comunale.
2.  La formulazione dell'ordine del giorno spetta al presidente. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco e le proposte dei singoli consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
3.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Può essere convocato su iniziativa popolare sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età elettori nel Comune.
4.  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Della avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal messo comunale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile.
5.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.
6.  Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
7.  L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del consiglio deve, a cura del segretario comunale, essere pubblicata all'albo pretorio.
8.  I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescriva una maggioranza speciale.
Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da 3 scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
9.  Ciascun componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.
10.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
11.  Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.
12.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
13.  Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo statuto, il funzionamento del consiglio.
14.  La prima convocazione del consiglio comunale è disciplinata dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
15.  Il presidente, prima di convocare il consiglio comunale, ascolta la conferenza dei capigruppo.
16.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del presidente.
Art. 12
Presidenza del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Quando dovesse sussistere parità di voti tra due consiglieri, è eletto presidente il più anziano di età.
2.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità.
3.  In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il presidente del consiglio comunale:
a)  rappresenta il consiglio;
b)  lo convoca e lo presiede;
c)  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
d)  riceve i pareri delle commissioni consiliari e li porta a conoscenza del consiglio;
e)  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
f)  ha facoltà, qualora ne ricorrano gravi circostanze, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio, sentiti i capigruppo, e di vietare nei casi tassativamente previsti dalla legge, l'accesso al pubblico;
g)  per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale del personale addetto all'ufficio di segreteria del Comune, in un locale della sede municipale idoneamente attrezzato;
h)  autorizza le missioni dei consiglieri.
Art. 13
Seduta del consiglio

1.  Le sedute dei consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai consigli stessi altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
La elezione dei revisori dei conti e dei componenti d'ogni altro collegio in genere si effettua in seduta pubblica.
Art. 14
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale della seduta.
2.  Nel caso in cui il segretario comunale sia interessato ad un provvedimento da adottare da parte del consiglio, questi, ove non sia possibile la sostituzione con il vicesegretario, sarà sostituito dal consigliere più giovane per età nominato all'uopo dal presidente del consiglio comunale.
3.  Nelle deliberazioni, adottate dal consiglio, oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri intervenuti nel dibattito consiliare e quant'altro un consigliere richieda che risulti integralmente dal verbale.
4.  Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale debbono essere sottoscritte dal presidente, dal consigliere anziano per preferenze individuali e dal segretario comunale.
5.  Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
6.  Copia delle deliberazioni del consiglio comunale, contestualmente alla loro pubblicazione per 15 giorni consecutivi, deve essere trasmessa ai capigruppo consiliari.
Art. 15
Consigliere comunale

1.  I consiglieri comunali hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e di esercitare il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio. I consiglieri comunali hanno, altresì, il diritto di formulare mozioni consiliari e ordini del giorno, con i quali si può impegnare il presidente del consiglio, e lo stesso consiglio, ad assumere determinati comportamenti nelle materie di competenza dello stesso consiglio comunale e anche di interesse generale.
2.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari, informandone il sindaco e il presidente del consiglio comunale.
3.  Nell'esercizio del potere di iniziativa, il consigliere comunale si può avvalere, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificatamente previsti.
4.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco od eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche in rappresentanza del Comune, salvo che questi siano previsti espressamente da leggi speciali di settore.
5.  Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
6.  Le dimissioni da consigliere presentate per iscritto al consiglio sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  Il consigliere comunale ha il diritto di partecipare a seminari di studi previa autorizzazione del presidente.
Art. 16
Obbligo di astensione

Gli amministratori del Comune di Terrasini devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 17
Accesso agli atti ed uffici da parte del consigliere

1.  I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, tutte le notizie od informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dietro espressa autorizzazione del sindaco potranno accedere ad atti riservati. Essi sono tenuti comunque al segreto nei casi determinati dalla legge o dal regolamento.
Art. 18
Modifica o revoca di deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio che comportano modificazione o revoca di delibere già esecutive si hanno come non avvenute ove non si faccia espressa e chiara menzione della revoca e della modificazione.
Della revoca o della modificazione delle delibere deve essere espressamente indicata la motivazione.
Art. 19
Commissioni consiliari di studio e consultive

1.  Sono previste in seno al consiglio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le seguenti commissioni di studio nominate dal consiglio comunale:
1)  affari generali, polizia municipale, annona e pari opportunità;
2)  lavori pubblici, urbanistica;
3)  programmazione economica, bilancio, finanze, agricoltura, pesca;
4)  pubblica istruzione, musei, biblioteca, sport, turismo, cultura, igiene, sanità e interventi sociali, formazione professionale.
2.  La designazione dei consiglieri in seno alle commissioni viene fatta dai capigruppo consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi consiliari ed il principio delle pari opportunità.
3.  Il regolamento delle sopracitate commissioni stabilirà il numero dei consiglieri chiamati a farne parte e la procedura per determinare la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo consiliare.
4.  Il sindaco, o un suo delegato componente della giunta, deve partecipare, se richiesto, alle sedute delle commissioni.
5.  Le commissioni consiliari di studio, nella prima seduta, eleggono il proprio presidente ed un vice presidente con votazione separata e con voto limitato a uno.
6.  Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale del settore competente.
7.  Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento sono previste nel regolamento del consiglio comunale.
8.  Qualora la commissione competente non si pronunci entro 5 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del presidente del consiglio comunale, si prescinde dall'acquisizione del parere stesso.
9.  La presidenza di almeno una commissione consiliare è di diritto attribuita al gruppo di minoranza consiliare.
Art. 20
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale e gli uffici, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine formata da consiglieri eletti nel proprio seno, definendo nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione è presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza che ne coordina l'attività e può disporre audizione ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il segretario comunale, i funzionari e gli altri dipendenti, così come ha il potere di convocare i terzi interessati all'oggetto dell'indagine.
5.  Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
6.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati, fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso con l'indagine stessa.
8.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 21
Regolamento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nel rispetto dei principi indicati dallo statuto.
Capo II
Art. 22
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da 7 assessori da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità.
Art. 23
Dimissioni dalla carica di assessore

1.  Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta dagli organi collegiali.
2.  Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 24
Revoca componenti della giunta

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consesso civico può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta comunale.
Art. 25
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è presieduta dal sindaco, o in caso di assenza od impedimento di questi, dal vicesindaco o dall'assessore anziano (per età), che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori relatori nei casi di urgenza delle proposte di deliberazione degli uffici.
2.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti.
3.  Le sedute non sono pubbliche, ad esse possono essere invitati, solo per fornire spiegazioni od elementi valutativi di una proposta, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente.
4.  I verbali della giunta vengono sottoscritti dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario comunale e vanno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
5.  L'elenco delle delibere adottate dalla giunta va trasmesso ai consiglieri comunali secondo quanto previsto dal regolamento comunale ed in ogni caso almeno entro 15 giorni dalla loro adozione e pubblicato all'albo pretorio.
6.  Su decisione del sindaco la giunta può riunirsi in seduta pubblica.
Art. 26
Attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
2.  Spetta alla giunta:
-  la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
-  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
-  l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
-  l'approvazione della dotazione organica;
-  l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
-  il parere sulla nomina del direttore generale;
-  il parere sulla revoca del direttore generale;
-  il parere sulla revoca del segretario comunale;
-  l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro a dirigenti, alte specializzazioni, responsabili delle aree assunti con contratto a tempo determinato;
-  le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
-  il prelevamento dal fondo di riserva;
-  l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
-  la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
-  la relazione illustrativa del conto consuntivo;
-  il conferimento degli incarichi professionali esterni, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso;
-  l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;
-  l'adozione di atti di indirizzo in materia di contratti;
-  la determinazione di contributi e indennità, privi di disciplina regolamentare;
-  l'aumento o la diminuzione della misura base del l'indennità di funzione dei membri della giunta;
-  l'approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche;
-  autorizza la costituzione in giudizio e la costituzione di parte civile per tutelare gli interessi del Comune.
Capo III
Art. 27
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2.  Il sindaco, o chi fa le veci, esercita, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, le funzioni di ufficiale di Governo.
3.  Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
Art. 28
Competenze

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dalla normativa vigente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente e quanto attribuitogli da leggi speciali o da regolamenti.
In particolare:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune ed impartisce le relative direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai funzionari apicali;
b)  nomina gli assessori e tra questi il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
c)  revoca i componenti della giunta presentando al consiglio, entro 7 giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
d)  convoca e presiede la giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina l'attività, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
e)  autorizza le missioni degli assessori;
f)  richiede ed acquisisce pareri ad enti od organi esterni in presenza di aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica;
g)  richiede la convocazione del consiglio comunale comunicando al presidente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio stesso;
h)  presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 6 mesi dalla prima seduta del consiglio;
i)  presenta semestralmente una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
j)  indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
k)  nomina e revoca il segretario comunale e il direttore generale;
l)  nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari responsabili dei tributi;
m)  designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati;
n)  vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
o)  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;
p)  nomina esperti estranei all'amministrazione;
q)  presenta annualmente al consiglio comunale una relazione scritta sull'attività svolta dagli esperti;
r)  provvede al differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge;
s)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
t)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materia di interesse comunale;
u)  conferisce incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2.  Il sindaco altresì:
a)  può affidare gli incarichi aventi natura fiduciaria indicati dalla vigente normativa in materia di disciplina degli appalti di opere pubbliche e dei lavori pubblici;
b)  autorizza il ricorso alla trattativa privata per gli appalti di lavori pubblici nei casi previsti dalla legge;
c)  ricorre al cottimo, adottando le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
Art. 29
Attribuzione

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni e dei doveri della carica, esercita le proprie attribuzioni secondo la vigente normativa.
Art. 30
Attività ispettive del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  Tale obbligo è sanzionato ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91. Le persistenti e ripetute violazioni degli obblighi di cui al comma 1, nel presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 ed all'art. 17 della legge regionale n. 7/92, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepita e modificata dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91.
Art. 31
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
2.  Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca espressa.
Art. 32
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco.
2.  Il vice sindaco assolve le funzioni vicarie del sindaco, nelle ipotesi di assenza, impedimento, vacanza della carica.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Art. 33
Esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2.  Nell'ambito delle competenze loro attribuite dal sindaco con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del sindaco.
3.  Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della struttura organizzativa dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco.
Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.
Titolo III
IL COMUNE E I CITTADINI
Art. 34
Consulta

1.  Il Comune valorizza le libere forme di associazione, cooperazione e volontariato attraverso il diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento.
2.  Le consulte che operano presso questo ente sono:
a)  pesca ed attività connesse;
b)  agricoltura, territorio ed ambiente;
c)  turismo;
d)  attività culturali, sport, del tempo libero, problematiche giovanili ed anziani;
e)  artigianato e sviluppo economico.
3.  Le consulte sono nominate dal sindaco su indicazioni delle categorie interessate e così composte: n. 5 rappresentanti delle associazioni di cui al 1° comma, che eleggono il presidente, alle sedute della consulta possono partecipare senza diritto di voto il sindaco o l'assessore al ramo.
4.  Le consulte esprimono:
a)  pareri preventivi facoltativi entro 5 giorni dalla richiesta di parere;
b)  proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c)  proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
Le consulte per la loro attività possono avvalersi dell'assistenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE
Capo I
Art. 35
Principi generali

1.  L'ordinamento degli uffici comunali è regolato dal principio dell'organizzazione gestionale per il raggiungimento della massima efficienza dei risultati e dei servizi resi alla comunità. In conformità ai criteri di autonomia, imparzialità dell'organizzazione, della funzionalità ed economicità della gestione, l'attivazione degli incarichi direzionali dovrà riflettere i requisiti di professionalità ed i principi di responsabilità decisionale.
2.  Per rendere effettivo il principio delle pari opportunità, all'interno del proprio ente, il Comune di Terrasini istituisce apposito comitato come previsto dalla normativa vigente.
3.  Il Comune di Terrasini riconosce la necessità di una fattiva partecipazione di tutti i dipendenti per il miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi e promuove a tale scopo le opportune forme di consultazione, specie con le organizzazioni sindacali.
4.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di Governo e ai responsabili delle aree.
Art. 36
Strutture dell'ente

1.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola secondo quanto stabilito nel regolamento organico.
2.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche, profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
3.  La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate con il regolamento del personale.
4.  Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta municipale ed alle esigenze emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.
5.  Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff di governo è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di struttura deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6.  Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente, fermo restando che non costituisce mobilità lo spostamento interno all'area.
7.  L'amministrazione assicura l'incremento della capacità del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art. 37
I responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente

1.  La funzione direttiva di coordinamento si qualifica per capacità di proporre, programmare nell'ambito dei compiti gestionali ed utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti; di promuovere l'espletamento dell'organizzazione e delle procedure, di guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.
2.  Il Comune favorisce lo sviluppo delle professionalità dei responsabili delle strutture per massima dimensione dell'ente, attraverso corsi di formazione ed aggiornamento.
3.  Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, è da osservarsi il principio della distinzione fra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti, ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.
4.  Spetta ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.
5.  Il responsabile delle strutture di massima dimensione dell'ente, è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
6.  Il regolamento determina altresì, la responsabilità dirigenziale, distinta da quella penale, civile, contabile e disciplinare.
7.  Al responsabile della struttura di massima dimensione dell'ente, compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali.
8.  Spettano ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi ed il presente statuto espressamente non riservano agli organi elettivi del Comune o di amministrazione.
9.  Nell'ambito delle attribuzioni di gestione, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati. Hanno potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle tecnologie utilizzate. Adottano gli atti che la legge ed i regolamenti attribuiscono loro.
10.  Nell'ambito delle attribuzioni consultive, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, oltre alle incombenze previste dalla legge per i pareri sulle proposte di deliberazioni, partecipano a commissioni di studio e lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco o dell'assessore competente, esterne allo stesso.
11.  Nell'ambito delle attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento e nell'ambito delle attribuzioni di legalità, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente svolgano i compiti e le funzioni che le leggi ed i regolamenti loro attribuiscono.
Art. 38
Incarichi a contratto

1.  Con contratto a tempo determinato possono essere coperti posti di responsabile di servizio e di uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
2.  Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qualifica da ricoprire.
3.  L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dal sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
Art. 39
Conferenza dei funzionari responsabili dell'area

1.  Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili delle aree presieduta e diretta dal segretario comunale, o dal direttore generale se nominato, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'ente per gli organi elettivi, per il segretario ed i funzionari responsabili delle aree, alla conferenza spettano funzioni propositive di indirizzo, consultive, organizzative istruttorie ed attuative.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Capo II
Il segretario comunale
Art. 40
Ruolo e funzioni

1.  Il segretario comunale, fermo restando la sua dipendenza dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2.  Il segretario comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario comunale, in particolare:
a)  svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di Governo dell'ente e dei funzionari responsabili delle aree in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  esercita le competenze proprie del direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
c)  esercita la sovraintendenza ed il coordinamento dei funzionari responsabili delle aree, qualora il direttore generale non sia stato nominato;
d)  assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
e)  partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
f)  dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i funzionari apicali delle massime strutture organizzative dell'ente, ove non sia stato nominato il direttore generale, in conformità a quanto statuito negli atti di attribuzione delle competenze alle unità organizzative e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
g)  roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
h)  partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
i)  redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
j)  riceve le dimissioni del sindaco;
k)  cura la pubblicazione degli atti e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo tutorio ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubbli cazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti del Comune;
l)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
Art. 41
Il vice segretario comunale

1.  Il sindaco può nominare un vice segretario comunale che esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  Il vice segretario generale deve essere in possesso dei titoli previsti per l'accesso alla qualifica dalla normativa vigente.
Art. 42
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, e approvazione di un avviso pubblico di selezione può nominare un direttore generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2.  Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
3.  Compete al direttore generale:
a)  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici avvalendosi dei funzionari apicali;
b)  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
c)  la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 da sottoporre all'approvazione della giunta per il tramite del sindaco;
d)  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000;
e)  il coordinamento e la sovraintendenza dei funzionari apicali.
Art. 43
Direzione di strutture organizzative

1.  I responsabili delle strutture di massima dimensione, funzionari apicali preposti alla direzione di strutture organiche o temporanee, hanno i poteri di organizzare lo svolgimento dell'attività della struttura, specificando i compiti dei responsabili delle unità operative, e disporre l'utilizzazione del personale addetto, distribuendo i carichi di lavoro, favorendo con metodi trasparenti la mobilità, valorizzando le singole professionalità e responsabilizzando i funzionari che operano nel l'ambito dell'ufficio.
2.  I responsabili delle strutture di massima dimensione, funzionari apicali, svolgono attività di sollecitazione, coordinamento, attribuzione di programmi e loro verifica nei confronti dei funzionari che operano su articolazioni organizzative con più delimitata competenza e in caso di inerzia provvedono in via sostitutiva. Adottano gli atti di gestione del personale che abbiano attinenza con la funzionalità della struttura sottordinata salvo che il regolamento preveda competenza di altri organi.
Art. 44
Atti a rilevanza esterna

1.  Il responsabile della struttura di massima dimensione, funzionario apicale, è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguente all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto, previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.
Art. 45
Responsabilità

1.  I responsabili delle strutture di massima dimensione rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili in particolare dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio.
2.  La verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e risorse con cui il funzionario responsabile ha ottemperato ai compiti assegnati.
3.  Il regolamento d'organizzazione prevederà anche relativamente alle qualifiche apicali, i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità di funzionari apicali, le procedure per il loro accertamento, le misure conseguenti.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
Competenze del Comuni
Art. 46
Servizi comunali

1.  Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali, ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2.  Spetta al consiglio comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3.  I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge e disciplinati da appositi regolamenti.
Capo II
Convenzioni e consorzi
Art. 47
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula d'apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, con altri enti pubblici, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.  La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto tra enti partecipanti alla sua scadenza.
5.  Lo Stato o la Regione, nella materia di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni e azioni che il consiglio stesso riterrà opportuno.
Art. 48
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
a)  la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti e i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;
b)  lo statuto del consorzio.
2.  Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3.  Sono organi del consorzio:
a)  l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, dal presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione e il suo presidente che sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione, di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4.  Il consiglio di amministrazione e il suo presidente durano in carica per 4 anni, decorrenti dalla data di nomina.
Art. 49
Gestione servizi pubblici locali

1.  I servizi pubblici comunali sono gestiti secondo i principi e criteri della legislazione nazionale alla quale rinvia espressamente e specificatamente l'art. 47 della legge regionale n. 26/93.
Art. 50
Contratto di sponsorizzazione, accordi di collaborazioni e convenzioni

1.  Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi secondo le modalità e le forme sancite con il regolamento di contabilità.
Capo III
Accordi di programma
Art. 51
Opere di competenze primaria del Comune

1.  Per le opere di competenza primaria del Comune, ove è necessaria l'azione integrativa e coordinata con altra amministrazione o soggetti pubblici si concludano accordi programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come introdotta nella Regione siciliana, con l'art. 1 della lett. e), della legge n. 48/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Capo IV
Nomina amministratori
Art. 52
Nomina, designazione e revoca degli amministratori e rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni

1.  La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllate è di competenza del sindaco nel rispetto della normativa vigente. Prima di procedere alla nomina, il sindaco provvede alla formazione di una lista dei candidati, scelti al di fuori dei consiglieri comunali e degli assessori, fra persone in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2.  In caso di dimissioni, morte, cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Comune di cui al comma 1, del presente articolo, il sindaco provvede alla nomina dei sostituti.
Titolo VI
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Art. 53
Partecipazione

1.  Al fine di garantire e promuovere la partecipazione democratica il Comune riconosce ai cittadini, sia singoli che associati, il diritto di concorrere, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano e quelle contenute nel presente statuto, nell'indirizzare la gestione ammi nistrativa comunale ai principi indicati negli artt. 1 e 2.
L'attività di partecipazione è, altresì, finalizzata a stimolare e controllare la "buona amministrazione civica" al fine di denunciarne pubblicamente le inadempienze e gli abusi.
Art. 54
Gli strumenti di partecipazione

1.  La partecipazione popolare viene attuata dal Comune attraverso la:
1)  promozione e valorizzazione delle libere forme associative;
2)  partecipazione al procedimento amministrativo;
3)  l'attuazione e il diritto di accesso agli atti;
4)  procedure per l'ammissione di istanze, petizioni, proposte;
5)  consultazione e azione popolare;
6)  diritto di udienza;
7)  referendum consultivo;
8)  referendum abrogativo.
2.  I regolamenti di attuazione determineranno in maniera specifica e analitica le procedure per il concreto svolgimento delle forme partecipative previste nel presente articolo.
Art. 55
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  Chiunque, cittadino o associazione, ha interesse in un procedimento amministrativo che lo coinvolga o che sia ad esso interessato, ha facoltà di intervenirvi, ad eccezione dei casi esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali.
Quando si instaura un procedimento amministrativo che incide su situazioni giuridiche soggettive, ai titolari di tali situazioni, singoli o associazioni, è comunicato l'avviso di procedimento a cura dell'ufficio che lo promuove.
I destinatari e gli interessati hanno diritto di essere ascoltati, di assistere alle ispezioni e agli accertamenti, presentare memorie scritte e documentazioni al fine di salvaguardare i propri diritti. Hanno, altresì, diritto di prendere visione degli atti.
Nell'esercizio di tale diritto il titolare ha facoltà di farsi rappresentare.
Capo II
Art. 56
Attuazione e diritto di accesso agli atti

1.  Il Comune garantisce ai cittadini e alle associazioni il diritto di accesso alle proprie strutture e agli atti amministrativi.
Tale diritto viene esercitato mediante richiesta di estrazione di copia degli atti amministrativi relativi ad interessi propri, ad esclusione di quelli dichiarati riservati dalla legge o che non possono essere divulgati in forza di una disposizione espressa e motivata dal sindaco. Per atto si intende qualsiasi documento emanato da qualsiasi organo del Comune, compreso quello di privati o di altre pubbliche amministrazioni che siano nella disponibilità del Comune e che abbia rilevanza e attinenza con l'amministrazione comunale.
La richiesta di estrazione di copia legittimamente motivata dovrà essere presentata al segretario comunale o a un suo delegato, e il rilascio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda.
Art. 57
Istanza

1.  I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di presentare formale richiesta agli organi e/o responsabili della struttura di massima dimensione dell'ente al fine di richiedere atti di loro competenza, o audizioni, o fornire memorie scritte sugli atti amministrativi che gli organi del Comune intendono adottare.
L'istanza, oltre ad essere formulata per evidenziare determinate esigenze di interesse comune, può contenere interrogazioni dirette a conoscere i motivi che inducono o hanno indotto l'amministrazione ad adottare uno specifico provvedimento.
Art. 58
Petizioni

1.  Le petizioni possono essere presentate da singoli o da più cittadini ed associazioni al fine di esporre all'ente singole o comuni necessità degli interessati.
Le petizioni devono essere tali da richiedere modifiche ai programmi e agli altri indirizzi operativi, semplificazione di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi e quanto altro utile alla buona amministrazione civica.
Art. 59
Proposta

1.  Quale ulteriore forma di partecipazione, le proposte presentate dai cittadini o da associazioni hanno come fine la futura adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale. E' un atto di impulso proveniente dai cittadini e che la civica amministrazione deve esaminare in relazione ai provvedimenti da adottare.
Art. 60
Referendum

1.  Il Comune di Terrasini riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale il referendum consultivo, anche con funzione propositiva ed il referendum abrogativo.
2.  Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissate dalle norme del presente statuto e dal regolamento.
3.  Apposito regolamento da emanarsi nei 6 mesi successivi all'approvazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non disciplinato dalle norme statutarie.
Art. 61
Referendum consultivi e abrogativi

1.  I referendum sono indetti dal sindaco entro 60 giorni dal compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articola ta anche in più domande, comunque non superiori a 5, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3.  I referendum consultivi possono essere proposti:
-  da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge;
-  dal consiglio comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta, qualora sia competente, in ordine all'approvazione dell'atto;
-  dal sindaco, sentita la giunta.
I referendum abrogativi possono essere proposti:
-  da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge.
4.  I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza del Comune e non possono avere ad oggetto le materie individuate dal regolamento. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
5.  Le consultazioni referendarie si possono svolgere una volta l'anno e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
6.  Hanno diritto di partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune.
7.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio e la giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.
8.  L'ammissibilità del referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è sottoposta alla valutazione del segretario comunale.
Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o di revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, il segretario comunale decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
Art. 62
Effetti dei referendum

1.  Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto, gli organi comunali competenti si adeguano entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.
Ove l'organo comunale intenda o deliberare discostan dosi dall'esito della votazione, o confermare il provvedimento sottoposto a referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.
Art. 63
Diritto di udienza

1.  La giunta comunale, il consiglio comunale e le commissioni consiliari e quelle comunali possono dare udienza, di proprio impulso o su richiesta di parte, a chi è portatore di un diritto o di un interesse, relativamente al provvedimento che l'amministrazione intende adottare.
Art. 64
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, educazione civica e conoscenza del fenomeno della mafia e della criminalità organizzata, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. 

3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 65
Pubblicità

1.  Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché gli atti aventi carattere di interesse generale devono essere pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini.
Art. 66
Autocertificazione

1.  Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alle leggi vigenti.
2.  Parimenti sono accertati d'ufficio secondo le norme regolamentari i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra amministrazione è tenuta a certificare.
Titolo VIII
CONTABILITA' - FINANZA - CONTROLLO
Art. 67
Disciplina della contabilità comunale

1.  Il sistema contabile del Comune è disciplinato d'apposito regolamento da emanare in conformità alle disposizioni del presente titolo e con l'osservanza della vigente normativa inerente la contabilità e finanza degli enti locali.
2.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'adozione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi accompagnati da apposita relazione scritta.
3.  Nel regolamento di contabilità adottato, sono previste metodologie di analisi oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.
4.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire, con apposita relazione scritta, circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
5.  Il regolamento prevede anche la progressiva introduzione di metodologie di contabilità analitica e di controllo interno di gestione.
Art. 68
Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

1.  La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento, i cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale.
2.  Il Comune assicura ai cittadini ed agli altri organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, così come recepita dall'art. 1, lett. b), della legge n. 48/91 nella Regione Sicilia, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste nel relativo regolamento di contabilità.
Art. 69
Contabilità finanziaria

1.  La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta, in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2.  Nel regolamento saranno fissate le competenze per la gestione del bilancio, tenendo presente la linea di demarcazione fra poteri di indirizzo e controllo proprio degli organi elettivi e quelli di gestione am ministrativa che debbono essere attribuiti ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente o ad altro personale appartenente alla carriera direttiva.
Art. 70
Revisori dei conti

1.  La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, come prescritto dalle disposizioni di legge vigenti.
2.  I componenti sono scelti, con tre distinte votazioni con voto limitato ad uno:
a)  uno tra i revisori, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Al collegio dei revisori sono affidati compiti:
-  di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
-  di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
-  di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché a verificare il conto giudiziale del tesoriere;
-  di carattere consultivo e propositivo inteso a esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
In particolare:
-  hanno il potere di accedere, senza limiti di tempo, a tutti gli atti e documenti del Comune e degli organismi dipendenti;
-  devono svolgere la vigilanza sull'intera gestione diretta ed indiretta del Comune;
-  hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella ge stione, dandone contestuale notizia agli organi titolari di azioni giurisdizionali per le ipotesi di responsabilità degli operatori.
4.  I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare ai lavori del consiglio comunale e della giunta, se richiesti dal presidente del consiglio o dal sindaco.
5.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
6.  Sono, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori dei conti.
7.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
8.  Sono disciplinate nel regolamento di contabilità le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed inadempienza, e verranno previste le modalità di revoca e di decadenza.
9.  Ai componenti il collegio dei revisori compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, oltre il rimborso delle spese sostenute e documentate ed i compensi per attività extra che possono essere loro affidate.
Art. 71
Controllo interno - principi generali

1.  I controlli interni sono finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune di Terrasini, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni si articolano in 3 distinte categorie:
-  controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile.
3.  Il controllo strategico è finalizzato a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi, di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte, nonché la valutazione della dirigenza e a collaborare con gli organi di governo con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Titolo VIII
Art. 72
Termine per l'approvazione dei regolamenti

1.  Il consiglio comunale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto approva i regolamenti dallo stesso previsti e provvede all'adeguamento dei regolamenti vigenti.
Art. 73
Adeguamento composizione della giunta

1.  L'art. 22, che modifica la composizione della giunta, entra in vigore con lo statuto. Il sindaco provvede a integrare la giunta entro 7 giorni.
Art. 74
Interpretazione e rinvio

1.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, al sindaco e alla giunta quella relativa agli atti di loro competenza.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti dell'ente. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto, si rinvia ai principi della legislazione riguardante gli enti locali.
Art. 75
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
2.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto con le stesse.
Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
(2004.15.1089)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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