REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Petralia Sottana


Lo statuto del Comune di Petralia Sottana è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato del consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 20 agosto 2002.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Petralia Sottana è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Sicilia e del presente statuto.
2.  Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
3.  La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
4.  Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
5.  Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
6.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
7.  Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Art. 2
Territorio

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 174 circa confinante con i Comuni di Castelbuono, Isnello, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Castel-lana Sicula, Bompietro e Blufi, Alimena, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta, Marianopoli.
Fanno parte del Comune i seguenti quartieri: Casale, S. Salvatore, Pusterna, Provvidenza, S.  Giovanni, Carmi-nello, Spartenza, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Petralia Sottana
3.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4.  Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
5.  Per le variazioni territoriali e di denominazione del Comune, nonché per il potere di iniziativa del procedimento di variazione e istruttorio, inclusi i rapporti patrimoniali, si rifà alle previsioni di legge.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.  Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma: essi sono quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1993.
2.  Lo stemma del Comune è quello storico così come riportato in allegato.
3.  Il gonfalone può essere esibito, accompagnato dal sindaco, o da chi lo sostituisce, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze.
Art. 4
Finalità

1.  Il Comune rappresenta e cura unitariamente tutti gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche della comunità.
Art. 5
Obiettivi dell'attività amministrativa del Comune

1.  L'azione amministrativa è svolta secondo i criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione nella malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
2.  Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed econo-mico della comunità, l'effettività del diritto alla salute, allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente, l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi regionali presenti secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città.
3.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.
4.  Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
5.  Il Comune, mediante appositi regolamenti:
a)  tutela, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
b)  attua un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle istituzioni, che nel territorio perseguono tale finalità, e delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi,
c)  favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attivazione della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
d)  contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti nel territorio, sia pubbliche che private, rendendo effettivo il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
e)  riconosce e valorizza l'apporto di tutte le istituzioni, anche religiose, che perseguono la promozione e la crescita della persona umana, della gioventù e della famiglia e contribuiscono alla formazione educativa e scolastica della gioventù;
f)  il Comune, nell'ambito delle proprie finalità culturali ed assistenziali, sostiene l'attività delle scuole materne autonome per assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni, su determinazione del sindaco;
g)  coordina le attività economiche presenti sul territorio, sottolineandone la funzione sociale;
h)  incoraggia le attività sportive nelle forme dilettantistiche e popolari con il sostegno agli organismi e alle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale;
i)  tutela e sviluppa le risorse ambientali, territoriali e naturali, nell'interesse della comunità e in sintonia con le finalità del Parco delle Madonie, cui appartiene.
6.  Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.
Art. 6
La dimensione europea

1.  Il Comune di Petralia Sottana promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere fra i popoli e culture.
2.  Il Comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati; favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Petralia Sottana all'estero e nel resto d'Italia, le istituzioni e le organizzazioni sociali e sindacali dei paesi ospitanti per la salvaguardia e la tutela dei diritti e del patrimonio culturale.
Art. 7
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.
2.  Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
3.  L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art. 8
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2.  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.
3.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio; spetta allo stesso inoltre intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art. 9
Informazione e albo pretorio

1.  Il Comune promuove e garantisce il diritto alla informazione come strumento di massima libertà e democrazia per la formazione di opinioni libere, consapevoli e documentate e per l'acquisizione della conoscenza identificando in essa il fondamento del potere dei cittadini per migliorare il rapporto democratico tra libertà ed autorità, tra cittadini e Stato.
2.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
3.  Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pub blicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
Art. 10
La trasparenza

1.  Tutti i cittadini, sia come singoli che come associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.  Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
3.  Il Comune conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta. Costituisce, altresì, eventuale apposito ufficio di pubbliche relazioni per i "diritti dei cittadini" abilitato a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi e a fornire informazioni.
4.  Il Comune garantisce l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti, provvedimenti che comunque li riguardino.
5.  Un apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
Art. 11
Autonomia statutaria e regolamentare

1.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzie e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.  Lo schema di statuto comunale è predisposto dalla giunta. Prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.
4.  Il Consiglio delibera il proprio statuto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 12
Regolamenti

1.  I regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati a maggioranza assoluta dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dalle leggi.
3.  I regolamenti, dopo, il positivo esame dell'organo di controllo, se previsto, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
4.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  nelle materie in cui esercita funzioni.
5.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7.  Nell'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 5 della legge n. 142/90, il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità prima dell'inizio del procedimento di adozione e sentire il parere e le proposte delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.
Art. 13
Trasparenza e lotta all'attività criminale

1.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dall'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose" che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la pubblicazione semestrale di un bollettino degli appalti e delle forniture con modalità, importi, ditte ecc.; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 14
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2.  L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.
3.  Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 15
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Le disposizioni del presente capitolo dello statuto comunale si applicano, fatta eccezione per l'esercizio del voto nei referendum, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Petralia Sottana:
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Petralia Sottana non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b)  ai cittadini non residenti nel Comune di Petralia Sottana ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;
c)  agli emigrati provenienti dal Comune di Petralia Sottana nel periodo in cui tornano a soggiornarvi;
2.  Il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.
Art. 16
Diritto all'informazione

1.  Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3.  Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.
Art. 17
Partecipazione alla formazione di atti

1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2.  Il comma 1 non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi, degli strumenti urbanistici e di altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.
Art. 18
Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un ventesimo di sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art. 19
Ammissione di istanze

1.  Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia ad esaminarle.
2.  Il sindaco e la giunta comunale rispondono alle istanze e petizioni di propria competenza entro 30 giorni della loro presentazione.
3.  Il consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al 1° comma nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.
Art. 20
Forme associative, rapporti con il Comune e diritto di udienza

1.  Il Comune favorisce con appositi interventi le istituzioni e le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il Comune può stipulare con enti, istituzioni, associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati nel comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
3.  Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione dell'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
4.  In particolare le organizzazioni del volontariato, comunque costituite, potranno svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della consulta permanente del volontariato istituita dal consiglio comunale.
5.  Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato.
6.  Il consiglio comunale può istituire consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati in apposito regolamento.
Art. 21
Referendum consultivo

1.  Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a)  di bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
3.  Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 22
Referendum consultivo di iniziativa popolare

1.  Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno un decimo di sottoscrizioni, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune raccolte nei 3 mesi precedenti.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali,
e)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi e consultivi;
e)  degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3.  Se, prima dello svolgimento del Referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
4.  Qualora al referendum abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese della proclamazione del risultato propone al presidente del consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale del dibattito relativo.
5.  Entro i 60 giorni della proclamazione dei risultati, da parte del sindaco, le indicazioni referendarie sono poste all'ordine del giorno del consiglio comunale dove si intendono approvate se ottengono i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nella prima votazione o con i voti favorevoli della maggioranza assoluta nella seconda votazione da effettuarsi in altra seduta.
Art. 23
Disposizioni sul referendum

1.  Il consiglio comunale fissa con apposito regolamento le modalità per la raccolta delle firme, i requisiti di ammissibilità, l'organo di controllo, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
2.  Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
3.  Il regolamento determina inoltre le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
4.  Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno. I referendum non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
5.  I referendum sono indetti dal sindaco.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 24
Il consiglio comunale

1.  L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Gli adempimenti relativi alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dall'evento.
4.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare esclusivamente per le materie elencate all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1 lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e successive integrazioni e modifiche, fatta salva la competenza attribuita ad altri organi del Comune o ai responsabili dei servizi ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche così come recepita dalla legge regionale n. 23/98.
5.  Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
6.  Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Art. 25
Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1.  Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esplica le operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga.
2.  La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente o dal commissario straordinario e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificare almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
5.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 26
Funzionamento del consiglio comunale

1.  Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
2.  I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la quale è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà ad una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente a maggioranza assoluta. In successione agli adempimenti di cui sopra presterà giuramento il sindaco, neo-eletto.
4.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4 bis. Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio comunale prima di procedere alla trattazione di altri argomenti, provvede alla sostituzione del presidente con le stesse modalità previste al 2° comma. In tal caso il consiglio è convocato dal vice presidente ed, in caso di dimissioni presentate anche da questi dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte dal sindaco.
6.  Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6 bis. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica e su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
7.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
8.  L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
9.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale salvo diversa e motivata determinazione del presidente.
Il consiglio è altresì convocato per iniziativa di altri organi, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale almeno 3 giorni prima dell'apertura della seduta o 24 ore nei casi di urgenza e comunicate ai capigruppo consiliari per le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.
11.  Per la validità delle sedute è necessario l'intervento almeno della maggioranza dei consiglieri in carica.
12. Non si computano nel numero legale i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala delle adunanze.
13.  Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
14. La mancanza di numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
15.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
16. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità. Resta ferma l'esigenza di rispettare il quorum funzionale per l'adozione di particolari atti.
17.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali.
18. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale, salvo che la legge o il regolamento del consiglio non dispongono lo scrutinio segreto.
19. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisce la seduta segreta.
Art. 27
Compiti del presidente

1.  Il presidente presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fa osservare il regolamento del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, proclama l'esito delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento malgrado i ripetuti richiami all'ordine e all'osservanza dello stesso o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2.  Convoca il consiglio comunale o per determinazione propria o per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta con funzioni consultive sui quesiti posti dal presidente e dai consiglieri in base alle sue competenze.
2.  Nel caso in cui il segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da altro segretario.
3.  Nelle riunioni consiliari il segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
4.  Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inseriti i punti principali delle discussioni.
5.  Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario.
Art. 29
Gruppi consiliari

1.  Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare la cui costituzione è disciplinata dal regolamento del consiglio. I consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino la propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
2.  Ciascun gruppo elegge un capo gruppo con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  In difetto dell'elezione di cui al comma precedente è considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso, intendendosi per tale colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Compatibilmente con la disponibilità il Comune assicura ai gruppi consiliari i locali per l'espletamento delle proprie funzioni, le attrezzature e i servizi necessari.
5.  Il Comune assicura al presidente del consiglio i locali, le attrezzature ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
Art. 30
Conferenza dei capigruppo consiliari

1.  La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente consiglio comunale, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente e ad essa compete:
a)  di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporgli o che i capigruppo promuovono;
b)  di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
c)  di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio o delle commissioni consiliari.
2.  Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capi gruppo e ne disciplina l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.
Art. 31
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari da istituire secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 32
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2.  Dette commissioni devono essere composte dai rappresentanti dei vari gruppi presenti in consiglio.
3.  La istituzione, i poteri e il funzionamento delle stesse verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 33
Commissione di inchiesta

1.  Il consiglio comunale istituisce commissioni di inchiesta per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale.
2.  La commissione è nominata dal presidente, con propria determinazione su designazione dei presidenti dei gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.
Art. 34
Dimissioni dei consiglieri comunali

1.  Le dimissioni della carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili e immediatamente efficaci dal momento della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.
Art. 35
Consiglieri Comunali

1.  Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
3.  Ciascun consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.
4.  Nel programma del calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni, mozioni e risoluzioni.
5.  Il regolamento riserva apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione su domanda di attualità o interrogazioni presentate dai consiglieri, dettandone la relativa disciplina.
6.  Il regolamento disciplina l'esame di risoluzioni da parte delle commissioni consiliari e prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
7.  I consiglieri che per 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale, previo esame delle giustificazioni addotte dagli stessi entro 10 giorni dalla contestazione del presidente.
8.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
9.  Lo status dei consiglieri comunali è disciplinato dalla legge vigente.
Art. 36
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1.  Gli atti di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale n. 128 relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, sono depositati presso l'ufficio di segreteria del consiglio, e sono liberamente consultabili da chiunque.
2.  Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro 60 giorni da ciascuna scadenza.
3.  Contestualmente al deposito delle liste o delle candidature deve essere presentata dichiarazione contenente preventivo analitico delle spese per la propaganda elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi cui deve seguire alla fine della competizione elettorale, la presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
4.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
Art. 37
Competenza della giunta

1.  La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e dei funzionari dirigenti. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, così come modificato dalla legge regionale n. 23/97, nonché per le materie non di competenza di altri organi del Comune o dei responsabili dei servizi in base alle vigenti disposizioni di legge.
2.  L'annuale relazione al consiglio, di cui al comma 1, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.
Art. 38
Composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco e n. 5 assessori.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione delle candidature a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaci. La durata della giunta è fissata in 5 anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Il sindaco nomina, fra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione delle funzioni adottata secondo l'art. 15 , comma 4 bis, della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. In caso di assenza o di impedimento del vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione, il componente della giunta più anziano di età.
4.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
5.  In relazione ai programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più assessori, il sindaco attribuisce le funzioni di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
6.  Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge vigente.
Art. 39
Assessori

1.  Può dal sindaco essere nominato assessore qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni al consiglio comunale, ed alla carica di sindaco. Agli assessori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina.
2.  E' incompatibile con la carica di assessore quella di consigliere comunale.
3.  Qualora un consigliere comunale venga nominato assessore, ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare, se entro il termine suddetto non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
4.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del sindaco.
5.  Gli assessori concorrono con il sindaco collegialmente a determinare le scelte dell'organo di Go verno.
6.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
8.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 40
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
2.  Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3.  La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentarne la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
4.  La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione della carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel 1° turno elettorale utile.
5.  Delle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.
Art. 41
Sostituzione degli assessori

1.  Il sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti della giunta. In tal caso deve fornire entro 7 giorni circostanziata relazione al consiglio comunale sulle motivazioni del provvedimento. Su di essa il consiglio comunale può esprimere le sue valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina di nuovi assessori.
3.  Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
4.  Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale enti locali.
Art. 42
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e la sua elezione è disciplinata dalla legge.
Art. 43
Modalità della candidatura

1.  La presentazione della candidatura a sindaco è disciplinata dalla legge.
Art. 44
Attuazione del programma e rimozione del sindaco

1.  Il sindaco ogni sei mesi presenta relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta e su fatti di particolare rilevanza.
2.  Il consiglio comunale esprime le sue valutazioni sulla relazione in seduta pubblica entro 10 giorni dalla presentazione.
3.  Il sindaco può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 45
Il sindaco

1.  Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante del Comune.
2.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
3.  Il sindaco è ufficiale del governo nell'ambito del territorio comunale per i servizi di competenza statale ed è ufficiale sanitario.
4.  La situazione giuridica del sindaco e le sue attribuzioni sono determinate per legge.
5.  Il regolamento disciplina le procedure e le forme di pubblicità delle attività rese dal sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e quale ufficiale del governo del territorio comunale.
Art. 46
Funzioni del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3.  Il sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni, commissioni, purché non si tratti di parenti o affini entro il 2° grado.
4.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
5.  Il sindaco può delegare al vice sindaco ed ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati dagli altri organi del Comune agli organi di decentramento, al segretario e ai dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, in base alle disposizioni di legge e regolamentari.
7.  Il sindaco promuove e firma gli accordi di programma.
8.  Il sindaco può conferire per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, il numero degli incarichi di cui al precedente comma non può essere superiore a 2.
9.  Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di riconosciuta esperienza, in caso trattasi di persona sprovvista di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
10. Della attività svolta dagli esperti da lui nominati, il sindaco annualmente informa dettagliatamente il consiglio comunale.
11. Agli esperti è corrisposto il compenso previsto dall'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 7/92 come modificato dall'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 26/93, nonché dell'art. 4 della legge regionale n. 38/94.
12. Espleta ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti.
13.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
Art. 47
L'ufficiale del Governo nel territorio comunale

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del 2° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5.  Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma del presente articolo, nei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile di statistica e di leva militare, nonché nelle ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che possono essere affidate ai Comuni per legge, ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, il sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni ivi indicate nei quartieri e nelle frazioni del Comune, i cui ambiti saranno definiti dal consiglio comunale.
6.  Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7.  Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8.  Ove il sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti i provvedimenti di cui all'art. 45, 3° comma, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
9.  Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
Art. 48
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2.  Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega che la legge e lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3.  Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Il sindaco può delegare ai presidenti delle circoscrizioni, funzioni che egli svolge come capo dell'amministrazione, compresa la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti.
5.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario generale e ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.
6.  Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non sia stata revocata sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Art. 49
Disciplina degli orari

1.  Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 50
Rimborso spese legali

1.  Nei procedimenti giudiziari dipendenti da fatti connessi alla carica ove, con sentenza passata in giudicato, venga accertata la definitiva e completa estraneità degli amministratori al fatto, l'ente rimborserà agli stessi le spese effettivamente sostenute nei vari gradi del giudizio ed opportunamente documentate.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 51
Struttura dell'ente

1.  L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo i criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa.
2.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola in settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3.  Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
4.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
5.  Ad ogni settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6.  La struttura organizzativa dell'ente è disciplinata in ogni caso da apposito regolamento, in conformità con lo statuto, relativo all'ordinamento generale degli uffici e servizi improntato ai criteri di cui ai commi precedenti.
Art. 52
Incompatibilità

1.  Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2.  Lo svolgimento di attività lavorativa può essere autorizzata in base a quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi, che disciplinerà i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro.
Art. 53
Funzioni di direzione

1.  A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia stata demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
2.  Ad ogni responsabile del settore cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso demandati, in caso di vacanze del posto le funzioni del responsabile possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, in base alle vigenti disposizioni di legge ai sensi del comma 3bis dell'art. 51 della legge n. 142/90 come introdotto dall'art. 2 della legge n. 191/98.
3.  La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4.  Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti e revocati in base a quanto stabilito dal regolamento.
5.  Lo stesso regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti.
Art. 54
Segretario comunale e responsabili dei settori

1.  Il segretario comunale, nominato dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1° dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51bis della legge n. 142/90, il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Ai responsabili dei settori sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti del Comune:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
fbis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico ambientale;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti ad essa attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in a base a questi, delegati dal sindaco.
Art. 55
Direttore generale

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede il direttore generale la cui nomina e competenze sono disciplinate dalla legge. In caso di mancata nomina le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario in servizio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari.
Art. 56
Vice segretario generale

1.  Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento, può essere previsto il vice segretario generale.
Art. 57
Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1.  Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 58
Relazioni sindacali

1.  Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.
Art. 59
Programmazione

1.  La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2.  I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3.  La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 60
Accordi di programma

1.  In attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e dell'art. 14 della legge n. 142/90, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programma che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
2.  L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
Art. 61
Conferenza dei servizi

1.  Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica che debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 62
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2.  La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 63
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 64
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 65
Istituzioni

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art. 66
Personale a contratto

1.  Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2.  Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma, può essere estesa a tutto il personale dipendente.
Art. 67
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta ovvero, da un terzo dei consiglieri contenente la lista dei candidati e componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelto al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2.  La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui all'art. 53 del presente statuto.
3.  La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della giunta unitamente al parere del segretario comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio. Alla sostituzione del presidente o dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITÀ, REVISIONE
Art. 68
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente statuto, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e delle altre leggi vigenti.
3.  Con il regolamento di contabilità verrà disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario e di ragioneria nonché l'istituzione del servizio di economato.
4.  Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
5.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuali nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
6.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 69
Revisore dei conti

1.  Il revisore dei conti eletto dal consiglio comunale con le modalità è fra gli iscritti negli albi previsti dalla legge ed assume le funzioni allo stesso assegnate dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità volti ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle sue funzioni.
5.  Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità e trasparenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art. 70
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge e dallo Stato.



(2004.15.1080)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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