REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Statuto del Comune di Catenanuova


Titolo I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del comune

1.  Il Comune di Catenanuova è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2.  Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dal coordinamento della finanza pubblica.
3.  E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione siciliana, secondo il principio di sussidiarietà.
4.  Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto su problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5.  Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)  la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione e informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali come premessa per una effettiva partecipazione popolare;
b)  il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio;
c)  l'attiva partecipazione alla gestione delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali direttamente e mediante sensibilizzazione della cittadinanza e delle formazioni sociali;
g)  la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
e)  l'esercizio in cooperazione, con i comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
f)  la promozione di forme di unione con i comuni contermini appartenenti alla stessa provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
g)  la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
h)  il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
i)  l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
l)  effettiva attuazione delle parità uomo-donna;
m)  promozione dei contatti e rapporti con i cittadini emigrati;
n)  promozione del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, dialetto, costume ecc.;
o)  promozione pratica sportiva in particolare fra i giovani;
p)  riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale che può essere svolta dalla "Terza età", attuando forme di sostegno, coinvolgimento e partecipazione attiva;
q)  attribuzione di un ruolo fondamentale alle iniziative rivolte ad una rinnovata attenzione alle giovani generazioni, impegnandosi, con ogni mezzo, anche con sostegno economico, a creare le migliori condizioni di crescita, educazione, studio e ricerca per evitare forme di degenerazione ed emarginazione, favorendo il superamento di nazionalismi verso forme di cooperazione ed integrazione internazionale.
6.  L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale.
7.  Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della provincia regionale di Enna e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 2
Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono regolarmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Catenanuova".
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2003 riportante la blasonatura dello stemma e del gonfalone del Comune di Catenanuova.
4. Il Comune di Catenanuova confina con i Comuni di Centuripe, Regalbuto, Agira e Castel di Iudica.
Art. 3
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2.  Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 4
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale e regionale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2.  Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo, o suo delegato.
3.  Il Comune gestisce, altresì, i servizi inerenti le leggi della Regione siciliana in vigore ed accetta di gestire quelle che la Regione stessa emanerà in futuro.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Art. 6
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2.  Svolge le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e di indirizzo in materia di toponomastica.
3.  L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge. Le funzioni, le competenze degli organi interni e lo svolgimento delle sedute è regolato dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
4.  I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 7
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle eventuali aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria, nei termini di legge.
Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente del consiglio comunale che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di legge.
3.  I consiglieri si costituiscono in gruppi: secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4.  I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
Verificatasi questa fattispecie il presidente del consiglio comunale invita il consigliere interessato a fornire idonee giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica della richiesta.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consigliere interessato che ne abbia fatto richiesta.
La decadenza non può essere pronunciata in seduta di prosecuzione.
5. Il consiglio comunale può istituire al proprio interno, ai sensi delle leggi vigenti e del regolamento del funzionamento del consiglio comunale, commissioni consiliari su argomenti e materie di interesse generale di propria competenza; la composizione delle commissioni e l'attribuzione della presidenza delle stesse verranno stabilite in maniera da rispettare l'assetto politico del consiglio e riconoscendo a tutti i gruppi pari diritti, ruoli e garanzie.
6.  Il consiglio comunale può istituire le consulte comunali, quali organismi aventi la funzione di collaborare all'attività amministrativa degli organi di governo dell'ente, attraverso l'emanazione di pareri da sottoporre agli organi deliberanti.
Le consulte sono istituite con apposita deliberazione del consiglio comunale su proposta della giunta comunale.
Le prerogative, i poteri e le modalità di svolgimento dei lavori delle consulte saranno stabilite con apposito atto del consiglio comunale.
Art. 8
Composizione e funzionamento della giunta

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sei assessori.
2.  L'attività della giunta municipale si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
3.  La giunta municipale è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti.
4.  La giunta municipale delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazioni della giunta stessa.
Art. 9
Competenze della giunta

1.  La giunta compie gli atti di amministrazione ad essa riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
a)  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
b)  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, lo schema di conto consuntivo e relativa relazione di cui al successivo punto 4.
2.  La giunta municipale provvede, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale, ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al consiglio comunale.
3.  Compete alla giunta municipale:
a)  l'approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi;
b)  la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
c)  l'adozione di provvedimenti relativi a funzioni e servizi nonché ad acquisti, alienazioni, permute, appalti e concessioni che non rientrino nella competenza del consiglio comunale o dei responsabili di settore;
d) l'assunzione dei mutui e l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
e)  i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal consiglio;
f)  le spese relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
g)  i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
h)  i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al consiglio comunale o attribuite al segretario comunale;
i)  la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti controllati dal Comune;
j)  propone al consiglio comunale il riequilibrio del bilancio;
k)  richiede l'anticipazione di cassa;
l)  dispone l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
m)  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
n)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore e convenuto;
o)  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
4.  L'annuale relazione del consiglio comunale di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione.
Art. 10
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, sovraintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2.  Il sindaco provvede a:
a)  convocare e presiedere la Giunta ed eseguire le rispettive deliberazioni;
b)  esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
c)  sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al segretario comunale od ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
d)  rappresentare il Comune nell'assemblea delle società e dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
e)  promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;
f)  presenta ogni sei mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio, entro dieci giorni da tale presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni;
g)  esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
h)  indire le conferenze dei servizi, su proposta del responsabile del procedimento.
3.  Il sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgenti necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.
4.  Il sindaco provvede, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5.  Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
6.  Il sindaco esercita le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.
7.  Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5) e 6) il sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.
8.  Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
9.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
10.  Compie tutti gli atti non attribuiti espressamente dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti comunali alla competenza del consiglio comunale e degli altri organi comunali.
Art. 11
Vice sindaco

1.  Il Sindaco nomina tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Art. 12
Responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 13
Obbligo di astensione

1.  Salve le cause di ineleggibilità di cui alle leggi vigenti, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dello di parenti e affini sino al quarto grado.
2.  Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3.  Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vice segretario.
Titolo III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 14
Rapporti con le associazioni

1.  Il Comune di Catenanuova sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento quali strumenti di formazione dei cittadini.
2.  Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:
a)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo in particolare nel campo del volontariato, della cultura e della protezione civile;
b)  può affidare ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.
Art. 15
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune favorisce la partecipazione popolare alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2.  Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per specifici problemi o situazioni locali.
Art. 16
Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1.  Il Comune garantisce l'esercizio del diritto d'udienza, organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2.  I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.
3. Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco ed alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni, in forma scritta direttamente ai proponenti.
4.  E' istituito presso il Comune di Catenanuova il referendum consultivo nei casi e con le modalità di svolgimento che saranno successivamente determinati.
5.  I referendum consultivi, su argomenti di interesse collettivo, vengono indetti dal consiglio comunale con apposita deliberazione.
Art. 17
Diritti d'accesso ai documenti amministrativi e d'informazione dei cittadini

1.  Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
5.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
7.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata per iscritto e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
8.  Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'in formazione sullo stato degli atti e delle procedure e sul l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
9.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dalle norme di legge.
10.  Alfine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale, il Comune assicura anche l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
Titolo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 18
Difensore civico

1.  Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, è istituito presso il Comune di Catenanuova l'ufficio del difensore civico con i compiti previsti dalla legge e da apposito atto regolamentare del consiglio comunale.
La nomina del difensore civico sarà fatta dal consiglio comunale tra i cittadini residenti ed eleggibili a consigliere comunale che si distinguono per esperienza, preparazione, competenza giuridico amministrativa, indipendenza ed obbiettività di giudizio.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 19
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune, ha altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 20
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1.  Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2.  Il regolamento di contabilità potrà prevedere, in conformità alle leggi vigenti i casi di inammissibilità e di improcedibilità delle proposte di deliberazione consiliari, nei casi di contrarietà con atti fondamentali del sindaco e della giunta comunale.
3.  Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico statale e regionale.
Art. 21
Controllo di gestione

1.  La giunta comunale esercita il controllo di gestione, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
Titolo VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Ordinamento degli uffici
Art. 22
Segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario comunale titolare, iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Lo status giuridico ed economico è quello disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi.
2.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, svolge le funzioni previste dalle leggi dal contratto collettivo nazionale, nonché quelle previste dallo statuto, dai regolamenti comunali e conferitegli dal sindaco.
Art. 23
Settori di servizi

La dotazione organica del Comune viene articolata per settori di servizi istituzionali. Ogni settore sarà dotato di un responsabile, il quale dovrà assumere i poteri per la elaborazione degli atti deliberativi del proprio settore, atti che l'amministrazione dovrà adottare e sui quali il responsabile medesimo dovrà apporre il proprio parere di regolarità tecnica.
Art. 24
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune di Catenanuova disciplina mediante apposito regolamento la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento, disciplina l'attribuzione ai responsabili di servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
Resta salva la facoltà di attribuire i poteri gestionali agli assessori, ai sensi delle leggi vigenti e con apposita delibera di giunta comunale.
2.  I responsabili della gestione realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione, secondo principi di imparzialità e trasparenza.
Art. 25
Collaborazioni esterne

1.  La giunta municipale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, cooperative, professionisti, ed esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi o progetti o, in caso di necessità per sostituzioni o collaborazioni dei titolari degli uffici comunali.
Art. 26
Commissione di disciplina

1.  E' istituita la commissione di disciplina, composta dal sindaco o da suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato per la durata di anni tre dal personale dell'ente tra tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio con voto a scrutinio segreto, risultando eletto il dipendente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Capo II
Ordinamento dei servizi
Art. 27
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di società, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
d)  a mezzo di consorzi.
Art. 28
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Presso il Comune possono essere istituite delle aziende speciali nonché delle istituzioni.
2.  L'azienda speciale viene ad essere determinata come ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, munita di proprio statuto che deve essere approvato dal consiglio comunale.
3.  La istituzione invece è organismo strumentale del Comune per il solo esercizio di servizi sociali e dotato di autonomia gestionale e di personalità giuridica e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
4.  Le aziende speciali e le istituzioni dovranno avere efficienza economica con l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
5.  Le aziende speciali e le istituzioni verranno disciplinate dal proprio statuto e dai loro regolamenti, approvati dal consiglio comunale.
6.  Per quanto riguarda le istituzioni, il Comune conferisce a queste il capitale di dotazione, determinandone le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercitando la dovuta vigilanza, verificando responsabilmente i risultati della gestione e provvedendo alla eventuale copertura dei relativi costi sociali.
7.  I revisori dei conti del Comune, esercitano le funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8.  Le aziende speciali devono prevedere nel proprio statuto un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.
9.  Le aziende speciali e le istituzioni devono avere i seguenti organi: consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
10.  Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
Capo III
Attività amministrativa
Art. 29
Responsabile del procedimento

1.  Il Comune con apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.  Il Comune provvederà di seguito a dare in merito idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
Art. 30
Partecipazione al procedimento

1.  Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con modalità di cui alle leggi vigenti, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio dei procedimento.
2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni.
Art. 31
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi in danno del privato.
Art. 32
Statuto dei diritti del contribuente

1.  In relazione alle leggi vigenti, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2.  Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa dovranno essere aggiornati o integrati, introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, le necessarie modifiche.
Art. 33
Determinazione a contrattare e relative procedure

1.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.
2.  I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
Art. 34
Concessione di vantaggi economici - criteri e modalità

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte della giunta, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.
2.  L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai precedente comma.
Titolo VII
Forme di collaborazione, accordi di programmi
Art. 35
Forme di collaborazione, convenzioni

1.  Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune di Catenanuova sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione siciliana, con altri enti pubblici e cooperative, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi o associazioni istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2.  I relativi atti costitutivi stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Il Comune collabora con lo Stato, con l'Unione europea, con la Regione siciliana, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Modifiche allo statuto

1.  Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate, se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
In ogni caso, prima di procedere alla modifica dello statuto si dovrà darne comunicazione alla cittadinanza, pubblicando, almeno per trenta giorni, la proposta di modifica, ai fini di consentire alla cittadinanza di avanzare eventuali proposte.
Il Comune riconosce che lo statuto non deve essere statico ma aperto e rappresentare un fattore di progresso e sviluppo civile, sociale ed economico della cittadinanza.
Art. 37
Norma di rinvio

1.  Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rinvia alle norme di legge statali e regionali vigenti.
Art. 38
Entrata in vigore

1.  Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Il presente statuto oltre ad essere pubblicato secondo le modalità di legge, dovrà essere divulgato e portato a conoscenza della cittadinanza con ogni mezzo possibile.
Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 28 gen naio 2004 e divenuto esecutivo in data 31 marzo 2004.
(2004.15.1081)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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