REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 28 aprile 2004, n. 4.
Articolo 6, ex legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA
Al fine di valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia, la Regione siciliana nello scorso mese di luglio ha approvato una specifica legge volta ad attivare sull'intero territorio una politica sociale in favore dei nuclei familiari, attraverso la programmazione e l'attuazione di interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi.
La legge, il cui obiettivo è quello di sostenere ed agevolare le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, prevede nel suo articolato interventi di varia natura, alcuni di tipo economico, altri finalizzati all'attivazione di servizi, altri ancora volti a promuovere forme di autorganizzazione solidaristica.
Tra le agevolazioni di tipo economico si richiama in via esemplificativa il pagamento degli interessi su prestiti o mutui contratti dai nuclei familiari in situazioni di disagio economico o dalle giovani coppie per l'acquisto della prima casa (artt. 3 e 4), l'erogazione di un bonus "natalità" (art. 6), del bonus socio-sanitario o voucher (art. 10) da corrispondere alle famiglie per la cura di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi e non ultimo il concorso alle spese sostenute dal nucleo familiare per l'espletamento delle procedure per l'adozione internazionale.
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale viene previsto, inoltre, l'intervento della comunità locale attraverso l'attivazione di "banche del tempo" (art. 14) e la valorizzazione delle associazioni di solidarietà familiare (art. 16) e delle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti intrafamiliari (art. 9).
Tra le iniziative economiche sopra citate con la presente nota si comunica che con decreto n. 832/S7 del 31 marzo 2004, in corso di pubblicazione, sono stati adottati i criteri e le priorità per l'accesso al contributo ex art. 6, comma 5, della legge in argomento.
In particolare il legislatore regionale, al fine di "promuovere la riduzione degli ostacoli di ordine economico alla procreazione", ha previsto l'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base dei parametri reddituali stabiliti da questo Assessorato. Si tratta di un beneficio analogo a quello previsto in ambito nazionale dall'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ma di più ampia portata, dal momento che il beneficio viene esteso anche nei confronti dei primogeniti e ai minori extracomunitari il cui nucleo familiare risiede stabilmente nel territorio siciliano.
Dato l'obiettivo dell'assegno di natalità (incremento delle nascite attraverso un sostegno diretto alla famiglia) e in ogni caso nel rispetto dell'art. 1 " Finalità ed ambiti d'intervento" della legge n. 10/2003 che riconosce "il valore della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido... e provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, poveri, figli di emigranti, nomadi, rifugiati, extracomunitari, orfani, ecc... per garantire pari opportunità", il bonus potrà essere erogato alle mamme anche nell'ipotesi di ragazze madri o di nuclei familiari non regolarmente sposati, dal momento che viene privilegiato e tutelato il rapporto madre-figlio. Una diversa applicazione della norma discriminerebbe il bambino e apparirebbe in ogni caso in contrasto con le politiche sociali nazionali e regionali fino ad oggi adottate.
Si fa presente inoltre che verrà data priorità nella graduatoria ai soggetti in possesso dei requisiti previsti da questo Assessorato non beneficiari dell'intervento statale.
I soggetti beneficiari dell'assegno statale saranno in ogni caso inseriti in graduatoria e, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, saranno anche loro destinatari del bonus regionale.
Per ragioni di efficienza è stata prevista la collaborazione diretta da parte del comune di residenza del soggetto richiedente a cui viene demandato il compito di istruire la pratica e di trasmettere all'Assessorato l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti da questa Amministrazione con indicazione del valore I.S.E. del nucleo familiare.
Per consentire la massima pubblicizzazione del beneficio di legge, così come previsto in ambito nazionale, si prevede l'attivazione del comune immediatamente dopo l'iscrizione all'anagrafe del nuovo nato o dell'adottato. L'ente locale dovrà cioè portare a conoscenza della famiglia del nascituro i benefici previsti dalla norma, invitando il soggetto a presentare specifica istanza (come da allegato 1) e dichiarazione dei redditi per consentire la determinazione dell'indicatore I.S.E. (indicatore situazione economica) del nucleo familiare.
Il bonus spetta a condizione che detto indicatore, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a E 30.000,00. Lo stesso dovrà essere maggiorato del 10% per ogni componente familiare successivo al terzo, compreso il nascituro.
Alla determinazione del citato parametro concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.
L'ente locale provvederà quindi a trasmettere a questo Assessorato l'elenco dei soggetti per cui viene richiesto il bonus, come indicato nell'allegato 2.
Considerato, inoltre, che si ipotizzano migliaia di richieste, si chiede la trasmissione dei dati anche su supporto informatico (floppy, foglio excel); ciò consentirà a questo ufficio di procedere più celermente nella definizione della graduatoria e dunque nell'erogazione del bonus.
Nella nota di trasmissione l'ente locale dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti da parte dei soggetti inseriti in elenco per i quali si chiede il bonus, nonché specificare i soggetti già segnalati all'I.N.P.S. per l'erogazione del beneficio statale previsto dal citato art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Al fine di consentire l'erogazione dei 1.000 euro entro l'esercizio finanziario di competenza, è stato stabilito il termine del 30 giugno di ogni anno per la presentazione delle suddette richieste. Ciò consentirà di disporre la graduatoria in tempo utile per l'erogazione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul relativo capitolo di bilancio.
Non saranno ammissibili le domande che perverranno oltre detto termine; le stesse dovranno essere riprodotte nell'esercizio successivo con adeguamento della condizione economica e familiare.
Per l'anno 2004 codeste amministrazioni dovranno far pervenire il suddetto elenco, con le indicazioni richie ste, entro il 10 settembre.
Le istanze non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta, tenuto conto delle condizioni economiche e secondo i criteri stabiliti dallo specifico decreto, con l'obbligo da parte del comune di residenza di aggiornare la documentazione attestante la condizione economica e familiare.
A conclusione di quanto sopra detto si vuole sottolineare ancora una volta l'attenzione posta dal legislatore alle numerose problematiche affrontate dalle famiglie che oggi, più che mai, necessitano di un intervento pubblico organico e intersettoriale.
Così come riportato nel libro bianco sul Welfare (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, febbraio 2003) "la situazione economica, l'esistenza o meno di servizi sociali, i tempi della vita familiare e di quella professionale, la qualità del sistema educativo, la disponibilità di alloggi adeguati ai livelli di reddito delle giovani generazioni," sono cause il cui effetto si traduce in una ridotta natalità.
La famiglia reclama una protezione reale, concreta, attraverso un intervento pubblico discreto e al tempo stesso partecipante.
Aiutare la famiglia per aiutare i bambini, gli adolescenti, gli anziani, i disabili e tutti gli altri componenti al suo interno che vivono in condizioni di fragilità sociale.
Infatti, solo una politica sociale ad ampio raggio, interprete degli effettivi bisogni dei nuclei familiari e protagonista di risposte concrete, potrà determinare un'inversione di rotta rispetto alle condizioni di disagio avvertite oggi dalle giovani coppie e dalla famiglia in genere.
  L'Assessore: D'AQUINO 

Allegato 1
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER I NASCITURI PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10


Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNEDI ......................................................................................
Il sottoscritto/a ......................................................................................, nella qualità di madre/ ...................................................................................... (indicare in alternativa il grado di parentela o il ruolo per i quali si esercita la potestà parentale) dello/a minore ...................................................................................... nata o adottata il ...................................................................................... richiede l'erogazione del "bonus" previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Lo/a scrivente allega alla presente:
1)  attestazione I.S.E. rilasciata dagli uffici abilitati (C.A.F., comu ne, I.N.P.S.);
2)  fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto e dei rimanenti percettori di reddito;
3)  certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi o certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione.
Il sottoscritto dichiara che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per il contributo sopra riportato.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data ......................................................................................
Firma del richiedente
......................................................................................




(2004.20.1393)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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