REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 13 aprile 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed artistico particolarmente importante della raccolta di maioliche di proprietà della sig.ra Sebastiana Ingarra, esposta nei locali dell'ex stazione Segesta-Calatafimi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che nei locali dell'ex stazione Segesta- Calatafimi si trova attualmente esposta la raccolta di maioliche di proprietà della sig.ra Sebastiana Ingarra, costituita da n. 47 esemplari, dettagliatamente descritti nell'allegato elenco ed illustrati nell'acclusa documentazione fotografica, prevalentemente albarelli, bocce, cilindrotti, vasi biansati, rocchetti, tutti caratterizzati da moduli decorativi, cromie e tecniche che contraddistinguono la produzione realizzata nei maggiori centri siciliani come Palermo, Burgio, Caltagirone, Trapani, Sciacca, compren dente pezzi realizzati tra gli inizi del XVII secolo e la fine del XVIII;
Considerato pertanto che la raccolta di maioliche sopra individuata, meglio descritta nella citata relazione tecnico-scientifica, riveste importante interesse storico ed artistico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 del l'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnico-scientifica, la raccolta di maioliche di proprietà della sig.ra Sebastiana Ingarra, costituita da n. 47 esemplari, dettagliatamente descritti nell'allegato elenco e raffigurati nella acclusa documentazione fotografica, attualmente esposta nei locali dell'ex stazione Segesta-Calatafimi, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarata di interesse storico e artistico particolarmente importante in quanto costituita da beni identificati tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 ed essa pertanto è sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela stabilite dalle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare i beni che costituiscono la raccolta di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulla raccolta stessa al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopracitato testo unico.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnico-scientifica, l'elenco dei beni e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi dell'art. 8 del testo unico, sarà notificato agli aventi diritto ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, ad esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia. it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 13 aprile 2004.
  FAVARA 

(2004.18.1245)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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