REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 aprile 2004.
Deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al mantenimento e completamento di una piscina nel territorio del comune di Letojanni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11, dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso:
-  con delibera n. 22 del 17 aprile 1991 il consiglio comunale di Letojanni ha approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 1/78; il progetto per la costruzione di una piscina ed attrezzature connesse in contrada Sillemi;
-  il progetto risulta approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 1293 del 25 ottobre 1999, ai sensi della legge regionale n. 21/85, e finanziato dall'Assessorato regionale del turismo con decreto n. 722/XIV del 13 giugno 1997 per un importo di L. 1.630.000.000;
-  l'area interessata dall'opera, di proprietà comunale, ricade all'interno di un piano di lottizzazione redatto per la z.t.o. "C" approvato da questo Assessorato nel 1975 e risulta destinata a verde attrezzato;
-  i lavori, i quali risultano adeguati alla normativa CONI, sono stati aggiudicati ed avviati;
-  in data 21 marzo 2000 il comando distaccamento del Corpo forestale di Furci Siculo, accertato che l'opera risulta realizzata in violazione delle prescrizioni ex art. 15 della legge regionale n. 78/76, in quanto, entro la fascia di rispetto della battigia del mare ed a m. 20 dal torrente San Filippo, ha disposto il sequestro del cantiere;
-  con nota prot. n. 1667 del 4 aprile 2000 la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, nel rilevare che per l'opera in argomento non risulta rilasciata la deroga prevista dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, ha richiesto l'avviso di questo Assessorato circa la possibilità di mantenimento delle stesse in considerazione che risultano finanziate con decreto n. 722 del 13 giugno 1997;
Visto il foglio prot. n. 8930 del 31 agosto 2001, pervenuto con nota della Presidenza della Regione prot. n. 4135 - ter. 5 del 7 settembre 2001, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 19 settembre 2001 al n. 52786, con il quale il comune di Letojanni ha inoltrato istanza di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, relativamente al mantenimento e completamento della piscina ed attrezzature connesse in contrada Sillemi;
Vista la delibera n. 21 del 28 giugno 2001, assunta nel rispetto di quanto indicato dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Letojanni ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al mantenimento e completamento della piscina ed attrezzatura connesse in contrada Sillemi;
Vista la nota prot. n. 757 del 17 ottobre 2001, con cui il gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 20 del 17 ottobre 2001, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che l'art. 57 della legge regionale n. 71/78, sostituito dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, consente la deroga ai limiti fissati dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 ai fini della realizzazione di opere pubbliche;
-  che la struttura essendo stata realizzata successivamente al 1976 e non ricadendo in zona A o B risulta di dubbia sanabilità alla luce delle vigenti normative in materia di tutela previgenti alla citata legge regionale n. 6/2001, per cui il ricorso a tale norma consente ex principio di evitare la demolizione secondo quanto prescritto dall'art. 27 della legge regionale n. 47/85.
-  ai fini della valutazione dell'opportunità o meno di concedere la deroga si deve valutare il peso dei due diversi tipi di interesse pubblico: da un lato l'interesse al ripristino dello stato dei luoghi ai fini di un eventuale recupero del litorale; dalll'interesse al mantenimento e al completamento della suddetta opera pubblica per il contributo che l'attività può dare al miglioramento della dotazione di opere pubbliche nel comune e per i possibili risvolti positivi anche sull'attività legata al turismo.
A tal proposito si deve rilevare che la struttura in oggetto risulta ubicata in continuità con l'agglomerato esistente, il quale occupa, in massima parte, il litorale e delimitata dalla ferrovia Messina-Catania, per cui la demolizione di un singolo edificio di per sé non può comportare il recupero delle qualità ambientali del litorale, ormai irrimediabilmente perdute.
Viceversa, l'opera in questione può ritenersi giustificata in quanto contribuisce a migliorare la dotazione di servizi pubblici e anche in considerazione del fatto che il tipo di struttura risulta unica del genere per i comuni vicinori con un possibile indotto positivo anche sul turismo, atteso che il comune confina con Taormina sul cui territorio non esistono strutture del genere.
Per quanto suddetto questo gruppo XXX è del parere che sia possibile concedere la deroga ai limiti di cui all'art. 15, lett. a), legge regionale n. 78/76, richiesta dal comune di Letojanni ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, sostituito dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.";
Visto il voto n. 512 del 6 dicembre 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXX/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del gruppo XXX con la prescrizione che vengano reperiti parcheggi in relazione all'effettivo carico di esercizio dell'impianto.
Per quanto considerato, è del parere che possa essere rilasciata al comune di Letojanni la deroga per il mantenimento ed il completamento della piscina ed attrezzature connesse per quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 6/2001, con la prescrizione sopra riportata";
Vista la nota prot. n. 1421 del 10 gennaio 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 3113 del 30 settembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, nel fare proprio il parere della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 5253cc/Vi del 25 giugno 2003, ha rilevato l'impossibilità di esprimere il concerto ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, ritenendo non riferibile tale norma ad opere già realizzate in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 65893 del 5 novembre 2002, con la quale questo Assessorato, in riscontro alla problematica rilevata dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali con la nota sopracitata, ha rappresentato la possibilità della regolarizzazione amministrativa delle opere pubbliche in argomento in dipendenza del contenuto del parere n. 263 del 15 ottobre 1991 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e della circolare di questo Assessorato n. 1/93 nonchè del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, relativo a problematiche analoghe a quelle in argomento;
Vista la nota prot. n. 298 del 24 gennaio 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, nel confermare le proprie perplessità sulla sanabilità dell'opera in argomento, ha evidenziato a questo Assessorato l'opportunità di acquisire parere di organo consultivo in ordine alla problematica in argomento;
Vista la nota prot. n. 26360 del 17 aprile 2003, con la quale questo Assessorato ha richiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il parere in ordine alla possibilità di concedere la deroga, prevista dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, relativamente ad opere già realizzate;
Vista la nota prot. n. 026039 del 18 ottobre 2003, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, condividendo le osservazioni prospettate da questo Assessorato, ha ritenuto ammissibile la possibilità di concedere "in sanatoria" l'autorizzazione al mantenimento di opere che risultino compatibili con l'interesse pubblico tutelato dalla norma di vincolo;
Vista la nota prot. n. 66520 del 5 novembre 2003, con la quale questo Assessorato, al fine di acquisire il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, ha trasmesso all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali il suddetto parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 66520/03;
Vista la nota prot. n. 588 del 18 febbraio 2004, pervenuta in data 24 febbraio 2004 ed assunta al protocollo di questo Assessorato l'11 marzo 2004 con il n. 14475, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere favorevole n. 12266cc del 19 gennaio 2004 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 512 del 6 dicembre 2001, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 588 del 18 febbraio 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Letojanni con la delibera consiliare n. 21 del 28 giugno 2001, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al mantenimento ed al completamento di una piscina ed attrezzature connesse in contrada Sillemi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 20 del 17 ottobre 2001 resa dal gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  voto n. 512 del 6 dicembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera del consiglio comunale di Letojanni n. 21 del 28 giugno 2001;
 4)  nota prot. n. 588 del 18 febbraio 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina allegato;
 5)  tav. 1 relazione tecnica e calcoli di massima;
 6)  tav. 2 piano quotato, sezioni scala 1:500;
 7)  tav. 3 planimetria scala 1:200;
 8)  tav. 4 pianta piscina scala 1:100;
 9)  tav. 5 spogliatoio scala 1:100;
10)  tav. 6 particolari costruttivi scale varie;
11)  relazione geologica.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Letojanni è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1211)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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