REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 28 del 13 febbraio 2004, pervenuto in data 20 febbraio 2004 ed assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 10869 del 24 febbraio 2004, con cui il comune di Caltanissetta, al fine di dare esito alla richiesta di localizzazione dell'iniziativa proposta dall'associazione sportiva Torretta, ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale vigente per la realizzazione di un impianto sportivo di tiro a volo in contrada Furiana;
Vista la delibera n. 34 del 25 giugno 2003, con la quale il consiglio comunale di Caltanissetta ha adottato, secondo i termini di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, la variante urbanistica per la realizzazione di un impianto sportivo di tiro a volo in contrada Furiana nel terreno individuato al foglio di mappa n. 277 particella 228;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 5 febbraio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del progetto in argomento, nonché attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 14945 del 9 dicembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni in merito alla previsione della variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 1678 del 14 maggio 2002 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, da cui si rileva che l'area interessata dalla variante in argomento non è compresa in zone soggette a tutela di tipo paesaggistico;
Vista la nota prot. n. 4767/CC/fmt del 17 luglio 2001, con la quale la F.I.T.A.V. (Federazione italiana tiro a volo) di Roma ha rilasciato parere favorevole in merito alle norme tecniche e di sicurezza previste per l'attività tiravolistica;
Vista la nota prot. n. 93 del 23 marzo 2004, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, la proposta n. 11 del 23 marzo 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dall'esame degli atti progettuali e dalla relazione istruttoria del settore urbanistica del comune di Caltanissetta si evince quanto segue:
-  l'area interessata ricade nella zona rurale del vigente piano regolatore generale ed in zona E2 (verde agricolo dei feudi) della variante generale adottata con delibera n. 149CS del 13 ottobre 1999;
-  la necessità della realizzazione di un nuovo impianto, adeguato alle normative, sportive, tecniche e di sicurezza oggi in vigore, è giustificata dall'espandersi dell'attività dell'associazione sportiva, che rende insufficiente l'impianto finora usato in contrada Torretta;
-  per gli aspetti peculiari dell'attività da svolgere è necessaria la localizzazione dell'impianto in un'area che non sia prossima ad insediamenti abitativi e che inoltre possieda caratteristiche particolari, per il corretto esercizio dell'attività sportiva e per l'omologazione dell'impianto da parte dei competenti organi sportivi nazionali;
-  nella fattispecie, la conformazione dell'impianto ha richiesto un'area disponibile pari a mq. 45.490, oltre al possesso di un'esposizione nord/nord-est della linea di tiro, per evitare il soleggiamento durante il tiro stesso, con caratteristiche orografiche pianeggianti, la non vicinanza a centri abitati per gli aspetti acustici, ed agevole accessibilità dal punto di vista viario, oltre alla presenza di alcune urbanizzazioni indispensabili quali acqua, luce e telefono.
Inoltre, le peculiarità proprie che l'impianto deve possedere non hanno consentito una diversa localizzazione, nell'ambito dello strumento urbanistico vigente o in quello adottato.
Infatti, nel piano regolatore generale vigente non ci sono aree specificatamente destinate aventi le caratteristiche richieste; nella variante al piano regolatore generale adottata, sussiste la possibilità di allocazione di attrezzature sportive nella zona E1 - aree agricole periurbane, che sono le parti del territorio agricolo che, per la loro vicinanza all'area urbana, sono state interessate, negli assi più recenti, da processi di urbanizzazione. In tali aree è consentita la realizzazione di impianti sportivi e servizi connessi, con i seguenti indici e parametri:
1)  superficie minima d'intervento mq. 5000;
2)  rapporto di copertura per le costruzioni destinate a servizi igienici, spogliatoi e simili 1/50;
3)  altezza massima m. 3,50;
4)  distanza dai confini e dalle strade ml. 20;
5)  1/3 dell'area sistemata a verde;
6)  parcheggio 1/10 dell'area.
Anche in queste zone individuate dalla variante non si è avuta possibilità di localizzazione dell'impianto, attesa l'estensione necessaria e le altre contemporanee caratteristiche richieste, si aggiunge che sussisterebbero anche nel caso vi fosse stata una possibilità allocativa, l'opportunità di non realizzare lo specifico impianto all'interno di ambiti fortemente antropizzati.
In ogni caso, la proposta oggetto di esame, pur ricadendo all'interno della zona E2, è stata redatta in conformità ai parametri sopra specificati, ammessi per gli impianti sportivi in zona E1.
Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente progettuali, si rileva quanto segue:
-  preliminarmente si riscontra la regolarità "sportiva" dell'impianto progettato; infatti, la Federazione italiana tiro a volo ha rilasciato il proprio parere favorevole, dichiarando il progetto conforme alle norme tecniche e di sicurezza (previste per l'attività sportiva da esercitarvi, con nota prot. n. 4767/CC/fint del 17 luglio 2001).
I terreni interessati sono tutti adibiti a seminativo, il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo di tiro a volo all'interno del quale possono essere praticate le seguenti specialità sportive: fossa olimpica, skeet olimpico, double trap, elettrocibles, percorso caccia in pedana.
L'insediamento produttivo di servizi di tipo sportivo è costituito da un corpo di fabbrica da realizzarsi con struttura intelaiata in c.c.a. all'interno del quale sono stati previsti: spogliatoi, servizi igienici, bar, armeria, sala arbitri, segreteria e magazzino. L'edificio ha una superficie complessiva di mq. 320 ed ha un'altezza lorda di ml. 3,30. E' inoltre prevista la realizzazione di una serie di tettoie a protezione delle postazioni di fuoco, le postazioni, barriere antipiombo, parcheggi, verde, cumuli di terra a protezione delle tettoie di postazione. L'accesso all'insediamento è previsto dalla strada vicinale Prestianni-Furiana.
Verifica parametri urbanistici:
-  superficie complessiva dell'area d'intervento mq. 45.490>mq. 5.000 (superficie minima intervento);
-  superficie coperta (servizi igienici, spogliatoi, etc.) mq. 320 -  distacco minimo dai confini ml. 20;
-  altezza massima ml. 3,30 -  parcheggio mq. 4.564>mq. 4.549 (1/10 superficie intervento);
-  verde mq. 15.821>mq.15.164 (1/3 superficie intervento).
L'attrezzatura sportiva sarà allacciata alle principali reti, in particolare l'approvvigionamento idrico avverrà dalla condotta dell'associazione interpoderale "Torretta - Misteri - Besarò", gli allacci elettrico e telefonico direttamente dalle rispettive reti poste in prossimità dell'area oggetto d'intervento, mentre, per lo scarico fognario, la ditta realizzerà un'impianto di chiarificazione Imhoff con sub irrigazione. Il progetto della fossa Imhoff e del sistema di sub irrigazione è completo di schede, relazione geologica e particolari ed è conforme alla normativa vigente in materia; esso è dimensionato per n. 144 utenti reali giornalieri pari a n. 12 abitanti equivalenti.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato che:
-  il progetto è stato approvato con la delibera consiliare n. 34 del 25 giugno 2003, sottoposto a deposito e pubblicazione degli atti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dal 29 ottobre 2003 al 4 febbraio 2004, come si evince dalla documentazione allegata al progetto ed, in particolare, dall'attestazione in merito dell'ingegnere capo del settore urbanistica del comune di Caltanissetta, nonché dalle date degli avvisi pubblicati a mezzo manifesti murali del 22 ottobre 2003, affissi in data 6 novembre 2003, sul quotidiano "La Sicilia" dell'1 novem bre 2003, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 21 novembre 2003;
-  a seguito del predetto deposito e pubblicazione degli atti non sono state prodotte osservazioni od opposizioni avverso la predetta delibera n. 34 del 25 giugno 2003, come può evincersi dall'attestazione sopra citata dell'ingegnere capo del settore urbanistica del comune di Caltanissetta;
-  è stato acquisito il parere favorevole n. 35/2002 di posizione dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  sull'area d'intervento non insistono vincoli di tipo paesaggistico, come attestato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con nota prot. n. 1678 del 14 maggio 2002;
-  il progetto è dotato di parere favorevole della Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.) per quanto riguarda il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza previste per lo svolgimento dell'attività tiravolistica;
-  che le aree libere per attività sportive, previste dal vigente piano regolatore generale, sono insufficienti ad ospitare un impianto sportivo di tiro a volo, date le peculiarità che un impianto di tale tipo deve possedere.
Si propone di condividere l'approvazione in variante allo strumento urbanistico del progetto in esame, avvenuta con la deliberazione consiliare n. 34 del 25 giugno 2003, fatte salve le prescrizioni contenute nei pareri tecni ci degli altri enti aventi titolo ad esprimersi.";
Visto il voto n. 302 dell'1 aprile 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'unità operativa 3.1 sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 302 dell'1 aprile 2004, assunto in conformità alla proposta n. 11 del 23 marzo 2004 sopracitata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, in conformità al voto n. 302 dell'1 aprile 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta sopra richiamata, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale vigente del comune di Caltanissetta, finalizzata alla realizzazione di un impianto sportivo di tiro a volo in contrada Furiana, adottata con la delibera consiliare n. 34 del 25 giugno 2003.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 93 del 23 marzo 2004 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  voto n. 302 dell'1 aprile 2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 34 del 25 giugno 2003;
4)  relazione tecnica;
5)  corografia e stralcio catastale;
6)  planimetria generale e sezione - scala 1:500;
7)  planimetria generale quotata - scala 1:500;
8)  pianta, prospetti e sezioni del fabbricato servizi - scala 1:100;
9)  pianta e sezione della fossa olimpica - scala 1:100;
10)  pianta e sezione skeet olimpica - scala 1:200;
11)  particolare della barriera antipiombo - scala 1:100;
12)  particolare della fossa biologica;
13)  computi plano-volumetrici e verifica;
14)  relazione geologica.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Caltanissetta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1201)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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