REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 2004 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 marzo 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Patti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con il foglio prot. n. 18231 del 16 ottobre 2002, pervenuto a questo Assessorato il 17 ottobre 2002 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 62424, il comune di Patti ha trasmesso per approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 31 del 9 novembre 2000;
-  a seguito del preliminare esame di competenza, con nota del dirigente generale prot. n. 70755 del 25 novembre 2002, lo strumento urbanistico adottato con la delibera n. 31 del 9 novembre 2000 è stato restituito al comune di Patti per gli adeguamenti e le integrazioni indicate nella stessa nota;
Visto il foglio prot. n. 21004/2002 del 18 febbraio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 19 febbraio 2003 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 10772, con il quale il comune di Patti ha trasmesso lo strumento urbanistico generale contenente le integrazioni richieste con la sopracitata nota prot. n. 70755 del 25 novembre 2002;
Visto il foglio prot. n. 4078 del 5 marzo 2004, con il quale il sindaco del comune di Patti ha trasmesso l'attestazione del segretario generale in ordine all'adozione degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 31 del 9 novembre 2000, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91, con la quale è stato adottato, con modifiche, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Patti;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Patti, datata 16 ottobre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 227 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato, di cui una oltre i termini di legge;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione nonché il relativo registro e gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti;
Viste le delibere n. 32 del 6 maggio 2002, n. 33 del l'8 maggio 2002, n. 35 del 15 maggio 2002, n. 36 del 17 maggio 2002, n. 37 del 22 maggio 2002, n. 38 del 28 maggio 2002, n. 39 del 29 maggio 2002, n. 40 del 31 maggio 2002, n. 41 del 5 giugno 2002, n. 42 del 7 giugno 2002, n. 43 del 12 giugno 2002, n. 44 del 14 giugno 2002, n. 45 del 19 giugno 2002, n. 46 del 21 giugno 2002 e n. 47 del 26 giugno 2002, con le quali il consiglio comunale di Patti ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato a firma:
1) Natoli Concetta;
2) Casamento Aldo;
3)  Natoli Concetta;
4) Materia Pietro;
5) Provincia regionale di Messina;
6) Sidoti Francesco, Giuseppe e Catalfamo Angelo;
Visto il foglio prot. n. 10173 del 24 maggio 2003, con il quale il comune di Patti ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 3 del 18 febbraio 2003, con la quale il consiglio comunale di Patti ha adottato il piano di urbanistica commerciale per le grandi e medie strutture di vendita;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Patti, datata 24 maggio 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione degli atti adottati con la delibera n. 3/2003 nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso la stessa;
Viste la nota prot. n. 22626 del 2 ottobre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole a condizioni, sul piano in argomento nonché la nota prot. n. 2533 del 7 aprile 2000, con la quale lo stesso ufficio si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sui piani particolareggiati;
Vista la nota prot. n. 2754 dell'11 febbraio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizione in ordine alle modifiche introdotte con la delibera di adozione n. 31/2000;
Vista la nota prot. n. 545 dell'8 agosto 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 62 del 23 luglio 2003, con la quale ha ritenuto meritevole di approvazione, con le prescrizioni e modifiche indicate nella stessa, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamenti edilizi nonché il piano riguardante le previsioni di programmazione urbanistica commerciale, rispettivamente, adottati con delibere nn. 31/2000 e 3/2003;
Vista l'ulteriore nota, prot. n. 637 del 30 settembre 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica l'elaborato planimetrico prodotto dalla RFI - Italferr riguardante la modifica alla viabilità già oggetto del precedente decreto n. 422 del 24 giugno 2002 ed inerente l'osservazione presentata dalla ditta Gatto ed altri;
Visto il voto n. 261 del 23 ottobre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel richiamare nelle linee generali la proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 62 del 23 luglio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Caratteri del territorio
L'estensione territoriale del comune di Patti è di 50,14 Kmq.; il territorio confina: a nord con il Mar Tirreno, ad ovest con il territorio dei comuni di Librizzi, Montagnareale e Gioiosa Marea, a sud con il comune di Montalbano Elicona ad est con quello di Oliveri.
Il territorio di Patti è caratterizzato a settentrione da uno sviluppo costiero e da una zona pianeggiante tra Mongiove e Marina di Patti, mentre a sud raggiunge quota massima di 758 m. sul livello del mare.
I torrenti Timeto e Montagnareale lo attraversano insieme ad altri corsi d'acqua minori come il Cedro, il S. Venera ed il Tindari.
Oltre al centro abitato il comune comprende il promontorio di Tindari con il Santuario e l'area archeologica.
E' attraversato dall'autostrada Messina-Palermo con relativo svincolo e dal tracciato ferroviario che ne delimitano la fascia costiera rispetto l'entroterra.
Il territorio è soggetto ai seguenti vincoli e l'edificazione è limitata in dipendenza delle presenze delle seguenti fascie di rispetto:
-  vincolo sismico di 2ª categoria;
-  aree di riserve ambientali di tipo A, vincolate con decreto n. 970/91 per un'estensione di Ha. 248.13.00;
-  aree vincolate da preriserve ambientali di tipo B, vincolate con decreto n. 970/91 per un'estensione di Ha. 153.12.00;
-  vincoli ex legge n. 431/85 gravanti sulle aree del complesso archeologico di Tindari e sulla Villa Romana nel centro urbano di Patti;
-  vincoli ex legge n. 1497/39;
-  vincolo boschivo e di inedificabilità entro i 150 m. dalla battigia ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  vincolo idrogeologico e forestale ex regio decreto n. 3267/1923;
Cenni storico-urbanistico
Da quanto riportato nella relazione di piano le origini della città di Patti non sono del tutto chiare, tuttavia sembrano legate alla distruzione operata intorno all'830 dell'antica colonia greca di Tindari, ad opera dei pirati saraceni.
Il nucleo principale dal quale si sviluppò Patti fu il monastero del SS. Salvatore che, assieme all'attuale S. Francesco, costituivano i due estremi del nascente agglomerato urbano il cui centro restò per parecchi secoli l'odierna piazza Municipio.
Sorsero le mura e le torri, secondo una tipologia urbana caratteristica del medioevo, che caratterizzarono la città fino a quando non fu distrutta nel 1544.
Nel sec. XVI Patti fu ricostruita al di fuori delle mura, precisamente nell'area a levante, sede dell'attuale quartiere S. Nicola.
Durante '800 Patti ebbe uno sviluppo urbano ed edilizio notevole con la realizzazione di nuove strade interne e di collegamento con i sobborghi, tra i quali spicca quello di Marina.
Di notevole importanza è la zona di Tindari, sia per la posizione panoramica che essa occupa sia per la monumentalità dei resti archeologici.
Sin dalla sua fondazione Tindari ebbe un impianto ortogonale rimasto inalterato fino all'età imperiale, epoca in cui un violento terremoto distrusse le antiche abitazioni.
Nel tratto in prossimità della stazione ferroviaria di Patti Marina è stato ritrovato un importante complesso archeologico di circa 20.000 mq. consistente nel ritrovamento di una villa romana di età imperiale.
Condizioni economiche attuali e prospettive di sviluppo (attività ed occupazione)
Nella relazione di piano i progettisti evidenziano, attraverso un'analisi generale delle dinamiche economiche e sociali sui vari settori produttivi, che, a partire dall'anno 1951, l'attività primaria sia passata da un ruolo fondamentale nella società ad un ruolo di secondo piano. Infatti, a partire proprio dall'anno 1951 si assiste ad un decremento continuo fino ad arrivare ad un terzo circa nel 1971 e a meno di 1/5 nel 1981. Il settore industriale ha assorbito invece una quota della forza lavoro che si è mantenuta costante nel tempo, mentre il settore terziario si è quasi triplicato nello stesso periodo, confermando la vocazione della città di Patti come centro dei servizi cui fanno capo diversi comuni (il comprensorio) della fascia pedemontana e montana dei Nebrodi e della fascia costiera tirrenica. L'individuazione di detto comprensorio, costituito in tutto da 19 comuni, dei quali solo 14 effettivamente lo formano, che gravita sul comune di Patti è stata determinata dalle caratteristiche del territorio e dalle dinamiche demografiche, insediative e produttive che lo caratterizzano.
Analisi dello stato di fatto (andamento demografico - patrimonio edilizio - attrezzature)
Nella relazione di piano i progettisti riportano i dati demografici ISTAT, a partire dal 1861 (ab. 7574) al 1996 (ab. 13524).
Dall'analisi dei dati riportati nella suddetta relazione i progettisti prevedono una crescita della popolazione secondo il metodo statistico lineare come segue:
-  abitanti residenti al 21 dicembre 1995 uguale a 13.505;
-  abitanti residenti al 31 dicembre 1991 uguale a 12.975;
-  abitanti residenti al 31 dicembre 1981 uguale a 12.429;
-  pertanto l'incremento dal 1995 al 1991 risulta essere a 530 unità, pari al 4,0848%, mentre quello dal 1981 al 1991 è di 546 unità, pari al 4,3930% nel decennio.
L'incremento percentuale dal 1981 al 1995 è pari allo 0,6056% medio annuo; i progettisti sulla base di detti dati pervengono nell'anno 2016 ad una popolazione teoricamente stimabile attorno alle 15.000 unità, con un incremento di 1.476.
Dimensionamento
Sulla base dell'analisi dell'andamento demografico precedentemente descritto, i progettisti ipotizzano un fabbisogno edilizio pregresso pari a 956 vani, calcolato sulla base dell'eliminazione delle coabitazioni (circa 521 vani) e del sovraffollamento (circa 435 vani), sulla base dei superiori dati dai quali risulta un fabbisogno pregresso di 956 vani, stimando 1,5 vani ad abitante, si arriva a ca. 637 abitanti convenzionali, pertanto il totale di cui soddisfare le esigenze residenziali (fabbisogno pregresso e futuro) è pari a 2.113 abitanti (1.476+637).
I progettisti nella relazione di piano evidenziano che detto fabbisogno appare già ampiamente assorbito e superato dalla volumetria complessiva derivante dai piani P.E.E.P. e dalle lottizzazioni convenzionate, in base ai quali verranno insediati rispettivamente 2.211 e 2.454 abitanti, oltre alle concessioni edilizie rilasciate ad oggi, che integrano i dati sul patrimonio edilizio esistente su cui è stato stimato il fabbisogno pregresso... Pertanto essendo nulli i fabbisogni abitativi, non viene ipotizzata alcuna nuova capacità insediativa residenziale che non sia quella derivante dai piccoli interventi di completamento nelle zone già insediate.
La dotazione di area per servizi di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 prevista per ciascun abitante, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno pregresso e futuro, risulta maggiore ai 18 mq./ab.
I dati dimensionali sono stati riportati in tabelle allegate alla relazione tecnica.
Situazione urbanistica precedente (intenzioni progettuali) "Il progetto"
L'uso urbanistico ed edilizio del territorio di Patti è in atto regolamentato da un piano regolatore generale approvato con decreto n. 169 del 22 aprile 1985.
La relazione tecnica riporta che "Patti è centro di servizi sede istituzionale cui fanno capo diversi comuni della fascia pedemontana e montana dei Nebrodi e della fascia costiera tirrenica". Pertanto l'impostazione che i progettisti hanno inteso dare alla variante è quella di comprendere all'interno i vari settori delle strutture del territorio, dei servizi e dell'economia nonché quelli della valorizzazione dell'ambiente, del turismo e dei servizi dividendo il territorio in partizioni:
1)  partizione: il centro urbano;
2)  partizione: la fascia costiera, il turismo balneare e le attività marinare;
3)  partizione: i giacimenti culturali, ambientali ed archeologici;
4)  partizione: le borgate e le aree di agriturismo.
I quattro ambiti sono correlati fra di loro da un'area, estesa circa 70 Ha., destinata a parco urbano per conferire all'intero contesto valori ambientali, dalle necessarie attrezzature di quartiere e da una rete viaria esistente e di progetto finalizzata a drenare i flussi di traffico.
Il progetto di variante generale è mirato principalmente a determinare:
a) un'organizzazione del sistema infrastrutturale;
b) coniugare le potenzialità costituite dalle valenze ambientali delle riserve orientate di Marinello-Mongiove, e dei complessi archeologici di Tindari e della Villa Romana nonché dalle emergenze ambientali e monumentali del centro storico che rappresentano premesse concrete alla creazione di un turismo articolato e differenziato su cui si ritiene possa essere fondata gran parte dello sviluppo dell'economia locale;
c)  il completamento urbano riordinando la viabilità ed organizzando le aree a servizi con il soddisfacimento degli standards intervenendo anche in modo strutturale sul litorale pattese per ricostituirne le capacità di accoglienza turistica.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee di seguito sinteticamente descritte:
Zone di interesse storico - artistico ed ambientale
Nel piano regolatore generale sono state previste n. 3 zone "A" che comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Sono state enucleate le seguenti sottozone:
Zona "A1"- Manufatti e complessi di interesse storico-artistico
Comprende gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o segnalati dall'ufficio tecnico comunale, comprende l'impianto urbano di Patti a pianta medievale radicato attorno al promontorio dove sono ubicati gli edifici monumentali della cattedrale, del seminario, del palazzo vescovile, di vari conventi e chiese e del municipio, che assieme al complesso ambientale ed architettonico di edilizia residenziale costituiscono la centralità di maggiore interesse.
Detta zona è normata dall'art. 30 delle norme di attuazione.
Zona "A2"- Centro storico
Comprende la parte centrale dell'abitato di Patti che ha particolare interesse storico ed ambientale.
Considerata la notevole importanza dell'impianto è previsto l'intervento unitario tramite piano particolareggiato esteso all'intera area. Nelle more di attuazione di detto piano sono consentite soltanto ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo.
Detta zona è normata dall'art. 31 delle norme di attuazione.
Zona "A3"- di Mongiove e Scala
Comprende tessuti edilizi caratterizzati da valori storici ed ambientali diffusi, conformati da edilizia minore con impianto viario ed edilizio caratteristico del borgo marinaro di Mongiove e agricolo di Scala.
Sono ammessi, per intervento diretto, ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.
E' possibile realizzare nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica mediante la formazione di comparti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 71/78 e della legge n. 457/78. Detta zona è normata dall'art. 32 delle norme tecniche di attuazione che per mero errore materiale al 3° punto - strumento di attuazione - riporta.
"Zona A4".
Per le parti del tessuto urbano ove sono possibili nuove edificazioni o che necessitano di ristrutturazione urbanistica si procederà con la formazione dei comparti, di iniziativa comunale o dei privati proprietari, ai sensi del l'art. 11 della legge regionale n. 71/78 e della legge n. 457/78.
Nelle more di adozione del piano del comparto sono consentite attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Detta zona è normata dall'art. 32 delle norme di attuazione.
Zone per insediamenti residenziali
Zone Be C - Residenziali di completamento e residenziali, miste e turistiche di espansione
Si tratta di zone residenziali di completamento (BO, BOT, B1, B2, B3) e di espansione (CL, C1, C2) del centro e delle frazioni e dei nuclei destinate alla residenza e ai relativi servizi, nonché delle zone CD destinate ad attività miste commerciali e direzionali e Ct1, Ct2 e CtA per attività turistiche.
Zone BO
Si tratta di aree di più o meno recente edificazione che, anche non possedendo i requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, si ritiene che abbiano esaurito la loro capacità edificatoria e vengono pertanto considerate sature.
Detta zona è normata dall'art. 34 delle norme di attuazione
Zona BOT - Mantenimento dello stato di fatto
Si tratta di aree di più o meno recente edificazione che, anche non possedendo i requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, vengono considerate sature in quanto esaurita la loro capacità edificatoria.
Sono aree esistenti nella fascia del litorale pattese di cui alcune già destinate a strutture turistico-ricettive, altre che per le loro caratteristiche architettoniche ed ubicazione dovranno essere ristrutturate al fine di destinarle a strutture ricettive.
Detta zona è formata dall'art. 35 delle norme di attuazione.
Zone B1 - Di completamento dei quartieri del centro urbano
Comprendono le aree edificate all'interno del centro abitato nelle quali è prevista la possibilità di saturazione mediante interventi edilizi a completamento dell'edificato.
Detta zona è normata dall'art. 36 delle norme di attuazione.
Zone B2 - Di completamento dei nuclei di Marina di Patti
Comprendono le aree edificate nelle quali è prevista la possibilità di saturazione mediante interventi edilizi a completamento dell'edificato.
Detta zona è normata dall'art. 37 delle norme di attuazione.
Zone B3 - Di completamento dei nuclei periferici e delle frazioni
Comprendono le aree edificate dei nuclei periferici e delle frazioni nelle quali è prevista la possibilità di saturazione mediante interventi edilizi a completamento dell'edificato.
Detta zona è normata dall'art. 38 delle norme di attuazione.
Zone CL - Lottizzazioni in corso
Si tratta di parti del territorio comunale per le quali esistono: piani di lottizzazione convenzionati e/o in corso di completamento, programmi costruttivi di iniziativa comunale per la realizzazione di alloggi, ai sensi degli artt. 14 e 51 della legge n. 865/71.
Detta zona è normata dall'art. 39 delle norme di attuazione.
Zone C1 - Espansione residenziale di iniziativa pubblica
Si tratta di parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia privata, pubblica sovvenzionata e convenzionata agevolata prevista con piani esecutivi già progettati e da includere nella variante.
Detta zona è normata dall'art. 40 delle norme di attuazione.
Zona C2 - Verde privato e turistico - ricettiva
Comprende le porzioni di territorio limitrofe alle aree destinate a parco urbano territoriale al di sotto della strada cornice di nuova previsione, che per la loro caratteristica ambientale possono contenere insediamenti edilizi con basso indice territoriale e con caratteristiche di pregio.
Detta zona è normata dall'art. 41 delle norme di attuazione.
Zona CD - Area mista commerciale e direzionale
Comprende parti del territorio comunale interne all'abitato destinate a svolgere funzioni di centralità legate alle attività commerciali, direzionali e d'inter scambio.
Si attua mediante piano di lottizzazione esteso all'intera area omogenea.
Zone Ct1 - Espansione a carattere turistico-ricettivo balneare
Comprendono le parti di territorio destinate alla realizzazione di attrezzature per il tempo libero e lo sport connesse al turismo balneare, integrate da strutture per l'accoglienza e la ricettività alberghiera ed attrezzature per il tempo libero.
Si attua mediante P.P. o P.U.E., esteso alle intere aree perimetrate. Detta zona è normata dall'art. 43 delle norme di attuazione.
Zone Ct2 - Espansione turistico-ricettiva e per l'accoglienza del turismo religioso
Comprende porzioni di territorio localizzate in prossimità del santuario di Tindari in cui è prevista la realizzazione di complessi di attrezzature ed impianti finalizzati all'accoglienza del turismo religioso ed integrate da attrezzature per il tempo libero.
Si attua mediante P.P. o P.U.E., in ambito chiuso esteso all'intera area perimetrata.
Detta zona è normata dall'art. 44 delle norme di attuazione
Zone CtA - Espansione turistico-extralberghiero e residenze stagionali e/o agrituristica
Comprendono parti del territorio destinate ad attività ricettive, in cui è ammessa la realizzazione di residenze stagionali e di attrezzature extralberghiere con strutture finalizzate alla fruizione e alla conservazione dei caratteri del paesaggio collinare con prevalenti caratteristiche di agriturismo.
Si attua mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione esteso a lotti minimi di mq. 10.000.
Detta zona è normata dall'art. 45 delle norme di attuazione.
Zone per insediamenti produttivi
Zone D (D1, D2, D3, D4) - A destinazione produttiva
Dette zone sono destinate a:
-  attività industriali ed artigianali;
-  lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, comprensivi anche della loro commercializzazione;
-  impianti ed attrezzature per officine e parcheggio dei mezzi di trasporto e per lo stoccaccio delle merci.
Zone D1 - Insediamenti artigianali/industriali di completamento
Comprendono le parti del territorio interessate da insediamenti a carattere prevalentemente industriale e artigianale, sature o in via di completamento.
Detta zona è normata dall'art. 47 delle norme di attuazione (modificate in variante dalla programmazione commerciale). Si rimanda pertanto alla descrizione di quest'ultima.
Zone D2 - Industrializzazione e commercializzazione prodotti agricoli.
Comprende la parte del territorio interessata da insediamenti a carattere prevalentemente artigianale e di industrializzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati in prossimità dello svincolo autostradale e ai margini del macroambito agricolo-ambientale della foce del Timeto.
Detta zona è normata dall'art. 48 delle norme di attuazione.
Zone D3 - Insediamenti industriali-artigianali di progetto
Comprendono parti del territorio interessate da insediamenti a carattere prevalentemente industriale e artigianale di nuovo impianto localizzate in prossimità della riva sinistra del Timeto all'altezza del Monte Russo e tra l'autostrada ME-PA e il nuovo tracciato ferroviario.
Detta zona è normata dall'art. 49 delle norme di attuazione.
Zona D4 - Area ricadente nel piano regolatore A.S.I. - Agglomerato Patti
Comprende le parti del territorio all'interno del nucleo industriale di Patti, normate dal piano regolatore dell'area di sviluppo.
Zone agricole
Zone E (E1, E2, E3) - Agricole
Comprendono le aree destinate ad attività agricole, a pascolo e improduttive. Dette zone sono destinate a:
-  agricola normale (Zona E1, normata dall'art. 52);
-  agricola con colture specializzate, irrigue ed intensive (zona E2, normata dall'art. 53);
-  macroambito della foce del Timeto (zona E3, normata dall'art. 54).
Zone per impianti ed attrezzature di interesse generale
Zone F (Fe, F1, F2)
Dette zone sono destinate a:
-  servizi territoriali esistenti (zona Fe, normata dall'art. 56);
-  servizi territoriali di progetto (normata dal l'art. 57);
-  parchi pubblici urbani e territoriali (normata dall'art. 58)
Zone per servizi di quartiere
Zone Sp - Servizi di standard, normate dall'art. 59;
Zone Sp - Servizi di quartiere esistenti o di progetto, normate dall'art. 60.
Zone a vincoli speciali
Dette zone, precedentemente descritte nella presente proposta, sono normate dagli artt. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.
Viabilità
Zone destinate alla mobilità
Tali zone comprendono:
1)  strade pubbliche con relativi nodi e parcheggi;
2)  strade private.
Prescrizioni esecutive
Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi tra la ferrovia e la strada
L'area oggetto di P.P., ricadente in area destinata dal piano a zona D3 - artigianale ed industriale di progetto - è ubicata a nord-ovest del torrente Timeto tra la ferrovia e l'autostrada; essa è estesa circa 13,60 Ha. ed è prevista la suddivisione in lotti di superficie di circa 2.000 e 3.000 mq. per la realizzazione di n. 20 capannoni di 600 e 800 mq. ed altezza max di m. 7,50; sono previsti, inoltre, n. 4 fabbricati per l'esposizione dei prodotti delle aziende, un'area di stoccaggio ed attrezzature di standards urbanistici, come prescritti con decreto interministeriale n. 1444/68, per un'estensione di mq. 44.837,20.
Infine viene prevista la dotazione di impianti tecnologici necessari al funzionamento dell'insediamento ed ubicati lungo la rete stradale.
Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi lungo il Timeto
L'area oggetto di P.P., ricadente in area destinata dal piano a zona D3 - artigianale ed industriale di progetto - il cui accesso è ubicato, in posizione mediana, lungo la strada di previsione di piano regolatore generale, è ubicata a nord-ovest del torrente Timeto nelle immediate vicinanze delle aree industriali facenti parte del P.R.ASI di Messina denominate zona D4.
Essa è estesa circa 7,80 Ha. ed è prevista la suddivisione in lotti di superficie di circa 2.000 mq. per la realizzazione di n. 18 capannoni di 600 mq. ciascuno ed altezza max di m. 7,50; sono previsti, inoltre, il mantenimento di due fabbricati esistenti aventi medesima destinazione e già in uso, un'area di stoccaggio ed attrezzatu re di standards urbanistici, come prescritti con decreto interministeriale n. 1444/68, per un'estensione di mq. 16.058,40.
Infine viene prevista la dotazione di impianti tecnologici necessari al funzionamento dell'insediamento ed ubicati lungo la rete stradale.
Piano particolareggiato del parco urbano
L'area oggetto di piano particolareggiato è ubicata ad est del centro abitato di Patti ed è estesa circa 10 Ha. ricadente in una più ampia area destinata dal piano regolatore generale a zona F2 - parchi urbani e territoriali. L'intervento prevede il mantenimento delle attuali colture con l'impianto di ulteriori essenze per la realizzazione di aree attrezzate, percorsi lungo i quali sono localizzati impianti sportivi e ludici ed un teatro all'aperto con annesso parcheggio.
Regolamento edilizio
E' composto di n. 68 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
-  titolo 1: disposizioni generali;
-  titolo 2: norme relative ai requisiti tecnici ed estetici dei fabbricati;
-  titolo 3: stabilità, sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche;
-  titolo 4: norme speciali per edifici a destinazione particolare;
-  titolo 5: norme per l'esecuzione dei lavori;
-  titolo 6: disposizioni finali - sanzioni.
Considerato che:
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione del commissario straordinario di adozione del piano, con allegati regolamento edilizio e prescrizione esecutiva, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il 17 dicembre 2000, come attestato dal segretario generale;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, tuttavia, si evidenzia che lo stesso contiene elaborati grafici esclusivamente a scala 1:10.000;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Inoltre, essendo stato tale piano adottato con "modifiche", per lo stesso è stato riacquisito il parere del suddetto ufficio;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive, sono state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state formulate le deduzioni del progettista e del consiglio comunale;
-  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, con verbale del 15 ottobre 2002, è stato accertato lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici. Dal suddetto verbale si rileva che in alcune aree destinate ad attrezzature ricadono manufatti per i quali, tuttavia, non viene riportata alcuna notizia in ordine alla loro regolarità né gli stessi vengono visualizzati in apposita planimetria.
Tuttavia si rende necessario apportare alcune correzioni negli elaborati di piano per evitare possibili disguidi nella fase di gestione dello stesso ed in particolare eliminare le seguenti incongruenze:
-  sovrapposizione di retini corrispondenti a diverse zonizzazioni;
-  non corrispondenza tra i retini utilizzati sulle planimetrie e la relativa legenda;
-  non coincidenza tra rappresentazione degli edifici esistenti e relativa campitura (vedi tav. 2 zona BO);
-  utilizzazione di unico retino per due diverse previsioni di zona omogenea;
-  mancata rappresentazione di alcune previsioni negli elaborati a scala 1:2000 presenti invece in quelli a scala 1:5.000;
-  mancata rappresentazione grafica della fascia di rispetto del cimitero nella frazione Scala;
-  discordanza tra quanto riportato in legenda e nelle norme tecniche d'attuazione in ordine all'indice di fabbricabilità territoriale delle zone C2. Per lo stesso deve intendersi esatto quanto riportato all'art. 41 delle norme tecniche d'attuazione;
-  mancata apposizione della simbologia relativa alle specifiche attrezzature di progetto a seguito della riduzione delle stesse derivante dall'introduzione delle modifiche di cui alla delibera commissariale n. 31/2000.
Inoltre, occorre che siano chiare le indicazioni in legenda, delle zone "B" in relazione alla loro ubicazione all'interno del territorio comunale ed alle relative norme tecniche d'attuazione, pertanto dovranno essere specificate (tanto sugli elaborati che nei titoli delle norme tecniche d'attuazione) così come segue: art. 36 - zone "B1" - di completamento dei quartieri del centro urbano di Patti centro; art. 37 - zone "B2" - di completamento dei nuclei di Marina di Patti; art. 38 - zone "B3" - di completamento dei nuclei periferici e delle frazioni.
Nonostante quanto sopra evidenziato le previsioni contenute nel piano in trattazione sono comunque leggibili anche a seguito di chiarimenti forniti dall'amministrazione comunale e dal capo gruppo dei progettisti incaricati.
Infine, poiché successivamente alla data di adozione sono state approvate da questo Assessorato alcune varianti urbanistiche, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di opere di interesse statale o regionale, la cui autorizzazione è stata rilasciata da questo Assessorato agli enti istituzionalmente competenti secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81, appare opportuno, in questa fase, riportare graficamente dette previsioni negli elaborati di piano.
In linea generale sono condivisibili le scelte strategiche fondamentali e gli indirizzi assunti per la redazione del piano, nonché i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche tenuto conto anche che le previsioni di piano mirano a consolidare il ruolo di centro di servizi del comune di Patti (ospedale generale, scuole superiori, tribunale, sede arcivescovile ecc...) sul quale gravitano i comuni della fascia pedemontana e montana dei Nebrodi e della fascia costiera tirrenica, attraverso la riorganizzazione dell'esistente e nel rispetto delle caratteristiche orografiche e geomorfologiche, nonché dei tessuti urbani già consolidati.
Il piano, riferito al 1996-2016, è in linea generale, sufficientemente ben dimensionato per il fabbisogno residenziale, in quanto, sulla scorta dell'elaborazione dei dati ISTAT relativi alla popolazione ed alla consistenza abitativa, prevede, per il soddisfacimento del fabbisogno residenziale complessivo, esclusivamente, a meno di piccoli interventi di completamento nelle zone già insediate e della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, la riconferma di quelle aree già oggetto di piani di lottizzazione approvati e convenzionati nonché di aree per soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, al fine di evitare un addensamento nel centro urbano rispetto a quanto previsto dal vigente piano, nonché per mantenere una densità edilizia uniforme a quella già realizzata, si prescrive che l'indice di fabbricabilità fondiaria max, nelle zone "B1", sia ridotto a 3 mc./mq., così come previsto nel piano regolatore generale vigente.
Anche in ordine al soddisfacimento del fabbisogno di servizi il piano è correttamente dimensionato e risultano osservate le disposizioni contenute anche nei decreti interministeriali nn. 1404/68 e 1444/68, nonché nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Appaiono invece sovradimensionate le zone C2, destinate alla realizzazione di residenze a ville con verde privato ed impianti turistici ricettivi, dell'estensione di circa Ha. 32, ed in genere tutte quelle relative a destinazione turistica; per tutte queste inoltre la previsione, tra le destinazioni d'uso consentite, anche di quella a residenza stagionale comporta un consumo di territorio non controbilanciato da vantaggi economici ed occupazionali.
Vengono inoltre ritenute eccessive le previsioni di Zone D, in quanto non giustificate da documentate esigenze degli operatori economici.
Salvo quanto già considerato, in linea generale si condividono le previsioni di piano con le sottoelencate prescrizioni:
Sono disattese tutte le previsioni urbanistiche ricadenti nelle aree interessate da rischio idrogeologico individuate con decreto n. 968 del 28 dicembre 2001 nell'ambito delle quali potranno consentirsi gli interventi di cui al decreto 4 luglio 2000, n. 298/41, così come modificato ed integrato con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 25 luglio 2002.
Altresì sono disattese le previsioni ricadenti in aree di riserva che contrastano con i regolamenti allegati ai decreti di istituzione della medesima. Ovviamente, qualora esistessero eventuali discordanze tra gli elaborati di piano e le delimitazioni delle riserve istituite, devono ritenersi valide quelle contenute nei decreti istitutivi e pertanto devono essere rettificati gli elaborati di piano.
La destinazione di zona "B1" dell'area, individuata nella tav.  "B3.9", localizzata immediatamente a valle della S.S. 113, in adiacenza della linea d'impluvio, viene stralciata in conformità a quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere n. 22626/98. Essa pertanto va destinata a zona E.
Le destinazioni a zona B, ricadenti all'interno dei 150 metri dalla battigia del mare, si condividono a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati regolarmente assentiti in attuazione del piano regolatore generale vigente o realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76. Conseguentemente, qualora alcuni di detti edifici non risultassero regolarmente realizzati, la destinazione a zona B è subordinata alla verifica, da parte degli uffici comunali, dei requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Le previsioni edificatorie in zone diverse dalle "A" e "B" devono rispettare l'indice di densità edilizia territoriale fissato dall'art. 15, lett. b) e lett. c), della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976.
Per quanto riguarda le zone C1, le previsioni viarie dettagliatamente articolate al loro interno, derivanti da piani esecutivi già progettati e non oggetto di esame in questa sede, non si prendono in considerazione, atteso che, con il presente parere si condivide, in linea generale, esclusivamente l'individuazione della destinazione a zona C1 delle suddette aree.
La zona omogenea C1, posta ad ovest del torrente Montagnareale, ricade parzialmente entro la fascia di rispetto cimiteriale, pertanto la stessa dovrà essere ridotta fino al confine con detta fascia. Si ritiene che quest'ultima dovrà essere graficamente riportata, sul relativo elaborato di piano, nella sua totalità in conformità alla planimetria allegata al decreto dell'Assessorato della sanità n. 13146 del 14 novembre 1994. La destinazione viene confermata in quanto si è in presenza di piano particolareggiato approvato. Pur tuttavia, ricadendo l'area all'interno di una zona ad elevato rischio idrogeologico per esondazione delle acque del torrente Montagnareale, la stessa può essere destinata all'uso solo dopo un'attenta verifica idraulica e la previsione ed esecuzione delle necessarie opere atte ad impedire il verificarsi di fenomeni di esondazione. Quanto alla viabilità prevista all'interno di tale zona, fermo restando quanto già sottolineato al punto precedente, in sede di progetto esecutivo la viabilità non dovrà prevedere in ogni caso intubamento di alvei torrentizi né previsioni che interessino l'argine del torrente Montagnareale.
Vanno analogamente eliminati i tratti di strada previsti lungo la sponda sinistra del torrente Montagnareale mantenendo il sistema di accessibilità a pettine dalla strada statale.
Sulla sponda destra del torrente Montagnareale la mobilità prevista lungo gli argini va riportata su viabilità esistente in corrispondenza della zona B1. Non sono infatti assentibili previsioni di viabilità carrabile che impegnano il greto del fiume.
Non si ritiene poter assentire la prevista zona "C2" a sud del centro abitato, ciò in quanto detta area è caratterizzata da accentuate pendenze e forti dislivelli che impongono necessariamente, per la sua attuazione, la realizzazione di opere infrastrutturali che comporterebbero un inevitabile impatto ambientale. Questo, tra l'altro non è giustificato anche per la presenza, nelle immediate vicinanze, del centro storico con il quale la stessa si trova in posizione dominante. Pertanto detta area va classificata zona "E" agricola.
Quanto al comprensorio (tav.  B9) a monte della lottizzazione convenzionata (zone F1 e C2), pur condividendo le finalità delle previsioni, non si può fare a meno di rilevare l'ampia estensione delle stesse in eccesso rispetto ad ogni effettivo fabbisogno. Si tratta inoltre di aree in gran parte interessate da frane attive o "utilizzabili a seguito di interventi volti a migliorarne le condizioni di equilibrio". Si prescrive pertanto il ristudio di tutto il comprensorio (zone F2 e C2) con ridimensionamento delle superfici e delle previsioni edificatorie, assumendo a base le caratteristiche geomorfologiche dell'area con particolare riferimento a quanto segnalato nella tav.  B1.9. Si sottolinea inoltre che, in alcune porzioni di versante, la morfologia e la stabilità dei luoghi è tale da non consentire la realizzazione di alcuna opera che contempli l'esecuzione di scavi o rinterri.
Le aree stralciate da detta previsione che ad ogni buon fine si perimetrano con colore rosso, assumono la destinazione di zona "E" di verde agricolo, nelle more del ristudio.
Fermo restando le sopra esposte considerazioni in ordine all'impostazione generale del piano, si ritiene eccessivamente estesa l'area destinata a zona "Ct2" (espansione a carattere turistico-ricettivo e per l'accoglienza del turismo religioso) che impegna anche terreni morfologicamente inadatti ed interessati ai margini dalla presenza di due faglie. La destinazione a zona Ct2 viene pertanto confermata solo per le aree perimetrate in rosso nella tavola di piano; inoltre, per assicurare la sostenibilità di dette previsioni con i possibili flussi legati al turismo nonché il rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, si rende necessario prescrivere di subordinare l'attuazione ad un piano attuativo unitario esteso a tutto l'ambito.
Analoghe valutazioni vengono espresse sulle zone "CtA", previste a monte dell'autostrada, nella frazione di Scala, in località Locanda e nella frazione Sorrentini, tenuto conto delle ampie estensioni delle stesse ed in relazione alla sostenibilità di dette previsioni con i possibili flussi legati al turismo nonché alle caratteristiche ambientali delle aree interessate. Si prescrive pertanto che la zona CtA prevista nella frazione Scala, ricadente in un'area connotata dalla presenza di due incisioni torrentizie che di recente hanno creato problemi di eccessivo trasporto a valle di terriccio con occlusione di alveo e straripamento, venga limitata alla sola area ricadente tra le due incisioni. Le aree così disattese vanno classificate zona E.
Per tutte le zone CtA l'attuazione va subordinata a piano attuativo unitario esteso a tutto l'ambito.
Per quanto riguarda la zona "Ct1", al fine di evitare una eccessiva potenzialità edificatoria con un inevitabile consumo territoriale, in aree limitrofe al macroambito del Timeto con diretto rapporto con il territorio agricolo circostante caratterizzato da connotati di particolare pregio ambientale, si prescrive che l'indice di fabbricabilità territoriale massimo venga ridotto a 0,50 mc./mq.
La zona CD (tav.  B8) va disattesa in quanto ricadente in area indicata dal P.S.A.I. in stato di dissesto geologico attivo con presenza di creep.
In ordine alle zone "D2" e "D3" di previsione di piano regolatore generale, in relazione all'estensione delle aree destinate ad attività industriali ed artigianali ivi comprese quelle facenti parte del P.R.ASI di Messina, si ritiene che le stesse esorbitino ogni ragionevole fabbisogno, non giustificato, peraltro, da apposita analisi a sostegno dello stesso.
Per quanto sopra rilevato si disattendono la zona "D2" prevista nelle vicinanze del macroambito del Timeto ad eccezione dell'area interessata dall'industria esistente e la zona "D3" compresa tra la ferrovia e l'autostrada in quanto area ad elevato rischio di esondazione ad opera delle acque del fiume Timeto, nonché delle acque provenienti dai rilievi che orlano verso sud la zona. Conseguentemente le aree così disattese sono classificate zona "E" di verde agricolo.
La zona D3 lungo il torrente Timeto pur se appare idonea a tale destinazione in quanto già parzialmente occupata da attività industriali in uso ed ubicata nelle immediate vicinanze delle aree industriali dell'Area di sviluppo industriale, ricade tuttavia all'interno di una zona ad elevato rischio idrogeologico per esondazione delle acque del Timeto; la stessa può quindi essere destinata all'uso solo dopo un'attenta verifica idraulica e la previsione ed esecuzione delle necessarie opere atte ad impedire il verificarsi di fenomeni di esondazione.
Per quanto riguarda le attrezzature previste entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare ad ovest della zona "A" di Mongiove, individuate sulla tavola B3.4, si ritiene che possono essere condivise oltre a quelle per la diretta fruizione del mare anche quelle di standard a servizio delle zone "A" e "B", fermo restando, per queste zone omogenee, la condizione e la verifica, da parte del comune in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68. Invece, nelle zone "F1c" e "F1e", sempre previste nella fascia dei 150 m., dalla battigia, individuate sulla tavola B3.3 e B3.4, ad est della zona B0t, nonché in quelle evidenziate sulla tav.  B3.4, confinanti con il piazzale delle Grotte di Mongiove, saranno consentite esclusivamente opere dirette alla fruizione del mare.
E' altresì disattesa ogni nuova previsione viaria prevista entro la fascia dei 150 metri dalla battigia del mare.
Il previsto ampliamento del cimitero della frazione di Scala è subordinato alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina dettate con parere prot. n. 2754 dell'11 febbraio 2003.
In generale le fasce di rispetto cimiteriali devono avere larghezza pari a m. 200, ed essere riportate sulle tavole di piano, salvo eventuali autorizzazioni alla riduzione delle stesse, già acquisite dagli enti competenti.
Con l'emendamento n. 18 il commissario straordinario in sede di adozione del piano ha introdotto la previsione di un campo da golf in località Monte Pignatara, così come da un progetto agli atti del comune di Patti, munito di parere del Genio civile a condizione (prot. n. 27633 del 19 dicembre 1989).
Si condivide tale previsione che può ritenersi ammissibile, pur non essendo stata integralmente visualizzata sugli elaborati di piano in quanto pubblicata in uno all'emendamento.
Si osserva infine che con l'introduzione del su citato campo da golf non è stata contestualmente eliminata l'originaria previsione di zona F1c - attrezzature per il gioco del golf in contrada Cafocchio; considerato che dagli atti risulta palesemente che è intendimento dell'amministrazione comunale realizzare l'attrezzatura sportiva in parola nell'area individuata in località Monte Pignatara, si ritiene che vada modificato l'art. 57 delle norme di attuazione eliminando il paragrafo "prescrizioni particolari".
Sugli interventi previsti sull'assetto viario si prescrive inoltre quanto segue:
-  vanno disattese tutte le previsioni di nuova viabilità per la cui attuazione si effettui l'intubamento di alvei torrentizi;
-  va disatteso, per ragioni di tutela del promontorio di Mongiove, il tratto di viabilità compreso tra il piazzale di Mongiove e la bretella di accesso al nucleo urbano;
-  non si condivide lo spostamento della viabilità ricadente in zona CtA (tav. 4) in quanto non presenta alcuna giustificazione;
-  va disattesa la previsione della nuova strada (tav.  B14) che da q.124,70 si prolunga a perimetrare la zona C2 già stralciata, penetrando poi nella zona parco;
-  va ristudiato il sistema viario lungo il Timeto evitando la realizzazione di doppia viabilità lungo i due argini del fiume e coordinandosi con le previsioni di carattere territoriale.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione del litorale di Marina di Patti ai fini balneari e portuali per i quali necessitano studi approfonditi sulle correnti, si evidenzia che gli stessi, così come peraltro riportato nella relazione tecnica, non possono che ritenersi mere indicazioni per una futura programmazione finalizzata ad una migliore fruizione ed utilizzazione del litorale, e pertanto gli stessi esulano dall'esame della presente proposta e non devono considerarsi previsioni di piano.
Prescrizioni geologiche
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti della normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Prescrizioni in ordine ai siti archeologici
Preliminarmente si rende necessario prescrivere che ogni intervento di trasformazione e/o modificazione delle aree che comportino scavi, ricadenti nell'ambito delle sottoelencate zone interessate da segnalazioni e ritrovamenti di interesse archeologico dovranno essere comunicate prima dell'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali del servizio per i beni archeologici:
1)  contrada Monte - Tombe a Grotticelle dell'età del ferro e chiesa rupestre;
2)  Acquafico - Resti di insediamento di età ellenistico romana.
Prescrizioni esecutive
-  Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi tra la ferrovia e la strada;
-  piano particolareggiato dei servizi - parco urbano.
Non si ritiene dover entrare nel merito delle previsioni contenute negli elaborati dei suddetti piani particolareggiati in quanto le aree oggetto degli interventi sono state disattese per quanto superiormente considerato.
Norme tecniche di attuazione
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle norme tecniche d'attuazione fermo restando che, qualora le stesse risultino in contrasto con leggi vigenti o in vigore successivamente all'approvazione del piano regolatore generale, queste ultime prevarranno sulle stesse.
Tuttavia, in aggiunta alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei superiori considerata della presente proposta di parere, alle norme tecniche d'attuazione dovranno essere apportate le seguenti mo difiche:
-  art. 2, punto 2.2: per l'edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria dovrà essere fissato il limite di densità fondiaria pari a 3 mc./mq.;
-  art. 32, strumento di attuazione: sostituire la parola A4 con A3;
-  art. 35, va aggiunta alle "Destinazioni di zona" quella turistico-ricettiva;
-  art. 40, zone C1 - Definizione: cassare la frase "prevista con piani esecutivi già progettati e da includere nella variante come da disposizione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente";
-  art. 40, zone C1 - Strumento di attuazione: piani particolareggiati.
-  art. 42, zona CD - Indici di zona: dovrà essere apportata la correzione in conformità alla modifica n. 8 apportata con delibera di adozione;
-  art. 42, zona CD - prescrizioni particolari: cassare la frase "Tali spazi possono conteggiarsi tra quelli adibiti a gallerie e porticati di uso pubblico di accesso ai locali commerciali";
-  art. 44, zona Ct2 - Indici di zona: indice di fabbricabilità territoriale max: 0,10 mc./mq. ed altezza max consentita mt. 7,50;
-  art. 45, zona Cta - Strumento di attuazione: le parole "a lotti minimi di mq. 10.000" vanno sostituite con "all'intero ambito";
-  art. 45, zona Cta - Indici di zona: indice di fabbricabilità territoriale max: è fissato in 0,10 mc./mq. sia per residenze stagionali che per gli impianti extralberghieri;
-  art. 54, zona E3 - prescrizioni particolari: vanno cassati i periodi tra le parole "Il litorale.., e "determinazione amministrativa";
-  art. 60, zone Sp - Definizione: il punto b) va così sostituito "aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (Ap)";
-  art. 63, Aree vincolate da riserve ambientali di tipo A: dopo le parole Ha. 248,13 vanno aggiunte, "e con decreto n. 745/44 del 10 dicembre 1998". L'ultima frase va sostituita come segue: "... dei vincoli previsti dai superiori decreti assessoriali";
-  art. 64, aree vincolate da riserve ambientali di tipo B: dopo le parole " decreto n. 970/91" vanno aggiunte "e con decreto n. 745/44 del 10 dicembre 1998".
-  art. 67 fasce di rispetto: la fascia di rispetto del cimitero di cui al punto 4 è fissata in 200 m. salvo specifiche autorizzazioni, rilasciate dagli enti competenti, alla riduzione della stessa;
-  inoltre si prescrive che dette norme tecniche d'attuazione dovranno essere integrate e o modificate in conformità al piano urbanistico commerciale secondo le determinazioni di cui al seguente paragrafo.
Programmazione commerciale
Con decreto n. 3 del 18 febbraio 2003 il comune di Patti ha provveduto ad adeguare il piano regolatore generale ai dettami della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 adottando il piano di urbanistica commerciale redatto dall'ing. Ignazio Arrabito.
Detto piano consente, nelle zone in esso individuate, la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato e di medie strutture nelle zone residenziali nonché di medie e grandi strutture nelle zone commerciali.
Queste ultime sono state localizzate in due aree CD - commerciale direzionale - del piano regolatore generale ora denominate D5A e D5C ed in un'area D1 - artigianale ed industriale di completamento - dello strumento urbanistico generale ed ora denominata zona D5B risultando pertanto in variante allo stesso.
In linea generale si condividono le previsioni con la relativa normativa tranne quanto appresso si andrà a specificare.
Si rileva che nella planimetria a scala 1:4.000, ai fini dell'insediamento degli esercizi commerciali sono state individuate e delimitate zone territoriali omogenee aventi natura "urbanistica-commerciale". Tali zone omogenee non coincidono con le corrispondenti zone di piano regolatore generale e sovente comprendono aree non compatibili con l'attività commerciale (verde agricolo ed attrezzature). Per quanto sopra, si ritiene necessario prescrivere che l'attuazione del P.U.C. debba riferirsi esclusivamente alla zonizzazione di piano regolatore generale.
In riferimento alle zone "C" si prescrive che venga esclusa la possibilità di insediare in esse le "grandi strutture" nella considerazione che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, queste devono essere collocate in zone specialistiche D5.
Per quanto riguarda la dotazione di aree per parcheggi pertinenziali, avendo rilevato che le norme tecniche di attuazione del piano commerciale in parola non sono state redatte in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 di attuazione alla legge regionale n. 28/1999, si prescrive che le stesse vengano adeguatamente modificate ai sensi delle superiori norme di legge.
Osservazioni ed opposizioni
Preliminarmente si evidenzia che la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni è stata effettuata su elaborati non riportanti le modifiche discendenti dalla delibera di adozione del commissario straordinario n. 31/2000. In ordine alle osservazioni ed opposizioni si decide come segue:
-  n. 1; n. 3 punto 1; n. 5; n. 6; n. 23; n. 37; n. 73; n. 100; n. 119; n. 129; n. 179; n. 190 punto 9; n. 193; n. 206; n. 214. Non si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alle relazioni dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni.
-  n. 2; n. 3 punti 3, 4, 6, 8 e 16; n. 4; n. 6; n. 9; n. 11; n. 18; n. 19; n. 26; n. 27; n. 28; n. 29; n. 33; n. 35; n. 38; n. 40; n. 44; n. 46 punti 1 e 2; n. 47; n. 48; n. 49; n. 52; n. 53; n. 55; n. 63; n. 64; n. 65; n. 66; n. 67; n. 69 punti 3, 4, 5; n. 71; n. 72; n. 74; n. 75; n. 79; n. 81; n. 82; n. 86; n. 89; n. 91; n. 93; n. 94; n. 96; n. 102 punti A, E, F, G; n. 106; n. 107; n. 110; n. 111; n. 112; n. 114; n. 116; n. 117; n. 122; n. 127; n. 130; n. 131; n. 135; n. 137; n. 145; n. 146 punti a, c, d; n. 153; n. 154; n. 155 punto 1; n. 157; n. 159; n. 160; n. 164; n. 167; n. 169; n. 170 punti 1 e 3; n. 171; n. 176; n. 177; n. 180; n. 181; n. 182; n. 183; n. 184; n. 185 punti 2, 4, 6, 7, 13, 14; n. 186; n. 187; n. 188; n. 189; n. 190 punto 12; n. 192; n. 194; n. 195; n. 201; n. 204; n. 205; n. 207 punto a); n. 208; n. 210 punti 1, 2; n. 211; n. 212; n. 224. Non si accolgono poiché l'individuazione delle attrezzature, della viabilità e delle zone omogenee con le relative norme di attuazione derivanti dalle scelte strategiche di piano è stata effettuata mediante l'adozione dello stesso, sulla scorta dello studio geologico e dello studio agricolo forestale, e nella fattispecie le destinazioni delle aree oggetto di dette osservazioni, sovente di natura privatistica, con la presente proposta di parere, sono state ritenute congrue con il progetto generale di piano e/o sono state oggetto di prescrizioni;
-  n. 3 punti 2, 19, 20, 24; n. 12; n. 21; n. 39; n. 50; n. 54; n. 56; n. 57; n. 58; n. 59; n. 60; n. 62; n. 70; n. 78 punti 1, 2, 3, 4, 5; n. 85; n. 92; n. 95; n. 99; n. 103; n. 105; n. 109; n. 113; n. 115; n. 118; n. 125; n. 126 n. 128; n. 132; n. 133; n. 136; n. 138; n. 147 punti 1, 2, 3, 4, 5; n. 152; n. 161; n. 162; n. 163; n. 166; n. 170 punto 2; n. 185 punto 15; n. 190 premesse e punto 6; n. 202; n. 209; n. 213; n. 217; n. 218; n. 219; n. 221; n. 223; n. 226. Dette osservazioni affrontano problematiche che sono state oggetto, in sede di esame, di valutazioni, considerazioni e determinazioni espresse con la presente proposta di parere e pertanto le stesse sono superate;
-  n. 3 punto 5; n. 185 punto 3; n. 190 punto 7; n. 207 punto b. Non si accolgono in quanto la compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio, sono state verificate, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina;
-  n. 3 punti 7 e 21; n. 87. Non risultando chiara la richiesta o la motivazione addotta per la stessa, nessuna determinazione è resa.
-  n. 3 punto 9; n. 185 punto 8. Si accolgono parzialmente nel senso che l'area occupata dall'esistente palazzetto dello sport assume destinazione F1c. Il comune rimane comunque onerato di verificare la legittimità del manufatto ed adottare i consequenziali adempimenti.
-  n. 3 punti 15, 18, 22 e 23; n. 69 punto 2; n. 156; n. 168; n. 185 punti 9, 11. Non si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alla relazione sulle osservazioni ed opposizioni del progettista arch. Orlando;
-  n. 3 punti 11 e 13; n. 17; n. 185 punto 10. Non si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alla relazione sulle osservazioni ed opposizioni del progettista arch. Orlando nonché alle valutazioni e determinazioni assunte con la presente proposta di parere;
-  n. 3 punto 14; n. 43; n. 185 punto 12; n. 199: evidenziano l'impossibilità di realizzare la viabilità prevista dal piano e parte della zona "F1c" per la presenza di alcuni edifici esistenti. Si accolgono parzialmente nel senso che le aree interessate dagli edifici, nel caso in cui questi ultimi risultassero legittimamente realizzati, assumono destinazione residenziale delle aree contermini. La viabilità prevista è pertanto disattesa e dovrà essere sostituita prolungando l'esistente strada ubicata tra l'attrezzatura sportiva e la zona "Ct1;
-  n. 3 punto 17; n. 190 punti 1, 2 e 10. Non si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alle relazioni dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni nonché alle valutazioni e determinazioni assunte con la presente proposta di parere;
-  n. 3 punti 10, 12, 25; n. 8; n. 14; n. 42; n. 69 punto 1; n. 124; n. 134; n. 185 punto 5; n. 210 punto 3. Si accolgono per le motivazioni contenute nelle medesime osservazioni;
-  n. 7. Si accoglie parzialmente nel senso che si elimina la previsione sulla via Kennedy - S.S. 113, poiché la realizzazione della stessa comporterebbe opere che renderebbero impossibile l'accesso all'esistente fabbricato adibito a residenza ed attività produttiva, pertanto l'area di cui sopra assume destinazione della zona "B" con tigua;
-  n. 10. Non si accoglie poiché l'area per la quale si richiede il cambio di destinazione da attrezzature a zona "B" è stata ritenuta, con la presente proposta di parere, congrua con il progetto generale di piano, potrà essere utilizzata per eventuali ampliamenti della struttura sanitaria esistente. Si fa presente che l'amministrazione comunale dovrà provvedere alla correzione dell'elaborato di piano introducendo la sagoma dell'edificio esistente in argomento;
-  n. 13; n. 84. Non si prende in esame poiché l'area interessata dall'osservazione ricade all'interno del P.R.ASI, già approvato da quest'Assessorato;
-  n. 15; n. 20; n. 120; n. 121; n. 140; n. 141; n. 142; n. 148; n. 149; n. 150; n. 151; n. 173; n. 178; n. 190 punto 13.  Non si accolgono in relazione alla valutazione sulle previsioni di piano espresse con la presente proposta di parere ed in quanto, in questa fase d'esame e pertanto fuori dal procedimento di formazione del piano, non è possibile introdurre previsioni urbanistiche di programmazione negoziata, contenute in progetti facenti parte dei P.R.U.S.S.T., e delle quali non si conoscono né l'entità né i contenuti. Ovviamente resta facoltà dell'amministrazione comunale, per l'attuazione dei suddetti progetti, procedere all'adozione di apposite varianti urbanistiche con le procedure previste dalla normativa vigente;
-  n. 16; n. 61; n. 76; n. 77; n. 88. Non si accolgono poiché la prevista viabilità in parola è stata ritenuta, con la presente proposta di parere, congrua con il progetto generale di piano. Tuttavia si chiarisce che l'indicazione grafica delle zone destinate alla viabilità ha valore indicativo ai fini del progetto esecutivo dell'opera e che pertanto quest'ultimo potrà discostarsi lievemente dalle indicazioni grafiche del piano regolatore generale a seguito di valutazioni più approfondite e dettagliate sui luoghi;
-  n. 22; n. 215; n. 190 punto 5; n. 203. Non si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alla relazione sulle osservazioni ed opposizioni del progettista ing. Rodriguez;
-  n. 24; n. 108; n. 172. Superate dalle modifiche introdotte con delibera di adozione del commissario straordinario n. 31/2000.
-  n. 25; n. 83. L'accoglimento limitatamente alle aree interessate dagli edifici esistenti è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione comunale della legittimità degli stessi. In tal caso l'area interessata dai suddetti edifici assumerà la zonizzazione di zona "B0";
-  n. 30; n. 158. Non si rende alcuna determinazione in quanto le richieste sono immotivate e derivanti da una errata lettura delle tavole di piano;
-  n. 31; n. 32; n. 51. Attesa l'esiguità delle aree e l'ubicazione delle stesse, si accolgono le suddette osservazioni e si prescrive che dette aree siano classificate verde privato;
-  n. 34; n. 175; n. 190 punto 4; n. 196; n. 222. Superate a seguito di adozione da parte del consiglio comunale del piano di urbanistica commerciale e delle valutazioni e considerazioni della presente proposta di parere;
-  n. 36. Per le problematiche di carattere generale l'osservazione è superata in quanto le stesse sono state oggetto di valutazioni e determinazioni nella presente proposta di parere. Per quanto riguarda la richiesta dell'eliminazione del parcheggio si accoglie in conformità a quanto espresso per l'osservazione n. 69 punto 1;
-  n. 41. Non può essere resa alcuna determinazione in quanto le suddette osservazioni non sono supportate da apposita planimetria con l'individuazione dell'area oggetto della richiesta.
-  n. 45. Si accoglie l'osservazione presentata, tenuto conto che la R.F.I., con nota prot. PATE/04/8864 del 22 settembre 2003, ha presentato all'A.R.T.A. per l'autorizzazione, la soluzione alternativa di viabilità interessante il territorio di Patti, che forma oggetto di variante al progetto approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 422 del 24 giugno 2002, soluzione già prospettata dal ricorrente;
-  n. 46 punto 3. Si accoglie parzialmente nel senso che gli elaborati grafici devono riportare la fascia di rispetto del depuratore pari a m. 100 come prescritto dalle norme tecniche di attuazione. L'area interessata dalla riduzione avrà destinazione uguale alla zona contermine;
-  n. 68. Si accoglie in conformità alle deduzioni del consiglio comunale rese sull'osservazione previa verifica da parte del comune della sussistenza degli atti citati nella medesima;
-  n. 69 punto 6. Non si accoglie in relazione alla valutazione sulle scelte strategiche dell'amministrazione comunale e sulle previsioni di piano ritenute congrue con la presente proposta di parere ed in quanto, in questa fase di esame e pertanto fuori dal procedimento di formazione del piano, non è possibile introdurre previsioni urbanistiche, contenute in progetti agli atti del comune e delle quali non si conoscono i contenuti;
-  n. 78 punto 6. Pur ritenendo condivisibili le motivazioni per le quali si chiede la salvaguardia dell'area di pertinenza dell'edificio esistente (Villa Achille) espresse nella suddetta osservazione, non si può fare a meno di evidenziare che in questa sede non può apporsi alcun vincolo paesaggistico-ambientale. Tuttavia si ritiene poter accogliere la richiesta ai fini della salvaguardia destinando l'area di pertinenza dell'edificio a verde privato. L'amministrazione comunale rimane onerata di integrare le norme tecniche di attuazione a seguito della superiore decisione;
-  n. 80. Non si accoglie poiché l'individuazione delle attrezzature, della viabilità e delle zone omogenee con le relative norme di attuazione è stata effettuata mediante l'adozione dello strumento urbanistico, e nella fattispecie le destinazioni delle aree oggetto dell'osservazione, con la presente proposta di parere sono state ritenute congrue con il progetto generale di piano. Rimane comunque l'onere per l'amministrazione comunale riportare sull'elaborato B4.8 di piano la chiesa esistente;
-  n. 90. Non si accoglie poiché l'individuazione delle attrezzature, della viabilità e delle zone omogenee con le relative norme di attuazione è stata effettuata mediante l'adozione dello strumento urbanistico, e nella fattispecie le destinazioni delle aree oggetto dell'osservazione, con la presente proposta di parere sono state ritenute congrue con il progetto generale di piano. Rimane comunque l'onere per l'amministrazione comunale rettificare l'elaborato di piano in conformità alla modifica n. 4 introdotta con delibera di adozione n. 31/2000;
-  n. 97; n. 98. Le osservazioni possono essere accolte a condizione che venga verificata, da parte dell'amministrazione comunale, che gli edifici esistenti non ricadano all'interno dell'area ferroviaria e che gli stessi siano stati legittimamente realizzati. In tal caso l'area interessata dai suddetti edifici assumerà la zonizzazione di zona "B0";
-  n. 102 punti B, C. L'osservazione è superata dalle modifiche introdotte con delibera di adozione del commissario straordinario n. 31/2000, tuttavia si specifica che l'attività di agriturismo potrà essere effettuata nelle zone agricole nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
-  n. 102 punto D. Relativamente a quanto lamentato, in ordine alla perimetrazione della riserva, non si accoglie in quanto in atto vige il decreto n. 745/1998. Per quanto alla previsione della zona "F1e" l'osservazione è superata dalle prescrizioni di cui alla presente proposta di parere;
-  n. 104; n. 174. Si accoglie subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione comunale relativa alla sussistenza delle difformità rilevate dall'osservante. In tal caso gli elaborati di piano regolatore generale dovranno essere modificati per essere adeguati alle previsioni del piano di lottizzazione;
-  n. 123. La richiesta di modifica di previsione, per i terreni di proprietà, da zona "E" a zona edificabile non è accolta in quanto la zonizzazione di piano è stata ritenuta con la presente proposta di parere congrua con il progetto generale. Per quanto riguarda il segnalato errore di rappresentazione relativo ad un impluvio, sarà cura dell'amministrazione comunale, previa verifica dello stato dei luoghi, procedere alla modifica di che trattasi. Non si accoglie l'osservazione nella parte riguardante l'inserimento di progetti relativi a previsioni urbanistiche di contrattazione programmata, per le motivazioni espresse per l'osservazione n. 20;
-  n. 143; n. 147 punto 6. Le suddette osservazioni sono ininfluenti in quanto all'interno della fascia di rispetto del bosco non sono vietate attività agricole ivi comprese quelle con colture specializzate irrigue ed intensive, tuttavia il comune resta onerato di adeguare gli elaborati del piano allo S.A.F., e pertanto le osservazioni sono accolte;
-  n. 144. L'osservazione è superata dai considerata della presente proposta di parere, tuttavia l'amministrazione comunale resta onerata di verificare che la stazione radio per telefonia mobile sia stata realizzata a seguito di regolari autorizzazioni secondo la vigente norma in materia urbanistica ed ambientale;
-  n. 146 punto b. Non si accoglie poiché la richiesta prevede in maniera semplicistica ed indifferenziata, senza la verifica sulla compatibilità con le scelte strategiche del piano, l'introduzione in tutta la zona di verde agricolo, di attrezzature pubbliche ed attività produttive che non sono specificatamente finalizzate per l'esercizio dell'agricoltura. Tuttavia, ove sopraggiungessero specifiche esigenze, il comune, assegnando comunque priorità alle funzioni di salvaguardia del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale del verde agricolo, potrà previa la redazione di un progetto procedere ad apposita variante urbanistica secondo le procedure di legge;
-  n. 155 punto 2. Si accoglie in conformità alle relazioni dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni. Resta comunque onere dell'amministrazione comunale procedere alla verifica della legittimità dell'edificio di proprietà della ditta;
-  n. 101, n. 139, n. 165, n. 190 punto 11 e n. 200. Si accolgono in conformità alle determinazioni di cui alla relazione sulle osservazioni ed opposizioni del progettista arch. Orlando;
-  n. 185 punto 1. Si accoglie parzialmente nel senso che il comune di Patti rimane onerato a modificare gli elaborati grafici con l'inserimento di eventuali edifici esistenti non visualizzati. In ordine al rilievo della fascia di rispetto dalla battigia è superata in quanto gli elaborati in esame riportano puntualmente la stessa;
-  n. 190 punto 3. Non si accoglie la richiesta di previsione di un parcheggio a S. Antonio per le motivazioni contenute nella relazione sulle osservazioni del progettista ing. Rodriguez. Si ritiene invece meritevole di accoglimento la proposta di inglobare la zona "B1" in prossimità della porta S. Michele all'interno della zona "A";
-  n. 190 punto 8. In ordine a quanto rilevato relativamente all'art. 23.12 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 39 del regolamento edilizio, si accoglie l'osservazione in aderenza alle determinazioni del progettista ing. Rodriguez. Per quanto richiesto relativamente alla modifica dell'art. 23.10 delle norme tecniche di attuazione, non si accoglie in conformità alle relazioni redatte dai progettisti di piano. E' invece superato dalle considerazioni e prescrizioni della presente proposta di parere quanto segnalato in ordine all'art. 2 del regolamento edilizio. Infine si prende atto della segnalazione dell'incongruenza presente nell'art. 43 del regolamento edilizio e si prescrive che siano cassate le parole: "Non sono ammesse coperture a terrazza";
-  n.  191. Non si accoglie per la parte riguardante la richiesta relativa all'eliminazione di un tratto di strada poiché il progetto generale di piano è stato ritenuto congruo con la presente proposta di parere. Per quanto riguarda l'evidenziata difformità tra la viabilità di piano e quella del progetto in fase di realizzazione, l'amministrazione comunale dovrà modificare previa verifica gli elaborati di piano per adeguarli al suddetto progetto;
-  n. 197. Si accoglie parzialmente in conformità alle determinazioni di cui alla relazione sulle osservazioni ed opposizioni del progettista arch. Orlando;
-  n. 198. L'accoglimento limitatamente alla superficie di pertinenza degli edifici realizzati è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione comunale della legittimità degli stessi;
-  n. 216. L'osservazione risulta superata in quanto le norme tecniche di attuazione, pur prescrivendo che il piano particolareggiato deve essere esteso a tutta l'area, non pongono la limitazione che lo stesso deve essere esclusivamente di iniziativa pubblica. Per quanto riguar da la richiesta: cambio di destinazione da zona "B0" a "B4" nei nuclei rurali, non è accolta per le motivazioni espresse per l'osservazione n. 4;
-  n. 220. L'osservazione è accolta in conformità al parere reso dai progettisti, fermo restando che vengano eseguite preventivamente indagini geologiche atte ad assicurare la stabilità del versante;
-  n. 225. In ordine alla richiesta di cambio di destinazione da zona "B0" a zona "B3" non si accoglie in quanto la stessa deriva da una errata lettura delle tavole di piano, infatti in località Galice non sono previste zone "B3". Per quanto riguarda il P.U.E., relativo alla zona Ct1 l'osservazione risulta superata in quanto le norme tecniche di attuazione, pur prescrivendo che il piano particolareggiato deve essere esteso a tutta l'area, non pongono la limitazione che lo stesso deve essere esclusivamente di iniziativa pubblica.
Osservazioni fuori termini
Osservazione presentata dal consiglio comunale in sede di deliberazione n. 47/2002:
Punto a) non si accoglie in quanto in sede di esame del piano regolatore generale è stata valutata la capacità insediativa di attività turistico-ricettive, previste dal piano e la stessa è stata ritenuta congrua. Altresì si evidenzia che il piano prevede all'interno della fascia dei 150 m. dalla battigia zone nelle quali possono essere realizzate opere esclusivamente per la diretta fruizione del mare.
Per quanto riguarda le richieste relative alla previsione di nuove aree destinate ad insediamenti turistico-ricettivi, nella fascia compresa tra i 150 m. e l'autostrada, si rileva che non possono essere individuate le aree proposte giacché alla delibera n. 47/2002, non risulta allegata la "planimetria n. 1" citata nell'osservazione in parola. In ogni caso si ribadisce quanto sopra detto in ordine alla capacità insediativa del piano.
Punti b, h e l): pur ritenendo migliorativa del piano la proposta relativa di nuova viabilità, si ritiene non poter accogliere la stessa poiché tale nuova previsione tra l'altro non visualizzata in apposita planimetria, andava necessariamente sottoposta al preventivo parere dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74, ed alle procedure di pubblicazione. In ogni caso l'amministrazione comunale potrà, ove lo ritenesse, procedere all'adozione di apposita variante urbanistica.
Punto c): si accoglie per le motivazioni contenute nello stesso.
Punto d): superata dalla delibera di adozione della programmazione commerciale, oggetto di esame e consi derazioni nella presente proposta di parere.
Punti e, f): non si accolgono poiché l'individuazione delle attrezzature, della viabilità e delle zone omogenee con le relative norme di attuazione, adottata con deliberazione commissariale è stata ritenuta congrua con la presente proposta di parere.
Punto g): si prende atto di quanto rilevato in ordine ad "alcune inesattezze ed approssimazioni" nell'individuazione delle zone "B0" e "B1", anche alla luce delle numerose osservazioni presentate avverse al piano ed oggetto di esame nella presente proposta di parere. Tuttavia, considerato che la zona "B0", secondo le norme tecniche di attuazione, non è suscettibile di nuova edificazione al contrario della zona "B1 , la proposta formulata per la modifica del piano relativa alla trasformazione, indifferenziata, di tutte le zone "B0" del centro a "B1", non può essere accolta per la mancata preventiva acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile. Tuttavia rimane di competenza dell'amministrazione comunale, ove lo ritenesse opportuno, procedere alla verifica dell'effettiva individuazione delle zone "B0" che di fatto hanno caratteristiche analoghe alle contigue zone "B1" e successivamente, all'adozione di apposita variante urbanistica previa acquisizione del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile.
Punto i): preliminarmente si rileva che l'osservazione non è supportata da apposita planimetria anche se citata come allegato e pertanto nessuna determinazione può essere resa. Tuttavia anche in questo caso, l'amministrazione comunale, ove lo ritenesse, potrà procedere ad apposita variante urbanistica secondo le procedure di legge.
Ditta Scolaro Giuseppe: chiede la modifica di un tracciato viario ricadente all'interno di una zona C1. Considerato che la viabilità prevista all'interno delle zone C1 è stata oggetto di determinazioni nella presente proposta di parere l'osservazione è superata.
Ditta Angileri Giacomo e Angileri Maria (trasmessa dal comune con nota n. 11799 del 21 giugno 2003): si chiede il cambio di destinazione da zona "E" a zona "Ct1" dell'area circostante un fabbricato adibito ad attività di ristorazione, al fine di poter realizzare un potenziamento della stessa. Si accoglie parzialmente nel senso che, nella considerazione che l'area oggetto dell'osservazione è ubicata nella frazione di Mongiove avente vocazione turistica, per la sola area destinata a zona "E1", si può assentire la destinazione di zona "Ct1" al fine di consentire, l'ampliamento del fabbricato esistente previa verifica, da parte del comune, della legittimità dello stesso.
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.
Ditta Natoli Concetta (prot. A.R.T.A. n. 77056 del 27 dicembre 2002): si tratta di riproposizione dell'osservazione n. 104 e pertanto si rimanda alle determinazioni espresse per la medesima.
Ditta Casamento Aldo (n. 2 copie prot. A.R.T.A. n. 51273 del 28 agosto 2002, prot. A.R.T.A. n. 53202 del 5 settembre 2002): ferme restando le determinazioni rese per le osservazioni n. 219 e 221, si fa presente che per l'osservazione in argomento nessuna determinazione può essere resa atteso che il contenuto della stessa esula dalle competenze di questo Assessorato.
Ditta Natoli Concetta (prot. A.R.T.A. n. 60032 del 23 ottobre 2001): trattasi di integrazione dell'osservazione n. 103 e pertanto si rimanda alle determinazioni espresse per la medesima.
Ditta Materia Pietro (prot. A.R.T.A. n. 6439 del 31 gennaio 2003): si chiede che una porzione di zona "F1c" venga destinata come la limitrofa zona "B0" affinché possa essere realizzata una piscina prefabbricata ad uso privato. Non si accoglie poiché l'individuazione delle attrezzature derivanti dalle scelte strategiche di piano è stata effettuata mediante l'adozione dello stesso e nella fattispecie la destinazione dell'area oggetto dell'osservazione, con la presente proposta di parere è stata ritenuta congrua con il progetto generale di piano a seguito di considerazioni e valutazioni.
Provincia regionale di Messina (prot. A.R.T.A. n. 6624 del 7 febbraio 2001): trattasi di duplicato dell'osservazione n. 126.
Ditta Sidoti Francesco, Giuseppe e Catalfamo Angelo (prot. A.R.T.A. n. 43264 del 23 luglio 2003): si chiede il cambio di destinazione da zona "Cta" a zona contermine "B1" nella considerazione che nell'area di proprietà dei ricorrenti insiste un fabbricato erroneamente non riportato sulle tavole di piano. L'osservazione si accoglie subordinatamente alla verifica da parte del comune della legittimità dell'edificio esistente nonché alla verifica dei requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. dopo la proposta di parere dell'ufficio
A seguito della proposta di parere reso dall'A.R.T.A. sono pervenute, osservazioni e/o opposizioni, che non possono essere valutate e pertanto devono ritenersi come lo sono improcedibili.
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere che il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 31/2000 del 9 novembre 2000 e la programmazione urbanistica commerciale, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2003, siano da ritenere meritevoli di approvazione, con le prescrizioni e modifiche di cui ai superiori considerata e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con i pareri prot. nn. 22626/98, 2533/2000, 2754/2003 e n. 27633/89.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 70377 del 25 novembre 2003, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Patti, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261 del 23 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 63 del 12 dicembre 2003, trasmessa con il foglio del comune di Patti, prot. n. 21336 del 16 dicembre 2003, con la quale il consiglio comunale ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261 del 23 ottobre 2003;
Vista la nota prot. n. 48 del 28 gennaio 2004, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 1 del 21 gennaio 2004, resa in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261/2003, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 287 dell'11 febbraio 2004, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere nelle linee generali la proposta di parere n. 1 del 21 gennaio 2004 dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U., ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Patti, con foglio prot. n. 21336 del 16 dicembre 2003, acquisito al protocollo dell'A.R.T.A. al n. 74584 del 17 dicembre 2003, ha trasmesso copia della delibera del consiglio comunale n. 63 del 12 dicembre 2003 e le controdeduzioni presentate dai sig.ri Beninati Antonino ed Angelina.
Con la sopraindicata deliberazione consiliare, il comune di Patti ha adottato le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261 del 23 ottobre 2003 sul piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 31/2000 del 9 novembre 2000.
Considerato che:
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il piano regolatore generale di che trattasi.
In relazione alle determinazioni assunte dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261/2003, portate a conoscenza del comune, lo stesso, con deliberazione consiliare n. 63 del 12 dicembre 2003, ha formulato le controdeduzioni che in sintesi di seguito si riportano seguendo l'ordine della relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla proposta di deliberazione e nel merito si propone quanto segue:
Controdeduzione n. 1: prescrizioni con le quali viene disattesa la viabilità a sinistra e a destra del torrente Montagnareale.
Il comune sostiene che le previsioni di nuova viabilità lungo la sponda sinistra del torrente Montagnareale, "attengono solamente ad alcuni tratti limitati di collegamento tra viabilità già esistente e che comunque non impegna il greto del suddetto torrente, poiché previsti oltre i muri d'argine già esistenti" allegando apposita planimetria.
Poiché le motivazioni addotte dal comune a sostegno delle previsioni del piano regolatore generale in ordine alla viabilità in argomento appaiono condivisibili, si ritiene che le suddette previsioni viarie possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Controdeduzione n. 2: prescrizioni relative al comprensorio perimetrato in rosso nella tav.  B3.9 (dal rigo 10 al rigo 22 di pag. 20 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261/2003) per le quali dovrà essere ristudiato (zone "F2" e C2).
Il comune condivide il parere di ristudiare il comprensorio per le aree da sottoporre a nuova edificazione ma nel contempo chiede di stralciare l'intera previsione di zona "F2" - parco urbano destinandola a zona "E1" ad eccezione dell'area delimitata nello stralcio della tav.  B3.9 allegata alla delibera del consiglio comunale n. 63 del 12 dicembre 2003.
Si ritiene potere accogliere la proposta del comune in ordine al mantenimento della zona F2, così come perimetrata dallo stesso nello stralcio della tav.  B3.9, allegata alla deliberazione consiliare di controdeduzioni.
Le rimanenti aree di piano già destinate a zone "F2", esterne alla perimetrazione di cui alla controdeduzione del comune, assumono destinazioni di zona "E1" verde agricolo. Ovviamente resta salva la prescrizione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261/2003 in ordine al ristudio della zona "C2" ricadente nell'ambito del "comprensorio" individuato dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Controdeduzione n. 3: prescrizione relativa allo stralcio della prevista strada (tav.  B.14) che da quota 124,70 si prolunga a perimetrare la zona "C2" già stralciata, penetrando poi nella zona parco.
Il Comune chiede la riconferma della suddetta viabilità. Per le motivazioni già rese nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica si ritiene di confermare la prescrizione in esso contenuta, pertanto la richiesta del comune non è condivisibile.
Controdeduzione n. 4: prescrizione relativa alla riduzione zona "CT2" - Espansione turistica ricettiva e per l'accoglienza del turismo religioso in località Locanda e dell'art. 44 delle norme tecniche di attuazione.
Il comune chiede la riconferma dei parametri già previsti dall'art. 44 delle norme tecniche di attuazione con la previsione per l'attuazione della medesima zona "CT2", di un piano particolareggiato o di lottizzazione per lotti funzionali non inferiori ai 10.000 mq. Inoltre per effetto dell'approvazione da parte del consiglio comunale, del "documento n. 1" allegato alla delibera di controdeduzione, ha chiesto di ripristinare la previsione della medesima zona per l'intera area così come prevista nel piano adottato.
Per le motivazioni rappresentate dal comune, relative alle aree interessate dalla zona "CT2", si ritiene di condividere la richiesta contenuta nella controdeduzione limitatamente ai parametri già previsti dall'art. 44 delle norme tecniche di attuazione. Invece non si accoglie la richiesta di modificare detto articolo nella parte riguardante la riduzione a 10.000 mq. dei lotti minimi per la realizzazione dei piani particolareggiati in quanto detta modifica, che per altro non è stata oggetto di rilievo da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, costituisce variante allo strumento urbanistico, in questa fase non proponibile.
Inoltre non si condivide la richiesta di ripristinare l'estensione dell'area in quanto il contenuto delle controdeduzioni non superano i rilievi formulati dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Controdeduzione n. 5: prescrizione relativa all'art. 45 delle norme tecniche di attuazione riguardante la zona "CTA" - Espansione a carattere turistico stagionale e/o agrituristica.
Il comune chiede il mantenimento dell'indice differenziato tra edificazione alberghiera e quella residenziale stagionale, così come previsti all'art. 45 delle norme tecniche di attuazione e che il piano particolareggiato o di lottizzazione sia consentito per lotti funzionali non inferiori ai 10.000 mq.
Per le motivazioni rappresentate dal comune, per le aree interessate dalla zona "CTA" condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica, si ritiene di condividere le richieste contenute nella controdeduzione.
Documento n. 1 allegato alla delibera di controdeduzioni
Con l'approvazione del "documento n. 1" allegato alla citata deliberazione di controdeduzioni, il consiglio comunale ha inteso "riconfermare integralmente il voto già espresso in fase di deduzioni alle osservazioni/opposizioni al piano adottato, presentate dai cittadini".
Per le osservazioni/opposizioni si ritiene di confermare quanto deciso con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261/2003, salvo quanto appresso si determina in conseguenza e per effetto dell'accoglimento della zona "F2" proposta dal comune ed in relazione ad ulteriori chiarimenti forniti da alcuni esponenti nella fase di controdeduzioni:
-  oss. nn. 67, 103, 138, 166, 219, 221, 223: le richieste degli istanti non sono accoglibili tenuto conto che le aree fanno parte di un ambito territoriale omogeneamente destinato a parco urbano, che il consiglio ritiene condivisibile;
-  oss. nn. 108 e 172: le richieste degli istanti risultano già esitate in quanto gli elaborati di piano sono stati adeguati a seguito di emendamento del commissario straordinario in sede di adozione;
-  oss. n. 169: l'osservazione non è accoglibile in quanto per il comparto evidenziato con colore giallo nell'allegato alla medesima osservazione, la zona "B" risulta enucleata nel rispetto del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Per quanto riguarda la richiesta relativa all'ambito perimetrato con colore verde, la stessa non viene presa in esame in quanto ricadente in area stralciata con il presente parere.
In ordine alle "controdeduzioni", prodotte da privati, relative alle determinazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica su osservazioni/opposizioni avverse al piano regolatore generale e trasmesse con la citata nota comunale, si determina quanto segue:
-  oss. n. 225 (Beninati Antonino): la controdeduzione è volta ad ottenere una determinazione da parte dell'Assessorato in ordine ad una richiesta contenuta nell'osservazione alla quale non è stato dato esito. Si ritiene, per la parte non esitata (zona "F1c"), potere assimilare l'area circostante il fabbricato, così come perimetrata dall'istante, alle contermini zone "B0";
-  oss. n. 176 (Beninati Angelina): l'opponente lamenta una mancata risposta dettagliata definendo generica la determinazione dell'A.R.T.A. Poiché l'area interessata al fabbricato esistente ricade a confine con la ditta di cui sopra, analogamente a quanto deciso per l'osservazione n. 225, si ritiene assimilare l'area circostante il fabbricato, così come perimetrato dall'istante, alle contermini zone "B0".
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.
Sono pervenute all'A.R.T.A., successivamente alla notifica del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica al comune, n. 3 osservazioni/opposizioni, sulle quali, nonostante presentate fuori termine, ritiene determinarsi come di seguito:
-  oss. ditta Pettina Silvia: si chiede di destinare a zona agricola e/o residenziale turistica l'area per la quale il comune ha proposto, con la deliberazione di controdeduzione, di destinare a parco urbano e di togliere la strada di previsione che interessa un fabbricato di proprietà.
Si ritiene di non accogliere la richiesta relativa ad una diversa destinazione delle aree per le quali il comune ha richiesto il mantenimento del parco urbano, mentre per quanto riguarda la previsione della viabilità, di accogliere parzialmente l'osservazione nel senso che in sede di progettazione esecutiva l'opera, con il dovuto approfondimento tecnico-progettuale esteso all'intero tracciato, potrà discostarsi dalle previsioni grafiche del piano regolatore generale, nella misura massima della fascia di rispetto pertinente al tipo di strada. Ad ogni modo si fa presente che, qualora la suddetta traslazione del tracciato, al fine di evitare l'interferenza con le abitazioni oggi presenti e regolarmente realizzate, oltrepassasse la misura della fascia di rispetto di cui sopra, l'amministrazione comunale rimane obbligata a procedere all'attivazione delle procedure di variante al piano;
-  oss. ditta FA.PE s.r.l.: si chiede di stralciare l'area di proprietà dalla previsione di zona "F2" parco urbano e di togliere la strada di previsione che interessa la suddetta area.
Si ritiene di non accogliere la richiesta relativa allo stralcio dell'area dal parco urbano, mentre per quanto riguarda la previsione della viabilità di accogliere parzialmente l'osservazione così come determinato per l'osservazione della ditta Pettina Silvia;
-  oss. ditta Edilforte Costruzioni: si chiede di riconsiderare il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica confermando la previsione di zona "CD" - commerciale e direzionale mista in quanto la stessa era stata disattesa dal Consiglio regionale dellpoiché "ricadente in area indicata dal PSAI in stato di dissesto geologico".
Rilevato che la ditta con l'osservazione precisa che l'area è classificata dal PSAI a "Rischio R2" dove "è consentita l'attuazione degli strumenti urbanistici... corredati da indagini geologiche e geotecniche..." e che a supporto della stessa ha allegato apposito studio relativo a indagini geologiche e geotecniche individuando nel contempo interventi adeguati a mitigare il rischio. Considerato che l'area in questione ricade effettivamente in zona, classificata dal PSAI, a rischio "R2" dove è consentita l'edificazione con le prescrizioni dell'art. 9 del PSAI e che la stessa era stata disattesa esclusivamente per motivi in premessa indicati, si ritiene che l'osservazione in argomento possa essere accolta con la prescrizione che l'indice di edificabilità territoriale non dovrà superare 1,00 mc./mq.; inoltre l'altezza massima non dovrà superare i 4,00 ml. e dovranno ridursi al massimo i tagli del versante ed escludere i piani interrati.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Patti con delibera del consiglio comunale n. 63 del 12 dicembre 2003, sono parzialmente condivisibili.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 31/2000 del 9 novembre 2000 e la programmazione urbanistica commerciale adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2003, con le modifiche, prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261 del 23 ottobre 2003 e del presente voto.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 261 del 23 ottobre 2003 e n. 287 dell'11 febbraio 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 261 del 23 ottobre 2003 e n. 287 dell'11 febbraio 2004 nonché alle prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina, è approvato il piano regolatore generale, con annesso il regolamento edilizio ed il piano esecutivo degli insediamenti produttivi lungo il Timeto, del comune di Patti, adottato con la delibera commissariale n. 31 del 9 novembre 2000, ed adeguato, relativamente alle previsioni di cui alla programmazione urbanistica commerciale, con delibera consiliare n. 3 del 18 febbraio 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 261 del 23 ottobre 2003 e n. 287 dell'11 febbraio 2004.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 62 del 23 luglio 2003 dell'uni tà operativa n. 4.1/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 261 del 23 ottobre 2003;
3)  proposta di parere n. 1 del 21 gennaio 2004 dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 287 dell'11 febbraio 2004;
5)  delibera del commissario straordinario n. 31 del 9 novembre 2000 di adozione;
6)  delibera del consiglio comunale n. 32 del 6 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
7)  delibera del consiglio comunale n. 33 dell'8 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
8)  delibera del consiglio comunale n. 35 del 15 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
9)  delibera del consiglio comunale n. 36 del 17 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
10)  delibera del consiglio comunale n. 37 del 22 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
11)  delibera del consiglio comunale n. 38 del 28 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
12)  delibera del consiglio comunale n. 39 del 29 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
13)  delibera del consiglio comunale n. 40 del 31 maggio 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
14)  delibera del consiglio comunale n. 41 del 5 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
15)  delibera del consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
16)  delibera del consiglio comunale n. 43 del 12 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
17)  delibera del consiglio comunale n. 44 del 14 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
18)  delibera del consiglio comunale n. 45 del 19 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
19)  delibera del consiglio comunale n. 46 del 21 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
20)  delibera del consiglio comunale n. 47 del 26 giugno 2002 di controdeduzioni alle osservazioni;
21)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2003 di adozione adeguamenti programmazione commerciale;
22)  delibera del consiglio comunale n. 63 del 12 dicem bre 2003 di controdeduzione alle determinazioni assessoriali;
Elaborati di piano
23)  all.  A1  -  relazione tecnica generale; 
24)  all.  A1  -  relazione integrativa; 
25)  all.  A2  -  norme tecniche di attuazione; 
26)  all.  A3  -  regolamento edilizio; 
27)  tav.  B0.1  -  inquadramento territoriale scala 1:10.000; 
28)  tav.  B0.2  -  limiti comunali ed infrastrutture territoriali scala 1:10.000; 

Piano regolatore generale stato di fatto
29)  tav.  B1.1  -  scala 1:2.000; 
30)  tav.  B1.2  -  scala 1:2.000; 
31)  tav.  B1.3  -  scala 1:2.000; 
32)  tav.  B1.4  -  scala 1:2.000; 
33)  tav.  B1.5  -  scala 1:2.000; 
34)  tav.  B1.6  -  scala 1:2.000; 
35)  tav.  B1.7  -  scala  1:2.000; 
36)  tav.  B1.8  -  scala 1:2.000; 
37)  tav.  B1.9  -  scala 1:2.000; 
38)  tav.  B1.10  -  scala 1:2.000; 
39)  tav.  B1.11  -  scala 1:2.000; 
40)  tav.  B1.12  -  scala 1:2.000; 
41)  tav.  B1.13  -  scala 1:2.000; 
42)  tav.  B1.14  -  scala 1:2.000; 
43)  tav.  B1.15  -  scala 1:2.000; 
44)  tav.  B1.16  -  scala 1:2.000; 
45)  tav.  B1.17  -  scala 1:2.000; 
46)  tav.  B1.18  -  scala 1:2.000; 
47)  tav.  B1.19  -  scala 1:2.000; 
48)  tav.  B1.20  -  scala 1:2.000; 
49)  tav.  B1.21  -  scala 1:2.000; 
50)  tav.  B1.22  -  scala 1:2.000; 
51)  tav.  B1.23  -  scala 1:2.000; 
52)  tav.  B2.1  -  scala 1:5.000; 
53)  tav.  B2.2  -  scala 1:5.000; 
54)  tav.  B2.3  -  scala 1:5.000; 
55)  tav.  B2.4  -  scala 1:5.000; 
56)  tav.  B2.5  -  scala 1:5.000; 
57)  tav.  B2.6  -  scala 1:5.000; 
58)  tav.  B2.7  -  scala 1:5.000; 
59)  tav.  B2.8  -  scala 1:5.000; 
60)  tav.  B2.9  -  scala 1:5.000; 
61)  tav.  B2.10  -  scala 1:5.000; 

Visualizzazione modifiche delibera del consiglio comunale n. 31 del 9 novembre 2000, come da nota A.R.T.A. prot. n. 70755 del 25 novembre 2002
62)  tav.  B3.1  -  scala 1:2.000; 
63)  tav.  B3.2  -  scala 1:2.000; 
64)  tav.  B3.3  -  scala 1:2.000; 
65)  tav.  B3.4  -  scala 1:2.000; 
66)  tav.  B3.5  -  scala 1:2.000; 
67)  tav.  B3.6  -  scala 1:2.000; 
68)  tav.  B3.7  -  scala 1:2.000; 
69)  tav.  B3.8  -  scala 1:2.000; 
70)  tav.  B3.9  -  scala 1:2.000; 
71)  tav.  B3.10  -  scala 1:2.000; 
72)  tav.  B3.11  -  scala 1:2.000; 
73)  tav.  B3.12  -  scala 1:2.000; 
74)  tav.  B3.13  -  scala 1:2.000; 
75)  tav.  B3.14  -  scala 1:2.000; 
76)  tav.  B3.15  -  scala 1:2.000; 
77)  tav.  B3.16  -  scala 1:2.000; 
78)  tav.  B3.17  -  scala 1:2.000; 
79)  tav.  B3.18  -  scala 1:2.000; 
80)  tav.  B3.19  -  scala 1:2.000; 
81)  tav.  B3.20  -  scala 1:2.000; 
82)  tav.  B3.21  -  scala 1:2.000; 
83)  tav.  B3.22  -  scala 1:2.000; 
84)  tav.  B3.23  -  scala 1:2.000; 
85)  tav.  B4.1  -  scala 1:5.000; 
86)  tav.  B4.2  -  scala 1:5.000; 
87)  tav.  B4.3  -  scala 1:5.000; 
88)  tav.  B4.4  -  scala 1:5.000; 
89)  tav.  B4.5  -  scala 1:5.000; 
90)  tav.  B4.6  -  scala 1:5.000; 
91)  tav.  B4.7  -  scala 1:5.000; 
92)  tav.  B4.8  -  scala 1:5.000; 
93)  tav.  B4.9  -  scala 1:5.000; 
94)  tav.  B4.10  -  disciplina del suolo e degli edifici in scala 1:5.000; 
95)  tav.  B4.11  -  riduzione al 5.000 delle tavole di progetto in scala 1:2.000; 
96)  tav.  B4.12  -  riduzione al 5.000 delle tavole di progetto in scala 1:2.000; 

Prescrizioni esecutive: piano particolareggiato dei servizi parco urbano
97)  all.  A  -  relazione illustrativa; 
98)  all.  B  -  norme di attuazione; 
99)  all.  C1  -  espropriazione: relazione di stima, elenco ditte; 
100)  tav.  C2  -  piano particellare di esproprio - scala 1:200; 
101)  all.  D  -  relazione tecnico economica opere di urbanizzazione primaria; 
102)  tav.    1  -  stralcio piano regolatore generale - scala 1:2.000; 
103)  tav.    2  -  stato di fatto - scala 1:2.000; 
104)  tav.    3  -  zonizzazione generale - scala 1:2.000; 
105)  tav.    4  -  planimetria - scala 1:1000; 
106)  tav.    5  -  profili - scala 1:1000; 
107)  tav.  6  -  linee di piano su mappa catastale - scala 1:2.000; 
108)  tav.  7  -  planimetria percorsi interni - scale varie; 
109)  tav.  8  -  planimetria della rete idrica - scale varie; 
110)  tav.    9  -  planimetria della rete acque bianche - scale varie; 
111)  tav. 10  -  planimetria della rete acque nere - scala 1:2.000; 
112)  tav.  11  -  planimetria della rete di pubblica illuminazione - scala 1:2.000; 
113)  tav.  12  -  planimetria della rete telefonica - scala 1:2.000; 
114)  tav.  13  -  teatro all'aperto particolari; 

Piano particolareggiato insediamenti produttivi lungo il Timeto
115)  all.  A  -  relazione illustrativa; 
116)  all.  B  -  norme di attuazione; 
117)  all.  C1  -  espropriazione: relazione di stima, elenco ditte; 
118)  tav.  C2  -  piano particellare d'esproprio - scala 1:200; 
119)  all.  D  -  relazione tecnico economica opere di urbanizzazione primaria; 
120)  tav.    1  -  planimetria stato di fatto - scala 1:2.000; 
121)  tav.    2  -  stralcio piano regolatore generale - scala 1:2.000; 
122)  tav.    3  -  zonizzazione - scala 1:2.000; 
123)  tav.    4  -  planimetria - scala 1:1.000; 
124)  tav.    4b  -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
125)  tav.    5  -  profili - scala 1:1.000; 
126)  tav.    6  -  linee di piano su catastale - scala 1:2.000; 
127)  tav.    7  -  planimetria rete viaria - scala 1:2.000; 
128)  tav.    8  -  planimetria della rete idrica - scala 1:2.000; 
129)  tav.    9  -  planimetria della rete acque bianche - scala 1:2.000; 
130)  tav.  10  -  planimetria della rete acque nere - scala 1:2.000; 
131)  tav.  11  -  planimetria della rete di pubblica illuminazione - scala 1:2.000; 
132)  tav. 12  -  planimetria della rete telefonica - scala 1:2.000; 
133)  tav.  13  -  planimetria della rete di metanizzazione - scala 1:2.000; 
134)  tav.  14  -  tipologie edilizie; 

Piano particolareggiato insediamenti produttivi tra la ferrovia e la strada
135)  all.  A  -  relazione illustrativa; 
136)  all.  B  -  norme di attuazione; 
137)  all.  C1  -  espropriazione: relazione di stima, elenco ditte; 
138)  tav.  C2  -  piano particellare d'esproprio - scala 1:200; 
139)  all.  D  -  relazione tecnico economica opere di urbanizzazione primaria; 
140)  tav.    1  -  stralcio piano regolatore generale, previsione piano particolareggiato - scala 1:2.000; 
141)  tav.    2  -  planimetria stato di fatto - scala 1:2.000; 
142)  tav.    3  -  zonizzazione - scala 1:2.000; 
143)  tav.    4  -  planimetria - scala 1:1.000; 
144)  tav.    4b  -  planivolumetria - scala 1:1.000; 
145)  tav.    5  -  profili - scala 1:1.000; 
146)  tav.    6  -  linee di piano su catastale - scala 1:2.000; 
147)  tav.  7  -  planimetria della rete viaria - scala 1:2.000; 
148)  tav.    8  -  planimetria della rete idrica - scala 1:2.000; 
149)  tav.    9  -  planimetria della rete acque bianche - scale varie; 
150)  tav. 10  -  planimetria della rete acque nere - scala 1:2.000; 
151)  tav. 11  -  planimetria della rete di pubblica illuminazione - scala 1:2.000; 
152)  tav.  12  -  planimetria della rete telefonica - scala 1:2.000; 
153)  tav.  13  -  planimetria della rete di metanizzazione - scala 1:2.000; 
154)  tav.  14  -  tipologie edilizie; 

Studio geologico piano regolatore generale
155)  relazione geologico tecnica;
156)  risposta ai problemi di carattere geologico richiamati nelle proposte di modifica allo schema di massima della variante generale;
157)  all.  1  -  carta geolitologica - scala 1:10.000; 
158)  all.  2  -  carta dell'acclività - scala 1:10.000; 
159)  all.  3  -  sezioni geologiche - scala 1:10.000; 
160)  all.  4  -  carta idrogeologica - scala 1:10.000; 
161)  all.  5  -  carta della suscettività all'urbanizzazione - scala 1:10.000; 

Studio geologico piano particolareggiato insediamenti produttivi lungo il Timeto
162)  relazione geologico tecnica;
163)  all.  1  -  planimetria con ubicazione dell'area - scala 1:5.000; 
164)  all.  2  -  carta geolitologica ubicazioni indagini - scala 1:2.000; 
165)  all.  3  -  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
166)  all.  4  -  carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
167)  all.  5  -  carta geologico-tecnica - scala 1:2.000; 
168)  all.  6  -  carta della suscettività - scala 1:2.000; 
169)  all.  7  -  sezioni litologiche - scala 1:500; 
170)  all.  8  -  indagini geognostiche; 

Studio geologico piano particolareggiato insediamenti produttivi tra la ferrovia e la strada
171)  relazione geologico tecnica;
172)  all.  1  -  planimetria con ubicazione dell'area - scala 1:2.000; 
173)  all.  2  -  carta geolitologica ubicazioni indagini - scala 1:2.000; 
174)  all.  3  -  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
175)  all.  4  -  carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
176)  all.  5  -  carta geologico-tecnica - scala 1:2.000; 
177)  all.  6  -  carta della suscettività - scala 1:2.000; 
178)  all.  7  -  sezioni litologiche - scale varie; 
179)  all.  8  -  indagini geognostiche; 

Studio geologico piano particolareggiato dei servizi - parco urbano
180)  relazione geologico tecnica;
181)  all.  1  -  planimetria con ubicazione dell'area - scala 1:5.000; 
182)  all.  2  -  carta geolitologica ubicazioni indagi ni - scala 1:2.000; 
183)  all.  3  -  carta idrogeologica - scala 1:2.000; 
184)  all.  4  -  carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
185)  all.  5  -  carta geologico-tecnica - scala 1:2.000; 
186)  all.  6  -  carta della suscettività - scala 1:2.000; 
187)  all.  7  -  sezioni litologiche - scala 1:1.000; 
188)  all.  8  -  indagini geognostiche; 

Studio agricolo forestale
189)  relazione generale;
190)  carta delle unità omogenee di paesaggio - scala 1:20.000;
191)  relazione di commento alla carta delle unità di paesaggio;
192)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo - scala 1:10.000;
193)  carta delle colture specializzate, irrigue e delle infrastrutture - scala 1:10.000;
194)  carta delle aree boschive - scala 1:10.000;
195)  carta morfologica - scala 1:20.000;
Adeguamento studio agricolo forestale, legge regionale n. 13/99 e D.P.R. 28 giugno 2000
196)  carta dei boschi, macchia, formazioni rupestri e ripariali - scala 1:10.000;
197)  relazione di commento alla carta dei boschi, macchia, formazioni rupestri e ripariali;
Piano di urbanistica commerciale per le grandi e medie struttura di vendita adottato con delibera consiliare n. 3 del 18 febbraio 2003
198)  piano di urbanistica commerciale;
199)  relazione;
200)  elaborazione in scala 1:4.000;
201)  elaborazione zona D5.A - scala 1:2.000;
202)  elaborazione zona D5.B - scala 1:2.000;
203)  elaborazione zona D5.C - scala 1 :2.000.

Art.4

Il comune di Patti dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1199)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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