REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2004 - N. 21
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 23 aprile 2004, n. 3.
Cofinanziamento privato.

La presente circolare abroga qualsiasi altra disposizione dettata in materia dalle precedenti circolari ed in contrasto con la presente, in particolare quelle di cui alla circolare n. 2/2000 del 2 luglio 2002 "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006", e tiene conto delle disposizioni di cui al regolamento n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, e delle circolari ministeriali in materia di Fondo sociale europeo.
Per quanto attiene la natura dei costi ammissibili, si rinvia al documento nel testo proposto dalla Commissione europea approvato con decreto 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22, supplemento ordinario n. 1 dell'11 maggio 2001.
L'obbligo del cofinanziamento privato si applica solo a quegli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, in quanto previsto dal Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia, nella percentuale indicativa nello stesso documento indicata.
Il cofinanziamento privato deve essere calcolato innanzitutto al di fuori del parametro fissato, fermo restando l'obbligo della rendicontazione del costo totale del progetto.
Il cofinanziamento, a termini di regolamento, non deve essere necessariamente a fronte di spese che effettivamente si sostengono, ma deve essere comunque giustificato dal fatto che sono state utilizzate, ad esempio, determinate attrezzature e che per queste non si richiede il finanziamento.
Infatti il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della Commissione del 10 marzo 2004, concernente l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, prevede, nella norma n. 1 "Spese effettivamente sostenute", anche l'ammissibilità di contributi in natura per la realizzazione del progetto, a condizione che:
a)  consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b)  non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8 (Fondi per mutui e capitali di rischio), 9 (Fondi di garanzia) e 10 (Locazione finanziaria);
c)  il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d)  in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e)  in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
Pertanto, così come stabilito anche dal Ministero del lavoro nel documento "Vademecum 2000", oltre che dall'avviso n. 3/2002 del 17 luglio 2002 del dipartimento regionale della formazione professionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002 (Cap. V, § V.7), condizioni da rispettare sono:
-  la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità, in particolare a quelle relative all'acquisto di terreni e di edifici e alle spese delle pubbliche amministrazioni;
-  l'importo dichiarato a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali fissati da un'autorità indipendente, oppure da un professionista terzo indipendente;
-  il contributo comunitario non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute, ossia il costo netto sovvenzionabile al netto degli apporti in natura (esempio: nell'ipotesi di un tasso di cofinanziamento comunitario del 50% per un costo totale sovvenzionabile di 100, in cui le spese effettivamente sostenute rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario, teoricamente pari a 50 (50% di 100) in questo caso è limitato a 40);
-  il calcolo del costo del lavoro deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia di calcolo del costo orario, giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali riconosciute - contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoro subordinato, i parametri previsti da ordini professionali o strutture di categoria per il lavoratore autonomo, qualora esistano norme del genere).
Sempre ai sensi del citato regolamento CE n. 1685/ 2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della Commissione del 10 marzo 2004, non è ammissibile il costo dell'ammortamento di immobili acquistati con il contributo di finanziamenti nazionali o comunitari.
Nel caso di beni materiali la spesa potrà essere dimostrata: o esponendo il costo della rata di ammortamento, o esponendo le fatture (intestate all'organismo che cofinanzia) relative all'acquisto di attrezzature utilizzate nel progetto, ma per le quali non si chiede il finanziamento, o esponendo preventivi di spesa relativi all'acquisto o leasing o noleggio di attrezzature di cui l'organismo è già in possesso ed utilizzate nel progetto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare ministeriale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, è ammissibile, in linea di principio, entro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, l'indennità di frequenza di lavoratori autonomi abituali ed imprenditori.
Infine, nel caso in cui i destinatari dell'intervento siano lavoratori dipendenti, e l'intervento formativo sia svolto in orario di lavoro, potrà essere esposto il costo orario aziendale relativo alle ore in cui è in formazione (Avviso 3/02, Cap. VI. § VI.2).
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2004.19.1324)
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