REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2004 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 6500 del 24 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 27541 del 24 aprile 2003, con il quale il comune di Pedara ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante agli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente;
Vista la delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, datata 7 aprile 2003, in ordine alla regolarità dalle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 593 del 10 novembre 2003, con cui il servizio 4 di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 67 del 10 novembre 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
1)  il piano regolatore generale del comune di Pedara, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edi lizio, adottato con delibera commissariale n. 27/c del 5 maggio 1997, è stato approvato da questo Assessorato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 144/99 e n. 220/99 e con le condizioni poste dal Genio civile di Catania;
2)  con i succitati voti del Consiglio regionale dell'urbanistica le zone territoriali omogenee B2, B3, B4, BCS e BSA del piano regolatore generale in argomento sono state classificate come zone C. In particolare, i suddetti voti precisavano quanto segue.
-  per quanto riguarda le zone territoriali omogenee B2, B3 e B4:
-  dette zone......non hanno le caratteristiche di zona B, pertanto gli strumenti attuativi sono il piano particolareggiato e il piano, di lottizzazione.....Eccezionalmente l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del piano di lottizzazione si renda non necessaria attesa l'esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla legge regionale n. 10/77;
-  per quanto concerne le zone territoriali omogenee BCS e BSA:
-  dette zone......non avendo i requisiti di zona B sono da classificarsi C, con indice fondiario pari a 0,30 mc./mq., e con l'obbligo del piano di lottizzazione......Eccezionalmente la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle norme di attuazione potrà essere valutata dall'amministrazione comunale nel caso in cui si reputi inutile la redazione del piano di lottizzazione per lotti esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
3)  con delibera n. 33 del 31 luglio 2000, il consiglio comunale ha preso atto del suddetto decreto n. 538/99, apportando le modifiche e correzioni agli elaborati di piano dettate nel medesimo decreto;
4)  con delibera n. 4 del 19 febbraio 2001, il consiglio comunale ha preso atto delle modifiche discendenti dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 231 del 5 ottobre 2000, relativamente alle zone C, condiviso con nota assessoriale prot. n. 56681 del 20 novembre 2000, con il quale "...esclusivamente per i residui di aree che fanno parte dei comparti edificatori confermati con il suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 220/99, l'interpretazione del comune è coerente con le prescrizioni di cui al voto suddetto, con la precisazione che la destinazione di zona delle aree in oggetto è quella del piano regolatore generale adottato";
-  con successivo decreto n. 86/D.R.U. del 22 febbraio 2002, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 534 del 22 novembre 2001, veniva approvata la variante riguardante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale, di cui alle delibere consiliari nn. 5, 6, e 7 del 19 febbraio 2001, relativamente alle zone CB, CB3, e CB4 (ex zone B2, B3 e B4), zone CBCS (ex zone BCS), zone C, C1, C2 e C3;
-  con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, è stata adottata la variante in argomento riguardante ulteriori modifiche alle norme di attuazione annesse al piano regolatore generale, senza modifiche degli indici di fabbricabilità fondiaria, e in particolare:
5)  Modifica all'articolo 23:
-  zone CBCS e CBSA - tali modifiche vertono principalmente sulle modalità degli interventi edilizi in lotti residuali esigui nell'ambito dei quali si può operare senza strumenti esecutivi e, interventi edilizi nelle aree residuali nelle quali si opera attraverso piani di lottizzazione la cui estensione viene definita in rapporto al contesto insediativo esistente e alle previsioni urbanistiche di contorno;
Modifiche agli articoli 20, 21 e 22:
-  zone CB2, CB3 e CB4 - per dette zone, vengono previste modalità attuative analoghe a quelle previste per le zone BCS con differenziazioni delle possibilità di intervento sia diretto che nelle aree residuali tenuto conto della specifica zonizzazione di piano;
6)  Modifica all'art. 24:
-  zone C, C1, C2 e C3 - con la variante in oggetto viene deliberato testualmente di modificare anche l'art.24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale in argomento, approvando il testo modificato come proposto nella relazione di variante dell'ufficio tecnico comunale che si attesta allegata alla stessa delibera di consiglio comunale di adozione n. 57/2002.
Al riguardo, si osserva che il testo modificato dell'art. 24 non risulta allegato alla succitata delibera e quindi, non è stata oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, anche se l'amministrazione comunale ha redatto successivamente copia integrale del testo, compreso l'art. 24, delle modifiche alle norme di attuazione di cui sopra, nella quale si dichiara che per mero errore, nella delibera di che trattasi la variazione del testo del suddetto articolo non sarebbe stata inclusa.
Pertanto, questo Assessorato non potrà, comunque, prendere legittimamente in esame dette modifiche in quanto le stesse sono in difetto della prescritta pubblicazione per legge.
Considerato che:
-  le procedure relative alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono regolari relativamente agli artt. 20, 21, 22 e 23, ad eccezione dell'art. 24 per quanto specificato al punto 6) del presente parere;
-  che avverso la variante non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
-  come si evince dall'allegata relazione dell'ufficio tecnico comunale alla succitata delibera consiliare n. 57/ 2002, le modifiche adottate sono motivate dall'esigenza di rendere più agevole l'edificazione delle parti del territorio comunale che pur non avendo le caratteristiche di zona territoriale omogenea B, sono destinate dal piano a nuovi insediamenti abitati con caratteristiche di completamento e di ricucitura del tessuto urbano edilizio esistente, nel rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria del piano regolatore generale vigente e nel rispetto degli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Per quanto sopra espresso, questo servizio 4 è del parere che la variante delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara, approvato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, adottata con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, sia meritevole di approvazione limitatamente agli artt. 20, 21, 22 e 23, ad eccezione dell'art. 24.";
Visto il voto n. 284 del 23 gennaio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dal servizio 4/D.R.U., con la proposta sopra citata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante riguardante le modifiche agli artt. 20, 21, 22 e 23 delle norme di attuazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 284 del 23 gennaio 2004, espresso in conformità alla proposta del servizio 4/D.R.U. n. 67 del 10 novembre 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 284 del 23 gennaio 2004 in premessa riportato, è approvata la variante agli artt. 20, 21, 22 e 23 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Pedara, adottata dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 67 del 10 novembre 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 284 del 23 gennaio 2004;
3)  delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002;
4)  norme di attuazione vigenti.

Art. 3

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1157)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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