REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2004 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano particolareggiato del centro storico del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il D.P.R.S. n. 110/A del 28 giugno 1962, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Palermo;
Visto il decreto n. 525/D.R.U. del 13 luglio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71/78, è stato approvato il piano particolareggiato del centro storico del comune di Palermo, adottato con delibera di giunta municipale n. 341 del 16 febbraio 1990;
Visto il foglio prot. n. 5840/CS del 5 settembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 50216 dell'8 settembre 2003, con il quale il settore centro storico del comune di Palermo, ha trasmesso a questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la variante al piano particolareggiato esecutivo adottata, in esito alla richiesta della Siciliana Immobiliare s.r.l., con delibera consiliare n. 86 dell'8 maggio 2002 e finalizzata al cambio di destinazione d'uso, da uffici a residenza turistico-alberghiera, di un edificio sito in via Monteleone;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 86 del 2 maggio 2002, divenuta esecutiva ai sensi del comma 1, dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante al vigente piano particolareggiato di recupero del centro storico al fine di consentire la modifica della destinazione d'uso di un edificio sito in via Monteleone da uffici a residenza turistico-alberghiera;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, senza data, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità alle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 533 del 30 dicembre 2003, con cui il serv. 3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere ex art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, la proposta n. 53 del 30 dicembre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'immobile ricade all'interno della zona omogenea A, di cui al decreto n. 525 del 13 luglio 1993, del piano particolareggiato esecutivo del centro storico, in base al quale è prevista come modalità d'intervento il "Restauro" e come tipologia edilizia "Edilizia conseguente al piano regolatore Giarrusso (1886)".
Lo stesso non risulta inserito nell'elenco degli edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089/39.
Il progetto riguarda il restauro di un immobile, attualmente destinato ad uffici, per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero a carattere residenziale, in conformità con quanto previsto dal piano particolareggiato esecutivo del centro storico, sopra citato.
I locali interessati al cambio di destinazione d'uso interessano i piani 2°, 3° e 4° dell'edificio, nonché porzioni del piano cantinato, del piano terra, dei piani ammezzati e dei pozzi luce a livello del primo piano e scale di sicurezza.
L'esame condotto sulla proposta di cambio di destinazione d'uso, ha fatto rilevare le considerazioni sotto descritte:
"in relazione alle procedure adottate, non si può fare a meno di evidenziare che l'approvazione dei progetti edilizi in variante urbanistica, in questo caso in variante al piano particolareggiato esecutivo, è consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, così come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78 e per quelle opere da autorizzare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, tuttavia il progetto presentato non contiene gli elaborati minimi richiesti dall'art. 38 delle norme tecniche di attuazione. Pertanto la variante in argomento potrà essere valutata sotto il profilo urbanistico come variante puntuale al cambio di destinazione senza entrare nel merito della soluzione progettuale.
E' qui il caso di evidenziare l'uso improprio di "variante" al cambio di destinazione d'uso, considerato che non è stato accertato, nè dimostrato, un maggiore carico urbanistico, rispetto alla originaria destinazione. In altri termini, non sono state rappresentate le condizioni che si determinerebbero in attuazione al piano particolareggiato esecutivo e quelle che si prefigurano a seguito della variante di destinazione d'uso.
Per le eventuali valutazioni urbanistiche occorre che l'intervento edilizio proposto tenga conto di tutta l'unità organica dell'immobile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 delle norme tecniche di attuazione.
Occorre inoltre verificare la reperibilità di spazi da destinare a parcheggi, oltre la mobilità veicolare di circolazione e di sosta. Il decreto di approvazione del piano particolareggiato esecutivo, al punto 026 per quanto attiene ai parcheggi stabilisce che in fase di esame dei progetti di massima di restauro e di ristrutturazione, per le unità edilizie, di verificare, prioritariamente che i locali al piano terra e ai piani cantinati siano destinati a parcheggio privato di pertinenza, con vincolo permanente (legge regionale n. 19/72), in relazione al numero degli alloggi e alle attività, compatibilmente con la configurazione morfologica delle stesse.
In caso di impossibilità obiettiva di reperibilità, occorre che gli stessi vengano reperiti nelle immediate vicinanze".
Con nota dirigenziale prot. n. 33906 del 3 giugno 2003, è stato restituito il progetto, per essere oggetto degli opportuni approfondimenti.
Con la nota prot. n. 5840/CS del 5 settembre 2003, l'ufficio del centro storico ha fornito le motivazioni richieste, allegando alla stessa le condivise motivazioni prodotte dalla S.IM. (nota prot. n. 7920 del 4 agosto 2003), dalla quale si evince che le previsioni del piano particolareggiato esecutivo consentono l'uso del terziario, dei servizi e del commercio) che determinano condizioni di traffico e necessità di parcheggi maggiori rispetto a quelle conseguenti la nuova destinazione d'uso dell'immobile.
Considerata l'impossibilità di reperire spazi da adibire a parcheggio nell'unità edilizia oggetto dell'intervento, la società proponente ha reperito nelle immediate vicinanze, la necessaria superficie, utilizzando il piano cantinato, già adibito a parcheggio, dall'ex attività commerciale UPIM, sito in piazza San Domenico, la cui superficie è estesa mq. 2.500.
Considerato che per quanto attiene il carico urbanistico, che andrebbe a determinare il cambio di destinazione d'uso di parte dell'immobile, è soddisfatto con il reperimento di una superficie già destinata a parcheggio, estesa mq. 2.500;
Che l'intervento edilizio proposto deve tenere conto di tutta l'unità organica dell'immobile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 delle norme tecniche di attuazione.
Per tutto quanto considerato questo servizio III, ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico, il cambio di destinazione d'uso di parte dell'edificio, meglio descritto in premessa, sito in via Monteleone, da uffici a residenza turistico-alberghiera, di cui al piano particolareggiato esecutivo approvato con decreto n. 525 del 13 luglio 1993";
Visto il voto n. 296 del 4 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso "parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla realizzazione delle opere citate in oggetto, in adesione alla proposta dell'ufficio n. 53/2003";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 296 del 4 marzo 2003, espresso in conformità alla proposta del servizio 3° n. 53 del 30 dicembre 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 296 del 4 marzo 2003 in premessa riportato, è approvata la variante al piano particolareggiato esecutivo del centro storico del comune di Palermo, adottata con la delibera consiliare n. 86 del 2 maggio 2002, relativa al cambio della destinazione d'uso di un edificio sito in via Monteleone da uffici a residenza turistico-alberghiera.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta del servizio III/D.R.U. n. 53 del 30 dicembre 2003;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 296 del 4 marzo 2003;
 3)  delibera consiliare n. 86 del 2 maggio 2002;
 4)  relazione tecnica;
 5)  relazione tecnica integrativa;
 6)  planimetrie;
 7)  stato di fatto - pianta piano cantinato;
 8)  stato di fatto - pianta piano terra;
 9)  stato di fatto - pianta piano ammezzato;
10)  stato di fatto - pianta piano primo;
11)  stato di fatto - pianta piano secondo;
12)  stato di fatto - pianta piano terzo;
13)  stato di fatto - pianta piano quarto;
14)  stato di fatto - Copertura;
15)  stato di fatto - Sezioni;
16)  progetto - pianta piano cantinato;
17)  progetto - pianta piano terra;
18)  progetto - pianta piano ammezzato;
19)  progetto - pianta piano primo;
20)  progetto - pianta piano secondo;
21)  progetto - pianta piano terzo;
22)  progetto - pianta piano quarto;
23)  progetto - copertura;
24)  progetto - sezioni.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1156)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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