REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2004 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 marzo 2004.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di S. Teresa di Riva.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 865/1971;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il foglio prot. n. 9635, sett. ufficio tecnico urbanistica dell'8 giugno 2003, a firma dell'ingegnere capo, assunto al protocollo A.R.T.A. al n. 42247 dell'8 giugno 2003, con cui il comune di S. Teresa di Riva, ha trasmesso a questo assessorato i sottoelencati atti ed elaborati relativi al programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata, della cooperativa Zia Sofia, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina rilasciato con prot. n. 4483, sez. U.O.B. del 17 marzo 2003, favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, a condizione che vengano osservati i suggerimenti espressi dal geologo nella sua relazione ed eseguite, prima della realizzazione degli edifici, indagini geognostiche e geotecniche al fine di valutare la successione stratigrafica dei terreni;
Visto l'attestato del segretario generale del comune che la delibera consiliare suddetta, n. 15 del 9 aprile 2003 è stata pubblicata all'albo pretorio il 13 aprile 2003 e per giorni 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 44/91, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni;
Visti gli elaborati progettuali costituiti da:
-  elab.  A: relazione tecnica; 
-  elab.  B: norme d'attuazione; 
-  elab.  C: relazione tecnico economica; 
-  elab.  1: inquadramento territoriale e piano di fabbricazione; 
-  elab.  2: catastale; 
-  elab.  3: area d'intervento su catastale; 
-  elab.  4: azzonamento su catastale; 
-  elab.  5: planivolumetrico; 
-  elab.  6: planimetria quotata; 
-  elab.  7: profili; 
-  elab.  8: planimetria di tracciamento; 
-  elab.  9: planimetria reti; 

-  relazione di compatibilità geomorfologica redatta dal geologo;
Vista la nota prot. n. 45533 dell'1 agosto 2003, con cui questo assessorato ha richiesto al comune di Santa Teresa di Riva di integrare gli atti con la verifica relativa al rispetto del programma costruttivo in argomento, ai limiti di fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica, indicati a terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 13212 del 4 dicembre 2003 anticipato via fax a questo assessorato in data 3 febbraio 2004, con iscrizione al protocollo di questo assessorato al n. 10768 del 24 febbraio 2004, e successivamente trasmesso con raccomandata A.R. con iscrizione al prot. di questo assessorato al n. 14638 del 12 marzo 2004, a firma dell'ing. capo, con cui il comune di Santa Teresa di Riva ha integrato gli atti, già trasmessi, con la verifica richiesta da questo assessorato;
Visto il parere dell'unità operativa 4.1 di questo assessorato n. 16 del 22 marzo 2004, che di seguito si riporta, tralasciandone il paragrafo "Premesse":
"Rilevato
Il comune di S. Teresa di Riva, è in atto dotato di un programma di fabbricazione i cui vincoli sono divenuti inefficaci il 31 dicembre 1993. Dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare n. 15/2003 risulta che un'attenta analisi dello strumento urbanistico vigente e della normativa in materia, oltre ad aver messo in evidenza la indisponibilità nel territorio comunale di aree idonee da destinare a programmi costruttivi, ha fatto inoltre rilevare l'inesistenza di piani di zona: infatti ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti all'adozione di detti piani di zona, regolati dalla legge n. 167/1972. Risulta ancora dalla predetta relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare, che con la predetta analisi si è potuto accertare che il vigente piano di fabbricazione, considerato il lungo tempo trascorso dalla sua approvazione, è quasi del tutto saturo per quanto concerne le zone di espansione residenziale e quelle poche aree rimaste, essendo di modeste dimensioni e distribuite sul territorio, non consentono di soddisfare la richiesta della cooperativa Zia Sofia. Per cui si rende necessario il ricorso alla procedura prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96.
La predetta deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003 contiene, inoltre, come parti integranti:
-  allegato A in copia di manoscritto con dichiarazione verbalizzata del consigliere comunale Nicotra Antonino;
-  proposta di deliberazione costituita da vari allegati quali:
a) la relazione dell'ufficio tecnico comunale suddetta;
b) preliminare di compravendita "condizionato" del 29 gennaio 2003;
c) atto costitutivo 2 luglio 1980 della cooperativa Zia Sofia;
d) copia della relazione tecnica di progetto;
e) copia della planimetria catastale.
Tra quanto risulta dai suddetti atti ed elaborati si ritiene opportuno evidenziare, tra l'altro, quanto segue:
-  nella relazione dell'ufficio tecnico comunale suddetta, allegata alla proposta di delibera, si rappresenta che la cooperativa Zia Sofia è stata inclusa nei programmi di utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975, come da decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
-  nella relazione tecnica di progetto si precisa che:
-  la detta cooperativa è stata inclusa nei detti piani di utilizzazione della legge regionale n. 79/75 con i decreti n. 691 del 15 maggio 1993 e n. 1313 del 17 giugno 1994;
-  l'area in oggetto è nella disponibilità della cooperativa per effetto di preliminare di vendita regolarmente sottoscritto con la ditta proprietaria: in considerazione di ciò, non dovendosi procedere ad alcuna acquisizione a mezzo di esproprio, non sono stati ricompresi tra gli elaborati l'elen co delle ditte ed il relativo particellare di esproprio;
-  con la sottoscrizione della prescritta convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, si procederà a determinare le modalità per la cessione delle urbanizzazioni primarie che saranno realizzate a cura della cooperativa Zia Sofia e delle aree da destinare ad istruzione e ad attrezzature collettive;
-  il programma costruttivo è stato redatto in attuazione del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81, così come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  così come previsto dal 3° comma del predetto art. 2, esso è stato localizzato su un'area che nel programma di fabbricazione ha destinazione a verde agricolo;
-  tale scelta consegue all'accertamento del comune di Santa Teresa di Riva, circa la indisponibilità nel predetto strumento urbanistico di aree con destinazione residenziale, suscettive di localizzazione dell'intervento in oggetto;
-  il programma costruttivo è stato localizzato pertanto su un'area periferica del centro abitato (strada di penetrazione agricola "Cantidati"), servita già da alcune reti comunali, mentre altre sono in fase di appalto, ed in parte limitrofa ad altra strada comunale, nonché agli insediamenti abitati del quartiere "Cantidate" e ad altro programma costruttivo già approvato da questo assessorato;
-  l'area è individuata in catasto terreni al foglio 12, particelle 109 e 114 parzialmente, per complessivi mq. 13.747,00;
-  l'area è posta nella fascia tra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia ed è suscettiva di una cubatura massima insediabile di 1,5 mc/m;
-  gli standard urbanistici sono stati dimensionati nella misura prevista dall'art. 3 e dall'art. 4 comma 1, punto 3, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, riservando in particolare 4,00 mq. per abitante alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera "A" dell'art. 3 predetto; anzi, in particolare, al fine di non sottodimensionare gli altri standards, essi sono stati calcolati nella misura dei 2/3 di quanto previsto al suddetto art. 3, tenendo fermi i 4,00 mq. per le attrezzature scolastiche, arrivando così ad una previsione di 13,20 mq. di attrezzature per abitante,. anzicché 12 mq. per abitante; nel conteggio di progetto, come risulta dalla tabella finale degli standards del programma costruttivo facente parte della relazione tecnica, tali valori risultano ulteriormente migliorati;
-  i tipi edilizi, per come risulta dall'elaborato "norme d'attuazione", sono due: a schiera ed in linea:
-  quelli a schiera hanno un massimo di 2 elevazioni fuori terra oltre eventuale piano interrato, copertura con tetto ad una o due falde, giardino su entrambi i fronti dell'edificio, l'altezza massima, misurata lungo la linea ortogonale alla sistemazione esterna ed alla linea di gronda, non potrà essere superiore a m. 7,50;
-  quelli in linea hanno un massimo di 4 elevazioni fuori terra compreso l'eventuale portico, e copertura con tetto a due falde; l'altezza massima, misurata lungo la linea esterna, ed alla linea di gronda, non potrà essere superiore a m. 12,50.
Considerazioni
Da quanto contenuto nella predetta relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare n. 15/2003 risultano rispettati i dettami della normativa vigente riguardante la procedura relativa ai programmi costruttivi.
L'attività urbanistica ed edilizia del comune risulta ad oggi regolata da un regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato con decreto n. 38 dell'8 marzo 1979.
Il nuovo piano regolatore generale, adottato con le delibere consiliari n. 16 del 16 maggio 1997 e n. 17 del 17 maggio 1997, è stato restituito al comune per rielaborazione parziale.
Essendo il comune, comunque provvisto di strumento urbanistico, non trova applicazione il 9° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78. Nelle more del perfezionamento di detto nuovo piano regolatore generale, le zone di insediamento del programma costruttivo in argomento restano classificate "E-verde agricolo".
Come si evince dalla relazione tecnica del progettista, il programma costruttivo in esame risulta progettato su commissione della cooperativa edilizia Zia Sofia, inclusa nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79/75, bandi '89 e '91 con decreto n. 691 del 15 maggio 1993 e n. 1313 del 17 giugno 1994, per complessivi 46 alloggi.
Sul programma costruttivo in oggetto risulta essersi espressa favorevolmente la commissione edilizia comunale nella seduta del 13 marzo 2003.
Il predetto programma ha riportato il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con le condizioni nello stesso riportate ed in principio enunciate.
Dai dati progettuali risultano rispettati gli standards urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 1968, anzi i parametri risultano superiori ai limiti minimi imposti dalla normativa stessa.
Risulta, altresì, rispettata la norma della legge regionale n. 78/76 che limita, nella fascia distante da 500 a 1.000 m. dalla battigia del mare, la densità edilizia ad un massimo di 1,5 mc/mq.
Risulta, anche, tra i conteggi di progetto, il calcolo delle aree da destinare e vincolare a parcheggi privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 765/1967, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal comma 2° dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989 (legge Tognoli), nella misura di 1/10 della cubatura.
Infatti all'art. 4 delle medesime "norme di attuazione", è esplicitato che "le nuove costruzioni dovranno essere dotate di spazi per la sosta privata nella misura di mq. 10,00 per ogni 100 mc. di volume del fabbricato definito in precedenza. E' ammessa la realizzazione di parcheggi privati sotterranei, purché asserviti alle unità immobiliari".
Tuttavia, tali superfici private a parcheggio, pur previste nelle "norme di attuazione", non risultano esplicitate nelle planimetrie progettuali allegate: quindi si ritiene opportuno, considerata l'obbligatorietà di reperire dette aree nella misura di 1/10 della cubatura, che queste vengano specificamente individuate prima del rilascio della concessione edilizia, in base al calcolo esatto della cubatura che verrà eseguito dall'ufficio tecnico-comunale nel procedimento concessorio, con destinazione vincolata a parcheggio delle aree stesse.
Per quanto precede questa unità operativa 4.1 è del parere che il programma costruttivo intitolato alla cooperativa Zia Sofia, nel comune di Santa Teresa di Riva (ME), per a realizzazione di n. 46 alloggi sociali in una area sita in via Panoramica zona Casalotto-Cantidati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e s.m. e i., approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2003, sia meritevole di approvazione, con le condizioni contenute nel presente parere a proposito dei parcheggi privati, ed altresì con quelle contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 4483 del 17 marzo 2003, menzionato in principio";
Ritenuto di condividere il suddetto parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22, è approvato il programma costruttivo della cooperativa edilizia Zia Sofia, per la realizzazione di n. 46 alloggi sociali adottato dal comune di S. Teresa di Riva (ME), con deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003 con le condizioni contenute nel parere favorevole del Genio civile di Messina prot. n. 4483 sez. O.T.A. del 17 marzo 2003 e riportate nel suddetto parere dell'unità operativa 4.1 di questo dipartimento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono gli allegati i seguenti atti ed elaborati:
1)  il parere n. 16 del 22 marzo 2004 dell'unità operativa 4.1 di questo dipartimento regionale urbanistica;
2)  la deliberazione del c.c. di Santa Teresa di Riva n. 15 del 9 aprile 2003;
3)  il parere prot. n. 33260 Sez. U.O.B. del 13 febbraio 2002 del Genio civile di Messina;
4)  l'attestato di pubblicazione del 6 giugno 2003 a firma del segretario generale del comune di Santa Teresa di Riva che la suddetta deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003, ai sensi della legge regionale n. 44/91 è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami;
5)  la nota prot. n. 45553 dell'1 agosto 2003, con cui questo assessorato ha richiesto al comune di Santa Teresa di Riva la dichiarazione relativa al rispetto del programma costruttivo in argomento ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica;
6)  il foglio trasmesso con raccomandata R.R. prot. n. 13212 del 4 dicembre 2003 dell'ing. capo del comune di Santa Teresa di Riva relativo ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica;
7) gli elaborati progettuali costituiti da:
-  elab.  A: relazione tecnica; 
-  elab.  B: norme d'attuazione; 
-  elab.  C: relazione tecnico economica; 
-  elab.  1: inquadramento territoriale e piano di fabbricazione; 
-  elab.  2: catastale; 
-  elab.  3: area d'intervento su catastale; 
-  elab.  4: azzonamento su catastale; 
-  elab.  5: planivolumetrico; 
-  elab.  6: planimetria quotata; 
-  elab.  7: profili; 
-  elab.  8: planimetria di tracciamento; 
-  elab.  9: planimetria reti; 

-  relazione di compatibilità geomorfologica redatta dal geologo.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere utilizzate e, ove necessario, espropriate entro il termine di 2 anni.

Art. 4

Il comune di Santa Teresa di Riva è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.17.1175)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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