REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 maggio 2004, n. 7.
Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa

1.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'artico lo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.
3.  Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'eser cizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
4.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
Art. 2.
Applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999 ai superstiti della strage di Portella della Ginestra

1.  Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10 mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.
2.  La Presidenza della Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli organi competenti.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.
Art. 3.
Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio precedente la legge regionale n. 10 del 1986

1.  I familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità governativa competente, vittime della mafia o della criminalità organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Art. 4.
Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio regionale

1.  I familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata, decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila euro.
3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Art. 5.
Sostegno agli orfani dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone

1.  Ai familiari dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone, ucciso a Potenza il 10 luglio 1996, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
3.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa, valutata in 3 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
Art. 6.
Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n.  20 del 1999 ai familiari di Graziella Campagna

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano ai familiari di Graziella Campagna, rapita ed uccisa in data 12 dicembre 1985.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 30 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
3.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 60 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
Art. 7.
Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea di un familiare di Giuseppe Spagnolo

1.  Nel 50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa ordinaria vigente in materia di assunzioni.

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 maggio 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  D'AQUINO  


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1, sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3.  Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari. - 1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della Regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subìto l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
2.  L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subìto e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
3.  Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
5.  I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8.  Per gli anni 2000 e 2001, l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 3, comma 1:
La legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, reca "Provvedimenti a favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 marzo 1986, n. 10 ed è entrata in vigore il 30 marzo 1986.
Nota all'art. 3, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"1.  In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"Sostegno agli orfani. - 1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a)  sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b)  sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
c)  sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2.  I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.
3.  L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere previsto per l'anno 1999, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6.  Per gli anni 2000 e 2001, l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Per l'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vedi nota all'art. 1.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 828
"Interventi per i familiari del cittadino tunisino Mohamed Abid deceduto nel compimento di un atto eroico di salvataggio".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) il 19 marzo 2004.
D.D.L. n. 824
"Interventi a favore dei familiari di Mohamed Abid deceduto nel compimento di un atto di salvataggio".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Forgione e Liotta il 19 marzo 2004.
Trasmessi alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 20 marzo 2004.
Abbinati ed esaminati dalla Commissione nella seduta n. 175 del 23 marzo 2003.
Norme stralciate seduta n. 176 del 24 marzo 2004.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 176 del 24 marzo 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 157 del 6 aprile 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 180 del 6 aprile 2004.
Relatore: Carmelo Lo Monte.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 198 del 14 aprile e 199 del 15 aprile 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 202 del 21 aprile 2004.
(2004.18.1262)
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012
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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