REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - N. 20
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 31 marzo 2004.
Criteri e priorità per l'erogazione del bonus per ogni nascituro, ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;
Vista la legge quadro di riforma n. 328 dell'8 novem bre 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno delle famiglie a garanzia della qualità di vita, delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione;
Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, che in attuazione della legge n. 328/00 prevede tra gli obiettivi prioritari la tutela della vita dal momento del concepimento e promuove una politica in favore della famiglia e della maternità, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni tese a rimuovere gli ostacoli economici;
Preso atto dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che concede un assegno pari a 1.000 e per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo o ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;
Considerato che con la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, sono state dettate "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" al fine di agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, volte a perseguire come obiettivi la rimozione degli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo ed economico, nonché la tutela e il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;
Visto l'art. 6, comma 5, della sopra richiamata legge, che prevede l'erogazione di un bonus di 1.000 e per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati e in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali;
Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 22 "Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006", che prevede sul cap. 183740 "Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente" la somma di 200 mila e;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei criteri e delle priorità per l'ammissibilità al suddetto bonus, nonché delle procedure ed i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, che prevede l'erogazione di un bonus di 1.000 e per ogni nascituro, sono approvati i criteri e le priorità per l'accesso al beneficio, nonché le procedure per la presentazione dell'istanza e le modalità di erogazione dello stesso, così come definiti nel documento allegato (allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della famiglia, politiche sociali e autonomie locali ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2004.
  D'AQUINO 

Allegato A
CRITERI E PRIORITA' PER L'EROGAZIONE DEL BONUS PER OGNI NASCITURO, EX ART. 6, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2003. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLO STESSO

1.  In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede un bonus di e 1.000 per i nascituri sulla base dei parametri reddituali e dei criteri qui di seguito stabiliti.
Il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati a decorrere dal 16 agosto 2003 o in favore delle madri in stato di gravidanza, alla data di presentazione dell'istanza, da almeno 7 mesi.
Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato dalla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 10/2003.
2.  In applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003, possono presentare istanza per la concessione del bonus la madre o, in caso di impedimento legale di quest'ultima, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
-  cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
-  residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere in possesso della residenza nel territorio della Regione siciliana da almeno 12 mesi.
3.  Il bonus spetta a condizione che l'indicatore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a e 30.000,00. Detto indicatore dovrà essere maggiorato del 10% per ogni componente del nucleo familiare successivo al terzo, compreso il nascituro.
Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.
Il comune di residenza della madre o del soggetto esercente la potestà parentale, all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, avvia la procedura per l'erogazione del bonus chiedendo ai potenziali beneficiari la seguente documentazione:
-  istanza della madre del nascituro o, in caso di impedimento legale di quest'ultima, dell'esercente la potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto da questa Amministrazione regionale, allegato al presente atto (allegato B), e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-  fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l'istanza di contributo, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
-  attestato indicatore I.S.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronati, comune, I.N.P.S);
-  certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione o certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi. In quest'ultimo caso l'erogazione del contributo rimane subordinata alla nascita del minore.
4.  Il comune, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati, inoltra richiesta di contributo all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34, 90100 Palermo, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o, successivamente, entro sei mesi dalla data del parto, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'anno 2004 la richiesta di contributo potrà essere inoltrata entro il 10 settembre.
La richiesta inoltrata dal comune dovrà indicare il nominativo dei soggetti richiedenti il bonus (madre/ padre/ esercente potestà parentale), il nominativo del nascituro per il quale il bonus viene richiesto, e l'indicatore I.S.E. del nucleo familiare.
In presenza di più beneficiari, l'ente locale può presentare una richiesta cumulativa fornendo le suddette indicazioni.
Non saranno ammissibili le domande pervenute oltre il termine fissato; in tal caso le richieste dovranno essere riprodotte nell'esercizio successivo con adeguamento della condizione economica e familiare.
5.  L'Amministrazione regionale provvederà quindi alla redazione della graduatoria delle domande pervenute entro il termine sopra indicato tenendo conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati dal presente documento, con priorità per i nuclei familiari meno abbienti.
Nella definizione della graduatoria verrà data priorità ai soggetti non beneficiari dell'assegno di 1.000 e erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 si procederà all'erogazione del beneficio, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le istanze non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta, tenuto conto delle condizioni reddituali e secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, con l'obbligo da parte del comune di residenza di aggiornare la documentazione attestante la condizione economica e familiare.
6.  Il bonus non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.
Allegato B
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER I NASCITURI PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Al comune di ....................................................................................
Il sottoscritto/a ...................................................................................., nella qualità di madre/ .................................................................................... (indicare in alternativa il grado di parentela o il ruolo per i quali si esercita la potestà parentale) dello/a minore .................................................................................... ............................................................. nato/a adottato/a il .................................................................................... richiede l'erogazione del "bonus" previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Lo/a scrivente allega alla presente:
1)  attestazione I.S.E. rilasciata dagli uffici abilitati (C.A.F., patronati, comune, I.N.P.S);
2)  fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto e dei rimanenti percettori di reddito;
3)  certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi o certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione.
Il sottoscritto dichiara che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per il contributo sopra riportato.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data ............................................
Firma del richiedente
............................................................................................

(2004.18.1251)
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012*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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