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Statuto della Provincia regionale di Enna. Modifiche
Lo statuto della Provincia regionale di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994. Successivamente sono state pubblicate alcune modifiche; con deliberazione del consiglio provinciale n. 7 del 25 febbraio 2004 si modifica ulteriormente il suddetto statuto come di seguito indicato.
"Titolo III
Art. 20
L'intitolazione dell'articolo "Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio provinciale" è sostituita dalla seguente: "Elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio provinciale".
Nel comma 1 le parole "alla elezione nel suo seno del presidente e del vice presidente" sono sostituite dalle seguenti: "alla elezione nel suo seno del presidente e di due vice presidenti".
Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Dopo l'elezione del presidente si procede all'elezione dei due vice presidenti. I due vice presidenti sono eletti in un'unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vicepresidente che ottiene il maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.".
Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi i vice presidenti, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.".
Art. 22
Nel titolo le parole "del vice presidente" sono sostituite con le parole: "dei vice presidenti".
Nel comma 1 le parole "ed il vice presidente" sono sostituite con le parole: "ed i vice presidenti".
Nel comma 2 le parole "e del vice presidente" sono sostituite con le parole: "e dei vice presidenti".
Art. 23
Nel comma 1 le parole "composto dal presidente e dal vice presidente" sono sostiutite con le parole: "composto dal presidente e dai vice presidenti".
NORME FINALI E TRANSITORIE
Dopo l'art. 95 è aggiunto il seguente:
"Art. 95/bis Funzioni vicarie del vice presidente
Nella prima applicazione del comma 3, dell'art. 20 novellato, il vicepresidente già eletto esercita le funzioni vicarie.". (2004.14.1038)
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