REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 APRILE 2004 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2004.
Modifica al decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli ostelli della gioventù tra i requisiti minimi l'esistenza di un'area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti fornita di batteria di cucina e stoviglie;
Vista la nota n. AIGS/FT/352/03/AMA del 10 novembre 2003, con la quale l'Associazione italiana alberghi per la gioventù nel formulare alcune osservazioni riguardo al suddetto requisito, ne ha chiesto la sostituzione con un "servizio di ristorazione gestito direttamente dall'ostel lo, ovvero, dato in affidamento, previa convenzione, a terzi" e, contestualmente ha richiesto l'estensione del l'ospi talità anche a famiglie, anziani, disabili, scolaresche provenienti da tutto il mondo;
Considerato che l'art. 3 della legge regionale n. 27/96 definisce gli ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani;
Ritenuto, pertanto, di accogliere parzialmente le modifiche richieste;

Decreta:


Art.1

Per i motivi di cui alla premessa, l'allegato al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, al punto 7 "Ostelli della gioventù", il requisito "area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti fornita di batteria di cucina e stoviglie" viene integrata con "e/o servizio di ristorazione gestito direttamente dall'ostello, ovvero, dato in gestione a terzi".

Art. 2

Rimangono ferme e valide tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2004.
  CASCIO 

(2004.17.1170)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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