REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 APRILE 2004 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 6 aprile 2004, n. 43.
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.05 "Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo" del Complemento di programmazione - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato", e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Decentramento ai servizi uffici provinciali del lavoro dei compiti istituzionali inerenti la definizione istruttoria delle istanze presentate per l'annualità 2002 e la rendicontazione finale delle spese.

AI DATORI DI LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALL'U.R.L.M.O.
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO - SEDI REGIONALI: C.N.A. - CONFARTIGIANATO - C.L.A.A.I. - C.A.S.A.
ALL'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO SICILIANO (EBAS)
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO
AGLI ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
ALLE SEGRETERIE GENERALI REGIONALI DI: C.G.I.L.- C.I.S.L. -U.I.L
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE: DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE V - DIREZIONE GENERALE COFPL
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE - SEGRETERIA DEL DIRIGENTE GENERALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE - SERVIZIO DELLA COMUNICAZIONE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE - SERVIZIO SVILUPPO LOCALE
AL DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALL'AUTORITÀ DI PAGAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO RESPONSABILE - UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ALL'I.N.P.S. SEDE REGIONALE
Premessa
Per l'annualità 2002 questa Agenzia ha impartito le direttive per l'accesso ai benefici di che trattasi con la circolare assessoriale n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, parte prima, del 25 gennaio 2002.
Ai sensi della predetta circolare i datori di lavoro interessati hanno presentato le istanze di accesso ai benefici il cui termine perentorio veniva fissato alla data del 30 novembre 2002.
I benefici in parola vengono erogati con risorse finanziarie a valere sul bilancio della Regione siciliana e con risorse finanziarie a valere sui fondi del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 4.05 del Complemento di programmazione "Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo".
Le risorse finanziarie poste a carico della misura 4.05 concorrono all'erogazione del contributo di cui alla legge regionale n. 3/86 e successive integrazioni e modificazioni, solamente in favore della P.M.I. artigiane.
Con le risorse finanziarie poste a carico del bilancio della Regione è invece possibile finanziare l'erogazione del contributo di cui alla legge regionale n. 3/86 e successive integrazioni e modificazioni, oltre che in favore dei datori di lavoro rientranti nella fattispecie delle P.M.I. artigiane anche in favore dei datori di lavoro rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 50, 61, 71 e 116 della legge regionale n. 32/2000 e all'art. 5 della legge regionale n. 2/2001.
Atteso che l'erogazione dei contributi in parola investe una platea di circa 18.000 lavoratori, che il procedimento istruttorio di verifica, regolarizzazione ed erogazione necessita di tempi ragionevoli considerata anche la complessità della materia, si è ritenuto necessario di avvalersi dei servizi uffici provinciali del lavoro.
Siffatta decisione di decentramento è scaturita, oltre che dalle predette motivazioni tecnico organizzative, anche dalla necessità di venire incontro alle esigenze dell'utenza fornendo alla stessa un servizio più vicino alla propria realtà operativa.
Le procedure per la definizione dell'istruttoria degli atti relativi alle istanze presentate ed alla rendicontazione finale delle spese ammissibili per l'annualità 2002, saranno, quindi, svolte dai servizi uffici provinciali del lavoro.
Normativa e direttive già emanate per l'attuazione del regi me di accesso ed erogazione dei contributi
Ai fini dell'attuazione del regime di aiuti in parola vengono qui di seguito riportate le norme di riferimento e le direttive che questa Agenzia ha già emanato in materia:
1)  legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (artt. 27 e 28);
2)  legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (artt. 50, 61, 71 e 116);
3)  legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (art. 5);
4)  circolare assessoriale n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, parte prima, del 25 gennaio 2002;
5)  direttiva prot. n. 2978/IV del 5 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52, parte prima, del 15 novembre 2002;
6)  direttiva prot. n. 2956 del 26 novembre 2003.
Si ritiene opportuno specificare che il titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca al Capo I nuove disposizioni in materia di apprendistato.
Dette disposizioni sono subordinate all'adozione di specifiche procedure di concertazione e di regolamentazione, che comporteranno, tra l'altro, la modifica della scheda tecnica della misura 4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Nelle more di tali adempimenti, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 276/2003, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia.
Capo I
ISTRUTTORIA

Finalità dell'istruttoria
La richiesta di accesso ai benefici deve intendersi com pleta allorquando siano pervenute all'ufficio sia l'istan za di accesso ai benefici, nei termini perentori indicati (riferimento circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13), sia la domanda di erogazione (direttiva prot. 2978 del 5 novembre 2002) per la cui presentazione, non sussistendo alcun termine perentorio di scadenza, è possibile ancora oggi la presentazione.
Nel dettaglio le operazioni istruttorie, devono mirare alla conformità dei dati riportati dal datore di lavoro nella modulistica allegata alle direttive sopra citate. La mancata indicazione del dato richiesto o la non conformità dello stesso costituisce elemento di rilievo da comunicare al datore di lavoro per la regolarizzazione.
Stato di attuazione dell'istruttoria delle istanze
Questa Agenzia alla data di scadenza per la presentazione delle istanze ha ricevuto richieste di contributo relative a 17.560 tra apprendisti e lavoratori ex apprendisti per l'anno 2002.
Le istanze pervenute da parte dei datori di lavoro, che sono state protocollate e catalogate, sono state inserite in un apposito elenco in formato excel distinto in base alla tipologia del beneficio richiesto (se per apprendisti o per ex apprendisti). Per ogni informazione è, altresì, presente il dato relativo alla tipologia di datore di lavoro ed i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
A partire dal 23 aprile 2003, con avviso pubblicato su internet, l'Agenzia per l'impiego ha dato corso al l'istruttoria delle istanze pervenute secondo l'ordine con cui le stesse sono state presentate all'ufficio di Gabinetto.
Delle risultanze, relative alle istanze già istruite, è stata data comunicazione con nota raccomandata agli interessati.
Adempimenti a carico servizi uffici provinciali del lavoro
Deve, pertanto, tenersi conto che allo stato attuale le istanze risultano per così dire divise in due tipologie: istanze per le quali è stato già aperto il procedimento istruttorio, ed è già data comunicazione ai datori di lavoro ai fini della regolarizzazione, ed istanze per le quali occorre ancora dare inizio al procedimento istruttorio.
Per le istanze per le quali è stato già aperto il procedimento istruttorio e si è in attesa della regolarizzazione da parte dei datori di lavoro, questa Agenzia provvederà a trasmettere a codesti uffici la relativa documentazione. Per dette istanze, una volta regolarizzate, è possibile procedere alla fase successiva del procedimento, rendicontazione (vedi Capo II).
Per le istanze per le quali occorre ancora dare inizio al procedimento istruttorio, e per facilitare le operazioni, in allegato, si forniscono i modelli già utilizzati dal dipartimento Agenzia, distinti in "modello istruttoria apprendisti" e "modello istruttoria trasformazioni"
I predetti modelli istruttori riportano una serie di quesiti posti nello stesso ordine con cui i dati sono stati richiesti nella modulistica allegata alla circolare assessoriale n. 13/2000 e alla direttiva prot. n. 2978.
A margine di ciascun quesito sono riportate in colonne distinte le indicazioni "si" - "no" - "conforme" - "non conforme"- "motivazione".
Nel percorso istruttorio della richiesta (costituita dal l'istanza di accesso ai benefici e dalla domanda di erogazione dei benefici) il funzionario istruttore verificherà se il dato è stato indicato o non è stato indicato, e se lo stesso è conforme o meno, sbarrando la casella corrispondente, e avendo cura di indicare in maniera sintetica nell'apposita casella "motivazione" l'eventuale motivazione del rilievo.
Una volta concluso l'esame istruttorio secondo la predetta prassi il funzionario istruttore avrà cura di compilare il modello riepilogativo che si allega alla presente, "Modello carenze Appr" e "Modello carenze trasf", a seconda che di tratti di apprendisti o di ex apprendisti, nel quale devono essere sbarrate le caselle relative alle carenze rilevate.
Dei risultati istruttori deve essere data comunicazione per iscritto al datore di lavoro interessato cui verrà inoltrata la nota raccomandata a.r. secondo l'allegato fac-simile, "Lettera tipo ammissibilità ", unitamente al "Modello carenze Appr" e/o "Modello carenze trasf", nella quale il richiedente viene invitato a regolarizzare le carenze documentali entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora a conclusione dell'istruttoria non venissero rilevate carenze, occorre dare comunicazione al datore di lavoro interessato dell'ammissibilità dell'istanza ai benefici mediante l'invio d apposita comunicazione scritta da redigersi secondo il fac-simile, "lettera tipo ammissibilità".
Capo II
RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA

Soggetti preposti alla rendicontazione
Le operazioni di rendicontazione saranno svolte dai servizi uffici provinciali del lavoro, quali uffici periferici di questo Assessorato.
Alle predette operazioni presenzieranno il funzionario incaricato dal servizio provinciale del lavoro territorialmente competente, quale responsabile del procedimento, ed il datore di lavoro interessato, o il legale rappresentante nel caso di ditte non individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro interessato intenda farsi rappresentare da altra persona, deve rilasciare a quest'ultima apposita procura speciale ai sensi della vigente normativa.
Convocazione dei datori di lavoro
I predetti uffici periferici predisporranno un calendario settimanale dei lavori che si svilupperà secondo l'ordine cronologico con cui le istanze di accesso (circolare assessoriale n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002) sono a suo tempo pervenute all'ufficio di Gabinetto del l'Assessore. L'ordine cronologico di arrivo delle istanze è possibile evincerlo dal tabulato con cui le stesse vengono trasferite da questa Agenzia ai servizi uffici provinciali del lavoro e verificarlo con la data riportata nel timbro "ufficio di Gabinetto, posta in entrata" apposto su ciascu na istanza.
La convocazione sarà effettuata per ciascun datore di lavoro con apposita nota (fac-simile lettera convocazione) nella quale verrà indicato il giorno e l'ora in cui deve presentarsi.
Al fine di potere agevolare la diffusione dell'informazione relativa alle convocazioni, ogni servizio ufficio provinciale del lavoro inserirà l'elenco dei datori di lavoro convocati con l'indicazione della data e dell'ora della convocazione nonché il nominativo del funzionario cui rivolgersi con il relativo recapito telefonico, nel sito internet dell'Assessorato del lavoro all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Eventuali impedimenti da parte del datore di lavoro a presenziare alla verifica contabile per la data di convocazione dovranno essere comunicati per iscritto (vedi fac simile "lettera rinvio convocazione") al funzionario incaricato che provvederà a fissare una nuova convocazione.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro
Il datore di lavoro convocato per la rendicontazione delle spese, deve produrre al funzionario incaricato elencandola nell'apposita lettera di trasmissione (vedi fac-simile allegato A) la seguente documentazione in originale ed in fotocopie rese autentiche nelle forme previste per l'autocertificazione dal D.P.R. n. 445/2000, redatta secon do l'accluso fac-simile (Modello 1):
1)  originale del libro matricola e del libro presenze I.N.A.I.L. e n. 1 fotocopia autenticata dello stralcio degli stessi relativamente agli apprendisti o lavoratori ex apprendisti per i quali viene richiesto il contributo;
2)  originale del libro paga e n. 1 fotocopia autenticata dello stralcio dello stesso relativamente agli appren disti o lavoratori ex apprendisti per i quali viene richiesto il contributo;
3)  originale dei prospetti paga dell'apprendista o del lavoratore ex apprendista relative alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l'anno 2002 e n. 1 fotocopia della predetta documentazione autenticata;
4)  originale dei modelli I.N.P.S. DM10/M relativi all'apprendista o al lavoratore ex apprendista relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l'anno 2002 e n. 1 fotocopia della predetta documentazione autenticata;
5)  originale dei modelli F24 relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l'anno 2002 e n. 1 fotocopia della predetta documentazione autenticata;
6)  originale del modello C/ASS o lettera di comunicazione dell'assunzione dell'apprendista a suo tempo trasmessa alla ex sezione circoscrizionale per l'impiego compe tente per territorio e n. 1 fotocopia della stessa autenticata;
7)  procura speciale ai sensi della vigente normativa solo nel caso in cui il datore di lavoro interessato inten da farsi rappresentare da altra persona;
8)  certificazione antimafia. La presentazione di detta certificazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro richiedenti il beneficio. Occorre, tuttavia tenere conto che per il datore di lavoro che ha ricevuto finanziamenti da parte di soggetti pubblici, anche non soggetti alla regola "de minimis", fino a E 154.937,07, è sufficiente produrre il certificato in originale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio riportante l'attestazione antimafia; nel caso in cui il datore di lavoro ha ottenuto finanziamenti da parte di soggetti pubblici superiori a E 154.937,07, è necessario produrre la certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura territorialmente competente. Si precisa, infine, che qualora la certificazione antimafia sia stata prodotta a seguito della richiesta di regolarizzazione dell'istanza di accesso e di erogazione del beneficio, il datore di lavoro non è tenuto a produrre la stessa in sede di rendicontazione. Con riferimento ai dati riportati nell'istanza di richiesta e di erogazione del beneficio, qualora fossero intervenuti cambiamenti rispetto alla ragione sociale del datore di lavoro o ad altri dati anagrafici e fiscali ritenuti fondamentali ai fini dell'identificazione del destinatario finale del beneficio in parola, occorre produrre in originale ed in fotocopia autenticata, ogni ulteriore documentazione probatoria delle variazioni intervenute.
Le fotocopie relative ai modelli I.N.P.S. DM10/M ed ai modelli F24, devono essere, inoltre, corredate da apposita dichiarazione di responsabilità, da redigersi secondo l'allegato modello 2, resa dal datore di lavoro nella quale quest'ultimo deve dichiarare, nelle forme previste per l'autocertificazione, gli importi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, che rispetto all'ammontare totale riportato nei suddetti modelli, vengono riferiti alle retribuzioni dei lavoratori apprendisti ed ex apprendisti.
Nel contesto del modello 2 è, inoltre, prevista una specifica dichiarazione che il datore di lavoro deve rendere relativamente alla ricezione di contributi pubblici, oltre quelli di cui alla presente, soggetti all'applicazione della regola "de minimis", al "volume di affari" dichiarato per l'anno 2002 e all'ammontare di ulteriori contributi finanziari ricevuti da soggetti pubblici anche se non rientranti nella regola "de minimis".
Le fotocopie autenticate della predetta documentazione saranno trattenute dal funzionario incaricato della rendicontazione che avrà cura di apporre sui corrispondenti documenti in originale, che verranno restituiti al datore di lavoro interessato, il timbro di annullamento ai fini dell'ammissione al beneficio in parola.
L'esibizione degli originali della documentazione suddetta, ancorché le fotocopie della stessa siano autenticate, devono essere presentate al funzionario incaricato della rendicontazione al fine di potere sulle stesse appor re il timbro e la firma per l'annullamento.
La lettera di trasmissione con acclusa la documentazione richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro per le vie brevi in sede di convocazione per le operazioni di rendiconto.
La mancata produzione della predetta documentazione o di parte di essa non consentirà al funzionario di potere espletare le procedure di rendicontazione, con conseguente rinvio delle stesse a data successiva e ulteriore rinvio della liquidazione delle somme.
Adempimenti dei servizi uffici provinciali del lavoro
Il funzionario preposto alla rendicontazione dovrà identificare il datore di lavoro convocato a mezzo di valido documento di riconoscimento (o acquisendo la prescritta procura speciale da parte del delegato) e procedere all'esame della documentazione presentata, avendo cura di verificare che:
1)  i nominativi degli apprendisti o ex apprendisti per i quali viene richiesto il beneficio siano regolarmente annotati nei libri matricola e nel libro presenza I.N.A.I.L.;
2)  che per l'assunzione degli apprendisti e/o la trasformazione degli ex apprendisti sia stata fatta dal datore di lavoro regolare comunicazione alla ex sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio;
3)  i modelli DM10M relativi al periodo per il quale viene richiesto il contributo siano stati regolarmente presentati alla sede I.N.P.S. competente e che negli stessi risultano dichiarati gli apprendisti e gli ex apprendisti per i quali viene richiesto il contributo. Per quanto attiene l'avvenuta presentazione dei modelli occorre verificare che sugli stessi sia apposto il timbro a data dell'I.N.P.S. Nel caso di presentazione dei predetti modelli all'I.N.P.S. mediante la procedura informatica di recente attuazione, occorre verificare la relativa ricevuta rilasciata in via informatica dall'istituto previdenziale. Nei predetti modelli non vengono riportati i nominativi dei lavoratori interessati, ma semplicemente il numero di apprendisti o di ex apprendisti, identificabili attraverso i codici I.N.P.S. che sono:
-  nel contesto del modello DM10M in corrispondenza dei codici I.N.P.S. 20 o 21 deve essere indicato il numero di apprendisti ed il relativo importo dei contributi dovuti;
-  nel contesto del modello DM10M in corrispondenza del codice I.N.P.S. W... deve essere riportato il numero dei lavoratori cui è stato trasformato il rapporto di lavoro a conclusione del periodo di apprendistato ed il relativo importo dei contributi dovuti;
4)  i modelli F24 relativi al periodo per il quale viene richiesto il contributo siano stati regolarmente quietanzati e che nell'apposito riquadro "sezione I.N.P.S.", venga indicato l'importo totale riportato nel corrispondente modello DM10M;
5)  la dichiarazione di responsabilità modello 2 resa dal datore di lavoro interessato sia conforme e indichi:
-  la quota parte degli importi, che rispetto all'ammontare totale dei contributi previdenziali riportato nei modelli DM10M e nei modelli F24, vanno riferiti alle sole retribuzioni dei lavoratori apprendisti ed ex apprendisti;
-  l'ammontare del "volume di affari" sviluppato per l'anno 2002;
-  la dichiarazione relativa alla regola "de minimis";
-  la dichiarazione relativa all'eventuale percezione di ulteriori contributi erogati da enti pubblici anche non soggetti all'applicazione della regola "de minimis";
6)  nel certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve risultare che:
-  il settore merceologico di attività sia quello dichiarato dal datore di lavoro nell'istanza presentata per l'accesso al contributo;
-  l'impresa deve risultare attiva per l'anno 2002;
-  è completo dell'attestazione antimafia; quest'ultima attestazione risulta valida solo nel caso in cui il datore di lavoro interessato ha ottenuto contributi da parte di soggetti pubblici non superiori a E 154.937,07. In caso contrario il datore di lavoro è tenuto a presentare la certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura competente per territorio (vedi D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252);
7)  i prospetti paga dell'apprendista o del lavoratore ex apprendista relative alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l'anno 2002 devono essere firmati in originale dal lavoratore interessato. Occorre, inoltre, verificare attraverso le buste paga che il datore di lavoro ha applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria a suo tempo dichiarato nell'istanza di accesso al contributo.
La verifica dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere condotta per gli apprendisti relativamente a:
-  inquadramento contrattuale: nel contesto del prospetto paga viene riportato il gruppo o il livello di inquadramento dell'apprendista (es. gruppo 1, gruppo 2, gruppo A, gruppo B, ecc.); a seconda del gruppo o del livello di inquadramento dell'apprendista occorre rilevare dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento la durata massima del periodo di apprendistato ammissibile;
-  sulla base del gruppo o del livello di inquadramento occorre verificare, inoltre, che la paga dell'apprendista sia stata determinata applicando le tabelle salariali accluse al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro e corrisponda al gruppo o livello di inquadramento contrattuale.
La verifica dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere condotta per i lavoratori ex apprendisti relativamente a:
-  inquadramento contrattuale: nel contesto del prospetto paga viene riportato il livello di inquadramento dell'ex apprendista (es. Liv. 1, Liv. 2, Liv. A, Liv. B, ecc.);
-  sulla base del livello di inquadramento occorre verificare, inoltre, che la paga del lavoratore ex apprendista sia stata determinata applicando le tabelle salariali accluse al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro e corrisponda al livello di inquadramento contrattuale;
8)  che è stata applicata la regola del "de minimis". Infatti, considerato che dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze è trascorso un notevole lasso di tempo, occorre che il datore di lavoro interessato deve dichiarare nel contesto dell'autodichiarazione di responsabilità "Modello 2", l'ammontare delle provvidenze percepite a titolo di aiuti soggetti alla regola "de minimis" alla data di espletamento delle verifiche di rendicontazione finale della spesa. Si richiama l'attenzione sui contenuti della regola "de minimis" che stabilisce che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non potrà superare il massimale di 100.000 E (= L.193.627.000) su un periodo di 3 anni. Il computo del triennio oggetto delle verifica deve essere fatto con riferimento alla data di svolgimento delle operazioni di rendicontazione finale della spesa.
Calcolo del contributo
Concluse le predette verifiche preliminari, si può procedere alla determinazione del contributo dovuto al datore di lavoro a titolo di concorso sugli oneri contrattuali effettivamente sostenuti sia per l'assunzione sia per la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi a conclusione del periodo di apprendistato.
Al fine di agevolare il conteggio, questa Agenzia per l'impiego ha ritenuto di fornire un apposito supporto informatico in formato excel predisposto per la determinazione del contributo.
Il predetto supporto è costituito da un foglio elettronico diviso in quattro sezioni, in ciascuna delle quali vanno inseriti i dati richiesti. Il predetto foglio va compilato singolarmente per ciascun apprendista e/o per ciascun lavoratore ex apprendista secondo la procedura appresso indicata.
Il foglio elettronico deve essere utilizzato per la determinazione dell'ammontare del contributo ed è articolato in 4 sezioni:
Prima sezione, vanno inseriti:
-  i dati del datore di lavoro;
-  il codice P.O.R. identificativo dell'operazione, con riferimento sia alla provincia sia al numero dell'istanza di accesso al beneficio distinto con riferimento a ciascun datore di lavoro richiedente.
Qui di seguito si forniscono i codici P.O.R. delle province della Sicilia:

Provincia      Codice 
Agrigento      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0011/... 
Caltanissetta      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0012/... 
Catania      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0013/... 
Enna      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0014/... 
Messina      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0015/... 
Palermo      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0016/... 
Ragusa      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0017/... 
Siracusa      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0018/... 
Trapani      1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/0019/... 

Come è possibile rilevare dalla sopra riportata tabella, il codice P.O.R. di ciascuna provincia riporta alla fine uno spazio vuoto. In questo spazio occorre riportare il numero progressivo riferito all'istanza presentata da ciascun datore di lavoro; la progressione con cui vanno attribuiti i predetti numeri deve corrispondere, per ciascuna provincia, all'ordine cronologico con cui risultano pervenute all'ufficio di Gabinetto e vengono annotate nell'elenco in formato excel fornito da questo dipartimen to Agenzia per l'impiego.
Il predetto codice deve essere, inoltre, riportato sui modelli nei quali è prevista l'indicazione dello stesso.
Seconda sezione, vanno inseriti:
-  i dati dell'apprendista.
Terza sezione vanno inseriti:
-  i dati dell'ex apprendista.
Quarta sezione vanno inseriti:
-  i dati relativi ai prospetti paga e ad alcuni parametri contrattuali:
a)  paga base: il dato è rilevabile alla corrispondente voce del prospetto paga;
b)  contingenza: il dato è rilevabile alla corrispondente voce del prospetto paga;
c)  3 elemento: il dato è rilevabile alla corrispondente voce del prospetto paga;
d)  div. mensile (divisore mensile): il dato è rilevabile dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e va inserito una sola volta nella prima cella;
e)  gg. effett. (giorni effettivamente lavorati): il dato è rilevabile dal prospetto paga alla corrispondente voce (da non confondere con il dato riportato alla voce giorni retribuiti che falsificherebbe il conteggio in quanto i giorni retribuiti comprendono l'applicazione degli istituti delle ferie, della carenza malattia, delle festività e dei permessi retribuiti che non concorrono alla determinazione del contributo);
f)  % contributo (percentuale del contributo): la percentuale del contributo è diversa per gli apprendisti e per i lavoratori ex apprendisti.
Nel caso di apprendisti:
-  la percentuale da imputare è pari al 70% per i mesi di apprendistato compresi nell'anno 2002 che non vanno oltre il 48° mese da computarsi rispetto alla data di assunzione dell'apprendista; per i mesi eccedenti, ossia dal 49° mese, la percentuale del contributo è del 30%.
Nel caso di lavoratori ex apprendisti:
-  la percentuale del contributo è pari al 60% da computarsi per i mesi compresi nell'anno 2002. Il contributo può essere erogato complessivamente per un periodo massimo di 36 mesi da computarsi con riferimento alla data di trasformazione del rapporto.
Una volta imputati i dati verrà automaticamente determinato l'ammontare del contributo ammesso a fronte della spesa effettivamente sostenuta dal datore di lavoro.
Il funzionario incaricato dovrà inoltre acquisire, da parte del datore di lavoro interessato, la seguente ulteriore documentazione:
a)  autocertificazione della spesa: il datore di lavoro interessato deve compilare e sottoscrivere l'autocertificazione definitiva della spesa sostenuta, secondo l'allegato modulo "allegato/dichiarazione"; l'importo da dichiarare nel predetto modello è quello che viene riconosciuto in sede di rendicontazione;
b)  domanda di reiscrizione delle somme in bi lancio.
Ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento occorre che relativamente a ciascuna istanza definita il funzionario preposto acquisisca in sede di rendicontazione da parte del datore di lavoro interessato la richiesta di reiscrizione delle somme in bilancio.
Il predetto adempimento deve essere assolto solo per le istanze dei datori di lavoro non rientranti nella fattispecie delle P.M.I. artigiane le cui risorse finanziarie a fronte del contributo da erogare sono state poste a carico del bilancio della Regione siciliana.
A tal fine si chiarisce che le risorse finanziarie del bilancio della Regione siciliana afferenti l'erogazione del contributo in parola, già impegnate con decreto n. 541/ AG/IV/2002 del 30 dicembre 2002, registrato dalla ragioneria centrale in data 10 gennaio 2003, ai numeri 1445 e 1452, risultano appostate in capitoli di spesa diversi per quanto attiene il contributo relativo all'assunzione di apprendisti (capitolo 322115) e per quanto attiene l'assunzione dei lavoratori ex apprendisti a conclusione del periodo di apprendistato svolto lo stesso datore di lavoro (capitolo 321306).
Nella considerazione che i predetti atti d'impegno sono stati assunti nel corso di esercizi finanziari precedenti all'attuale, necessita che venga sottoscritta da ciascuno dei datori di lavoro interessati all'erogazione la richiesta di reiscrizione delle somme in bilancio.
Pertanto, unitamente alla presente si forniscono i modelli di domanda di reiscrizione in bilancio distinti per le due fattispecie: apprendisti ed ex apprendisti:
-  il "Modello reiscrizione apprendisti";
-  il "Modello reiscrizione ex apprendisti".
Il predetto modello deve essere compilato e sottoscritto in triplice copia in originale, di cui una deve essere in regola con la normativa sul bollo.
Conclusi gli adempimenti di verifica e di acquisizione dell'ulteriore documentazione, il funzionario incaricato provvederà a redigere il verbale finale "modello verbale rendicontazione", avendo cura di allegare i documenti nello stesso citati. Il predetto verbale deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal funzionario incaricato e deve essere vistato dal dirigente del servizio ufficio provinciale del lavoro.
Capo III
EROGAZIONE DEI BENEFICI

All'erogazione delle somme, una volta acquisita la documentazione necessaria da parte dei servizi uffici provinciali del lavoro, provvederà l'Agenzia per l'impiego, mediante l'emissione di mandati diretti in favore dei beneficiari.
A tal fine i servizi U.P.L., conclusi gli adempimenti della rendicontazione, avranno cura di rimettere tempe sti vamente all'Agenzia per l'impiego, servizio IV, anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica agimp_apprendistato@regione.sicilia.it la documentazione appres so elencata:
-  copia dell'elenco delle istanze in formato excel fornito da questo dipartimento aggiornata di tutti i dati richiesti;
-  copia del modello verbale di rendicontazione in originale e degli allegati nello stesso citati;
-  copia dell'autocertificazione "modello"Allegato/ Di chiarazione" in originale;
-  domanda di reiscrizione delle somme in bilancio in originale ed in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo.
Atteso che l'istruttoria e la rendicontazione vengono espletate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze all'ufficio di Gabinetto, e che, pertanto, l'erogazione delle somme avverrà nel rispetto del predetto ordine, necessita che nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto (vedi fac-simile lettera rinvio convocazione) l'impossibilità a presenziare alle operazio ni di rendicontazione per la data stabilita, venga acclusa alla predetta documentazione copia della sopra citata nota al fine di potere giustificare l'ordine cronologico in sede di liquidazione.




Capo IV
TRASFERIMENTO DELLE ISTANZE AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO

Questa Agenzia trasferirà a ciascun servizio provinciale del lavoro con apposito verbale di consegna, le istanze pervenute entro il termine di scadenza perentorio fissato per la presentazione che era il 30 novembre 2002.
Come sopra specificato l'istruttoria di una parte delle predette istanze che vengono trasferite è già stata completata a cura di questo dipartimento Agenzia per l'impiego e per le stesse è già stata inviata la lettera raccomandata a.r. al datore di lavoro interessato per la regolarizzazione delle carenze documentali rilevate. Pertanto, per dette istanze la documentazione di regolarizzazione perverrà allo scrivente che avrà cura di trasmetterla tempestivamente a ciascuno degli uffici periferici competenti.
Le istanze per le quali occorre ancora dare inizio al procedimento istruttorio, secondo le direttive della predetta circolare assessoriale n. 13/2002, deve essere effettuata seguendo l'ordine cronologico con cui le istanze risultano pervenute all'ufficio di Gabinetto.
Al fine di rendere quanto più celere lo svolgimento degli adempimenti, la modulistica sopra indicata viene fornita oltre che su supporto cartaceo anche su supporto magnetico nei formati word ed excel.
Viene, inoltre, fornito un elenco in formato excel nel quale sono stati inseriti i dati delle istanze relativamente ai dati di lavoro ed agli apprendisti o ex apprendisti per i quali viene richiesto il contributo.
Laddove detti dati risultassero carenti o non fossero ancora stati inseriti, sarà cura dei funzionari dei servizi uffici provinciali del lavoro provvedere all'inserimento degli stessi ed alle eventuali correzioni.
Ai fini dell'invio ai datori di lavoro interessati delle comunicazioni relative ai risultati dell'istruttoria, richiesta di regolarizzazione della documentazione o comunicazione di ammissibilità al beneficio, è possibile collegare la modulistica prevista in formato word con l'elenco in formato excel mediante il comando di "stampa unione".
Responsabile del procedimento: D'Angelo Sebastiano, tel. 091/6960416.
Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale: LO NIGRO

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(2004.16.1123)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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