REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 APRILE 2004 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



ORDINANZA COMMISSARIALE 25 marzo 2004.
Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
Visto l'art 1-ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2003, n. 62, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la disposizione n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato, ha nominato Vice Commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dal l'or dinan za n. 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
Visto l'art. 4, n. 1, della direttiva n. 96/59/CE "...gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3..." e l'art. 11 della medesima direttiva "...gli Stati membri predispongono: un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che, nel dare attuazione alla direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili, ha previsto che le regioni e le province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, a costituire parte integrante dei piani disciplinati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003, con la quale, il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha adottato il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il capitolo 11.4 del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia che prevede che il piano stesso dia le "indicazioni per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti speciali", che l'ufficio del Commissario istituisca e coordini "un tavolo di confronto sui redigendi piani provinciali di gestione dei rifiuti speciali" e che "adotti ed attui i piani provinciali dei rifiuti speciali" ed il capi tolo 11.6, il quale indica le modalità secondo le quali deve essere effettuata la "revisione e/o integrazione" del piano stesso, in particolare, per i rifiuti speciali, che "al fine di pervenire alla predisposizione dei piani provincia li, la gestione commissariale promuove le necessarie inte se con le Province regionali, alle quali la legge affida, in primo luogo, il compito di programmare e organizzare lo smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e, in secon do luogo, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiu ti, e con i dipartimenti provinciali dell'ARPA, alla quale la legi sla zione affida il compito di gestire il catasto dei rifiuti" e che "nel caso di modifiche significative al piano regio nale, il provvedimento di modifica fisserà il termine entro il quale dovranno essere adeguati i piani provinciali";
Vista l'ordinanza n. 1243 del 31 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 28 marzo 2003, con la quale, il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, in attuazione dell'art. 11 della direttiva n. 96/59/CE, ha adottato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia", integrando così il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
Tenuto conto, altresì, delle linee guida inoltrate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 24 luglio 2003, prot. n. 7547/RIBO, concernenti la predisposizione del "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti";
Considerato che, a norma dell'art. 11, comma 1, pri mo trattino, della direttiva n. 96/59/CE, occorre aggiornare ed integrare l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2002, n. 1243 "Programma per la decontaminazione e lo smalti mento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/ PCT) in Sicilia";
Dato atto che, con ordinanza commissariale n. 2057 dell'11 novembre 2003, è stata approvata la "Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti a inventario in Sicilia";

Ordina:


Art. 1

E' approvato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti in Sicilia", che viene allegato per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Il presente Programma integra l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2002, n. 1243, che adotta il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia" a norma dell'art. 11, comma 1, primo trattino, della direttiva n. 96/59/CE.

Art. 3

Il Programma, una volta ritenuto conforme dal l'Unione europea alle direttive in materia, costituirà allegato del piano di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana.

Art. 4

Le Province regionali dovranno, entro il 18 giugno 2004, integrare, sulla base del "programma" allegato, i piani provinciali di gestione dei rifiuti speciali e trasmetterli in pari data all'ufficio del Commissario.

Art. 5

La presente ordinanza sarà trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'inoltro all'Unione europea e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 6

Il preposto alla struttura commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Palermo, 25 marzo 2004.
Il Vice Commissario: CROSTA
Allegato
PROGRAMMA PER LA DECONTAMINAZIONE E/O LO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI INVENTARIATI E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI

Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione del l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2002, n. 1243, che adotta il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia" a norma del l'art. 11, comma 1, primo trattino, della direttiva n. 96/59/CE.
Adeguamento alla direttiva n. 96/59/CE, recepita con il decreto legislativo n. 209/1999 "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili".
Adeguamento del "Piano di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana", adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicem bre 2002, in attuazione del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo n. 209/1999.
PREMESSA
Quadro normativo nazionale e regionale attuativo della direttiva n. 96/59/CE concernente la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB con volume superiore a 5 dm3 e del PCB in essi contenuto.
I PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell'ambiente.
A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica.
Essi presentano effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.
I PCB furono prodotti a partire dagli "anni 30" e utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori).
A partire dagli "anni 70" se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne venne vietata progressivamente la produzione.
La Comunità europea interviene sull'argomento agendo da un lato sulla limitazione dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose, tra cui i PCB, con la direttiva n. 76/769/CEE e successive modifiche (direttiva n. 82/828/CEE, direttiva n. 85/467/CEE, e diret tiva n. 89/677/CEE che riporta l'ottava modifica fissando il limite massimo di concentrazione a 50 ppm) e dall'altro lato regolandone lo smaltimento con la direttiva n. 76/403/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva n. 96/59/CE.
In Italia la direttiva n. 85/467/CEE è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 24 maggio 1983 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" che ha vietato l'immissione ed il commercio di PCB e delle apparecchiature che li contengono.
I divieti introdotti dal D.P.R. n. 216/1968, risalenti a circa quindici anni fa, hanno determinato l'avvio ed il consolidamento nel tempo di iniziative volte ad assicurare la progressiva dismissione delle apparecchiature contenenti PCB e lo smaltimento delle stesse e dei PCB contenuti.
La direttiva n. 96/59/CE sullo smaltimento dei PCB e dei PCT è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili", che prevede un inventario delle apparecchiature contenenti PCB di dimensione superiore ai 5 dm3 (limite che deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito).
Nel decreto (art. 5, comma 1) si stabilisce anche che, fatti salvi gli obblighi internazionali, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti e i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.
Ai sensi del comma 2 la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
In base infine al terzo comma gli apparecchi soggetti a inventario ai sensi dell'articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai citati commi 1 e 2, nonché nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 4, relative all'utilizzo dei trasformatori.
A questo proposito la direttiva n. 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), stabilisce, all'articolo 3, che la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, è stabilito inoltre che gli Stati membri assicurino che i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano decontaminati alle condizioni previste ai precedenti paragrafi 1, lettere b), e) e d) oppure smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.
La direttiva n. 96/59/CE del 16 settembre 1996 stabilisce inoltre, all'articolo 11, che gli Stati membri predispongano:
-  un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
-  una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili" stabilisce, all'articolo 3, che le Regioni e le Province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3.
Considerata la necessità di governare il processo di smaltimento e di decontaminazione di tutti gli apparecchi inventariati contenenti PCB presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire l'effettivo smaltimento entro il termine del 2010 stabilito dalla direttiva n. 96/59/CE, il legislatore nazionale, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 209/1999, ha avviato l'iter per l'approvazione di una specifica norma che impone ai detentori degli apparecchi contenenti PCB una pianificazione scadenzata determinando un dettagliato cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi e del PCB in essi contenuto.
A tal fine è stato approvato dal Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, nell'ambito del disegno di legge comunitaria, l'art. 8 recante "Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili soggetti a inventario ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento", di cui si riporta di seguito un estratto:

Articolo 8

Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento

1.  Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati PCB, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:
a)  la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti all'entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;
b)  la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti all'entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;
e)  la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti all'entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 1999.
2.  Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento.
4.  Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.".
La norma, nell'attuale formulazione, prevede l'obbligo, a carico dei detentori degli apparecchi inventariati, di dismettere:
-  entro il 31 dicembre 2005, il 50% degli apparecchi detenuti all'entrata in vigore della legge;
-  entro il 31 dicembre 2007 il 70%;
-  entro il 31 dicembre 2009 il 100%.
Gli apparecchi dismessi devono essere conferiti, entro le scadenze sopra indicate, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.
I soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB e del PCB in essi contenuto hanno l'obbligo di destinarli agli impianti di incenerimento e di smaltimento finale entro sei mesi dal loro conferimento.
La norma prevede, inoltre, l'obbligo per i soggetti detentori di comunicare alle sezioni regionali e provinciali del catasto dei rifiuti il "Programma temporale di dismissione nonché l'indicazione del l'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuto".
La descritta disciplina completa l'attuazione della direttiva n. 96/59/CE, avviata con l'approvazione del decreto legislativo n. 209/1999, garantendo, da un lato, la dismissione graduale delle apparecchiature contenenti PCB e del PCB in essi contenuto e, dall'altro, l'effettivo smaltimento finale entro il termine stabilito del 2010.
In particolare quest'ultimo obiettivo è assicurato, oltre che dai previsti termini di dismissione scadenzata, l'ultimo dei quali è individuato al 31 dicembre 2009, dall'obbligo, imposto ai soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB, di avviare allo smaltimento finale i medesimi rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento.
Risultano in tal modo chiariti non solo i passaggi intermedi degli apparecchi contenenti PCB ma anche le destinazioni finali, nel rispetto del termine del 2010 per lo smaltimento definitivo.
L'obbligo di avvio allo smaltimento finale entro il termine semestrale, posto a carico dei soggetti autorizzati allo stoccaggio e il correlato onere di comunicazione degli impianti di destinazione finale degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto, consente di eliminare ogni dubbio in ordine al rispetto dei vincoli temporali previsti dalla direttiva n. 96/59/CE e in ordine all'individuazione degli impianti di smaltimento finale delle apparecchiature stesse.
In base a quanto esposto, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con ordinanza n. 1243 del 31 dicembre 2002, ha adottato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia".
In seguito, anche al fine di completare l'attuazione della direttiva n. 96/59/CE, relativamente alle apparecchiature non inventariate contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con ordinanza n. 2057 dell'11 novembre 2003 ha adottato "Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti a inventario" inviato al Ministero dell'ambiente per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
Quanto agli apparecchi soggetti a inventario, l'Ufficio del Commissario delegato, facendo proprie le specifiche indicazioni pervenute dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 1999/2263, ha elaborato il presente documento programmatorio integrativo del "Programma" adottato l'ordinanza commissariale n. 1243 del 31 dicembre 2002.
Il capitolo 1 riguarda l'inventario degli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume superiore a 5 dm3, mentre i dati di sintesi sono riportati nel presente documento l'inventario vero e proprio costituisce l'allegato 1, pubblicato solo nel sito dell'ufficio per l'emergenza rifiuti, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/presiden za/ucomrifiuti.
Il capitolo 2 è dedicato alle varie metodologie di smaltimento e contiene le linee guida per la gestione degli apparecchi contenenti PCB/PCT e dei PCB/PCT in essi contenuti.
Il capitolo 3 descrive la situazione impiantistica in Sicilia.
Il capitolo 4 la destinazione ed il flusso delle apparecchiature e dei PCB in essi contenuti.
Il capitolo 5 riporta il cronoprogramma della dismissione e delle attività di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB/PCT e dei PCB/PCT in essi contenuti.
Il capitolo 6 è dedicato alle azioni per la corretta attuazione del "Programma".
La sanzione della revoca del provvedimento di autorizzazione risulta particolarmente lesiva per i soggetti gestori degli impianti di cui trattasi e garantisce pertanto il rispetto delle linee guida e, per l'effetto, la conformità delle attività di gestione dei medesimi rifiuti alla direttiva comunitaria n. 96/59/CE.
Qualora lo stoccaggio degli apparecchi contenenti PCB si protraesse oltre l'anno, il gestore della medesima attività incorrerebbe, da un lato nella sanzione penale prevista dall'art. 51, decreto legislativo n. 22/1997 e d'altro lato, nella sanzione della revoca del provvedimento di autorizzazione per violazione delle prescrizioni autorizzative.
La cogenza del descritto obbligo, sommata all'onere previsto dalle linee guida (punto 1, lett. I) di comunicazione semestrale a Province e Regione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti contenenti PCB, con la tipologia e la quantità di rifiuti dismessi permette di ottenere un quadro completo e dettagliato del percorso effettuato dai medesimi rifiuti e di verificare il rispetto dei termini di smaltimento finale.
In conclusione, dal combinato disposto della normativa nazionale e della disciplina regionale, si deve ritenere che scaturisca una disciplina esaustiva e completa della materia, tale da garantire il sostanziale rispetto dei contenuti della direttiva n. 96/59/CE.
Per quanto attiene il lavoro di programmazione sviluppato nel presente Piano lo stesso è stato svolto con la collaborazione del l'ARPA per quanto riguarda l'elaborazione dei dati, in particolare secondo il seguente schema:
-  analisi delle comunicazioni di cui all'inventario di cui al l'art, 4 della direttiva n. 59/1996 e articolo 3 del decreto legislativo n. 209/1999;
-  richiesta diretta di informazioni ad alcuni soggetti specifici, individuati in quanto particolarmente significativi nel contesto del problema in esame per dimensioni e tipo di attività;
-  aggiornamento della situazione inerente gli impianti autorizzati nella Regione siciliana a gestire rifiuti contenenti PCB;
-  analisi dei dati disponibili dei MUD relativi al catasto rifiuti e della documentazione relativa all'esportazione di rifiuti, allo scopo di verificare, in particolare, le destinazioni finali dei rifiuti contaminati da PCB.
Sulla base del suddetto lavoro il presente programma contiene:
-  numero di apparecchi inventariati e principali aziende che li detengono;
-  quantità di PCB contenuti nelle apparecchiature inventariate con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso e quantità di PCB contenuti negli apparecchi inventariati con percentuale di FCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso;
-  modalità di decontaminazione e di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti;
-  impianti di destinazione con indicazione di ragione sociale e ubicazione in Italia e all'estero;
-  potenzialità degli impianti autorizzati sul territorio regionale;
-  flusso degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti;
-  pianificazione scadenzata della decontaminazione e dello smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso, sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
1. INVENTARIO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 DM3
1.1  Numero di apparecchi inventariati
Alla luce dei dati aggiornati che emergono dall'inventario delle apparecchiature contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 è possibile delineare una situazione piuttosto chiara e completa del numero complessivo di tali apparecchi presenti sul territorio regionale da avviare a decontaminazione e/o smaltimento entro i termini indicati dalla direttiva n. 59/96/CE.
Per le apparecchiature soggette a inventario, ovvero con quantità di PCB superiore ai 5 dm3, la situazione aggiornata al 31 dicem bre 2002 può riassumersi nella tabella che segue:

Tabella 1.1 - Apparecchiature soggette a inventario al 31 dicembre 2002


Provincia      Apparecchi n. Apparecchi con concentrazione superiore a 500 mg/kg n. Apparecchi con concentrazione compresa tra 50 e 500 mg/kg n. 
Agrigento       1.995 12 1.983 
Caltanissetta       228 10 218 
Catania       783 1 782 
Enna       88 0 88 
Messina       733 198 535 
Palermo       1.404 104 1.300 
Ragusa       158 26 132 
Siracusa       442 87 355 
Trapani       438 47 391 
Apparecchiature soggette ad inventario ancora da smaltire       6.269 485 5.784 


Fonte: ARPA Sicilia.

Nella tabella sono stati evidenziati il numero di apparecchi per provincia.
Allegato al Piano si trova l'elenco degli apparecchi per utilizzatori: le principali aziende detentrici di apparecchiature distribuite in modo capillare sul territorio siciliano e spesso su quello nazionale sono le seguenti: l'ENEL, la R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana, la società gestrice delle linee ferroviarie nazionali).
Per quanto riguarda ENEL il numero di trasformatori contenenti olio con PCB maggiore di 500 p.p.m. - aggiornato al 2003 era 140 (fonte ENEL).
Per ciò che riguarda il sistema ferroviario va ricordato che le apparecchiature montate sui mezzi rotabili (gestiti dalla società Trenitalia divisione passeggeri e divisione trasporto regionale) sono costituite da condensatori di modeste dimensioni, di solito inferiori a 2 litri di volume e quindi non inventariati.
Per tali apparecchi si richiama la bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3 (ordinanza n. 2057 dell'11 novem bre 2003) e il documento predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in considerazione della diffusione e mobilità dei mezzi su cui sono installate, e da quest'ultimo già inviato alla CE contestualmente alla trasmissione delle bozze di piano degli apparecchi non soggetti a inventario.
1.2  Quantità di olio PCB inventariato
1.2.1  Apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05%
I quantitativi di oli PCB con concentrazione superiore allo 0,05% (500 ppm) presenti nelle apparecchiature soggette a inventario, alla fine dell'anno 2002, sono 417,571 tonn.

Tabella 1.2 - Detenzione oli contenenti PCB al 31 dicembre 2002


Provincia      Quantità totale di olio contenente PCB per apparecchi con concentrazione superiore a 500 mg/kg (Kg) 
Agrigento       4,31 
Caltanissetta       2,15 
Catania       240,00 
Enna       0,00  
Messina       187.394,10 
Palermo       65.947,00 
Ragusa       1.680,00 
Siracusa       153.161,00 
Trapani       9.142,77 
  Totale 417.571,33 


Fonte: ARPA Sicilia.

1.2.2  Apparecchiature con concentrazione di PCB compreso tra 0,05% e 0,005%
Una stima proporzionale effettuata sugli apparecchi con concentrazione compresa tra 0,05% e 0,005% valuta la presenza di circa 1.200 tonn. di oli contenenti PCB (quantità non richiesta nell'inventario previsto dalla direttiva).
1.2.3  Quantità di olio totale
Sommando i quantitativi registrati nell'inventario delle apparecchiature con PCB superiore allo 0,05% (468 tonn.) con i quantitativi stimati per le apparecchiature con concentrazione di PCB tra lo 0,005% e lo 0,05% (1.200 tonn.), risulta quindi una consistenza complessiva sul territorio siciliano di circa 1.618 tonn. di oli.
2.  METODOLOGIE DI SMALTIMENTO
Lo smaltimento delle apparecchiature e degli oli contenenti PCB è realizzato nel rispetto della normativa sui rifiuti (decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche) così come ribadito dal l'art. 7 del decreto legislativo n. 209/99. Di seguito si illustrano le principali metodologie di decontaminazione e smaltimento utilizzate desunte, in particolare, dalla norma CEI 10-38 del settembre 2002 "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB" cui si rinvia per completezza.
2.1  Metodologie e tecniche di decontaminazione di apparecchiature in uso
I processi di decontaminazione possono essere applicati sia presso un insediamento attrezzato, diverso dal sito di ubicazione delle apparecchiature contenenti PCB ("off-site"), sia presso il sito di ubicazione delle stesse ("on-site").
L'applicazione off-site è condizionata dalla possibilità tecnica ed economica di movimentazione e trasporto in sicurezza degli apparecchi e dei liquidi contenenti PCB.
Le tecniche di decontaminazione disponibili sono diverse.
Nel seguito vengono illustrate quelle attualmente più diffuse.
2.1.1  Processi di tipo fisico basati sulla sostituzione del liquido isolante (Refilling)
Le tecniche più tradizionali consistono nella sostituzione del liquido isolante contenente PCB, con liquido isolante nuovo, non contenente PCB, con proprietà compatibili con il tipo di apparecchio.
2.1.2  Processi di tipo chimico basati sulla dealogenazione dei PCB nel liquido isolante
I processi chimici di decontaminazione di apparecchiature e liquidi isolanti contaminati da PCB hanno generalmente per obiettivo la rimozione del cloro presente nelle molecole del bifenile e la sua conversione in composti a maggiore biodegradabilità e non pericolosi.
I principali processi chimici attualmente disponibili sono:
-  processi di dealogenazione con sodio, litio e derivati;
-  processo di dealogenazione con polietilenglicole e idrossido di potassio;
-  processo di dealogenazione in circuito chiuso con l'utilizzo di un reagente solido in ordine al corretto svolgimento delle operazioni di decontaminazione.
Occorre evitare che la presenza di materiali porosi negli apparecchi di cui trattasi determini il verificarsi di concentrazioni residue di PCB nel liquido isolante dopo la decontaminazione. Quest'ultima deve pertanto essere estesa anche ai suddetti materiali.
2.2  Metodologie e tecniche di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti
Le tecniche di maggiore interesse per l'eliminazione dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB destinati allo smaltimento possono essere distinte in funzione delle finalità tra processi di recupero dei materiali e tecniche di smaltimento.
E' importante rilevare che il recupero riguarda solamente i contenitori e le apparecchiature contaminate e non gli oli contenenti PCB che possono essere avviati solo ad operazioni di smaltimento.
L'applicabilità di questi processi è condizionata, più che da vincoli tecnici, dal bilancio economico tra il costo della decontaminazione ed i minori oneri di smaltimento finale rispetto agli oneri derivanti dallo smaltimento del rifiuto tal quale.
2.2.1  Processi di recupero dei materiali
Sono processi di tipo chimico e chimico-fisico finalizzati a detossificare il rifiuto, rimovendo i composti organo-alogenati, modificandone le caratteristiche di pericolosità e, in definitiva, facilitan do le successive operazioni.
Le principali tecnologie, consolidate e affidabili, che hanno trovato largo impiego a tale scopo, sono le stesse descritte precedentemente al punto 2.1 per gli apparecchi e liquidi in uso.
2.2.2  Tecniche di smaltimento
Lo smaltimento consiste nell'eliminazione degli apparecchi e dei liquidi isolanti contenenti PCB tal quali, senza preventivamente realizzare operazioni mirate alla riduzione della pericolosità e/o della quantità del rifiuto.
Esso viene effettuato tramite incenerimento.
Quest'ultima è la tecnica più appropriata per lo smaltimento, come indicata dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 209/99, nel rispetto delle disposizioni della direttiva n. 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994 che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
2.3  Linee guida per la gestione degli apparecchi contenenti PCB/PCT e dei PCB/PCT in essi contenuti
Le linee guida, rivolte a tutti i soggetti detentori degli apparecchi contenenti PCB/PCT:
-  ribadiscono tutti gli obblighi e le scadenze previste per il trattamento, la dismissione e lo smaltimento degli apparecchi stessi sciogliendo i dubbi emersi nella interpretazione della normativa comunitaria e nazionale di attuazione;
-  chiariscono la portata della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non inventariati;
-  enucleano ulteriori indicazioni circa la tipologia di apparecchiature soggette all'applicazione della normativa concernente il PCB e prescrizioni aggiuntive di carattere tecnico per la corretta manutenzione, trattamento, dismissione e smaltimento delle relative apparecchiature con un richiamo espresso alle precauzioni e cautele contenute nella guida tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
-  individuano, nel dettaglio, tutte le prescrizioni tecniche nel rispetto delle quali devono essere realizzati e gestiti gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti contenenti PCB;
-  danno indicazioni alle autorità competenti (Ufficio del Commissario e Province regionali) a conformare i singoli atti di autorizzazione al contenuto delle linee guida stesse;
-  legittimano l'ente autorizzatore alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28, decreto legislativo n. 22/1997, nell'ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche enucleate nell'ambito delle linee guida stesse;
-  ribadiscono, con particolare riferimento ai limiti temporali di smaltimento finale delle apparecchiature contenenti PCB e del PCB in esse contenuto, il termine massimo di un anno per il deposito preliminare dei rifiuti contenenti PCB/PCT e le sanzioni, anche di carattere penale, previste dal decreto legislativo n. 22/1997, per il mancato rispetto del detto termine, salvo diverso termine di durata inferiore previsto nei provvedimenti di autorizzazione.
Nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la direttiva n. 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul mercato e d'uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 216/1988 non devono più contenere tali sostanze.
Nel suddetto provvedimento, nella direttiva n. 96/59/CE del 16 settembre 1996 e nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209/1999, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili viene operata, fra l'altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. articolo 3 del decreto legislativo n. 209/1999) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3).
In generale i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 209/1999.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non siano decontaminati entro i termini suddetti.
A questo proposito si precisa che la direttiva n. 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell'esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. articolo 9, comma 2, della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possano godere della deroga di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/1999.
A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.
In tale comma è, in particolare, prescritto l'obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.
Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l'assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario, si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi, veicoli (componenti dell'impianto elettrico).
Al riguardo, si precisa che l'Ufficio del Commissario ha appro vato con ordinanza n. 2057 dell'11 novembre 2003 la bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3, non inventariati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 96/59/CE.
Alla luce di quanto finora esposto, i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono:
-  valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione;
-  rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.
Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.
Per quanto attiene, in particolare, i veicoli fuori uso si evidenzia che al riguardo è stata recentemente emanata una normativa specifica concernente questo tipo di rifiuti, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Nell'allegato I, punto 5, lettera g), di tale decreto si stabilisce, fra l'altro, che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso comprendono la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.
Si ritiene opportuno infine sottolineare che l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonché le operazioni successive alla loro cessazione d'uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della guida tecnica 10-38 del CEI (Comitato elettrotecnico italiano).
1)  Gli impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB devono essere realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite dal loro contenuto. I contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
b)  adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB tali da impedire ogni forma di contaminazione;
c)  adozione di criteri realizzativi degli impianti che assicurino un'adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di liquidi contenenti PCB (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione di copertura delle aree interessato dalle attività di che trattasi, bacini di contenimenti, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi);
d)  in funzione dell'attività svolta, valutazione delle emissioni prodotte od adozione di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse;
e)  adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB (ad esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanza di sicurezza, dotazione di dispositivi da utilizzare in caso di necessità, ecc.);
f)  adozione di procedure o di modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guida tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;
g)  adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella guida tecnica 10-38 del CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
h)  dotazione di dispositivi di proiezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi;
i)  raggiungimento di un adeguato livello di formazione professionale per il personale suddetto e di informazione sul tipo di attività e sui rischi connessi;
l)  obbligo di comunicazione semestrale a Provincia ed all'Ufficio del Commissario dell'/degli impianto/i di destinazione dai rifiuti contenenti PCB, autorizzato/i a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione devono essere indicate anche le tipologie e le quantità dei rifiuti di cui trattasi;
m)  obbligo di trasmissione alla Provincia all'Ufficio del Commissario dell'estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto;
n)  fermo restando quanto stabilito nell'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al deposito temporaneo di rifiuti, obbligo di detenzione dei rifiuti contenenti PCB per la durata massima di un anno al fine di evitare che l'area interessata da tale operazione debba essere classificata discarica di rifiuti pericolosi;
o)  in caso di trattamento di decontaminazione, adozione di procedure volte a determinare l'efficacia del trattamento effettuato e a verificare i risultati raggiunti;
p)  tenuto conto che nell'allegato I, punto 5, lettera g), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, si stabilisce che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso comprendono la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, adozione di criteri gestionali degli impianti nei quali vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza o, in generale, di trattamento dei veicoli fuori uso, finalizzati a definire precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti auto rizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 209/2003, il trattamento di cui sopra comprende, oltre all'attività di messa in sicurezza, quelle di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti.
2)  Nei centri comunali di raccolta e/o nelle isole ecologiche ai quali sono conferiti, anche da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, rifiuti costituiti da prodotti di uso comune (quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, condizionatori, Hi-fi), dei quali fanno parte, quali componenti, apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, deve essere verificata, ove possibile, la data di produzione di tali prodotti e, qualora la stessa risulti anteriore al giugno del 1988 oppure, nei casi dubbi, i prodotti di cui trattasi devono essere conferiti a piattaforme che separano le componenti che possono contenere PCB, oppure direttamente ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.
3)  Nelle piattaforme alle quali i rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto 2) sono conferiti dai centri comunali di raccolta e/o dallo isole ecologiche, nonché da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, deve essere effettuato lo smontaggio dei prodotti in questione e devono essere asportati i componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB; devono inoltre essere adottati criteri costruttivi e modalità operative in base ai/alle quali i rifiuti che possono contenere PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto e conferiti ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB, dandone comunicazione semestrale a Provincia e Regione.
4)  In generale devono essere tenute in conto, come riferimento di carattere tecnico, le norme contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere recuperati con le procedure semplificate, in quanto la valenza tecni ca di tali norme può trovare significato ed applicazione in termini più ampi, in ordine quindi alle operazioni in cui sono comunque coinvolti rifiuti pericolosi, anche non rientranti nelle suddette procedure semplificate.
3.  IMPIANTI AUTORIZZATI NELLA REGIONE SICILIANA ALLO STOCCAGGIO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI
Allo stato attuale non risultano presenti nel territorio della Regione Sicilia impianti per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB/PCT.
Risultano invece autorizzati ed operativi gli impianti di stoccaggio degli apparecchi contenenti PCB/PCT delle sottoelencate società:

Tabella 3.1 - Impianti di stoccaggio degli apparecchi contenenti PCB/PCT autorizzati


Anno 
  130101 (Oli circuiti idraulici) 130301 (Oli isolanti) 160201 (Trasformatori e condensatori) Totale (Oli ed apparecchiature) 
1999  0 260 317 577 
2000  0 186 842 1.028 
2001  0 89 154 243 
Totale 0 535 1.313 1.848 


CER 130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT.
CER 130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT.
CER 160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT.
Elaborazione: ARPA Sicilia.

Si precisa che i dati suddetti si riferiscono ai rifiuti prodotti dai soggetti detentori delle apparecchiature.
In particolare nell'anno 2001 (ultimo dato disponibile) risulta una quantità di rifiuti contenenti PCB, prodotti in Sicilia, di 89 t di oli e di 154 t di apparecchiature (inteso come peso complessivo dell'apparecchiatura), come risulta dalla Tabella 4.2.

Tabella 4.2 - Quantità di rifiuti contenenti PCB prodotti dai detentori in Sicilia tra il 1999 ed il 2001 per provincia (in tonnellate)


Anno      CER6 AG CL CT EN ME PA RG SR TP No Prov. Totale 
1999      130101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999      130301 0 0 39 0 24 24 22 150 0 1 260 
1999      160201 3 2 0 0 50 74 6 146 18 19 317 
  Totale     3 2 39 0 74 98 28 296 18 20 577 


Anno      CER6 AG CL CT EN ME PA RG SR TP No Prov. Totale 
2000      130101 0 17 63 8 1 31 0 64 1 0 186 
2000      160201 2 25 488 159 9 43 1 95 21 0 842 
  Totale     2 42 551 167 10 74 1 159 22 0 1.028 


Anno      CER6 AG CL CT EN ME PA RG SR TP No Prov. Totale 
2001      130301 0 1 0 0 0 78 0 9 0 0 88 
2001      160201 0 56 8 0 14 5 0 70 0 0 153 
  Totale     0 57 8 0 14 83 0 79 0 0 241 


Elaborazione: ARPA Sicilia.

In funzione della previsione di smaltimento delle apparecchiature e dai dati rilevati nel MUD, si prevede che al 2010 sarà effettuato lo smaltimento totale delle apparecchiature con concentrazione superiore allo 0,05% e delle 418 t di olio in esse contenuto (rif. tabella 1.2).
Inoltre si prevede che le apparecchiature con concentrazione di PCB tra 0,005 e 0,05% (rif. tabella 1.1) si ridurranno entro il 2010 del 60% (con un rimanente di circa 2313 apparecchi) e con la necessità di smaltire ancora 480 t circa di olio (corrispondenti alla quantità residua delle 1.200 t di olio di cui al punto 1.2.2).
4.2  Quantità di rifiuti contenenti PCB smaltiti dagli impianti di trattamento
Come emerge dal quadro delineato nel capitolo 3 esistono nella Regione siciliana operatori che effettuano operazioni di deposito preliminare e operazioni di stoccaggio provvisorio, mentre non esistono operatori che effettuano operazioni di trattamento e smaltimento.
Coloro che effettuano un deposito preliminare consegnano le apparecchiature a altri soggetti autorizzati a effettuare un trattamento specifico, quindi in Sicilia il flusso di tale rifiuto è solo in uscita dal momento che non esistono impianti di trattamento e/o smaltimento.
I principali detentori di apparecchi contenenti PCB si rivolgono quasi sempre direttamente ai soggetti che effettuano un trattamento degli stessi, per cui i quantitativi di apparecchi e oli riportati di seguito riguardano la totalità dei rifiuti contenenti PCB.
In particolare per il 2010, come specificato nella tabella 4.13 dovranno essere smaltiti almeno le 1.618 tonnellate relative all'inventario 2002 (tabella 1.1) più le ulteriori 92 tonnellate che si prevede si producano in Sicilia (estrapolando il trend di produzione 1999-2001 e azzerando la produzione nel 2010), per un totale di circa 1.710 tonnellate.

Tabella  4.3  -  Flussi di oli e apparecchiature contenenti PCB nel 2001


Oli e apparecchiature prodotti dalla dismissionein Sicilia      1.710  tonn. 
Quantità ricevuta dagli operatori siciliani ai fini dello stoccaggio nel 2000      26  tonn. 
Operatori di altre Regioni: quantità ricevuta ai fini del trattamento      1320  tonn. 
Apparecchiature non trattate consegnate a impianti di stoccaggio in Sicilia      416  tonn. 


Fonte: MUD - APAT - elaborazione: Ufficio del Commissario.

La destinazione finale degli oli interessa, allo stato attuale, soltanto l'Italia.
Ad oggi la Sicilia ha solo inviato oli contenenti PCB e/o apparecchiature contenenti PCB ad altri impianti in Italia (fonte APAT).
In tabella 4.2 sono riportati i quantitativi di oli e, in alcuni casi di apparecchiature, consegnati a operatori italiani di altre regioni nel 2001.

Tabella 4.2 - Quantitativi di oli nel 2001 inviati ad altre Regioni per lo smaltimento finale


Regione      Quantità in ingresso (t)     Quantità in uscita (t) 
      2000 2001 2000 2001 
Piemonte      7.256 5.354 343 639  
Valle Aosta      -0. -0. 12 154  
Lombardia      1.761 2.354 2.261 1.099  
Trentino Alto Adige      -0. -0. 157 149  
Veneto      323 260 812 687  
Friuli Venezia Giulia      4 24 289 176  
Liguria      398 256 1.179 594  
Emilia Romagna      652 652 1.426 1.031  
Toscana      446 124 955 1.053  
Umbria      -0. -0. 273 198  
Marche      566 477 211 312  
Lazio      568 628 1.866 1.167  
Abruzzo      3 -0. 259 239  
Molise      -0. -0. 52 33  
Campania      638 746 367 714  
Puglia      145 162 859 1.430  
Basilicata      1 -0. 66 85  
Calabria      18 -0. 229 513  
Sicilia      26 -0. 973 347  
Sardegna      11 4 225 421  
  Totale 12.814 11.041 12.814 11.041 


Fonte: APAT.



Alla luce dei dati riportati in tabella 4.2 emerge che il conferimento di rifiuti contenenti PCB ad altre regioni per lo smaltimento è stato pari a 973 tonnellate nel 2002 ed a 347 tonnellate nel 2001.
Tale dato verrà utilizzato più avanti come stima prudenziale della capacità di smaltimento tramite consegna ad impianti situati in altre regioni italiane.
L'obbligo di inserire nell'autorizzazione degli impianti di stoccaggio la prescrizione della indicazione del sito di destinazione finale e dello smaltimento entro sei mesi consentirà nell'arco del presente anno di conoscere tutte le destinazioni finali degli oli e delle apparecchiature, consentendo, così di aggiornare il presente programma.
Al fine delle corrette previsioni si ritiene, comunque, sufficiente la sopraddetta indicazione, dal momento che è coerente con le indicazioni di tutte le altre regioni (tabella 4.2).
5.  CRONOPROGRAMMA DELLA DISMISSIONE E DELLE ATTIVITÀ DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI.
Lo smaltimento negli anni 1999-2001 è costituito dagli oli inviati fuori dalla Sicilia ed ha interessato circa il 38,67% dei rifiuti provenienti dalle apparecchiature presenti (situazione stimata nel 1999 più la produzione 1999, 2000, 2001).
Attraverso il trend di smaltimento avvenuto in questi anni e le indicazioni fornite dai detentori (data prevista di smaltimento) per le apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05% (Enel Assoelettrica e, in forma associata, CVA, Edison, Edipower, Endesa Italia, Italgen, Tirreno Power), nonché dagli altri detentori diversi dai grandi utilizzatori, si è costruita la seguente tabella, che riporta l'andamento delle dismissioni.

Tabella 5.1 - Numero di apparecchiature e di oli prodotti e rifiuti contenenti olio PCB smaltiti dal 1999 al 2010 (comprensivi della relativa stima dal 2002 fino al 2010)


Anno      Totali rifiuti prodotti(da oli) tonnellate Totali rifiuti prodotti (da trasformatori) tonnellate Totale oli tonnellate Totale oli e apparecchiature smaltite (tonn.) 
1999      577,0 260 317
2000      1.028,0 186 842 973,0 
2001      241,0 87 154 347,0 
2002      216,9 86,8 130,1 381,7 
2003      173,5 69,4 104,1 312,3 
2004      121,5 48,6 72,9 246,4 
2005      72,9 29,2 43,7 156,2 
2006      36,4 14,6 21,9 121,5 
2007      14,6 5,8 8,7 138,8 
2008      4,4 1,7 2,6 190,9 
2009      0,9 0,3 0,5 329,7 
2010      0,1 0,0 0,1 381,7 
  Totali 2.487,2 789,4 1.697,6 3.579,2 




Si deve osservare che la capacità impiantistica della Sicilia è ampiamente sufficiente per lo stoccaggio provvisorio degli oli che poi verranno successivamente inviati fuori dalla Sicilia per lo smaltimento.
L'andamento presenta una costante diminuzione per gli smaltimenti, per poi invertire la tendenza nel 2009 e 2010, termine ultimo previsto dalla normativa.
Per le apparecchiature con concentrazione di PCB compresa tra 0,005 e 0,05% è stata svolta una campagna informativa volta a promuovere lo smaltimento delle apparecchiature entro il 2010, anche se per i trasformatori molti indicano come termine per lo smaltimento la fine vita operativa dell'apparecchiatura.
La stima prevede un sostenuto smaltimento delle apparecchiature nei prossimi anni con un aumento per l'anno 2010, in vista del termine del 31 dicembre 2010 per le apparecchiature diverse dai trasformatori.
In seguito la dismissione tenderà a diminuire in virtù dell'invecchiamento delle apparecchiature elettriche che saranno progressivamente soggette a sostituzione.
I dati consentono di concludere che tutte le apparecchiature inventariate con concentrazione superiore allo 0,05 di PCB verranno smaltite entro il termine del 2010. Per tali apparecchiature si prevede un sostenuto smaltimento nei prossimi anni con un aumento per il 2010, in vista del termine ultimo di smaltimento del 31 dicem bre 2010.
Per quanto attiene le apparecchiature con concentrazione compresa tra le 0,05 e 0,005% di PCB che possono in parte essere smaltiti alla fine della loro esistenza, la dismissione tenderà ad aumentare fino al 2010 e successivamente a diminuire in virtù delldelle apparecchiature elettriche che saranno progressivamente soggette a sostituzione. Si prevede che per l'anno 2020 le apparecchiature contenenti PCB su territorio saranno completamente smaltite.
Il trend di dismissione sopra evidenziato trova conferma nelle comunicazioni dei soggetti particolarmente significativi in Regione Sicilia per numero di apparecchi e quantità di PCB posseduti.
6.  AZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce dei dati evidenziati nel presente programma la situazione relativa alla dismissione delle apparecchiature contenenti PCB ed al trattamento ed alla gestione dei rifiuti contenenti PCB sul territorio siciliano risulta complessivamente governata ed in via di progressiva definizione.
Al 31 dicembre 2002 residuano in Sicilia 6.269 apparecchi e 1.618 tonnellate di oli da avviare a smaltimento.
Al 31 dicembre 2010 si prevede che tutti i rifiuti contenenti PCB/PCT vengano smaltiti.
La rete impiantistica sul territorio siciliano risulta sufficientemente ramificata comprendendo un numero significativo di impian ti di stoccaggio che consentono un corretto flusso delle apparecchia ture contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti.
Si può quindi affermare che, per quanto attiene le operazioni di stoccaggio, il fabbisogno impiantistico nella Regione siciliana è completamente soddisfatto.
La capacità di stoccaggio sul territorio regionale e l'individuazione certa di impianti di destinazione finale (incenerimento), sia sul territorio nazionale che in una pluralità di Paesi CE, ha permesso dì raggiungere un livello di equilibrio tale da garantire, entro la scadenza dei termini previsti dalla direttiva comunitaria n. 96/59, lo smaltimento definitivo dei rifiuti contenenti PCB.
I flussi dei rifiuti destinati ad impianti di smaltimento finale all'estero vengono gestiti in base al regolamento comunitario n. 259/1993 da cui si ricavano dati relativi alle quantità ed ai tempi di ricezione e di smaltimento presso gli impianti esteri dei rifiuti provenienti dalla Regione siciliana.
I medesimi flussi di rifiuti sono inoltre coperti da garanzie finanziarie prestate dai soggetti gestori degli impianti di stoccaggio posti sul territorio regionale nel caso che questi vogliano avviare all'estero i rifiuti detenuti. Tale forma di cautela rappresenta, fra l'altro, una garanzia che gli impianti esteri abbiano manifestato la disponibilità, impegnandosi, con la sottoscrizione di appositi contratti, ad accettare i rifiuti provenienti dalla Regione siciliana.
Risulta conseguentemente che tutto il percorso dei rifiuti contenenti PCB, dal loro stoccaggio e trattamento sino allo smaltimento finale, risulta monitorato e garantito.
Come già indicato nella premessa si sottolinea inoltre che una ulteriore garanzia del corretto svolgimento delle varie fasi che caratterizzano il percorso dei rifiuti contenenti PCB in Sicilia è rappresentata dalle azioni specifiche che saranno messe in campo con l'applicazione delle "Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB" di cui in premessa.
Il flusso all'estero di una parte consistente dei rifiuti contenenti PCB prodotti in Italia, consolidatesi nel corso degli anni, ha permesso di chiudere il ciclo di detti rifiuti, in modo tale da far ritenere non necessaria la realizzazione di un impianto specificamente destinato all'incenerimento dei rifiuti contenenti PCB da localizzarsi in Sicilia.
Ciò anche in considerazione del principio di prossimità fatto proprio dalla direttiva n. 96/59/CE e tenuto conto altresì del fatto che la produzione di rifiuti contenenti PCB è collegata essenzialmente alla dismissione degli apparecchi che li contengono e quindi la stessa è destinata necessariamente ad estinguersi nel tempo, sia alla luce delle scadenze stabilite dalla normativa, sia in quanto la immissione sul mercato delle sostanze di cui trattasi è stata vietata sin dall'emanazione del D.P.R. n. 216/1988.
Per assicurare uno smaltimento graduale che consenta il pieno rispetto della scadenza prevista dalla direttiva comunitaria i detentori dovranno comunque fin d'ora attenersi ai tempi di dismissione individuati dall'articolo 8 del disegno di legge comunitaria 2004, riportato nel presente "Programma" al capitolo 2.3.
La gradualità stabilita da detta normativa consentirà il progressivo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti evitando concentrazioni di dismissioni con l'approssimarsi del termine ultimo del 2010 previsto dalla direttiva n. 96/59/CE.
Si può rilevare come le prescrizioni che saranno introdotte dalla legge comunitaria consentiranno di anticipare il verificarsi di inevitabili picchi di produzione di rifiuti contenenti PCB e conseguentemente di garantirne lo smaltimento entro il termine fissato dalla direttiva n. 96/59/CE.
Con il rispetto del programma temporale indicato nelle prescrizioni del presente "Programma" sarà pertanto assicurato il completo e definitivo smaltimento di tutti gli apparecchi e oli contenenti PCB entro il termine previsto dalla direttiva n. 96/59/CE.
Le azioni volte ad assicurare l'attuazione del presente Programma si integrano con quelle contenute nella bozza di piano, approvata con ordinanza n. 2057 dell'11 novembre 2003, e con quelle del "Programma" approvato con ordinanza n. 1243 del 31 dicembre 2002, e sono:
-  di carattere prescrittivo, come quelle date all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni; a tale scopo si ritiene opportuno allineare la scadenza imposta con la bozza di piano con quella derivante dal presente "Programma", stabilendo un termine ultimativo di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per l'adeguamento delle autorizzazioni e di altri 60 giorni per l'ade guamento da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione alle nuove prescrizioni, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;
-  di carattere informativo, come la sensibilizzazione delle associazioni di categoria sulle scadenze di legge in materia di PCB/PCT, nonché degli obblighi specifici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli introdotti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 deve essere fatta sia a scala regionale che a scala provinciale. Fa parte dell'attività di sensibilizzazione la promozione di accordi e contratti di programma tenendo necessariamente conto che le previsioni nella materia in esame riguardano rifiuti speciali pericolosi, la cui gestione fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti privati e che, pertanto, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione "a mercato";
-  di monitoraggio, ad esempio assicurando il coordinamento così come previsto al punto 11.6 del piano per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia e verificando i risultati raggiunti con cadenza trimestrale: la verifica riguarda gli obiettivi assunti ed i risultati raggiunti e viene effettuata sulla base di comunicazioni trimestrali da parte delle Province che indichino lo stato del processo di pianificazione e della sua attuazione.
N.B. - L'allegato 1 costituito dall'elenco dei detentori di apparecchi contenen ti PCB/PCT è pubblicato su internet nel sito del Commissario delegato per l'emer genza rifiuti in Sicilia all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/presiden za/ ucomrifiuti.
(2004.17.1134)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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