REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 6 aprile 2004, n. 1136.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, articolo 9 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALLA FEDERFARMA - CATANIA
ALLA ASSOFARM - ROMA
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMMG
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMP
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, così come sostituito con l'art. 9, comma 5, del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002, recante: "I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
Visti gli aggiornamenti dei prezzi di alcuni prodotti medicinali comunicati dalle ditte interessate, si rendono noti i nuovi prezzi di rimborso in sostituzione dei prezzi dei corrispondenti prodotti nelle relative confezioni di riferimento di cui all'elenco allegato alla circolare assessoriale n. 1135 del 26 febbraio 2004.
I sottoelencati prezzi di rimborso entreranno in vigore dal 10 aprile 2004.


  CodiceATC Principio attivo Confezione di riferimento Prezzo di rimborso (euro) 


  J05AB01 Aciclovir 35 unità 800 mg - uso orale 35,00 
  C07AB03 Atenololo 50 unità 100 mg  -  uso orale 8,35 
  J01CA04 Amoxicillina 12 unità 1000 mg  -  uso orale 4,80 
  J01DA17 Cefonicid 1 unità 1000 mg  -  uso parentelare 3,15 
  G04CA03 Terazosina 14 unità 5 mg  -  uso orale 5,90 
  A02BA02 Ranitidina 20 unità 150 mg  -  uso orale 6,96 


Appare opportuno ribadire quanto segue:
-  la sostituzione del farmaco avente un prezzo superiore a quello di rimborso deve essere eseguita, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001, con il medicinale generico ovvero con la specialità medicinale avente il prezzo più basso nell'ambito del principio attivo e della confezione di riferimento compatibilmente con quanto stabilito con il decreto n. 2258 del 4 dicembre 2003;
-  nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta l'indicazione prevista dal comma 2 dell'art. 7, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, secondo le previsioni del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito secondo i criteri e le modalità previste dalla legge regionale n. 21/2003 e relativa circolare assessoriale esplicativa n. 1128 del 16 gennaio 2004 ed in particolare:
a)  l'assistito che beneficia dell'esenzione totale è tenuto a pagare la sola differenza tra il medicinale richiesto ed il prezzo di riferimento regionale;
b)  l'assistito di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), c) e d), della legge regionale n. 21/2003, è tenuto a corrispondere la differenza di cui sopra più la corrispondente quota ticket (in funzione del reddito e/o della patologia);
-  sono esenti dal pagamento di tale quota a carico dell'assistito i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
L'spettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI
(2004.16.1111)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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