REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando pubblico - Misura 4.15: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - azione C): Interventi per la ricostituzione e la difesa dalle calamità naturali - subazione C1: Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.


Art. 1
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa
La tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus" (CTV) rappresenta una minaccia per l'agrumicoltura mediterranea ed in particolare nelle aree ove gli agrumi sono innestati sull'arancio amaro. Fino a qualche anno addietro sembrava che in Sicilia il problema non sussistesse, ultimamente si sono riscontrati dei focolai di infezione localizzati principalmente nella Sicilia orientale.
Il presente bando si prefigge, pertanto, di intervenire nelle aree agrumetate ove il servizio fitosanitario regionale emette ordinanze di espianto totale o parziale di agrumeti attaccati da "Citrus Tristeza Virus" (CTV).
Il bando offre agli imprenditori agricoli singoli o associati l'opportunità di risanamento dell'agrumeto attraverso la concessione di un aiuto finalizzato ad ammortizzare i costi che gli imprenditori devono sostenere per l'estirpazione dell'agrumeto ed il relativo reimpianto.
Riferimenti normativi
Il presente bando fa riferimento ai regolamenti comunitari n. 1260/99, n. 1257/99, n. 445/02 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di fondi strutturali e sviluppo rurale.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, pertanto, nell'ambito delle attività legate all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15 (ex 4.2.10) - azione C), subazione C1 - Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali, approvato con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, alla delibera di Giunta n. 358 del 21 novembre 2003 che approva il Complemento di programmazione, così come modificato a seguito della procedura scritta del Comitato di sorveglianza n. 8, avviata in data 30 luglio 2003, nonché alla delibera di Giunta n. 378 dell'11 dicembre 2003, che approva il Complemento di programmazione, così come modificato nella seduta del Comitato di sorveglianza del 18 novembre 2003, emana la seguente proposta pubblica per la presentazione delle istanze finalizzate al ripristino degli agrumeti danneggiati dal virus della "Tristeza".

Art. 2


DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura 4.15, azione C, prevede interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e alla difesa dalle calamità naturali. La stessa è distinta nelle due subazioni C1 e C2:
-  subazione C1 - investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali;
-  subazione C2 - investimenti materiali finalizzati alla introduzione di adeguati sistemi di prevenzione.
Il presente bando, in coerenza con quanto evidenziato in premessa, si riferisce specificatamente alla subazione C1 - investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali e prevede interventi finalizzati alla ricostituzione (espianto e reimpianto) degli agrumeti attaccati dal virus della "Tristeza", i cui produttori singoli ed associati sono destinatari di ordinanza di estirpazione da parte del servizio fitosanitario regionale.

Art. 3


DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste mette a bando la dotazione finanziaria di e 20.000.000,00.
Eventuali economie che si andranno a registrare con il presente bando saranno riproposte successivamente con altri interventi.

Art. 4


AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'intervento è attuato sull'intero territorio regionale.

Art. 5


SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli ed associati, anche sotto forma societaria, conduttori a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato e altre forme previste dalle norme vigenti) di aziende agrumicole dove è stata accertata la presenza del "Citrus Tristeza Virus" e destinatarie dell'ordinanza di estirpazione di cui all'art.2.
Le aziende associate dovranno essere costituite con atto pubblico registrato.
Per poter presentare domanda ed ottenere gli aiuti previsti, il costo (valore di ricostituzione) dell'operazione da effettuare (vedi interventi ammissibili di cui al successivo art. 6) non dovrà essere inferiore ad e 2.582,28.

Art. 6


INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli interventi, finalizzati alla lotta contro il virus della "Tristeza" (CTV) prevedono la sostituzione delle piante di agrumi infette e, in alcuni casi, dell'intero agrumeto, con nuove piante.
Nel caso di reimpianto è obbligatorio l'uso di portainnesti tolleranti a CTV e certificati quali ad esempio: Citrange Troyer, Citrange Carrizo, mandarino Cleopatra, limone rugoso, limone volkameriana.
Gli investimenti ammissibili, finalizzati al contenimento ed alla eradicazione del Citrus Tristeza Virus (CTV), riguardano:
1)  estirpazione di piante isolate o della totalità di un agrumeto secondo l'ordinanza del servizio fitosanitario regionale;
2)  distruzione di tutto il materiale vegetale epigeo;
3)  scasso del terreno per l'eliminazione dell'apparato radicale e la relativa distruzione;
4)  acquisto e messa a dimora di piantine di agrumi di categoria "certificato" ai sensi del D.M. 29 ottobre 1993 - Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di agrumi (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993), o in loro assenza, di categoria C.A.C. (ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997).

Art. 7


REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda ed ottenere l'aiuto previsto per la realizzazione delle opere indicate al precedente articolo 6, gli imprenditori agricoli singoli ed associati nei cui agrumeti sia stata riscontrata ed accertata la presenza del virus della "Tristeza" e che siano in possesso dell'ordinanza di estirpazione delle piante infette emessa dal servizio fitosanitario regionale. In alternativa può essere presentata un'autocertificazione supportata da analisi di laboratorio che attesti la presenza della malattia. Le analisi dovranno essere eseguite dalle Università degli studi o dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale oppure da eventuali laboratori privati convenzionati a tal fine con il servizio fitosanitario regionale. In ogni caso, il decreto di concessione dell'aiuto potrà essere emesso soltanto dopo che sia stata emanata l'ordinanza di estirpazione delle piante infette da parte del servizio fitosanitario regionale.

Art. 8


LIVELLI DI AIUTO

L'aiuto concesso per le operazioni relative all'estirpazione ed al reimpianto dell'agrumeto è pari al 100% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e dell'effettivo costo sostenuto dall'agricoltore.

Art. 9


SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, concernenti il risanamento degli agrumeti attaccati dal virus della "Tristeza", riguardano le opere indicate all'articolo 6 del presente bando.
Potranno essere ammessi a finanziamento i lavori e gli acquisti effettuati a seguito dell'ordinanza di estirpazione e dopo la presentazione della domanda di cui al presente bando, previa comunicazione al servizio fitosanitario territoriale (O.M.P.).
L'investimento complessivo, che può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto previsto è:
-  e 500.000,00, nel caso di azienda singola;
-  e 1.000.000,00, nel caso di aziende associate.
Sono considerate ammissibili le spese generali entro un massimo del 6% dell'investimento materiale approvato dall'organo tecnico.
Le spese ammissibili dovranno essere conformi alle norme indicate nell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1  Domande
Le domande di aiuto, ai fini della partecipazione al presente bando, devono essere presentate in duplice esemplare, utilizzando l'allegato fac-simile (allegato I). Le domande, compilate in ogni parte e corredate della documentazione e degli atti progettuali di cui al successivo paragrafo, devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania - Corso Sicilia n. 45 - 95100 Catania. Queste, inoltre, devono essere consegnate in plico sigillato recante, sullo stesso, l'indirizzo del soggetto richiedente e la dicitura: "Bando di concorso P.O.R. Sicilia 2000-2006 - misura 4.15, azione C, subazione C1".
In alternativa alla presentazione diretta il plico può essere spedito per posta con raccomandata A/R al precitato indirizzo. In tal caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
In ogni plico va inserita una sola richiesta riferita ad un solo progetto.
L'ufficio accettazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà per ogni plico apposita ricevuta.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione.
La presentazione diretta delle domande presso l'ufficio accettazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà essere effettuata tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 14,30; relativamente all'ultimo giorno utile di presentazione, le domande dovranno invece essere consegnate entro le ore 14,00 del medesimo giorno.
Le domande trasmesse per posta devono pervenire entro il 30° giorno successivo rispetto alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in difformità al presente bando.
Qualora la data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovesse coincidere con un giorno festivo, la stessa sarà prorogata al primo giorno lavorativo.
Nel caso di forme associate la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo associativo, allegando copia di un valido documento di identità personale dello stesso.
10.2  Documentazione e atti progettuali da allegare alla domanda di aiuto
Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la sotto elencata documentazione ed atti progettuali, in duplice esemplare di cui uno in originale:
A)  visure catastali, copia del titolo di proprietà ed estratti di mappa. In alternativa agli estratti di mappa può essere presentata copia autenticata dal tecnico progettista;
B)  copia dell'ordinanza di estirpazione dell'agrumeto emessa dal servizio fitosanitario regionale o, in alternativa, autocertificazione supportata da analisi di laboratorio che attestino la presenza della malattia, secondo i vincoli di cui all'articolo 7;
C)  relazione tecnico-agronomica, a firma esclusivamente di un tecnico agricolo, che contenga una descrizione dell'azienda e degli interventi che si intendono effettuare ai fini del risanamento del l'agrumeto;
D)  corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'azienda interessata all'intervento;
E)  planimetria generale dell'azienda riportante le colture praticate e quelle interessate all'intervento di risanamento;
F)  computo metrico estimativo relativamente alle opere ed ai lavori che si intendono realizzare, redatto secondo il vigente prezzario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste o attraverso analisi dei costi per specifiche voci non previste nel precitato prezzario;
G)  dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale n. 13/86;
H)  destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge n. 47/85;
I)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il rispetto dei requisiti minimi ambientali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e igiene dei prodotti alimentari, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, allo scarico delle acque, e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (vedi allegato VI); nel caso siano presenti in azienda animali in allevamento, la predetta documentazione - sia per le ditte singole che per quelle associate - dovrà essere integrata dalla certificazione attestante la profilassi di Stato ed il rispetto delle condizioni minime di igiene e benessere degli animali (vedi allegato VI);
L)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con dicitura antimafia.
Qualora l'intervento sia richiesto da un organismo associativo dovrà, inoltre, essere allegato:
M)  catastino dei soci per i quali è previsto l'intervento, a firma del legale rappresentante;
N)  atto costitutivo e statuto, in copia autenticata dal legale rappresentante, dal quale si evinca che fra gli scopi sociali vi sono quelli concernenti l'attività agricola;
O)  delibera dell'organo competente dell'organismo associativo, autenticata nei modi di legge, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di aiuto ed affida incarico ad un tecnico abilitato alla redazione del progetto;
P)  delibera dell'organo competente dell'organismo associativo, autenticata nei modi di legge, che approva il progetto;
Q)  copia autenticata nei modi di legge, relativa all'atto di nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
R)  delibera dell'organo competente dell'organismo associativo, autenticata nei modi di legge, di impegno ad utilizzare l'aiuto esclusivamente per le opere che verranno ammesse a contributo.
Al fine di evitare sovracompensazioni i partecipanti al bando, singoli o associati, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale è dichiarato che per il medesimo danno, di cui si chiede l'aiuto, non sono state e non saranno percepite somme a titolo di regimi assicurativi.

Art. 11


CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PRIORITA'

Tenuto conto delle specifiche finalità del presente bando e nella considerazione che la tipologia di intervento afferisce a problematiche applicative del tutto particolari in relazione alla presenza di ordinanza di espianto obbligatorio, predisposizione obbligatoria ed attivazione da parte degli organismi regionali preposti (servizio fitosanitario regionale) di specifico "idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia" (orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in riferimento ad aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie: 11.4.2), il nucleo di valutazione di cui al successivo art. 12, procederà all'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di seguito riportati:
Indicatori tecnico-economici
-  Incidenza del danno  punti 0  
-  Frequenza del danno (ultimi 5 anni)  punti 0 

Indicatori socio-economici
-  Ubicazione dell'azienda:
-  aziende ricadenti nell'ambito dell'area produzione dell'IGP, DOP  punti 5 
-  aziende ricadenti in zone svantaggiate:  punti 2 
-  aziende ricadenti in altre zone  punti 1  

Caratteristiche richiedente/progetto
-  Tenuta contabilità  punti 0 

Indicatori di comparto
-  Esistenza di strutture di filiera  punti 0 

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente ai progetti:
-  presentati da soggetti che gestiscono aziende confiscate alla mafia;
-  presentati da donne;
-  presentati da giovani che si sono insediati da non oltre cinque anni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 e della misura 11.1 del P.O.P. Sicilia 94/99;
-  aziende sottoposte al regime delle produzioni biologiche (Reg. (CEE) n. 2092/91);
-  aziende in fase di avviata conversione al regime delle produzioni biologiche (Reg. (CEE) n. 2092/91).

Art. 12


PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Ammissibilità
Entro 30 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania provvede alla preselezione delle richieste di aiuto ai fini della verifica di ammissibilità delle stesse alla successiva fase di valutazione.
Valutazione
Per la fase di valutazione l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania si avvarrà di apposito nucleo di valutazione costituito da soggetti aventi specifica professionalità.
Oltre all'esame tecnico del progetto e alla relativa verifica di conformità alla misura, in detta fase si provvederà ad attribuire il punteggio sulla base degli indicatori di cui all'articolo 11 del presente bando. Tale fase dovrà essere conclusa entro 45 giorni dalla nomina del nucleo di valutazione

Art. 13


FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Graduatoria
Entro 15 giorni dalla chiusura dei lavori del nucleo di valutazione, il dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania provvederà a redigere la graduatoria e l'elenco delle istanze non ritenute ammissibili riportante le motivazioni della non ammissibilità.
La graduatoria e l'elenco delle iniziative non ammesse, sono approvati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per quanto concerne l'elenco delle istanze non ammesse, tale procedura assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria. Gli interessati, entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, potranno, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, presentare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania eventuale ricorso al fine di proporre il riesame della domanda di finanziamento. Se il richiedente non si avvale della facoltà sopra prevista l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, esaminati i ricorsi, notificherà alle ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione della graduatoria che sarà quindi anch'essa approvata con provvedimento del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il richiedente escluso dalla graduatoria finale potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
Istruttoria tecnico-amministrativa
Entro 15 giorni dall'approvazione definitiva della graduatoria, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania trasmetterà i progetti in posizione utile agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio ai fini dell'esame tecnico-amministrativo.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, ad effettuare sia i controlli amministrativi sia l'istruttoria tecnica su tutti i progetti loro inviati, previa richiesta della documentazione prevista nei tempi fissati nel successivo articolo 14. L'ispettorato potrà effettuare anche visite in loco preventive che riguarderanno un campione non inferiore al 20% delle domande loro assegnate.
Gli stessi ispettorati provvederanno, ad istruttoria conclusa con esito positivo, all'emissione del provvedimento di concessione (AGV).
Il provvedimento di concessione dell'aiuto (AGV), dovrà essere notificato alla ditta richiedente ed essere trasmesso al servizio fitosanitario (O.M.P.) competente per territorio che provvederà ad effettuare i necessari controlli e verifiche, in particolare per quanto concerne l'uso del materiale vegetale.
Gli stessi O.M.P. provvederanno ad effettuare le verifiche ritenute necessarie durante la fase di estirpazione degli agrumeti e la distruzione del materiale vegetale, affinché sia verificato il rispetto di tutte le condizioni dettate nell'ordinanza di estirpazione.
Gli O.M.P., verificata l'esecuzione ed il rispetto dell'ordinanza da parte dei singoli destinatari, rilasceranno apposita certificazione che dovrà essere inviata alla ditta interessata ed all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di competenza territoriale.
Le istanze che a seguito della predetta istruttoria ispettoriale non avranno presentato condizioni di ammissibilità saranno archiviate nei modi previsti e la graduatoria sarà fatta ulteriormente scorrere fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
In ogni caso resta l'obbligo, da parte dell'agrumicoltore, di rispettare l'ordinanza emessa dal servizio fitosanitario.

Art. 14


ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Nella fase dell'istruttoria tecnico-amministrativa i funzionari incaricati provvederanno a richiedere direttamente alle ditte interessate eventuali documenti ritenuti necessari al completamento del l'istruttoria.
I soggetti che non presenteranno la suddetta documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della richiesta saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici richiesti, mentre la graduatoria sarà fatta scorrere fino al limite della disponibilità finanziaria.

Art. 15


MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ispettorato provinciale, per tutte le iniziative finanziate, provvederà ad effettuare i necessari controlli durante la fase di realizzazione delle opere, al successivo accertamento di avvenuta regolare esecuzione, nonché alla relativa liquidazione dell'aiuto.
L'aiuto concesso potrà essere erogato con le seguenti modalità:
Anticipazione
I titolari di progetti ammessi potranno usufruire, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente (allegato II), di un'anticipazione pari al 30% dell'aiuto concesso.
L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa (vedi schema di polizza fidejussoria: allegato V), pari all'importo della stessa anticipazione. La fideiussione dovrà essere stipulata con istituti di credito o società assicurative allo scopo abilitate, nel rispetto della normativa vigente. La validità della stessa deve essere subordinata ai tempi di realizzazione delle opere relative all'anticipazione. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fidejussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipazione, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di non accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Entro i termini di utilizzazione dell'anticipazione stabiliti nel decreto di concessione, il destinatario dell'aiuto dovrà produrre una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti le opere realizzate e le relative spese sostenute, allegando le fatture quietanzate o altra documentazione, avente valore equivalente, giustificativa delle spese inerenti sia la quota contributiva pubblica anticipata che la corrispondente quota a carico del destinatario. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà la restituzione dell'anticipazione erogata.
Stato di avanzamento: fino al 30% dell'aiuto
I titolari dei progetti ammessi che abbiano realizzato lavori pari al 30% delle opere previste, possono, in alternativa all'anticipazione, inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente una richiesta di stato di avanzamento lavori (allegato III).
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
1)  computo metrico estimativo dei lavori eseguiti e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
2)  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate, fatture quietanzate o altra documentazione avente valore equivalente, per un importo almeno pari al 30% della spesa ammessa.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente provvede rà, al massimo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Stato di avanzamento: fino all'80% dell'aiuto
I titolari dei progetti ammessi che abbiano realizzato lavori pari al 80% delle opere previste, possono inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente una richiesta di stato di avanzamento lavori (allegato III).
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
1)  computo metrico estimativo dei lavori eseguiti e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
2)  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate, fatture quietanzate o altra documentazione avente valore equivalente, per un importo almeno pari al 80% della spesa ammessa.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente provvederà, al massimo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Saldo finale
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole finale di esecuzione lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
1)  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal provvedimento di concessione;
2)  computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti;
3)  relazione tecnica agronomica sui lavori eseguiti;
4)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
5)  fatture quietanzate e relativa documentazione contabile;
6)  nei casi previsti dalla normativa in vigore, passaporto delle piante CEE e documento di commercializzazione;
7)  la documentazione amministrativa prescritta nel provvedimento di concessione;
8)  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento.
Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario devono essere disposti attraverso bonifici o assegni bancari gravanti su di un conto corrente intestato al beneficiario.
La liquidazione resta in ogni caso subordinata alle procedure di cui all'art. 17 del presente bando. Sarà cura dell'ufficio istruttore che provvede alla emanazione del provvedimento di liquidazione apporre sulle fatture originali la dicitura: "P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Reg. CEE n. 1257/99; Prestazione e/o fornitura inerente l'attuazione della misura 4.15 azione C".
Le spese realizzate in economia direttamente dal soggetto beneficiario dovranno essere rendicontate secondo le modalità previste dalla nota interpretativa del dirigente generale n. 1780 del 17 luglio 2003, consultabile sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16


TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE, VARIANTI, MODIFICHE E PROROGHE

Le opere dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di concessione (AGV).
Eventuali variazioni tecniche da apportare al progetto devono essere preventivamente richieste all'ufficio incaricato di effettuare l'erogazione dell'aiuto. Le varianti devono essere giustificate e supportate da validi elementi indicati in apposita relazione tecnica che consentano all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente di poterle adeguatamente valutare. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza gli uffici preposti adotteranno il successivo relativo provvedimento.
Ai fini della valutazione di ammissibilità e relativa autorizzazione di eventuali varianti sarà fatto puntuale e preciso riferimento alle disposizioni impartite con nota del dirigente generale prot. n. 4325 del 6 novembre 2002, emanata dal dipartimento interventi strutturali, consultabile sul sito internet www.regione.sicilia.it.
Eventuali proroghe rispetto al termine previsto nel provvedimento di concessione potranno essere assentite per un periodo non superiore a mesi sei, previa richiesta del beneficiario all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. Nella domanda di proroga, corredata di analitica relazione tecnica, dovranno essere esplicitamente indicati i motivi dell'impossibilità a realizzare le opere entro i termini assegnati e l'impegno a realizzare le predette opere entro il termine richiesto.

Art. 17


RENDICONTAZIONE E COLLAUDO FINALE

L'ispettorato provinciale, ricevuta l'istanza di collaudo (allegato IV) e la relativa documentazione (vedi art. 15), provvede ad effettuare l'accertamento di regolare esecuzione delle opere, a verificare la contabilità, le fatture, le attestazioni, le certificazioni e tutti gli atti prescritti nel provvedimento di concessione. Il funzionario incaricato, dopo averne riscontrato la conformità e la correttezza, redige apposito verbale ed esprime parere sulla liquidazione dell'aiuto.
Nei casi in cui il funzionario incaricato dell'accertamento esprima parere positivo all'erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procede alla relativa liquidazione ed al contestuale eventuale svincolo della polizza fidejussoria.

Art. 18


OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le aziende beneficiarie dell'aiuto dovranno adempiere i seguenti obblighi:
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo;
-  chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia all'aiuto;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di dieci anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, cinque anni per quelli mobili.

Art. 19


CONTROLLI E SANZIONI

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
In materia di controlli e sanzioni verrà applicata la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 20


DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme e le disposizioni di carattere generale previste dalla normativa vigente in materia.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e direttive che si potranno rendere, successivamente, necessarie.
Tutti i dati acquisiti con il presente bando, siano essi personali che aziendali, saranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2004.15.1044)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Gazzetta Ufficiale della Regione
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Trasposizione grafica curata da
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