REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 marzo 2004.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Campofiorito.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 17503 del 20 novembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70748 del 22 novembre 2002, con cui il comune di Campofiorito ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 11 del 31 marzo 2003, gli elaborati riguardanti modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del vigente piano regolatore;
Vista la delibera n. 11 del 31 marzo 2003, con la quale il consiglio comunale ha adottato le modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, per come proposte dal competente ufficio comunale;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale prot. n. 8089 del 17 dicembre 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 16 del 16 febbraio 2004 reso dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Le modifiche adottate dal consiglio comunale del comune di Campofiorito consistono in:
a)  modificare il punto 2) dell'art. 58 del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale, in quanto risulta difficoltoso nel centro urbano reperire locali che abbiano altezze di mt. 3,50 e mt. 3,00, e che tale previsione si manifesta di grave pregiudizio per l'economia locale, di per sé già abbastanza in crisi;
b)  aggiunta di un ulteriore comma all'art. 68 del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale, al fine di avere una visione più chiara sull'argomento in quanto oggetto di lunghe discussioni in commissione con enorme spreco di tempo ed a scapito, quindi, del regolare svolgimento delle sedute;
c)  modificare il 1° comma dell'art. 8 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, al fine di regolamentare con opportuni parametri urbanistici le costruzioni (magazzini) da realizzarsi in zona E verde agricolo. Il comune di Campofiorito in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 100/D.R.U. del 27 febbraio 2002.
Con la suddetta variante sono state adottate precisamente le modifiche che di seguito si riportano:
Art. 58 punto 2) del regolamento edilizio
Stabilendosi che le altezze ivi previste rispettivamente, in m. 3,50 e m. 3,00 vengono entrambe riportate in m. 2,70 a condizione che la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad 1/6 della superficie del pavimento o che i locali siano dotati di adeguato impianto di climatizzatore.
Art. 68 del regolamento edilizio
Aggiungere alla fine il seguente ulteriore comma:
...In ogni caso, nella zona B è ammessa la realizzazione di aggetti che a primo piano siano inferiori di almeno cm. 10 rispetto alla larghezza del marciapiede.
Tale limitazione non ha valore per gli aggetti costruiti dal secondo piano in poi. La sporgenza non può comunque superare i cm. 110.
Art. 8 della norma di attuazione
Stabilendosi che nelle zone E, a vocazione agricola, l'indice della densità fondiaria per i magazzini necessari all'esercizio delle attività agricola e al ricovero di attrezzi, macchine agricole o animali, viene fissato in 0,07 mc/mq, indice riferito all'area oggetto dell'intervento edificatorio: In tale ipotesi, la costruzione deve rispondere a documentata necessità di conduzione del fondo:
In merito va rilevato che pur risultando molto restrittiva la densità fondiaria della zona E fissata in 0,07 mc/mq per le costruzioni a servizio dell'agricoltura a scapito di una buona conduzione del fondo, si rispetta la volontà espressa dal consiglio comunale nell'adottare tale criterio.
Per tutto quanto sopra rappresentato, e dato che non contrastano con la normativa urbanistica vigente, questo servizio III ritiene assentibili le modifiche apportate agli artt. 58 e 68 del R.E.C. e all'art. 8 delle norme di attuazione, così come adottate dalla delibera di consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2003.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 16 del 16 febbraio 2004 reso dal servizio 3/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 16 del 16 febbraio 2004 reso dal servizio 3/D.R.U., è approvata la variante, adottata con delibera consiliare n. 11 del 31 marzo 2003, riguardante le modifiche agli artt. 58 e 68 del R.E.C. e all'art. 8 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Campofiorito.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 16 del 16 febbraio 2004 reso dal servizio 3/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 11 del 31 marzo 2003;
3)  relazione tecnica relativa alla modifica dell'art. 8 delle norme di attuazione e del punto 2) dell'art. 58 del regolamento edilizio;
4)  relazione tecnica relativa all'integrazione all'art. 68 del regolamento edilizio.

Art. 3

Il comune di Campofiorito resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.13.958)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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