REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 marzo 2004.
Rettifica del decreto 5 maggio 2003, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Trappeto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto il decreto n. 485/D.R.U. del 5 maggio 2003, con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 674 del 4 luglio 2002, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 13004 del 30 giugno 1999 e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1845 del 18 marzo 2003, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Trappeto, adottato con delibera del commissario ad acta n. 33 del 28 settembre 2000;
Visto il foglio prot. n. 7279 del 12 settembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 53646 del 19 settembre 2003, con il quale il comune di Trappeto ha rilevato alcune imprecisioni contenute nel decreto di approvazione dello strumento urbanistico, relativamente alle osservazioni nn. 16, 38 e 54, nonché alle indicazioni del regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 8337 del 20 ottobre 2003, con il quale il comune di Trappeto ha rappresentato che gli elaborati grafici del piano regolatore generale approvato, mero errore materiale, non indicano la presenza di un fabbricato rurale in precedenza realizzato a seguito di regolari provvedimenti comunali;
Viste le osservazioni nn. 16, 38 e 54, nonché i relativi elaborati redatti dal progettista in merito alle osservazioni/opposizioni presentate a seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 14 del 16 gennaio 2004, con la quale il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica il parere n. 51 del 20 novembre 2003, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
ad integrazione e modifica del citato parere si è pertanto redatta la seguente proposta che sostituisce integralmente quanto detto a proposito del R.E.:
-  regolamento edilizio.
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si propongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale, il regolamento edilizio, composto da 83 articoli, viene rivisto alla luce della recente normativa, in particolare va modificata, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" e deve essere sostituita con:"il capo settore responsabile";
Inserire:
-  Art. 4 - Costituzione e composizione della commissione edilizia - al 2° comma va aggiunto "in ossequio quanto dettato dall'art. 10 della legge regionale n. 25/97".
-  Art. 5 - alla fine "La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni cinque anni. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo".
-  Art. 57 - alla fine dell'articolo: "nella zona A di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di m.3,00".
Le osservazioni nn. 36 e 54 rispettivamente dei sigg. Orlando A. e Finazzo P., si ritengono accoglibili in con formità con quanto controdedotto dal progettista.
Le osservazioni nn. 38 e 16 dei sigg. Campo B. e Orlando A. - quest'ultima inserita, per mero errore, tra quelle accolte -  si ritengono non accoglibili, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
A seguito dell'accoglimento delle osservazioni sopra elencate, il progettista ha prodotto la visualizzazione delle opposizioni di cui alla tav. 51/p ma non sono state riportate le modifiche conseguenziali all'accoglimento e/o rigetto dell'osservazione e/o opposizione. Occorrerà produrre una stesura opportunamente modificata degli elaborati grafici, nonché della relazione tecnica, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del piano regolatore generale; della relazione e delle norme tecniche delle prescrizioni esecutive.
Alla richiesta di rettifica di cui al prot. n. 8337 del 20 ottobre 2003, per presunto errore cartografico ed in riscontro a quanto fornito dal progettista assunto al nostro prot. archivio al n. 67121 del 7 ottobre 2003, è stato riscontrato che il fabbricato non risulta riportato nelle tavole tecniche di piano regolatore generale così come riportato dal progettista incaricato arch. Valzelli.
Ciò posto e rilevato, poiché la costruzione ricade in zona territoriale omogenea già approvata con decreto n. 485 del 5 maggio 2003, per cui è necessario procedere con una variante urbanistica da redigere nelle forme opportune di legge.
(...Omissis...)".
Visto il voto n. 281 del 23 gennaio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, visto il proprio precedente voto n. 674 del 4 luglio 2002, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"(...Omissis...)
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'ulteriore prescrizione che all'art. 57 del regolamento edilizio l'altezza utile netta di m. 3,00, fissata nel parere dell'ufficio, possa essere ammessa purché non siano alterati i fronti prospicienti e purché sia fatto salvo quanto prescritto dal l'art. 23 della norma di attuazione a proposito della zona territoriale omogenea A;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole alle osservazioni sopra riportate in adesione al parere dell'ufficio";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il citato voto n. 281 del 23 gennaio 2004 e, conseguentemente, di dovere rettificare il precedente decreto n. 485/D.R.U. del 5 maggio 2003 relativamente ai punti sopraindicati;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 485/D.R.U. del 5 maggio 2003, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Trappeto, nella parte in cui lo stesso fa riferimento a quanto rilevato dal comune con il foglio prot. n. 7279 del 12 settembre 2003, è rettificato in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 281 del 23 gennaio 2004, di cui fa parte integrante la proposta n. 51 del 20 novembre 2003 resa dal servizio 3/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 51 del 20 novembre 2003 del servizio 3/D.R.U.;
2)  voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 281 del 23 gennaio 2004.

Art. 3

Il comune di Trappeto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati citati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.13.953)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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