REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 marzo 2004.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sambuca di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli articoli 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio datato 22 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 73930 del 9 dicembre 2002, con cui la ditta Api Holding S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto denominato "impianto eolico n. 6 - lago Arancio" da 46 MW da ubicarsi nel comune di Sambuca di Sicilia;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 15744 del 10 marzo 2003, con la quale è stato richiesto al comune, interessato territorialmente dalla realizzazione delle opere, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 48 del 4 agosto 2003, con la quale il comune di Sambuca di Sicilia ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Visto il parere favorevole a condizioni n. 1142/Gab. del 24 gennaio 2003, rilasciato con la nota prot. n. 13022 del 24 gennaio 2003, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Visto il nulla-osta, prot. n. 9620 Pos VII/5/10 del 10 dicembre 2002, concesso con prescrizioni dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, ai soli fini della tutela idrogeologica di cui al regio decreto n. 3267/23 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Vista la nota prot. n. 5588 del 25 giugno 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo n. 490/99, ha espresso parere favorevole a condizioni alla realizzazione del progetto in argomento;
Visto il decreto del servizio 7 di questo Assessorato n. 1424 del 5 dicembre 2003, con il quale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale eolica in località lago Arancio da 46 MW, presentato dalla ditta Api Holding S.p.A., ricadente nel comune di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento;
Visto il parere n. 56 del 29 settembre 2003, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'U.O.3.1/D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
Che la ditta Api Holding S.p.A., avente sede legale in Roma, corso Italia, n. 6, ha individuato in una porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Sambuca di Sicilia, un sito idoneo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica);
Che il terreno scelto per la realizzazione della centrale eolica in questione ricade in contrada lago Arancio ed è individuabile catastalmente nel C.T. ai fogli di mappa e particelle, del comune di Sambuca di Sicilia di cui all'allegata planimetria scala 1/4000 DIS-ISMES-2031/02;
Che nello strumento urbanistico vigente nel comune di Sambuca di Sicilia il terreno scelto risulta destinato a zona "E" verde agricolo;
Che l'accesso a tale terreno ubicato in contrada Lago Arancio avverrà percorrendo la strada di scorrimento veloce di collegamento tra la S.S. n. 188 B (località C.S. Bartolo) e la S.S. n. 188 (località Portella Misilbesi);
Che su tale terreno verranno installate:
a)  n. 23 aerogeneratori, con generazione in BT;
b)  n. 1 cabina di impianto;
c)  n. 2 torri anemometriche;
Che l'impianto eolico prevede anche la realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche, consistenti in:
Opere civili:
1)  l'esecuzione dei basamenti di fondazione degli aerogeneratori, delle relative cabine di macchina, delle torri anemometriche;
2)  realizzazione dei basamenti e dei cunicoli per la cabina d'impianto;
3)  la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori;
4)  la realizzazione della viabilità interna nell'area dell'impianto, per i collegamenti tra le piazzole, le torri anemometriche e la cabina d'impianto;
5)  la realizzazione dei cavidotti interrati di collegamento tra le cabine di macchina, le torri anemometriche e la cabina d'impianto;
6)  la posa in opera delle cabine di macchina, della cabina d'impianto e delle opere accessorie ai due tipi di cabine;
7)  l'adeguamento/ampliamento delle carrarecce esistenti per la sistemazione/realizzazione della viabilità di accesso al sito e della viabilità interna.
Opere elettromeccaniche:
1)  installazione degli aerogeneratori e delle relative cabine macchina;
2)  installazione delle torri anemometriche;
3)  la realizzazione dei collegamenti elettrici, in cavidotti interrati, di collegamento tra le cabine di macchina, le torri anemometriche e la cabina d'impianto;
4)  realizzazione del sistema di monitoraggio, controllo e misura (MCM);
-  che nella progettazione e definizione del lay-out dell'impianto, sono stati osservati i seguenti criteri:
-  delle macchine ad una distanza dal ciglio delle strade pubbliche maggiore di metri 100;
-  ubicazione delle macchine ad una distanza da fabbricati maggiore di metri 100;
-  disposizione delle macchine ad una distanza reciproca tale da non ingenerare o minimizzare le diminuzioni di rendimento;
-  adattamento alle condizioni orografiche e morfologiche del terreno sul quale verrà realizzato l'impianto;
-  che ciascun aerogeneratore avrà una media portata di kw. 1500 - 2000, e sarà composto principalmente da un rotore tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro con mozzo in acciaio, di diametro di circa 72-80 m., posto sopravvento ad una torre di sostegno tubolare tronco-conica, di altezza di circa 67-80m.;
-  che ad ogni aerogeneratore verrà assegnata una cabina prefabbricata di macchina, avente dimensioni di cm. 440 x cm. 320 (mq. 4,00) x cm. 290, pari ad un volume di mc. 41,00, la cui finitura delle pareti interne saranno tinteggiate con pitture a base di resina sintetica, mentre le pareti esterne verranno colorate in tinta adeguata, per un migliore inserimento ambientale;
-  che le torri anemometriche avranno un'altezza di circa 67 - 80 m., saranno di tipo autoportante a struttura reticolare metallica, verrà realizzato un plinto in c.a. di dimensioni adeguate alla stabilità della stessa;
-che in corrispondenza di ciascun aerogeneratore verrà realizzata una piazzola definitiva pressoché piana di circa mq. 238, dove troveranno collocazione la torre di sostegno dell'aerogeneratore e la relativa fondazione, la cabina di macchina, i dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrate;
-  ogni piazzola non sarà recintata in quanto le apparecchiature in tensione saranno ubicate all'interno della torre dell'aerogeneratore e della cabina di macchina, entrambe dotate di porta d'ingresso con lucchetto e pertanto adeguatamente protette dall'accesso di personale non addetto;
-  che sulle superfici inclinate dei fronti di scavo, precisamente nei punti in cui verranno superate altezze di m. 1,50, si collocherà una geostuoia, allo scopo di evitare lo sviluppo di vegetazione superflua e, nel contempo, contenere l'effetto erosivo delle acque piovane dilavanti;
-  che, per la viabilità interna dell'impianto eolico, il progetto prevede di utilizzare strade esistenti per circa 7,0 km., con l'esecuzione di interventi puntuali di adeguamento e la creazione di nuove strade sterrate per circa 4,0 km. nel rispetto dell'ambiente;
La sezione stradale prevede una larghezza minima di circa 4,0 m., più due banchine laterali di 0,5 m., per un suo corretto inserimento ambientale sarà realizzata in massicciata tipo "Mac Adam" con uno strato superficiale di finitura/usura in ghiaietto stabilizzato di 10 cm. e con una sottostante ossatura di sotto fondo con spessore variabile da 15 cm. a 40 cm. in funzione del terreno sottostante;
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale dell'opera;
Considerato:
- che il comune di Sambuca di Sicilia è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria, ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni - e che, per il progetto in questione, sono stati prodotti i rispettivi pareri dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse e di pubblica utilità, determinando sviluppi occupazionali, direttamente o indirettamente;
-  che lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, come quella eolica ma anche solare, idroelettrica o generata da biomasse, non causa emissioni dannose per l'atmosfera, contribuendo al rispetto dell'ambiente, nell'ottica delle azioni previste nel protocollo di Kyoto '97;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Lago Arancio in porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Sambuca di Sicilia (AG), ad opera della ditta Api Holding S.p.A., con sede legale a Roma, corso d'Italia, n. 6, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, con le prescrizioni contenute nel parere della Sovrintendenza di Agrigento.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 56 del 29 settembre 2003 reso dall'U.O. 3.1 della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, attesa, in particolare, la previsione del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/00, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 56 del 29 settembre 2003, reso dall'U.O. 3.1 della D.R.U. ed alle condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato in variante al piano regolatore generale del comune di Sambuca di Sicilia, il progetto denominato "Impianto eolico n. 6 - Lago Arancio" da 46 MW da realizzare in località Lago Arancio, di cui alla richiesta della ditta Api Holding S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 56 del 29 settembre 2003, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U;
 2)  delibera consiliare n. 48 del 4 agosto 2003;
 3)  relazione tecnica descrittiva;
 4)  corografia generale;
 5)  planimetria generale;
 6)  estratto mappa, foglio n. 1/2;
 7)  estratto mappa, foglio n. 2/2;
 8)  viabilità, sezioni tipo;
 9)  tracciati cavidotti e sezioni tipo, foglio 1/2;
10)  tracciati cavidotti e sezioni tipo, foglio 2/2;
11)  fondazioni tipo per aerogeneratore;
12)  piazzola tipo;
13)  cabina di macchina, cabina d'impianto;
14)  aerogeneratore tipo;
15)  torre anemometrica;
16)  impianto di terra e di protezione contro i fulmini;
17)  schema elettrico unifilare di principio;
18)  stazione di consegna, foglio 1/2;
19)  stazione di consegna, foglio 2/2;
20)  relazione geologica.

Art. 3

La ditta Api Holding S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

La ditta Api Holding S.p.A. ed il comune di Sambuca di Sicilia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.13.954)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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