REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 marzo 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Gregorio di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con delibere n. 18 del 22 febbraio 1995 e n. 27 del 27 marzo 1995 del consiglio comunale sono stati adottati il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di San Gregorio di Catania in merito ai quali, con parere n. 8370/50899 del 24 marzo 1995, si è espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Catania;
-  il suddetto strumento urbanistico, espletate le procedure in ordine al deposito ed alla pubblicazione, è stato sottoposto all'esame di questo Assessorato per gli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
-  con nota di questo Assessorato prot. n. 13307 del 17 novembre 1997, in aderenza a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 545 del 18 settembre 1997, il piano in argomento è stato restituito al comune, ai sensi del 9° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per la rielaborazione parziale da effettuare sulla base delle considerazioni contenute nel citato voto n. 545/97;
Visto il foglio prot. n. 13221 del 14 agosto 2002, pervenuto a questo Assessorato il 16 agosto 2002 ed assunto al protocollo in pari data con il n. 49335, con il quale il sindaco del comune di San Gregorio di Catania ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 18073 del 5 novembre 2002, pervenuto in data 6 gennaio 2003 ed assunto al protocollo in pari data con il n. 66285, con il quale il comune di San Gregorio di Catania ha trasmesso quanto richiesto da questo Assessorato con nota dirigenziale prot. n. 62805 del 18 ottobre 2002;
Vista la delibera n. 1 del 16 maggio 2002, con la quale da parte del commissario ad acta, nominato presso il comune di San Gregorio di Catania con decreto n. 72/DRU del 13 febbraio 2002, è stato riadottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del centro abitato e della zona D3, rielaborato in conseguenza del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545/97;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.  3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 16 maggio 2002;
Vista la certificazione a firma del sindaco di San Gregorio di Catania, datata 14 agosto 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 72 osservazioni ed opposizioni entro i termini e n. 1 fuori termine di legge;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato da parte: WWF Italia - sez. Catania; Buttà Salvatore; Panvini Giampiero; la documentazione integrativa relativa all'opposizione a firma Consorzio SINCOOPER, nonché l'esposto a firma della LIPU e del WWF di Catania;
Vista la nota prot. n. 18748 del 22 ottobre 1991 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art.  13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla rielaborazione parziale dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 358 dell'11 luglio 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 34 dell'11 luglio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1.9.  Situazione urbanistica
Il comune di S. Gregorio di Catania è dotato di programma di fabbricazione, con annesso regolamento edilizio, approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 192/76 del 10 luglio 1976. Successivamente il comune adottava, con delibera consiliare n. 27 del 27 marzo 1995, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, in ottemperanza all'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Il piano regolatore generale sottoposto all'esame dell'A.R.T.A., veniva restituito con provvedimento assessoriale n. 13307 del 17 novembre 1997 per la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 71/78, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545 del 18 settembre 1997.
Per la perdurante inadempienza comunale nel procedere alla rielaborazione del piano regolatore generale, l'A.R.T.A., giusto decreto n. 54/DRU del 2 febbraio 2001, nominava un commissario ad acta, che infine adottava il piano regolatore generale rielaborato con delibera n. 1 del 16 maggio 2002.
1.10. Osservazioni e prescrizioni per la rielaborazione parziale di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545 del 18 settembre 1997.
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sopra specificato venivano in sintesi formulate osservazioni e prescrizioni in ordine ai seguenti punti:
1. Procedure
Incompletezze e discrasie nel progetto delle prescrizioni esecutive relative al centro urbano; discrasie e imperfezioni dei grafici di progetto del piano regolatore generale;
mancata sottoscrizione da parte dell'ufficio tecnico comunale del verbale ex art. 8 del disciplinare tipo.
2.  Aspetti geologici
Inattendibilità di alcune faglie riportate nello studio geologico;
mancata tutela di cavità laviche in località Guardiola-Cantarella come emergenze naturali.
3.  Il piano
Accettabilità della soglia dimensionale entro il limite di 14.500 abitanti nel ventennio 1995-2015;
necessità di verifiche sui piani di lottizzazioni in corso;
necessità di un ridimensionamento delle previsioni insediative produttive, da commisurare agli effettivi fabbisogni;
necessità di un ristudio della zona tra il viale Europa e l'autostrada;
necessità di un ridimensionamento delle previsioni insediative commerciali, da commisurare agli effettivi fabbisogni;
necessità di un riequilibrio e di una riconsiderazione delle destinazioni d'uso degli spazi previsti per attrezzature pubbliche, rimarcandosi una insufficienza di verde pubblico nel centro urbano;
sostanziale condivisione delle nuove ipotesi di assetto della viabilità di attraversamento.
4.  Zonizzazione e destinazioni d'uso
Inefficacia previsioni urbanistiche nell'ambito del l'area vincolata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, e dell'area perimetrata come riserva naturale del complesso Immacolata e Micio Conti;
esigenza di unificazione delle zone Al e A2 in un'unica zona A;
necessità di una normativa di piano regolatore generale per la zona A, sovraordinata alla normativa di piano particolareggiato;
necessità di un ristudio urbanistico delle aree circostanti i beni isolati A3 o loro verifica di compatibilità;
necessità di inclusione nella zona A dell'agglomerato storico di Cerza e di alcuni elementi isolati classificati come B4 ed F6;
necessità di una normativa di piano regolatore generale per la zona B0 di completamento, sovraordinata al piano particolareggiato;
necessità di una verifica dei requisiti tecnici di tutte le sottozone B e semplificazione del numero delle sottozone;
non condivisione come zona B di porzioni limitate di edificato o di singoli edifici;
prescrizione di mutamento della zona B7 a verde pubblico per motivi morfologici e panoramici;
prescrizione di tutela del patrimonio edilizio e delle preesistenze architettoniche nella zona B8 lungo via Scala, da classificare più correttamente come zona B0;
riconsiderazione di alcune zone C2 e C3 in contesti insediativi densamente edificati, da destinare preferibilmente a spazi pubblici o d'interesse collettivo;
non condivisione di zone C5 su terreni a forte acclività, da destinare a verde agricolo;
incompatibilità previsione zona D1 e di altre zone ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale;
incompatibilità zone puntuali di zone D1 frammiste ad edifici residenziali;
assenza di criteri per l'individuazione delle attrezzature e degli spazi pubblici pertinenziali alle zone A e B;
impropria classificazione delle aree per attrezzature rispetto al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; assimilazione della zona F6 alla zona F5;
inidoneità geologica dell'area per attrezzatura F1-1C-SC ed F1-1C in località Guardiola Cantorella;
inidoneità della localizzazione della zona F2 per l'istruzione a livello universitario su terreni di rilevante interesse agricolo in base allo studio agricolo-forestale; mancanza per tale previsione di una analisi giustificativa;
inammissibilità delle attrezzature private F1-Sr nell'ambito della fascia cimiteriale;
condivisione dell'area destinata alla protezione civile F1-PC vicina al centro urbano e rigetto dell'analoga area in località Cerza, per motivi di accessibilità, acclività e qualità paesaggistico-ambientale;
inidoneità dell'area F1 limitrofa all'area V1 lungo la via Ticino e dell'area F1-SPU a sud della via M. Polo, per motivi geomorfologici;
esubero dell'area F1-Sa rispetto ai prevedibili fabbisogni locali e prescrizione di destinazione a verde pubblico attrezzato;
verifiche viarie rispetto alle esigenze di ristudio prospettate in precedenza e rispetto alla qualità del paesaggio interessato;
eliminazione della nuova previsione viaria a nord di via Cristoforo Colombo.
5.  Prescrizioni esecutive
Rielaborazione progettuale delle prescrizioni esecutive in coerenza con le direttive contenute nel disciplinare tipo regionale;
contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78 per mancanza di prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni produttivi decennali.
6.  Norme di attuazione regolamento edilizio
Relativamente alle norme di attuazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e al regolamento edilizio sono state formulate puntuali osservazioni su vari articoli.
2. PIANO REGOLATORE GENERALE RIELABORATO
Come si evince dalla relazione su "Criteri per la rielaborazione del piano" le principali verifiche e modifiche riguardano sostanzialmente:
1)  la ricognizione dei piani di lottizzazione ai fini del loro inserimento nel piano regolatore generale e loro classificazione come sottozona C5 del sistema insediativo residenziale di espansione;
2)  la riperimetrazione della zona di "Centro storico - A1" riportandola a quella individuata dal programma di fabbricazione, da attuare con un futuro piano particolareggiato;
3)  la rielaborazione delle prescrizioni esecutive del centro urbano limitate alla sola zona B0;
4)  revisione delle indicazioni relative alle attività produttive in ordine alle zone: D1 (artigianali-commerciali), D2 (insediamenti commerciali), D3 (artigianali di espansione oggetto di prescrizioni esecutive);
5)  l'eliminazione delle zone per "turismo rurale" (F5 ed F6);
6)  il recepimento della perimetrazione della riserva naturale istituita con decreto n. 618/98;
7)  la riduzione delle sottozone B a tre (B0, B1 e B2);
8)  la riclassificazione degli spazi pubblici da standard;
9)  la redazione delle prescrizioni esecutive della nuova zona D3 destinata a insediamenti produttivi artigianali;
10)  le norme di attuazione e il regolamento edilizio.
2.1.  Zonizzazione e destinazione d'uso
Il piano prevede di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A1 (Nucleo originario con valenza ambientale: centro storico)
Comprende il nucleo di insediamento più antico.
Gli interventi consentiti sono subordinati alla redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 70/76 e del l'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Fino all'approvazione del suddetto piano sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
In detta zona sono consentite installazioni di attività commerciali purché siano reperiti i parcheggi nella misura prevista dalla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R. 11 luglio 2000, art. 16.
In assenza del piano di programmazione urbanistica nel settore commerciale è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato cosi come definiti dalla sopra citata legge regionale n. 28/99.
Zone A2 (Aree di rilevante valore culturale e urbanistico definiti "luoghi cospicui")
Sono aree dotate di rilevante valore culturale e simbolico per la comunità locale e sono situate all'interno del centro storico.
Gli interventi edilizi sono riservati all'amministrazione pubblica che li attuerà mediante appositi progetti di propria iniziativa.
In mancanza dei predetti progetti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
All'interno di detta zona sono ammesse consentite installazioni di attività commerciali, purché siano reperiti i parcheggi nella misura prevista dalla legge regionale n. 28/99 del D.P.R. 11 luglio 2000, art. 16. In assenza del piano di programmazione urbanistica nel settore commerciale è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato, così come definiti dalla sopracitata legge regionale n. 28/99.
Zone B0 (Completamento nel centro urbano)
Comprendono la parte del centro urbano collocata intorno alla zona A1 e considerata nell'ambito delle prescrizioni esecutive per il centro urbano.
E' consentita l'edificazione di completamento tramite concessione edilizia diretta secondo i seguenti parametri edificatori:
-  densità fondiaria: 4,00 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero dei piani: max 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 5,00 m. (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78, ed altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione a condizione che l'organismo edilizio risultante dall'intervento rispetti i parametri edilizi di zona.
All'interno di detta zona sono ammesse consentite installazioni di attività commerciali, purché siano reperiti i parcheggi nella misura prevista dalla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R. 11 luglio 2000, art. 16. In assenza del piano di programmazione urbanistica nel settore commerciale è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato così come definiti dalla sopracitata legge regionale n. 28/99.
Zone Bl (Completamento nei nuclei urbani consolidati)
Comprendono gli ambiti parzialmente edificati a margine del centro urbano e quelli situati a sud del comune.
E' consentita l'edificazione di completamento a mezzo di singola concessione edilizia secondo i seguenti parametri edificatori:
-  densità fondiaria: 2,00 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero piani: 2;
-  rapporto di copertura: 6/10;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78, ed altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione a condizione che l'organismo edilizio risultante dall'intervento rispetti i parametri edilizi di zona.
All'interno di detta zona sono ammesse consentite installazioni di attività commerciali, purché siano reperiti i parcheggi nella misura prevista dalla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R. 11 luglio 2000, art. 16. In assenza del piano di programmazione urbanistica nel settore commerciale è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato così come definiti dalla sopracitata legge regionale n. 28/99.
Zone B2 (Completamento nelle aree esterne ai nuclei urbani consolidati)
Comprendono gli ambiti parzialmente edificati nelle aree esterne ai nuclei urbani consolidati.
E' consentita l'edificazione di completamento a mezzo di singola concessione edilizia secondo i seguenti parametri edificatori:
-  densità fondiaria: 1,5 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero piani: 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78, ed altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione a condizione che l'organismo edilizio risultante dall'intervento rispetti i parametri edilizi di zona.
All'interno di detta zona sono ammesse consentite installazioni di attività commerciali, purché siano reperiti i parcheggi nella misura prevista dalla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R. 11 luglio 2000, art. 16. In assenza del piano di programmazione urbanistica nel settore commerciale è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato così come definiti dalla sopracitata legge regionale n. 28/99.
Zona C1 di espansione
Trattasi di aree in prevalenza non edificate.
L'edificazione si attua tramite piani di lottizzazione, per i quali valgono i seguenti parametri edificatori:
Sottozona C1a
-  densità fondiaria: 2,50 mc./mq.;
-  altezza max: 10,00 m.;
-  lotto minimo 1.000 mq.;
-  numero piani: 3;
-  distanza minima dai fabbricati: 10 m.;
Sottozona C1b
-  densità fondiaria: 1,50 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  lotto minimo: 1.000 mq.;
-  numero piani: 2;
-  distanza minima fabbricati: 10 m.;
Sottozona C1c
-  densità fondiaria: 8,50 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  lotto minimo: 1.000 mq.;
-  numero piani: 2;
-  distanza minima fabbricati: 10 m.
La distanza minima dai confini è fissata in 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78.
Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con la condizione che l'organismo edilizio risultante dall'intervento rispetti i parametri edilizi della zona, ad eccezione del lotto minimo.
Zona C2 di espansione in località Cerza
Trattasi di area non edificata situata intorno al nucleo originario di Cerza.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di un p. di l. unitario per l'intera zona che preveda opere di urbanizzazione nel rispetto delle indicazioni relative al D.I. n. 1444/68, art.3.
Il p. di l. deve essere presentato almeno dalla metà più uno dei proprietari in termini di superficie. Potranno essere richieste separatamente concessioni edilizie per singole unità insediative. La concessione potrà essere rilasciata soltanto se è dimostrato che la costruzione per la quale si richiede la concessione è servita dalle strade, dagli spazi di sosta, dalle fognature e dalle aree a verde, o che se ne prevede la realizzazione da parte del concessionario.
I parametri edilizi in base ai quali predisporre il progetto di comparto sono i seguenti:
-  densità fondiaria: 1,5 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero piani: 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m. od in aderenza su pareti cieche;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Zona C3 (Edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata)
Trattasi di un'area per la quale si prevede la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
Gli interventi si attuano a mezzo di programma costruttivo da redigersi secondo la circolare assessoriale A.R.T.A. n. 3 del 1981.
Il tipo edilizio ammesso è quello di casa a schiera accorpata.
I parametri edilizi sono:
-  densità fondiaria: 1,5 mc./mq.;
-  altezza max 7,50 m.;
-  numero dei piani 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Zona C4 (Insediamento estensivo)
Trattasi di aree situate in varie parti del territorio comunale nelle quali può realizzarsi un'edificazione di tipo estensivo.
Tale edificazione è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione esteso all'intera unità di zona nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 71/78, con i seguenti indici:
-  densità fondiaria: 0,2 mc./mq.;
-  lotto minimo: 4.000 mq.;
-  altezza max: 6,50 m.;
-  numero piani 2;
-  distanza minima dai confini: 20 m.
Zona C5 (Espansione edilizia relativa ai piani di lottizzazione vigenti)
Trattasi di aree su cui insistono piani di lottizzazione vigenti alla data di adozione del piano regolatore generale.
All'interno di tali aree l'edificazione si attua secondo le prescrizioni contenute nelle rispettive convenzioni.
Se l'efficacia della concessione relativa ad un piano di lottizzazione viene a decadere, l'edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:
-  densità fondiaria: 1,00 mc./mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero dei piani: 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m. o in aderenza su pareti cieche;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20, lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78.
Zona C6
In dette zone l'edificazione si attua mediante piani di lottizzazione per i quali valgono i seguenti parametri edificatori:
-  densità fondiaria: 1,00 mc./mq.;
-  lotto minimo: 1000 mq.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  numero piani: 2;
-  distanza minima dai fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 5 m. o sul confine (in questo caso sulla parete costruita sul confine non si possono aprire vedute dirette, laterali od oblique).
Zona D1 (Insediamenti produttivi artigianali e attività commerciali)
Trattasi di aree dislocate in varie parti del territorio atte ad accogliere gli insediamenti suddetti. L'edificazione è subordinata al rilascio della concessione singola ed è regolamentata dai seguenti parametri:
-  utilizzazione fondiaria: 0,40 mq./mq.;
-  lotto minimo: 1200 mq.;
-  altezza max: 8,00 m.;
-  numero piani: 2;
-  distanza dai fabbricati: 10 m.
La distanza dalla strada e la distanza dai confini deve risultare non inferiore all'altezza del manufatto realizzato.
Le aree per verde e parcheggi nelle singole unità produttive devono essere pari al 30% della superficie totale, di cui il 50% per parcheggi.
Gli spazi di cui all'art. 3 del D.I. n. 1444/68 devono essere reperiti. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000, sono consentiti solo esercizi di media struttura.
Qualora due proprietari contigui formino un lotto di almeno 1.200 mq. e presentino un progetto architettonico unitario (costruzione in aderenza degli edifici) si può derogare al lotto minimo.
Zona D2 (Insediamenti commerciali, soggetta a piani di lottizzazione)
Detta zona è soggetta a piani di lottizzazione di iniziativa privata.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata in cui si individueranno, tra l'altro, tutte le destinazioni specifiche per ciascun fabbricato e superficie di vendita relativa ad ogni attività commerciale.
Sono consentiti interventi di costruzione, ampliamento, demolizione parziale o totale e ricostruzione, di manufatti destinati all'esercizio di attività commerciali ed espositivo-fieristiche. L'edificazione sarà regolata dai seguenti parametri:
-  indice di utilizzazione territoriale: 0,5 mq./mq.;
-  rapporto di copertura: 0,40;
-  lotto minimo: 3 Ha.;
-  altezza max: 10,5 m.;
-  distanza minima dai confini: 10 m.;
-  distanza dalle strade: 10 m.
Si dovranno individuare aree ad uso pubblico da destinare a verde attrezzato pari al 10% della superficie territoriale.
I parcheggi ad uso pubblico potranno essere ricavati anche al di sotto del piano di imposta del fabbricato.
Deve essere rispettata la legge regionale n. 71/78 e l'applicazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 e al D.P.R. 11 luglio 2000.
Zona D3 (Insediamenti produttivi artigianali e industriali, soggetta a piano particolareggiato)
L'edificazione è regolata dai parametri edilizi previsti nelle prescrizioni esecutive.
Deve essere rispettata la legge regionale n. 78/76 e l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Zona E1 agricola-produttiva
Trattasi di zona in cui è consentito esclusivamente l'insediamento di impianti o manufatti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
E' consentita, altresì, la costruzione di silos depositi magazzini per attrezzi, per i quali devono essere rispettati i seguenti indici:
-  rapporto di copertura: 0,01 mq./mq.;
-  altezza max: 4,50 m., salvo costruzioni particolari quali silos, serbatoi e simili. Per le succitate opere deve essere inoltrata richiesta di concessione con la esplicita dichiarazione che è escluso l'uso ai fini abitativi.
La mancanza di tale dichiarazione costituisce diniego della concessione.
Per quanto concerne la realizzazione di nuovi manufatti residenziali, la demolizione e ricostruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione, valgono i seguenti parametri:
Aziende agricole di nuovo insediamento
-  densità fondiaria: 0,03 mc./mq.;
-  altezza max: 4,50 m.;
-  distanza minima dai fabbricati: 20 m.
Aziende agricole esistenti alla data di adozione del piano
E' consentita la ristrutturazione, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione purché il nuovo edificio non superi la cubatura dell'edificio demolito, e mantenga le stesse caratteristiche di superficie coperta.
Aziende agricole di mantenimento di nuovo insediamento
Non è consentito l'insediamento di nuove aziende di tale tipo
E' consentita la ristrutturazione, l'ampliamento fino a un volume pari al 20% dell'esistente, purché il volume totale rientri nella volumetria consentita in relazione all'indice di copertura max dello 0,01 mc./mq.
E' altresì consentita la demolizione e ricostruzione purché il nuovo edificio non superi la cubatura dell'edificio demolito, e mantenga le stesse caratteristiche di superficie coperta.
Zona E2 (Zona rurale consolidata)
In dette zone gli interventi sono condizionati alla conservazione dell'impianto arboreo esistente.
E' consentita l'edificazione residenziale che possa costituire occasione di presidio dell'ambiente rurale, mentre è esclusa l'edificazione di insediamenti residenziali.
E' consentita la costruzione di silos, depositi, magazzini per attrezzi per i quali devono essere rispettati i seguenti indici:
-  rapporto di copertura: 0,01 mq./mq.;
-  altezza max: 4,50 m. eccetto costruzioni particolari quali silos, serbatoi e simili.
Per le succitate opere deve essere inoltrata richiesta di concessione con la esplicita dichiarazione che è escluso l'uso ai fini abitativi.
La mancanza di tale dichiarazione costituisce diniego della concessione.
Aziende agricole di nuovo insediamento
E' consentita la realizzazione di nuove aziende agricole, con caratteristiche analoghe a quanto per queste indicato nell'art. 29 delle N. di A.
Aziende agricole già esistenti
E' consentita la ristrutturazione, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione purché il nuovo edificio non superi la cubatura dell'edificio demolito, e mantenga le stesse caratteristiche di superficie coperta.
Aziende agricole di mantenimento di nuova edificazione
E' consentito l'insediamento di aziende agricole di mantenimento, con le caratteristiche descritte all'art. 26 della N.A.
I manufatti di tipo residenziale devono rispettare i seguenti parametri:
-  densità fondiaria: 0,03 mc./mq.;
-  altezza max: 4,50 m.;
-  distanza minima dai fabbricati: 10 m.
Aziende agricole di mantenimento
E' consentito l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale fino ad un volume pari al 20% dell'esistente, purché rientrante nella cubatura massima consentita.
E' altresì consentita la demolizione e ricostruzione purché il nuovo edificio non superi la cubatura dell'edificio demolito, e mantenga le stesse caratteristiche di superficie coperta.
Zona E3 (Rurale di particolare valore ambientale)
In detta zona è consentita soltanto la conservazione dell'ambiente naturale e dei manufatti, in quanto testimonianze di tecniche agricole tradizionali.
E' esclusa ogni forma di edificazione.
E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell' art. 20, lettere a) e b) della legge regionale n. 71/78.
Zona F1-PU Parco urbano
Per detta zona si prevede la redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Nelle more dell'approvazione del suddetto piano è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'utilizzo produttivo del suolo nel rispetto del sistema naturale esistente.
Parte dell'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi del decreto del 14 marzo 1995 e successivi, di cui all'art. 48 delle N. di A.
Spazi pubblici o riservati alle attività collettive (art. 3 del D.I. n. 1444/68)
SC - area per l'istruzione (asilo nido, scuole materne, scuole dell'obbligo);
IC - area per servizi comuni (religiosi, amministrativi, sociali, culturali, ricreativi, di protezione civile);
SP - area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
VA - verde attrezzato;
PK - parcheggio.
Per le suddette aree valgono le specifiche norme di intervento in materia di opere pubbliche.
Nelle aree denominate SP le costruzioni possono essere realizzate da privati tramite convenzione con il comune.
E' previsto l'intervento edilizio diretto; l'accesso agli impianti sportivi ed alle connesse attrezzature di servizio sarà aperto al pubblico.
I parametri da rispettare sono i seguenti:
-  indice di copertura: 1/10;
-  altezza max: 3,50 m.;
-  distanza minima dai confini: 10 m.;
-  distanza minima dai fabbricati: 10 m.
Per gli impianti da adibire alle attività sportive, valgono le seguenti prescrizioni:
-  superficie complessiva coperta non superiore al 50% della superficie totale impegnata dal progetto;
-  superficie sistemata a verde non inferiore al 20% della superficie totale impegnata da progetto;
-  superficie attrezzata per parcheggio non inferiore al 30% della superficie totale impegnata dal progetto.
I manufatti accessori e di servizio, in termini di superficie coperta, non devono superare il 10% della superficie coperta degli impianti, avere un'altezza max di 7,50 m. e svilupparsi per un massimo di 2 piani.
Zona G1 (Attrezzature sportive, culturali e ricreative private)
In dette zone l'edificazione si attua a mezzo di piani di lottizzazione.
Si possono realizzare interventi di tipo commerciale, nella misura non superiore al 20% dell'indice di utilizzazione fondiaria solo se previsti dal piano di programmazione urbanistica del settore commerciale.
Gli standards da applicare sono quelli previsti dalla legge regionale n. 28/99.
L'edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:
-  indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq./mq.;
-  altezza max: 10,00 m.;
-  distanza minima tra fabbricati: 10,00 m.;
-  distanza minima dai confini: 10,00 m.
Dovranno essere realizzati spazi di parcheggio, così come previsto dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000.
Zona G2 (Attività commerciali)
Detta zona è destinata ad accogliere attività commerciali del tipo medie strutture così come definite dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000.
L'edificazione si attua a mezzo di piani di lottizzazione.
L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,25 mq./mq.;
-  altezza max: 7,50 m;.
-  distanza minima dai confini: 5,00 m.;
-  distanza minima dalle strade: 10,00 m.
Dovranno essere realizzati spazi di parcheggio così come previsto dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000.
Zona G3 (Attività ricettive e di ristoro)
L'edificazione si attua mediante piani di lottizzazione estesi all'intera zona e deve rispettare i seguenti parametri:
a) per le attrezzature ricettive
-  densità fondiaria max: 3,00 mc./mq.;
-  rapporto di copertura max: 4/10;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  lotto minimo:   500 mq. 

Aree a verde e parcheggi = 50% della superficie totale, di cui il 50% per parcheggi;
b) per i locali di ristoro
-  densità fondiaria max: 2,00 mc./mq.;
-  rapporto di copertura max: 4/10;
-  lotto minimo: 500 mq.;
-  altezza max: 5,00 m.
Devono essere realizzati spazi per parcheggio così come previsto dalla legge n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000.
Aree a verde e parcheggi = 50% della superficie totale, di cui il 70% per parcheggi.
Per quanto concerne l'area prospiciente il parco urbano, i progetti dovranno essere redatti da una relazione che tenga presente i caratteri di inserimento degli edifici nell'ambiente.
Zona I (Istruzione universitaria e ricerca)
L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:
-  indice di utilizzazione fondiaria: 500 mq./Ha.;
-  altezza max: 7,50 m.;
-  distanza minima dai confini: 10 m.;
-  distanza minima dalle strade l0 m.
Dovranno essere realizzati parcheggi per una superficie pari al 20% della superficie utile.
Zona V1 (Verde attrezzato privato)
Trattasi di aree di pertinenza di edifici per civile abitazione o aziende agricole, che presentano un elevato valore ambientale e paesaggistico.
E' prevista l'assoluta inedificabilità e sono consentiti interventi di ristrutturazione degli edifici che non comportino variazioni volumetriche, tipologiche e formali.
L'altezza non potrà superare i 3,60 m.
Zone V2 (Verde naturale)
Si tratta di zone caratterizzate da una vegetazione naturale, costituita in alcuni casi da bosco e alberature.
In tali zone è esclusa ogni forma di edificazione e di trasformazione della copertura e dell'uso del suolo.
Zona R1
Attualmente destinata a riserva naturale integrale come zona A.
Zona R2
Attualmente destinata a preriserva, per la quale si indica l'opportunità di una nuova destinazione a riserva naturale integrale come zona A.
Zona R3
Zona per la quale si indica l'opportunità di destinazione a riserva naturale integrale come zona A.
Per le tre suddette zone è vietata ogni forma di edificazione e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Parte dell'area è sottoposta al vincolo di cui al decreto n. 618/44 del 4 novembre 1998.
Aree di interesse forestale (non vincolate ai sensi della legge regionale n. 13/99)
Dette aree riguardano zone in cui esistono residui marginali di popolamenti forestali originari, e per le stesse, in fase attuativa, dovrà tenersi conto di quanto disposto dallo studio agro-forestale allegato al piano regolatore generale.
Zona soggetta a vincolo militare
In detta zona prevalgono i vincoli imposti dalla competente autorità militare e riguardano le sei fasce territoriali riportate nella tavola n. 2 "Stato di fatto".
Nelle suddette fasce valgono le prescrizioni, riportate all'art. 46 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, emanate dalla direzione del demanio aeronautico in ottemperanza alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
Zona di vincolo idrogeologico
Per detta zona valgono le norme di cui al decreto n. 248 del 4 luglio 2000 ed, in particolare, agli artt. 2 e 4, poiché in tali aree il rischio idrogeologico è classificato "molto elevato".
Fascia di rispetto delle aree boscate (AB)
Nelle aree omogenee comprese all'interno di tale fascia - con esclusione delle zone A e B - si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13/99 e alla legge regionale n. 6/2001.
Nelle zone in cui sono previste attrezzature pubbliche, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, è prescritta la densità territoriale massima di 0,30 mc./mq.
Fascia di rispetto cimiteriale (CI)
Comprende l'area contornata dalla linea di distacco di m. 200 dall'area attuale del cimitero e da quella destinata all'ampliamento del medesimo.
All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentite esclusivamente costruzioni di pertinenza del cimitero.
Fascia di rispetto dell'elettrodotto (EL)
Tale fascia, larga m. 20, con l'asse mediano coincidente con la linea di palificazione dell'elettrodotto, è assoggettata a servitù perpetua a favore dell'Ente delle Ferrovie dello Stato. Le costruzioni presenti vengono tollerate ma non possono essere ampliate né sopraelevate.
Zona di creep asismico (DS 1)
In essa valgono le prescrizioni di inedificabilità assoluta di cui allo studio geologico.
Zona interessata da scarpate e pareti subverticali (DS2)
Anche in essa valgono le prescrizioni di inedificabilità assoluta dello studio geologico.
2.3. Viabilità
La relazione illustrativa del piano regolatore generale evidenzia i gravi disagi della confluenza del traffico sul comune di San Gregorio di Catania provocati dai flussi in entrata ed in uscita dall'autostrada, che si concentrano su un breve tratto stradale e che si ripercuotono sulle principali linee di attraversamento del territorio comunale.
Gli interventi che vengono proposti sono volti a conferire soprattutto alla rete viaria comunale uno specifico carattere di collegamento interno, spostando sull'autostrada i flussi da e verso Catania.
Viene prospettata come soluzione la realizzazione del nuovo tratto autostradale e dell'arteria di smistamento per San Giovanni La Punta, con il prolungamento di detta arteria che scorrendo parallelamente all'autostrada, si riconnette sul tratto a nord della Circonvallazione e che andrebbe a svolgere una funzione di collegamento con la nuova zona artigianale e commerciale prevista tra l'autostrada e la Circonvallazione.
Nel piano viene riportata la previsione di ammodernamento della S.P. 9 nel tratto di via Catira.
Un intervento di miglioramento della viabilità interna di San Gregorio è quello costituito dall'asse di connessione tra la via XX Settembre e la via Sgroppillo che consente una accessibilità agli insediamenti residenziali di recente formazione.
2.2. Studio geologico
Il territorio comunale rientra in ambiente tipicamente collinare compreso tra le isoipse a quota 90 metri s.l.m. e quelle a quota 360 metri s.l.m.
Dalla relazione geologico-tecnica si rileva la mancanza di fenomeni erosivi dovuta all'elevata permeabilità dei terreni che impedisce la formazione di fenomeni di ruscellamento delle acque meteoriche; non risulta, tra l'altro, esistente alcuna rete idrografica.
Ne consegue una condizione di diffusa stabilità del territorio, dovuta anche alle caratteristiche tecniche dei terreni vulcanici affioranti ed alla modesta acclività dei suoli, ad eccezione delle scarpate presenti nelle località Carrubbazza e Monte Catira.
Un cenno particolare viene fatto riguardo la presenza di elementi di valore ambientale quali sono le cavità laviche in località Guardiola-Cantarella, che rientrano nella delimitazione della riserva naturale denominata "complesso Immacolatelle e Micio Conti', istituita con decreto n. 618/44 del 4 novembre 1998.
Dalla relazione geologico-tecnica si evince che, ai fini di un corretto inserimento delle scelte e delle soluzioni urbanistiche, sono state individuate delle aree di inedificabilità e di rispetto, ed è stata realizzata la cartografia tecnica relativa all'uso dei suoli alla stessa scala della zonizzazione urbanistica; ciò al fine di fornire le appropriate prescrizioni tecniche per l'edificazione del contorno delle fasce non edificabili e per l'edificazione esistente all'interno delle stesse.
Dalla relazione medesima emerge, infine, la compatibilità delle scelte urbanistiche effettuate in relazione all'assetto geo-morfologico del territorio fatta eccezione per le aree definite inedificabili dallo studio geologico, ove il geologo medesimo non ritiene sia possibile l'edificazione per mancanza di stabilità di sicurezza e stabilità del suolo.
2.3. Studio agricolo forestale
Secondo la relazione illustrativa del piano, le caratteristiche agricolo-forestali del territorio comunale presentano notevoli limiti dovuti alla presenza di attività agricole (quella vitivinicola in precedenza e quella agrumaria successivamente) che hanno soppiantato le originarie formazioni boschive.
Secondo i dati forniti dallo studio, il comparto agricolo è costituito da aziende marginali, con l'eccezione dell'azienda agricola "Vivaio Ferrara"; dal punto di vista economico e prive anche di significativo valore paesistico; data la mancanza di aree agricole di particolare pregio e di strutture produttive significative per l'economia locale, viene considerata opportuna e conveniente la destinazione ad uso extragricolo delle aree coltivate e/o coltivabili.
Lo studio agricolo-forestale, dalla documentazione trasmessa, risulta essere stato adeguato alla luce della legge regionale n. 13/99 e del D.P.R.S. 28 giugno 2000.
Il professionista incaricato ha proceduto, inoltre, alla riperimetrazione delle fasce di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.
Ciò premesso dalla relazione di adeguamento dello studio agricolo-forestale si evince che sono state individuate e riportate a scala 1:2.000, nella "Carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale", n. 3 aree così denominate:
Vigna Grande: estesa mq. 15.333 con una zona di rispetto di circa 59 m.;
Guardiola Cantarella: estesa mq. 26.524 con una zona di rispetto di circa 77,50 m.;
Via Caduti sul Lavoro: estesa mq. 11.721 con una zona di rispetto di circa 53 m.
Nella relazione relativa alla riperimetrazione delle fasce forestali si evince che nelle suddette zone sono state individuate le nuove fasce di rispetto in funzione delle superfici e cioè:
-  per le zone Vigna Grande e Via Caduti sul Lavoro la fascia di rispetto è fissata in m. 75,00; per la zona Guardiola Cantarella la fascia di rispetto è fissata in m. 100,00.
In ambito rurale si riscontrano, inoltre, diversi elementi di valore ambientale, date le loro caratteristiche morfologiche, geologiche, biologiche e vegetazionali, costituiti da ingrottati vulcanici (dei quali il più importante è quello già descritto al precedente punto 4) che rappresentano anche elementi di attrazione turistica, data la vicinanza con il centro storico di San Gregorio, facilmente raggiungibili attraverso gli antichi tracciati rurali.
2.4. Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è costituito da n. 6 sezioni, suddivise in 19 capitoli, come di seguito si riportano:
(...omissis...)
2.5. Prescrizioni esecutive zona circostante il centro urbano
Queste riguardano un vasto ambito urbano, escluso la zona A1 di centro storico sull'asse via Carlo Alberto da assoggettare a piano particolareggiato, destinato dal piano in prevalenza a zona B0, con interclusione di aree di zona C5 (piani di lottizzazione vigenti), di aree di zone A1 e A2 nonché di aree destinate a spazi pubblici.
Le modalità d'intervento sono così articolate:
-  la zona B0 si attua per unità edilizie, corrispondenti ad una o più particelle catastali in prevalenza edificate, mediante gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a), b),c) e d), nonché nuova edificazione con indice fondiario di 4,00 mc./mq.; e altezza massima di 7,50 m.;
-  la zona C5 si attua per piani di lottizzazione secondo le norme di piano regolatore generale;
-  la zona A2 (luoghi cospicui) si attua mediante progettazione urbanistica e architettonica di dettaglio riferita all'intero "percorso delle piazze";
-  le aree indicate come edifici e spazi pubblici con relative all'intorno si attuano sulla base di progetti predisposti dal comune nell'ambito di un programma di realizzazione dei "centri di servizio", restauro conservativo per gli edifici pubblici indicati nella planimetria di progetto; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
2.6. Prescrizioni esecutive fabbisogni produttivi
Queste riguardano le previsioni relative alla zona D3, destinata agli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, ubicata all'ingresso del centro urbano in prossimità del raccordo autostradale, per una superficie d'intervento di circa 5,7 ettari così suddivisa:
-  superficie edificabile: mq. 24.632;
-  strade e parcheggi: mq. 2.002;
-  verde e fasce di rispetto: mq. 8.790;
-  servizi generali: mq. 3.460;
-  impianti: mq. 626.
All'interno dell'area interessata dalle prescrizioni esecutive si possono realizzare interventi di costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di manufatti destinati all'esercizio di attività artigianali ed industriali compatibili con l'assetto e la tutela del territorio.
E' vietata la realizzazione di fabbricati aventi specifica destinazione residenziale ed è consentita, all'interno dei predetti manufatti, la realizzazione di alloggi per il personale addetto alla sorveglianza continuativa per una superficie massima utile di mq. 120.
La zona D3, articolata nella suddetta ripartizione, contiene le seguenti previsioni:
Area per servizi generali-AS
In via indicativa le attrezzature consentite sono:
-  stazioni di servizio;
-  ristoranti, bar, grill, e punti di vendita;
-  centri informativi e spazi espositivi;
-  officine, autorimesse, posti antincendio e di pron to soccorso.
I parametri edilizi sono i seguenti:
-  superficie coperta: max 40%;
-  altezza max: 7,00 m.;
-  superficie a verde e parcheggi: come prescritto dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Area per insediamenti produttivi artigianali ed industriali - AP
I parametri edilizi previsti per tale area sono:
-  lotto minimo: mq. 2.000;
-  superficie coperta: 40%;
-  distanza dai confini: 10,00 m.;
-  distanza dalle strade: 10,00 m.;
-  area a verde: 15% della superficie del lotto;
-  area a parcheggio: 15% della superficie del lotto;
-  area libera: 30% della superficie del lotto;
-  altezza max: 10,00 m.;
-  numero piani: 2.
Sono ammessi i piani interrati, previo parere favorevole dei VV.FF., con le destinazioni d'uso che non comportano la permanenza del personale ed attività lavorative.
Sono ammessi silos, serbatoi, antenne e simili senza nessuna limitazione di altezza.
Area a verde e fasce di rispetto - AV
Tale fattispecie è prevista con piantumazioni adatte a creare delle fasce di protezione; detta sistemazione viene eseguita dall'amministrazione comunale con costo a carico dei titolari delle concessioni edificatorie, in quota parte rispetto alla superficie dei rispettivi lotti.
Strade e parcheggi - SP
La realizzazione di queste opere è prevista, in fase di esecuzione, a carico dell'amministrazione comunale con il relativo costo che graverà sui titolari delle concessioni edificatorie, in quota parte rispetto alla superficie dei rispettivi lotti.
3.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Alla certificazione sindacale del 14 agosto 2002 è allegato un registro in cui sono elencate le 72 osservazioni e le opposizioni presentate nei termini di legge ed una osservazione presentata fuori termine, che qui di seguito vengono elencate.
Inoltre sono pervenute direttamente a questo Assessorato n. 3 osservazioni fuori termine e una documentazione integrativa relativa alla opposizione n. 33 in elenco.
(...omissis...)
Sono, inoltre, pervenute direttamente a questo Assessorato le seguenti osservazioni/opposizioni:
1)  WWF Italia - sezione di Catania (prot. n. 14100 del 10 settembre 2002);
2)  Buttà Salvatore (prot. n. 66284 del 6 settembre 2002);
3)  Panvini Giampiero (prot. n. 2897 del 15 gennaio 2003).
Infine è pervenuta documentazione integrativa da parte del Consorzio SINCOOPER, relativamente alla opposizione n. 33 in elenco e si allega un esposto presentato dalla LIPU e dal WWF di Catania (prot. n. 49793 del 30 settembre 1999) relativo all'area boscata a sud di Monte Catira classificata come zona E3 nel piano regolatore generale oggetto di rielaborazione.
4.  CONSIDERAZIONI
4.1.  Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano, rielaborato parzialmente, risultano regolari in quanto:
il progetto di piano è stato adottato contestualmente alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
il piano regolatore generale, con relativi allegati, è supportato dallo studio geologico redatto ai sensi del l'art. 5 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95;
il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è supportato dallo studio agricolo-forestale, elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, in conformità al disciplinare-tipo regionale ed alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99;
il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
sulle osservazioni e/o opposizioni presentate, entro i termini di legge, avverso al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive, sono state formulate deduzioni da parte del progettista;
il piano non risulta adeguato, invece, alle disposizioni contenute nel D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativamente ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
4.2. Progetto di piano regolatore generale
Il piano regolatore generale, riferito al ventennio 1997-2017, appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive e dei servizi connessi, con riferimento alle analisi ed alle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT più recenti.
In linea di massima, anche alla luce dei rilievi espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 545 del 18 settembre 1997, sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la rielaborazione parziale del piano regolatore generale ed i criteri per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella rielaborazione parziale del piano sono state osservate le disposizioni contenute nel D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Tuttavia non si può fare a meno di osservare, tenuto anche conto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545 del 18 settembre 1997, quanto segue:
1) non si condivide l'immotivata decisione comunale di riperimetrazione della zona A1 a quella del programma di fabbricazione vigente, complessivamente più ridotta rispetto alla precedente stesura del piano regolatore generale per altro non oggetto di specifica osservazione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 545/97. Si ritiene necessario prescrivere, pertanto, che la perimetrazione della zona A1 sia ricondotta a quella effettuata con il piano regolatore generale adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 22 febbraio 1995, salvo le eventuali porzioni aggiunte con il piano rielaborato. Riguardo all'unificazione delle zone A1 ed A2 in un'unica zona A, si ritiene superfluo insistere su questo aspetto, a condizione che le zone medesime siano oggetto di un contestuale piano particolareggiato, così come prescritto per la zona Al;
2) l'eliminazione dal piano regolatore generale rielaborato delle zone puntuali A3, relative a manufatti o singoli edifici con relative pertinenze "di rilevante valore ambientale e documentario", non risulta in alcun modo giustificata. Tali previsioni condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 545/97, non oggetto di richiesta di rielaborazione, vanno pertanto ripristinate secondo le indicazioni contenute nel precedente piano regolatore generale adottato. Per le aree contigue a detti immobili gli interventi ammessi devono risultare per tipologia e caratteristiche costruttive, compatibili con gli immobili da tutelare, previo parere della competente Soprintendenza;
3) non si condivide la mancata enucleazione come zona A dell'agglomerato di Cerza di antica formazione, così come richiesto nel voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545/97. Per altro i progettisti del piano pur ammettendo l'opportunità di una normativa che tuteli i "caratteri architettonici preesistenti" di questo agglomerato non forniscono alcuna indicazione normativa in tal senso, anzi vi ammettono in via generalizzata interventi di demolizione e ricostruzione, con il solo obbligo del rispetto dei parametri edilizi di zona. Si ritiene pertanto necessario prescrivere che per l'agglomerato di Cerza di antica formazione, classificato B2, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente siano preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza, ad esclusione degli interventi di manutenzione;
4) il piano rielaborato ripropone all'edificazione (ex zona B7) sia pure come zona C3, interessata da un programma costruttivo in itinere, un'area caratterizzata morfologicamente dalla presenza di una collinetta, che con il voto n. 545/97 si suggeriva di destinare a verde pubblico. Questo Consiglio ritiene che si possano conciliare le due esigenze semplicemente spostando la zona C3 nelle contigue aree destinate a spazi IC e Pk, e destinando l'area della collinetta a verde pubblico. Sul punto si reputa opportuno una specifica controdeduzione comunale con una proposta di ridisegno urbanistico delle aree interessate;
5) il piano rielaborato ripropone come attrezzatura IC un'area lungo la via Ticino che nel precedente piano regolatore generale destinata ad attrezzatura F1 e che il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 545/97 suggeriva di escludere dall'edificazione a motivo di un'accentuata acclività. Si ritiene che sul punto si debba confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545/97 e si propone quindi di classificare l'area come la limitrofa zona V1;
6) le prescrizioni esecutive relative al centro urbano, poiché ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 71/78 costituiscono un piano particolareggiato di attuazione, come definito dall'art. 9 della predetta legge, vanno integrate con l'indicazione degli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia e con lo schema planivolumetrico degli edifici previsti. Tale integrazione potrà essere effettuata in sede di controdeduzione comunale o successivamente all'approvazione del piano regolatore generale con le procedure di cui all'art. 12 della legge regionale n. 71/78 ed entro un termine all'uopo stabilito dall'AR.T.A. Nel procedimento d'integrazione si dovrà tenere conto di quanto prescritto al precedente punto 1) relativamente alla perimetrazione della zona A1;
7) poiché il piano non risulta adeguato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 28/99 alla normativa e agli indirizzi di programmazione urbanistica commerciale di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000, il comune in sede di controdeduzione, sulla base delle previsioni contenute nel piano regolatore generale, adotterà i necessari adeguamenti attenendosi ai criteri di programmazione urbanistica del predetto decreto;
8) le norme di attuazione del piano, in dipendenza di quanto osservato ai precedenti punti, si devono intendere in conseguenza modificate.
5. Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale rielaborato, numerate in base all'elenco sopradescritto, si propongono, salvo quanto già considerato al precedente punto 4.2, le seguenti determinazioni:
-  si condivide la proposta di accoglimento parziale o totale formulata dal progettista relativamente alle opposizioni e/o osservazioni nn. 24, 29, 51;
-  si condivide la proposta di rigetto formulata dal progettista, relativamente alle osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72;
-  per le osservazioni e/o opposizioni seguenti si propone quanto appresso:
n. 10: si concorda in linea di massima con le deduzioni del progettista, richiamando anche quanto osservato al punto 9) del considerato 4.2;
n. 13: si accoglie l'osservazione limitatamente al punto 2) poiché trattasi di imprecisioni grafiche; riguardo il punto 1) dell'osservazione relativo all'effettiva consistenza delle aree per attrezzature e servizi pubblici si propone che venga effettuata apposita verifica da parte del comune;
n. 26: l'osservazione non è stata esaminata dal progettista né dal geologo incaricato; poiché la stessa ha contenuto esclusivamente geologico si rinvia al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
n. 31: occorre che il comune provveda a verificare ed a correggere gli eventuali errori grafici dovuti all'inserimento del piano di lottizzazione già autorizzato e convenzionato;
n. 33: si accoglie l'opposizione poiché riguarda il mancato inserimento, nel piano regolatore generale in esame, del programma costruttivo del Consorzio SINCOOPER, approvato con decreto n. 67/DRU dell'8 febbraio 2001, la cui validità è stata confermata con sentenza n. 2249/02 del 25 novembre 2002 del T.A.R. Sicilia - sezione di Catania;
nn. 35, 39, 40, 42: occorre che il comune provveda ad effettuare le opportune verifiche;
n. 58: si richiede un approfondimento comunale in ordine all'effettiva perimetrazione della riserva e sulla vigenza del piano di lottizzazione in questione, considerato che dalla data di istituzione della riserva le previsioni urbanistiche diventano inefficaci; inoltre si richiedono all'agronomo incaricato dello studio agricolo-forestale a supporto del piano regolatore generale, proprie deduzioni a quanto evidenziato nell'osservazione in ordine alla presenza di aree boscate esistenti, che non risulterebbero individuate nel predetto studio; per il resto si concorda con il progettista;
nn. 68, 69: si concorda con la precisazione del progettista.
Per quanto riguarda le osservazioni fuori termini, non dedotte dal progettista, o pervenute direttamente a questo Assessorato nonché l'esposto della LIPU e del WWF di Catania, si reputa necessario acquisire la preventiva valutazione da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzione.
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del piano regolatore generale rielaborato in questione, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica con le prescrizioni di cui al presente parere oltre alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota n. 18748 del 22 ottobre 1999.";
Visto il voto n. 240 del 25 settembre 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal servizio 4/DRU in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, salve le precisazioni, prescrizioni e modifiche che seguono:
1)  Va osservato che in sede di rielaborazione è stato esercitato un più ampio potere di determinazione anche con riferimento a quelle previsioni di piano non oggetto di specifica richiesta di rielaborazione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 545 del 18 settembre 1997. Orbene, ritiene il consiglio che un tale modo di procedere non sia illegittimo, in quanto, il potere originario di deliberare la pianificazione non si esaurisce nell'organo locale competente ex lege in materia, fermo restando l'esigenza di una esaustiva motivazione, che può, al limite, essere desunta per relationem dal contesto del piano rielaborato.
In tal senso, si ritiene, vanno valutate talune determinazioni da parte del progettista, confermate dal consiglio comunale, molte delle quali, peraltro, giustificate dall'esigenza di riequilibrare il progetto originario del piano regolatore generale, in aderenza alle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545 del 18 settembre 1997.
2)  In seguito ad una attenta verifica ricognitiva condotta con l'ausilio della Soprintendenza, del tessuto urbano esistente e tenuto conto delle più recenti direttive emanate dall'A.R.T.A. in materia di cui alle circolari nn. 2 e 3 del 2000, si ritiene, pur condividendo il parere dell'ufficio, che la delimitazione della zona A sia identificata nelle zone A1, A2 e di parti della zona B0 (così come segnato in rosso nel grafico allegato al presente voto) in quanto rappresentano testimonianze di brani di tessuto meritevole di tutela, ancora leggibili, dell'impianto storico e urbanistico del centro storico, in riscontro alla documentazione relativa al catasto storico, come peraltro suggerito nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545/1997. Viene, altresì, prescritta l'individuazione come zona A dell'agglomerato storico di Cerza, che ancor oggi rappresenta una testimonianza attiva di interesse storico culturale, così come segnato in rosso nell'allegata planimetria al presente voto. Per quanto sopra le prescrizioni esecutive del centro urbano, fermo restando quanto osservato al punto 6) del parere dell'ufficio, in quanto anche piano particolareggiato del centro storico dovranno essere estese per coerenza alla delimitazione come sopra proposta, salvo le procedure di varianti generali per i centri storici, così come indicate nella circolare A.R.T.A. n. 3/2000. Nelle more sono consentiti gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare, eccezionalmente, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove essi siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e, comunque nella misura in cui ciò sia compatibile con la conservazione della singola unità edilizia e del carattere del centro storico. Gli interventi suddetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza.
3) Nel condividere il ripristino delle zone puntuali cosiddette A3, come prescritto nel parere dell'ufficio, si ritiene necessario per chiarezza individuare le molte emergenze storico-architettoniche presenti nel territorio di San Gregorio, non indicate nel piano rielaborato. A tal fine, con l'ausilio della Soprintendenza, è stato predisposto l'elenco dettagliato di tale emergenze, puntualmente indicate in due planimetrie allegate al presente voto relative all'individuazione delle emergenze del territorio comunale e all'individuazione delle emergenze nel centro urbano rispettivamente in scale 1:5.000 e 1:2.000. Sono unicamente ammessi interventi di restauro conservativo, previo nulla osta della Soprintendenza, fermo restando che le aree libere di pertinenza sono inedificabili. Per le aree contigue valgono le stesse prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio.
4)  Il piano rielaborato ripropone senza una documentata analisi di fattibilità una previsione di un vasto intervento pubblico per la realizzazione di strutture per "l'istruzione universitaria e per la ricerca", non condivisa nel precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545/97. Tale previsione, benché siano trascorsi molti anni dall'iniziale ideazione, non risulta ancora chiaramente affidata ad un concreto ed attuale programma di intervento concertato con l'amministrazione universitaria, né risulta documentalmente riferita ad un livello di pianificazione territoriale superiore, come potrebbe essere il piano territoriale provinciale di Catania in itinere. Per questa ragione non si condivide tale previsione e si prescrive che l'area relativa sia destinata a zona E2 di verde agricolo, come le limitrofe zone E2 di piano.
5)  Per la zona SC-IC tra l'autostrada e la via Sanzio, sono richieste modalità attuative e costruttive tali da salvaguardare e tutelare la Grotta Di Bella, censita al catasto delle Grotte d'Italia della società speleologica, che si relaziona a quel più vasto complesso di cavità vulcaniche già presenti nel territorio. Gli interventi nella zona vanno per questo preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza.
6)  Relativamente agli aspetti geologici dall'esame della cartografia elaborata si deduce che le nuove aree di espansione dell'abitato di San Gregorio non interessano zone classificate a rischio geologico elevato o che insistono su versanti scoscesi e non ricadono all'interno del perimetro delle aree inserite nel piano straordinario dell'assetto idrogeologico del decreto del 4 luglio 2000.
Si condivide quanto prescritto nello studio geologico eseguito a corredo del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive che definisce inedificabili le aree interessate da dislocazioni tettoniche e da fenomeni di "Creep asismico", conformemente a quanto contenuto nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 18748 pos. 348 del 22 ottobre 1999.
Inoltre viene condivisa l'inedificabilità delle aree morfologicamente acclivi, ricadenti nelle contrade Guardiola Cantarella e Catira ed in contrada Feudo Furnari-Carrubbazza interessata dalla presenza di un'antica linea di costa esposta su di un acclive versante.
Riguardo alla parte marginale di Monte Catira, zona omogenea G1, ricadendo quest'ultima in area a rischio medio R2, ai sensi del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche e integrazioni (D.D.L.L. n. 770/41 del 5 ottobre 2001), in caso di futura urbanizzazione delle suddette aree, occorrerà attenersi alle prescrizioni di carattere geologico geomorfologico contenute nei succitati decreti.
Si dovrà in particolare procedere alla valutazione del grado di rischio atteso in relazione ai nuovi insediamenti.
Regolamento edilizio - in relazione alle locali condizioni geomorfologiche, geologiche e tettoniche ed in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia in rapporto con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
7) In linea di massima la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato, salvo quanto rilevato nei precedenti punti, appare condivisibile. Tuttavia in ordine alle seguenti osservazioni/opposizioni, su cui l'ufficio ha fornito puntuali autonome valutazioni, si ritiene di dovere precisare, integrare, riformulare o riformare la proposta di determinazione come segue:
-  osservazione n. 9: va rilevato che trattasi di reitera di osservazione al precedente piano adottato, accolta dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 545/97. Non può, quindi, che confermarsi il pronunciamento di accoglimento dell'osservazione già espresso in quella sede. Tale assunto si deve intendere esteso ai casi analoghi, della cui verifica è, evidentemente, onerato il comune in sede di controdeduzione;
-  osservazione n. 12: va accolta parzialmente con l'eliminazione della curva nell'incrocio a valle della proprietà del ricorrente e la conseguente prosecuzione lungo l'asse longitudinale della viabilità di valle, perimetralmente alla proprietà del ricorrente, con beneficio del disegno complessivo della mobilità in questa zona;
-  osservazione n. 25: si condivide la precisazione del progettista;
-  osservazione n. 42: va accolta, subordinatamente alla operatività del piano di lottizzazione, in coerenza con le analoghe previsioni delle zone C5 di piano;
-  osservazione n. 58: relativamente alle problematiche sollevate circa la presenza di aree boscate in contrada Carrubbazza, si precisa che, in base al parere del consulente esperto agronomo forestale del Consiglio regionale dell'urbanistica, non sussistono le condizioni per la individuazione di un bosco, ai sensi della vigente normativa. Si prescrive tuttavia che, in sede di attuazione delle previsioni di piano, siano tutelati ai fini naturalistici e paesaggistici i grandi esemplari di Roverella e Bagolaro presenti nell'area interessata;
-  osservazioni nn. 59 e 60: vanno accolte, in diverso avviso del progettista, considerato che gli spazi per parcheggio da standard vanno reperiti nell'ambito dei piani di lottizzazione a cui è subordinata l'edificazione sia nella zona C4 che nella zona G1. L'area dei ricorrenti va destinata in analogia alla più vasta zona G1 che in gran parte la interclude.
Per le osservazioni fuori termine, coerentemente alla prassi di questo consiglio, le stesse vengono restituite perché il comune controdeduca. Vengono, altresì, rimesse alcune osservazioni pervenute direttamente al Consiglio regionale dell'urbanistica per essere ugualmente controdedotte.
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di San Gregorio di Catania con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale di adozione n. 1 del 16 maggio 2002, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 34 dell'11 luglio 2003 servizio 4 del DRU, salve le precisazioni e le prescrizioni di cui al presente voto.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 66434 del 4 novembre 2003, con la quale il comune di San Gregorio di Catania è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 240 del 25 settembre 2003;
Vista la nota prot. n. 1146 del 21 gennaio 2004 con la quale il sindaco del comune di San Gregorio di Catania ha informato circa la mancata assunzione da parte del consiglio comunale, regolarmente convocato, delle controdeduzioni alle determinazioni di cui al voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 240 del 25 settembre 2003, attesa la mancanza del numero legale;
Vista la nota prot. n. 42 del 4 febbraio 2004, con la quale il servizio 4/DRU di questo Assessorato, nel rilevare che da parte del consiglio del comune di San Gregorio di Catania non risultano adottate le richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione stante la decorrenza del termine espressamente previsto dall'art.  4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art.  4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali stante il termine perentorio fissato dalla legge, rinviando a successivo provvedimento integrativo di approvazione le determinazioni su quanto, con il sopra citato voto n. 240 del 25 settembre 2003 e relativa proposta del servizio 4/DRU n. 34 dell'11 luglio 2003, è stato rinviato ad apposite valutazioni da assumere in aggiunta alle dovute controdeduzioni comunali ex art.  4 della legge regionale n. 71/78;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 240 del 25 settembre 2003, nonché alle condizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di San Gregorio di Catania, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 16 maggio 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 240 del 25 settembre 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 34 dell'11 luglio 2003 resa dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  voto n. 240 del 25 settembre 2003 e relativi allegati della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania costituiti da:
a) tav. della riperimetrazione delle zone territoriali omogenee A;
b) tav. 1 - individuazione delle emergenze nel territorio comunale in scala 1:5.000;
c)  tav. 2 - individuazione delle emergenze nel centro urbano in scala 1:2.000;
3)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 maggio 2002;
Elaborati di piano
4)  criteri per la rielaborazione del piano - nota dei progettisti a riscontro del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  relazione illustrativa datata gennaio 1999;
6)  tav.  1  -  schema regionale in scala 1:1.000.000-1:2.000.000; 
7)  tav.  2  -  stato di fatto in scala 1:10.000; 
8)  all. tavv. 3.1-3.6   - stato di fatto - legenda; 
9)  tav.  3.1  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 
10)  tav.  3.2  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 
11)  tav.  3.3  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 
12)  tav.  3.4  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 
13)  tav.  3.5  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 
14)  tav.  3.6  -  stato di fatto in scala 1:2.000; 

15)  norme tecniche di attuazione;
16)  tav.  4  -  zonizzazione in scala 1:10000; 
17)  tav.  5  -  zonizzazione in scala 1:5000; 
18)  tav.  6.1  -  zonizzazione in scala 1:2.000; 
19)  tav.  6.2  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
20)  tav.  6.3  -  zonizzazione in scala 1:2.000; 
21)  tav.  6.4  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
22)  tav.  6.5  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
23)  tav.  6.6  -  zonizzazione in scala 1:2.000; 

24)  all. zonizzazione - legenda;
Elaborati di piano (prot. n. 13440 del 6 agosto 2001) redatti in conseguenza adempimenti disposti dal commissario ad acta nominato con decreto n. 54/2001
25)  norme tecniche di attuazione;
26)  tav.  4  -  zonizzazione in scala 1:10000; 
27)  tav.  5  -  zonizzazione in scala 1: 5000; 
28)  tav.  6.1  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
29)  tav.  6.2  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
30)  tav.  6.3  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
31)  tav.  6.4  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
32)  tav.  6.5  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 
33)  tav.  6.6  -  zonizzazione in scala 1: 2.000; 

34)  all. zonizzazione - legenda;
Prescrizioni esecutive piano particolareggiato del centro urbano
35)  relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione datata luglio 1999;
36)  tav.  7  -  stralcio del piano regolatore generale centro urbano in scala 1:2.000; 
37)  tav.  8  -  tracciato del rilievo planoaltimetrico in scala 1:2.000; 
38)  tav.  8.1  -  planimetria di progetto alla scala 1:2.000; 
39)  tav.  9.1  -  profili edilizi via Umberto in scala 1:200; 
40)  tav.  9.2  -  profili edilizi via Umberto in scala 1:200; 
41)  tav.  9.3  -  profili edilizi Via Umberto in scala 1:200; 
42)  tav.  9.4  -  profili edilizi Via Umberto in scala 1:200; 
43)  tav.  9.5  -  profili edilizi Via Umberto in scala 1:200; 
44)  tav. 10  -  sezioni tipo delle strade e alberature in scala 1:200; 
45)  tav. 10.1  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
46)  tav. 10.2  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
47)  tav. 10.3  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
48)  tav. 10.4  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
49)  tav. 10.5  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
50)  tav. 10.6  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
51)  tav. 10.7  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
52)  tav. 10.8  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
53)  tav. 10.9  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
54)  tav. 10.10  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
55)  tav. 10.11  -  profili altimetrici in scala 1:200; 
56)  tav. 11.1  -  schema delle reti tecnologiche (esistenti); 
57)  tav, 11.2  -  schema delle reti tecnologiche (esistenti); 
58)  tav. 11.3  -  schema delle reti tecnologiche (esistenti; 
59)  tav. 11.4  -  schema delle reti tecnologiche (esistenti; 
60)  tav. 12.1  -  schema delle reti tecnologiche (progetto); 
61)  tav. 12.2  -  schema delle reti tecnologiche (progetto); 
62)  tav. 12.3  -  schema delle reti tecnologiche (progetto); 
63)  tav. 13  -  carta dei vincoli in scala 1:2.000; 

64)  piano particellare di esproprio;
65)  stima dei costi di urbanizzazione e della determinazione del valore di esproprio;
Prescrizioni esecutive zona per insediamenti artigianali - D3
66)  relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione datata luglio 1999;
67)  tav.14  -  stralcio del piano regolatore generale zona D3 in scala 1:2.000; 
68)  tav. 15  -  planimetria generale e zonizzazione in scala 1:1000; 
69)  tav. 16  -  profili longitudinali in scala 1:2.000; 
70)  tav. 17  -  profili regolatori delle strade in scala 1:200 - 1:500; 
71)  tav. 18  -  planimetria impianti alla scala 1:1.000 (rete fognaria, del gas e dell'acqua); 
72)  tav. 19  -  particolari costruttivi impianti elettrici; 

73)  piano particellare di esproprio;
74)  stima dei costi di urbanizzazione e della determinazione del valore di esproprio;
Regolamento edilizio
75)  regolamento edilizio;
Studio geologico-tecnico a supporto del piano regolatore generale
76)  relazione geologico-tecnica;
77)  all. 1 - carta geolitologica e geomorfologica in scala 1:10.000;
78)  all. 2 - carta geolitologica e geomorfologica di dettaglio in scala 1:2.000;
79)  all. 3 - carta idrogeologica in scala 1:10.000;
80)  all. 4 - sezioni geologiche interpretative;
81)  all. 5 tav. 1 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
82)  all. 5 tav. 2 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
83)  all. 5 tav. 3 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
84)  all. 5 tav. 4 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
85)  all. 5 tav. 5 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
86)  all. 5 tav. 6 - carta di classificazione del territorio in scala 1:2.000;
87)  all. 6 - carta geologico-tecnica piano particolareggiato centro urbano in scala 1:2.000;
88)  all. 7 - risultati indagini geognostiche;
89)  all. 8 - documentazione fotografica;
90)  nota geologico-tecnica di riscontro al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 545 del 18 settembre 1997, a supporto del piano regolatore generale e delle prescrizioni escutive;
Studio agricolo-forestale
91)  individuazione delle fasce di rispetto dei boschi, ai sensi della legge regionale n. 6/2001 - relazione;
92)  individuazione delle fasce di rispetto dei boschi ai sensi della legge regionale n. 6/2001 - tav. 1 carta dei boschi scala 1:2.000;
93)  individuazione delle fasce di rispetto dei boschi ai sensi della legge regionale n. 6/2001 - tav. 2 carta dei boschi scala 1:2.000;
94)  individuazione delle fasce di rispetto dei boschi ai sensi della legge regionale n. 6/2001 - tav. 3 carta dei boschi scala 1:2.000;
95)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - relazione;
96)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - tav. 1 carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale in scala 1:2.000;
97)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - tav. 2 carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale in scala 1:2.000;
98)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - tav. 3 carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale in scala 1:2.000;
99)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - tav. 4 carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale in scala 1:2.000;
100)  adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e al D.P. del 28 giugno 2000 - tav. 5 carta dei boschi e delle aree d'interesse forestale in scala 1:2.000.

Art.  4

Il comune di San Gregorio di Catania, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà adottare, con delibera consiliare, le proprie determinazioni in ordine a quanto non è stato oggetto di determinazioni di questo Assessorato, in considerazione della necessità di acquisire ulteriori valutazioni e chiarimenti, così come contenuto nella proposta del servizio 4/DRU n. 34 dell'11 luglio 2003 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 240 del 25 settembre 2003.

Art.  5

Il comune di San Gregorio di Catania dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  6

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.13.955)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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