REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 APRILE 2004 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 marzo 2004.
Approvazione del piano di sistemazione e della nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale integrale Lago Sfondato, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante norme in materia di finanza regionale;
Vista la circolare degli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze e del territorio e dell'ambiente 4 giugno 1999, prot. n. 10980, relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed extra tributarie in campo ambientale, di cui all'art. 28, comma 9, della legge regionale n.10/99;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 970/91 del 10 giugno 1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Visto il decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997, di istituzione della riserva naturale integrale Lago Sfondato ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta;
Visti gli allegati al predetto decreto n. 586/44: n. 1, recante i confini della riserva naturale, n. 2, recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale integrale Lago Sfondato, n. 3, recante la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale integrale Lago Sfondato;
Visto l'art. 5 dell'allegato 3 di cui al superiore decreto n. 586/44, che stabilisce gli obblighi dell'ente gestore per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva;
Visto il decreto del 7 settembre 2001, n. 638/44, di decentramento di competenze relative al rilascio di n.o. per la realizzazione di opere all'interno delle riserve naturali;
Vista la nota della Provincia regionale di Caltanissetta - consiglio provinciale scientifico - n. 12880 del 3 giugno 2003 di trasmissione del piano di sistemazione della riserva naturale integrale Lago Sfondato, redatto ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 14/88 sulla base delle indicazioni fornite dall'ente gestore e consistente in:
-  proposta di modifica delle finalità istitutive;
-  proposta di modifica del perimetro delle zone di riserva e preriserva;
-  piano di sistemazione della zona di riserva;
-  proposta di modifica al regolamento;
Vista la nota istruttoria del servizio 6 - U.O. 6.1 di questo dipartimento, prot. n. 549 del 21 luglio 2003, con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione del piano in argomento;
Visto il successivo parere favorevole del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale reso nella seduta del 2 settembre 2003;
Vista la nota del servizio 6 - U.O. 6.1 prot. n. 65256 del 29 ottobre 2003, con la quale è stato trasmesso al comune di Caltanissetta il piano di sistemazione della riserva naturale integrale Lago Sfondato perché entro il termine di 45 giorni dalla ricezione esprimesse eventuali osservazioni;
Considerato che il comune di Caltanissetta non ha espresso alcuna osservazione al piano in lettera;
Ritenuto di dover condividere il citato parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e di approvare il piano in lettera con la proposta di modifica delle finalità istitutive, la proposta di modifica dei confini della riserva e preriserva e la proposta di modifica al regolamento;
Ritenuto opportuno riformulare il regolamento in parola con le modifiche ed integrazioni suddette, coordinandolo con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/99, alla circolare applicativa del 4 giugno 1999 e al decreto del 7 settembre 2001, tutti in premessa citati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della convenzione di affidamento, allegato 3 al decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997, è approvato il piano di sistemazione e il programma degli interventi previsti della riserva naturale integrale Lago Sfondato, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta, che con i relativi allegati costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1).

Art. 2

L'art. 3 del decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997 è cosi' modificato:
"La riserva naturale è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, come riserva naturale integrale, al fine di tutelare le emergenze geomorfologiche e idrogeologiche connesse al carsismo nelle evaporiti, garantire la conservazione dell'ecosistema lacustre, degli aspetti vegetazionali riferibili alle formazioni delle garighe e delle praterie termoxerofile, degli habitat e delle specie di interesse comunitario".

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti del succitato art. 5 della convenzione di affidamento è approvata la nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale integrale Lago Sfondato.

Art. 4

L'allegato 1 al decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997, di istituzione della riserva naturale integrale Lago Sfondato, contenente i confini dell'area protetta su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, è sostituito dalla cartografia in scala 1:5.000, derivata dalla sezione n. 630040 (Monte Trabona) della C.T.R. 1:10.000 (allegato 2) ed integrato dalla cartografia catastale scala 1:5.000 (allegato 3), costituenti parte integrante del presente decreto. Nei casi in cui il confine della riserva segua la sponda di corsi d'acqua, lo stesso deve intendersi coincidente con il limite dell'area facente parte del demanio fluviale. L'individuazione sul terreno di detto limite e la ubicazione delle tabelle perimetrali avverrà d'intesa tra l'ente gestore ed il competente ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art. 5

L'allegato 2 al decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997, recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale integrale Lago Sfondato è sostituito dall'allegato 4 al presente decreto, contenente le modifiche ed integrazioni apportate con l'approvazione del piano di sistemazione.

Art. 6

Per l'esecuzione delle opere e per le previsioni contenute nel piano di sistemazione è ammessa deroga al regolamento di cui al citato allegato 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente agli allegati nn. 2, 3, 4. L'allegato 1 è depositato presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - per la consultazione.
Palermo, 3 marzo 2004.
  MARINESE 


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Allegato 4
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE LAGO SFONDATO
Titolo I
NORME PER ZONA "A"


Art. 1

1.1  Nella zona A di riserva integrale sono consentiti esclusivamente:
-  attività di carattere scientifico e attività di fruizione, previa autorizzazione dell'ente gestore;
-  la realizzazione di sentieri, percorsi obbligati e opere di presidio per consentire una più efficace tutela delle emergenze geomorfologiche e naturalistiche, previo nulla osta dell'ente gestore;
-  la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione con l'impiego di specie autoctone e di recupero ambientale attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'ente gestore;
-  l'esecuzione delle opere previste nel piano di sistemazione per il miglior perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore.
1.2  Il pascolo potrà essere consentito qualora sulla base di apposito studio, da redigersi su iniziativa dell'ente gestore, emergerà che tale attività è necessaria al mantenimento di alcuni aspetti vegetazionali caratteristici della riserva. In tal caso lgestore regolamenterà l'esercizio del pascolo, fissando limiti temporali, di zona e di numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie.
1.3  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità, in coerenza con le previsioni del piano di sistemazione.
Titolo II
NORME PER LA ZONA "B"


Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area di preriserva vige il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal piano regionale delle riserve naturali, approvato con decreto assessoriale n. 970/91 del 10 giugno 1991, fatta salva la collocazione, su iniziativa dell'ente gestore, di strutture prefabbricate necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione e di fruizione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione.
2.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 3, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  esercitare il pascolo nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso; l'ente gestore potrà regolamentare l'esercizio del pascolo, fissando limiti temporali, di zona e di numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;
c)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'ente gestore, che a tal fine valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione, la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 art. 7;
d)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
e)  esercitare attività forestali per finalità naturalistiche e interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione della copertura vegetale devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
f)  la realizzazione di interventi di recupero ambientale con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'ente gestore;
g)  la realizzazione di sentieri, previo nulla osta dell'ente gestore;
h)  l'accesso motorizzato sulle piste esistenti esclusivamente a favore dei proprietari o conduttori dei fondi per l'esercizio delle attività ammesse, previo permesso nominativo rilasciato dall'ente gestore, o per fini di vigilanza e soccorso;
i)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione del nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previa acquisizione del nulla osta dell'ente gestore;
4)  recintare le proprietà esclusivamente con paletti in legno e rete zootecnica a maglie larghe, con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
2.3  Il piano di utilizzazione della preriserva dovrà prevedere:
-  la riqualificazione delle esistenti piste di accesso alla riserva provenienti dalla SP 42 e da contrada Trabona e la realizzazione, nei punti terminali e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del territorio, di due piazzole di manovra e di opere di presidio per il controllo dell'accesso dei mezzi motorizzati;
-  la realizzazione di un'area attrezzata polifunzionale per l'assistenza ai visitatori.

Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 2.1;
b)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica o la dismissione di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche ed impianti tecnologici a rete;
c)  impiantare serre;
d)  esercitare qualsiasi attività industriale;
e)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
f)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
g)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi, opere interrate, pozzi, perforazioni, movimenti di terreno è sottoposta al preventivo nulla osta dell'ente gestore;
i)  l'esercizio delle attività agricole per una distanza di 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
j)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
k)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
l)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
m)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
n)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
o)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione del nulla osta dell'ente gestore;
p)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione del nulla osta dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
q)  apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
r)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
s)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
3.2  In fase di redazione del piano di utilizzazione della preriserva, i comuni dovranno tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta.
Titolo III
NORME COMUNI


Art. 4
Attività di ricerca scientifica

4.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati, autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 5
Colture agricole biologiche

5.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche, nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
5.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche, possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
5.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 6
Gestione degli agroecosistemi e promozione della multifunzionalità in agricoltura

6.1  L'ente gestore è autorizzato ad adottare, sulla base delle risultanze di un apposito studio e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, uno specifico regolamento per la gestione degli agroecosistemi finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, alla conservazione della biodiversità e all'adozione di tecniche di conduzione maggiormente compatibili con le finalità istitutive della riserva.
6.2  Al fine di incentivare la multifunzionalità in agricoltura e per il miglior perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta, l'ente gestore può stipulare, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, accordi e contratti con i proprietari dei terreni e con i conduttori di attività agro-silvo-pastorali operanti nel comprensorio, per lo svolgimento delle attività di gestione, per l'effettuazione di interventi di miglioramento ambientale, per l'attuazione di azioni di conservazione della biodiversità, per il mantenimento di aree in condizioni di naturalità, per favorire la pubblica fruizione delle aree della riserva, per acquisire diritti d'uso, per procedere all'esecuzione di lavori.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agrosilvopastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni, comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 12
Nulla osta dell'ente gestore

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla osta, richiederà con relazione motivata, il parere del consiglio provinciale scientifico. Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(2004.13.930)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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