REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 APRILE 2004 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 8 aprile 2004, n. 44.
Circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 40. Interventi a favore dell'emersione del lavoro irregolare e dell'occupabilità in Sicilia. Punto 4.3 - Adempimenti nei confronti dell'INAIL dei datori di lavoro ospitanti i tirocini. Rettifica.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ADERITO AGLI INTERVENTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO
AI COMITATI PROVINCIALI PER IL LAVORO E L'EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES)
AL COMITATO REGIONALE PER L'EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98
AI COMITATI PROVINCIALI PER L'EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98
AI SERVIZI FORMATIVI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 24/76
AL NUCLEO CARABINIERI - COORDINAMENTO PER LA SICILIA - C/O ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL P.R.O.F.
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI; DIREZIONE GENERALE DELL'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA FUNZIONE - DIVISIONE VII
ALL'I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE SICILIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
  all'area e ai servizi dell'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 

A seguito di specifiche precisazioni pervenute dal l'INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - direzione regionale Sicilia - ufficio attività istituzionali, con nota 31 marzo 2004, prot. n. 98/2004/AZ, pervenuta il 2 aprile 2004, il punto 4.3 della circolare 19 febbraio 2004, n. 40 ("Attività per l'avvio degli interventi per il datore di lavoro ospitante"), nella parte riguardante le indicazioni relative agli obblighi per il datore di lavoro ospitante il tirocinio nei confronti dell'INAIL, è rettificato secondo il seguente testo "A decorrere dal 1° gennaio 2000, sono state istituite quattro distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (industria, artigianato, terziario e altre attività). Idatori di lavoro, pertanto, vengono inquadrati in tali gestioni secondo la classificazione aziendale disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/89. Le lavorazioni svolte, poi, sono classificate dalla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
Nel caso dei tirocini formativi regolamentati dalla circolare in oggetto, rientrando gli stessi nella disciplina per i corsi di istruzione professionale, la voce di tariffa applicabile è 0611, ma il tasso sul quale calcolare il premio assicurativo, varia al variare della gestione cui è stato inquadrato il datore di lavoro:

Gestione tariffaria  Voce di tariffa Tasso medio di tariffa 
Industria  0611  9‰ 
Artigianato  0611  5‰ 
Terziario  0611  6‰ 
Altre attività  0611 11‰ 


Inoltre, considerato che, a decorrere dal 9 ottobre 2003, i termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività di cui all'art. 12 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono stati modificati, la data di inizio e di fine del tirocinio dovranno essere comunicate al l'INAIL entro 30 giorni dall'inizio del tirocinio".
Per ulteriori chiarimenti, si segnala la pubblicazione della tariffa dei premi INAIL (edizioni INAIL 2001), approvata con D.M. 12 dicembre 2000, nonché la circolare INAIL n.59 del 10ottobre 2003, che modifica i termini di cui all'art. 132 del T.U.
Le associazioni datoriali convenzionate avranno cura, in merito alla presente direttiva, di informare tempe stivamente i datori di lavoro aderenti alle iniziative in oggetto.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sarà disponibile sul sito internet di questo Assessorato ove sarà possibile, altresì scaricarla al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
L'Assessore: STANCANELLI
(2004.15.1088)091


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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