REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 APRILE 2004 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 9 marzo 2004.
Criteri e modalità di utilizzo ed erogazione di una quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche sociali - legge n. 328/2000.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto il D.P.Reg. 4 novembre 2002, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";
Visto lo schema generale di riparto delle risorse indistinte "tabella B", capitolo 9.1 del sopracitato D.P.Reg. 4 novembre 2002, che assegna il 15% delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche sociali nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per "Sperimentazione e sistemi", in particolare mirate:
a)  a consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
b)  a incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovradistrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
c)  a riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza;
d)  alla realizzazione di un sistema informativo a livello regionale, con il diretto coinvolgimento delle province e delle aree metropolitane, che garantisca la raccolta e gestione delle informazioni, la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi;
e)  all'avviamento e supporto tecnico della rete a livello regionale e distrettuale;
f)  alla formazione;
Visto il proprio decreto n. 1861 del 4 luglio 2003, con il quale si è provveduto a ripartire il 15% delle risorse indistinte assegnate per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 nella misura del:
-  6% per le finalità di cui ai punti a), b) e c) sopra citati;
-  9% per le finalità di cui ai punti d), e) ed f) sopra citati;
Visto il proprio decreto n. 2517 del 26 settembre 2003, con il quale, per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), si è provveduto a ripartire le assegnazioni 2001 e 2002 fra le diverse azioni di sistema e ad approvare, contestualmente, le linee guida di indirizzo per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito del S.I.R.I.S.;
Ritenuto necessario provvedere all'adozione dei criteri per l'utilizzo ed erogazione delle somme rientranti nella quota del 6% delle risorse indistinte del fondo nazionale delle politiche sociali da destinarsi alle attività citate nei superiori punti a), b) e c);
Visto il verbale della seduta della Cabina di regia regionale del 19 febbraio 2004, che ha approvato i "Criteri e le modalità di utilizzo ed erogazione della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. - legge n. 328/2000 - nella disponibilità dellregionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali";

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati, per le motivazioni in premessa specificate, i criteri e le modalità di utilizzo ed erogazione della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. - legge n. 328/2000 - nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle auto nomie locali, secondo lo schema allegato al presente decreto e del quale fa parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 marzo 2004.
  D'AQUINO 

Allegato
CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 6% DELLE RISORSE INDISTINTE DEL F.N.P.S. - LEGGE N. 328/2000 - NELLA DISPONIBILITA' DELL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


Art. 1
Finalità

Le somme afferenti la quota del 6% delle risorse indistinte assegnate dallo Stato alla Regione siciliana per il triennio 2001-2003 sono destinate per:
a)  progetti innovativi o sperimentali;
b)  consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
c)  incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovra distrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
d)  riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Art. 2
Individuazione delle somme

Le somme afferenti la quota del 6% delle risorse indistinte assegnate dallo Stato alla Regione siciliana per il triennio 2001-2003, che saranno quantificate e ripartite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le auto nomie locali, sono così attribuite:
-  1% per progetti innovativi o sperimentali;
-  1,50% per consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
-  1,50% per incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovra distrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
-  2% per riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza.
L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio provvedimento, opportunamente motivato, può rimodulare le superiori percentuali in funzione di particolari esigenze.

Art. 3
Soggetti destinatari

I progetti afferenti le materie di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1 possono essere presentati da:
-  gli enti locali in forma singola e/o associata;
-  le aziende unità sanitarie locali;
-  i distretti socio-sanitari;
-  i soggetti ed enti privati, ivi comprese le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali, operanti nei settori sociale e socio-sanitario, con comprovata esperienza e senza finalità di lucro;
-  le ATS a tal uopo costituite.
I progetti afferenti la materia di cui al punto d) dell'art. 1 possono essere presentati soltanto dai singoli distretti socio-sanitari.

Art. 4
Linee guida per l'elaborazione dei progetti

I progetti dovranno indicare con chiarezza:
a)  Contesto territoriale di riferimento:
1)  area territoriale interessata;
2)  studio ed analisi del contesto sociale interessato;
3)  cause e fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
b)  Dati generali del progetto:
1)  numero e tipologia dei destinatari finali;
2)  durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
3)  ricadute sul territorio;
4)  obiettivi finali ed esiti attesi;
5)  integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
6)  collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti ed iniziative;
7)  soggetti (pubblici e/o privati) coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
c)  Congruità dei costi di realizzazione:
1)  documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;
2)  rapporto tra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d)  Metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore)
e)  Modalità di realizzazione del progetto:
1)  gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni di una eventuale diversa gestione;
2)  livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;
3)  rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori;
f)  Modalità e forme di diffusione dei risultati.

Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le domande di finanziamento e relativi allegati, in cinque esemplari, sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti di cui al precedente art. 3, devono essere indirizzate all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, servizio 9°, ufficio piano, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo.
Alla domanda di finanziamento deve essere allegato il progetto, corredato da:
-  una dettagliata articolazione dei costi;
-  dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si precisi che per lo stesso progetto non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici;
-  dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si precisino eventuali cofinanziamenti ottenuti per lo stesso progetto;
-  relazione dettagliata su eventuali altri progetti in corso di realizzazione o di predisposizione, seppur aventi differenti finalità, finanziati o da finanziare da parte di altre amministrazioni;
-  attestazione, rilasciata dal comune capofila, di compatibilità del progetto da finanziare con il piano di zona del distretto socio-sanitario nel quale ricadono i benefici derivanti dai servizi offerti.
Gli enti pubblici devono accludere al progetto la relativa delibera di approvazione.
Gli enti privati devono produrre la seguente ulteriore documentazione:
-  copia del provvedimento di iscrizione al rispettivo albo o registro;
-  atto costitutivo e statuto;
-  delibera di nomina dei rappresentanti legali e dei componenti dell'organo di gestione con le generalità complete;
-  bilancio dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato e depositato nei casi di legge con le relazioni dell'organo di gestione e del collegio sindacale (ove esistente);
-  l'ultimo verbale di revisione (soltanto per le cooperative sociali).
La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dal possibile finanziamento.

Art. 6
Esame dei progetti

I progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3, secondo le modalità indicate al precedente art. 5, vengono istruiti dall'ufficio di piano presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che, ai fini della valutazione finale e dell'ammissione al finanziamento, tiene conto:
-  dell'area di intervento interessata dal progetto secondo le priorità definite al punto 4.3 delle linee guida approvate con D.P.R.S. del 4 novembre 2002;
-  del rilievo che il progetto riveste ai fini dell'integrazione, a livello distrettuale e sovra distrettuale, del piano di zona, attestata dal comune capofila del distretto socio-sanitario territorialmente interessato;
-  del contributo apportato dal progetto ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito territoriale cui il progetto si rivolge;
-  dei cofinanziamenti di altri enti pubblici (province, comuni, etc.) e privati per la realizzazione del progetto proposto;
-  della tipologia e quantità di utenza alla quale si rivolge;
-  dell'utilità del progetto ai fini del raggiungimento del benessere sociale della popolazione presente sul territorio investito dall'interevento.
Il progetto esaminato tenendo conto dei precedenti parametri di riferimento, accompagnato dalla relativa relazione istruttoria redatta dall'ufficio di piano, viene proposto all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, che con proprio provvedimento ne decreta l'ammissione al finanziamento.

Art. 7
Modalità e termini di erogazione delle somme

La liquidazione delle somme relative al finanziamento concesso secondo quanto previsto al precedente art. 6, avviene con provvedimento del dirigente del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, secondo le seguenti modalità:
-  il 30% del finanziamento concesso ad avvenuta comunicazione, da parte del soggetto destinatario del finanziamento, dell'av vio del progetto;
-  il 40% del finanziamento concesso ad avvenuta presentazione, da parte del soggetto destinatario del finanziamento, della prima rendicontazione di utilizzo delle somme erogate nella misura del 30%;
-  il 30% a saldo del finanziamento concesso ad avvenuta presentazione, da parte del soggetto destinatario del finanziamento, della rendicontazione finale di utilizzo delle somme già erogate e previa verifica, da parte del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dell'avvenuta attuazione del progetto finanziato.
(2004.13.884)
Torna al Sommariohome


072*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 35 -  5 -  31 -  8 -  66 -  45 -