REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 2004.
Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle "Case Sicilia", istituite ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che prevede l'istituzione della "Casa Sicilia", con il compito di promuovere fuori dell'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani, affidata dal Presidente della Regione a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 30 maggio 2003, con la quale si approva lo schema tipo di convenzione ai sensi del comma 5 del succitato art. 89 della legge regionale n. 2/2002;
Visto, in particolare, l'art. 13 del richiamato schema di convenzione, il quale prevede che la Regione può concedere un contributo "una tantum" a parziale ristoro delle spese sostenute per la costituzione della "Casa" commisurato alle disponibilità delle somme stanziate sul relativo capitolo di spesa;
Visto l'art. 13, comma I della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a soggetti non specificatamente individuati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione competente dei criteri e delle modalità cui la stessa Amministrazione deve attenersi nell'erogazione;
Ritenuto di dovere disciplinare i criteri e le modalità, così come previsto dalla richiamata legge regionale n. 10/91, ai fini dell'erogazione dei contributi destinati alla costituzione delle "Case Sicilia", secondo i contenuti di cui all'allegato "A", integrati con quelli di cui allo schema di convenzione, approvato con la succitata delibera di Giunta regionale n. 161 del 30 maggio 2003, allegato "B" del presente provvedimento;
Ritenuto inoltre di dovere individuare l'ufficio preposto alla trattazione amministrativa e finanziaria, inerente la gestione ed il conseguente controllo delle "Case Sicilia", nonché a tenere i contatti con le singole "Case", e ritenuto altresì che tale ufficio può essere individuato tra quelli posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono approvati i criteri e le modalità per la erogazione dei contributi alle "Case Sicilia" istituite ai sensi dell'art. 89 della della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo quanto previsto negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.  2

E' individuato l'ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali, istituito ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, quale ufficio competente alla trattazione amministrativa e finanziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, al controllo e ad ogni altro adempimento previsto dalla legge istitutiva della "Casa Sicilia".
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e sarà pubblicato, con i relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2004.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 19 febbraio 2004 al n. 856.
Allegato A
CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE "CASE SICILIA"

Premessa
L'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, prevede l'istituzione di "Casa Sicilia".
La Presidenza della Regione siciliana, nell'ambito della propria attività tendente a promuovere all'estero la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità della Sicilia, può istituire fuori dal territorio nazionale la "Casa Sicilia", così come previsto dall'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Le "Case Sicilia" sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
Presso ogni Nazione può essere istituita non più di una "Casa" e, in relazione alla sede, saranno privilegiate le città capitali o comunque le città maggiormente rappresentative della cultura, del-l'economia e del Governo ospitante.
Saranno presi in maggiore considerazione, in linea di massima, per l'istituzione della "Casa", gli Stati esteri dove sono presenti consistenti collettività di origine siciliana.
Prima di procedere all'affidamento della "Casa", su indicazione dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali (U.R.D.I.), saranno esperite le opportune indagini presso le autorità diplomatico-consolari italiane accreditate nello Stato in cui è in programma l'istituzione della "Casa", per verificare l'affidabilità del gestore individuato.
La "Casa" può essere istituita presso ogni Stato che si riterrà particolarmente vocato alla diffusione della cultura siciliana ed all'intensificazione degli scambi economico-commerciali con la Sicilia.
Ufficio competente
In relazione alle disponibilità delle somme stanziate nel relativo capitolo di spesa, l'ufficio competente, ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali, ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, può concedere contributi "una tantum" a parziale ristoro delle spese sostenute per la costituzione delle "Case Sicilia".
Nel rispetto delle previsioni di cui alla convenzione, ed al fine di assicurare l'esatta rispondenza alle finalità della legge istitutiva, l'Ufficio curerà i rapporti con le singole "Case" e ne assicurerà i necessari controlli e verifiche ordinarie per mezzo del proprio personale, informando di quanto posto in essere il Presidente della Regione.
Gestore
La "Casa", sulla base di apposita convenzione, stipulata tra il Presidente della Regione ed il soggetto preliminarmente individuato, sarà affidata ad un gestore.
Il gestore sarà individuato tra i soggetti privati, singoli o associati, di comprovata esperienza nel settore, che abbiano gli opportuni accrediti presso le autorità governative dello Stato ospitante, nonché dimostrino effettive potenzialità per far crescere i rapporti culturali e gli scambi economico-commerciali dello Stato ospitante con la Regione siciliana.
Per quanto attiene i rapporti intercorrenti tra il gestore e il Presidente della Regione, si rinvia alle prescrizioni di ogni singola convenzione stipulata tra le parti.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese finalizzate alla costituzione della "Casa Sicilia" inerenti al reperimento dei locali, ai relativi arredi, macchinari ed impianti; sono altresì ammissibili al contributo le spese sostenute per la predisposizione di studi di fattibilità, ricerche di mercato ed iniziative di promozione culturale ed economico-commerciali.
Misura del contributo
I contributi sono erogabili nella misura massima dell'80% delle spese sopra indicate.
Tale misura è proporzionalmente ridotta in relazione allo stanziamento delle somme disponibili nel relativo capitolo di spesa e al numero di "Case" formalmente istituite mediante apposita convenzione stipulata tra il Presidente della Regione e il gestore nell'anno finanziario di riferimento.
I contributi saranno erogati previa presentazione all'ufficio competente di idonea documentazione rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti nella Nazione in cui è ospitata la "Casa", corredata da apposita attestazione sull'effettività della spesa in tal senso resa dal gestore.
L'erogazione è subordinata al rilascio di apposita polizza fidejussoria, cosi come previsto dall'art. 13 dello schema di convenzione.
Il contributo non può essere riferito a spese sulle quali il gestore abbia fruito o fruisca di altri finanziamenti o contributi da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
Proposte e istanze
A decorrere dall'anno finanziario 2004, i soggetti interessati ad avere affidata la gestione della "Casa", devono produrre apposita proposta, contenente tutti gli elementi individuati nello schema di convenzione, approvato con delibera di Giunta n. 161 del 30 maggio 2003, indirizzata al Presidente della Regione - Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali, piazza Luigi Sturzo, n. 36 - 90139 Palermo.
I soggetti gestori già firmatari delle convenzioni di affidamento delle "Case" possono presentare, entro 60 giorni dalla stipula, formale istanza di contributo.
L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, rilasciata in conformità alla normativa vigente nella Nazione ospitante la "Casa".
Programmi regionali di spesa
Il gestore ha titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa riguardanti la concessione di finanziamenti o contributi per la realizzazione di eventi che, secondo la legislazione vigente, risultino ammissibili.
Per quanto riguarda gli obblighi ed i compiti dei gestori delle "Case Sicilia", trova applicazione quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con delibera di Giunta regionale n. 161 del 30 maggio 2003, nonché dalla convenzione stipulata dal medesimo gestore con il Presidente della Regione.
Allegato B
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI "CASA SICILIA" SCHEMA (Approvato con delibera di Giunta regionale n. 161 del 30 maggio 2003)

Premesso:
-  che l'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha istituito la "Casa Sicilia";
-  che, ai sensi dello stesso art. 89, le "Case Sicilia" sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione;
-  che non sarà possibile aprire più di una Casa per ogni Nazione e che, in relazione alla sede, saranno privilegiate le città capitali o comunque le città maggiormente rappresentative della cultura, dell'economia e del governo del Paese ospitante;
-  che, nel caso di un numero plurimo di richieste insistenti nella stessa Nazione, il Presidente della Regione siciliana procede all'assegnazione dopo aver valutato complessivamente le richieste, in relazione, oltre che all'ubicazione ed alla tipologia della struttura, alla qualità e quantità degli oneri che ciascun istante dichiara di volersi e potersi assumere;
-  che nel caso di gestore singolo o di gestore collettivo, il singolo soggetto o i singoli soggetti facenti parte di consigli di amministrazione, o comunque di organi direttivi della Casa, non devono avere condanne o carichi pendenti per reati dolosi;
-  che.........................................ha proposto la costituzione di una "Casa Sicilia" in ..............................ed esattamente nella città di .......................................... -  che la proposta suddetta appare coerente con le finalità di cui alle norme sopra citate,
tutto ciò premesso,


Art. 1
Costituzione

La Regione siciliana, d'ora in poi denominata "Regione", in persona del Presidente della Regione, affida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a ............................................ d'ora in poi denominato "gestore", la Casa Sicilia, d'ora in poi denominata "Casa", in ............................................ e, segnatamente, nella città di ....................................................
Art. 2
Finalità

La Casa ha come finalità, nel rispetto del diritto internaziona-le e della legislazione dello Stato ospitante, nonché di quella dello Stato italiano e della Regione siciliana, la promozione, presso ...................................................., della cultura, dell'immagine e delle opportunità di impresa nonché dei prodotti tipici e di qualità siciliani. Essa, pertanto, può organizzare seminari, convegni, workshop e qualunque evento atto al raggiungimento delle predette finalità.
La Casa, inoltre, cura la raccolta di tutte le informazioni utili agli imprenditori ed agli altri operatori siciliani interessati, in ordine alle occasioni di impresa nello Stato in cui essa opera.

Art. 3
Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3, decorrenti dalla data del decreto di approvazione, e si rinnova tacitamente ove una delle due parti non eserciti il diritto di recesso almeno 6 mesi prima della scadenza del termine.

Art. 4
Obblighi

Il gestore si impegna:
- a tenere a disposizione, per tutta la durata della convenzione, i locali siti in ...................................................che, visionati dalla Regione, si ritengono idonei allo scopo, completi degli arredi, dei macchinari e degli impianti adeguati all'uso cui essi sono destinati. Previa autorizzazione della Regione, l'ubicazione della Casa può essere modificata in presenza di imprevedibili ed obiettive motivazioni;
- a tenere aperti i locali al pubblico per almeno .......... ore al giorno per ........... giorni alla settimana ad eccezione delle giornate non lavorative previste dalle disposizioni locali;
- a non svolgere, all'interno dei locali destinati alla Casa, attività non coerenti con le finalità di cui al precedente art. 2;
- ad esporre al di fuori dei locali lo stemma della Regione siciliana nonché, ove le disposizioni del ............................lo consentono, la bandiera italiana, quella siciliana e quella dell'Unione europea, ed all'interno dei locali, le foto del Presidente della Repubblica italiana, del Presidente della Regione siciliana e del Presidente dell'Unione europea;
- ad esporre, all'interno della Casa, una carta geografica della Regione siciliana;
- ad apprestare una biblioteca contenente testi, documenti e fotografie necessari per la conoscenza della Sicilia;
- ad assicurare idonea diffusione nel territorio..........................della ubicazione della Casa, dei recapiti telefonici, fax ed e-mail;
- ad assicurare, presso la sede della Casa, la presenza permanente, per tutta la durata delle ore di lavoro previste nel relativo contratto di lavoro vigente in ..........................................................., di almeno un dipendente amministrativo dotato delle necessarie competenze e della conoscenza della lingua italiana oltre che di quella locale;
- a nominare un referente ed un vice referente che fungano da interlocutori diretti della Regione e che, in possesso dei necessari accreditamenti presso lo Stato in cui ha sede la Casa, assicurino i necessari collegamenti tra le Autorità..................................e la Regione siciliana; il referente ed il vice referente, indicati all'atto della sottoscrizione della presente convenzione ed i cui curricula sono stati preventivamente acquisiti, possono essere sostituiti in caso di obiettiva necessità e previa autorizzazione della Regione.

Art. 5
Compiti

Per il migliore raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il gestore dovrà obbligatoriamente svolgere i seguenti compiti:
-  organizzare annualmente almeno un evento di ampio richiamo nel settore della cultura, o della promozione dei prodotti tipici e di qualità siciliani o delle opportunità di impresa in generale; in ogni caso l'evento non può promuovere una ditta o un marchio bensì uno o più prodotti;
-  redigere, aggiornare, e tenere a disposizione degli ope-ratori siciliani interessati, l'elenco degli eventi culturali, scien-tifici, sociali e commerciali che hanno luogo annualmente in ...............................................
-  comunicare alla Regione, entro il mese di ottobre precedente l'anno di riferimento, il programma annuale di attività;
-  comunicare ai dipartimenti regionali interessati, agli enti locali ed a quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, relativamente alle materie di loro competenza, l'organizzazione di eventi ai quali gli stessi possono partecipare concordandone le modalità con il gestore;
-  offrire ogni assistenza agli operatori siciliani interessati alle opportunità culturali e commerciali che si presentino in ...............
-  promuovere, in generale, l'immagine della Sicilia;
-  per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, su direttiva del Presidente della Regione siciliana, per il tramite dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali (U.R.D.l.), la Regione potrà commissionare al gestore, il quale è obbligato ad eseguire, studi di settore, organizzazione di mostre, fiere e convegni, conferenze e dibattiti, incontri e manifestazioni culturali e commerciali, e quant'altro ritenuto necessario per il perseguimento degli interessi regionali. Il gestore predisporrà, entro 30 giorni dalla direttiva, un piano operativo con il relativo quadro economico per l'acquisizione in loco di beni e servizi.

Art. 6
Compiti liberamente assunti

Il gestore, nell'ambito della presente convenzione, per il raggiungimento degli obiettivi e per il soddisfacimento degli interessi regionali in .........................................., potrà assumere autonomamente ogni iniziativa, economica, sociale e culturale, intrattenere colloqui e contatti con autorità amministrative e politiche, partecipare ad eventi e manifestazioni.
Il gestore è tenuto a comunicare all'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali (U.R.D.I.), entro 15 giorni dall'assunzione dell'iniziativa, i compiti liberamente assunti, ed è tenuto ad interromperli immediatamente a semplice richiesta discrezionale della Regione. Nessun onere aggiuntivo potrà derivare per la Regione da compiti liberamente assunti.

Art. 7
Programmi regionali di spesa

Il gestore ha titolo per partecipare ai programmi regionali di spesa riguardanti la concessione di finanziamenti o contributi per la realizzazione di eventi che, secondo la legislazione vigente, risultino ammissibili.

Art. 8
Direttive

Nell'attuazione dei compiti affidati dalla presente convenzione, il gestore attua costantemente le direttive impartite dalla Regione, anche per il tramite dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali (U.R.D.I.) istituito dall'art. 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 9
Verifiche

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore presenta alla Regione una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente convenzione.
La Regione, qualora ritenga insoddisfacente l'attività svolta e previa eventuale ispezione presso la sede della Casa, formula le proprie osservazioni motivando dettagliatamente il proprio dissenso.
Entro i 30 giorni successivi alla notifica della contestazione, il gestore può trasmettere le proprie controdeduzioni.
Qualora la Regione ritenga le giustificazioni insufficienti e, permanendo le inadempienze rilevate, il gestore, entro 90 giorni successivi alla relativa comunicazione, è tenuto ad adempiere alle disposizioni impartite.
In ogni caso la Regione sottopone la Casa ad almeno una verifica annuale, previa semplice comunicazione al gestore, il quale è obbligato ad adoperarsi affinché la verifica abbia luogo nei modi e nei tempi ritenuti idonei dalla Regione stessa.

Art. 10
Decadenza

La presente convenzione si risolve automaticamente, senza bisogno di preventiva diffida:
a)  nel caso in cui, in violazione dell'art. 4, il gestore svolga, nei locali della Casa, attività non compatibili con le finalità della presente convenzione o muti la sua allocazione senza preventiva autorizzazione;
b)  nel caso in cui, in violazione sempre dell'art. 4, la Casa risulti priva di personale amministrativo idoneo allo svolgimento dei compiti alla stessa affidati;
c)  nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo e senza tempestiva sostituzione, la figura del referente o del vice referente;
d)  nel caso in cui, a seguito delle contestazioni di cui all'articolo precedente, non provvede nei termini e nei modi stabiliti nello stesso articolo.

Art. 11
Recesso del gestore

Il gestore potrà recedere per giusta causa dando comunicazione entro il mese di settembre. Il recesso ha effetto, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno successivo.
Per patto espresso non rientrano nella giusta causa i mutamenti amministrativi e politici tanto del gestore quanto della Regione, né il mutamento delle condizioni economiche e di mercato che possano influire sui costi di gestione.

Art. 12
Risarcimento

La risoluzione per colpa del gestore o il recesso senza giusta causa comportano il risarcimento della Regione, a titolo di penale, quantificato in E ..............................., oltre al rimborso del contributo sulle spese di costituzione eventualmente erogato ai sensi dell'articolo che segue.

Art. 13
Contributo

Senza vincolo alcuno la Regione può concedere un contributo "una tantum" a parziale ristoro delle spese sostenute per la costituzione della Casa, commisurato alla disponibilità delle somme stanziate sul capitolo istituito ai sensi del comma 12 dell'art. 89 della legge regionale n. 2/2002, e previo rilascio di idonea polizza fidejussoria, emessa da primaria compagnia assicurativa italiana abilitata dalla normativa nazionale o da istituto bancario italiano, per un importo pari al contributo concesso. La fideiussione sarà svincolata dopo l'esito positivo della prima verifica. La fideiussione dovrà contenere esplicitamente la clausola "a prima richiesta" e dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito.

Art. 14
Risoluzione controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione, il gestore esplicitamente accetta la giurisdizione della competente autorità giudiziaria italiana, Foro di Palermo.

Art. 15
Referenti

Ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, il gestore nomina "referente" il/la ....................................................................................... e "vice referente" il/la........................................................
Il Presidente della Regione siciliana Il gestore 
........................................ ........................................


(2004.12.819)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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