REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 7 aprile 2004, n. 4.
Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Interventi di solidarietà per i familiari dei caduti di Nassiriya

1.  Ai familiari di Alfio Ragazzi, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Domenico Intravaia, Horacio Majorana ed Emanuele Ferraro, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya in territorio iracheno, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
Art. 2.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa complessiva di 837 migliaia di euro, di cui:
a)  465 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720);
b)  12 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183721);
c)  360 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183722).
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
3.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente la spesa di 12 migliaia di euro e di 14 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
4.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascun anno, la spesa di 360 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

Art. 3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 aprile 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche  D'AQUINO sociali e le autonomie locali 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così, rispettivamente, dispongono:

"Art. 2
Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa

1.  In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2.  L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:
a)  coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c)  genitori;
d)  fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3.  Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4.  Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5.  Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".

"Art. 3
Sostegno agli orfani

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a)  sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b)  sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
c)  sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2.  I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.
3.  L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977. n. 47.".

"Art. 4
Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

1.  L'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3.  Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 827
"Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) il 19 marzo 2004.
D.D.L. n. 823
"Interventi a favore dei familiari delle vittime di Nassiriya".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Forgione e Liotta il 19 marzo 2004.
Trasmessi alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 20 marzo 2004.
Abbinati ed esaminati dalla Commissione nella seduta n. 175 del 23 marzo 2003.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 176 del 24 marzo 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 155 del 24 marzo 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 177 del 25 marzo 2004.
Relatore: Giovanni Ioppolo.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 193 del 29 marzo 2004.
La legge assorbe, in parte, i contenuti del disegno di legge nn. 727, 722, 723, 724, 770/A discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 188 e 189 rispettivamente del 3 e 9 marzo 2004.
(2004.14.1013)
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012
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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