REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 marzo 2004.
Linee guida relative alla formazione del personale medico operante nel Servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Visto il D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo del 22 maggio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Linee guida su formazione, aggiornamento ed addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza";
Considerato che le linee guida anzidette prevedono che i programmi di formazione ed aggiornamento e la relativa certificazione sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, e che quindi è necessario a livello regionale procedere alla determinazione di un quadro normativo e programmatico chiaro entro cui regolamentare ed articolare in forma integrata tutte le attività di formazione, aggiornamento ed addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza;
Considerato che tale attività formativa deve servire per favorire l'integrazione funzionale ed operativa di ogni settore del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e che quindi deve coinvolgere tutto il personale del servizio sanitario regionale, degli enti e delle associazioni di volontariato che operano nel sistema di emergenza/urgenza e specificatamente: i medici del servizio sanitario regionale, i medici convenzionati dell'emergenza territoriale (D.P.R. n. 270/2000), il personale infermieristico dipendente del servizio sanitario regionale, il personale non sanitario dipendente del servizio sanitario regionale, il personale soccorritore volontario e dipendente dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1992, e gli altri operatori del ruolo tecnico di supporto dipendente e/o volontario che operano presso i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1992;
Considerato, inoltre, che le linee guida prevedono una formazione di base per tutti gli operatori che vengono inseriti nel sistema di emergenza/urgenza e una formazione permanente per il personale operante nel sistema e che solo nel caso dei medici convenzionati dell'emergenza territoriale (D.P.R. n. 270/2000) oltre ai due livelli indicati è previsto, in base alla normativa vigente, un propedeutico livello di formazione di accesso finalizzato all'acquisizione di un apposito attestato di idoneità, requisito necessario per l'accesso al sistema di emergenza/urgenza;
Visto il D.P.R. n. 270/2000, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed, in particolare, il capo V che regolamenta alcuni aspetti riguardanti l'emergenza sanitaria territoriale;
Visto il decreto n. 33629 del 22 dicembre 2000, con il quale questo Assessorato ha emanato le linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per i medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale modificando il precedente decreto n. 21750 dell'11 marzo 1997;
Ritenuto di dover adeguare, secondo quanto stabilito dalle nuove linee guida nazionali, il quadro normativo regionale in tema di formazione del personale medico afferente i servizi di emergenza sanitaria territoriale S.U.E.S. 118, anche al fine di favorire l'applicazione dinamica delle norme con le quali le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio conferiscono gli incarichi nell'ambito del servizio stesso;
Visti i decreti n. 33793 dell'8 gennaio 2001 e n. 34276 del 27 giugno 2001, con i quali vengono emanate le linee guida sui P.T.E. e sul funzionamento del Servizio di urgenza emergenza sanitaria regionale (S.U.E.S. 118) e con le quali viene demandata ai direttori delle centrali operative del S.U.E.S. 118 la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e laico e la definizione delle relative linee di indirizzo scientifico;
Visto il decreto n. 34221 del 23 marzo 2001, con il quale viene istituita la figura del referente regionale per le rianimazioni e l'emergenza, quale consulente tecnico dell'Assessorato regionale della sanità per i servizi di emergenza urgenza - S.U.E.S. 118;
Vista la legge n. 120 del 3 aprile 2001, riguardante l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici in ambito extraospedaliero da parte del personale sanitario non medico e non sanitario, che abbia ricevuto una formazione specifica (B.L.S. - D.) e certificata dal direttore della centrale operativa S.U.E.S. 118 competente per territorio;

Decreta:


Art. 1

Tutto il personale operante nel servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118, al fine di raggiungere e mantenere qualità ed efficacia, deve sostenere un percorso formativo uniforme.
Restano ferme le rispettive competenze, gli ambiti professionali e la formazione di base di ciascuna figura.
L'obiettivo generale è rappresentato dal raggiungimento della uniformità terapeutica in ogni settore del servizio urgenza emergenza sanitaria (centrale operativa, mezzi di soccorso su gomma, eliambulanze, P.T.E., dipartimenti di emergenza).

Art. 2

Poiché il percorso formativo interessa figure professionali diverse, è necessario individuare percorsi formativi diversi, in relazione alle figure interessate.
Pertanto, si individuano i professionisti a cui è rivolta la formazione.
A)  Medici da assumere nel servizio sanitario nazionale e precisamente per il servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118.
B)  Medici già dipendenti dal servizio sanitario nazionale con finalità di riqualificazione.
C)  Personale infermieristico dipendente dal servizio sanitario nazionale.
D)  Personale non sanitario (autisti-barellieri) assunto a qualsiasi titolo per il servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118.
La formazione viene effettuata nei successivi livelli:
1)  formazione di accesso;
2)  formazione di base;
3)  formazione permanente ed aggiornamento con tinuo.
Art.3
Formazione di accesso

Il livello di "Formazione di accesso" è dedicato ai medici da inserire nel servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118, così come previsto dall'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000.
I corsi di "Formazione di accesso" per i medici da inserire nel S.U.E.S. 118, saranno realizzati dalle aziende unità sanitarie locali e saranno diretti e coordinati dal direttore della centrale operativa S.U.E.S. 118 di riferimento.
Il direttore di C.O. S.U.E.S. 118 competente per territorio ha il compito di fissare gli obiettivi clinico-assistenziali attraverso la determinazione dei sottospecificati programmi:
A) Teorici che prevedono la formazione attraverso le seguenti unità didattiche:
1)  sistema di allarme sanitario ed organizzazione del sistema S.U.E.S. 118;
2)  il paziente critico in emergenza P.H.T.L.S. (Pre Hospital Trauma Life Support);
3)  valutazione continua A, B, C, D, E, del paziente critico.
Esame completo Testa - Piedi - B.L.S. (Basic Life Support);
4)  Politrauma P.T.C. (Pre Hospital Trauma Care).
Manovre di estrinsecazione da veicoli incidentati: collare cervicale - tavola spinale con imbracatura - barella a cucchiaio - steccobende rigide e/o depressione - Ked (giubbotto spinale) - materasso a depressione - toboga - medicazioni in loco;
5)  trauma cranico e midollare.
Stabilizzazione e mantenimento delle funzioni vitali in loco.
Metodiche di rimozione casco in traumatizzati della strada.
Metodiche e tecniche di trasporto dei pazienti traumatizzati;
6)  rianimazione e stabilizzazione del paziente critico in loco;
7)  emergenze respiratorie e tecniche di supporto (ventilazione con poket - mask - pallone autoespansibile - tecniche di controllo vie aeree - tecniche di decontenzione toracica in caso di PNX - ipertensivo);
8)  emergenze cardiologiche e manovre rianimatorie - massaggio cardiaco esterno.
Defibrillazione manuale e semiautomatica B.L.S. - D. (Basic Life Support Defibrillation);
9)  emergenze neurologiche;
10)  emergenze chirurgiche;
11)  centro antiveleni ed emergenze tossicologiche;
12)  nutrizione artificiale in emergenza (enterale e parenterale);
13)  emergenze pediatriche P.B.L.S. (Pediatric Basic Life Support) e P.T.B.L.S. (Pediatric Trauma Basic Life Support);
14)  farmacologia nell'emergenza;
15)  aspetti medico legali dell'emergenza;
16)  il vissuto dell'operatore;
17)  comunicazioni e relazioni umane;
18)  maxi emergenze;
19)  emergenze N.B.C.R. (nucleare - biologico - chimico - radiologico);
20)  definizione di morte cerebrale.
Prelievi e trapianti di organo;
21)  rapporti tra servizio emergenza urgenza - S.U.E.S. 118 e:
-  protezione civile;
-  sicurezza civile;
-  forze dell'ordine (carabinieri - polizia - finanza);
-  dipartimenti E.U. ospedalieri;
B)  Pratici: per il raggiungimento degli obiettivi teorici attraverso la frequenza pratica presso i dipartimenti di emergenza urgenza accettazione e presso le riani mazioni di riferimento delle centrali operative del S.U.E.S. 118, le ambulanze, eliambulanze e C.O. Il rapporto discendi/docenti dovrà essere 5 a 1.
Il corso dovrà essere svolto in 4 mesi e sarà articolato su 300 ore di cui 150 di teoria e 150 di pratica.
Ogni corso avrà un numero massimo di discenti di 25 unità.
Nel caso in cui le unità mediche richiedenti fossero superiori a tale numero, si formeranno più corsi che saranno avviati e si concluderanno contemporaneamente.
C) Giudizio di idoneità, rilascio attestato:
i candidati che avranno frequentato regolarmente il corso ( minimo 270 ore) verranno esaminati da una commissione costituita da:
-  direttore del corso, con funzioni di presidente;
-  direttore sanitario dell'azienda o suo delegato;
-  un docente del corso;
-  dirigente generale del D.O.E. o suo delegato.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario amministrativo dell'azienda.
La valutazione finale si concluderà con un giudizio di idoneità o non idoneità e verrà effettuata mediante prova scritta (a mezzo quiz con il giudizio positivo vincolato ad almeno il 75% di risposte esatte) e prova pratica (con l'attribuzione di un punteggio di almeno 7/10).
Ai medici abilitati verrà rilasciato un certificato di idoneità secondo le modalità riportate nell'art. 14 del presente decreto.

Art. 4

I corsi per l'idoneità allo svolgimento dell'attività di emergenza sanitaria territoriale saranno programmati dalle aziende unità sanitarie locali per un numero di medici predeterminato, secondo il fabbisogno di personale da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive dell'emergenza sanitaria territoriale, come disposto dall'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000. Tale numero dovrà essere incrementato del 30% rispetto alle necessità proprie di ogni azienda unità sanitaria locale.
In fase di prima applicazione del presente decreto i corsi dovranno essere attivati entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dandone preventiva comunicazione al DOE, con la trasmissione di copia del bando.
Art. 5
Direzione dei corsi

La direzione dei corsi è affidata al responsabile della centrale operativa 118 del bacino di appartenenza delle aziende unità sanitarie locali. Il direttore dei corsi è responsabile dei programmi formativi anche ai fini dell'accreditamento E.C.M. e per quest'ultimo aspetto congiuntamente al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.
Il direttore dei corsi coordina i docenti e le relative attività corsuali sia teoriche che pratiche, partecipa all'attività di monitoraggio e valutazione, conclusi i corsi relaziona all'ufficio formazione delle unità sanitarie locali e all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento Osservatorio epidemiologico della prevenzione e formazione permanente (D.O.E.) sull'andamento degli stessi, sui risultati ottenuti e prospetta eventuali iniziative di miglioramento delle competenze dei partecipanti ai corsi.
Il direttore dei corsi, inoltre, collabora con gli uffici formazione delle aziende unità sanitarie locali all'individuazione dei bisogni formativi e alla progettazione dei corsi ricadenti nell'ambito dell'attività di formazione permanente ed aggiornamento (terzo livello di formazione).
Art. 6
Docenti dei corsi

I docenti dei corsi sono nominati dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, previa selezione effettuata di concerto con il responsabile della centrale operativa 118 del bacino d'appartenenza. I docenti dovranno possedere una pluriennale (almeno 3 anni) e documentata esperienza teorico-pratica in emergenza - urgenza - rianimazione.
Art. 7
Formazione di base

La formazione di base è volta a fare acquisire ulteriori e specifiche competenze al personale medico dell'emergenza sanitaria territoriale incaricato a tempo indeterminato, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre un anno dalla nomina.
I corsi avranno la durata di 80 ore di cui 40 di teoria e 40 di pratica ed avranno lo scopo di aggiornamento specifico per perseguire i seguenti obbiettivi:
1)  clinico-assistenziali;
2)  organizzativi;
3)  relazionali.
I programmi didattici dei corsi (didattica teorica e pratica) sono stabiliti dal direttore dei corsi facendo riferimento a quanto riportato all'art. 3.
Per la direzione dei corsi e per la docenza, relativi al presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato negli artt. 5 e 6.
Valutazione finale e rilascio attestato
Alla fine del corso si procederà alla verifica delle conoscenze acquisite dai discenti.
La verifica dei livelli di apprendimento dovrà essere realizzata attraverso una prova scritta che si sostanzia nella somministrazione di un questionario di verifica che preveda domande a risposta multipla.
Il questionario di verifica deve essere predisposto dal direttore del corso e dovrà tenere conto del percorso formativo sviluppato.
Il risultato della valutazione sarà espresso in centesimi e verrà riportato sull'attestato di partecipazione che verrà rilasciato ad ogni singolo discente partecipante al corso.
Art. 8
Formazione permanente ed aggiornamento

Formazione permanente
Per i medici in servizio a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R. n. 270/2000, le aziende unità sanitarie locali di appartenenza dovranno organizzare uno o più cicli di didattica applicata per un minimo 50 ore, con cadenza annuale o al massimo biennale.
I programmi di didattica applicata dei corsi sono stabiliti dal direttore dei corsi , facendo riferimento a quanto riportato dall'art. 3, e si svolgeranno presso:
-  centrale operativa 118;
-  mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118: autoambulanze ed eliambulanze;
-  P. S. e/o DEA;
-  rianimazione;
-  P.T.E.
Per la direzione dei corsi e per la docenza, relativi al presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato negli artt. 5 e 6.
La formazione permanente andrà accreditata ECM solo in presenza di norme nazionali e regionali speci fiche.
Aggiornamento
L'aggionarmento specifico annuale dei medici del S.U.E.S. 118 dovrà essere realizzato dalle aziende unità sanitarie locali attraverso l'organizzazione di appositi corsi accreditati ECM o in alternativa promuovendo la partecipazione dei medici a corsi analoghi.
Tale percorso formativo rientra nelle attività di servizio in quanto garantisce al personale dell'emergenza sanitaria il livello di aggiornamento come previsto dalla vigente normativa.
Sarà cura degli uffici di formazione delle aziende unità sanitarie locali comunicare al D.O.E. tutte le esperienze di formazione permanente ed aggiornamento a cui ogni singolo medico del S.U.E.S. 118 ha partecipato.
Art. 9
Infermieri

Tutti gli infermieri professionali, inclusi quelli con funzioni di coordinamento, operanti a qualsiasi titolo nelle unità operative delle aziende sanitarie locali e delle A.R.N.A.S. del servizio sanitario nazionale della Regione siciliana, al fine di garantire una tempestiva, appropriata ed efficace risposta per gli eventi di emergenza - urgenza sanitaria, indipendentemente dal livello formativo già acquisito, parteciperanno a corsi di formazione biennale certificati per il raggiungimento e l'aggiornamento secondo linee guida nazionali ed internazionali degli obiettivi seguenti:
A) Clinico assistenziali
Gestione del triage intra ed extra ospedaliero.
Sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali sia dell'età adulta che pediatrica con particolare riferimento a P.B.L.S. - P.T.B.L.S. - B.L.S. - B.L.S.D. - P.T.C. ADVANCED - A.T.L.S. - A.C.L.S.
Nursing per i reparti di rianimazione e terapia intensiva.
Organizzativi.
Conoscenza dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale e regionale.
Conoscenza del sistema di emergenza - urgenza ospedaliero ed extra ospedaliero con particolare riferimento al sistema territoriale di emergenza urgenza S.U.E.S. 118.
Acquisizione della capacità di utilizzare i protocolli operativi.
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi di comunicazione
Conoscenza degli aspetti medico legali.
Conoscenza della modalità di comunicazione con altri enti (protezione civile, sicurezza civile, forze dell'ordine) (carabinieri - polizia - finanza), dipartimenti E.U. ospedalieri.
Conoscenza ed utilizzo dei protocolli organizzativi in caso di maxi emergenza e grandi eventi.
Conoscenza ed utilizzo dei protocolli organizzativi in caso di eventi N.B.C.R. (nucleare - biologico - chimico - radiologico).
Conoscenza dei sistemi di auto-protezione.
Relazionali
Acquisizione delle capacità di relazionare, in emergenza, con il paziente ed i familiari.
Conoscenza e gestione del lavoro in equipe.
Gestione dello stress e dei conflitti.
Organizzazione della capacità di relazionare con i diversi livelli di emergenza (D.E.A.U. - P.T.E. - ambulanze - eliambulanze).
I corsi biennali avranno la durata di 50 ore di cui 25 di teoria e 25 di pratica, saranno organizzati dalle aziende unità sanitarie locali ed A.R.N.A.S. secondo quanto disposto negli artt. 5-6 del presente decreto.

Art. 10
Personale soccorritore (autisti-soccorritori)

Per il personale soccorritore che già opera nel sistema dell'emergenza urgenza sanitaria - S.U.E.S. 118 è prevista una formazione ed aggiornamento sulle principali attività ordinarie di emergenza.
Il personale soccorritore operante nel sistema di emergenza urgenza S.U.E.S. 118 con cadenza biennale parteciperà ai corsi per raggiungere obiettivi assistenziali ed organizzativi:
A)  livello di formazione di base specifica:
-  conoscenza dei sistemi di auto-protezione e sicurezza;
-  conoscenza delle procedure di triage extraospedaliera;
-  nozioni di organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
-  conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico;
-  B.L.S. - B.L.S.D. - P.B.L.S. - P.T.C. base;
-  conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione del paziente traumatizzato;
-  conoscenza dei protocolli attivati all'interno della centrale operativa e sui mezzi di soccorso;
-  conoscenza dei protocolli attivati nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere attivate nei sistemi del l'emergenza urgenza sanitaria;
-  conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza (polizia, vigili del fuoco, etc.);
-  conoscenza e capacità di controllo di attrezzature di competenza presenti sui mezzi di soccorso e degli strumenti di radio comunicazione;
-  conoscenza delle modalità di integrazione dei protocolli operativi per maxi-emergenze, grandi eventi, ed emergenze non convenzionali;
-  capacità di relazione con l'equipe e con l'utenza;
-  elementi di medicina legale;
B)  i corsi devono prevedere la simulazione delle reali condizioni in cui il soccorritore dovrà operare e l'apprendimento di abilità specifiche, avvalendosi anche della collaborazione in qualità di docenti, di operatori già impegnati nel sistema dell'emergenza urgenza sanitaria.
I corsi avranno la durata di 30 ore di cui 15 teoriche e 15 di pratica e saranno organizzati dalle aziende unità sanitarie locali ed A.R.N.A.S. di riferimento delle rispettive centrali operative secondo i criteri di cui agli articoli 5-6 del presente decreto.

Art. 11
Corsi O.V.A.S. (Operatori volontari assistenti sanitari)

I corsi O.V.A.S. sono organizzati per operatori volontari che ne fanno richiesta alle C.O. del S.U.E.S. 118 di riferimento. I corsi sono dedicati a personale:
-  delle forze dell'ordine;
-  personale scolastico, sia insegnante che alunni;
-  associazioni di volontariato;
-  enti privati (banche - istituzioni varie - etc.).
Lo scopo di tali corsi è quello di fare acquisire ai richiedenti un livello formativo di base nei casi di emergenza urgenza che possono verificarsi per strada, presso enti o in ambiente domestico.
Tale corso O.V.A.S. permetterà di raggiungere un livello di formazione di base raggiungendo i seguenti obiettivi:
-  conoscenza del B.L.S. - B.L.S. - D;
-  conoscenza del P.B.L.S. - P.T.B.L.S.;
-  conoscenza del P.T.C. base.
I corsi O.V.A.S. saranno organizzati dalle aziende unità sanitarie locali e A.R.N.A.S. secondo gli artt. 5-6, su richiesta di enti, associazioni, forze dell'ordine o singoli cittadini, dal personale insegnante delle centrali operative del S.U.E.S. 118 per una durata di 60 ore di cui 30 teoriche e 30 pratiche, alla fine sarà rilasciato un certificato di idoneità ad operatore O.V.A.S.

Art. 12

Al fine di elevare la qualità dell'attività formativa, tutte le iniziative afferenti la formazione di base, la formazione permanente e l'aggiornamento, sia teoriche che pratiche, debbono essere accreditate E.C.M.
L'accreditamento di ogni evento è di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dovrà essere fatto secondo le norme e le modalità, nazionali e/o regionali, al momento in vigore.

Art. 13

Sono esonerati dall'obbligo E.C.M., per l'anno in cui si realizza il corso, i medici che partecipano ai corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

Art. 14

Il sistema di certificazione dei risultati raggiunti e degli eventuali crediti E.C.M. maturati si articola nel seguente modo:
a) corsi afferenti la formazione di accesso:
-  rilascio dell'attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le aziende unità sanitarie locali.
b)  restanti corsi:
-  formazione di base;
-  formazione permanente;
-  aggiornamento, rilascio dell'apposito attestato E.C.M. indicante i crediti maturati.
Gli attestati saranno sottoscritti congiuntamente dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal direttore del corso. Una copia originale degli attestati dovrà pervenire al D.O.E.

Art. 15

Al fine del contenimento della spesa sanitaria, i medici che intendono conseguire l'attestato di idoneità, previsto dall'art. 66 del D.P.R. n.270/2000, attraverso i corsi organizzati dalle aziende unità sanitarie locali siciliane, dopo l'emanazione della presente normativa, all'atto della domanda di partecipazione al bando di ammissione ai corsi, devono obbligarsi per i 24 mesi successivi dalla data di conseguimento dell'attestato ad accettare eventuali convenzioni nell'ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale della provincia di appartenenza, ovvero in caso di non accettazione dell'assegnazione, a corrispondere all'azienda unità sanitaria locale che ha organizzato il corso la cifra forfettaria di E 3.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla stessa per la loro formazione.

Art. 16

E' revocato il decreto n. 33629 del 22 dicembre 2000 e il decreto n. 21750 dell'11 marzo 1997. I corsi di formazione per l'acquisizione dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000, avviati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto ed organizzati secondo la precedente normativa regionale, sono riconosciuti a tutti gli effetti validi per il rilascio dell'attestato di idoneità.

Art. 17

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia di organizzare e svolgere i suddetti corsi di formazione secondo le modalità stabilite dal presente decreto, avvalendosi dei propri uffici di formazione.

Art. 18

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale sanità per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 marzo 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 30 marzo 2004 al n. 71.
(2004.14.1006)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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