REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 marzo 2004.
Procedure per l'esecuzione del piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovina e caprina nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1995, n. 292;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto 23 ottobre 1998, n. 26869;
Visto il decreto 17 marzo 2000, n. 31361;
Vista la propria circolare 10 agosto 2001, n. 1056;
Visto il decreto n. 519 del 12 aprile 2002, con il quale sono stati resi esecutivi i piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e della brucellosi ovicaprina la cui attuazione costituisce un obiettivo prioritario per questo Assessorato della sanità e per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali;
Considerato che, con l'entrata in vigore della decisione della Commissione n. 2002/598/CE, che autorizza il vaccino vivo del ceppo Rev1 per la profilassi indiretta negli ovini e caprini, gli esperti della task force comunitaria hanno ritenuto necessario di ribadire la opportunità della profilassi indiretta da effettuarsi nelle province della Sicilia orientale;
Considerato necessario specificare che l'Ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato, di concerto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dopo una valutazione più particolareggiata dei dati relativi alla diffusione dell'infezione nei territori di ogni singola provincia, che la vaccinazione si estendesse all'intero territorio della Regione al fine di assicurare un'adeguata copertura vaccinale degli allevamenti infetti, facendo sì che la pressione delle brucelle nel territorio si riduca a livelli accettabili;
Vista la nota n. DGVA.VIII/6316/P del 9 marzo 2004, con la quale il Ministero della salute ha comunicato che con la decisione n. 2003/849/CE del 28 novembre 2003, è stato approvato il piano di eradicazione della brucellosi ovina e caprina mediante l'utilizzo del vaccino vivo Rev1 nell'ambito del piano straordinario di eradicazione della brucellosi ovina e caprina in Sicilia;
Ravvisata la necessità di dover formulare un intervento straordinario, raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione dagli allevamenti siciliani della brucellosi ovina e caprina;
Ritenuto indifferibile ed urgente, tenuto conto anche della decisione comunitaria e ministeriale, dare esecuzione al piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovina e caprina così come approvato;

Decreta:


Art. 1

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di eradicazione nel territorio della Regione siciliana, è reso esecutivo il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovina e caprina nel territorio della Regione siciliana secondo le procedure contenute nel piano straordinario di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel piano straordinario, con particolare riguardo alla assegnazione delle risorse di personale e di dotazioni tecniche e tecno logiche necessarie, così come previsto dal decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 marzo 2004.
  CITTADINI 

Allegato
PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA DELLA REGIONE SICILIANA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL VACCINO REV1

Premessa
Il presente piano è stato redatto in linea con la decisione del Consiglio n. 901638/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali, alla decisione n. 2002/598/CE e alle linee guida da seguire nell'elaborazione di programmi di eradicazione della brucellosi ovi-caprina includenti il ricorso della vaccinazione con vaccino Rev1, di cui alla bozza di documento della DG SANCO trasmessi con nota n. 600/BR/1519 del 9 maggio 2003 del Ministero della salute, ed è stato concordato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo.
Viene seguito l'ordine dei punti riportati nell'allegato I della decisione n. 90/638/CEE.
Le aziende ovine e caprine della Regione siciliana sono sottoposte al piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovina e caprina secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni, e dal piano straordinario regionale di cui al decreto n. 519/2002.
Nel territorio della Regione siciliana insistono n. 9.220 aziende ovicaprine di cui n. 9.199 beneficiano del programma di eradicazione, con un numero complessivo di capi di 1.066.280 di cui beneficiano del programma di eradicazione capi n. 1.031.382.
Dal punto di vista amministrativo il territorio della Regione è suddiviso in 9 aziende unità sanitarie locali, i cui territori di competenza coincidono con i territori delle 9 province siciliane.
Com'è noto in data 21 maggio 2003, si è tenuto a Foggia il meeting dei sottogruppi brucellosi bovina e brucellosi ovi-caprina istituiti in seno alla task force per il monitoraggio dell'eradicazione delle malattie.
In quella sede sono stati presentati i dati relativi all'attività di risanamento dell'anno 2002, comparati con gli anni precedenti che, pur essendo stati valutati più che positivi in ordine all'incremento dei controlli effettuati ed all'inversione di tendenza in senso decrescente della prevalenza e dell'incidenza sull'aziende e sui capi, fanno registrare ancora livelli troppo alti di infezione.
Per tali motivazioni gli esperti della task force comunitaria hanno ritenuto necessario ancora una volta ribadire la opportunità della profilassi indiretta da effettuarsi nelle province della Sicilia orientale di cui alla nota n. SANCO/E2/Fr/rd(2003)D/521519 del 9 luglio 2003 della Commissione europea.
A tal riguardo è necessario specificare che questo Ispettorato veterinario di concerto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dopo una valutazione più particolareggiata dei dati relativi alla diffusione dell'infezione nei territori di ogni singola provincia, anche su base comunale, ha ritenuto opportuno che la vaccinazione si estendesse all'intero territorio della Regione al fine di assicurare un'adeguata copertura vaccinale degli allevamenti infetti, facendo sì che la "pressione" delle brucelle nel territorio si riduca a livelli accettabili.
Le modalità di intervento sono di seguito riportate e sinteticamente si possono ricondurre ad un intervento che preveda l'intervento vaccinale obbligatorio degli allevamenti infetti e il prosieguo dell'attività di risanamento negli allevamenti con altre qualifiche sanitarie.
Con tali motivazioni è stato predisposto per l'approvazione il piano in argomento.
1)  Descrizione della situazione epidemiologica
La situazione epidemiologica regionale della brucellosi ovi-caprina può essere sintetizzata nelle tabelle seguenti che mostrano l'andamento della malattia negli ultimi 4 anni.




I motivi dell'insuccesso finora registrato nel piano di eradicazione della brucellosi nel territorio siciliano sono da ricercare nelle difficoltà operative ad eseguire i controlli previsti da parte dei servizi veterinari, nel ritardo degli abbattimenti dei capi infetti a causa delle difficoltà di macellazione di tali animali, della particolare situazione socio-economica.
2)  Analisi dei costi prevedibili e stima degli utili previsti nel programma
La misura di cui al presente piano, sostanzialmente riconducibile alla profilassi indiretta obbligatoria solo negli allevamenti infetti attuata nel territorio della Regione siciliana, si propone anche come intervento economico, in quanto si risparmierebbero le somme destinate agli indennizzi agli allevatori per gli animali abbattuti perché riscontrati positivi nell'esecuzione dei piani di risanamento, e inoltre, essendo in grado di garantire una rimonta sicuramente indenne in allevamenti situati in un territorio a rischio di infezione maggiore rispetto al resto del territorio nazionale, garantirebbe gli allevatori aderenti rispetto alle difficoltà di reperimento degli animali sul mercato.
Pertanto l'intervento vaccinale risulta essere l'unica variante rispetto al piano di controllo nazionale di cui al decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni e i relativi costi sono a carico del servizio sanitario nazionale e per esso alla Regione siciliana.
Sarà cura delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio di acquistare il vaccino necessario, utilizzando le stesse procedure per l'acquisto dei prodotti immunizzanti (vedi carbonchio ematico) previa autorizzazione del Ministero della salute.
3)  Durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza
L'utilizzo della profilassi indiretta come mezzo necessario per l'eradicazione ed il controllo della brucellosi ovi-caprina in uno stadio già avanzato di attività di risanamento degli allevamenti che ha comportato parecchi sacrifici agli allevatori in ordine agli abbattimenti degli animali infetti per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne e che ha fatto sì che a fine anno 2002, si registrassero n. 4.026 aziende ufficialmente indenni, n. 2.676 azien de in qualifica, n. 1.670 aziende infette e n. 564 sconosciute (vedi allegato 3, parte 4, circolare n. 7/2001), ha fatto sì che il piano straordinario con l'implementazione di un programma di vaccinazione tenesse conto dei dati sopra citati e venisse effettuato secondo le modalità ed i tempi di seguito ri-portati.
I ANNO DI ATTIVITA'
1)  Vaccinazione obbligatoria di tutte le aziende infette
I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali effettueranno la vaccinazione obbligatoria in tutti gli allevamenti infetti presenti nei territori di propria competenza con vaccino Rev1, ed in particolare dovranno vaccinare dopo l'abbattimento degli animali riscontrati positivi:
a)  tutti gli animali da rimonta in età prepubere e compresa tra i 4 ed i 6 mesi di età con l'inoculazione sottocutanea di una dose di vaccino Rev1 pari ad 1 ml.;
b)  tutte gli animali adulti sieronegativi rimasti nell'allevamento dopo l'abbattimento dei positivi con l'inoculazione sottocutanea di una dose di vaccino di 0,1 ml.
Si ritiene opportuno sottolineare che in caso di allevamenti fortemente interessati dall'infezione sarà cura dell'azienda unità sanitaria locale valutare la possibilità di effettuare lo stamping-out con le procedure previste dalla circolare assessoriale n. 1056/2001.
2)  Controlli nelle aziende ufficialmente indenni, in qualifica e sconosciute
I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali effettueranno i controlli sierologici secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto n. 519/2002 per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne del maggior numero possibile di aziende.
Pertanto i servizi veterinari dovranno programmare gli interventi nel territorio, tenendo in considerazione dell'obbiettivo prioritario da perseguire e di eliminare totalmente la voce "aziende sconosciute" dai propri territori.
In caso di riscontro di positività in un allevamento con la qualifica sopra citata si dovrà procedere con la vaccinazione dei @sieronegativi e della rimonta con le modalità previste nel punto 1).
II ANNO DI ATTIVITA'
1)  Controlli negli allevamenti vaccinati
I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali effettueranno i controlli sierologici su tutti i capi degli allevamenti vaccinati concordando e pianificando con l'Istituto zooprofilattico sperimentale le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi. Sarà cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale predisporre una apposita scheda di accompagnamento dei campioni e di eseguire i test (FdC) al fine di valutare la risposta immunitaria degli animali vaccinati o se si riscontrano reinfezioni.
In caso di riscontro di positività l'animale deve essere immediatamente abbattuto.
Negli stessi allevamenti dovranno essere vaccinati solamente tutti gli animali da rimonta con le stesse modalità soprariportate.
2)  Controlli negli allevamenti con altre qualifiche
I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali effettueranno i controlli sierologici secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto n. 519/2002 per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne del maggior numero possibile di aziende.
III ANNO DI ATTIVITA'
I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali effettueranno i controlli sierologici secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto n. 519/2002.
Dunque la durata prevista per lo svolgimento del piano è di 3 anni, con possibilità di proroga in relazione alla evoluzione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti.
Lo scopo da conseguire alla scadenza del programma è quello di raggiungere in tutte le province della Regione i livelli sanitari richiesti, cioè il controllo del 100% delle aziende e dei capi ovini e caprini presenti sul territorio regionale. Negli anni successivi si continuerà l'attività di risanamento così come previsto dal decreto ministeriale n. 453/92.
4)  Designazione di una autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma
A livello regionale il controllo ed il coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma sarà svolto dall'Assessorato regionale della sanità, coadiuvato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia che valuterà periodicamente il raggiungimento dei livelli di attività prestabiliti, sulla base dell'uso di un idoneo insieme di indicatori.
L'autorità centrale incaricata del controllo e la catena di comando sono le stesse indicate sul piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovi-caprina, al quale si rimanda.
5)  Descrizione e delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sarà applicato il programma
Il programma verrà applicato nel territorio dell'intera Regione siciliana.
6)  Obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata
L'obbligo di dichiarare il sospetto o la conferma di un caso o di un focolaio è uguale al piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovi-caprina, al quale si rimanda. In relazione alla situazione epidemiologica siciliana, i criteri di esecuzione e di interpretazione delle prove sierologiche sono stati resi più stringenti rispetto a quanto previsto dal piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovi-caprina con la circolare assessoriale n. 1056/2001.
7)  Le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate
Restano valide tutte le disposizioni previste dal piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovi-caprina, al quale si rimanda.
8)  Un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma
L'elenco delle aziende vaccinate, completo delle generalità del proprietario, del codice aziendale, del numero degli animali allevati con la relativa data di nascita degli stessi, verrà trasmesso a cura del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, all'Ispettorato regionale veterinario e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia su apposito supporto informatico fornito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
9)  Misure che permettano di individuare l'origine degli animali
Le misure previste per individuare l'origine degli animali sono quelle che ricadono nell'ambito dell'anagrafe nazionale del bestiame (D.P.R. n. 317/96).
E' inoltre prevista una identificazione supplementare dei capi da vaccinare mediante l'apposizione di una specifica da riportare nel registro di stalla: "animali vaccinati contro la brucellosi ovi-caprina con vaccino vivo Rev1 che non possono essere ammessi agli scambi intracomunitari".
Inoltre tutti capi sottoposti a vaccinazione ai sensi del presente piano sono tatuati indelebilmente all'orecchio destro con la scritta R.1.
10)  I vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto
Gli statuti applicabili, le condizioni applicabili ai movimenti degli animali e le conseguenze in caso di perdita di statuto sono le stesse di quelle indicate nel piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovi-caprina, al quale si rimanda.
11)  Definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia
La circolare dell'Assessorato della sanità della Regione siciliana con oggetto "Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia" n. 1056/2001, prevede dei criteri di utilizzo delle prove sierologiche ufficiali più restrittivi rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale ed in particolare:
1)  prelievo del 100% dei capi presenti nell'allevamento in età controllabile anche in allevamenti ufficialmente indenni;
2)  test di screening con SAR ed esecuzione della EDC su tutti i capi dell'allevamento anche in caso di un solo animale positivo alla SAR;
3)  ad eccezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la positività alla sola SAR non confermata dalla FDC comporta l'apertura del focolaio con l'abbattimento e l'indennizzo dei capi positivi;
4)  negli allevamenti ufficialmente indenni nel caso in cui un solo animale dovesse risultare positivo alla SAR non confermata dalla FDC, il capo positivo va abbattuto ed indennizzato con la relativa sospensione della qualifica fino agli esiti degli esami batteriologici.
Nella stessa circolare è previsto un aumento del numero di esami batteriologici per l'isolamento della brucella spp. sui capi abbattuti al macello a seguito di sieropositività e sui prodotti degli aborti che si dovessero verificare in allevamento.
12)  Le misure da prendere in caso di risultato positivo constatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma
Le misure in caso di focolaio sono uguali a quelle previste nel piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi ovi-caprina, al quale si rimanda.
E' inoltre, prevista l'istituzione di meccanismi alternativi o supplementari per la identificazione dei capi infetti da avviare all'abbattimento.
13)  Se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile
L'indennità di abbattimento per i capi ovi-caprini risultati infetti di brucellosi viene stabilita annualmente a livello nazionale con apposito decreto del Ministero della sanità.
E' inoltre prevista la creazione di linee vincolate per l'assegnazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali da destinare esclusivamente alla corresponsione degli indennizzi e individuazione di misure atte a ridurre al minimo i tempi di corresponsione delle indennità di abbattimento.
14)  L'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della commissione
L'Assessorato regionale della sanità informerà l'autorità centrale (Ministero della sanità) con le cadenze quadrimestrali già stabilite dalle vigenti disposizioni. Circa l'andamento del piano di eradicazione, i flussi informativi saranno quelli previsti dalla circolare ministeriale n. 1/2003.
(2004.12.848)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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