REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 16 marzo 2004.
Procedure per l'esecuzione del piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto 23 ottobre 1998, n. 26869;
Visto il decreto 17 marzo 2000, n. 31361;
Vista la propria circolare 10 agosto 2001, n. 1056;
Visto il decreto n. 519 del 12 aprile 2002, con il quale sono stati resi esecutivi i piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e della brucellosi ovicaprina, la cui attuazione costituisce un obiettivo prioritario per questo Assessorato della sanità e per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali;
Considerato che, con l'entrata in vigore della decisione della Commissione n. 2002/598/CE, che autorizza il vaccino vivo del ceppo RB51 per l'immunizzazione delle femmine di bovini, parecchi sindaci dei comuni dell'area dei Nebrodi, hanno rappresentato la necessità di attivare la vaccinazione degli animali sensibili degli allevamenti che insistono nei territori di competenza come risoluzione delle annose e mai risolte problematiche, relative alla applicazione dei piani di eradicazione e che non hanno portato a risultati soddisfacenti dal punto di vista epidemiologico, a causa delle reinfezioni negli allevamenti;
Vista la nota n. DGVA.VIII/6316/P del 9 marzo 2004, con la quale il Ministero della salute ha comunicato che con la decisione n. 2003/849/CE del 28 novembre 2003, è stato approvato il piano di eradicazione della brucellosi bovina, mediante l'utilizzo del vaccino vivo RB1 nell'ambito del piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina in Sicilia;
Ravvisata l'opportunità di dover formulare, di concerto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, un intervento straordinario che consenta di raggiungere, l'obiettivo dell'eradicazione dagli allevamenti siciliani della brocellosi bovina;
Ritenuto indifferibile ed urgente, tenuto conto anche della decisione comunitaria e ministeriale sopracitata, dare esecuzione al piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi della Regione siciliana così come approvato;

Decreta:


Art. 1

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di eradicazione nel territorio della Regione siciliana è reso esecutivo il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi, secondo le procedure contenute nel piano straordinario, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina competente per territorio dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel piano straordinario, con particolare riguardo all'assegnazione delle risorse di personale e di dotazioni tecniche e tecnologiche necessarie, così previsto dal decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 marzo 2004.
  CITTADINI 

Allegato
PIANO STRAORDINARIO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA NELL'AREA DEI MONTI NEBRODI DELLA REGIONE SICILIANA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL VACCINO VIVO RB51

Premessa
Il presente piano è stato redatto in linea con la decisione del Consiglio n. 90/638/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali, alla decisione n. 2002/598/CE e alle linee guida da seguire nell'elaborazione di programmi di eradicazione della brucellosi bovina includenti il ricorso della vaccinazione con vaccino RB51 di cui alla bozza di documento della DG SANCO trasmessi con nota n. 600/BR/1519 del 9 maggio 2003 del Ministero della salute, ed è stato concordato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Viene seguito l'ordine dei punti riportati nell'allegato I della decisione n. 90/638/CEE.
L'intero territorio della provincia di Messina dal punto di vista amministrativo è di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, nel quale insistono n. 2.322 aziende bovine di cui beneficiano del programma di eradicazione n. 2.228, con un numero complessivo di capi di 75.748, di cui n. 67.780 sono da esaminare nel quadro del programma di eradicazione previsto dalla normativa nazionale.
Con entrata in vigore della decisione della Commissione n. 2002/598/CE, che autorizza il vaccino vivo del ceppo RB51 per l'immunizzazione delle femmine di bovini, parecchi sindaci dei comuni dell'area dei Nebrodi hanno rappresentato la necessità di attivare la vaccinazione degli animali sensibili degli allevamenti che insistono nei territori di competenza, come risoluzione delle annose e mai risolte problematiche, relative all'applicazione dei piani di eradicazione e che non hanno portato a risultati soddisfacenti dal punto di vista epidemiologico, a causa delle reinfezioni negli allevamenti.
Appare significativo descrivere il contesto geografico, della tipologia delle aziende, della tipologia dei pascoli nonché il contesto socio-economico dell'area interessata per meglio poter comprendere le problematiche in argomento.
L'area dei monti Nebrodi, comprende un vasto territorio della provincia di Messina che si sviluppa su una dorsale montuosa posta nella parte nord-orientale della Sicilia in senso ovest-est sulla costa tirrenica che si caratterizza per la sua repentina ascensione dal livello del mare a quasi 2.000 metri di altitudine con endemismi floreali e faunistici che hanno fatto sì che la Regione ha già da tempo istituito su tutto il territorio il Parco regionale dei Nebrodi per preservare tali specialità.
I pascoli presenti sono prevalentemente pascoli boschivi, su cui insistono roverelle, lecci e sughere, castagni fino ad arrivare alla faggeta ed ai pascoli di alta montagna con carattere stagionale prevalentemente estivo-autunnale.
Su tali pascoli viene condotto in maniera promiscua l'allevamento estensivo (brado e semibrado) per mancanza di ricoveri adeguati sia dei bovini che degli ovi-caprini senza una effettiva possibilità di separazione tra animali di diverse aziende.
Inoltre le molteplici vie di comunicazione presenti (strade interpoderali, trazzere ecc.), i pochi abbeveratoi a disposizione che vengono utilizzati promiscuamente da tutti gli animali della stessa zona, fanno sì che si possa considerare l'intero territorio un'unica unità epidemiologica.
La specie bovina prevalentemente allevata è quasi sempre un incrocio di Modicana con razze specializzate alla produzione della carne sia nazionale che estera (soprattutto Charollais e Limusine) e qualche volta con la razza Bruna Alpina per il latte che danno dei soggetti rustici che riescono a sfruttare i pascoli sopradescritti.
Tali animali vengono sottoposti a mungitura esclusivamente per un periodo limitato di tempo ed in concomitanza dello svezzamento del vitello che viene poi venduto all'età di 1 anno per l'ingrasso quasi sempre effettuato da altre aziende situate a ridosso della costa.
Lo spaccato di tale situazione è quello di un allevamento povero che sfrutta dei pascoli magri e che offrono quasi sempre dei bassi redditi che in molti casi sono gli unici per molti nuclei familiari degli allevatori.
In tale situazione si innesta la mancata fiducia verso i piani di risanamento basati sull'abbattimento dei capi infetti, perché oltre a provocare una mancanza di reddito in maniera diretta per la perdita dei capi abbattuti, non si riesce a raggiungere la qualifica di ufficialmente indenne per le ripetute reinfezioni, in aggiunta alle difficoltà di reperire degli animali idonei al ripopolamento degli allevamenti in caso di stamping-out.
In considerazione della situazione epidemiologica complessiva della brucellosi bovina in provincia di Messina, che non è tale da richiedere l'obbligatorietà della profilassi vaccinale, e soprattutto per il tessuto sociale, su cui l'impatto dei piani di risanamento ha creato parecchi problemi anche di ordine pubblico, il piano prevede che tale intervento possa essere demandato alla richiesta dei singoli allevatori che in tal modo hanno a disposizione uno strumento accessorio per la salvaguardia della rimonta dei propri allevamenti dall'infezione brucellare.
Pertanto risulta opportuno prevedere l'intervento vaccinale, previa apposita richiesta dei singoli allevatori all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
Nel caso in cui l'allevatore richieda la vaccinazione con vaccino RB51 anche dei capi di età superiore ai 12 mesi presenti in azienda, il latte prodotto dall'azienda deve essere sottoposto a pastorizzazione.
Per tali motivi e per mantenere sotto controllo sanitario un territorio non più facilmente controllabile altrimenti e che ha rappresentato con rinnovata fiducia nelle istituzioni, la richiesta di un intervento vaccinale risolutivo di tale problematica si predispone per l'approvazione il piano in argomento.
1)  Descrizione della situazione epidemiologica
Le aziende bovine della provincia di Messina sono sotto-poste al piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 651/94 e dal piano straordinario regionale di cui al decreto n. 509/2002.
La situazione epidemiologica della provincia di Messina dove ricadono gli allevamenti interessati relativamente alla brucellosi bovina e bufalina può essere sintetizzata nelle tabelle seguenti che mostrano l'andamento della malattia negli ultimi quattro anni.




I motivi dell'insuccesso finora registrato nel piano di eradicazione della brucellosi nel territorio siciliano sono da ricercare nelle difficoltà operative ad eseguire i controlli previsti da parte dei servizi veterinari nel ritardo degli abbattimenti dei capi infetti a causa delle difficoltà di macellazione di tali animali, della particolare situazione socio-economica.
2)  Analisi dei costi prevedibili e stima degli utili previsti nel programma
La misura di cui al presente piano, sostanzialmente riconducibile alla profilassi indiretta attuata su base volontaria nel territorio della provincia di Messina, si propone anche come intervento economico in quanto si risparmierebbero le somme destinate agli indennizzi agli allevatori per gli animali abbattuti, perché riscontrati positivi nell'esecuzione dei piani di risanamento, e inoltre, essendo in grado di garantire una rimonta sicuramente indenne in allevamenti situati in un territorio a rischio di infezione maggiore rispetto al resto del territorio regionale, garantirebbe gli allevatori aderenti rispetto alle difficoltà di reperimento degli animali sul mercato.
Pertanto l'intervento vaccinale risulta essere l'unica variante rispetto al piano di controllo nazionale di cui al decreto ministeriale n. 651/94 ed i relativi costi sono a carico del Servizio sanitario nazionale e per esso alla Regione siciliana.
Sarà cura dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina di acquistare il vaccino necessario utilizzando le stesse procedure per l'acquisto dei prodotti immunizzanti (vedi carbonchio ematico) previa autorizzazione del Ministero della salute.
Per quanto riguarda i transponder da utilizzare sono già stati acquistati dalla Regione per gli animali infetti da abbattere e possono essere utilizzati per questo scopo.
3)  Durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza
Il piano ha validità triennale, con possibilità di proroga e comunque di variazione in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti.
Lo scopo da conseguire alla scadenza del programma è quello di raggiungere in tutta la provincia di Messina i livelli sanitari richiesti con la vaccinazione di tutti i capi vaccinabili contro la brucellosi bovina, utilizzando vaccino vivo RB51 e conseguentemente l'assenza di casi di positività ai controlli.
L'adesione al piano è volontaria per gli allevatori di animali della specie bovina i cui allevamenti siano situati nell'ambito territoriale della provincia di Messina e di competenza della Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
Negli allevamenti che aderiscono volontariamente al piano, i servizi veterinari dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina sottoporranno a vaccinazione con vaccino RB51 mediante inoculazione sottocutanea di 2 ml. di vaccino esclusivamente i vitelli di sesso femminile (femmine) di età compresa tra 4 e 6 mesi che saranno sottoposti a rivaccinazione dopo 30 giorni.
Qualora venga espressamente richiesto dall'allevatore la opportunità che nell'azienda siano vaccinati anche animali di età superiore ai 12 mesi i servizi veterinari provvederanno alla vaccinazione con l'inoculazione della stessa dose di vaccino sopra citata.
E' vietata la vaccinazione dei maschi della specie bovina.
Inoltre possono essere vaccinati con vaccino RB51 solo gli animali sottoposti con esito negativo ad un controllo sierologico nei 30 giorni precedenti l'inoculazione.
Superato tale termine è necessario sottoporre nuovamente gli animali da vaccinare ad esame sierologico per escludere dalla vaccinazione gli animali sieropositivi.
Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale dovrà trasmettere mensilmente all'Ispettorato regionale veterinario e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia l'elenco degli allevamenti sottoposti a vaccinazione con tutti i dati anagrafici dell'azienda, il numero di codice aziendale e dell'identificativo degli animali vaccinati, nonché l'età degli stessi.
Per valutare l'efficacia della vaccinazione, l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina di concerto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia dovranno effettuare dei controlli a campione, utilizzando le prove ufficiali previste dal decreto ministeriale n. 651/94 per verificare infezioni post vaccinali, in quanto come è noto il vaccino RB51 non induce negli animali vaccinati anticorpi rilevabili con le tecniche convenzionali adottate per la diagnosi di brucellosi (S.A.R. Ag:RB, F.d.C.), nonché utilizzando test con antigene omologo per lo studio della specificità, dinamica e persistenza della risposta immunitaria degli animali vaccinati (F.d.C.-mi, g-IFN test).
Gli animali che reagiranno positivamente alle prove ufficiali previste dal decreto ministeriale n. 651/94, ancorché vaccinati, saranno abbattuti entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica di positività.
Inoltre si ritiene necessario specificare che le aziende che non aderiscono volontariamente al piano in argomento, m ad essere sottoposte ai piani di risanamento, per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne, ai sensi del decreto ministeriale n. 651/94 e del decreto n. 519 del 12 aprile 2002, che ha reso esecutivo nella Regione siciliana il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina.
E' importante sottolineare che gli animali degli allevamenti sottoposti ad intervento immunizzante non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari, ma è consentita la movimentazione trascorsi 30 giorni dalla vaccinazione, in ambito regionale, sotto vincolo sanitario per motivi di pascolo, la commercializzazione degli stessi verso allevamenti che hanno aderito al piano, e per il macello.
La produzione di latte e di latticini da animali vaccinati con RB51 deve essere obbligatoriamente sottoposta ad un preventivo trattamento di pastorizzazione.
La vaccinazione con l'utilizzo del vaccino vivo RB51 verrà effettuata da veterinari dipendenti della Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e/o da veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati.
Inoltre verranno determinati livelli uniformi di attività nei distretti dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina che consentano il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
4)  Designazione di una autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma
A livello regionale il controllo ed il coordinamento dei servizi veterinari dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina competenti per l'attuazione del programma sarà svolto dall'Assessorato regionale della sanità coadiuvato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia che valuterà periodicamente il raggiungimento dei livelli di attività prestabiliti, sulla base dell'uso di un idoneo insieme di indicatori.
L'autorità centrale incaricata del controllo e la catena di comando sono le stesse indicate sul piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
5)  Descrizione e delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sarà applicato il programma
Il programma verrà applicato nel territorio dell'intera provincia di Messina in cui ricade l'area dei Monti Nebrodi interessata.
E' importante sottolineare che l'intero territorio della provincia di Messina dal punto di vista amministrativo è di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
6)  Obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata
L'obbligo di dichiarare il sospetto o la conferma di un caso o di un focolaio è uguale al piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda (decreto ministeriale n. 651/94, decreto n. 519/2002).
7)  Procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate
Restano valide tutte le disposizioni previste dal piano nazionale e regionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina al quale si rimanda.
E' comunque vietata la movimentazione di animali provenienti dagli allevamenti vaccinati con RB51 verso allevamenti che non hanno aderito al piano.
Gli animali vaccinati delle aziende aderenti al piano possono essere movimentati sotto vincolo sanitario per motivi di pascolo, trascorsi 30 giorni dalla vaccinazione o per la macellazione.
Gli animali vaccinati sono esclusi in ogni caso dagli scambi intracomunitari.
Il latte prodotto nelle aziende che aderiscono al presente piano e nelle quali viene utilizzato negli animali adulti il vaccino RB51 deve essere inoltrato a stabilimenti di trasformazione che assicurano il trattamento di pastorizzazione.
Tutti gli allevamenti nei quali è utilizzato il vaccino RB51 in animali adulti devono tenere un registro di carico e scarico del latte prodotto giornalmente, in cui risulti il nominativo dello stabilimento di destinazione e il quantitativo di latte ritirato.
Gli stabilimenti di trasformazione che ritirano il latte da allevamenti nei quali viene utilizzato il vaccino RB51 in animali adulti dovranno assicurare la completa separazioni nelle operazioni di raccolta di tale latte, da latte prodotto da altri allevamenti e provvederanno al trattamento di pastorizzazione di tale prodotto.
I servizi veterinari dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina vigilano sulla puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nel presente punto.
8) Sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma
I titolari delle aziende bovine che insistono nel territorio della provincia di Messina che intendono aderire al presente piano dovranno presentare al settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'elenco delle aziende, completo delle generalità del proprietario, del codice aziendale, del numero degli animali allevati con la relativa data di nascita degli stessi, verrà trasmesso a cura del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale, all'Ispettorato regionale veterinario e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia su apposito supporto informatico fornito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
9)  Misure che permettano di individuare l'origine degli animali
Le misure previste per individuare l'origine degli animali sono quelle che ricadono nell'ambito dell'anagrafe nazionale del bestiame (D.P.R. n. 317/96, regolamento 1760/2000).
E' inoltre prevista una identificazione supplementare dei capi da vaccinare mediante l'apposizione di bolli gastrici contenenti trasponder e la specifica da riportare nel registro di stalla e nei passaporti di ogni singolo animale: "animale vaccinato contro la brucellosi bovina con vaccino vivo RB51 che non può essere ammesso agli scambi intracomunitari".
Inoltre i capi sottoposti a vaccinazione ai sensi del presente piano sono marcati indelebilmente con un segno a forma di X di circa 15 centimetri di lato, posto bilateralmente sulla groppa (su ciascun lato della spina sacrale) mediante marcatura con liquido ultrafreddo.
10)  Statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto
Gli statuti applicabili, le condizioni applicabili ai movimenti degli animali e le conseguenze in caso di perdita di statuto sono le stesse di quelle indicate in questo piano e nel piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
11) Definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia
Per valutare l'efficacia della vaccinazione, l'azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina di concerto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia dovranno effettuare dei controlli a campione utilizzando le prove ufficiali previste dal decreto ministeriale n. 651/94 per verificare infezioni post vaccinali in quanto com'è noto il vaccino RB51 non induce negli animali vaccinati anticorpi rilevabili con le tecniche convenzionali adottate per la diagnosi di brucellosi (S.A.R. Ag:RB, F.d.C.), nonché utilizzando test con antigene omologo per lo studio della specificità, dinamica e persistenza della risposta immunitaria degli animali vaccinati (F.d.C.-mi, g-IFN test).
12)  Misure da prendere in caso di risultato positivo constatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma
Le misure in caso di focolaio sono uguali a quelle previste nel piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
E' inoltre, prevista l'istituzione di meccanismi alternativi o supplementari per l'identificazione dei capi infetti da avviare all'abbattimento così come previsto dal piano straordinario della brucellosi bovina per la Regione siciliana approvato con decreto n. 519 del 12 aprile 2002 sopracitato al quale si rimanda.
13)  Norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile
L'indennità d'abbattimento per i capi bovini e bufalini risultati infetti di brucellosi, viene stabilita annualmente a livello nazionale con apposito decreto del Ministero della salute.
E' inoltre prevista, nel decreto n. 519 del 12 aprile 2002 già citato, la creazione di linee vincolate per l'assegnazione delle risorse alle aziende unità sanitaria locale da destinare esclusivamente alla corresponsione degli indennizzi e individuazione di misure, atte a ridurre al minimo i tempi di corresponsione delle indennità di abbattimento.
14)  Impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione
L'Assessorato regionale della sanità informerà l'autorità centrale (Ministero) con le cadenze già stabilite dalle vigenti disposizioni. Circa l'andamento del piano di eradicazione e di vaccinazione, i flussi informativi saranno quelli previsti dalla circolare ministeriale n. 1/2003.
(2004.12.849)
Torna al Sommariohome


118

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 51 -  18 -  81 -  41 -  44 -  21 -