REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 APRILE 2004 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.


(Documento II)*

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 163 dell'8 ottobre 2003, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento:

MODIFICHE AL TITOLO I

-  All'articolo 1 le parole "ed acquistano i diritti e le prerogative della carica" sono sostituite dalle seguenti: "ed assumono diritti, doveri e prerogative derivanti dalla carica.".

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO II

-  L'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 10 bis.

1.  Gli Assessori regionali, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.".

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO II

-  Dopo l'articolo 22, è aggiunta la seguente:

"Sezione III

Dell'elezione del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 22 bis.

1.  Il rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto.
2.  E' eletto, a primo scrutinio, chi consegue la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga la maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti.
3.  Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la prescritta maggioranza, l'Assemblea procede, sempre nella medesima seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti entra in ballottaggio ovvero risulta eletto il più anziano di età.
4.  Il rappresentante eletto rimane in carica fino al rinnovo dell'Assemblea, tranne che debba procedersi a nuova elezione per cessazione delle Camere nazionali.
5.  Il rappresentante eletto, comunque, continua ad esercitare le funzioni dopo la fine della legislatura regionale sino a quando l'Assemblea non avrà eletto il nuovo rappresentante. L'elezione dovrà comunque avvenire entro tre mesi dall'insediamento.
6.  E' ammessa la revoca dell'incarico con mozione motivata, la quale deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano trascorsi cinque giorni dalla comunicazione in aula. In caso di revoca, l'Assemblea procede, nella stessa seduta, all'elezione del nuovo rappresentante con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
7.  L'incarico è incompatibile con quello di Presidente della Regione o di Assessore regionale.
8.  Il rappresentante riferisce periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tempi e modalità sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
9.  Il Consiglio di Presidenza provvede, con apposito regolamento, a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del rappresentante.".

MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEL CAPO V DEL TITOLO II

-  All'art. 32:
-  il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.  Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale.";
-  al comma 3, le parole "dal vice presidente" sono sostituite dalle seguenti: "dei vice presidenti.";
-  al comma 5, le parole "sentito il vice presidente" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i vice presidenti.";
-  ovunque ricorra nel testo del regolamento per le Commissioni parlamentari, la parola "vicepresidente" è sostituita con la seguente: "vicepresidenti";
-  dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8bis. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori senza che la seduta sia dichiarata aperta, la seduta viene riconvocata.".

MODIFICHE ALLA SEZIONE III BIS DEL CAPO V DEL TITOLO II

-  Alla Sezione III bis del Capo V del Titolo II, le parole "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
-  all'articolo 39 bis, al comma 1, le parole "delle Comunità europee" sono sostituite con le seguenti: "del l'Unione europea".

MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL CAPO V DEL TITOLO II

-  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

"Art. 64 bis.

1.  Fatta eccezione per i disegni di legge in materia statutaria ed elettorale, per il disegno di legge finanziaria e per quelli di approvazione dei bilanci di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può, dandone comunicazione all'Assemblea, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti i disegni di legge recanti testi unici per la deliberazione degli articoli, essendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto a norma dell'articolo 131.
2.  La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari all'unanimità può individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, altri disegni di legge da esaminare in sede redigente.
3.  Nelle commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i gruppi parlamentari. A tal fine il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai gruppi parlamentari.
4.  Ogni gruppo rappresentato nella commissione esprime tanti voti quanti sono i deputati appartenenti al corrispondente gruppo in aula. Ogni commissario espri me i voti allo stesso attribuiti in una quota pari al totale di quelli rappresentati dal gruppo medesimo diviso per il numero dei componenti dello stesso nella commissione.
5.  Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o due quinti dei componenti della commissione.
6.  Ai fini del presente articolo si intende per disegno di legge recante un testo unico quello avente per oggetto il riordino ed il coordinamento della legislazione vigente in un determinato settore. In tale disegno di legge non possono essere introdotte norme con efficacia innovativa.";
-  dopo l'art. 67 bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 67 ter.

1.  Non possono essere assegnate alle competenti commissioni legislative permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2.  Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione redatta nei termini di cui al comma 1.
3.  Le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la Commissione "Bilancio" possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare ovvero di iniziativa dei consigli comunali e provinciali, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione deve essere trasmessa dal Governo nel termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine le commissioni procedono all'esame dei disegni di legge.";
-  dopo l'art. 68 bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 68 ter.

1.  L'esame dei disegni di legge è organizzato dal presidente della commissione, sentiti i vice presidenti, in modo tale da assicurare che si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2.  Il procedimento per l'esame dei disegni di legge è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi e dalla formulazione del testo degli articoli.
3.  La discussione sul disegno di legge è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.
4.  Nel corso dell'esame dei testi legislativi la commissione può richiedere al Governo di fornire ulteriori dati ed elementi informativi necessari per l'esame del disegno di legge.
5.  Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma precedente la commissione può richiedere al Governo di trasmettere tali informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche.
6.  Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di Presidenza della commissione medesima ed il Governo, stabilisce il termine entro il quale il Governo deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.
7.  Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla commissione senza indicarne il motivo, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari con la maggioranza di cui al successivo articolo 98 quater, comma 4, stabilisce un nuovo termine per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
8.  Al termine della discussione sul disegno di legge la commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto. I gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Le relazioni di minoranza possono contenere un proprio testo, anche parzialmente alternativo a quello della commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
9.  Le relazioni per l'Assemblea debbono dar conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla commissione, anche per quanto concerne l'applicazione del successivo articolo 111, comma 1 bis.";
-  all'art. 69:
-  il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.  La seduta di ciascuna commissione comincia con la lettura del verbale della seduta precedente che, se non vi sono osservazioni, si intende approvato. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale.";
-  il comma 4 è così modificato:
"4.  Il presidente di ciascuna commissione, a conclusione della seduta ove si sia proceduto all'accertamento del numero legale, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62 ter. I deputati che non partecipano alle sedute delle commissioni e siano stati regolarmente sostituiti, o si trovino in missione debitamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, non sono considerati assenti ai fini di cui al presente comma.";
-  al comma 5, dopo le parole "deputati proponenti del disegno di legge", aggiungere le seguenti: "nonché ai funzionari dirigenti dell'Assessorato competente.".
-  dopo l'art. 69 bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 69 ter.

1.  In ordine ai disegni di legge inseriti nel program ma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 98 ter e seguenti, l'ufficio di presidenza della commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Nel caso in cui tempi programmati non siano rispettati si applica l'articolo 68 bis.";
-  all'articolo 70 bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"5.  Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a trasmettere all'Assemblea regionale documenti, atti, proposte e programmi in ordine ai quali non sia prevista l'espressione di un parere, il Presidente dell'Assemblea li invia, a fini conoscitivi, alle commissioni competenti per materia, per le eventuali iniziative di loro pertinenza, che comunque non comportino interruzioni dell'iter amministrativo.";
-  all'articolo 73 bis.1:
Nel corpo dell'intero articolo, la dizione "atti di programmazione economico-finanziaria" è sostituita dalla seguente: "documento di programmazione economico-finanziaria.";
-  il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1.  Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è assegnato per l'esame alla Commissione "Bilancio" e contestualmente trasmesso a tutte le altre commissioni permanenti affinché ciascuna di esse lo esamini per le parti di competenza.
1 bis.  Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima commissione.";
-  al comma 2, dopo le parole "può procedere alle audizioni ai sensi del presente Regolamento interno", aggiungere le seguenti: "anche dei competenti organi della Corte dei conti.";
-  dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Commissione "Bilancio" presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere predisposte una o più relazioni di minoranza.";
-  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.  Sul documento di programmazione economico-finanziaria, l'Assemblea delibera con un ordine del gior no, presentato nel corso della discussione, il quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. A fronte di più ordini del giorno si vota per primo quello accettato dal Governo al quale possono essere proposti emendamenti. L'approvazione dell'ordine del giorno preclude gli altri.";
-  dopo l'art. 73 bis.1, è aggiunto il seguente:

"Art. 73 bis.2.

1.  Gli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di programmazione economica e finanziaria, trasmessi all'Assemblea per il parere parlamentare, sono assegnati dal presidente alla commissione competente per materia in base alle norme di legge e del Regolamento interno.
2.  Gli atti di indirizzo politico di cui al comma 1 sono assegnati altresì alla Commissione "Bilancio" che nel termine stabilito dal presidente, trasmette alla commissione competente i propri rilievi, avuto riguardo alla dinamica della spesa, alla compatibilità con le politiche di bilancio e di programmazione e con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.".
-  dopo l'art. 74 quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 74 quinquies.

1.  Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle amministrazioni pubbliche locali sono as se gnate alla Commissione "Bilancio" ed alle commissioni competenti per materia.
2.  Alla Commissione "Bilancio" vengono assegnate le relazioni concernenti il rendiconto generale della Regione e l'attuazione di normative che interessano la finanza pubblica.
3.  L'esame delle relazioni di cui ai precedenti commi avviene previa illustrazione da parte dei competenti organi della Corte dei conti e può concludersi qualora ne venga fatta richiesta con una risoluzione ai sensi dell'articolo 158 ter del Regolamento interno.
4. Qualora, a conclusione della trattazione dei referti della Corte dei conti, il Governo o un terzo dei componenti della commissione ne ravvisino la necessità, possono chiedere che non si voti la risoluzione di cui al precedente comma e che si investa delle questioni sollevate l'Assemblea sulla base di una relazione della commissione competente. Al dibattito in aula si applicano le norme relative alla discussione e votazione delle mozioni.";
-  dopo l'art. 74 quinquies, è aggiunto il seguente:

"Art. 74 sexies.

1.  I presidenti di commissione, su indicazione dell'ufficio di presidenza, possono chiedere al Presidente dell'Assemblea di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza della commissione stessa nei limiti dei poteri attribuiti alla Corte medesima dalle leggi vigenti.";
-  dopo l'art. 74 sexies, è aggiunto il seguente:

"Art. 74 septies.

1.  Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, nonché sui profili della gestione della stessa Amministrazione regionale, sono assegnate all'esame della commissione competente per materia e della Commissione "Bilancio".
2.  Le commissioni, su richiesta di quattro dei propri componenti, possono, tramite il Presidente dell'Assemblea, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
3.  Le commissioni affidano ad uno o più componenti ciascuna relazione, con l'incarico di predisporre un rapporto che, approvato dalla commissione stessa, viene inviato alla Commissione "Bilancio"
4.  La Commissione "Bilancio" presenta entro il mese di settembre un rapporto generale all'Assemblea su tutte le relazioni ricevute dalla Corte dei conti avanzando anche proposte su cui l'Assemblea delibera.
5.  Il rapporto generale della Commissione "Bilancio" è di norma discusso dall'Assemblea prima dell'esame della legge finanziaria.";
-  dopo l'art. 74 septies, è aggiunto il seguente:

"Art. 74 octies.

1.  Un presidente di commissione, per le materie di competenza di questa, può, tramite il Presidente dell'Assemblea invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti nel rispetto e nei limiti delle competenze alla Corte stessa attribuite in Sicilia dalle leggi vigenti.".

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO III

-  All'art. 84, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"1.  Nessun deputato può astenersi dall'intervenire alle sedute, se non dopo aver chiesto per iscritto congedo al presidente il quale ne dà comunicazione all'Assemblea. Il congedo non costituisce assenza.".

MODIFICHE AL CAPO 1 BIS DEL TITOLO III

-  L'articolo 98 quater è sostituito dal seguente:

"Art. 98 quater.

1.  Il programma dei lavori è predisposto ogni due mesi dal Presidente dell'Assemblea sentiti i vice presidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i presidenti dei gruppi parlamentari, con i presidenti delle commissioni legislative permanenti, ed è sottoposto all'approvazione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei vice presidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.
1 bis.  In relazione ad affari di particolare rilevanza il presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di uno o più presidenti di commissione, può convocare la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari allargata ai presidenti di commissione.
2.  Il Presidente dell'Assemblea può convocare preliminarmente la conferenza dei presidenti delle commissioni legislative permanenti.
3.  Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate preventivamente dal Governo e delle proposte avanzate dai gruppi parlamentari anche per quanto attiene alle funzioni ispettive e di controllo cui sono riservati tempi specifici. All'interno del programma un terzo è riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.
4.  Il programma è approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.
5.  Il programma diventa definitivo con la comunicazione all'Assemblea da effettuarsi immediatamente dopo la conclusione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
6.  Se, all'atto della comunicazione, un presidente di gruppo parlamentare si oppone, l'Assemblea decide, per alzata e seduta, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti per ciascuno.
7.  Qualora il programma venga respinto, il Presidente dell'Assemblea formula lo schema dei lavori ai sensi del successivo articolo 98 quater.1.
8.  La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.";
-  dopo l'articolo 98 quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 98 quater.1.

1.  Qualora nella conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, dell'articolo 98 quater, il presidente comunica all'Assemblea gli schemi di programma dei lavori che risultano essere stati presentati e li pone ai voti per alzata e seduta. Sull'argomento possono prendere la parola, oltre al Governo, non più di un oratore per gruppo per non oltre cinque minuti ciascuno.
2.  Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sul nuovo programma dei lavori.";
-  l'articolo 98 quinquies è sostituito dal seguente:

"Art. 98 quinquies.

1.  Sulla base del programma dei lavori approvato, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'aula e quelle di commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità.
2.  Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato ai sensi dell'art. 98 quater, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.
3.  Il progetto di calendario è sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.
4.  Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari che rappresentino almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea e viene comunicato all'Assemblea medesima. Se all'atto della comunicazione un presidente di gruppo si oppone, l'Assemblea delibera, per alzata e seduta, dopo l'intervento di un oratore per gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno.
5.  Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente, il presidente, sulla base delle indicazioni emerse nella conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, predispone un calendario provvisorio dei lavori per una settimana.
6.  Per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari determina, di norma, la data iniziale e finale della discussione di ciascuno di essi e la data in cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. Per i disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, alla discussione generale di cui agli articoli 119 e 120 del Regolamento interno, si applica il comma 3 dell'articolo 73 bis, con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari previsto dal com ma 4 del presente articolo.
7.  La procedura prevista nei commi precedenti si adotta anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
8.  Il calendario predisposto a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito ed è impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative.
9.  Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle commissioni.";
-  l'art. 98 sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 98 sexies.

1.  In relazione a situazioni sopravvenute, il Presidente ha facoltà di proporre all'Assemblea, anche su richiesta del Governo o di un presidente di un gruppo parlamentare, di inserire nel calendario argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
2.  L'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta, sentiti, ove ne facciano richiesta, un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.".

MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEL CAPO II DEL TITOLO III

-  All'articolo 103, al comma 2, la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "quindici";
-  all'articolo 111, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla commissione o da un presidente di gruppo parlamentare, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del presidente.".

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO III

-  Dopo l'articolo 133, è aggiunto il seguente:

"Art. 133 bis.

1.  Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di concerto con i vice presidenti, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, individua e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal servizio radiotelevisivo regionale, garantendo nel l'am bito della durata delle stesse, la par condicio tra i diversi gruppi parlamentari.".

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO IV

-  L'articolo 134 è sostituito dal seguente:

"Art. 134

1.  L'iniziativa delle leggi spetta al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai consigli comunali, ai consigli provinciali, che la esercitano nei modi indicati dall'articolo 12 dello Statuto della Regione.".

MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEL CAPO II DEL TITOLO IV

-  All'articolo 140:
-  al comma 4, la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta";
-  dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"5.  Ove trascorso tale termine non sia stata data risposta, l'interrogazione s'intende presentata con richiesta di risposta scritta. Qualora, trascorsi venti giorni non sia stata ancora data risposta, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno dellfinché non sia trattata.";
-  all'articolo 144 bis, al comma 7, dopo le parole "alle quali", sono cassate le seguenti: "di norma".

MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL CAPO II DEL TITOLO IV

-  All'articolo 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.  Negli altri giorni sono svolte interrogazioni ed interpellanze limitatamente alla prima ora della seduta.".

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO IV

-  Dopo la Sezione IV del Capo II del Titolo IV, è aggiunta la seguente:

"Sezione V

Della discussione sulla relazione sull'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'amministrazione.

Art. 160 bis.

1.  Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo presenta all'Assemblea una relazione sul l'attività svolta nei diversi rami dell'amministrazione.
2.  La discussione sulla relazione si svolge in Assemblea non prima di cinque giorni dalla distribuzione ai deputati e non oltre quindici giorni.
3.  Ai fini della discussione il Presidente assegna ad ogni gruppo parlamentare 30 minuti, più cinque minuti per ogni deputato iscritto al gruppo. Ogni intervento non può comunque superare i 20 minuti.
4.  E' ammessa la presentazione di ordini del giorno.";
-  dopo l'articolo 160 bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 160 ter.

1.  Il comitato per la qualità della legislazione, d'ora in avanti comitato, esprime parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, al l'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
2.  Esso è composto da cinque deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale in modo da rispecchiare la consistenza dei gruppi parlamentari.
3.  La presidenza è esercitata a turni di sei mesi.
4.  Le commissioni, prima di esprimere il voto finale, trasmettono al comitato i disegni di legge per il parere. La richiesta è presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori relativa al disegno di legge e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori parlamentari.
5.  Il comitato esprime il parere nel tempo massimo di tre giorni dalla richiesta, elevati a quindici nel caso di disegni di legge relativi a testi unici. Trascorso tale termine la commissione può procedere nell'iter legislativo. Il parere è trasmesso alla commissione e allegato alla relazione che questa presenta all'Assemblea.
6.  Qualora le commissioni che procedono in sede redigente non adeguino il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del comitato, ne indicano espressamente il motivo nella relazione per l'Assemblea.
7.  All'esame sono chiamati a partecipare il relatore del disegno di legge e il rappresentante del Governo.
8.  Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.
9.  Il Presidente dell'Assemblea individua la struttura interna di cui si avvale il comitato.";
-  dopo l'art. 160 ter, è aggiunto il seguente:

"Art. 160 quater.

1.  Il consiglio di presidenza disciplina l'erogazione della diaria in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'aula e di commissione.".
Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana: LO PORTO
(2004.11.767)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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