REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Biancavilla. Modifiche



Lo statuto del Comune di Biancavilla è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994. Il nuovo testo è stato successivamente pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002.
Il consiglio comunale, con deliberazione n. 68 del 18 dicembre 2003, ha apportato modifiche agli articoli 14 e 17 nel modo seguente:
"Art. 14
Norme generali per il funzionamento del consiglio

1.  Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del consiglio comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento specifico che si ispira ai principi di partecipazione democratica, trasparenza, efficienza e pubblicità.
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga degli eletti, procede all'elezione del presidente fra i suoi componenti. Risulta eletto il consigliere che riporti la maggioranza (11) dei consiglieri assegnati. Qualora dopo la prima votazione nessun consigliere venga eletto presidente si procede a maggioranza assoluta, nella stessa seduta o in quelle immediatamente successive, ad esperire altre quattro votazioni. Se anche le votazioni successive alla prima siano state infruttuose viene proclamato presidente del consiglio il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età. Altresì, il consiglio comunale elegge, con la medesima procedura, il vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali (consigliere anziano), presente alla seduta. Le funzioni e le attribuzioni del presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3.  Nel rispetto dei suddetti principi il consiglio comunale istituisce nelle materie di sua competenza, commissioni consiliari ordinarie e speciali che sono costituite con criterio proporzionale. Un apposito regolamento dovrà stabilire l'organizzazione, le funzioni, i poteri e gli ambiti temporali e per materia di ciascuna commissione, adeguate forme di pubblicità dei lavori nonché la possibilità di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
4.  L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Quest'ultime possono essere anche urgenti. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alldelle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, dà consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Nell'avviso di convocazione deve essere prevista anche la seconda convocazione da tenersi il giorno successivo. In prima convocazione, sia per deliberare che per la validità della seduta, salva diversa esplicita disposizione di legge è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nella seduta di prima convocazione viene meno il numero legale, il presidente, dopo un'ora, procede a richiamare l'appello. La mancanza del numero legale determina il rinvio della seduta al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne l'ipotesi di cui al comma 12.
5.  Il consiglio comunale, prima dell'orario stabilito dal regolamento per il funzionamento del consiglio per la durata della seduta, può deliberare, con voto espresso, la prosecuzione dell'adunanza oltre l'orario previsto. Qualora non si pronunci per la sua prosecuzione, se in prima convocazione, la seduta è rinviata al giorno successivo, se in seconda convocazione determina lo scioglimento dell'adunanza.
6.  La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle sedute del consiglio sono disciplinate dalla legge dallo statuto ed, in conformità agli, stessi, dal regolamento. Le leggi ed il regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopra citate funzioni.
7.  La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche al sindaco o ad un quinto dei consiglieri in carica. Il presidente è tenuto a fissare la data di riunione del consiglio appena possibile e comunque entro quindici giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, alle proposte del sindaco. A tal fine i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri cosi come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
8.  Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio di presidenza nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento. Tra la data del deposito ed il giorno fissato per la seduta del consiglio devono intercorrere tre giorni e non meno di 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.
9.  Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali e valutazione dei meriti e dei demeriti e sulle capacità delle stesse. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi, di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
10.  Le votazioni sono palesi; sono rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero, nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori designati dallo stesso collegio tra i componenti presenti al momento della votazione.
11.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione vanno rilevati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Gli interessati sono obbligati ad allontanarsi, dall'aula.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
12.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale, con il compito di curare la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del segretario e di sostituzione nei casi di incompatibilità o impedimento.
Art. 17
Garanzia delle minoranze

1.  La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e/o di controllo, ove istituite, spetta alle opposizioni.
2.  A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno le commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione o su fatti di rilevante interesse comunale.
3.  I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.
4.  Qualora la legge o lo statuto prevedono la rappresentanza delle minoranze e non prescrivono sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggiora, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.".
(2004.11.736)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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