REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di San Biagio Platani


Lo statuto del Comune di San Biagio Platani è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 52 del 10 dicembre 2003, esecutiva il 21 gennaio 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di San Biagio Platani è un ente territoriale della provincia regionale di Agrigento.
2.  Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla carta europea della autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana. In caso di involontario conflitto tra le norme dello statuto e le leggi dello Stato, comunque prevale la legge italiana sullo statuto comunale.
3. Il Comune rappresenta altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.
Art. 2
Territorio e sede comunale

1.  Il Comune di San Biagio Platani è parte integrante ed indivisibile del territorio nazionale e regionale e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'istituto nazionale di statistica.
2.  Il territorio del Comune si estende per 42,41 chilometri quadrati confina con quello dei Comuni di Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Sant'Angelo Muxaro, Cianciana e Casteltermini.
3.  La sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici è posta nel Corso Umberto I n. 105.
4.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5.  Il Comune esercita di norma le sue funzioni ed i suoi poteri entro i confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale; può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano.
Art. 3
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Biagio Platani e con lo stemma troncato, rappresentante nel settore superiore un leone nero nascente su sfondo d'oro caricato da una stella d'argento e sormontato da un lambello di tre pendenti di color rosso; nel settore inferiore, è rappresentato da quadrati a scacchi di colore argento e rosso.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3.  Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi in cui è possibile autorizzarne l'uso a riproduzione da parte di soggetti diversi dal Comune.
4.  Il Comune espone nell'aula consiliare, accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone, anche la bandiera dell'Unione europea.
Art. 4
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

1.  Il rapporto tra il Comune, la Regione siciliana, la provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.
Art. 5
Funzioni

1.  Il Comune ha potestà normativa autonoma; essa è esercitata attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2.  Il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi nei rapporti con lo Stato con la Regione, con la Provincia regionale e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nello statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 6
Sussidiarietà

1.  Il Comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale, con esclusione di quelli che la costituzione, lo statuto della Regione e la legge statale e regionale attribuiscono ad altri soggetti.
Art. 7
Finalità

1. Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione nell'ambito delle comunità europee ed internazionali:
a) promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, contribuendo a sviluppare la cultura della identità storica di San Biagio Platani, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendole portatrici di interessi collettivi.
b)  perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, istituendo sussidi per i bisognosi e borse di studio;
c)  promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, rifiuto della violenza, ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti, rigetto di ogni oppressione mafiosa e di collaborazione sociale;
d)  valorizzando lo sviluppo del territorio, del patrimonio, delle risorse storiche, naturali, culturali proprie del Comune, garantendo il decoro, la pulizia, la costante manutenzione delle strutture pubbliche, la vigilanza e la salvaguardia dell'ambiente, eliminando le situazioni di pericolo e di inquinamento, per garantire alla comunità la massima sicurezza, una migliore fruibilità e una migliore qualità di vita. Esercita altresì le proprie competenze in materia di protezione civile, sia per quanto riguarda le calamità naturali che i rischi derivanti da azioni dell'uomo. Riconosce e promuove il ruolo del volontariato di protezione civile;
e)  partecipando alla programmazione economica, sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi, favorendo l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del territorio e di tutte le risorse naturali esistenti, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, il volontariato, le attività turistiche, commerciali e di trasporto, artigianali, agricole, artistiche, riconoscendo ai lavoratori il diritto di essere assunti senza discriminazioni, di non essere sfruttati e di conservare il proprio posto di lavoro ed il rispetto dei contratti di lavoro;
f)  garantendo il diritto alla salute, osservando quanto sancito dalla carta dei diritti del malato, favorendo la prevenzione e la tutela degli ambienti di vita e di lavoro, garantendo le cure necessarie agli indigenti e alle famiglie bisognose;
g)  garantendo le pari opportunità tra uomini e donne anche attraverso la programmazione di tempi e modalità di organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, della famiglia, dei minori, delle lavoratrici, dei disoccupati e dei portatori di handicap;
h)  favorendo le attività sportive, culturali, ricreative, religiose, anche mediante il potenziamento degli impianti e delle strutture relative, tutelando le minoranze;
i)  impegnandosi a riconoscere le esigenze dei poveri e ad eliminare ogni forma di emarginazione e indifferenza, ad abbattere le barriere culturali, tecnologiche, architettoniche, ove possibile, di comunicazione e di integrazione lavorativa, sociale, culturale, e ambientale, favorendo la fruibilità del territorio e dei servizi agli inabili ed ai soggetti in stato di handicap.
j)  realizzando progetti per favorire e recepire le necessità dei giovani, assicurando l'erogazione di servizi che consentano il loro sviluppo sotto i diversi punti di vista, scoraggiando le idee razziste e favorendo il riconoscimento delle diverse culture, dell'obiezione di coscienza e l'utilizzazione degli obiettori stessi in servizi di pubblica utilità;
k)  salvaguardando i diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e dei soggetti in stato di disagio psicologico, favorendo, altresì, le aggregazioni, le azioni di lotta alla criminalità, il rispetto della cultura della legalità, la prevenzione e la lotta alla diffusione della droga ed il recupero dei tossicodipendenti;
l)  promuovendo, sostenendo e valorizzando, ogni iniziativa tendente all'integrazione sociale e culturale con la comunità di Remchingen (Germania) in aderenza all'atto di gemellaggio, Rep. n. 20 del 27 marzo 1986 registrato ad Agrigento il 15 aprile 1986 al n. 844.
Art. 8
Azione amministrativa, organi e rappresentanza

1.  L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e immediatezza delle procedure per realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.
2. Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza di seguito prevista.
Art. 9
Criteri e metodi dell'azione dell'ente

1.  Il Comune di San Biagio Platani per realizzare le proprie finalità adotta il sistema della programmazione nel rispetto delle direttive comunitarie, statali, regionali e provinciali.
2.  Assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali, economiche, la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza con criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
3.  Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali, con soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione delle opere e nella gestione dei servizi.
Art.  10
Rappresentanza della comunità

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale della comunità.
Art. 11
Informazione ed albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità degli atti, per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2.  A tal uopo sono previsti appositi spazi, accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicità di atti, avvisi, provvedimenti, bandi, ordinanze e quant'altro deve essere reso pubblico. La pubblicazione viene curata dal segretario comunale che si avvale del messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, la certifica.
3.  Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità opportunamente regolamentate e in luoghi adeguati e frequentati. L'esibizione ed il rilascio degli atti sono sottoposti alle norme di un apposito regolamento.
Art. 12
Statuto

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e)  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enuncino tali principi, abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 13
Regolamenti

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
3.  Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale agli enti locali, tale potestà viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
4.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5.  Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  nelle materie in cui esercita funzioni.
6.  Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.
7.  Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, se compatibili con la legge e lo statuto.
Art. 14
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1.  Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità e semplificazioni dei procedimenti e degli atti.
2.  Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità burocratica e politica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 127 del 17 maggio 1997, come recepita dalla legge regionale n. 23/98, e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi con soggetti pubblici e privati.
Art.  15
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti ed internazionali di collaborazione pacifica fra i popoli

1.  Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2.  E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni.
3.  La revoca deve essere adeguatamente motivata.
4.  Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
5.  Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica e federalista.
6.  Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati.
Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 16
Principi della partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3.  Nel bilancio comunale ove possibile, è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4.  Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 17
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini singoli od associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali, nelle norme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente esame dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 18
Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1.  Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina la modalità di applicazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
2.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e del presente statuto, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
Tale regolamento deve, tra l'altro:
a)  indicare le categorie di atti per i quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b)  assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, fissandone le modalità.
4.  In ogni caso, il rilascio di copie di atti, avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.
5.  Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) per l'informazione e la partecipazione dei cittadini.
Art.  19
Le forme associative e volontariato

1.  Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare ed alla messa a disposizione di beni o servizi od altre forme di sostegno reale.
2.  Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.
3.  L'Amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate, l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4.  E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento.
5.  Possono essere iscritti in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
6.  Il regolamento fisserà le forme per la tenuta del l'albo.
7.  L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
8.  E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato, la finalità formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.
9.  Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza.
10.  Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
11.  Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 20
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere di informazione, comunicazione e scambio con i cittadini e non solo su questioni di particolare urgenza; si prevede un forum almeno ogni sei mesi.
3.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare, iscritte all'ordine del giorno.
4.  Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
Art. 21
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, di almeno un cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
3.  Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il segretario comunale, provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del consiglio.
5. In caso di parere negativo, il segretario comunale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio ed al sindaco.
6.  Il presidente del consiglio, sentito il sindaco sull'ammissibilità, provvede entro quindici giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 22
Istanze e petizioni

1.  Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2000, l'istituto del referendum prevede la competenza a promuoverlo oltre che al consiglio comunale ad 1/6 dei cittadini aventi diritto al voto.
2.  Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
3.  Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale, ufficio protocollo.
4.  Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.
5.  Le risposte sono comunicate ai proponenti entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Capo II
Difensore civico
Art. 23
Difensore civico, attribuzioni e sede

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3.  In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in attuazione della legge regionale dell'11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica del 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91, ed in attuazione dello statuto e dei regolamenti del Comune.
4.  Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, della legge regionale n. 39/97.
5.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
6.  L'amministrazione comunale metterà a disposizione del difensore civico un locale idoneo per l'espletamento delle sue funzioni.
7.  L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi ed utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.
Art. 24
Elezione, requisiti, durata in carica, decadenza, revoca e dimissioni

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Tale votazione avverrà su nominativi che abbiano comprovata preparazione giuridico amministrativa, particolare e comprovata esperienza amministrativa e che diano ampia garanzia di indipendenza e probità, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati.
3.  Il difensore civico resta in carica quattro anni e non decade contestualmente al consiglio comunale.
4.  Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei due terzi, il consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere a votazione, nella quale viene richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
5.  Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza.
6.  In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
7.  Non possono accedere alla carica di difensore civico:
-  sindaco, assessori, consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari, gli amministratori e dirigenti di enti pubblici od a partecipazione pubblica;
-  i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
-  i pastori ed i ministri di culto;
-  chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
-  chi non ha raggiunto il 35° anno di età con riferimento alla data di esecutività dell'atto di nomina;
-  chi ricopre la carica di difensore civico in un altro Comune;
-  chi non risiede o non è domiciliato nel Comune.
8. Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato quadriennale;
b)  per dimissioni, morte od impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;
e)  in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina;
f)  in caso di dimissioni.
9.  La deliberazione consiliare con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
10.  Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
-  trasmette al sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze, informa il sindaco del ricorso agli eventuali poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati nel regolamento;
-  sollecita il consiglio comunale, la giunta od il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza ed assumere i provvedimenti di competenza.
11. Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.
12.  Il presidente del consiglio può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
13.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute, secondo le modalità prescritte nel regolamento.
14.  Il presidente del consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente, durante lo svolgimento delle sedute consiliari, su determinati disfunzioni o ritardi rilevati dallo stesso.
15.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto.
16. Il rilascio degli atti è a titolo gratuito e possono essere utilizzati solo per fini inerenti il proprio ufficio, legge per il sindaco.
17. Fermo restando l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge e dalle norme vigenti.
18. Al difensore civico spetta un'indennità che non superi il 25% di quella attribuita al sindaco, più il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e la liquidazione dell'indennità di missione, con le modalità e secondo gli importi previsti.
Titolo III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Art. 25
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
Art. 26
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  A maggioranza assoluta dei componenti ha facoltà di istituire commissioni con poteri d'indagine su qualsiasi materia riguardante l'amministrazione comunale (art. 22, comma 3°, legge regionale n. 7/92).
6.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dal l'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico;
d)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
7.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 27
Le funzioni di indirizzo

1.  Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti, quali: risoluzione e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente ai quali può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva, alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi.
2.  L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, e delle previsioni da osservare.
Art. 28
Le funzioni di controllo

1.  Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di un quinto dei consiglieri, il revisore dei conti può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio.
2.  Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore.
3.  Il consiglio comunale esplica inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni e le mozioni, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei capi settori e dei funzionari responsabili dei servizi.
4.  Il consiglio può procedere ad inchieste su specifiche materie.
5.  In tal senso ha la facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasione determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare, con apposita deliberazione una commissione speciale formata da tre componenti eletti con voto limitato ad 1; nel suo seno viene eletto il presidente.
6.  Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio sulla questione della quale era stata investita.
Art. 29
Presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice-presidente che espleta la sua attività nei locali della Presidenza.
3.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente. Ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
5.  La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente.
6.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo -eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
7.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale né da tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art.  30
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale, che espleta la sua attività in locali messi a disposizione dal Comune, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, può convocare i capigruppo consiliari, ove lo ritenga opportuno, per riunioni preliminari alle sedute del consiglio stesso.
2. Il presidente del consiglio convoca l'assemblea entro il termine di giorni 10 dalla iscrizione della proposta nell'apposito registro delle proposte di deliberazioni ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori;
3.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
5.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 31
Poteri di chi presiede l'adunanza

1.  Chi presiede le adunanza provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze.
3.  Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
4.  I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 32
Il funzionamento del consiglio comunale

1.  Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri.
2.  Ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio.
3.  Siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente.
4.  Qualora i consiglieri non volessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi potrebbero costituirsi in gruppo misto, ovvero dichiararsi indipendenti.
5.  Ciascun gruppo, costituito per lo meno da tre membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo le cui funzioni saranno quelle d'esser portavoci, in consiglio, delle opinioni e posizioni dei gruppi che rappresentano.
6.  Nel caso di mancata elezione e comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
Art. 33
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità sambiagese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata, dal consiglio, la relativa deliberazione.
4.  I consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5.  Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene alla giunta municipale, al sindaco od ai singoli consiglieri.
6.  I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
7.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dal segretario comunale, dai capi settori e dai funzionari responsabili dei settori, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché, da tutto il personale preposto nei vari uffici, copie di atti e documenti, mantenendo il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
Art. 34
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima.
3.  Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4.  Il consiglio si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta, ovvero per determinazione propria o su richiesta del sindaco.
Art.  35
Adunanze consiliari

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di seconda convocazione, dovrà esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
4.  Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità.
5.  Il consiglio comunale appositamente convocato è tenuto a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di convocazione od in quella di prosecuzione. Nel caso che gli argomenti da trattare vengano iscritti in più sedute, la loro programmazione non può essere superiore a 30 giorni.
6.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
7.  Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
8.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo che il medesimo, non deliberi di riunirsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in seduta segreta per motivi di ordine pubblico, di tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche o enti.
9.  I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.
10.  Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto salvo che la legge non risponda diversamente.
11.  I consiglieri che non partecipano, senza giustificazione a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
12.  La proposta di decadenza deve essere notificata, ai consiglieri interessati, almeno 10 giorni prima della seduta.
13.  E' consigliere anziano quello che ha riportato la maggior cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
14.  Il processo verbale delle sedute del consiglio comunale è redatto a cura del segretario del Comune, ed approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento.
15.  Le deliberazioni sono firmate: dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
Capo III
La giunta comunale
Art. 36
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizioni che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica del sindaco.
3.  La durata della giunta è fissata in anni cinque.
4.  La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere, rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
6.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
8.  Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
9.  La dichiarazione di opzione formalizzata, comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
10.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
11.  Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
12.  Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata, secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
13.  In caso di assenza o di impedimento anche del vice-sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
14.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
15.  Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali.
16.  Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
17.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
18.  In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni.
19.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
20.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
21.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale enti locali.
22.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
23.  Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 37
Iscrizione proposte e trattazione ordine del giorno

1.  Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare l'assemblea entro il termine di giorni venti dalla iscrizione della proposta presentata da parte degli uffici nel registro delle proposte di deliberazioni, ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori.
2.  Il consiglio comunale appositamente convocato è tenuto a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di convocazione o in quella di prosecuzione.
3.  Nel caso che gli argomenti da trattare siano stati iscritti in più sedute, la programmazione non può essere superiore a trenta giorni.
Art. 38
Attività della giunta

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3.  La giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4.  Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5.  La giunta è tenuta a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori nella seduta di convocazione o in quella di prosecuzione, che dovrà avvenire entro le successive 24 ore.
Art. 39
Le competenze

1.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.
2.  Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo (legge regionale n. 23/98).
3.  Ad essa in particolare compete:
a)  disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento; tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;
b) approvare i progetti, perizie, preventivi, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;
c)  approvare le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche, di forniture di beni e servizi, esclusi gli atti relativi a lavori e forniture di beni e servizi che rientrano nell'ordinaria amministrazione e gestione di servizi condotti in economia;
d)  esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo del Comune;
e)  approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
f)  approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;
g)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
h)  determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente, su parere della conferenza dei funzionari direttore di settore;
i)  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
l)  approvare il programma delle assunzioni di personale;
m)  esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
n)  disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
o)  adottare le tariffe relative ai tributi comunali;
p)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
q)  assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
Art. 40
Giuramento degli Assessori

1.  In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali.
2.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
3.  La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 41
Il funzionamento

1.  Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti.
3.  La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede.
4.  La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.
5.  La deliberazione di cui al precedente art. 44, comma 30, lett. a) disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.
Capo IV
Il sindaco
Art. 42
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale.
2.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi altro Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
Art.  43
Funzioni ed attribuzioni del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3.  Il sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 127/97, recepita dalla legge regionale n. 23/98, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5.  Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune, al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
7.  Il sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
9. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
10. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a due.
11. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità.
12. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
13. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
14. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
15.  Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
16.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
17.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge.
18.  In assenza di tali criteri, allorché la nomina riguardi professionisti esterni, va preventivamente richiesta una terna di nominativi agli ordini professionali competenti.
19. In materia di personale compete al sindaco la nomina: del segretario comunale del direttore generale e delle relative funzioni, dei responsabili di settore e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna, l'attribuzione delle mansioni superiori per posti di responsabile di settore, dei responsabili della gestione e dell'organizzazione dell'I.C.I., dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, la nomina dell'economo e dell'eventuale subeconomo, nonché l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 3, dell'art. 51, legge 8 giugno 1990, n. 142, ai responsabili dei servizi e degli uffici.
20.  Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, sono di competenza del sindaco.
21.  Impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al Corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio.
22.  Adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
23.  Il sindaco convoca la giunta municipale entro il termine di giorni 10 dalla iscrizione della proposta di deliberazione nell'apposito registro, ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori;
24. Le determinazioni vengono adottate dal sindaco su proposta da parte dei responsabili di settore, secondo le disposizioni del capo II della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e devono recare i pareri di legittimità di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e nel caso che conseguono spesa anche le attestazioni prescritte dall'art. 55 della legge n. 142/90.
Art. 44
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo le cui funzioni vengono assunte dopo la proclamazione, sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica;
-  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2.  Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma precedente, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
Art. 45
Potere di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
2.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio in cui fossero incorsi.
Art. 46
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa dalla carica la giunta, mentre il consiglio comunale permane in carica fino a nuove elezioni (legge regionale n. 25/2000).
2.  Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
Art. 47
Rimozione del sindaco

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.
2.  Il sindaco, la giunta e il consiglio (legge regionale n. 25/2000) cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata con la maggioranza per appello nominale dei quattro quinti dei componenti del consiglio.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4.  Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario nominato ai sensi dell'ordinamento regionale degli enti locali.
Art. 48
Deleghe del sindaco

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2.  Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.
3.  Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario o al funzionario direttore di settore per lo specifico settore.
5.  Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Uffici e personale
Art.  49
Principi e criteri direttivi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.
2.  La qualificazione della natura degli atti, ai fini dell'esercizio delle relative competenze, è effettuata sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3  Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4. L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune deve garantire il buon funzionamento del Comune stesso nel settore tecnico, amministrativo e sociale, prevedendo la presenza in pianta organica di tutte le figure necessarie.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.  51
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in settori, costituiti da uno o più servizi, secondo criteri di omogeneità.
4.  Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di costituzione di uffici speciali, intersettoriali e di staff.
5.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 52
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1.  Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2.  Le tematiche inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione del personale, l'istituzione, la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Art. 53
Relazioni con il pubblico

1.  Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione comunale istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2.  Tale ufficio è alle dirette dipendenze del segretario comunale o di un suo delegato con funzioni di responsabile.
3.  Dotato di personale specializzato per le relazioni con il pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
a)  al servizio dell'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
b)  all'informazione dell'utenza, relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;
c)  alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art. 54
Uffici di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.
Art. 55
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il funzionario responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Capo II
Il segretario comunale
Art. 56
Nomina

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito albo.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art.  57
Funzioni

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario comunale, inoltre:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
e)  esprime il preventivo parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni di consiglio e di giunta.
3.  Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.
4.  Il segretario comunale riceve le richieste di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, presentate dai Consiglieri comunali.
5.  Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Capo III
Personale direttivo
Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I funzionari responsabili di settore sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottano tutti gli atti di amministrazione attribuiti dallo statuto alla loro competenza, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco.
2.  I funzionari cui siano stati attribuiti funzioni dirigenziali, nell'ambito delle competenze ascritte al proprio ufficio, rappresentano l'ente verso l'esterno per gli atti e provvedimenti posti in essere.
3.  Ad essi compete di valutare e proporre la costituzione in giudizio dell'ente, la scelta del difensore cui affidare l'assistenza legale e del conferimento della procura alle liti.
4.  I funzionari possono essere intestatari, in rappresentanza dell'ente, di finanziamenti, di ordini di accreditamento emessi in favore del Comune da parte dell'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici e possono emettere qualsiasi titolo di spesa, anche tratto sugli ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia, la Cassa regionale o sezioni provinciali della medesima Cassa.
5.  Inoltre ai medesimi dipendenti compete:
a)  presiedere le commissioni di gara e di concorso ed hanno la responsabilità dei relativi procedimenti:
b)  stipulare i contratti in rappresentanza del Comune;
c)  provvedere agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale;
d)  approvare i ruoli dei tributi e dei canoni;
e)  provvedere agli atti di amministrazione e gestione del personale comunale, o di altro personale distaccato o comunque utilizzato dal Comune, ivi compresi i provvedimenti di applicazione sanzioni disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto, nonchè di autorizzazione di prestazione di lavoro straordinario, di ferie, di recuperi e di missioni secondo le direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
f)  rilasciare le autorizzazioni, concessioni ed analoghi provvedimenti, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  emettere le ordinanze di demolizioni dei manufatti abusivi e curare l'esecuzione;
h)  provvedere alla autenticazione e alle legalizzazioni;
i)  rilasciare le attestazioni e le certificazioni;
j)  emettere le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
k)  emettere le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e disporre l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
l)  emettere le altre ordinanze previste dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione delle ordinanze di competenza del sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo;
m)  fornire al direttore generale entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, gli elementi necessari per la predisposizione della proposta di piani esecutivi di gestione;
n)  provvedere a dare pronta esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale nei confronti dei quali rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6.  Il sindaco può delegare ai funzionari responsabili dei settori e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.
Art. 59
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  La giunta comunale e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, giusta disposizione di legge, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, possono deliberare l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra il personale dipendente non siano presenti analoghe professionalità, (art. 51,ß legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91).
2.  La giunta e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, possono assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, (art. 51, legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48191).
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 60
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale devono stabilire la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 61
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta anche attraverso servizi pubblici che, possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4  Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione in sostituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
Art. 62
Gestione in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
2.  La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelto tale forma di gestione.
Art. 63
Servizi in concessione a terzi

1. Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-economiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:
a)  miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;
b)  migliori parametri comparativi di efficienza.
2.  Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3.  Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti programmati dal concessionario, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.
4. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati.
Art. 64
Servizi in convenzione

1.  Per i singoli servizi imprenditoriali, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale.
2.  Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività.
3.  I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
4.  Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 65
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità indicante in modo analitico le previsioni sulla domanda dei servizi e sui relativi costi e dovrà mettere in evidenza i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle spese d'impianto e di gestione del servizio.
3.  La deliberazione di cui sopra è approvata dal consiglio comunale.
4. Con essa viene approvato lo statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla giunta, nonché vengono determinate le finalità, gli indirizzi e la denominazione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art. 66
Istituzione

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina, di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, la cui designazione, durata del mandato, revoca e compiti sono stabiliti dal regolamento approvato dal consiglio comunale.
6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 67
Società per azioni

1.  I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono per una loro maggiore efficienza di essere gestiti in regime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale possono essere svolte mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e costituite su iniziativa del Comune.
2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.
3.  La partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici non può superare il 70% del capitale sociale.
4.  Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.
5.  E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quella di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.
6.  La individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative esistenti.
7.  In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di tre esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo nominato.
8.  Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.
9.  Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Titolo VI
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art. 68
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 69
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quando se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.
5.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
6.  La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 70
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto di gestione.
Art. 71
Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del settore interessato ed il responsabile del settore di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.
2.  I funzionari responsabili dei settori sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
Titolo VII
FINANZA, CONTABILITA', CONTROLLI E REVISIONE
Art. 72
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge.
3.  Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
4.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
5.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art.  73
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera, entro i termini fissati dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità.
2.  Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
3.  La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione Siciliana, articolata per programmi e progetti.
4.  Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
5.  Lo schema è predisposto dalla giunta con riferimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
6.  Ai sensi del decreto legislativo n. 77195 e successive modifiche, i risultati dalla gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.  Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.
8.  Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9.  Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 74
Demanio, patrimonio, inventario

1.  Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge.
2.  I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.
3.  L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
4.  Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.
5.  Il Comune può procedere alla vendita dei beni inventariati previa, per i beni demaniali, delibera di sdemanializzazione e accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 75
Controlli interni

1.  Nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa il Comune individua strumenti e metodologie adeguati a:
a)  garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costo e risultati;
c)  valutare le prestazioni del personale a cui sono attribuite funzioni dirigenziali;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Art. 76
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nel regolamento di contabilità.
2.  Il controllo di gestione e la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3.  Il controllo di gestione viene svolto da un nucleo di valutazione costituito secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 77
Modalità del controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica secondo disposizioni regolamentari.
2.  Il controllo di gestione si articola in 3 fasi:
a)  predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b)  rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c)  valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
Art. 78
Referto di controllo di gestione

1.  Il nucleo di valutazione fornisce le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di settore affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Art.  79
Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto, a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 15/93, tra i seguenti soggetti iscritti obbligatoriamente nel registro dei revisori dei conti istituito con decreto legislativo n. 88192:
-  iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
-  iscritti nell'albo dei ragionieri;
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
4.  Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
5.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni.
6.  Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
7.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente e può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio della propria funzione.
9. Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del l'Ente.
10. Il revisore fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale.
11. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
12.  L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento.
13.  Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale.
14. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
15.  Il revisore fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
16.  Il revisore effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, ai sensi dell'art.  64 del decreto legislativo, n. 77195 e successive modifiche ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
17.  Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il revisore partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
18.  Il revisore partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
19.  Il revisore ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
20.  Il revisore deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 77195 e successive modificazioni.
21.  Al revisore è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 77195 e successive modificazioni.
22. A tal scopo sono assegnati al revisore i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
23.  Il revisore esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di cinque bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 80
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 81
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 82
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 83
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 84
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
(2004.10.710)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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