REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Francofonte


Lo statuto del Comune di Francofonte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 9 luglio 1994.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 del 17 dicembre 2003.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Il Comune, il territorio, la sede
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Francofonte, Provincia regionale di Siracusa, è ente locale territoriale autonomo; è titolare di poteri e di funzioni proprie, che esercita in conformità alle norme di cui al presente statuto, nonché dei relativi regolamenti attuativi nel rigoroso rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato, delle leggi e delle norme regionali.
Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare i principi della democrazia, della trasparenza amministrativa e della legalità.
Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Il territorio

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7.400 circa, e confina a nord con il Comune di Scordia, a sud con i Comuni di Carlentini e Buccheri, ad ovest con i Comuni di Vizzini e Buccheri, ad est con il Comune di Lentini.
Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art. 3
La sede

La sede del Comune è posta nel palazzo municipale (ex palazzo dei Gravina-Cruyllas), ove, di regola, si riuniscono gli organi collegiali dell'ente.
In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze il consiglio comunale o la giunta possono deliberare di riunirsi in luoghi diversi.
Art. 4
Stemma e gonfalone

Lo stemma del Comune contiene l'immagine di un cavaliere medievale che monta un cavallo rampante, munito di lancia, alle prese con la leggendaria Hidra, ed è arricchito da una torre merlata posta all'estremità di un ponte con acqua corrente. Una corona merlata sormonta la rappresentazione sopra descritta; il tutto contornato da una corona di arance e foglie di arancio.
Il gonfalone del Comune riproduce lo stemma su colori verde-arancio, ed è arricchito da bande laterali con le effigi dei Santi venerati a Francofonte: Madonna della Neve, Sant'Antonio Abate, San Giuseppe, Madonna del Carmine, San Sebastiano e San Francesco.
Capo II
Funzioni e finalità
Art. 5
Le funzioni

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.
Il Comune esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo statuto, coordinando la propria attività con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti pubblici al fine di realizzare un organico e coerente sistema delle autonomie.
Il Comune in particolare:
a)  assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali sanciti dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità senza distinzione di razza, religione e fede politica;
b)  promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
c)  attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di economicità e di efficienza nella gestione;
d)  promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti, pubblici e privati, compresi nell'ambito territoriale per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità;
e)  promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel territorio, per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
f)  assicura, in collaborazione con gli altri organi dello Stato, la sicurezza dei cittadini e un forte impegno delle istituzioni democratiche nella lotta alla criminalità organizzata. Il Comune può costituirsi parte civile in tutti i processi per reati contro l'ordine pubblico, le estorsioni, la salvaguardia ambientale, la tutela dei cittadini deboli, in particolare dei bambini, degli anziani, dei portatori di handicaps, dei giovani emarginati e dei cittadini comunitari ed extracomunitari, la corretta attività amministrativa e quant'altro, verificatosi nel proprio territorio, sia di interesse collettivo;
g)  promuove, nelle forme indicate dallo statuto e dai regolamenti, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita dell'ente;
h)  valorizza il contributo dei cittadini al governo della comunità locale ed assicura loro il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed interloquire con l'amministrazione stessa, mediante il diritto di udienza;
i)  assicura, anche mediante l'istituzione di una commissione comunale per le politiche femminili, pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
j)  fa partecipe i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano e ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza. Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole comunali del l'infanzia (asilo e scuola materna), tesi allo sviluppo della potenzialità dei bambini. Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali;
k)  promuove tutte le iniziative che servono a superare l'evasione dell'obbligo scolastico, a rimuovere le condizioni che portano a situazioni di emarginazione, specie minorile e all'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani;
l)  valorizza e promuove iniziative volte a garantire e migliorare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana e dei soggetti portatori di handicaps. Favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, promovendo e garantendo la istituzione di centri di assistenza ed aggregazione;
m)  riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione;
n)  sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, nel rispetto e nella salvaguardia ambientale, indirizzando, in particolare, la propria azione alla promozione sociale dell'iniziativa economica. Promuove, attraverso la pianificazione territoriale, un organico assetto degli insediamenti civili, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio mediante lo sviluppo, piani particolareggiati e strumenti urbanistici. Il Comune può assumere, nell'ambito del proprio territorio, iniziative produttive e svolgere attività economiche che interessano la comunità locale (come la creazione di società miste a partecipazione pubblica e privata). Il Comune, inoltre, può assumere, nell'ambito del proprio territorio, tutte quelle funzioni che interessino la comunità locale.
Art. 6
Finalità programmatiche

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di beneficio per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
Nelle proprie scelte e nello svolgimento della propria attività amministrativa, il Comune garantisce il massimo di trasparenza e assicura ai cittadini il diritto di concorrere e partecipare, attuando pienamente le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art. 7
Finalità particolari

Il Comune riconosce l'agrumicoltura come l'attività economica più importante per la comunità locale.
Il Comune promuove e sostiene l'agrumicoltura mediante interventi indiretti e diretti anche con partecipazioni alle forme associative previste, che promuovano lo sviluppo di tale settore ed, in particolare, la tutela, la valorizzazione e la commercializzazione della cultivar di arancio "Tarocco di Francofonte".
Inoltre si fa carico di incentivare le imprese artigianali, le piccole industrie e le attività legate al turismo.
Promuove, valorizza e garantisce lo sviluppo di altre attività come: artigianato, piccole industrie, attività turistiche, commerciali e agricole e attua l'integrazione fra tutti i settori economici.
Titolo II
STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 8
Lo statuto

Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della potestà normativa e di autoorganizzazione del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione.
L'autogoverno della comunità si realizza mediante l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.
Allo statuto devono uniformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Lo statuto può essere modificato e/o sostituito con la procedura prevista dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
L'iniziativa di revisione totale o di modifica parziale dello statuto può essere esercitata mediante referendum proposto da almeno il 10% dei cittadini elettori.
Art. 9
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, delle disposizioni statutarie e della normativa comunitaria.
I regolamenti devono essere redatti ed approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto. Nelle more rimangono in vigore i regolamenti vigenti, limitatamente a quelle parti che non contrastino con i principi e con lo spirito del presente statuto.
I regolamenti, le cui disposizioni incidono sulle posizioni giuridiche e soggettive dei cittadini, devono essere sottoposti a specifiche forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Capo I
Organi del Comune
Art. 10
Organi

Sono organi del Comune: il consiglio, il sindaco, la giunta.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 11
Elezione

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le condizioni di eleggibilità e di compatibilità, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.
Dal momento dell'entrata in carica, i consiglieri comunali presentano annualmente al sindaco, che provvederà a renderlo pubblico, il loro stato patrimoniale e finanziario e quello dei componenti il loro nucleo familiare.
Art. 12
Competenze del consiglio comunale

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Il consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo quanto stabilito dalla legge n. 142/90 e dalle leggi regionali n. 48/91, n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, il consiglio ha competenza sulle seguenti materie:
a)  statuto del Comune e delle aziende speciali, regolamenti;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli storni dei fondi fra capitoli appartenenti a rubriche diverse di bilancio, conti consuntivi, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali, per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune-Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g)  contrazione di mutui e di emissioni di prestiti obbligazionari;
h)  spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
i)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
j)  nomina revisori dei conti;
k)  riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Art. 13
Obbligo di astensione

Salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al segretario ed al vice segretario.
Art. 14
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 consiglieri. Il Presidente, col parere favorevole della conferenza dei capigruppo, può autorizzare la costituzione, in deroga, di gruppi composti anche da 2 o da 1 consigliere, a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto un solo seggio. I consiglieri devono far parte di un gruppo; quelli che non possono costituire un gruppo o non intendono appartenere ad alcun gruppo, fanno parte del gruppo misto, che può essere costituito da una sola unità.
Ciascun gruppo elegge un presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento. Fino al momento in cui un gruppo non procede all'elezione di cui al precedente comma, è considerato presidente del gruppo il consigliere eletto che ha riportato la cifra individuale più alta.
La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal presidente del consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
Art. 15
Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.
In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consigliere che viene eletto presidente assume subito la carica subentrando nella presidenza dell'adunanza al consigliere anziano.
Compete al Presidente:
a)  convocare il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, e, compatibilmente con questi, dare la precedenza alle proposte del sindaco ed alle mozioni;
b)  fissare la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio nel rispetto delle disposizioni di legge, del regolamento del consiglio comunale e del presente statuto;
c)  presiedere il consiglio e dirigerne il dibattito esercitando i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine ai sensi dell'art. 185 dell'Ordinamento degli enti locali;
d)  presiedere le commissioni consiliari con facoltà di delega, con esclusione delle commissioni consiliari permanenti e di quelle di indagine e di inchiesta;
e)  convocare e presiedere le conferenze dei capigruppo consiliari, salva facoltà di delega, con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento;
f)  diramare gli avvisi di convocazione ed attivare le commissioni consiliari;
g)  garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del regolamento, le prerogative e i diritti dei consiglieri assicurando il rispetto delle minoranze.
Art. 16
Attività ispettiva dei singoli consiglieri

Ciascun consigliere comunale ha il potere di ispezione su tutta l'attività amministrativa del Comune, che può essere esercitato mediante richieste ed interrogazioni scritte rivolte al sindaco.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri entro trenta giorni dalla loro presentazione presso l'ufficio di segreteria del Comune.
Le ripetute e persistenti violazioni del precedente comma sono rilevanti ai fini del potere di rimozione del sindaco, spettante al Presidente della Regione.
Art. 17
Commissione di indagine del consiglio

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, al suo interno, commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
La commissione di indagine è composta da numero 5 consiglieri. Essa viene eletta a scrutinio segreto, ed ogni consigliere può esprimere un solo voto.
La presidenza della commissione d'indagine viene attribuita ad un consigliere comunale di minoranza, eletto nel suo seno.
Mentre la funzione di segretario sarà assegnata ad uno dei componenti la commissione e designato dalla stessa.
Art. 18
Funzionamento del consiglio

L'attività del consiglio è disciplinata da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri comunali assegnati al Comune.
Il regolamento potrà prevedere la costituzione di commissioni consiliari permanenti, su base proporzionale; l'istituzione dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo.
Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima convocazione non deve essere inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al Comune, ed in quella di seconda convocazione almeno 1/3 dei consiglieri.
Ridurre il termine di cui all'art. 33, comma 2°, del regolamento consiliare relativo alla prosecuzione dei lavori a "non prima di 24 ore".
Ridurre il termine di cui all'art. 56 del regolamento del consiglio comunale per la convocazione della commissione nei casi di urgenza "ad almeno 24 ore prima", in contemporanea alla diramazione dell'avviso di convocazione da parte del presidente del consiglio.
Modificare il 3° comma dell'art. 17 del regolamento del consiglio comunale nel seguente modo: "L'avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, deve essere consegnato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ed almeno 24 ore prima nel caso di sessione urgente".
Nel computo dei termini non va computato il giorno di consegna.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione delle commissioni almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza. Gli atti in possesso della commissione si considerano come depositati in segreteria.
Delle deliberazioni consiliari immediatamente esecutive va pubblicata immediatamente la parte riguardante il dispositivo, mentre la parte relativa agli interventi verrà redatta in un verbale separato, che sarà sottoposto all'approvazione del primo consiglio comunale utile.
Capo III
Il sindaco
Art. 19
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche nei casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni elettorali e per la procedura di proclamazione e di convalida si applica la legislazione regionale vigente.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte, si applicano le norme richiamate dall'art. 2 della legge regionale n. 25/2000.
Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco è tenuto, all'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge n. 128/82, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
La durata in carica del sindaco è di 5 anni. Entra in carica appena espletate le operazioni di convalida ed assume le funzioni appena prestato giuramento.
In caso di cessazione dalla carica, morte, decadenza, nel corso del mandato, si procede alla nuova elezione dell'organo.
In caso di dimissioni, compete al segretario la comunicazione dell'avvenuto deposito agli organi di cui all'art. 11, comma 3°, della legge regionale n. 35/97.
Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione.
La nuova elezione avrà luogo alla prima tornata utile.
Art. 20
Competenze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del Comune.
In particolare, il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
a)  rappresenta l'ente;
b)  nomina i componenti della giunta;
c)  revoca i componenti della giunta;
d)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
e)  designa per il proprio gabinetto, nel limite massimo di due unità, personale di livello non inferiore a C1 appartenente a qualunque settore;
f)  provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi non vincolanti espressi dal consiglio comunale;
g) attribuisce incarichi particolari, con distacco da un settore all'altro, nel limite di massimo due unità;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
i)  determina il valore delle aree fabbricabili e provvede alla loro eventuale variazione entro il 1° gennaio di ciascun anno;
j)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e quelli di consulenza, a tempo determinato a contratto pubblico o privato, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al successivo art. 32;
k) nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale;
l)  revoca con provvedimento motivato il segretario comunale per violazione dei doveri d'ufficio previa deliberazione della giunta;
m)  nomina il direttore generale previa stipula di convenzione fra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti;
n)  conferisce le funzioni di direttore generale al segretario comunale, nell'ipotesi in cui non venga stipulata la convenzione prevista dal superiore punto;
o) revoca l'incarico conferito al direttore generale nell'ipotesi di nomina in presenza di convenzioni o di conferimento di funzioni al segretario comunale;
p) determina le variazioni tariffarie e delle aliquote di imposta e delle eventuali maggiori detrazioni;
q)  affida e revoca gli incarichi di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con legge regionale n. 7/2002 e legge regionale n. 7/2003 (progettazione, direzione lavori, responsabili sicurezza etc.)
Al sindaco, quale capo dell'amministrazione comu nale, compete altresì:
a)  il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale;
b)  adottare la determina ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 8, legge regionale n. 39/97, che modifica la normativa dettata dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 4/96 e dall'art. 11 della legge regionale n. 22/96;
c)  ai sensi della legge regionale n. 17/90, il servizio di polizia municipale dipende dal sindaco che impartisce al comandante le opportune direttive. Il comandante del Corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze del sindaco verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo o al servizio. I provvedimenti disciplinari nei confronti del comandante del Corpo non superiori al richiamo scritto sono adottati dal sindaco con le modalità di cui al vigente contratto dei dipendenti degli enti locali, mentre quelli superiori al richiamo sono adottati dalla commissione di cui ai successivi artt. 30 e 31 per come modificati.
Occorre, poi, distinguere le competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale da quelle che esercita quale ufficiale di Governo, e più precisamente sovrintende:
1)  alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
2)  alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e da regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
3)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
4)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
5)  adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, chiedendo al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In caso di inadempienza provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Al sindaco, infine, quale autorità di pubblica sicurezza, compete il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal testo unico n. 773 del 1931, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Conferisce con proprio atto, ai soggetti in possesso dei requisiti, le funzioni di messo comunale.
Il sindaco, oltre alla funzione e ai doveri propri della carica:
-  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurare l'unità di indirizzo;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale e/o al direttore generale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo dell'ente e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
-  acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
-  promuove indagini e verifiche amministrative sulle attività del Comune;
-  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore;
-  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza da parte degli uffici e dei servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
-  presenta, ogni 6 mesi, una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti; dà comunicazione scritta ai consiglieri;
-  per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
-  conferisce incarichi che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per:
a)  lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie, e/o alla iscrizione in albi professionali;
b) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
c)  lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
d)  convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica, per correlare con il presidente del consiglio, i capigruppo consiliari, il segretario comunale e/o il direttore generale ed i responsabili dei servizi, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
Tutte le attribuzioni e funzioni che gli derivano da disposizioni di legge, di statuto e di regolamenti.
Capo IV
La giunta
Art. 21
Nomina e revoca

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari ad 1/3 dei consiglieri comunali assegnati al Comune, arrotondando aritmeticamente le frazioni all'unità superiore, e precisamente 7. Spetta al sindaco, di volta in volta, tenendo conto dell'esigenza dell'ente, con propria determinazione, stabilire il numero dei componenti della giunta municipale nei limiti di cui sopra.
Essa è nominata dal sindaco secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/92, le condizioni di eleggibilità e di compatibilità sono stabilite dalla legge.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Ogni componente la giunta deve, dal momento della sua nomina, provvedere annualmente a presentare al sindaco, che provvederà a renderlo pubblico, lo stato patrimoniale e finanziario proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.
Art. 22
Il vice sindaco

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 23
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

Compete alla giunta:
a)  collaborare con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed operare attraverso le deliberazioni collegiali;
b)  compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari con funzioni dirigenziali;
c)  collaborare con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
d)  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Più in particolare compete alla giunta l'adozione dei seguenti atti (sempre con l'avvertenza che l'elencazione che segue è puramente indicativa e non esaustiva delle rispettive competenze):
1)  predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
2)  assunzione di mutui, qualora la loro contrazione sia stata prevista nel bilancio approvato;
3)  storni di fondi fra interventi nell'ambito dello stesso servizio;
4)  definizione del piano esecutivo di gestione;
5)  variazione al piano esecutivo di gestione;
6)  predisposizione della relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, da allegare al conto consuntivo;
7)  accertamento dei residui attivi e passivi;
8)  approvazione dello schema del rendiconto della gestione;
9)  approvazione di progetti preliminari e di massima, demandandosi al funzionario apicale competente l'approvazione del relativo progetto esecutivo;
10)  concessione dei servizi socio-assistenziali previa deliberazione con cui si dispone il ricorso a trattativa privata entro il limite di E 400.000,00, tutelando, nella scelta degli enti assistenziali, l'eventuale libera opzione operata dall'utenza o dai tutori;
11)  ricorso ad affidamento a trattativa privata mediante gara informale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 4/96, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 22/96 e dall'art. 8 della legge regionale n. 39/97;
12)  ricorso a forme di aggiudicazione in deroga alla regola dei pubblici incanti, allorché espressamente contemplate con norme di carattere generale, nel regolamento dei contratti dell'ente;
13)  deliberazioni in materia di assunzione del personale;
14)  attribuzione del trattamento economico al personale;
15)  approvazione del piano triennale delle assun zioni;
16)  delimitazione centro abitativo;
17)  approvazione piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali;
18)  delimitazione e regolamentazione delle aree pedonali urbane, delle zone a traffico limitato e delle zone di rilevanza urbanistica;
19)  delimitazione aree e determinazione tariffe per parcheggio veicoli;
20)  determinazione fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi;
21)  autorizzazione al sindaco a rappresentare e difendere l'ente in giudizio e conseguente conferimento di incarico di collaborazione professionale;
22)  concessione in locazione di bene patrimoniale di proprietà dell'ente e determinazione del canone;
23)  acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
24)  acquisizione e concessione (o revoca o trasferimento) diritto di superficie di aree per l'installazione ed esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata;
25)  attribuzione indennità una tantum ai dirigenti e agli specialisti assunti a tempo determinato;
26)  alienazione di beni mobili di proprietà dell'ente;
27)  concessione contributo finanziario agli anziani che versino in particolari condizioni di necessità e di bisogno;
28)  concessione contributo finanziario alle famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
29)  interventi di assistenza per il diritto allo studio e per la protezione sociale dei fanciulli handicappati e subnormali;
30)  concessione contributi economici straordinari, soggiorni termali e climatici, ricovero in case di riposo, assistenza scolastica ai figli dei grandi invalidi del lavoro;
31)  concessione contributi economici alle famiglie di fanciulli illegittimi ed esposti;
32)  ammissione di giovani bisognosi alle vacanze marine e montane;
33)  approvazione interventi di assistenza e di tutela economico-sociale degli organi di lavoratori;
34)  concessione contributi economici ai sordomuti;
35)  concessione contributi economici alle vittime del delitto;
36) concessione contributo facoltativo per manutenzione e sistemazione strada vicinale soggetta a pubblico transito;
37)  assunzione di personale per progetti finalizzati;
38)  rapporto di lavoro a termine. Reclutamento lavoratori stagionali;
39)  assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie protette.
Art. 24
Funzionamento della giunta

La giunta è convocata dal sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli assessori.
La convocazione avviene a mezzo di avviso scritto, notificato almeno 48 ore prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e ad ora fissa.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva sua diversa decisione.
La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza degli assessori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso palesemente, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità nella votazione prevale il voto del sindaco.
Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario.
E' compito del segretario formulare pareri tecnico-giuridici e curare la redazione del processo verbale.
Titolo IV
UFFICI COMUNALI E PERSONALE
Capo I
Organizzazione uffici
Art. 25
Principi organizzativi

Il Comune ispira la propria struttura organizzativa a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza nella gestione.
Il Comune riconosce nel lavoro del proprio personale una risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.
Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione ed il libero sviluppo.
Riconosce nel confronto con le organizzazioni dei lavoratori lo strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.
Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale dei dirigenti.
Valorizza il principio di responsabilità, che comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi, in rapporto alle risorse ed ai mezzi assegnati.
Il Comune adegua il regolamento previsto dall'art.25 agli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge.
Nel regolamento del personale verranno previste le conferenze dei dirigenti responsabili dei settori e dei servizi, nonché la conferenza del personale, che devono formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.
Spettano agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità, nei limiti di stanziamento del bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.
Art. 26
Struttura organizzativa

L'ordinamento strutturale del Comune si articola in forme organizzative di diversa entità e complessità, in funzione dei compiti assegnati.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggiore grado di mobilità dei dipendenti per adeguare le strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
La ripartizione del personale tra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
Ad ogni unità organizzativa, dalla più semplice alla più complessa, è preposta una figura professionale che risponde dello svolgimento delle funzioni e/o del raggiungimento degli obiettivi alla stessa assegnati, ed è responsabile dei relativi procedimenti.
La giunta comunale, tenuto conto dei programmi e dei compiti che la stessa si è dati, e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza dei funzionari responsabili, sentite le organizzazioni sindacali, assegna, di norma, all'inizio di ogni anno, il personale alle varie unità organizzative, in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali presenti nell'ente.
Capo II
Regolamento del personale
Art. 27
Contenuto del regolamento

Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale è disciplinato secondo gli indirizzi formulati nell'allegato A, di cui alla delibera consiliare n. 23 del 9 giugno 2000 e dalle norme e leggi relative.
Capo III
Il segretario, il vice segretario, i dirigenti
Art. 28
Il segretario

Il Comune di Francofonte ha un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente professionalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del testo unico degli enti locali n.267 del 18 agosto 2000.
Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del testo unico degli enti locali n. 267/2000.
Il Regolamento di cui al precedente art. 25 disciplina le funzioni e l'attribuzione del segretario, del vice segretario, del direttore generale e dei Responsabili dei servizi.
Inoltre, disciplina le modalità di coordinamento tra il Segretario Generale e il direttore generale e i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
Art. 29
Il vice segretario

Il vice segretario generale coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge.
Il vice segretario, oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio, sostituisce il segretario in caso di assenza e impedimento, o di vacanza del posto per mancanza del titolare.
Spetta al vice segretario la qualifica funzionale apicale e la direzione di un'area di attività della massima dimensione.
Limitatamente ad un periodo non superiore ai 60 giorni di assenza del segretario generale, la sostituzione può avvenire, ancorché non sia stata prevista nella dotazione organica la figura di vice segretario generale, con un responsabile di settore con funzioni apicali, appositamente nominato con determina sindacale, che assume le funzioni di vice segretario generale, al quale compete un compenso pari ad 1/3 dello stipendio tabellare mensile lordo di cui alla legge n. 604/62 e successive modifiche ed integrazioni.
Per periodi eccedenti i 60 giorni la sostituzione del segretario generale è disposta con atto del competente organo dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
Art. 30
Funzioni e responsabilità dei dipendenti incaricati della direzione di area di servizio

Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dalla legge regionale n. 23/98, secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente, ed in particolare:
a)  la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto;
b)  la gestione amministrativa dell'ente, nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco e degli assessori.
Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano atti anche a rilevanza esterna.
Ai funzionari di livello apicale spettano comunque:
1)  la presidenza delle commissioni di gara con le modalità che saranno previste nel regolamento dei contratti;
2)  la responsabilità delle procedure di appalto;
3)  la stipulazione dei contratti;
4)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
5)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
6)  tutti i provvedimenti di sospensione di lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
7)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di cono scenza;
8)  esprimere parere tecnico sulle deliberazioni di giunta municipale e di consiglio comunale. Il parere del responsabile conserva anche il profilo di legittimità della delibera oggetto di proposta;
9)  l'adozione delle ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, la cui competenza è demandata al sindaco;
10)  i compiti di direzione, propulsioni, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili, con potestà di decisione, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti;
11)  la direzione di strutture amministrative di maggiori dimensioni e/o complessità individuate dal regolamento;
12)  l'organizzazione degli uffici e del personale assegnato alla struttura da essi diretta;
13)  l'adozione di atti di amministrazione del personale riguardante aspettative, permessi, congedi;
14)  lo svolgimento di attività di studio e ricerca;
15)  lo svolgimento di carattere esecutivo di disposizioni legislative e regolamentari;
16)  lo svolgimento di carattere esecutivo delle deliberazioni di giunta, compresa l'adozione di atti di esecuzione da questi deliberati;
17)  l'adozione di atti, anche aventi rilevanza esterna, di contenuto vincolato o comportanti discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico;
18)  l'adozione di atti ed il compimento di adempimenti istruttori, da effettuare direttamente o dirigendo l'attività dei dipendenti assegnati alla struttura, per i provvedimenti di competenza della giunta;
19)  la responsabilità amministrativa degli atti deliberativi a conclusione del procedimento;
20)  lo svolgimento di analisi di fattibilità e la formulazione di proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane e materiali;
21)  lo svolgimento di ogni procedura di natura concorsuale, ferma restando, relativamente ai concorsi per posti di pubblico impiego, l'osservanza della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione degli atti ed il compimento degli adempimenti volti all'attuazione delle procedure;
22)  l'adozione degli atti di gestione finanziaria secondo quanto previsto dalle norme regolamentari;
23)  l'elaborazione, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, di studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predisponendo proposte di atti deliberativi che ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore organizzazione ed il più efficace impegno del personale e delle risorse strumentali assegnate;
24)  l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
25)  le competenze attribuite ai responsabili possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
26)  i responsabili sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;
27)  alla valutazione dei responsabili degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
28)  le sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi, nelle more dell'adozione di nuovo e apposito regolamento, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro vigente, sono adottate da un'apposita commissione composta dal segretario generale con funzioni di presidente, dal direttore generale, da un esperto nominato dal sindaco, o, in mancanza del direttore generale, dal responsabile dell'ufficio legale. Alla commissione compete il compito di contestazione e di irrogazione della relativa sanzione. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al responsabile dell'ufficio personale a cui compete tra l'altro, il compito di notifica degli atti;
29)  al nucleo di valutazione di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare dell'11 gennaio 1999, spetta la valutazione dei responsabili dei servizi.
Art. 31
Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta o dell'assessore di riferimento, o, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputate al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie o per i motivi di cui al comma 1.
Art. 32
Conferenza dei funzionari e conferenza di programma

La conferenza dei funzionari è presieduta dal segretario comunale ed è costituita da tutti i funzionari appartenenti alle qualifiche funzionali apicali del Comune.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, verifica i risultati gestionali con le modalità dell'apposito regolamento, di cui all'art. 25, fermi restando i poteri in materia spettanti all'amministrazione.
La conferenza dei funzionari tiene le sue riunioni almeno una volta ogni 2 mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
Al fine di coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il segretario comunale convoca una conferenza dei funzionari dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
Alle riunioni programmatiche della gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretario al sindaco, al vice sindaco ed ai capi gruppo consiliari.
Titolo V
PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 33
Principi ispiratori

La vivacità del dibattito, le società, i circoli, le libere forme associative culturali, ricreative ed economiche, costituiscono da secoli una peculiarità della comunità francofontese ed hanno favorito lo sviluppo economico, civile e sociale della collettività.
Il Comune mira al recupero ed allo sviluppo di tali tradizioni, ponendo a base della sua azione la partecipazione dei cittadini, delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, riconoscendoli come espressione della comunità locale.
Nello svolgimento della propria attività, onde consentire efficacia e trasparenza ai procedimenti amministrativi, il Comune deve favorire la partecipazione ai procedimenti stessi, sin dalla sua istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare i criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli provvedimenti.
Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione e all'attività di informazione dei cittadini.
Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva apposito regolamento.
Art. 34
Volontariato

Al fine di valorizzare e promuovere la solidarietà tra i cittadini, singoli o associati, il Comune dà piena attuazione alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Il Comune riconosce come associazione di volontariato le unioni di cittadini che insieme operano nell'ambito comunale per i seguenti scopi:
a)  sviluppare e promuovere la partecipazione politica, economica e sociale;
b)  supplire alle carenze istituzionali, affiancando l'ente pubblico nelle emergenze ambientali e sociali;
c)  integrare i servizi esistenti, realizzati dall'ente pubblico;
d)  realizzare i servizi che l'ente pubblico non può gestire.
Art. 35
Elenco delle associazioni

E' istituito l'elenco delle associazioni comunali.
Possono iscriversi in tale elenco tutte le associazioni cittadine, costituite per atto pubblico, o le sezioni locali di associazioni riconosciute in ambito nazionale e provinciale.
Il regolamento fisserà le forme e le modalità dell'iscrizione, articolando l'elenco in sezioni tematiche e riservandone una alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
Per l'iscrizione in detta sezione è fissato il requisito, formalmente previsto nell'atto costitutivo, della prestazione di opera gratuita in attività socialmente utile.
Art. 36
Contributi e beni strumentali

Il Comune apre le proprie strutture alle associazioni operanti nel proprio territorio.
La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi alle associazioni, è subordinata a criteri di utilità sociale, e saranno disciplinati dal regolamento.
Capo II
Istituti di partecipazione
Art. 37
Istituti di partecipazione

La partecipazione popolare si attua attraverso i seguenti istituti:
a)  azione popolare;
b)  consultazione popolare;
c)  diritto di accesso;
d)  referendum consultivo;
e)  difensore civico;
f)  diritto di udienza.
Capo III
Azione popolare
Art. 38
Istanze, petizioni, proposte

Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, possono presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte su specifici aspetti dell'amministrazione.
Tutte le istanze, petizioni e proposte, devono essere firmate dai presentatori e, se del caso, devono essere articolate e devono indicare la copertura finanziaria.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dal sindaco o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, entro 30 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
Il sindaco o la giunta, prima della decisione, devono sentire i promotori o una loro delegazione, se ne hanno fatto richiesta.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni o proposte, entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, e ne informa il consiglio comunale nella prima seduta utile.
La ripetuta e persistente inadempienza del sindaco ha rilevanza ai fini dell'esercizio, da parte del consiglio comunale, dell'iniziativa di cui all'art. 18 della legge n. 7/92.
Capo IV
Consultazioni popolari
Art. 39
Consulte

Al fine di promuovere la partecipazione, il Comune istituisce consulte per temi.
Nelle istituzioni di consulte per temi, particolare attenzione è rivolta alle problematiche ambientali, di protezione civile, di sviluppo economico e di interventi produttivi, della gestione del territorio, dello sport, cultura e tempo libero, della tutela dei diritti dei cittadini, dei giovani, delle donne, degli anziani e dei portatori di handicaps.
Le consulte devono essere sentite in occasione della predisposizione di atti di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardano la costituzione di servizi sul territorio.
Il regolamento fisserà le modalità di funzionamento e di composizione delle consulte.
Art. 40
Istruttoria pubblica

Il consiglio comunale, su proposta del sindaco, o della giunta, o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, o di 200 cittadini, indice istruttoria pubblica. L'istruttoria pubblica può essere indetta soltanto su procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, concernenti la formulazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale.
Essa precede l'adozione del provvedimento finale e, se si svolge nelle forme del pubblico contraddittorio, cui possono partecipare la giunta, i gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini di un interesse a carattere diffuso. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento e la durata dell'istruttoria.
Capo V
Diritto di accesso
Art..41
Diritto di accesso

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, con la sola eccezione di quelli che per espressa disposizione di legge o di regolamento, o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie e di atti, previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, prevedendo la creazione di idonee strutture.
Art. 42
Ufficio stampa

Il Comune istituisce l'ufficio stampa da affidarsi ad idoneo personale iscritto all'ordine professionale dei giornalisti.
L'ufficio stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'ente nelle sue diverse articolazioni (sindaco, giunta, consiglio comunale, gruppi consiliari) e di curare le pubblicazioni dell'ente.
La struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa saranno disciplinati dai regolamenti comunali.
Fermo restando il diritto di cronaca e di libertà di stampa, il consiglio comunale, al fine di garantire una corretta e periodica informazione sui suoi lavori, potrà affidare, sulla base di apposito disciplinare, senza alcun onere per il Comune, ad emittenti locali, la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari.
Capo VI
Referendum
Art. 43
Istituto referendario

Sono istituite le seguenti tipologie referendarie:
a)  consultivo;
b)  propositivo;
c)  abrogativo.
1.  Il sindaco indice referendum consultivi, propositivi o abrogativi, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica o l'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale.
3.  Non possono essere sottoposti a referendum:
a)  i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
b)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti od obbligazioni;
c)  i provvedimenti concernenti il personale comunale o i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
d)  i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  gli atti relativi al personale del Comune;
f)  gli argomenti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
g)  i provvedimenti inerenti nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
h)  atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento e statuto;
i)  il diritto di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con quest'ultimi.
4.  I referendum comunali sono disciplinati dalle norme in vigore per i referendum consultivi regionali.
5.  La richiesta di svolgimento dei referendum di iniziativa popolare deve essere presentata da un "Comitato promotore" costituito da almeno 10 iscritti nelle liste elettorali, i quali produrranno al segretario comunale istanza, con firme autenticate, contenente i quesiti referendari.
6.  Il segretario comunale, entro 5 giorni dal ricevimento, invia al "Comitato dei garanti", di cui al successivo articolo, la richiesta pervenuta.
7.  Il comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza contenente i quesiti referendari.
8.  La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 90 giorni.
9.  Il sindaco indice, entro 30 giorni dalla data di presentazione ufficiale delle firme raccolte, il referendum.
10  I referendum sono validi se ha partecipato alla votazione almeno la metà dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11.  Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il consiglio comunale è tenuto a discutere e a deliberare sull'argomento oggetto del quesito, in sintonia con la volontà popolare.
12.  Il risultato del referendum, discusso entro 30 giorni dalla sua ufficiale proclamazione dal consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione, con opportuna delibera.
13.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di 5 quesiti.
14.  In caso di pluralità di richieste e quesiti, per l'accorpamento, l'ordine cronologico di presentazione determina le precedenze, salvo procedere, ove possibile, all'accorpamento.
15.  Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
16.  I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza della legislatura.
17.  Non si dà luogo a referendum se, almeno 40 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente delibera sulla materia della richiesta referendaria. Il "Comitato dei garanti" si pronuncia sulla conformità dell'atto deliberativo, entro 5 giorni dalla pubblicazione. Nel caso di mancata approvazione della delibera di accoglimento da parte dell'organo tutorio, il sindaco indice la nuova data del referendum entro 30 giorni.
18.  Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, lo svolgimento delle operazioni elettorali e quant'altro serva a disciplinare il referendum.
Capo VII
Diritto di udienza
Art.  44
Diritto di udienza

Ciascun cittadino, singolo o associato, ha diritto di essere sentito dagli organi elettivi, singoli o collegiali, e dagli organi burocratici, quando ne fa richiesta.
Titolo VI
I SERVIZI
Capo I
I servizi in generale
Art. 45
Oggetto e caratteristiche

I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni e servizi, volti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.
I servizi pubblici sono caratterizzati da una attività prevalentemente imprenditoriale, diretta a fornire al cittadino una utilità pubblica in un regime di rapporti, di regole paritarie.
La legge regola i servizi riservati in via esclusiva al Comune.
Art. 46
Gestione

Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno istituire una azienda o una istituzione;
b)  in concessione a terzi: quando sussistano ragioni di carattere tecnico, ovvero di natura economica;
c)  a mezzo di azienda speciale: quando lo svolgimento del servizio implica attività imprenditoriale caratterizzata da snellezza, managerialità ed autonomia;
d)  a mezzo di istituzione: per l'esercizio dei servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azione a prevalente capitale pubblico: qualora si ravvisi l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, di fare partecipare altri soggetti pubblici o privati.
Art. 47
Programmazione e forme associate di gestione

Il Comune pone a base della gestione dei servizi la programmazione, l'efficienza e l'economicità.
A tal fine, per i servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi previsti dalla legge, i seguenti strumenti:
a)  convenzioni tra Comuni e Provincia;
b)  consorzi tra Comuni e Provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  accordi di programma.
Art. 48
Rilevazione dei costi

L'obbligo del pareggio del bilancio vale anche per gli enti di gestione dei servizi pubblici, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
A tal fine, gli enti di gestione sono tenuti a presentare annualmente una certificazione intesa ad accertare il tasso di copertura a mezzo di entrate ordinarie.
Capo II
L'Azienda speciale
Art. 49
Natura giuridica

L'Azienda speciale è un ente strumentale del Comune per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale.
L'Azienda speciale ha propria personalità giuridica, gode di piena autonomia finanziaria e patrimoniale e dispone di un proprio capitale di dotazione.
Art. 50
Costituzione

Alla costituzione dell'Azienda speciale si procede con delibera del consiglio comunale, che ne approva lo statuto ed il regolamento.
Art. 51
Organi

Gli organi amministrativi dell'Azienda speciale sono:
-  consiglio di amministrazione;
-  presidente;
-  direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente debbono essere scelti con criteri di competenza, tra i cittadini che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
La nomina e la revoca spetta al sindaco, ai sensi della legge regionale n. 7/1992.
Lo statuto dell'azienda fissa il numero dei consiglieri e la loro durata in carica.
Sono incompatibili gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse con quelle dell'azienda e i consiglieri del Comune.
Il direttore viene nominato dalla giunta, secondo le modalità fissate dallo statuto dell'azienda.
Art. 52
Controlli

La legge e lo statuto dell'azienda disciplinano le modalità di controllo sugli atti da essa posti in essere.
Capo III
L'istituzione
Art.  53
Natura giuridica

L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale per l'esercizio di specifici servizi sociali e culturali, che non abbiano rilevanza imprenditoriale.
Art.  54
Costituzione

L'istituzione è costituita dal consiglio comunale, che ne approva contestualmente il regolamento, ne determina le finalità e gli indirizzi, nonché l'entità dei trasferimenti finanziari.
Art.  55
Organi

Sono organi dell'istituzione:
-  consiglio di amministrazione;
-  presidente;
-  direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Per la nomina degli organi dell'istituzione valgono i criteri stabiliti per l'azienda speciale.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITÀ
Capo I
Ordinamento finanziario generale
Art.  56
Ordinamento finanziario

L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e della gestione dei beni patrimoniali e demaniali. Nel rispetto della facoltà concessa dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e determina tariffe.
L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi, obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
Il Comune rispetta, nell'esercizio della sua potestà impositiva, i principi di equità e di perequazione, nonché quelli di progressività, riferiti alla capacità contributiva.
Art.  57
Inventari e servizi di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione, la previsione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Capo II
Bilancio e ordinamento contabile
Art.  58
Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione costituisce documento contabile e programmatico. In esso sono riportate tutte le entrate e le spese che si presume si verificheranno nel corso dell'anno.
E' strutturato in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio deve essere universale: tutte le entrate e le spese, anche di modesta entità, vi devono essere iscritte.
Sono vietate le spese fuori bilancio e le contabilità separate.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica ed, in allegato, reca il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione.
Il bilancio deve recepire i risultati economici derivanti dalla gestione di aziende speciali e deve essere deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art.  59
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Al conto consuntivo va allegata una relazione illustrativa della giunta, che deve verificare l'efficacia del-l'azione svolta, attraverso un confronto dei risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti.
La proposta di deliberazione del conto consuntivo è accompagnata dalla relazione del collegio dei revisori.
Art.  60
Regolamento comunale di contabilità

L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
Capo III
Collegio dei revisori e controllo della gestione
Art.  61
Natura e compiti dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo tecnico-ausiliario del Comune a cui è affidata la vigilanza sull'intera gestione economico-finanziaria dell'ente.
Esso esercita funzioni di controllo interno e funzioni di collaborazione e di proposizione nei confronti di organi istituzionali.
Art.  62
Composizione, elezione e durata del collegio

Il collegio dei revisori è composto da tre membri.
Esso è eletto dal consiglio comunale nei modi previsti dalla legge.
La scelta dei candidati deve avvenire tra i soggetti indicati dalla legge.
Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 del codice civile.
Art.  63
Controllo della gestione

Il regolamento di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso, individuando centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica ed economica.
I responsabili degli uffici e dei servizi, eseguono trimestralmente operazioni di controllo, per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate, i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono al sindaco, alla giunta ed al collegio dei revisori.
Il sindaco, in base a detti verbali, avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori, riferisce trimestralmente al consiglio comunale la situazione aggiornata sulla tesoreria, sui conti e sul bilancio, segnalando le anomalie e proponendo i rimedi.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie
Art.  64
Elezione e revoca del sindaco e della giunta

Fino al rinnovo del consiglio comunale, attualmente in carica, il sindaco e la giunta vengono eletti con le modalità previste dall'art.  34 della legge n. 142/1990, così come recepita dalla legge regionale n. 48/1991.
Della giunta potranno fare parte anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale. Tali cittadini debbono possedere particolare competenza in campo tecnico-amministrativo, da dimostrarsi con apposito curriculum da allegare al documento politico programmatico sottoscritto dai consiglieri componenti l'elezione del sindaco e della giunta.
Fino alla stessa data si applicano gli istituti della mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione del sindaco e della giunta, previsti dall'art. 37 della legge n. 142 citata.
Art.  65
Convocazione e presidenza del consiglio

Sempre fino al rinnovo del consiglio comunale attualmente in carica, al sindaco spetta il potere di convocare e presiedere il consiglio secondo le disposizioni della legge 142 citata.
Art.  66
Patrocinio legale

Ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori, al segretario generale, al direttore generale, ai dipendenti comunali è assicurata dall'ente datore di lavoro, a proprio carico, l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento, quando a carico di essi si apra un procedimento civile o penale per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti di ufficio.
Il patrocinio a carico dell'ente è però escluso nel caso in cui sussista conflitto di interesse.
Nel caso cui siano accertati, mediante sentenza definitiva di condanna nei confronti del dipendente, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, l'ente richiederà al dipendente, il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Il legale prescelto dovrà essere di comune gradimento dell'ente e del dipendente.
Il patrocinio legale non sarà necessario qualora l'Ente provvederà a contrarre polizza assicurativa, comprensiva dell'assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile.
Capo II
Disposizioni finali
Art.  67
Pubblicità stato patrimoniale di componenti esterni al consiglio

Tutti i componenti di nomina consiliare, esterni al consiglio stesso, facenti parti di commissioni comunali, di enti, di aziende dipendenti o soggetti a controllo comunale, devono al momento della loro nomina, provvedere annualmente a presentare al sindaco, che provvederà a renderlo pubblico, lo stato patrimoniale e finanziario proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.
Art.  68
Modificazione e abrogazione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, e dall'art. 1 della legge regionale n. 25/2000.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto, comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art.  69
Adozione dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990, n.  241, come recepite dalle leggi regionali numeri 10 e 48/1991, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art.  70
Entrata in vigore

Dopo l'approvazione consiliare, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere iscritto nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Entro 6 mesi dall'adozione dello statuto o delle modifiche statutarie, devono essere adottati i regolamenti comunali in esso previsti. Fino all'adozione dei regolamenti, possono avere applicazione le norme regolamentari non in contrasto con le norme statutarie, con leggi nazionali e regionali.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.
Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
(2004.10.709)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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