REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 8.
Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali, art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anno scolastico 2003/2004, esercizio finanziario 2004.

AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA SICILIA
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA
A norma dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, bisogna predisporre annualmente il piano delle assegnazioni dei sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali.
Con la presente si intendono fornire le necessarie istruzioni per l'anno scolastico 2003/2004.
A)  Generalità
1)  I sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa e sono destinati a parziale copertura delle normali spese di funzionamento.
Pertanto tali sussidi non possono compensare l'intera spesa di gestione né alleviare altri oneri.
B)  Requisiti
1)  Possono aspirare all'assegnazione dei sussidi di gestione soltanto le istituzioni educative non statali per l'infanzia, le quali, a norma delle disposizioni del testo unico approvato con R.D. del 5 febbraio 1928, n. 577, siano state debitamente autorizzate a funzionare come scuole materne.
2)  Le scuole materne non statali autorizzate ai sensi del R.D. n. 577/28, nonché le scuole dichiarate paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, possono ottenere i sussidi a condizione che accolgano gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche tutti o parte alla frequenza e alla refezione, o soltanto alla frequenza o soltanto alla refezione.
3)  La condizione, di cui al precedente n. 2, tassativamente prescritta dall'art. 31 della legge n. 1073/62, non può intendersi soddisfatta nei casi in cui:
a)  la gratuità è limitata ad un solo bambino;
b)  le scuole richiedono, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette, contributi ad altro titolo;
c)  i bambini risultano accolti a titolo "semigratuito".
C) Presentazione delle domande
1)  Le domande dei gestori delle scuole per l'infanzia non statali aventi titolo (autorizzate e paritarie), redatte in carta libera ed in duplice copia su modello conforme all'allegato A, dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento istruzione, servizio V, istruzione di ogni ordine e grado non statale, via Magliocco, n. 46 - Palermo, per il tramite del centro servizi amministrativi competente per territorio.
2)  La domanda, conforme al modello allegato A, deve essere compilata in ogni sua parte: i dati risultanti dovranno essere corrispondenti alle effettive situazioni delle scuole, attese le responsabilità connesse con le dichiarazioni da prendere a fondamento di erogazioni a carico del bilancio della Regione.
3)  Le scuole materne che aderiscono alla Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.) possono ritirare i modelli di domanda presso le F.I.S.M. provinciali.
Il termine di presentazione delle domande dei sussidi è fissato al 10 aprile 2004.
Per gli anni successivi il termine di presentazione delle domande verrà stabilito con circolare assessoriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e indirizzata ai centri servizi amministrativi che ne cureranno la diffusione.
D)  Criteri di valutazione
1)  Ai fini della istruzione delle domande i dirigenti dei centri servizi amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, devono verificare i seguenti elementi:
-  numero dei bambini iscritti o frequentanti, inten dendo per frequentanti la media dei bambini presenti a scuola, calcolata alla data di presentazione della domanda di sussidio o sulla base delle presenze risultanti dai registri della scuola;
-  numero delle sezioni di cui la scuola è costituita, assumendo come riferimento, per la razionale costituzione delle sezioni nelle scuole plurisezionali, il numero dei bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole materne statali, dovendosi ritenere, in linea di massima, non giustificata da effettive esigenze la costituzione di più sezioni con un numero di bambini di molto inferiore;
-  numero dei bambini di disagiate condizioni economiche accolti gratuitamente alla frequenza e alla refezione o alla sola frequenza o alla sola refezione, rispetto alla media dei bambini iscritti e frequentanti secondo i dati che devono risultare dai documenti all'uopo tenuti da ciascuna scuola;
-  numero di alunni portatori di handicap iscritti e frequentanti;
-  altre entrate di cui la scuola dispone (per rette dei bambini, per rendite patrimoniali proprie, per contributi, sussidi o altro tipo di sovvenzioni di enti o privati, etc.);
-  dislocazione delle scuole nelle fasce delle grandi città, nelle zone interne, nei piccoli comuni;
-  oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola per remunerazione del personale, per refezione gratuita ai bambini, per servizio di trasporto gratuito, per dotazione di sussidi didattici e materiale di esercitazioni. Utili indicazioni, a tal fine, possono essere tratte anche dal rendiconto dei sussidi ricevuti per il precedente esercizio finanziario.
2)  I criteri di ripartizione delle somme iscritte nel bilancio della Regione siciliana vengono annualmente fissati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Al predetto decreto viene data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E)  Competenze dei centri servizi amministrativi
1)  Ferme restando le competenze di cui alla lett. G, punto 3), i dirigenti del centro servizio amministrativo ricevono le domande loro inviate ed esperiscono nell'ambito della propria competenza, gli accertamenti che ritengono opportuni, in ordine ai dati comunicati dai gestori nelle domande conformi all'allegato A.
2)  I dirigenti del centro servizio amministrativo in calce alla domanda, conforme all'allegato A, redigeranno motivata relazione sulle condizioni di funzionamento e sulle effettive esigenze della scuola. Compileranno, altre sì, due distinti elenchi (allegato B), ciascuno in triplice copia, dei quali uno riguardante le scuole gestite da enti, ivi compresi gli enti autarchici territoriali, l'altro riguardante tutte le altre scuole materne non statali.
3)  La predetta documentazione dovrà essere trasmes sa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambien tali e della pubblica istruzione, dipartimento istruzione, servizio V, istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale, via Magliocco, n. 46, Palermo, non oltre il termine perentorio fissato al 10 giugno 2004.
Per gli anni successivi il termine di trasmissione delle istanze, debitamente istruite, all'Assessorato verrà fissato con circolare assessoriale.
F)  Adempimenti dell'Assessorato e liquidazione dei sussidi
1)  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, esaminata la documentazione trasmessa dai dirigenti dei centri servizi amministrativi, compila il piano generale previsto dal l'art. 31, 4° comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e restituisce ai dirigenti del centro servizio amministrativo una copia di ciascuno dei due elenchi conformi all'allegato B con l'indicazione della somma complessiva assegnata e degli importi dei sussidi da erogare alle singole scuole.
2)  Il pagamento dei sussidi per l'intero ammontare è effettuato in unica soluzione.
Nel caso in cui le scuole interessate non abbiano ripreso il funzionamento con l'inizio dell'anno scolastico successivo, il pagamento del sussidio dovrà essere effettuato nei limiti dei due terzi della somma assegnata.
3)  Si raccomanda vivamente che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione dei sussidi, segnalando l'opportunità che gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non appena ricevuti gli elenchi modello B e senza atten dere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dall'Assessorato. Inoltre, nei casi di più scuole gestite dallo stesso ente o associazione, può essere emesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.
4)  L'Assessorato si riserva di disporre la destinazione delle somme resesi disponibili per sussidi in tutto o in parte non erogati per qualsiasi causa.
G)  Adempimenti finali
1)  Entro due mesi dalla riscossione delle somme assegnate a titolo di sussidio, i beneficiari presentano al dirigente del centro servizio amministrativo una relazione sull'impiego delle somme così ottenute.
2)  Tali relazioni, dopo l'esame dell'ufficio di ragioneria del centro servizio amministrativo, sono acquisite agli atti e possono costituire utile fonte di consultazione per la valutazione di richieste di sussidi che saranno presentate negli anni successivi.
3)  I dirigenti dei centri servizi amministrativi possono disporre accertamenti sull'effettiva utilizzazione delle somme corrisposte e riferire all'Assessorato su eventuali irregolarità.
La presente circolare sarà trasmessa all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificata all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e ai dirigenti dei centri servizi amministrativi della Sicilia che ne cureranno la diffusione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2004.11.775)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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